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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1255
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti per le comunicazioni elettroniche -
Struttura progettata - Impiego di cemento armato - Zona sismica - Art. 18 L. n.
64/1974 - Applicabilità - Fondamento. In tema di impianti per le
comunicazioni elettroniche, ove la struttura progettata prevede anche l’impiego
di cemento armato e si trova in zona sismica, trova applicazione l’art. 18 della
L. 64/1974: è irrilevante il fatto che detta disposizione di legge non sia
espressamente richiamata nel catalogo dei documenti previsto dall’allegato 13
del Codice della Comunicazioni Elettroniche, trattandosi di norma che deve
essere necessariamente applicata nel particolare caso in cui le infrastrutture
di telecomunicazioni siano in concreto progettate con particolari modalità tali
da rientrare sotto l’ambito previsionale della predetta legge. Pres. Zingales,
Est. Bruno - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Taormina (n.c.) - TAR
SICILIA, Catania, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1255
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Procedura ex art.
7 L.r. Siciliana n. 65/1981 - Applicabilità - Esclusione. La speciale
procedura ex art. 7 della L.R. Siciliana n. 65/1981, è inapplicabile nei
riguardi degli impianti di telefonia mobile, in quanto l’autorizzazione per
l’installazione degli impianti in questione è disciplinata tutta ed
esclusivamente nel D. Lgs. 259/2003 (cfr. Tar Palermo 9/2008; Tar Palermo
1688/07; Tar Catania 264/07; Tar Catania 1001/07; Tar Catania 1482/07; C.G.A.
652/09). Pres. Zingales, Est. Bruno - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di
Taormina (n.c.) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1255
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01255/2010 REG.SEN.
N. 03510/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3510 del 2005, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Sartorio, con domicilio eletto presso avv. Nino Mirone Russo, in Catania, via
Vecchia Ognina, 142/B;
contro
Comune di Taormina (Me), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Ricorso introduttivo
Della diffida prot. N. 11532 del 29.09.2005 emessa dal Comune di Taormina sulla
DIA presentata dalla Ericsson il 23.09.2005;
di tutti gli altri atti ad essa preordinati, connessi e/o consequenziali, ivi
inclusa la deliberazione n. 63/2001 del consiglio comunale;
Motivi aggiunti
Dell’ordinanza n. 177 del 28.08.2006 con la quale il Comune di Taormina ha
ordinato l’immediata sospensione dei lavori di cui alla DIA del 23.09.2005;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Francesco
Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha presentato in data 23.09.2005 ai
sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 259/2003 (cd. codice delle comunicazioni
elettroniche) al Comune di Taormina una DIA per l’installazione di una stazione
radio base in c.da Rossello, ricadente in zona E (agricola) del PRG.
In risposta, il Comune ha adottato in data 29 settembre atto di diffida a non
eseguire i lavori, avendo riscontrato nella documentazione prodotta la mancanza
dei pareri di competenza dell’A.R.P.A., del Genio civile e della Soprintendenza
ai BB.CC.AA. In più, l’amministrazione ha anche rilevato la mancata attivazione
della speciale procedura di variante al PRG disciplinata dall’art. 7 della L.R.
65/1981.
L’atto di diffida è stato impugnato col ricorso introduttivo del giudizio, col
quale si sollevano le seguenti censure:
1.- violazione di legge – violazione e mancata applicazione del D. Lgs. 259/2003
– violazione e falsa applicazione della L.R. 17/2005 – violazione e mancata
applicazione dell’art. 93 del D. Lgs. 259/2003 – eccesso di potere – erronea
valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – difetto assoluto di
istruttoria;
2.- violazione di legge – violazione e mancata applicazione del D. Lgs. 259/2003
- violazione dell’art. 86, co. 3, dell’art. 87. e dell’art. 93 del D. Lgs.
259/2003 - violazione della L.R. 17/2004 – violazione della normativa
comunitaria - violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 8.07.2003 -
violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L. 36/2001 – illegittimità
derivata da quella dell’art. 27 della deliberazione del c.c. n. 63 del 2001 –
eccesso di potere – incompetenza – difetto assoluto di istruttoria – carenza di
motivazione – violazione dell’art. 41 cost. – eccesso di potere – sviamento;
3. - violazione di legge – violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – eccesso di
potere – violazione del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione
del D.P.C.M. 8.07.2003 - violazione della L. 36/2001 e del D. Lgs. 259/2003 –
violazione dell’art. 3, co. 1, del D.P.R. 447/98 - eccesso di potere –
incompetenza – difetto assoluto di istruttoria – carenza di motivazione –
violazione dell’art. 41 cost. – eccesso di potere – sviamento;
4.- illegittimità della diffida comunale per violazione e falsa applicazione
della L.R. 65/1981, art. 7 – violazione per contrasto sopravvenuto con il D. Lgs.
259/2003 e con la L.R. 17/2004 – eccezione di incostituzionalità – questione di
legittimità costituzionale della L.R. 65/1981 art. 7, per violazione della L.
36/2001, artt. 3 e 8, e degli artt. 117, 2, 3, 95 e 97 Cost.
5.- violazione di legge – violazione e mancata applicazione dell’art. 87 del D.
Lgs. 259/2003 – mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90 –
violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 42/2004 – violazione del giusto
procedimento.
Il Comune di Taormina, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in
giudizio.
Successivamente – in data 15 febbraio 2006 – la Soprintendenza ai BB.CC.AA. ha
rilasciato parere favorevole condizionato, per l’istallazione della SRB nel sito
prescelto.
Con ordinanza n. 516/06 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare
dell’atto impugnato, per mancanza del necessario periculum in mora.
Successivamente, la ricorrente ha comunicato l’avvio dei lavori di installazione
dell’impianto, che sono stati immediatamente sospesi dal Comune con l’ordinanza
n. 177 del 30 agosto 2006 e con il provvedimento integrativo di detta ordinanza,
emesso in data 7 settembre 2006, con il quale è stata rilevata anche la mancanza
del parere igienico sanitario della competente U.S.L.
Anche avverso tali nuovi provvedimenti la ricorrente è insorta, notificando
motivi aggiunti al ricorso con i quali deduce:
1.- violazione di legge – violazione del D. Lgs. 259/2003 - violazione e falsa
applicazione del D.P.R. 380/2001 – violazione dei principi di logicità,
ragionevolezza e consequenzialità dell’azione amministrativa – carenza di
pubblico interesse – sviamento – violazione del giusto procedimento – violazione
del principio dell’affidamento in buona fede – istruttoria carente ed
insufficiente;
2.- violazione di legge – violazione e mancata applicazione dell’art. 87 del D.
Lgs. 259/2003 - mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90 –
mancata comunicazione dell’inizio del procedimento – violazione del giusto
procedimento;
3.- violazione di legge – violazione e mancata applicazione degli artt. 7, 8 e
10 della L. 241/90 - mancata comunicazione dell’inizio del procedimento -
violazione del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione del D. Lgs.
259/2003, violazione dell’art. 41 cost., incompetenza, eccesso di potere –
mancanza dei presupposti – difetto assoluto di motivazione;
4.- violazione di legge – violazione del D. Lgs. 259/2003 e degli artt. 86, co.
3, 87 e 93 - violazione della L.R. 17/2004 - violazione della normativa
comunitaria - violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 8.07.2003 -
violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L. 36/2001- illegittimità
derivata da quella dell’art. 27 della deliberazione del c.c. n. 63 del 2001-
eccesso di potere – incompetenza – difetto assoluto di istruttoria – carenza di
motivazione – violazione dell’art. 41 cost. – eccesso di potere – sviamento;
5.- violazione di legge – violazione dell’art. 3, co. 3, della L. 241/90 -
eccesso di potere - violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 8.07.2003 -
violazione della L. 36/2001 e del D. Lgs. 259/2003 – violazione dell’art. 3, co.
1, del D.P.R. 447/1998 - eccesso di potere – incompetenza – difetto assoluto di
istruttoria – carenza di motivazione – violazione dell’art. 41 cost. – eccesso
di potere – sviamento;
6.- illegittimità della diffida comunale per violazione e falsa applicazione
della L.R. 65/1981, art. 7 – violazione per contrasto sopravvenuto con il D. Lgs.
259/2003 e con la L.R. 17/2004 – eccezione di incostituzionalità – questione di
legittimità costituzionale della L.R. 65/1981 art. 7, per violazione della L.
36/2001, artt. 3 e 8, e degli artt. 117, 2, 3, 95 e 97 Cost.;
7.- violazione di legge – violazione e mancata applicazione dell’art. 87 del D.
Lgs. 259/2003 – violazione dell’art. 3, co. 3, della L. 241/90 - eccesso di
potere - violazione del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione
del D.P.C.M. 8.07.2003 - violazione della L. 36/2001 e del D. Lgs. 259/2003 –
violazione dell’art. 3, co. 1, del D.P.R. 447/98 - eccesso di potere –
incompetenza – difetto assoluto di istruttoria – carenza di motivazione –
violazione dell’art. 41 cost. – eccesso di potere – sviamento;
8.- violazione di legge – violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90 –
violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 – eccesso di
potere – difetto assoluto di motivazione - – violazione e mancata applicazione
del D. Lgs. 259/2003 – violazione e falsa applicazione della L.R. 17/2005 -
violazione e mancata applicazione dell’art. 93 del D. Lgs. 259/2003 – eccesso di
potere – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – difetto
assoluto di istruttoria.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
La questione posta col ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe attiene al
regime giuridico di installazione di una antenna per telefonia mobile (cd.
S.R.B.), da collocare in zona agricola del Comune di Taormina, che l’ente
pubblico ha impedito ritenendo che la documentazione prodotta dalla società
istante avrebbe dovuto essere corredata anche dai pareri della Soprintendenza ai
BB.CC.AA. (trattandosi di territorio vincolato), del Genio civile, e dell’A.R.P.A.
Inoltre, aggiunge il Comune che l’autorizzazione alla installazione
dell’impianto rientrerebbe nella competenza dell’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente – ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 della L.R.
65/1981 e dell’art. 27 della delibera del Consiglio comunale di Taormina n.
63/2001 – trattandosi di opera progettata in sito diverso da quelli all’uopo
individuati nel P.R.G.
Nell’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti, poi, il Comune ha inoltre
rilevato il mancato inserimento dell’impianto de quo nell’apposito programma
pianificatorio predisposto dall’amministrazione in accordo con i gestori di reti
telefoniche, e la mancanza del parere della U.S.L.
Il Collegio ritiene che il gravame risulta fondato solo in parte.
Più in particolare, l’atto di diffida impugnato col ricorso introduttivo del
giudizio si articola sulle carenze documentali illustrate sopra (pareri della
Soprintendenza, del Genio civile, dell’A.R.P.A.) e sul vizio procedimentale
parimenti descritto (mancata attivazione della speciale procedura di cui
all’art. 7 della L.R. 65/1981).
La ricorrente contesta nei vari motivi di ricorso la legittimità delle ragioni
ostative all’installazione dell’impianto individuate dall’amministrazione.
Tuttavia, ritiene il Collegio che i motivi di ricorso (pur risultando in parte
fondati) non risultino tutti idonei a contrastare integralmente le
argomentazioni giuridiche fatte proprie dal Comune. Anzi, al contrario, alcune
delle affermate carenze documentali risultano comprovate, legittime, ed
autonomamente ostative; sicchè il provvedimento impugnato si regge su
motivazioni autonome e sufficienti che – non essendo efficacemente contrastate
in ricorso- appaiono idonee a sorreggerlo.
In particolare ci si riferisce alla pretesa necessità del parere della
Soprintendenza ai BB.CC.AA. e di quello del Genio civile.
In relazione alla rilevata mancanza del primo, la ricorrente assume di averlo
richiesto al competente ufficio prima della presentazione della DIA, e che in
ogni caso la mancanza sarebbe superabile essendo vigente la norma (L. 308/2004)
che consente la cd. “sanatoria ambientale”.
Attraverso l’esame degli documenti 10 e ss. allegati al ricorso, il Collegio
rileva che effettivamente la H3G richiese il nulla osta paesaggistico in data
antecedente alla presentazione della DIA; ma è altrettanto evidente che tale
pratica fu poco dopo ritirata e poi sostituita da una nuova richiesta di nulla
osta presentata dalla Ericsson, quale soggetto medio tempore subentrato nella
gestione delle infrastrutture di telecomunicazione della H3g. Il risultato
concreto è che al momento di dichiarare l’avvio dei lavori la ricorrente non era
in possesso del necessario nulla osta di competenza dell’ente posto a tutela dei
valori paesaggistico/ambientali. Né può ritenersi a tal proposito rilevante
l’astratta prospettiva, non meglio identificata, né concreta, di poter godere di
una “sanatoria ambientale”.
Correttamente, dunque, il Comune ha diffidato l’esecuzione dei lavori.
Sotto l’altro profilo rilevato dal Comune – quello della mancanza del parere del
Genio civile – la ricorrente si difende affermando che: i) il parere non era
necessario, dato che l’impianto è ubicato su un mezzo mobile gommato; ii) ai
sensi dell’art. 32 della L. 7/2003 è sufficiente la presentazione del progetto
all’ufficio del Genio civile, non dovendosi attendere il rilascio del parere;
iii) tale documento non è comunque ricompreso nel catalogo degli atti da
produrre in allegato alla domanda di rilascio dell’autorizzazione ex art. 87
stilato nell’allegato 13 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Anche tale censura non appare fondata.
Invero, la struttura progettata prevede anche l’impiego di cemento armato e si
trova in zona sismica, quindi trova applicazione l’art. 18 della L. 64/1974; ed
è irrilevante il fatto che detta disposizione di legge non sia espressamente
richiamata nel catalogo dei documenti previsto dall’allegato 13 del C.C.E.,
trattandosi di norma che deve essere necessariamente applicata (anche senza
alcun richiamo) nel particolare caso in cui le infrastrutture di
telecomunicazioni siano in concreto progettate con particolari modalità tali da
rientrare sotto l’ambito previsionale della predetta legge. In secondo luogo, ed
in maniera assorbente, si rileva che la ricorrente – priva del parere in esame -
non ne aveva neanche presentato richiesta all’ufficio del Genio civile: lo si
evince dal fatto che tale istanza non figura tra i documenti allegati alla
domanda presentata al Comune, mentre risulta poi elencata dallo stesso Comune
nell’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti, dove viene identificata da una
data successiva a quella di proposizione della DIA.
Per quanto fin qui esposto, il ricorso introduttivo non può essere accolto.
L’ordinanza di sospensione dei lavori impugnata con i motivi aggiunti dà atto
della sopravvenuta presentazione della richiesta di parere al Genio civile e del
rilascio delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza e dell’ARPA;
dall’altra parte, però, continua a denegare l’installazione dell’antenna
(ordinando la sospensione dei lavori) sulla base della già eccepita incompetenza
del Comune ex art. 7 della L.R. 65/1981, per la mancata inclusione dell’impianto
tecnologico in esame nel programma di pianificazione delle antenne telefoniche
appositamente stilato, e per la mancanza del parere della U.S.L.
In relazione a tale nuovo provvedimento la ricorrente deduce la inapplicabilità
della speciale procedura ex art. 7 della L.R. 65/1981, in quanto
l’autorizzazione per l’installazione degli impianti telefonia mobile è
disciplinata tutta ed esclusivamente nel D. Lgs. 259/2003. In relazione al
mancato inserimento nel programma di pianificazione territoriale, viene dedotto
il mancato invito preventivo a partecipare alla predetta programmazione, ed
anche – a monte - la mancata comunicazione della esistenza della deliberazione
che prevede in via generale l’incombente. Infine, in relazione alla richiesta di
parere della USL se ne denuncia la tardività in relazione al termine di 15
giorni previsto dall’art. 87 C.C.E. e la non necessità di produrlo atteso che
tutte le competenze in materia di controlli sanitari sulle emissioni radio ora
sono state concentrate nelle mani dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente ai
sensi dell’art. 14 della L. 36/2001.
Il Collegio reputa fondate le censure, in base alle argomentazioni sopra
riportate, e richiama in particolare la giurisprudenza di questo Tar che ha
dichiarato inapplicabile la speciale procedura ex art. 7 della L.R. 65/1981 agli
impianti in esame (cfr. Tar Palermo 9/2008; Tar Palermo 1688/07; Tar Catania
264/07; Tar Catania 1001/07; Tar Catania 1482/07; C.G.A. 652/09).
Per quanto esposto, i motivi aggiunti vanno accolti con il conseguente
annullamento dell’ordinanza impugnata; ma non si può pronunciare – come
richiesto dalla ricorrente - l’avvenuta formazione tacita dell’autorizzazione ex
art. 87 C.C.E. dato che non ricorrono i presupposti di cui al comma 9 del
predetto articolo.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese a causa della mancata costituzione del
Comune intimato, ed in ragione dell’esito contrastante del ricorso e dei motivi
aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di
Catania (sezione interna I^) – rigetta il ricorso introduttivo ed accoglie i
motivi aggiunti, annullando per l’effetto l’ordinanza n. 177/2006.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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