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T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 28 gennaio 2010, n. 138



BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 164 d.lgs. n. 490/99 - Concreta rilevazione del danno arrecato al bene paesaggistico. La norma del comma I^ dell’art.164 D.L.vo n.490/99 va letta in maniera non formalistica, collegando cioè la sanzionabilità del comportamento del trasgressore alla concreta rilevazione di un danno effettivo arrecato al bene paesaggistico ed ambientale (nella specie, la Soprintendenza aveva irrogato l’indennità cd. risarcitoria pur dopo l’affermazione della compatibilità delle opere con il paesaggio). Pres. Zingales, Est. Schillaci - F.G. (avv. Fresta) c. Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Catania (Avv. Stato). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 28 gennaio 2010, n. 138

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.00138/2010 REG.SEN.
N. 01519/2003 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2003, proposto da:
Ferlito Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Fresta, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Oliveto Scammacca, 23/C;

contro

La Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Catania, in persona del Soprintendente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria per legge;

nei confronti di

Assessorato Regionale ai BB.CC. AA. e P.I., in persona dell’assessore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n.6117/02 del 15/01/2003 a firma congiunta del Dirigente della V^ Unità Operativa e del Dirigente del I^ Servizio della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, limitatamente alla parte in cui irroga al ricorrente l’indennità risarcitoria di cui al primo comma dell’art.164 D.L.gsvo n.490 del 29.10. 99 per avere il ricorrente medesimo edificato un manufatto edilizio senza il previo nulla osta della Soprintendenza.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali Catania e dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA. e Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Il ricorrente è proprietario di una villetta a due piani sita in Trecastagni c.da Sciarelle Via dott. Zappalà n.29, edificata dal padre Ferlito Alfio giusta nulla osta edilizio del 16.08.68 rilasciato a De Maria Biagio e volturato- prat. n.1251- in favore dei coniugi Ferlito Alfio e Rapisarda Anna in data 27.08.1971.

Con l’atto qui avversato, al ricorrente viene irrogata “l’indennità risarcitoria prevista dal primo comma dell’art.164” del Decreto Legislativo n.490/99 “ considerato che tutto l’immobile (è) realizzato senza il preventivo nulla osta di quest’ufficio”, ancorché “tali opere risultano compatibili con la struttura del paesaggio soggetto a tutela e, dunque, non arrecano pregiudizio allo stesso”.

Vengono all’uopo proposte le seguenti censure:

1)Violazione dell’art.164 D.L.vo n.490/99. Eccesso di potere per difetto di presupposti, contraddittorietà e illogicità.

La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania dichiara, con evidente illogicità, di voler irrogare una indennità risarcitoria, che consenta pertanto di riparare ad un presunto danno arrecato ai valori paesaggistici, mentre nel contempo ammette che le opere risultano compatibili con il paesaggio e non arrecano pregiudizio allo stesso.

2)Eccesso di potere per difetto di presupposti ed errata applicazione dell’art.164 D.L.vo n.490/99 sotto un secondo profilo, in quanto la costruzione del manufatto, come già riferito in narrativa, è intervenuta in data anteriore al D.A. n.2085/28.09.78, istitutivo del vincolo di notevole interesse pubblico nei confronti del territorio del Comune di Trecastagni.

3)Violazione e falsa applicazione dell’art.164 del D.l.vo n.490/99 e violazione dell’art.7 L. n.689 del 24.11.1981: intrasmissibilità della sanzione agli eredi. Difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

Ove pure si volesse riconoscere la natura non risarcitoria ma afflittiva della sanzione irrogata, la stessa non sarebbe trasmissibile all’odierno ricorrente in quanto erede del “trasgressore”, id est dei genitori danti causa.

4)Violazione dell’art.164 D.L.vo n.490/99. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell’invocato decreto interassessoriale n.6137 del 28.05.1999.

In subordine viene rilevato che il caso di specie non rientra fra quelli sanzionati dal Decreto interassessoriale rubricato e che comunque non è dato evincere in base a quali criteri sia stato effettuato il calcolo della somma asseritamente dovuta ex art.164 D.L.vo n.40/99.

5)Intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex artt. 12 e 28 L. n.689/81.

Il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del gravame e l’annullamento, nella parte di interesse, del provvedimento impugnato.

Le amministrazioni intimate hanno resistito al ricorso con memoria di mero stile, deducendone genericamente l’inammissibilità e l’infondatezza.

Alla pubblica udienza del 17.12.2009 la causa è stata assegnata a sentenza.


DIRITTO


Il ricorso è fondato.

Prima censura

Come dedotto dal ricorrente, il provvedimento risulta illogico e privo di presupposti nel momento in cui, da un lato, si afferma che le opere risultano compatibili, sotto il profilo strutturale, con il paesaggio sottoposto a tutela e che anzi non vi arrecano alcun pregiudizio e, dall’altro, si irroga al destinatario l’indennità c.d. risarcitoria, che, all’opposto, postula l’inflizione di un danno al bene da tutelare. In altri termini la norma del comma I^ dell’art.164 D.L.vo n.490/99 va letta in maniera non formalistica, collegando cioè la sanzionabilità del comportamento del trasgressore alla concreta rilevazione di un danno effettivo arrecato al bene paesaggistico ed ambientale.

Terza censura

E’ provato in atti che l’odierno ricorrente non ha realizzato il manufatto edilizio di cui trattasi.

Ne segue che, non rivestendo egli la posizione di “trasgressore”, e cioè di soggetto che ha violato la indicata normativa di settore, non può essere “tenuto” personalmente al pagamento della somma prevista nella disposizione in esame.

Né peraltro, qualora si volesse ritenere il carattere meramente afflittivo e non risarcitorio della sanzione, vi potrebbe essere tenuto in via indiretta, quale erede o avente causa degli autori dell’illecito amministrativo, per effetto del disposto dell’art.7 della L. n.689/81( “l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”), applicabile alla fattispecie visto che il successivo art.12 ne prevede l’applicazione, in via generale, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Quarta censura

La fattispecie di causa in effetti esula dalla casistica elencata in seno al decreto interassessoriale n.6137/28.05.99, invocato nell’atto impugnato, dal momento che l’opera non è abusiva sotto il profilo urbanistico per essere stata previamente munita del prescritto titolo edilizio comunale.

Inoltre, passando alla concreta determinazione della sanzione, dalla lettera del provvedimento non è dato evincere quale sia stato il criterio in base al quale la Soprintendenza intimata abbia provveduto ad effettuare il calcolo della somma che sostiene essere dovuta in forza dell’art.164 , I^ comma, del decreto legislativo citato, non emergendo né la ponderazione comparativa tra danno arrecato e profitto conseguito né il previo espletamento, all’uopo, della prevista perizia di stima.

Quinta censura

Il - preteso- credito va comunque dichiarato prescritto in accoglimento della apposita eccezione sollevata dal ricorrente, essendo trascorso, senza l’intervento di alcun atto interruttivo, il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr art.28 L. n.689/81, applicabile per la generale previsione del precedente art.12).

La seconda censura del gravame, stante il suo carattere marginale nella complessiva economia del presente giudizio, deve ritenersi assorbita.

In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato, per quanto di ragione e di interesse del ricorrente, l’atto con lo stesso impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sez. Int.I^, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse e di ragione, il provvedimento con lo stesso impugnato.

Condanna, in solido, le Amministrazioni intimate al pagamento, in favore del ricorrente, dei compensi del giudizio, che si liquidano in complessive € 1.600,00, oltre spese generali ex art.14 T.F., IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere


L'ESTENSORE              IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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