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TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3745


DIRITTO URBANISTICO - Regione Siciliana - Art. 2, c. 5 L.r. n-. 17/78 - Redazione degli strumenti urbanistici - Divieto di destinare ad uso extra agricolo i suoli adibiti a colture specializzate o irrigue - Nozione di coltura specializzata - Nozione di coltura irrigua.
L'art. 2, comma 5, della l.r. siciliana n. 71/1978, nel dettare i criteri da seguirsi nella redazione degli strumenti urbanistici, all'evidente fine di limitare l'utilizzazione edilizia dei terreni coltivati, vieta di destinare i suoli già adibiti a colture specializzate, irrigue ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, ad usi extra agricoli, a meno che non manchino possibilità di localizzazioni alternative per gli interventi strettamente necessari, da motivarsi in modo circostanziato. Per coltura specializzata si intende la coltivazione sulla medesima superficie in un dato periodo di tempo di piante di una sola specie, mentre per coltura irrigua si intende la coltivazione di specie vegetali il cui ciclo colturale non può prescindere dall'apporto artificiale di acqua perché le rese medie risultino economicamente redditizie; quando entrambe queste condizioni si verificano contemporaneamente per la medesima coltura si è in presenza di una coltura specializzata irrigua. Pres. Zingales, Est. Schillaci - C.A.e altro (avv.ti La Rocca Tavana e Nastasi) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3745


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 03745/2010 REG.SEN.
N. 03273/2003 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2003, proposto da:
Caruso Antonino e Giombattista Pignatello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura La Rocca Tavana e Giuseppe Nastasi, con domicilio eletto presso l’avv. Laura La Rocca Tavana, in Catania, via Papale, 26;
 

contro


L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell’assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria per legge;

nei confronti di

Comune di Avola, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n.425 dell’8.04.2003, pubblicato sulla G.u.r.s. n.25 del 30.5.2003, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con il quale è stato approvato il P.R.G. del Comune di Avola, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, nella parte in cui sono stati destinati a “Zona F T p5”( parchi urbani e territoriali) i terreni agricoli dei ricorrenti..


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti acquisiti con O.C.I. n.565/11.12.09;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


I ricorrenti- Caruso Antonino e Pignatello Giombattista- sono rispettivamente proprietari di due fondi confinanti, irrigui e interamente agrumetati, siti nel territorio del Comune intimato, riportati in catasto al foglio 43, di cui il primo alle part.lle: 194, 66, 280, 2062, 17, 18, 259, 193, 19 e 23 ed il secondo alle particelle: 2208, 2282, 140, 67, 68, 69, 186, 207 e 2663.

Con delibera consiliare n. 74 del 7.12.2000 é stato adottato il P.R.G. del Comune di Avola, successivamente approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 425 dell' 8.4.2003, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio. I suddetti terreni dei ricorrenti, nonostante le tempestive osservazioni ed opposizioni (n.73 dell’1.03.2001), rese ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/1978, rigettate con deliberazione consiliare e indi dall’A.R.T.A., sono stati inseriti in zona denominata FTP (parchi urbani e territoriali) per la quale la relativa previsione di piano (art. 40 delle N. T. A.) stabilisce una destinazione ad aree da attrezzare per il gioco dei bambini, per il riposo e lo svago degli adulti, e all’edificazione soltanto di locali destinati al ristoro su concessione della P.A..

Con ricorso notificato il 29.07.2003 e depositato il 19.9.2003 i ricorrenti hanno impugnato il decreto di approvazione dello strumento urbanistico, nonché gli atti connessi e presupposti, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni le seguenti censure:

1)Violazione dell’art. 3 L.r. n.10/91 (art.3 L.n. 241/90) ed eccesso di potere per insufficienza di motivazione nonché per arbitrarietà e manifesta irrazionalità in relazione all’art.4 n.5 del D.M. 2/4/1968.

2) Violazione dell’art. 2, comma V^, della legge regionale siciliana 27.12.1978 n. 71. Eccesso di potere per incongruenza.

Con il primo motivo di gravame i ricorrenti deducono l’ingiustificato sovradimensionamento delle aree destinate a Ftp/5, che prevedono uno standard di 17,50mq/ab.te, circa, rispetto a quello di 15mq/ab.te fissato dall’art. 4 n.5 del D.M. del 2.04.68, senza specificare le ragioni di pubblico interesse poste a fondamento della scelta ( per una superficie complessiva della zona Ftp/5 di mq. 635.071, che suddivisa per 36.214 abitanti attribuisce mq.17, 50), avuto riguardo anche alla circostanza dell’assegnazione alla zona Ftp/5 di ulteriori aree di proprietà comunale.

Con la seconda censura, i ricorrenti evidenziano che la destinazione imposta dal P.R.G. sarebbe in contrasto con le previsioni di salvaguardia dettate dal comma 5 dell'art. 2 della l.r. 71/1978, secondo il quale "non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati in culture specializzate, irrigue, dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate". Sul punto le autorità intimate non avrebbero esternato alcuna motivazione e quella in concreto formulata in sede di risposta alle osservazioni da parte del progettista sarebbe generica, laddove definisce come baricentrico il dimensionamento della zona Ftp/5 rispetto alle aree residenziali, e assolutamente illogica nel momento in cui afferma che tale zona Ftp/5 “può consentire il mantenimento delle attuali colture”, atteso il disposto limitativo dell’art. 40 delle N.T.A.

Costituitosi con memoria di mera forma, l'Assessorato Regionale intimato ha concluso per l'infondatezza del gravame, mentre il Comune di Avola non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

Alla pubblica udienza del 13.05.2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Le censure che assistono il gravame sono fondate nei termini appresso indicati.

Prima censura:

Così come rilevato da parte ricorrente, l’Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione sulla attribuzione per abitante di un numero di mq. superiori a quelli minimi previsti dal comma V^ dell’art. 4 n.5 del D.M. del 2.04.1968, pari a mq 15.

Peraltro il sovradimensionamento delle aree assegnate alla zona Ftp risulta sia dal fatto che (cfr risposta del progettista alle osservazioni – accolte- n.23, 97 159) il Comune ha nella stessa inserito dei vasti terreni di sua proprietà che dalla circostanza, accertata con l’O.C.I. n. 565/2009, che la previsione di un incremento demografico di 4.000 unità, nel decennio 1998-2008, è risultata errata atteso che la popolazione è rimasta sostanzialmente invariata.

Seconda censura:

Questa stessa Sezione ha avuto modo di chiarire (cfr. T.A.R. Catania, I, 27.11.2006, n. 2376 e 13.02.2008 n. 246) che l'art. 2, comma 5, della l.r. n. 71/1978, nel dettare i criteri da seguirsi nella redazione degli strumenti urbanistici, all'evidente fine di limitare l'utilizzazione edilizia dei terreni coltivati, vieta di destinare i suoli già adibiti a colture specializzate, irrigue ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, ad usi extra agricoli, a meno che non manchino possibilità di localizzazioni alternative per gli interventi strettamente necessari, da motivarsi in modo circostanziato. Quindi, occorre stabilire, ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, che cosa debba intendersi per colture specializzate ed irrigue.

Secondo le condivisibili sopra citate decisioni di questo Tribunale, "per coltura specializzata si intende la coltivazione sulla medesima superficie in un dato periodo di tempo di piante di una sola specie, mentre per coltura irrigua si intende la coltivazione di specie vegetali il cui ciclo colturale non può prescindere dall'apporto artificiale di acqua perché le rese medie risultino economicamente redditizie; quando entrambe queste condizioni si verificano contemporaneamente per la medesima coltura si è in presenza di una coltura specializzata irrigua". Rientrano "nell'ambito della superiore definizione, con conseguente soggezione dei relativi terreni al divieto di utilizzo extra agricolo di cui all'articolo 2, i suoli destinati alle seguenti colture: agrumeto, ortaggi e colture ornamentali.”

La relazione degli uffici di Pianificazione Urbanistica del Comune di Avola, acquisita con O.C.I. n.565/09, ha confermato che i terreni oggetto del ricorso ricadono totalmente in zona Ftp/5 del P.R.G. e che “risultano interamente agrumetati”.

Sussistono quindi tutti i requisiti per qualificare la coltura come specializzata irrigua e, quindi, per ritenere illegittimamente applicata al fondo dei ricorrenti una destinazione extra agricola senza alcuna motivazione.

Tanto basta per ritenere sussistente la tipologia di coltura specializza, per altro alimentata con apporto artificiale di acqua, e, quindi, irrigua specializzata, che, secondo la previsione della norma correttamente invocata dai ricorrenti, richiede, per un utilizzo extra agricolo, una puntuale e particolare motivazione, invero mancante nel provvedimenti impugnati.

Inoltre appare pertinente il rilievo di parte attrice sulla incongruenza logica della affermata conciliabilità delle suddette colture irrigue specializzate con l’inclusione delle relative aree in zona Ftp/5, poiché l’art.40 N.T.A. prevede per tale zona( di struttura e fruizione tipicamente collettiva), la destinazione a parchi urbani e territoriali, da attrezzare per il gioco dei bambini e per il riposo e lo svago degli adulti, la tutela della fauna ivi esistente e, per quanto attiene all’attività privata, consente soltanto, su concessione della P.A, la presenza e l’esercizio di locali destinati al ristoro.

In concreto tali prescrizioni regolamentari non solo non consentono l’esercizio dell’attività agricola intensiva e specializzata ma postulano piuttosto la eliminazione delle aziende che provvedono all’espletamento della medesima.

In conclusione il ricorso va accolto e va, quindi, annullato l’impugnato decreto assessoriale di approvazione del P.R.G. del Comune di Avola, nella parte di interesse, e facendo espressamente salvi, tuttavia, gli ulteriori legittimi provvedimenti dell’amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla, nei limiti di interesse, il decreto assessoriale con lo stesso impugnato, facendo espressamente salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell’amministrazione.

Condanna in solido l’Assessorato intimato e il Comune di Avola al pagamento, in favore dei ricorrenti, dei compensi del giudizio, che si liquidano in complessive € 1.300,00, oltre spese generali ex art.14 T.F., iva, cpa, spese di contributo unificato e di notifica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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