AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. IV - 29 aprile 2010, n. 1287
APPALTI - Integrazione e regolarizzazione documentale - Art. 46 codice degli
appalti - Limiti. L’integrazione e la regolarizzazione documentale ai sensi
dell’art. 6, legge n. 241/1990 e dell’art. 46 del codice degli appalti sono
possibili purché non risulti violata la par condicio, dovendosi quindi
escluderne l’utilizzazione suppletiva dell’inosservanza di adempimenti
procedimentali significativi o dell’omessa produzione di documenti richiesti a
pena di esclusione dalla gara (cfr.: Tar Catania, IV, n. 395/2010). Inoltre, la
regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda,
salvo che gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli
indizi circa il possesso del requisito di partecipazione non espressamente
documentato; infine, si richiede l’equivocità delle clausole del bando relative
alla dichiarazione od alla documentazione da integrare o chiarire. Pres.
Campanella, Est. Messina - C. s.r.l. (avv.ti Caponetto e Iacuzzo) c. Comune di
Noto (avv. Franza) - TAR SICILIA, Catania, Sez. IV - 29 aprile 2010, n. 1287
APPALTI - Certificazione ed accertamento della regolarità contributiva -
Disciplina vigente nella Regione Siciliana. Nella Regione siciliana, vige,
in tema di certificazione ed accertamento della regolarità contributiva dei
soggetti partecipanti alle pubbliche gare, una disciplina speciale e
differenziata, rinvenibile nel testo dell’art. 19 della legge n. 109 del 1994,
come modificato ed integrato in più riprese dalla legislazione regionale, e
dalle disposizioni attuative emanate con D.A. LL.PP. del 24 febbraio 2006, in
forza delle quali la regolarità contributiva al momento della gara è documentata
mediante produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, all’INAIL e dalla
Cassa edile (art. 1) ed è “certificata e/o attestabile anche attraverso la
produzione di DURC “ (art. 2) “di data non anteriore a 120 giorni dal rilascio”
(art. 4) (termine successivamente ridotto a 90 gg.): la corretta esegesi delle
disposizioni citate, non lascia spazio a dubbi interpretativi se completata con
l’esame delle disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato decreto,
contenenti disposizioni relative ai casi in cui il concorrente non depositi o
non sia, comunque, in grado di depositare i documenti di cui ai precedenti artt.
1 e 2 (silenzio-assenso; contenzioso sulla regolarità contributiva; produzione
di dichiarazione sostitutiva). Ne consegue che la regolarità contributiva è
correttamente dimostrata ai fini della ammissione alla gara con la presentazione
del DURC valido ed efficace sulla base di quanto prescritto dalle disposizioni
precedentemente citate, senza che, all’atto dell’aggiudicazione provvisoria
null’altro debba essere richiesto al concorrente che abbia presentato il
suddetto documento, completo in ogni sua parte, senza doversi avvalere degli
strumenti suppletivi di cui all’art. 5 o della dichiarazione sostitutiva di cui
al successivo art. 6 del decreto citato. (CGA sent. n. 526/2009). Pres.
Campanella, Est. Messina - C. s.r.l. (avv.ti Caponetto e Iacuzzo) c. Comune di
Noto (avv. Franza) - TAR SICILIA, Catania, Sez. IV - 29 aprile 2010, n. 1287
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01287/2010 REG.SEN.
N. 02624/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2624 del 2009, proposto da:
Cogen Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Caponetto, Salvatore Iacuzzo,
con domicilio eletto presso Andrea Caponetto in Catania, viale XX Settembre, 19;
contro
Comune di Noto, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Franza, con domicilio
eletto presso Salvatore Barresi in Catania, via R. Imbriani, 222;
nei confronti di
Gff Impianti Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Aliquò, Grazia
Tomarchio, con domicilio eletto presso Grazia Tomarchio in Catania, via G.
Vagliasindi N. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. del verbale di gara del 05/06/2009, nel quale la Stazione appaltante ha
proceduto all’ammissione dell'impresa GFF Impianti S.r.l., odierna
controinteressata, alla gara di che trattasi;
2. del verbale di gara del 15.07.2009, nel quale la Stazione appaltante ha
proceduto all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto de quo, in favore
dell’impresa GFF Impianti S.r.l.. - prima classificata;
3. della nota n. 28809 di prot. del 22.07.2009, con la quale il Comune di Noto
ha comunicato che i lavori de quo sono stati aggiudicati all‘impresa GFF
Impianti S.r.l., mentre la ricorrente è risultata seconda sorteggiata;
4. del provvedimento tacito di aggiudicazione definitiva della gara;
5. ove intervenuti, dei provvedimenti di verifica dei requisiti;
6. nonché, in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o
successivo comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, ove
intervenuto, il contratto di appalto;
e per la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno, in forma
specifica, mediante l'annullamento degli atti sopra impugnati e l'affidamento
dell'appalto alla ricorrente, nonché, in forma generica, per equivalente
monetario per la refusione dei danni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Noto e di Gff Impianti
Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il dott. Rosalia Messina
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Noto ha indetto un pubblico incanto, con il criterio del massimo
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei
lavori a base di gara per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione
e completamento della palazzina dei servizi dell’impianto sportivo di c.da
Zupparla di Noto, per un importo dell’appalto di € 526.238,24, compresi oneri
per la sicurezza.
La gara è stata aggiudicata provvisoriamente all'impresa GFF Impianti S.r.l.,
odierna controinteressata, mentre la ricorrente risultava seconda in
graduatoria.
L’impresa odierna ricorrente impugna la mancata esclusione della
controinteressata dalla gara, che dovrebbe esserle aggiudicata, deducendo i
motivi di censura di seguito sintetizzati.
1) NULLITA' DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL
PUNTO 9 DEL BANDO DI GARA E DEL PUNTO 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE DI CUI AL
D. LGS.VO N. 159/2006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE
DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI.
La polizza prodotta dalla controinteressata in forma cartacea avrebbe dovuto
recare l’attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato, o tutt’al più si
sarebbe potuta presentare una dichiarazione sostitutiva del garante
sottoscrittore, resa nelle forme previste dal DPR n. 445/2000, per attestare la
conformità all’originale documento informatico. In mancanza di tali requisiti,
la polizza sarebbe nulla.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO IN VIA SUBORDINATA
DELL'ART. 30 L. 109 DEL 1994 COME RECEPITA IN SICILIA DALLA L. R. 7/2002 E SS.
MM. ED II. E DELL'ART. 9 DEL BANDO DI GARA E DEL PUNTO 6 DEL DISCIPLINARE DI
GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 11 QUATER, DELLA LEGGE
N. 109/94. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.
La certificazione di qualità prodotta dall'impresa ausiliaria non sarebbe idonea
ad assolvere al requisito che dia luogo alla riduzione del 50% dell'importo
della cauzione, in quanto l’impresa ha prodotto una certificazione ISO, nella
quale viene attestato espressamente che il certificato è valido per
“installazione e manutenzione di impianti elettrici e tecnologici”. Tale
certificazione non coprirebbe la qualità relativa alla categoria OG1, prevista
dal bando di gara, e riguardante “la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di edifici civili ed industriali”.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 3 DEL DISCIPLINARE E DEL PUNTO 16,
LETT. C) DEL BANDO IN RELAZIONE ALL’ART. 2 DEL D. A. N. 26/GAB DEL 24/02/2006
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 12 DEL
10/03/2006, COME INTEGRATO DAL DECRETO DELL’ASSESSORE LL.PP. DEL 15/01/2008
PUBBLICATO NELLA G.U.R.S. N. 5 DELL’01/02/2008.
Soltanto il D.U.R.C. rilasciato per la “partecipazione alle gare di appalto”
(art. 19, comma 12 bis, della legge n. 109/1994 nel testo integrato) potrebbe
essere validamente prodotto; esso è munito di validità temporale trimestrale, in
deroga alla regola generale che invece prevede la produzione del D.U.R.C.
richiesto precipuamente per la partecipazione alla gara stessa nella quale deve
essere depositato.
Avendo la società aggiudicataria prodotto un D.U.R.C. rilasciato in data 31
marzo 2009, laddove la data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte era il 1°.06.2009 ed al diverso fine di ottenere l’attestato SOA, lo
stesso non sarebbe valido per partecipare alla gara.
Con riferimento alla prima delle questioni su esposte (validità della polizza
fideiussoria), il Comune resistente osserva che manca una clausola di esclusione
del bando, e che è stata prodotta dalla controinteressata conferma e autentica
della firma digitale dell’agente di zona della Liguria assicurazioni.
Dal canto suo, la controinteressata, oltre a rilevare la mancanza di una
clausola di esclusione nella lex specialis, sostiene che la polizza è
riconducibile alla compagnia di assicurazione che l’ha rilasciata, e che nessuna
disposizione normativa implica l’esclusione in simili ipotesi.
Per quanto riguarda la seconda delle questioni sottoposte al vaglio del collegio
(importo ridotto della cauzione), l’amministrazione resistente sostiene che si
tratta di irregolarità assimilabile a quelle formali, quindi integrabile.
Parte controinteressata sostiene che la certificazione ISO ha valore autonomo,
citando a sostegno Cga 530/2009, al fine di dimostrare che l’attestazione SOA
non ha funzione di prova esclusiva.
Quanto infine alla questione dell’idoneità del DURC rilasciato per attestazione
SOA, il Comune resistente osserva che la clausola di esclusione del bando
riguarda solo i DURC per stati avanzamento lavori, per stati finali e per
verifica di autocertificazione, sicché altre causali, purché idonee, non
comporterebbero esclusione dalla gara.
Parte controinteressata rileva che in simili casi non è possibile l’esclusione
automatica, richiamando a sostegno TAR Palermo, n. 1833/2009 e CS n. 2876/2007;
fa riferimento anche alla difficoltà pratica di richiedere il DURC idoneo in via
telematica, che implica una gamma di opzioni obbligate e limitate.
Alla pubblica udienza del 23.3.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il collegio ritiene infondato
il primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente sostiene la
nullità della polizza fideiussoria prodotta in sede di gara dalla
controinteressata, che è stata generata informaticamente sul web, sottoscritta
con firma digitale e poi riprodotta in cartaceo. nel caso di polizza originata
in via informatica e sottoscritta con firma digitale. In tali casi, precisa la
ricorrente, occorre produrre alla stazione appaltante, oltre al documento
cartaceo, un supporto informatico magneto – ottico, non riscrivibile, contenente
il file relativo alla polizza stessa, denominato “POLIZZA”, secondo le regole
tecniche dell’art. 71 definite dal CNIPA, ed in questo caso, a tale documento
informatico, oltre all’indicazione della modalità di rilascio, dovrà essere
allegata l’avvenuta verifica della firma digitale da parte del garante
sottoscrittore della stessa.
Il collegio ritiene meritevoli di adesione le controdeduzioni espresse dalle
parti resistenti, le quali – come esposto in narrativa – hanno innanzitutto
opposto la mancanza di una clausola di esclusione nella lex specialis,
sottolineando, inoltre, che è stata prodotta conferma e autentica della firma
digitale dell’agente di zona della Liguria assicurazioni.
Potendosi tutt’al più parlare di irregolarità formale, si ritiene che – in
mancanza di una clausola che sancisse l’esclusione – doveva ammettersene la
successiva regolarizzazione, in forme idonee a suffragare la riconducibilità del
documento alla compagnia di assicurazioni, senza che ciò configuri una
violazione della par condicio.
È appena il caso di ricordare che, come è noto, la giurisprudenza ha chiarito i
limiti di applicabilità dell’istituto, affermando innanzitutto che
l’integrazione e la regolarizzazione documentale ai sensi dell’art. 6, legge n.
241/1990 e dell’art. 46 del codice degli appalti sono possibili purché non
risulti violata la par condicio, dovendosi quindi escluderne l’utilizzazione
suppletiva dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o
dell’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara
(cfr.: Tar Catania, IV, n. 395/2010, ed ivi ulteriore ragguaglio di
giurisprudenza). Inoltre, la regolarizzazione non può essere riferita agli
elementi essenziali della domanda, salvo che gli atti tempestivamente prodotti
contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di
partecipazione non espressamente documentato (ibidem); infine, si richiede
l’equivocità delle clausole del bando relative alla dichiarazione od alla
documentazione da integrare o chiarire (ibidem). Per quanto più specificamente
attiene alla regolarizzazione documentale, si ricorda che essa consiste nella
integrazione di incompletezze da integrare o erroneità da rettificare,
riferibili al contenuto di dichiarazioni, istanze o certificazioni comunque
presentate in termini, con l’unico ed ovvio limite del divieto di presentazione
ex post di dichiarazioni del tutto omesse e mancanti (cfr. Cons. Stato, V, 10
gennaio 2005, n. 32; C.G.A. 19 febbraio 2003, n. 60); e ciò è possibile anche
nelle procedure di affidamento di appalti pubblici (cfr. C.G.A. 26 maggio 2006
n. 252; in termini, TAR Catania, II, 6 giugno 2007, n. 949; Idem, IV , n.
1203/08 e n. 16/2010; Idem, IV, sent. n. 395/2010 già citata).
Orbene, nel caso di specie la polizza, come documento, è stata presentata nei
termini, quindi si discute della sua regolarità. Anche ad ammetterne la
irregolarità sotto i profili dedotti da parte ricorrente, ed in assenza di
disposizioni della lex specialis che prevedessero l’esclusione (o di norme di
legge etero-integrative), la regolarizzazione è da ritenersi ammissibile.
Il primo motivo di gravame deve pertanto essere respinto.
2. – Quanto alla seconda censura dedotta dall’impresa ricorrente (insufficienza
della cauzione), è bene premettere che la norma invocata dalla ricorrente (art.
8, comma 11 quater, della legge n. 109/1994) prevede che la fideiussione
relativa alla cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% relativamente a
quelle imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Lamenta parte ricorrente che la certificazione di qualità prodotta dall'impresa
controinteressata non sarebbe idonea ad assolvere al requisito richiesto per
beneficiare della predetta riduzione del 50% trattandosi di una certificazione
di conformità ISO 9001:2000 rilasciata per “installazione e manutenzione di
impianti elettrici e tecnologici”. Secondo la ricorrente, tale certificazione
non coprirebbe la qualità relativa alla categoria OG1, prevista dal bando di
gara, e riguardante “la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
edifici civili ed industriali”.
Il collegio ritiene infondata la doglianza in esame. Innanzitutto la su
richiamata norma non contiene alcuna specificazione sulla certificazione ISO;
inoltre, tale certificazione non attiene alla idoneità tecnica dell’impresa –
nel qual caso assumerebbe rilevanza la tipologia di lavori richiamata - bensì
attesta che questa ha comprovato a un organismo abilitato il possesso degli
elementi strutturali e organizzativi qualitativamente rilevanti.
3. – La terza e ultima censura riguarda la validità del DURC presentato
dall’impresa odierna controinteressata, contestata da parte ricorrente perché
detto certificato sarebbe scaduto e rilasciato non già per la partecipazione
alla gara, bensì al diverso fine di ottenere l’attestato SOA.
La censura è infondata, da un lato perché la lex specialis della gara prevede,
come DURC non validi ai fini della partecipazione, soltanto tre specifiche
tipologie di DURC, fra le quali non rientra quella presentata dall’impresa
controinteressata (DURC rilasciati per stati avanzamento lavori, per stati
finali e per verifica di autocertificazione), dall’altro perché in ogni caso la
stazione appaltante potrebbe richiedere l’integrazione documentale (cfr.: Tar
Catania, IV, n. 395/2010, cit.).
Quanto alla validità temporale del DURC, parte ricorrente ne ha lamentato il
contrasto con la prescrizione di cui all’art. 3 del disciplinare di gara, che
richiedeva la presentazione del DURC “con validità di tre mesi del rilascio”; il
certificato prodotto dalla ditta controinteressata è stato infatti rilasciato in
data 31 marzo 2009, laddove il termine di presentazione delle offerte era
previsto per il 1°.06.2009 e rilasciato in un modulo che non prevede la validità
trimestrale richiesta dalla lex specialis.
La controinteressata ha in proposito opposto condivisibili argomentazioni,
fondate sulla normativa vigente in Sicilia, richiamando altresì l’orientamento
espresso dal Cga con sent. n. 526/2009, nella quale si legge che <<nella Regione
siciliana, vige, in tema di certificazione ed accertamento della regolarità
contributiva dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, una disciplina
speciale e differenziata, rinvenibile nel testo dell’art. 19 della legge n. 109
del 1994, come modificato ed integrato in più riprese dalla legislazione
regionale, e dalle disposizioni attuative emanate con D.A. LL.PP. del 24
febbraio 2006 (nel caso espressamente richiamata dalla legge speciale), in forza
delle quali (artt. 1, 2 e 4 del citato decreto) la regolarità contributiva al
momento della gara è documentata mediante produzione di certificazione
rilasciata dall’INPS, all’INAIL e dalla Cassa edile (art. 1) ed è “certificata
e/o attestabile anche attraverso la produzione di DURC “ (art. 2) “di data non
anteriore a 120 giorni dal rilascio” (art. 4) (termine successivamente ridotto a
90 gg.)… la corretta esegesi delle disposizioni citate, non lascia spazio a
dubbi interpretativi se completata con l’esame delle disposizioni contenute
negli artt. 5 e 6 del citato decreto, contenenti disposizioni relative ai casi
in cui il concorrente non depositi o non sia, comunque, in grado di depositare i
documenti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 (silenzio-assenso; contenzioso sulla
regolarità contributiva; produzione di dichiarazione sostitutiva). Ne consegue
che la regolarità contributiva è correttamente dimostrata ai fini della
ammissione alla gara con la presentazione del DURC valido ed efficace sulla base
di quanto prescritto dalle disposizioni precedentemente citate, senza che,
all’atto dell’aggiudicazione provvisoria null’altro debba essere richiesto al
concorrente che abbia presentato il suddetto documento, completo in ogni sua
parte, senza doversi avvalere degli strumenti suppletivi di cui all’art. 5 o
della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 6 del decreto
citato>>.
Anche questa sezione (sent. n. 106/2009) ha ritenuto che <<nessuna particolare
disposizione impone un DURC riportante una specifica dicitura>>. Detta pronuncia
muove dall’esame delle disposizioni vigenti, affermando che <<con Decreto 24
febbraio 2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 10 marzo 2006, emanato in
attuazione dell'art. 19, comma 12 bis della L. n. 109/1994 (nel testo vigente in
Sicilia), l'Assessore regionale per i Lavori Pubblici ha così disposto: La
produzione di certificazione rilasciata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L e dalla
Cassa Edile dimostrante la regolarità contributiva costituisce requisito per la
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e di concessioni di
lavori pubblici. La regolarità contributiva è certificabile e/o attestabile
anche attraverso la produzione del DURC. Ai fini di cui all'art. 19,comma 12
bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, non sono valide le attestazioni
rilasciate dalle Casse Edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le Casse
attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti>>. In
base alla disposizione richiamata, per partecipare alle gare di appalto è
richiesta la produzione di un DURC attestante la regolarità contributiva della
singola impresa, presa in considerazione nel suo complesso…>>. Inoltre, nella
sentenza si osserva che <<sulla questione si è pronunciata anche l'Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con parere n.
7 del 27 settembre 2007, reso ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del
decreto legislativo n. 163/2006 su una gara di appalto bandita dal Comune di
Agrigento, laddove, a proposito del DURC, è stato affermato che la mancanza
della dicitura” per partecipare a gare di appalto” non può essere sanzionata con
l'esclusione dalla gara>>.
Vero è che con sentenza n. 1/2010 la sezione si è orientata diversamente, ma
nella fattispecie oggi al vaglio del collegio appare dirimente, nel senso
dell’infondatezza della doglianza, la circostanza che – si ribadisce - la lex
specialis ha espressamente indicato i casi in cui il DURC era da considerare
invalido.
Si osserva, ancora, che il DURC prodotto dall’impresa controinteressata rientra
nei 90 giorni antecedenti la data del rilascio previsti dalla normativa vigente
(esso, anteriore alla gara di appena due mesi, conteneva dati recenti e perciò
da considerare attendibili), sicché, tenuto conto dei principi affermati dalla
su citata giurisprudenza, anche le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso
risultano infondate, essendo il DURC in questione valido ed efficace e non
rientrando esso nelle tipologie di DURC espressamente previste come invalide
dalla lex specialis.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo; resta ovviamente
a carico della parte ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di
Catania, sezione IV - così statuisce:
- RIGETTA il ricorso in epigrafe;
- PONE le spese del giudizio a carico della parte ricorrente, liquidandole in
complessivi euro tremilacinquecento, in favore delle parti resistenti, in
ragione di euro millesettecentocinquanta a ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Ettore Leotta, Consigliere
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it