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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 28 gennaio 2010, n. 138
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 164 d.lgs. n. 490/99 - Concreta
rilevazione del danno arrecato al bene paesaggistico. La norma del comma I^
dell’art.164 D.L.vo n.490/99 va letta in maniera non formalistica, collegando
cioè la sanzionabilità del comportamento del trasgressore alla concreta
rilevazione di un danno effettivo arrecato al bene paesaggistico ed ambientale
(nella specie, la Soprintendenza aveva irrogato l’indennità cd. risarcitoria pur
dopo l’affermazione della compatibilità delle opere con il paesaggio). Pres.
Zingales, Est. Schillaci - F.G. (avv. Fresta) c. Soprintendenza Beni Culturali
ed Ambientali Catania (Avv. Stato). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 28 gennaio
2010, n. 138
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00138/2010 REG.SEN.
N. 01519/2003 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2003, proposto da:
Ferlito Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Fresta, con domicilio
eletto presso lo stesso in Catania, via Oliveto Scammacca, 23/C;
contro
La Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Catania, in persona del
Soprintendente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di
Catania, domiciliataria per legge;
nei confronti di
Assessorato Regionale ai BB.CC. AA. e P.I., in persona dell’assessore p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria
per legge;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.6117/02 del 15/01/2003 a firma congiunta del Dirigente
della V^ Unità Operativa e del Dirigente del I^ Servizio della Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Catania, limitatamente alla parte in cui irroga al ricorrente
l’indennità risarcitoria di cui al primo comma dell’art.164 D.L.gsvo n.490 del
29.10. 99 per avere il ricorrente medesimo edificato un manufatto edilizio senza
il previo nulla osta della Soprintendenza.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali Catania e dell’Assessorato Regionale BB. CC. AA. e
Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Salvatore
Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di una villetta a due piani sita in Trecastagni
c.da Sciarelle Via dott. Zappalà n.29, edificata dal padre Ferlito Alfio giusta
nulla osta edilizio del 16.08.68 rilasciato a De Maria Biagio e volturato- prat.
n.1251- in favore dei coniugi Ferlito Alfio e Rapisarda Anna in data 27.08.1971.
Con l’atto qui avversato, al ricorrente viene irrogata “l’indennità risarcitoria
prevista dal primo comma dell’art.164” del Decreto Legislativo n.490/99 “
considerato che tutto l’immobile (è) realizzato senza il preventivo nulla osta
di quest’ufficio”, ancorché “tali opere risultano compatibili con la struttura
del paesaggio soggetto a tutela e, dunque, non arrecano pregiudizio allo
stesso”.
Vengono all’uopo proposte le seguenti censure:
1)Violazione dell’art.164 D.L.vo n.490/99. Eccesso di potere per difetto di
presupposti, contraddittorietà e illogicità.
La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania dichiara, con evidente illogicità, di
voler irrogare una indennità risarcitoria, che consenta pertanto di riparare ad
un presunto danno arrecato ai valori paesaggistici, mentre nel contempo ammette
che le opere risultano compatibili con il paesaggio e non arrecano pregiudizio
allo stesso.
2)Eccesso di potere per difetto di presupposti ed errata applicazione
dell’art.164 D.L.vo n.490/99 sotto un secondo profilo, in quanto la costruzione
del manufatto, come già riferito in narrativa, è intervenuta in data anteriore
al D.A. n.2085/28.09.78, istitutivo del vincolo di notevole interesse pubblico
nei confronti del territorio del Comune di Trecastagni.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art.164 del D.l.vo n.490/99 e violazione
dell’art.7 L. n.689 del 24.11.1981: intrasmissibilità della sanzione agli eredi.
Difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Ove pure si volesse riconoscere la natura non risarcitoria ma afflittiva della
sanzione irrogata, la stessa non sarebbe trasmissibile all’odierno ricorrente in
quanto erede del “trasgressore”, id est dei genitori danti causa.
4)Violazione dell’art.164 D.L.vo n.490/99. Eccesso di potere per carenza di
istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell’invocato decreto
interassessoriale n.6137 del 28.05.1999.
In subordine viene rilevato che il caso di specie non rientra fra quelli
sanzionati dal Decreto interassessoriale rubricato e che comunque non è dato
evincere in base a quali criteri sia stato effettuato il calcolo della somma
asseritamente dovuta ex art.164 D.L.vo n.40/99.
5)Intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex artt. 12 e 28 L.
n.689/81.
Il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del gravame e l’annullamento, nella
parte di interesse, del provvedimento impugnato.
Le amministrazioni intimate hanno resistito al ricorso con memoria di mero
stile, deducendone genericamente l’inammissibilità e l’infondatezza.
Alla pubblica udienza del 17.12.2009 la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Prima censura
Come dedotto dal ricorrente, il provvedimento risulta illogico e privo di
presupposti nel momento in cui, da un lato, si afferma che le opere risultano
compatibili, sotto il profilo strutturale, con il paesaggio sottoposto a tutela
e che anzi non vi arrecano alcun pregiudizio e, dall’altro, si irroga al
destinatario l’indennità c.d. risarcitoria, che, all’opposto, postula
l’inflizione di un danno al bene da tutelare. In altri termini la norma del
comma I^ dell’art.164 D.L.vo n.490/99 va letta in maniera non formalistica,
collegando cioè la sanzionabilità del comportamento del trasgressore alla
concreta rilevazione di un danno effettivo arrecato al bene paesaggistico ed
ambientale.
Terza censura
E’ provato in atti che l’odierno ricorrente non ha realizzato il manufatto
edilizio di cui trattasi.
Ne segue che, non rivestendo egli la posizione di “trasgressore”, e cioè di
soggetto che ha violato la indicata normativa di settore, non può essere
“tenuto” personalmente al pagamento della somma prevista nella disposizione in
esame.
Né peraltro, qualora si volesse ritenere il carattere meramente afflittivo e non
risarcitorio della sanzione, vi potrebbe essere tenuto in via indiretta, quale
erede o avente causa degli autori dell’illecito amministrativo, per effetto del
disposto dell’art.7 della L. n.689/81( “l’obbligazione di pagare la somma dovuta
per la violazione non si trasmette agli eredi”), applicabile alla fattispecie
visto che il successivo art.12 ne prevede l’applicazione, in via generale, per
tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro.
Quarta censura
La fattispecie di causa in effetti esula dalla casistica elencata in seno al
decreto interassessoriale n.6137/28.05.99, invocato nell’atto impugnato, dal
momento che l’opera non è abusiva sotto il profilo urbanistico per essere stata
previamente munita del prescritto titolo edilizio comunale.
Inoltre, passando alla concreta determinazione della sanzione, dalla lettera del
provvedimento non è dato evincere quale sia stato il criterio in base al quale
la Soprintendenza intimata abbia provveduto ad effettuare il calcolo della somma
che sostiene essere dovuta in forza dell’art.164 , I^ comma, del decreto
legislativo citato, non emergendo né la ponderazione comparativa tra danno
arrecato e profitto conseguito né il previo espletamento, all’uopo, della
prevista perizia di stima.
Quinta censura
Il - preteso- credito va comunque dichiarato prescritto in accoglimento della
apposita eccezione sollevata dal ricorrente, essendo trascorso, senza
l’intervento di alcun atto interruttivo, il termine di cinque anni dal giorno in
cui è stata commessa la violazione (cfr art.28 L. n.689/81, applicabile per la
generale previsione del precedente art.12).
La seconda censura del gravame, stante il suo carattere marginale nella
complessiva economia del presente giudizio, deve ritenersi assorbita.
In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato, per quanto
di ragione e di interesse del ricorrente, l’atto con lo stesso impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di
Catania, Sez. Int.I^, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla,
per quanto di interesse e di ragione, il provvedimento con lo stesso impugnato.
Condanna, in solido, le Amministrazioni intimate al pagamento, in favore del
ricorrente, dei compensi del giudizio, che si liquidano in complessive €
1.600,00, oltre spese generali ex art.14 T.F., IVA, CPA e rimborso del
contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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