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TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3768
RIFIUTI - Regione Siciliana - T.I.A. - Art. 7, c. 5 l.r. n. 19/2005 - Potere
sostitutivo dell’A.R.R.A. - Determinazione della tariffa - Prelievo forzoso
dalle casse del Comune - Incompetenza. Il potere sostitutivo dell’A.R.R.A.
(Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque), di cui al comma 5 dell’art. 7
della l.r. Sicilia 22.12.2005, n. 19,é relazionato all’esercizio delle
competenze alla stessa attribuite, che, in materia di rifiuti, sono esattamente
definite, senza, cioè, la previsione di alcuna diposizione di ordine “generale”
e con un elenco del tutto puntuale (cfr. art. 7, c. 4): nessuna norma consente,
in particolare, la sostituzione in tema di determinazione della TIA e meno che
mai il prelievo “forzoso” dalla “casse” del Comune per far fronte alle emergenze
determinate dalla gestione dei rifiuti. Pres. Zingales, Est.Savasta - Comune di
Nissoria (avv. Segreto) c. Enna - Euno S.p.A. - Ato Enna 1 (avv. Bonura),
A.R.R.A. e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3768
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03768/2010 REG.SEN.
N. 01968/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2008, proposto da:
Comune di Nissoria (En), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Segreto, con
domicilio eletto presso avv. Alessandro Segreto in Catania, viale A.Doria, 2/B;
contro
Enna - Euno S.p.A. - Ato Enna 1, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura,
con domicilio eletto presso avv. Harald Bonura in Catania, viale XX Settembre,
70;
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana, Ass.to Reg.le
Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia
Ognina, 149;
Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque, Giunta della Regione
Siciliana;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 203 del 18.06.2008 del Direttore Osservatorio Rifiuti
dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, che nomina il Commissario ad
acta presso il Comune di Nissoria;
della nota prot. n.19437 OR del 10.06.2008 dell'A.R.R.A.;
di tutti gli atti successivi posti in essere dallo stesso Commissario;
della deliberazione n. 1 del 14.7.2008 del Commissario ad acta avente ad oggetto
l’esecuzione della nota n. 19437 O.R. del 10.6.2008;
della deliberazione n. 2 del 15.7.2008 del Commissario ad acta di modifica della
deliberazione n. 1 del 14.7.2008;
della nota prot. n. 1498/S8 del 5.4.2006 dell’Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;
della deliberazione n. 497 del 30.11.2007 della Giunta di Governo della Regione
Siciliana.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enna - Euno S.p.A. - Ato Enna 1,
dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana, dell’Ass.to
Reg.le Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Pancrazio
Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso in esame sono stati impugnati i provvedimenti meglio in
epigrafe specificati, con i quali, in sostanza, l’A.R.R.A. , dopo aver premesso
che il Comune ricorrente avrebbe omesso, ai sensi del comma 17 dell’art. 21
della l.r. 19/05, di intervenire finanziariamente al fine di garantire
l’integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti, nonché
di non aver adempiuto a deliberare la tariffa necessaria per il prelievo della
relativa tassa, ha diffidato detto ente territoriale a versare la somma
determinata dalla mancata riscossione della TIA, ai sensi dell’art. 7, comma 5,
della l.r. 19/2005, ha nominato un commissario ad acta con il “compito di
provvedere all’attivazione dell’intervento sussidiario previsto dall’art. 21 c.
17 della l.r. n. 19/2005 e a porre tutti gli interventi necessari
all’approvazione della T.I.A. per gli anni 2004, 2006 e 2007.
Con provvedimenti nn. 1 e 2, rispettivamente del 14 e 15 luglio 2008, il
Commissario ratificava la tariffa di igiene ambientale, approvava la proposta
dell’Autorità d’Ambito EN1 e deliberava, conseguentemente, di liquidare in
favore di quest’ultima la somma di € 781.021,84.
Come chiarito con decisione di questa stessa Sezione su identica questione (cfr.
T.A.R. Catania, I, 22.9.2009, n. 1556), in somma sintesi, la questione si
appunta sulla possibilità o meno dell’A.R.R.A. di sostituirsi ai Comuni.
II. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente si é sostanzialmente doluta
della violazione e della falsa applicazione dell’art. 7 della l.r. 22.12.2005,
n. 19.
L’art. 7 della l.r. 22.12.2005, n. 19, posto dai provvedimenti avversati a
fondamento del potere sostitutivo contestato con il ricorso, nella parte di
interesse, così recita:
“1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in
materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i
rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che
può dotarsi di strutture sul territorio.
omissis
4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della
quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge,
altresì, i compiti di cui all'art. 19, comma, 1 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 nonché:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni
di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di
gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in
materia di tutela dei consumatori;
c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi
resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di
servizio di gestione dei rifiuti urbani;
e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso
all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui
servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta
fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole
voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione
dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le
fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della
sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri
di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri
sostitutivi.
6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei
settori, cui è preposto un direttore, concernenti:
- la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del
comma 3;
- l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) a n) del
comma 3;
- infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;
- osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del
comma 4, i) ed l) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
- rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle
lettere n) ed nbis) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
- gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali.
6 bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari
settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità
ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione
delle competenze di cui al precedente comma”.
Dal complesso normativo richiamato appare evidente che il potere sostitutivo
dell’A.R.R.A. di cui al comma 5 é relazionato, e non potrebbe essere
diversamente, all’esercizio delle competenze alla stessa attribuite, che, in
materia di rifiuti, sono esattamente definite, senza, cioè, la previsione di
alcuna diposizione di ordine “generale” e con un elenco del tutto puntuale.
Anzi, secondo la previsione del comma 6 bis, eventuali nuovi compiti possono
ulteriormente essere assegnati all’A.R.R.A. mediante un provvedimento del
Presidente.
Né è possibile estendere i detti poteri, in virtù del rinvio operato dal citato
comma 4 dell’art. 7 all’art. 19, comma 1, del D.Lgs.vo 5/02/1997 n. 22, il quale
così espressamente recita:
“1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei princìpi previsti dalla
normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i
comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo
prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli
scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai
restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di
aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti,
anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il
regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e
di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per
la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei
progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonchè l'individuazione delle
tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso
delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero
degli stessi;
m ) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione
di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti”.
Considerato i predetti elenchi relativi alla competenza dell’A.R.R.A., le figure
che potrebbero astrattamente avvicinarsi al potere di sostituirsi ai Comuni
nelle materie in esame sono rinvenibili alle lettere b), d), f) e g) del comma 4
dell’art. 7 della l.r. 19/2005, ma nessuna di esse consente la sostituzione in
tema di determinazione della tariffa da applicare e meno che mai il prelievo
“forzoso” dalla “casse” del Comune per far fronte alle emergenze determinate
dalla gestione dei rifiuti.
Ed invero, secondo la lettera b), in disparte l’individuazione delle situazione
di criticità, la competenza dell’A.R.R.A. rispetto all’inosservanza delle norme
vigenti, che giustificherebbe un potere di intervento, è limitata alle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
Rispetto alla lettera d), il potere è circoscritto alla mera definizione dei
parametri di valutazione (quindi, non applicazione) delle politiche tariffarie
in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Secondo la lettera f), è data la possibilità di verificare i costi di recupero e
smaltimento, non già di stabilire gli stessi e di intervenire di conseguenza.
Infine, secondo la lettera g), l’Agenzia può controllare le condizioni di
svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte
degli utenti, la cui competenza non è più dei Comuni, ma delle ATO.
Come premesso, rimane, quindi, confermato l’assunto già reso evidente in fase
cautelare, secondo il quale i provvedimenti impugnati appaiono viziati
dall’incompetenza dell’A.R.R.A..
La conclusione cui giunge il Collegio non appare ignorata dalla stessa
Amministrazione regionale.
Al riguardo, sembra opportuno richiamare il parere dell’Ufficio Legislativo e
legale della regione prot. n. 36.2006.11, con il quale si è risposto al quesito
relativo alla competenza (di organo politico o dirigenziale) di nominare un
commissario ad acta in sostituzione di un comune inadempiente.
Con condivisibile assunto, detto atto consultivo ha sottolineato come <<il
sistema del nuovo Titolo V (della Costituzione), improntato, come è noto, al
principio di equiordinazione (art. 114 Cost.), attribuisce in via di principio
ai Comuni, in tutte le materie, le funzioni amministrative, riservando la
possibilità che le stesse funzioni possano essere allocate ad un livello di
governo diverso. Tale “elemento di flessibilità” che contraddistingue il
principio di sussidiarietà, nell’art. 118 Cost. è infatti configurato come
meccanismo che rende dinamico l’assetto delle competenze fissato in maniera
statica dalla riforma del Titolo V, ed è diretto a far sì che le funzioni
amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possano essere allocate a un
livello di governo più comprensivo per assicurarne l’esercizio unitario.
In tale ottica lo strumento del potere sostitutivo, correlato al canone della
sussidiarietà, presuppone l’intervento della regione in subsidium dell’ente
inadempiente ogniqualvolta l’allocazione “verso l’alto” della titolarità della
funzione, oltre che del suo esercizio, risulti necessaria per la realizzazione
di esigenze di carattere unitario che sarebbero diversamente compromesse
dall’inerzia o dall’inadempimento.
Poiché, però, la suddetta sostituzione costituisce una eccezione rispetto al
normale svolgimento delle attribuzioni, costituzionalmente garantite, degli enti
locali, le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo debbono essere previste e
disciplinate dalla legge che deve definirne i presupposti sostanziali e
procedurali>>.
Secondo i principi posti dal Giudice delle Leggi (cfr. ex plurimis C. Cost. n.
43/2004), continua il detto parere, i presupposti dell’intervento sostituivo,
possono riassumersi:
1) nella necessità di “compimento di atti o di attività prive di discrezionalità
nell’an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo), la cui
obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia
provvede l’intervento sostitutivo;
2) nella circostanza secondo la quale il <<potere sostitutivo deve essere poi
esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione
di questo: ciò che è necessario stante l’attitudine dell’intervento ad incidere
sulla autonomia, costituzionalmente rilevante, dell’ente sostituito>>;
3) nella circostanza secondo la quale <<la legge deve apprestare congrue
garanzie procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo . . . Dovrà
dunque prevedersi un procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo
in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di
interloquire nello stesso procedimento>>.
Ed il parere conclude, in attesa di un auspicato intervento di riordino
legislativo, con l’avviso secondo il quale il relativo atto di nomina del
commissario non può che essere, in occasione di mancata emanazione di atti
vincolati nell’an, di competenza degli Organi di Governo.
Emerge, quindi, già la consapevolezza della limitata possibilità di intervento
sostitutivo, la cui paternità andrebbe comunque affidata, in caso di necessità
di raggiungere interessi sovracomunali, ad un Organo di Governo.
Con successivo parere prot. n. 3421/pres del 20.9.2007 del Dirigente Generale
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali, dopo l’espresso richiamo all’avviso dell’Ufficio Legislativo,
secondo il quale non sarebbero “ascrivibili all’Agenzia poteri sostitutivi nei
confronti degli enti locali, in quanto ente strumentale della Regione”,
richiamata la giurisprudenza del Giudice delle Leggi, si è ritenuto che <<sulla
base di una decisione generale del Governo regionale, per specifica materia, la
legittimazione ad attuare l’azione sostitutiva presso gli enti locali, per il
compimento di atti la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari
alla cui salvaguardia provvede l’intervento sostitutivo spesso, possa essere
individuata anche nel soggetto giuridico “Agenzia”, fermo restando il generale
potere di vigilanza ascritto all’Assessorato delle autonomie locali. Per la
rilevanza della problematica e per gli effetti esterni degli atti posti in
essere dall’Agenzia, si ritiene che la querelle vada posta all’attenzione della
Giunta regionale, previa intesa con il Presidente del C.d.A., dell’Agenzia e la
Segreteria Generale>>.
Quindi, in buona sostanza, a prescindere dalla correttezza del suddetto
indirizzo, della questione è stata investita la Giunta Regionale.
Quest’ultimo avviso è stato condiviso dalla Presidenza dell’A.R.R.A. con nota
prot. 35764 del 19.11.2007.
Con deliberazione n. 497 del 30.11.2007, la Giunta Regionale, dopo aver
richiamato gli atti suindicati, ha attribuito all’Agenzia “il compito di
svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei
rifiuti e delle acque in Sicilia, in conformità alle competenze enucleate
dall’art. 7, commi 5 e 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ed alle
disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
44, fermo restando il generale potere di vigilanza attribuito all’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali al
quale sarà data comunicazione dell’attività sostitutiva disposta”.
A tutta evidenza, i commi 5 e 7 dell’art. 7 della l.r. 19/2005, cui detto
provvedimento asseritamente estende la possibilità di intervento dell’A.R.R.A.,
si riferiscono ai poteri sostitutivi (comma 5) e di trasferimento delle
competenze (comma 7) espressamente previsti nell’elenco di cui ai commi 3 e 4
del medesimo art. 7.
In altri termini, al di là di ogni valutazione sulla legittimità di detto
provvedimento regionale, l’estensione del potere sostitutivo operato a favore
dell’A.R.R.A., quale ente strumentale della Regione, non è stata ampliata in
“sede amministrativa” (e non avrebbe potuto esserlo) ad ipotesi diverse da
quelle contemplate quali competenze proprie affidate dal medesimo art. 7 ai
commi 3 e 4.
Quindi, a fronte delle perplessità emerse circa la possibilità di intervento
sostitutivo a cura di un Organo “non di Governo”, la Giunta Regionale ha
ribadito, conformemente al comma 5 dell’art. 7, la possibilità di intervento
sostitutivo, limitandolo, però, alle sole fattispecie di competenza propria
enucleate ai commi 3 e 4.
Sicché, come già chiarito in fase cautelare, al di fuori delle competenze
proprie, e quindi nelle ipotesi in esame, il potere di controllo e sostitutivo è
stato rilasciato, ai sensi dell’art. 24 della l.r. 44/91, al competente
Assessorato regionale, tramite la nomina di un commissario ad acta.
Detto potere di nomina è conferito anche all’A.R.R.A., secondo l’espresso
richiamo contenuto nella deliberazione di giunta regionale n. 497 richiamata,
solo nel possibile esercizio del potere sostitutivo e, quindi, come chiarito,
soltanto nelle materie di stretta competenza della medesima Agenzia.
Ad analoghe conclusioni è possibile giungere, ove si consideri il D.P.Reg. Sic.
20.5.2008, n. 127, di Variante al Piano Regionale dei Rifiuti adottato con
ordinanza Commissariale n. 1166 del 18.12.2002 e modificato con Ordinanze
Commissariali nn. 1260 del 30.9.2002 e 1133 del 28.12.2006.
Ed invero, l’art. 16 così, analogamente, recita:
“l’esercizio dei poteri ispettivi e sostitutivi della Regione viene effettuato
dall’A.R.R.A. ai sensi del comma 5 dell’art. 7 della l.r. 22 dicembre 2005, n.
19, previa diffida ed assegnazione di un termine per adempiere e successiva
nomina di un commissario ad acta.
Allo stesso modo la Regione provvederà in caso di inadempienza a quanto disposto
dal comma 3 dell’art. 45 della l.r. 2/07 e dell’art. 1, comma 1108, della l.
27.12.06, n. 296”.
Queste ultime due disposizioni non sono attinenti alla materia che assume
rilievo nel caso di specie, posto che sono rivolte a regolamentare, anche con
l’intervento di un commissario ad acta, i rapporti percentuali relativi alla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
II.a. Dalle premesse ora articolate, che conducono alla declaratoria
dell’illegittimità della attività sostitutiva dell’A.R.R.A. e quindi
all’annullamento degli atti posti in essere per incompetenza, non può farsi
derivare, però, che non sussiste un’attività dovuta dei Comuni, ma che gli
stessi, al momento dell’esercizio dei poteri contestati, avrebbero potuto essere
sostituiti, come chiarito nella fase cautelare, soltanto dal competente Organo
di Governo coincidente con l’Assessore regionale preposto al loro controllo, in
vista degli evidenti interessi sovraregionali rinvenibili nella materia della
regolamentazione, ormai consorziata, della raccolta dei rifiuti urbani.
Il successivo intervento legislativo della Regione, invero, non modifica la
situazione “fotografata” al momento dell’emanazione degli atti contestati,
sicché quanto stabilito, da ultimo, dall’art. 61 della l.r. 14.5.2009, n. 6,
volto a dettare “Misure di contenimento dell'emergenza ambientale”, serve solo a
confermare che la Regione ha preso atto dell’illegittimità della precedente
procedura utilizzata, estendendo normativamente all’ARRA una potestà, che,
quindi, in precedenza (al momento, cioè, dell’adozione degli atti impugnati) non
le era stata affidata.
Ed infatti, il comma 1 del predetto articolo così stabilisce:
“1. La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede,
ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società
d'ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per
monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali
ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni
finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può
avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla
totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive”.
Conclusivamente, ai sensi dell’art. 26 della l. 1034/1971, va dichiarata
l’incompetenza dell’A.R.R.A. ad assumere i provvedimenti impugnati e va
riconosciuta la competenza del competente Assessorato Regionale alle Autonomie
Locali.
Sicché, va disposto l’annullamento degli atti impugnati, con la precisazione
che, ai sensi dell’art. 26 della l. 1034/1971, la questione va risolta, mediante
l’esercizio di un potere discrezionale, dal competente Assessorato regionale
alle Autonomie locali.
III. Consegue la fondatezza delle ulteriori censure, con le quali, in sostanza,
parte ricorrente si è doluta della nullità delle successive determinazioni del
Commissario ad acta, adottate, per come chiarito, in assenza del legittimo
potere, in quanto derivato da Organo incompetente.
IV. Consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli
atti ivi contestati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Catania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna in solido le Amministrazioni regionali intimate al pagamento, in favore
del Comune ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro
millecinquecento, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed importo del contributo
unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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