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TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3768


RIFIUTI - Regione Siciliana - T.I.A. - Art. 7, c. 5 l.r. n. 19/2005 - Potere sostitutivo dell’A.R.R.A. - Determinazione della tariffa - Prelievo forzoso dalle casse del Comune - Incompetenza.
Il potere sostitutivo dell’A.R.R.A. (Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque), di cui al comma 5 dell’art. 7 della l.r. Sicilia 22.12.2005, n. 19,é relazionato all’esercizio delle competenze alla stessa attribuite, che, in materia di rifiuti, sono esattamente definite, senza, cioè, la previsione di alcuna diposizione di ordine “generale” e con un elenco del tutto puntuale (cfr. art. 7, c. 4): nessuna norma consente, in particolare, la sostituzione in tema di determinazione della TIA e meno che mai il prelievo “forzoso” dalla “casse” del Comune per far fronte alle emergenze determinate dalla gestione dei rifiuti. Pres. Zingales, Est.Savasta - Comune di Nissoria (avv. Segreto) c. Enna - Euno S.p.A. - Ato Enna 1 (avv. Bonura), A.R.R.A. e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3768
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 03768/2010 REG.SEN.
N. 01968/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2008, proposto da:
Comune di Nissoria (En), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Segreto, con domicilio eletto presso avv. Alessandro Segreto in Catania, viale A.Doria, 2/B;


contro


Enna - Euno S.p.A. - Ato Enna 1, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso avv. Harald Bonura in Catania, viale XX Settembre, 70;
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana, Ass.to Reg.le Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Giunta della Regione Siciliana;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 203 del 18.06.2008 del Direttore Osservatorio Rifiuti dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, che nomina il Commissario ad acta presso il Comune di Nissoria;
della nota prot. n.19437 OR del 10.06.2008 dell'A.R.R.A.;
di tutti gli atti successivi posti in essere dallo stesso Commissario;
della deliberazione n. 1 del 14.7.2008 del Commissario ad acta avente ad oggetto l’esecuzione della nota n. 19437 O.R. del 10.6.2008;
della deliberazione n. 2 del 15.7.2008 del Commissario ad acta di modifica della deliberazione n. 1 del 14.7.2008;
della nota prot. n. 1498/S8 del 5.4.2006 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;
della deliberazione n. 497 del 30.11.2007 della Giunta di Governo della Regione Siciliana.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enna - Euno S.p.A. - Ato Enna 1, dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana, dell’Ass.to Reg.le Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


I. Con il ricorso in esame sono stati impugnati i provvedimenti meglio in epigrafe specificati, con i quali, in sostanza, l’A.R.R.A. , dopo aver premesso che il Comune ricorrente avrebbe omesso, ai sensi del comma 17 dell’art. 21 della l.r. 19/05, di intervenire finanziariamente al fine di garantire l’integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti, nonché di non aver adempiuto a deliberare la tariffa necessaria per il prelievo della relativa tassa, ha diffidato detto ente territoriale a versare la somma determinata dalla mancata riscossione della TIA, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della l.r. 19/2005, ha nominato un commissario ad acta con il “compito di provvedere all’attivazione dell’intervento sussidiario previsto dall’art. 21 c. 17 della l.r. n. 19/2005 e a porre tutti gli interventi necessari all’approvazione della T.I.A. per gli anni 2004, 2006 e 2007.

Con provvedimenti nn. 1 e 2, rispettivamente del 14 e 15 luglio 2008, il Commissario ratificava la tariffa di igiene ambientale, approvava la proposta dell’Autorità d’Ambito EN1 e deliberava, conseguentemente, di liquidare in favore di quest’ultima la somma di € 781.021,84.

Come chiarito con decisione di questa stessa Sezione su identica questione (cfr. T.A.R. Catania, I, 22.9.2009, n. 1556), in somma sintesi, la questione si appunta sulla possibilità o meno dell’A.R.R.A. di sostituirsi ai Comuni.

II. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente si é sostanzialmente doluta della violazione e della falsa applicazione dell’art. 7 della l.r. 22.12.2005, n. 19.

L’art. 7 della l.r. 22.12.2005, n. 19, posto dai provvedimenti avversati a fondamento del potere sostitutivo contestato con il ricorso, nella parte di interesse, così recita:

“1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio.
omissis

4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'art. 19, comma, 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:

a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;

b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;

d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.

5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.

6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei settori, cui è preposto un direttore, concernenti:

- la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 3;

- l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) a n) del comma 3;

- infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;

- osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 4, i) ed l) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed nbis) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali.

6 bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma”.

Dal complesso normativo richiamato appare evidente che il potere sostitutivo dell’A.R.R.A. di cui al comma 5 é relazionato, e non potrebbe essere diversamente, all’esercizio delle competenze alla stessa attribuite, che, in materia di rifiuti, sono esattamente definite, senza, cioè, la previsione di alcuna diposizione di ordine “generale” e con un elenco del tutto puntuale.

Anzi, secondo la previsione del comma 6 bis, eventuali nuovi compiti possono ulteriormente essere assegnati all’A.R.R.A. mediante un provvedimento del Presidente.

Né è possibile estendere i detti poteri, in virtù del rinvio operato dal citato comma 4 dell’art. 7 all’art. 19, comma 1, del D.Lgs.vo 5/02/1997 n. 22, il quale così espressamente recita:

“1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei princìpi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonchè l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m ) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;

n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”.

Considerato i predetti elenchi relativi alla competenza dell’A.R.R.A., le figure che potrebbero astrattamente avvicinarsi al potere di sostituirsi ai Comuni nelle materie in esame sono rinvenibili alle lettere b), d), f) e g) del comma 4 dell’art. 7 della l.r. 19/2005, ma nessuna di esse consente la sostituzione in tema di determinazione della tariffa da applicare e meno che mai il prelievo “forzoso” dalla “casse” del Comune per far fronte alle emergenze determinate dalla gestione dei rifiuti.

Ed invero, secondo la lettera b), in disparte l’individuazione delle situazione di criticità, la competenza dell’A.R.R.A. rispetto all’inosservanza delle norme vigenti, che giustificherebbe un potere di intervento, è limitata alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Rispetto alla lettera d), il potere è circoscritto alla mera definizione dei parametri di valutazione (quindi, non applicazione) delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Secondo la lettera f), è data la possibilità di verificare i costi di recupero e smaltimento, non già di stabilire gli stessi e di intervenire di conseguenza.

Infine, secondo la lettera g), l’Agenzia può controllare le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, la cui competenza non è più dei Comuni, ma delle ATO.

Come premesso, rimane, quindi, confermato l’assunto già reso evidente in fase cautelare, secondo il quale i provvedimenti impugnati appaiono viziati dall’incompetenza dell’A.R.R.A..

La conclusione cui giunge il Collegio non appare ignorata dalla stessa Amministrazione regionale.

Al riguardo, sembra opportuno richiamare il parere dell’Ufficio Legislativo e legale della regione prot. n. 36.2006.11, con il quale si è risposto al quesito relativo alla competenza (di organo politico o dirigenziale) di nominare un commissario ad acta in sostituzione di un comune inadempiente.

Con condivisibile assunto, detto atto consultivo ha sottolineato come <<il sistema del nuovo Titolo V (della Costituzione), improntato, come è noto, al principio di equiordinazione (art. 114 Cost.), attribuisce in via di principio ai Comuni, in tutte le materie, le funzioni amministrative, riservando la possibilità che le stesse funzioni possano essere allocate ad un livello di governo diverso. Tale “elemento di flessibilità” che contraddistingue il principio di sussidiarietà, nell’art. 118 Cost. è infatti configurato come meccanismo che rende dinamico l’assetto delle competenze fissato in maniera statica dalla riforma del Titolo V, ed è diretto a far sì che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possano essere allocate a un livello di governo più comprensivo per assicurarne l’esercizio unitario.

In tale ottica lo strumento del potere sostitutivo, correlato al canone della sussidiarietà, presuppone l’intervento della regione in subsidium dell’ente inadempiente ogniqualvolta l’allocazione “verso l’alto” della titolarità della funzione, oltre che del suo esercizio, risulti necessaria per la realizzazione di esigenze di carattere unitario che sarebbero diversamente compromesse dall’inerzia o dall’inadempimento.

Poiché, però, la suddetta sostituzione costituisce una eccezione rispetto al normale svolgimento delle attribuzioni, costituzionalmente garantite, degli enti locali, le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo debbono essere previste e disciplinate dalla legge che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali>>.

Secondo i principi posti dal Giudice delle Leggi (cfr. ex plurimis C. Cost. n. 43/2004), continua il detto parere, i presupposti dell’intervento sostituivo, possono riassumersi:

1) nella necessità di “compimento di atti o di attività prive di discrezionalità nell’an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo), la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l’intervento sostitutivo;

2) nella circostanza secondo la quale il <<potere sostitutivo deve essere poi esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo: ciò che è necessario stante l’attitudine dell’intervento ad incidere sulla autonomia, costituzionalmente rilevante, dell’ente sostituito>>;

3) nella circostanza secondo la quale <<la legge deve apprestare congrue garanzie procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo . . . Dovrà dunque prevedersi un procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento>>.

Ed il parere conclude, in attesa di un auspicato intervento di riordino legislativo, con l’avviso secondo il quale il relativo atto di nomina del commissario non può che essere, in occasione di mancata emanazione di atti vincolati nell’an, di competenza degli Organi di Governo.

Emerge, quindi, già la consapevolezza della limitata possibilità di intervento sostitutivo, la cui paternità andrebbe comunque affidata, in caso di necessità di raggiungere interessi sovracomunali, ad un Organo di Governo.

Con successivo parere prot. n. 3421/pres del 20.9.2007 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, dopo l’espresso richiamo all’avviso dell’Ufficio Legislativo, secondo il quale non sarebbero “ascrivibili all’Agenzia poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, in quanto ente strumentale della Regione”, richiamata la giurisprudenza del Giudice delle Leggi, si è ritenuto che <<sulla base di una decisione generale del Governo regionale, per specifica materia, la legittimazione ad attuare l’azione sostitutiva presso gli enti locali, per il compimento di atti la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l’intervento sostitutivo spesso, possa essere individuata anche nel soggetto giuridico “Agenzia”, fermo restando il generale potere di vigilanza ascritto all’Assessorato delle autonomie locali. Per la rilevanza della problematica e per gli effetti esterni degli atti posti in essere dall’Agenzia, si ritiene che la querelle vada posta all’attenzione della Giunta regionale, previa intesa con il Presidente del C.d.A., dell’Agenzia e la Segreteria Generale>>.

Quindi, in buona sostanza, a prescindere dalla correttezza del suddetto indirizzo, della questione è stata investita la Giunta Regionale.

Quest’ultimo avviso è stato condiviso dalla Presidenza dell’A.R.R.A. con nota prot. 35764 del 19.11.2007.

Con deliberazione n. 497 del 30.11.2007, la Giunta Regionale, dopo aver richiamato gli atti suindicati, ha attribuito all’Agenzia “il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque in Sicilia, in conformità alle competenze enucleate dall’art. 7, commi 5 e 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ed alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, fermo restando il generale potere di vigilanza attribuito all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali al quale sarà data comunicazione dell’attività sostitutiva disposta”.

A tutta evidenza, i commi 5 e 7 dell’art. 7 della l.r. 19/2005, cui detto provvedimento asseritamente estende la possibilità di intervento dell’A.R.R.A., si riferiscono ai poteri sostitutivi (comma 5) e di trasferimento delle competenze (comma 7) espressamente previsti nell’elenco di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 7.

In altri termini, al di là di ogni valutazione sulla legittimità di detto provvedimento regionale, l’estensione del potere sostitutivo operato a favore dell’A.R.R.A., quale ente strumentale della Regione, non è stata ampliata in “sede amministrativa” (e non avrebbe potuto esserlo) ad ipotesi diverse da quelle contemplate quali competenze proprie affidate dal medesimo art. 7 ai commi 3 e 4.

Quindi, a fronte delle perplessità emerse circa la possibilità di intervento sostitutivo a cura di un Organo “non di Governo”, la Giunta Regionale ha ribadito, conformemente al comma 5 dell’art. 7, la possibilità di intervento sostitutivo, limitandolo, però, alle sole fattispecie di competenza propria enucleate ai commi 3 e 4.

Sicché, come già chiarito in fase cautelare, al di fuori delle competenze proprie, e quindi nelle ipotesi in esame, il potere di controllo e sostitutivo è stato rilasciato, ai sensi dell’art. 24 della l.r. 44/91, al competente Assessorato regionale, tramite la nomina di un commissario ad acta.

Detto potere di nomina è conferito anche all’A.R.R.A., secondo l’espresso richiamo contenuto nella deliberazione di giunta regionale n. 497 richiamata, solo nel possibile esercizio del potere sostitutivo e, quindi, come chiarito, soltanto nelle materie di stretta competenza della medesima Agenzia.

Ad analoghe conclusioni è possibile giungere, ove si consideri il D.P.Reg. Sic. 20.5.2008, n. 127, di Variante al Piano Regionale dei Rifiuti adottato con ordinanza Commissariale n. 1166 del 18.12.2002 e modificato con Ordinanze Commissariali nn. 1260 del 30.9.2002 e 1133 del 28.12.2006.

Ed invero, l’art. 16 così, analogamente, recita:

“l’esercizio dei poteri ispettivi e sostitutivi della Regione viene effettuato dall’A.R.R.A. ai sensi del comma 5 dell’art. 7 della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, previa diffida ed assegnazione di un termine per adempiere e successiva nomina di un commissario ad acta.

Allo stesso modo la Regione provvederà in caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 45 della l.r. 2/07 e dell’art. 1, comma 1108, della l. 27.12.06, n. 296”.

Queste ultime due disposizioni non sono attinenti alla materia che assume rilievo nel caso di specie, posto che sono rivolte a regolamentare, anche con l’intervento di un commissario ad acta, i rapporti percentuali relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

II.a. Dalle premesse ora articolate, che conducono alla declaratoria dell’illegittimità della attività sostitutiva dell’A.R.R.A. e quindi all’annullamento degli atti posti in essere per incompetenza, non può farsi derivare, però, che non sussiste un’attività dovuta dei Comuni, ma che gli stessi, al momento dell’esercizio dei poteri contestati, avrebbero potuto essere sostituiti, come chiarito nella fase cautelare, soltanto dal competente Organo di Governo coincidente con l’Assessore regionale preposto al loro controllo, in vista degli evidenti interessi sovraregionali rinvenibili nella materia della regolamentazione, ormai consorziata, della raccolta dei rifiuti urbani.

Il successivo intervento legislativo della Regione, invero, non modifica la situazione “fotografata” al momento dell’emanazione degli atti contestati, sicché quanto stabilito, da ultimo, dall’art. 61 della l.r. 14.5.2009, n. 6, volto a dettare “Misure di contenimento dell'emergenza ambientale”, serve solo a confermare che la Regione ha preso atto dell’illegittimità della precedente procedura utilizzata, estendendo normativamente all’ARRA una potestà, che, quindi, in precedenza (al momento, cioè, dell’adozione degli atti impugnati) non le era stata affidata.

Ed infatti, il comma 1 del predetto articolo così stabilisce:

“1. La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società d'ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive”.

Conclusivamente, ai sensi dell’art. 26 della l. 1034/1971, va dichiarata l’incompetenza dell’A.R.R.A. ad assumere i provvedimenti impugnati e va riconosciuta la competenza del competente Assessorato Regionale alle Autonomie Locali.

Sicché, va disposto l’annullamento degli atti impugnati, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 26 della l. 1034/1971, la questione va risolta, mediante l’esercizio di un potere discrezionale, dal competente Assessorato regionale alle Autonomie locali.

III. Consegue la fondatezza delle ulteriori censure, con le quali, in sostanza, parte ricorrente si è doluta della nullità delle successive determinazioni del Commissario ad acta, adottate, per come chiarito, in assenza del legittimo potere, in quanto derivato da Organo incompetente.

IV. Consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti ivi contestati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe.

Condanna in solido le Amministrazioni regionali intimate al pagamento, in favore del Comune ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro millecinquecento, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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