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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Catania, Sez. II - 9 settembre 2010, n. 3675
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Diniego -
Mancata impugnazione nel termine di trenta giorni - Reiterazione dell’istanza di
accesso - Successivo diniego - Carattere meramente confermativo - Impugnazione -
Irricevibilità. La mancata impugnazione del diniego all'accesso agli atti e
all'attività amministrativa, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio
significativo, non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente
impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi
carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare
l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di
fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o
anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente
rilevante. Pres. Giamportone, Est. Spampinato - G.G. (avv. Giarrusso) c.
ministero della Giustizia (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. II - 9 settembre 2010, n. 3675
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03675/2010 REG.SEN.
N. 01672/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2010, proposto da:
Giuseppe Gravagno, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Michele Giarrusso, con
domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza notificata dal ricorrente il 22.3.2010,
volta al rilascio, ai sensi degli artt. 22-25 della legge n. 241/1990, di copia
di tutti gli atti sottesi all’addebito della somma di denaro contestatogli,
e per la declaratoria
del diritto all’accesso di cui sopra.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il dott. Diego
Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO:
-che il ricorrente, quale ufficiale giudiziario addetto all’UNEP di Catania, con
istanza notificata il 4.12.2009 ha chiesto al Ministero resistente copia
conforme di tutti gli atti, compresi le eventuali relazioni ispettive e
conteggi, dai quali è derivato l’importo della somma addebitatagli;
-che il predetto Ministero, tramite il Presidente delegato della Corte di
Appello di Catania, in data 10.12.2009 ha consegnato copia di taluni atti
(inchiesta amministrativa e relativi allegati);
-che il ricorrente con atto notificato il 22.3.2010 ha reiterato l’istanza di
accesso, lamentando la mancata consegna di tutti gli atti chiesti con la
precedente istanza;
-che l’Amministrazione entro il termine di 30 giorni non ha provveduto a fornire
copia dei restanti atti richiesti;
-che il ricorrente con il ricorso in esame ha chiesto l’annullamento del
silenzio rigetto nonché la declaratoria del diritto al richiesto accesso ai
sensi degli att. 22 e 24 della legge n. 241/1990;
-che nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2010, il ricorso è stato posto in
decisione;
CONSIDERATO:
-che a tenore degli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria delle Sezioni
Giurisdizionali del Consiglio di Stato (e, segnatamente, le decisioni n.ri 6 e 7
del 2006), che il Collegio condivide, la mancata impugnazione del diniego
all'accesso agli atti e all'attività amministrativa, nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla
formazione del silenzio significativo, non consente la reiterabilità
dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a
questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo
l'interessato reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa
solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati
nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione
dell'interesse giuridicamente rilevante;
-che il parziale diniego tacito della prima istanza notificata il 4.12.2009 non
è stato impugnato tempestivamente;
-che la successiva istanza del ricorrente non presenta alcun elemento di
effettiva novità, limitandosi lo stesso a reiterare la domanda di accesso a
tutti gli atti precedentemente chiesti;
-che, pertanto, il ricorso è irricevibile per tardività;
-che le spese di lite possono compensarsi, tenuto conto della particolare
fattispecie contenziosa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di
Catania (Sez. II interna), dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Vincenzo Neri, Primo Referendario
Diego Spampinato, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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