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TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3785


DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Regione Siciliana -Fascia di 150 metri dalla battigia - Vincolo di inedificabilità - Art. 15 L.R. n. 78/76 - Deroga in favore delle zone classificate “A” o “B” - Riferimento agli strumenti urbanistici previgenti - Classificazione sopravvenuta - Irrilevanza.
L’inderogabilità del vincolo a tutela delle coste di cui all’art. 15 della L.r. Siciliana n. 78/76 prevale sulle eventuali differenti previsioni degli strumenti urbanistici comunque successivamente adottati rispetto all'entrata in vigore della normativa di che trattasi: ciò comporta l'imposizione di un penetrante limite alla potestà pianificatoria degli Enti Locali, impedendo che le eccezioni al divieto d’inedificabilità (già determinato a livello di normazione primaria all'interno dei 150 metri dalla fascia della battigia) possano risentire della "frontiera mobile" rappresentata dall’eventuale "sopravvenuta classificazione" delle aree quali zone A) o B). La norma infatti mira a tutelare l'interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell'intera regione siciliana, in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali quanto ricorrenti tentativi d’incisione realizzati dagli enti locali attraverso varianti della zonizzazione in essere, introdotte nei propri strumenti pianificatori. Pres. Zingales, Est. Barone - D.M.R. (avv. Briguglio) c. Comune di Messina (avv. Arena), Dipartimento Urbanistica del Comune di Messina e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3785

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 03785/2010 REG.SEN.
N. 00082/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 82 del 2006, proposto da:
Di Mento Rocco e Di mento Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Briguglio, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania;


contro


Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Arena, con domicilio eletto presso Antonio Castro in Catania, via Musumeci, 137;
Dipartimento Urbanistica del Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Direzione Gen Dipartim.Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro tempore ,Ass.To Reg.Territ.E Amb., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota n. 2722 del 28/10/2005 con la quale è stato comunicato il parere contrario relativamente al piano quadro di iniziativa privata;
del parere contrario reso dalla CEC nella seduta del 04/10/2005;
dell’art. 40 delle NTA nella parte in cui osta all’approvazione del piano;
del decreto n. 686 del 03/09/2006 avente ad oggetto l’approvazione del PRG delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del Comune di Messina;
del decreto n. 858 del 08/07/2003 della deliberazione n. 57/C del 25/27/2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Messina e di Dipartimento Urbanistica del Comune di Messina e di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Direzione Gen Dipartim.Urbanistica Ass.To Reg.Territ.E Amb.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO


I ricorrenti premettono di essere proprietari di un lotto di terreno in località Ortoliuzzo del Comune di Messina, ricadente in zona B5– di recupero del P.R.G. approvato con decreto n. 686 del 02/09/2002, all’interno della fascia di inedificabilità di cui all’art.15 lett. a) della l.r. n.78/1976. Per il terreno in questione è stato presentato un piano quadro d’iniziativa privata accompagnato da relazione tecnica illustrativa nella quale si specificava tra l’altro che il terreno ricade all’interno di un contesto quasi completamente urbanizzato, costituendo pertanto un cd lotto residuo. Con nota n. 2722 del 28/10/2005, il Comune di Messina ha comunicato il parere contrario all’approvazione del piano, motivando il diniego sulla disposizione contenuta nell’art. 40 delle N.T.A. a tenore della quale “(…) Nelle zone B5 o parti di esse ricadenti all’interno della fascia di cui all’art. 15lett. a) della l.r. n. 78/1976, non è consentita alcuna nuova edificazione o incremento dell’edificato esistente e pertanto, in esse, l’indice di edificabilità territoriale applicabile è pari a quello già esistente.(…)” .

Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto il presente gravame, in cui con un unico motivo di ricorso è stata censurata la violazione dell’art. 15 comma1° lett. a) della l.r. n. 78/1976 e la violazione degli artt. 4 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Parte ricorrente richiamando la norma dell’art. 15 citato sostiene che l’eccezione per le zone omogenee A e B sia applicabile al caso in questione e quindi la norma regolamentare dell’art. 40 delle NTA si pone in contrasto con la diposizione legislativa e deve essere, pertanto, disapplicata. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso. In particolare, il Comune di Messina ha eccepito la tardività del ricorso e l’infondatezza del medesimo difendendo la finalità del’art. 40 delle N.T.A. di salvaguardia e preservazione delle coste, al fine di consentite la migliore fruizione delle stesse.

Con ordinanza n. 492 del 16/03/2006 la domanda cautelare è stata respinta.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione come da verbale.


DIRITTO


La controversia riguarda la legittimità del parere contrario reso dalla CEC in applicazione dell’art. 40 delle N.T.A. sopra citato.

In via preliminare, il Collegio esamina e disattende l’eccezione d’irricevibilità formulata dal Comune resistente. E invero il provvedimento impugnato (immediatamente lesivo) è stato ricevuto il 07/11/2005, e il ricorso introduttivo è stato consegnato per la notifica il 05/01/2006; esso risulta, pertanto, tempestivo.

Nel merito il ricorso è infondato.

Costituisce punto centrale della presente controversia il rapporto tra il vincolo normativo d’inedificabilità imposto dall’art. 15 citato e il regime delle eccezioni per le zone A e B (attribuite da un PRG approvato dopo un trentennio dall’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976); ovviamente tale esame non può prescindere dall’esame della normativa successiva di cui al comma 3 art. 2 della l.r. 15/91 ai sensi del quale le norme sull’inedificabilità delle zone costiere "...prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi", e dalla ricostruzione della norma operato dalla giurisprudenza.

Si osserva a tal fine, in primo luogo, che con l'art. 15 della l.r. 78/1976, entrata in vigore il 16/06/1976, sono state introdotte nell'ordinamento regionale - e in ragione di una competenza esclusiva in materia - specifiche disposizioni a tutela delle coste.

Ai sensi dell'art. 15 citato, per quanto qui rileva, si prevede infatti che, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali, le costruzioni debbano arretrarsi di 150 metri dalla battigia: entro tale fascia sono consentite solo opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza l'alterazione dei volumi già realizzati).

Per espressa disposizione normativa, il "vincolo" di che trattasi non opera nelle zone omogenee "A" e "B". Sulla portata immediatamente precettiva delle disposizioni sopra citate, e soprattutto sull’esatta individuazione dei soggetti che ne sono destinatari, si è a lungo dibattuta sia la dottrina sia la giurisprudenza. Solo con l'art. 2, comma 3° della l.r. 15/1991, ravvisata l'esigenza di sopperire alle mancanze degli Enti Locali, il Legislatore regionale ha successivamente precisato che "Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a,) d), ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi".

Il dato letterale dell'ulteriore disposizione normativa contenuta nella lett. e) dell'art. 6, 1° comma della l.r. 17/94 ha consentito alla giurisprudenza amministrativa di poter ritenere definitivamente chiarito, in senso positivo, il quesito relativo alla natura interpretativa ed alla conseguente efficacia retroattiva da attribuirsi al precetto di cui all'art. 2 della l.r. 15/1991 cit., di fatto ponendo fine al contrasto giurisprudenziale sino a quel momento latente.

Sì, si è stabilito che "Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall'art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, ha come destinatari, in base alle successive l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994 n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 15 maggio 1997, n. 860); inoltre è stato precisato che il vincolo d’inedificabilità trova piena applicazione anche con riguardo ai Comuni che alla data del 16 giugno 1976 non erano provvisti di strumento urbanistico generale" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 4 dicembre 1997, n. 2472).

Premesso ciò, la questione di diritto che si pone a fondamento della presente controversia attiene al regime giuridico delle eccezioni al vincolo di "inedificabilità" previste dal mentovato art. 15 l.r. 78/76 per le zone omogenee "A" e "B", e quindi dell’ operatività e/o derogabilità del vincolo nei confronti di zone A e B per mezzo di pianificazione urbanistica successiva all’entrata in vigore della norma. Anche questa questione è stata esaminata più volte dalla giurisprudenza ( CGA, 28 aprile 2006 n. 692; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 08 maggio 2006 , n. 695; TAR Sicilia, Palermo, sez I 03 ottobre 2007 , n. 2066 e 2922/04 del 22 dicembre 2004) che ha concluso nel senso che l’inderogabilità del vincolo a tutela delle coste prevale sulle eventuali differenti previsioni degli strumenti urbanistici comunque successivamente adottati rispetto all'entrata in vigore della normativa di che trattasi: ciò comporta l'imposizione di un penetrante limite alla potestà pianificatoria degli Enti Locali, impedendo che le eccezioni al divieto d’inedificabilità (già determinato a livello di normazione primaria all'interno dei 150 metri dalla fascia della battigia) possano risentire della "frontiera mobile" rappresentata dall’eventuale "sopravvenuta classificazione" (nei sensi di cui d'appresso) delle aree quali zone A) o B). Si è in altri termini affermato che il legislatore regionale del 1976 ha sostanzialmente inteso "fotografare" il regime delle eccezioni al "vincolo" d’inedificabilità delle aree posto a tutela delle zone costiere, siccome al momento esistente, escludendo da detto regime (d’inedificabilità) solo quelle zone (come individuate ai sensi D.M. 1444/68) che, illo tempore, avevano già subito interventi edificatori (nei sensi e nei limiti di cui al prefato D.M.), e stabilendo per il futuro la prevalenza di dette disposizioni vincolistiche su eventuali "ulteriori" interventi programmatori secondari ad opera delle autorità preposte alla pianificazione urbanistica del territorio. Come ulteriormente precisato dal C.G.A., la norma infatti mira a tutelare l'interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell'intera regione siciliana, in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali quanto ricorrenti tentativi d’incisione realizzati dagli enti locali attraverso varianti della zonizzazione in essere, introdotte nei propri strumenti pianificatori.

Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, non sussistono dubbi circa la legittimità della portata del divieto richiamato di edificazione richiamato dall’ art. 40 delle NTA che risulta conforme alla disposizione legislativa e alla finalità di tutela della fascia costiera da indiscriminati insediamenti urbanistici (anche nei limiti in cui questa sia ancora possibile attraverso la salvaguardia delle poche aree libere esistenti sulle coste siciliane).

In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - sezione prima, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di Messina e in euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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