AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 26 maggio 2010, n. 1946
DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Vincoli espropriativi imposti dallo
strumento urbanistico - Durata limitata - Decadenza del vincolo - Reintegrazione
della disciplina urbanistica. I vincoli espropriativi imposti su beni
determinati dallo strumento urbanistico hanno per legge durata limitata: in
linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato
all’esproprio decade (art. 9 del T.U. delle norme in materia di espropriazione
per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). La decadenza
dei vincoli urbanistici espropriativi o che comunque privano la proprietà del
suo valore economico comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la
disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova
pianificazione (Cons. St., IV, 22 giugno 2004, n. 4426); ovviamente, l’area non
deve necessariamente conseguire una destinazione urbanistica edificatoria,
essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione
comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più
generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione
all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Cons. St., IV, 8
giugno 2007, n. 3025). Pres. Zingales, Est. Barone - G. s.r.l. (avv. Briguglio)
c. Comune di Messina (avv. Tigano), Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 26 maggio
2010, n. 1946
DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Vincoli espropriativi già scaduti -
Reiterazione in blocco - Specifica motivazione - Necessità. Anche i
provvedimenti di reiterazione “in blocco” di vincoli espropriativi già decaduti,
richiedono una specifica motivazione da parte del Comune. Pres. Zingales, Est.
Barone - G. s.r.l. (avv. Briguglio) c. Comune di Messina (avv. Tigano),
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 26 maggo 2010, n. 1946
N. 01946/2010 REG.SEN.
N. 02462/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2462 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
G F Building Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Briguglio, con domicilio eletto presso
la Segreteria del TAR Catania;
contro
Comune di Messina, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano, con domicilio eletto presso la
Segreteria del TAR Catania;
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Direzione Gen Dipartim.Urbanistica,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Ass.To Reg.Territ.E Amb., in
persona del legale rappresentante pro tempore Ass.To Reg.Le Famiglia, Politiche
Sociali, Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via
Vecchia Ognina, 149;
Commissario Reg.Per La Gestione del Comune di Messina;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 6/C del 4.3.2008 adottata dal Commissario regionale per
la gestione del Comune di Messina, con i poteri del Consiglio Comunale, all’uopo
nominato con D.A. n. 2974 del 18.10.2007 dell’Ass. Reg. della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, avente ad
oggetto “Variante parziale relativa alla modifica delle Norme di Attuazione e
del Regolamento Edilizio nonché alla reiterazione dei vincoli del Piano
Regolatore Generale della Città di Messina approvato con D.D.R. n. 686/2002”
nella parte in cui reitera la destinazione vincolistica a zona F1c del terreno
di proprietà della società ricorrente sito in Messina, Villaggio Ganzirri,
Contrada Pozzicello pari a mq. 36.509,49 contraddistinto in catasto al fg. di
mappa 43 particelle 46, 47, 69, 70, 77, 78, 99 e 104 (originarie) ed al fg. di
mappa 44 particelle 96, 119, 120, 339, 364, 493, 975, 976, 978 e 979
(originarie);
- ove occorra, della proposta di deliberazione n. 16 del 21.2.2008, formulata
dal medesimo Commissario regionale, Dr. Gaspare Sinatra, avente ad oggetto: “
Variante parziale relativa alla modifica delle Norme di Attuazione e del
Regolamento Edilizio nonché alla reiterazione dei vincoli del Piano Regolatore
Generale della Città di Messina approvato con D.D.R. n. 686/2002”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi compresi, ove
occorra, le N.T.A., il Regolamento Edilizio e tutti gli atti ed elaborati
allegati alla predetta deliberazione commissariale n. 6/C del 4.3.2008;
- nonché, ove occorra, della deliberazione n. 39/C del 17.10.2007 del
Commissario ad acta Dr. Antonio Garofalo, con i poteri del Consiglio Comunale,
presso il Comune di Messina, all’uopo nominato con D.A. n. 2937 del 16.10.2007
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali della Regione Siciliana, e di tutti gli atti ed elaborati ad
essa allegati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Messina n. 46/C del
29.10.2008 avente ad oggetto << Conferma della deliberazione n. 39/C del
17/10/2007 adottata dal Commissario ad acta Dr. Antonino Garofalo, recante
“Reiterazione dei vincoli del P.R.G. preordinati all’espropriazione in
conformità alle previsioni del D.D.R. n. 686/2002 e del D.D.R. n. 858/2003 e
conseguenti misure di salvaguardia” con efficacia dal 17/10/2007 >>; di ogni
altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Direzione Gen Dipartim.Urbanistica
Ass.To Reg.Territ.E Amb.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ass.To Reg.le Famiglia, Politiche
Sociali, Autonomie Locali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/07/2009 il dott. Agnese Anna Barone
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente è proprietaria di un terreno nel Comune di Messina,
Villaggio Ganzirri, Contrada Pozzicello che con il P.R.G. approvato con D.D.R.
n. 686/2002 è stato destinato attrezzature sociali e servizi veterinari (F1c).
La società ricorrente premette che nell’approssimarsi della scadenza del termine
quinquennale di efficacia dei vincoli su derivanti dal predetto DDR 686/2002, il
Dipartimento Pianificazione Urbanistica ha istruito la proposta, formulata
dall’Assessore comunale all’Urbanistica, n. 112 del 10.10.2007 avente ad oggetto
“Variante parziale relativa alla modifica delle Norme di attuazione e del
Regolamento Edilizio nonché alla reiterazione dei vincoli preordinati
all’espropriazione dello strumento urbanistico generale della città di Messina
in conformità alle previsioni del D.D.R. n. 686/2002 e D.D.R. n. 858/2003”.
Frattanto, il C.G.A. con sentenza n. 907/07 depositata 3.10.2007, ha annullato
le consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche municipali del Comune
di Messina, svoltesi il 27 e 28 novembre 2005, limitatamente alle elezioni del
Sindaco e del Consiglio Comunale.
Conseguentemente, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali ha nominato con D.A. n. 2937 del 16.10.2007 il
Commissario ad acta Dr. Antonio Garofalo affinché lo stesso provvedesse
all’adozione dell’atto deliberativo di reiterazione dei vincoli preordinati
all’espropriazione del PRG del Comune di Messina, e “limitatamente alla mera
ricognizione dei vincoli del P.R.G.”.
Il Commissario, pertanto, ha adottato, con i poteri del Consiglio comunale, la
deliberazione n. 39/C del 17.10.2007, costituente “provvedimento di reiterazione
dei vincoli preordinati all’espropriazione dello strumento urbanistico generale
della città di Messina in conformità alle previsioni del D.D.R. n. 686/2002 e
D.D.R. n. 858/2003, con le conseguenti misure di salvaguardia”. Tale
deliberazione è stata tuttavia conosciuta casualmente, essendo menzionata nella
deliberazione n. 6/C del 4.3.2008, del Commissario regionale per la gestione del
Comune di Messina Dr. Gaspare Sinatra nominato con D.A. n. 2974 del 18.10.2007
dell’Ass. Reg. della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
della Regione Siciliana, con i poteri del Consiglio Comunale, il quale ha
revocato la predetta deliberazione n. 39/C del 17.10.2007 del Commissario ad
acta Dr. Antonio Garofalo ed ha adottato, quindi, la variante parziale relativa
alla modifica delle norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio ed alle
previsioni e prescrizioni dei piani stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico approvati e alla reiterazione dei vincoli preordinati
all’espropriazione dello strumento urbanistico generale della città di Messina,
con le conseguenti misure di salvaguardia.
Con ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 6/C
del 04/03/2008 adottata dal Commissario ad acta Dr. Antonio Garofalo, quale
provvedimento di reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione dello
strumento urbanistico generale della città di Messina in conformità alle
previsioni del DDR 686/2002 e DDR 858/2003, nella parte in cui reitera
immotivatamente il vincolo a contenuto espropriativo.Il ricorso è affidato alle
censure di:
1) violazione art. 3 legge n. 241/90 Difetto di motivazione. Eccesso di potere
sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, della
manifesta ingiustizia, della illogicità, irragionevolezza e disparità di
trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.r. siciliana n.
38/1973. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dello standard
dell’esistente e contrasto con altro procedimento in corso. Parte ricorrente
sostiene che l’amministrazione avrebbe semplicemente reiterato il vincolo, senza
alcuna specificazione delle ragioni che impongono l’ulteriore sacrificio dei
legittimi interessi della ricorrente, e senza alcuna comparazione tra gli
interessi pubblici perseguiti e l’interesse privato inciso dall’atto. Inoltre,
essendo pendente una domanda di condono edilizio (oggetto di separato ricorso
n.d.r.), la motivazione sarebbe stata oltremodo necessaria tenuto conto che, a
fronte della espressa previsione di una legge speciale (art. 32 del D.L.
269/2003 convertito in legge n. 326/2003) che riconosce all’interessato il
diritto di presentare istanza per ottenere il condono del bene immobile che su
di essa è stato realizzato, la circostanza della intervenuta presentazione di
una tale domanda di condono e della scadenza dei vincoli di PRG sicuramente
circoscrive la discrezionalità dell’Amministrazione;
2) violazione dell’art. 39 D.P.R. n. 327/2001 a causa della mancata previsione
dell’indennizzo per la reiterazione del vincolo;
3) violazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 88 dello Statuto
di Messina a causa della mancanza di qualunque indicazione circa l’ammontare
delle somme previste per far fronte alla corresponsione dei dovuti indennizzi
per la reitera dei vincoli e/o della fonte del loro finanziamento sia, di
conseguenza, anche del prescritto parere circa la regolarità
4) violazione della circolare DRU n. 2 del 11/07/200 per mancanza del necessario
parere della Commissione Urbanistica Comunale ex artt. 26 del Regolamento
Edilizio e della Capitaneria di Porto ex art. 55 Cod. Nav.;
5) violazione dell’art. 1 della legge 13/2007 e delle direttive 79/409/CE e
92/43/CE a causa dell’omessa valutazione di incidenza sulle zone di protezione
speciale e sui siti di interesse comunitario ricompresi nella territorio
comunale e interessati dalla variante;
6) violazione dell’art. 186 l.r. n. 16/1963 (OREL) per omessa sottoscrizione
degli elaborati e dei pareri da parte del commissario regionale.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha, impugnato la
deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Messina n. 46/C del
29.10.2008 avente a oggetto la conferma della deliberazione n. 39/C del
17/10/2007 (revocata dalla della deliberazione n. 6/C del 4.3.2008). e adottata
nonostante fosse medio tempore intervenuta la “bocciatura” da parte
dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della deliberazione
commissariale n. 6/C del 4.3.2008. Con questa operazione, in sostanza, il Comune
di Messina ha successivamente adottato un “nuovo” atto (la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46/C del 29.10.2008 impugnata) con il quale ha
riconfermato la precedente deliberazione commissariale n. 39/C del 17.10.2007 (a
suo tempo revocata), riproponendo, quindi, un atto (la delibera n. 39/C revocata
e confermata con identico contenuto, quanto alla disposta reiterazione dei
vincoli preordinati all’esproprio, dalla delibera n. 6/C del 4.3.2008) già
bocciato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. Il ricorso è
affidato alle seguenti censure:
1) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, giacché la deliberazione
consiliare n. 46/C del 29.10.2008 non può essere considerato un atto con il
quale è stata eseguita una corretta attività di reiterazione dei vincoli
preordinati all’esproprio e si risolve in un atto del tutto immotivato ed
illegittimo di mera conferma di un atto (la delibera n. 39/C del 2007) già
confermato da altro atto (la delibera n. 6/C del 2008) ritenuto illegittimo e
non approvato dalla competente Autorità Regionale;
2) eccesso di potere per contrasto con le determinazioni ed i pareri regionali
negativi: il provvedimento impugnato non ha disposto alcunché per ovviare o
superare i negativi rilievi regionali in ordine al procedimento seguito, né ha
motivato in ordine alla eventuale non con divisibilità dei rilievi;
3) illegittimità derivata dai medesimi vizi già censurati con il precedenti
ricorsi per motivi aggiunti.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento dei provvedimenti di reiterazione dei vincoli
e il risarcimento del danno conseguente all’illegittima compressione del diritto
di proprietà.
Il Comune di Messina ha controdedotto ai ricorsi eccependo la carenza di
interesse in ordine ai ricorsi per motivi aggiunti, poiché i provvedimenti
impugnati costituirebbero la prima fase di una procedura complessa che si
perfeziona con l’atto di approvazione regionale; nel merito sostiene la
legittimità dei provvedimenti di reiterazione “in blocco” di tutti i vincolo
decaduti richiamando i principi contenuti nell’Adunanza Plenaria n. 7/2007.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto in
decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame e con l’articolato gravame per motivi aggiunti, la
ricorrente si duole dell’adozione dei provvedimenti di reiterazione in via
generale dei vincoli espropriativi già previsti nel PRG approvato nel 2002 nella
parte in cui, in sostanza, viene reiterata la destinazione a attrezzature
sociali e servizi veterinari, la cui natura di vincolo a carattere espropriativo
non è controversa ed è confermata dalla difesa del Comune resistente. Il ricorso
è fondato sotto l’assorbente vizio di difetto di motivazione della reiterazione
dei vincoli.
2. I vincoli espropriativi imposti su beni determinati dallo strumento
urbanistico hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni,
alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9 del
T.U. delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato
con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). Come chiarito dalla giurisprudenza, la
decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che comunque privano la
proprietà del suo valore economico comporta l’obbligo per il Comune di
“reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo
decaduto con una nuova pianificazione (Cons. St., IV, 22 giugno 2004, n. 4426);
anche se, ovviamente, la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in
vigore non comporta necessariamente che l’area deve conseguire una destinazione
urbanistica edificatoria, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale
dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in
coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata
in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Cons.
St., IV, 8 giugno 2007, n. 3025).
3. Sul punto, la difesa del Comune - richiamando il principio enunciato nella
decisione dell’Adunanza Plenaria n. 7/2007 secondo il quale “… quando sono
reiterati in blocco i vincoli decaduti già riguardanti una pluralità di aree, la
sussistenza di un attuale specifico interesse pubblica risulta dalla perdurante
contrata insufficienza delle aree destinate a standard…” - sostiene che
l’obbligo di specifica motivazione non sussista in relazione a provvedimenti
deliberativi tramite i quali il Comune reiteri “in blocco” i vincoli nel
frattempo decaduti. L’assunto non può essere condiviso.
La questione della necessità di una motivazione specifica nel caso di
reiterazione di detti vincoli, è stata già esaminata dalla Sezione nella
sentenza n. 927 del 15 maggio 2008 nella quale è stato affermato che anche in
caso di reiterazione “in blocco” permane l’obbligo di adeguata motivazione
poiché “…una mancata utilizzazione dei fondi, nonostante il vincolo di
destinazione, può essere giustificata quando non si sia protratta in maniera
significativa nel tempo. Diversamente, la reiterazione del vincolo, a fronte
della precedente prolungata inerzia, appare, ove diversamente non espressamente
chiarito, del tutto ingiustificata”. Anche il Consiglio di Giustizia per la
Regione Siciliana, nella sentenza n.1113/2008, discostandosi in parte dai
principi espressi dall’Adunanza Plenaria, ha ribadito la necessità di una
stringente ed esauriente motivazione sul perdurare dei vincoli preordinati
all’espropriazione che “…deve estendersi non già ad una giustificazione del
ritardo, ma ad una puntuale asserzione circa la sussistenza dell’interesse
pubblico al rinvio dell’opera. Nel doveroso contemperamento di interessi,
pubblico e privato, mentre per la prima adozione del PRG il richiamo agli
standard è sufficiente per motivare l’imposizione dei vincoli nel quadro
pianificatorio, in caso di reiterazione (e dunque di infruttuoso decorrere del
tempo che la stessa Amministrazione si è imposta per il completamento del PRG)
occorre dare ragione (oltre che della permanenza dell’interesse) anche
alternativamente della sussistenza di casi di forza maggiore o impossibilità
insuperabile che hanno impedito la realizzazione delle opere, ovvero
dell’interesse pubblico specifico al rinvio di esse e dunque alla continuazione
del vincolo. Non è, quindi, questione circa il riferimento ad una vasta area o
alla reiterazione in blocco dei vincoli, quanto piuttosto al lasso di tempo per
il quale si protrae la compressione del diritto di proprietà, che quindi,
giustificata nell’an, diviene odiosa nel tempus e per ciò solo illegittima. Ciò,
del resto, non è in contrasto con gli interessi pubblici sottesi
all’individuazione degli standard cui i vincoli sono finalizzati, atteso che, in
ogni caso, anche scaduto il vincolo, la P.A. può procedere alle usuali procedure
di espropriazione per pubblica utilità, assumendosi l’onere, ovviamente, della
doverosa e motivata dichiarazione di pubblica utilità e sottoponendosi alle
procedure di legge, ma potendo altresì utilizzare, ove ne ricorrano i
presupposti, la procedura per l’occupazione d’urgenza, ad evitare che, medio
tempore, l’opera sia utilizzata dal proprietario in contrasto con la
destinazione prevista…”.
4. Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, il Collegio
ritiene che è illegittima la reiterazione della destinazione a attrezzature
sociali e servizi veterinari, trattandosi di vincolo preordinato
all’espropriazione non adeguatamente motivato. Pertanto, il ricorso, assorbiti
gli ulteriori motivi di gravame, è fondato e va accolto con la conseguente
declaratoria, per quanto di ragione, di annullamento dei provvedimenti
impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione comunale.
5. Va rigettata, allo stato, la domanda di risarcimento del danno. E’ bene
rammentare che, in sostanza, la riconosciuta illegittimità delle deliberazioni
impugnata con i ricorsi in esame è riferita alla carenza di motivazione ed alla
conseguente mancata ponderazione della possibilità di coesistenza dell’interesse
pretensivo azionato con l’interesse pubblico alla pianificazione; quindi, nessun
concreto precetto sostanziale è stato riconosciuto violato nell’agire
amministrativo. Ciò posto, il Collegio ritiene che la dedotta lesione alla
conservazione della qualità edificatoria da parte dello strumento urbanistico
impugnato, non può generare il riconoscimento del danno risarcibile, in quanto
di per sé “danno ingiusto”, essendo necessaria l’ulteriore prognosi
sull’effettiva realizzabilità dell’area edificabile e quindi dello ius
aedificandi. In altri termini, non è sostenibile che, nel caso di specie, si
possa riconoscere l’ingiustizia del danno in sé, senza considerare l’effettività
del pregiudizio ricevuto dal ricorrente, da correlare all’illegittimo
impedimento alla edificazione, per cui, solo dopo la reiterazione della
procedura ed il giudizio sulla logicità o meno della pianificazione territoriale
(ed il correlato riconoscimento della fondatezza dell’aspirazione al bene della
vita) sarà possibile prendere in considerazione l’istanza di risarcimento.
6. L’accoglimento del ricorso avverso l’illegittima adozione degli atti di
reiterazione dei vincoli determina la condanna del Comune di Messina alla
refusione delle spese di giudizio secondo la liquidazione operata in dispositivo
e la compensazione della spese tra la ricorrente e l’amministrazione regionale,
tenuto conto anche del parere contrario all’approvazione della reiterazione
espressa dagli organi regionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Catania, Sezione Prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte di interesse, salvi gli
ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione dovrà adottare conformandosi agli
enunciati principi di diritto.
Condanna in il Comune di Messina al rimborso in favore della ricorrente di €
2500,00 a titolo di spese del giudizio, compensando, per le ragioni indicate in
motivazione le spese tra la parte ricorrente e l’amministrazione regionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it