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1974-9562
TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3745
DIRITTO URBANISTICO - Regione Siciliana - Art. 2, c. 5 L.r. n-. 17/78 -
Redazione degli strumenti urbanistici - Divieto di destinare ad uso extra
agricolo i suoli adibiti a colture specializzate o irrigue - Nozione di coltura
specializzata - Nozione di coltura irrigua. L'art. 2, comma 5, della l.r.
siciliana n. 71/1978, nel dettare i criteri da seguirsi nella redazione degli
strumenti urbanistici, all'evidente fine di limitare l'utilizzazione edilizia
dei terreni coltivati, vieta di destinare i suoli già adibiti a colture
specializzate, irrigue ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto
dell'attività agricola, ad usi extra agricoli, a meno che non manchino
possibilità di localizzazioni alternative per gli interventi strettamente
necessari, da motivarsi in modo circostanziato. Per coltura specializzata si
intende la coltivazione sulla medesima superficie in un dato periodo di tempo di
piante di una sola specie, mentre per coltura irrigua si intende la coltivazione
di specie vegetali il cui ciclo colturale non può prescindere dall'apporto
artificiale di acqua perché le rese medie risultino economicamente redditizie;
quando entrambe queste condizioni si verificano contemporaneamente per la
medesima coltura si è in presenza di una coltura specializzata irrigua. Pres.
Zingales, Est. Schillaci - C.A.e altro (avv.ti La Rocca Tavana e Nastasi) c.
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3745
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03745/2010 REG.SEN.
N. 03273/2003 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2003, proposto da:
Caruso Antonino e Giombattista Pignatello, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Laura La Rocca Tavana e Giuseppe Nastasi, con domicilio eletto presso l’avv.
Laura La Rocca Tavana, in Catania, via Papale, 26;
contro
L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell’assessore p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria
per legge;
nei confronti di
Comune di Avola, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n.425 dell’8.04.2003, pubblicato sulla G.u.r.s. n.25 del 30.5.2003,
del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente, con il quale è stato approvato il P.R.G. del
Comune di Avola, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio,
nella parte in cui sono stati destinati a “Zona F T p5”( parchi urbani e
territoriali) i terreni agricoli dei ricorrenti..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio
ed Ambiente;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti acquisiti con O.C.I. n.565/11.12.09;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. Salvatore
Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti- Caruso Antonino e Pignatello Giombattista- sono rispettivamente
proprietari di due fondi confinanti, irrigui e interamente agrumetati, siti nel
territorio del Comune intimato, riportati in catasto al foglio 43, di cui il
primo alle part.lle: 194, 66, 280, 2062, 17, 18, 259, 193, 19 e 23 ed il secondo
alle particelle: 2208, 2282, 140, 67, 68, 69, 186, 207 e 2663.
Con delibera consiliare n. 74 del 7.12.2000 é stato adottato il P.R.G. del
Comune di Avola, successivamente approvato con Decreto del Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente n. 425 dell' 8.4.2003, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento
edilizio. I suddetti terreni dei ricorrenti, nonostante le tempestive
osservazioni ed opposizioni (n.73 dell’1.03.2001), rese ai sensi dell'art. 3
della l.r. n. 7/1978, rigettate con deliberazione consiliare e indi dall’A.R.T.A.,
sono stati inseriti in zona denominata FTP (parchi urbani e territoriali) per la
quale la relativa previsione di piano (art. 40 delle N. T. A.) stabilisce una
destinazione ad aree da attrezzare per il gioco dei bambini, per il riposo e lo
svago degli adulti, e all’edificazione soltanto di locali destinati al ristoro
su concessione della P.A..
Con ricorso notificato il 29.07.2003 e depositato il 19.9.2003 i ricorrenti
hanno impugnato il decreto di approvazione dello strumento urbanistico, nonché
gli atti connessi e presupposti, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni le
seguenti censure:
1)Violazione dell’art. 3 L.r. n.10/91 (art.3 L.n. 241/90) ed eccesso di potere
per insufficienza di motivazione nonché per arbitrarietà e manifesta
irrazionalità in relazione all’art.4 n.5 del D.M. 2/4/1968.
2) Violazione dell’art. 2, comma V^, della legge regionale siciliana 27.12.1978
n. 71. Eccesso di potere per incongruenza.
Con il primo motivo di gravame i ricorrenti deducono l’ingiustificato
sovradimensionamento delle aree destinate a Ftp/5, che prevedono uno standard di
17,50mq/ab.te, circa, rispetto a quello di 15mq/ab.te fissato dall’art. 4 n.5
del D.M. del 2.04.68, senza specificare le ragioni di pubblico interesse poste a
fondamento della scelta ( per una superficie complessiva della zona Ftp/5 di mq.
635.071, che suddivisa per 36.214 abitanti attribuisce mq.17, 50), avuto
riguardo anche alla circostanza dell’assegnazione alla zona Ftp/5 di ulteriori
aree di proprietà comunale.
Con la seconda censura, i ricorrenti evidenziano che la destinazione imposta dal
P.R.G. sarebbe in contrasto con le previsioni di salvaguardia dettate dal comma
5 dell'art. 2 della l.r. 71/1978, secondo il quale "non possono essere destinati
ad usi extra agricoli i suoli utilizzati in culture specializzate, irrigue,
dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non
in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni
alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate". Sul
punto le autorità intimate non avrebbero esternato alcuna motivazione e quella
in concreto formulata in sede di risposta alle osservazioni da parte del
progettista sarebbe generica, laddove definisce come baricentrico il
dimensionamento della zona Ftp/5 rispetto alle aree residenziali, e
assolutamente illogica nel momento in cui afferma che tale zona Ftp/5 “può
consentire il mantenimento delle attuali colture”, atteso il disposto limitativo
dell’art. 40 delle N.T.A.
Costituitosi con memoria di mera forma, l'Assessorato Regionale intimato ha
concluso per l'infondatezza del gravame, mentre il Comune di Avola non ha
provveduto a costituirsi in giudizio.
Alla pubblica udienza del 13.05.2010 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
Le censure che assistono il gravame sono fondate nei termini appresso indicati.
Prima censura:
Così come rilevato da parte ricorrente, l’Amministrazione non ha fornito alcuna
motivazione sulla attribuzione per abitante di un numero di mq. superiori a
quelli minimi previsti dal comma V^ dell’art. 4 n.5 del D.M. del 2.04.1968, pari
a mq 15.
Peraltro il sovradimensionamento delle aree assegnate alla zona Ftp risulta sia
dal fatto che (cfr risposta del progettista alle osservazioni – accolte- n.23,
97 159) il Comune ha nella stessa inserito dei vasti terreni di sua proprietà
che dalla circostanza, accertata con l’O.C.I. n. 565/2009, che la previsione di
un incremento demografico di 4.000 unità, nel decennio 1998-2008, è risultata
errata atteso che la popolazione è rimasta sostanzialmente invariata.
Seconda censura:
Questa stessa Sezione ha avuto modo di chiarire (cfr. T.A.R. Catania, I,
27.11.2006, n. 2376 e 13.02.2008 n. 246) che l'art. 2, comma 5, della l.r. n.
71/1978, nel dettare i criteri da seguirsi nella redazione degli strumenti
urbanistici, all'evidente fine di limitare l'utilizzazione edilizia dei terreni
coltivati, vieta di destinare i suoli già adibiti a colture specializzate,
irrigue ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività
agricola, ad usi extra agricoli, a meno che non manchino possibilità di
localizzazioni alternative per gli interventi strettamente necessari, da
motivarsi in modo circostanziato. Quindi, occorre stabilire, ai fini della
corretta applicazione della richiamata disposizione, che cosa debba intendersi
per colture specializzate ed irrigue.
Secondo le condivisibili sopra citate decisioni di questo Tribunale, "per
coltura specializzata si intende la coltivazione sulla medesima superficie in un
dato periodo di tempo di piante di una sola specie, mentre per coltura irrigua
si intende la coltivazione di specie vegetali il cui ciclo colturale non può
prescindere dall'apporto artificiale di acqua perché le rese medie risultino
economicamente redditizie; quando entrambe queste condizioni si verificano
contemporaneamente per la medesima coltura si è in presenza di una coltura
specializzata irrigua". Rientrano "nell'ambito della superiore definizione, con
conseguente soggezione dei relativi terreni al divieto di utilizzo extra
agricolo di cui all'articolo 2, i suoli destinati alle seguenti colture:
agrumeto, ortaggi e colture ornamentali.”
La relazione degli uffici di Pianificazione Urbanistica del Comune di Avola,
acquisita con O.C.I. n.565/09, ha confermato che i terreni oggetto del ricorso
ricadono totalmente in zona Ftp/5 del P.R.G. e che “risultano interamente
agrumetati”.
Sussistono quindi tutti i requisiti per qualificare la coltura come
specializzata irrigua e, quindi, per ritenere illegittimamente applicata al
fondo dei ricorrenti una destinazione extra agricola senza alcuna motivazione.
Tanto basta per ritenere sussistente la tipologia di coltura specializza, per
altro alimentata con apporto artificiale di acqua, e, quindi, irrigua
specializzata, che, secondo la previsione della norma correttamente invocata dai
ricorrenti, richiede, per un utilizzo extra agricolo, una puntuale e particolare
motivazione, invero mancante nel provvedimenti impugnati.
Inoltre appare pertinente il rilievo di parte attrice sulla incongruenza logica
della affermata conciliabilità delle suddette colture irrigue specializzate con
l’inclusione delle relative aree in zona Ftp/5, poiché l’art.40 N.T.A. prevede
per tale zona( di struttura e fruizione tipicamente collettiva), la destinazione
a parchi urbani e territoriali, da attrezzare per il gioco dei bambini e per il
riposo e lo svago degli adulti, la tutela della fauna ivi esistente e, per
quanto attiene all’attività privata, consente soltanto, su concessione della P.A,
la presenza e l’esercizio di locali destinati al ristoro.
In concreto tali prescrizioni regolamentari non solo non consentono l’esercizio
dell’attività agricola intensiva e specializzata ma postulano piuttosto la
eliminazione delle aziende che provvedono all’espletamento della medesima.
In conclusione il ricorso va accolto e va, quindi, annullato l’impugnato decreto
assessoriale di approvazione del P.R.G. del Comune di Avola, nella parte di
interesse, e facendo espressamente salvi, tuttavia, gli ulteriori legittimi
provvedimenti dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Catania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto,
annulla, nei limiti di interesse, il decreto assessoriale con lo stesso
impugnato, facendo espressamente salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti
dell’amministrazione.
Condanna in solido l’Assessorato intimato e il Comune di Avola al pagamento, in
favore dei ricorrenti, dei compensi del giudizio, che si liquidano in
complessive € 1.300,00, oltre spese generali ex art.14 T.F., iva, cpa, spese di
contributo unificato e di notifica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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