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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. II - 9 settembre 2010, n. 3675


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Diniego - Mancata impugnazione nel termine di trenta giorni - Reiterazione dell’istanza di accesso - Successivo diniego - Carattere meramente confermativo - Impugnazione - Irricevibilità.
La mancata impugnazione del diniego all'accesso agli atti e all'attività amministrativa, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo, non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante. Pres. Giamportone, Est. Spampinato - G.G. (avv. Giarrusso) c. ministero della Giustizia (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Catania, Sez. II - 9 settembre 2010, n. 3675

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 03675/2010 REG.SEN.
N. 01672/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2010, proposto da:
Giuseppe Gravagno, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Michele Giarrusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;


contro


il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge;

per l'annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza notificata dal ricorrente il 22.3.2010, volta al rilascio, ai sensi degli artt. 22-25 della legge n. 241/1990, di copia di tutti gli atti sottesi all’addebito della somma di denaro contestatogli,

e per la declaratoria
del diritto all’accesso di cui sopra.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

PREMESSO:


-che il ricorrente, quale ufficiale giudiziario addetto all’UNEP di Catania, con istanza notificata il 4.12.2009 ha chiesto al Ministero resistente copia conforme di tutti gli atti, compresi le eventuali relazioni ispettive e conteggi, dai quali è derivato l’importo della somma addebitatagli;

-che il predetto Ministero, tramite il Presidente delegato della Corte di Appello di Catania, in data 10.12.2009 ha consegnato copia di taluni atti (inchiesta amministrativa e relativi allegati);

-che il ricorrente con atto notificato il 22.3.2010 ha reiterato l’istanza di accesso, lamentando la mancata consegna di tutti gli atti chiesti con la precedente istanza;

-che l’Amministrazione entro il termine di 30 giorni non ha provveduto a fornire copia dei restanti atti richiesti;

-che il ricorrente con il ricorso in esame ha chiesto l’annullamento del silenzio rigetto nonché la declaratoria del diritto al richiesto accesso ai sensi degli att. 22 e 24 della legge n. 241/1990;

-che nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2010, il ricorso è stato posto in decisione;


CONSIDERATO:


-che a tenore degli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato (e, segnatamente, le decisioni n.ri 6 e 7 del 2006), che il Collegio condivide, la mancata impugnazione del diniego all'accesso agli atti e all'attività amministrativa, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo, non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante;

-che il parziale diniego tacito della prima istanza notificata il 4.12.2009 non è stato impugnato tempestivamente;

-che la successiva istanza del ricorrente non presenta alcun elemento di effettiva novità, limitandosi lo stesso a reiterare la domanda di accesso a tutti gli atti precedentemente chiesti;

-che, pertanto, il ricorso è irricevibile per tardività;

-che le spese di lite possono compensarsi, tenuto conto della particolare fattispecie contenziosa;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. II interna), dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente
Vincenzo Neri, Primo Referendario
Diego Spampinato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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