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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 27 settembre 2010, n. 3835
DIRITTO URBANISTICO - Impugnazione della concessione edilizia - Termine -
Decorrenza - Effettiva conoscenza del provvedimento lesivo - Valutazione caso
per caso - Esempi. Il termine per l’impugnazione della concessione edilizia
rilasciata al controinteressato non decorre dal momento della pubblicazione
all’albo pretorio ma da quello in cui il ricorrente abbia avuto piena ed
effettiva conoscenza del provvedimento lesivo. Quest’ultimo effetto si
riconnette di solito al momento in cui la parte abbia riscontrato in rerum
natura l’avvio di un attività edificatoria ritenuta contrastante con le norme
urbanistiche. Tale regola “di massima” va precisata ed adattata ai singoli casi
di volta in volta vagliati dal giudice amministrativo, ed è idonea a condurre a
soluzioni anche diversificate, a seconda delle peculiarità dell’attività
edificatoria in corso e dei vizi denunciati: ad esempio, la conoscenza compiuta
- ed il conseguente onere di impugnazione - scatta immediatamente col semplice
avvio della costruzione, nell’ipotesi in cui il ricorrente intenda far valere
l’assoluta inedificabilità del suolo oggetto di attività edilizia. Ove, invece,
si volesse contestare la violazione delle distanze regolamentari da edifici
vicini, è necessario che siano almeno realizzate le fondamenta della
costruzione, che costituiscono l’<impronta> dell’edificio; in tal caso, allora,
il dies a quo del termine per ricorrere coincide col momento in cui si
percepisce la realizzazione delle fondamenta. In altri casi ancora la percezione
della lesività e dell’illegittimità postulano il completamento della struttura
essenziale del fabbricato, ed è solo da tale momento che scatta l’onere
processuale di impugnazione. Tanto si verifica, ad esempio, allorquando si
contestino l’altezza e la volumetria dell’erigendo edificio. Pres. Zingales,
Est. Bruno - M.V.D.A. (avv. Mauceri) c. Comune di Aci Castello (avv. Torrisi
Rigano)e Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana
(Avv. Stato). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 27/09/2010, n. 3835
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03835/2010 REG.SEN.
N. 00367/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 367 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Maria Vittoria D'Amico, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mauceri, con
domicilio eletto presso avv. Salvatore Mauceri, in Catania, via Conte Ruggero,9;
contro
Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dall'avv. Rosario Torrisi Rigano, con domicilio eletto presso avv. Rosario
Torrisi Rigano, in Catania, via C. Finocchiaro Aprile N. 140;
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in
Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Carmela Coco, Giuseppe Valastro, rappresentati e difesi dall' avv. Elio
Signorelli, con domicilio eletto presso avv. Elio Signorelli, in Catania, via P.
Metastasio, 33;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. 1509 del 6.11.2007, conosciuto il 3.12.2008, con il
quale il Comune di Acicastello ha autorizzato i lavori di demolizione e
ricostruzione di fabbricato richiesti dai controinteressati Coco Carmela e
Valastro Giuseppe;
- di tutti gli atti presupposti, relativi e conseguenti, ivi incluso il N.O.
della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania;
- dell’omessa adozione di un provvedimento di inibizione dei lavori a fronte
della d.i.a. presentata dai controinteressati per la realizzazione di alcune
varianti al progetto;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aci Castello in Persona
del Sindaco P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carmela Coco e Giuseppe Valastro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Francesco
Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente D’Amico Maria Vittoria impugna col ricorso ed i motivi aggiunti in
epigrafe i provvedimenti rilasciati dal Comune di Acicastello a favore dei
controinteressati Valastro Giuseppe e Coco Carmela con i quali è stata
consentita la demolizione e ricostruzione di un loro precedente edificio sito in
area limitrofa all’immobile di proprietà della ricorrente medesima.
In particolare, in ricorso si denuncia:
1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della L. 457/1978 (oggi, art. 3
del T.U. 380/2001), degli artt. 13 e 20 della L.R. 71/1978, dell’art. 14 della
L.R. 37/1985 in relazione al decreto del dirigente generale del dipartimento
regionale urbanistica dell’A.R.T.A. del 20.10.2005 recante approvazione del
Piano Particolareggiato di recupero del centro storico della frazione di
Acitrezza del Comune di Acicastello - Violazione e falsa applicazione degli
artt. 14, 16 e 18 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato del Comune di
Acicastello - Violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 905 del c.c. -
Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. del D. Lgs. 42/2004;
In sintesi, la ricorrente lamenta il fatto che nella frazione di Acitrezza -
dopo l’approvazione del Piano particolareggiato di recupero del centro storico -
sarebbero consentiti interventi che, al massimo, conducano alla demolizione e
ricostruzione degli edifici esistenti, con l’obbligo di garantire anche la
destinazione delle preesistenti aree adibite a giardino; mentre il progetto
proposto dai controinteressati (ed assentito dal Comune) prevede la creazione di
un edificio diverso dal precedente per posizione, per sagoma e per volumetria,
che finisce con l’invadere anche il preesistente giardino pertinenziale.
Aggiunge poi la ricorrente che l’edificazione in atto si è estrinsecata anche
nella realizzazione di elementi accessori, posti a distanza inferiore a quella
regolamentare rispetto al proprio terreno; ragione per la quale è stato anche
avviato un contenzioso in sede civile.
2.- Violazione e falsa applicazione della normativa dettata dal Piano
Particolareggiato di recupero del centro storico e dalle norme di attuazione -
eccesso di potere per travisamento e per carenza di istruttoria;
col motivo in esame, si denuncia l’illegittima espansione della superficie
edificata realizzata in violazione delle norme sulle distanze, ed in danno
dell’area destinata a giardino, che ne esce ridimensionata.
L’Assessorato Regionale T.A si è costituito in giudizio per dedurre la propria
estraneità alla controversia e per chiedere l’estromissione dal giudizio.
Si sono anche costituiti in giudizio il Comune di Acicastello ed i
controinteressati Valastro e Coco. Entrambi eccepiscono in via primaria la
tardività del ricorso notificato in data 24 gennaio 2009 facendo leva sulla data
di rilascio (6 novembre 2007) e di pubblicazione (7-22 novembre 2007) della
concessione edilizia, e sul ritmo di progressione dei lavori che vedevano
realizzata la struttura essenziale dell’edificio già nel luglio 2008. I
controinteressati eccepiscono, poi, l’inammissibilità del gravame a causa della
mancata impugnazione della delibera di approvazione del Piano particolareggiato
del centro storico, e la carenza di interesse concreto alla coltivazione del
ricorso per la mancata evidenziazione del danno subito quale conseguenza dei
lavori intrapresi.
Con successivi motivi aggiunti notificati in data 5-6 ottobre 2009 la ricorrente
contesta l’inerzia mantenuta dal Comune sulla D.I.A. presentata dai
controinteressati per realizzare una variante (mantovana a protezione della
facciata) al progetto precedentemente approvato, deducendone l’invalidità
derivata.
Anche sui motivi aggiunti le controparti costituite hanno controdedotto.
In vista della pubblica udienza dell’11 febbraio 2010 il Comune ha prodotto
documenti fuori termine, in quanto depositati in data 29 gennaio 2010. Anche la
difesa dei controinteressati ha prodotto una memoria fuori termine, ma il
relativo deposito è stato autorizzato dai difensori delle controparti con
dichiarazione resa a verbale all’odierna udienza.
In data 11 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Preliminarmente deve essere disposta - per come eccepito - l’estromissione
dal giudizio dell’intimato Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, posto
che nessun atto riconducibile al predetto ramo dell’amministrazione regionale è
stato impugnato col ricorso o con i motivi aggiunti in epigrafe.
Va, infatti, rilevato che l’impugnato nulla osta della Soprintendenza ai
BB.CC.AA. è atto riconducibile ad ufficio intermedio dell’Assessorato Regionale
dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione, non appartenente alla compagine
amministrativa dell’Assessorato in concreto evocato. E va altresì ricordato che
“la Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una
propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui,
nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con
rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio
per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo” (Cass. 19 febbraio
1987 n. 1794).
Tuttavia, la mancata evocazione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e della Pubblica Istruzione non può costituire causa di
inammissibilità del ricorso, essendo quest’ultimo rivolto in via primaria a
contestare la legittimità della concessione edilizia rilasciata ai
controinteressati (ritualmente impugnata); mentre, l’atto adottato dalla
Soprintendenza ai BB.CC.AA. (cd. nulla osta paesaggistico) assume valore di atto
presupposto, non immediatamente ed autonomamente lesivo, come si ricava
dall’art. 146, co. 4, del D. Lgs. 42/2004, a tenore del quale “L'autorizzazione
paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”.
Ne consegue che l’eventuale annullamento, per vizi propri, della concessione
edilizia impugnata si rivela idoneo a soddisfare pienamente l’interesse della
ricorrente, anche nell’ipotesi in cui dovesse rimanere giuridicamente valido
(perché non ritualmente impugnato) il nulla osta paesaggistico emesso dalla
Soprintendenza ai BB.CC.AA.
2.- In secondo luogo devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità
sollevate dalla difese delle controparti costituite.
2.1 - In relazione alla eccepita irricevibilità del ricorso.
L’eccezione non appare fondata. Al riguardo va ricordato che il termine per
l’impugnazione della concessione edilizia rilasciata al controinteressato non
decorre dal momento della pubblicazione all’albo pretorio (Tar Toscana,
4451/2008; Cons. Stato, V, 5312/2002; Cons. Stato, V, 779/1998) ma da quello in
cui il ricorrente abbia avuto piena ed effettiva conoscenza del provvedimento
lesivo. Quest’ultimo effetto si riconnette di solito (e salvo le rare ipotesi in
cui si possa provare l’effettiva conoscenza del “documento”) al momento in cui
la parte abbia riscontrato in rerum natura l’avvio di un attività edificatoria
ritenuta contrastante con le norme urbanistiche. In altri termini, l’onere di
impugnazione del titolo edilizio scatta di solito al momento in cui si palesi
evidente l’illegittimo esercizio dello ius aedificandi. Tale regola “di massima”
va precisata ed adattata ai singoli casi di volta in volta vagliati dal giudice
amministrativo, ed è idonea a condurre a soluzioni anche diversificate, a
seconda delle peculiarità dell’attività edificatoria in corso e dei vizi
denunciati: ad esempio, la conoscenza compiuta - ed il conseguente onere di
impugnazione - scatta immediatamente col semplice avvio della costruzione,
nell’ipotesi in cui il ricorrente intenda far valere l’assoluta inedificabilità
del suolo oggetto di attività edilizia. In tal caso, infatti l’inizio
dell’attività costruttiva è immediatamente idoneo a palesarne l’illegittimità e
la lesività.
Ove, invece, si volesse contestare la violazione delle distanze regolamentari da
edifici vicini, è necessario che siano almeno realizzate le fondamenta della
costruzione, che costituiscono l’<impronta> dell’edificio; in tal caso, allora,
il dies a quo del termine per ricorrere coincide col momento in cui si
percepisce la realizzazione delle fondamenta.
In altri casi ancora la percezione della lesività e dell’illegittimità postulano
il completamento della struttura essenziale del fabbricato, ed è solo da tale
momento che scatta l’onere processuale di impugnazione. Tanto si verifica, ad
esempio, allorquando si contestino l’altezza e la volumetria dell’erigendo
edificio.
La ricostruzione, appena effettuata, dei diversi momenti di decorrenza del
termine per impugnare il titolo edilizio rilasciato a terzi trova ampia conferma
in giurisprudenza; si richiama in proposito la seguente massima: “Ai fini della
decorrenza del termine di impugnazione di una concessione edilizia da parte di
terzi, l'effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti
l'illegittimità del permesso di costruire per il solo fatto che esso sia stato
rilasciato (ad esempio, per contrasto con l'inedificabilità assoluta dell'area)
ovvero per il contenuto specifico del progetto edilizio assentito, che, per
esempio, non rispetta le distanze dalle costruzioni: in questo secondo caso, la
mera esposizione del cartello di cantiere recante gli estremi del titolo
edilizio non è sufficiente - da sola - a far decorrere il termine di
impugnazione, in quanto esso non contiene informazioni sufficienti sul contenuto
specifico del progetto edilizio assentito, atte a farne immediatamente percepire
l'effetto concretamente lesivo per i terzi interessati.” (Tar Genova, 192/2010;
negli stessi termini anche, Tar Cagliari 432/2009; Tar Torino, 795/2009).
Tornando al caso in esame, va ricordato che il progetto dei controinteressati
(oggetto dell’odierna impugnazione) riguardava la “demolizione e ricostruzione
di un fabbricato ubicato in via provinciale”. In sostanza, i controinteressati
erano stati autorizzati a demolire il preesistente edificio ed a sostituirlo con
altro.
Orbene, è evidente che il semplice monitoraggio della evoluzione dei lavori
condotto dalla ricorrente - sulla base del quale le controparti fondano
l’eccezione di tardività del gravame - non avrebbe consentito di percepire se ed
in che misura la nuova costruzione fosse in tutto od in parte diversa dal
vecchio fabbricato, a meno che non si addossi al proprietario del fondo vicino
l’onere di munirsi della riproduzione fotografica dell’edificio demolito e di
controllare giornalmente l’evoluzione dei lavori per verificare la conformità
del nuovo fabbricato rispetto a quello precedentemente demolito.
E’, invece, tutt’altro che peregrino ritenere che la percezione della
illegittimità del progetto approvato dal Comune sia stata acquisita dalla parte
ricorrente solo al momento dell’effettivo esame documentale degli elaborati
progettuali, acquisiti in data 3 dicembre 2008, che le hanno consentito di
rilevare i modesti scostamenti rispetto all’edificio originario. In conseguenza
di tale evento - idoneo a palesare la presunta illegittimità del progetto - la
ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso in data 26 gennaio 2009.
Per quanto esposto, l’eccezione di irricevibilità del gravame va respinta.
2.2 - Deve essere, altresì, respinta l’eccezione di tardiva impugnazione del
Piano Particolareggiato di recupero del centro storico della frazione di
Acitrezza risalente all’anno 2003.
Invero, è facile obbiettare che la ricorrente non ha impugnato il predetto
strumento di pianificazione urbanistica; al contrario, lo ha elevato a parametro
normativo essenziale per dedurre le illegittimità della concessione edilizia in
concreto rilasciata ai controinteressati.
2.3 - Con riguardo all’eccezione di inammissibilità per mancanza di interesse
processuale concreto in capo alla ricorrente - anch’essa infondata - va
precisato, da una parte, che la stessa ricorrente dichiara di agire per la
tutela dell’interesse pubblico e privato al rispetto del territorio in cui ha
sede il proprio immobile. In secondo luogo vanno richiamati i principi elaborati
in giurisprudenza e riassunti nelle seguenti massime: “In tema di impugnazione
di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, la
qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per
sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non
occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro
interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di
diritto pubblico” (Tar Cagliari, 1375/2009; negli stessi termini, Cons. Stato,
IV, 2849/2007); “In tema di impugnazione di titoli edilizi rilasciati a terzi,
l'interesse al ricorso va di pari passo con la legittimazione ad agire e deve
quindi essere inteso in senso più ampio rispetto a quello proprio della
giurisdizione di tipo soggettivo, nel senso che esso è in tal caso finalizzato
all'osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione, senza che
occorra procedere in concreto ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare
se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio
per il soggetto che propone l'impugnazione.” (Tar Napoli 3550/2008).
3.- Anche quest’ultima eccezione preliminare va respinta e si può, quindi,
procedere all’esame delle censure sollevate col ricorso introduttivo.
In particolare, col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione delle
prescrizioni imposte con il Piano particolareggiato di recupero del centro
storico che non consentirebbe - già dall’anno 2003, ad Acitrezza - di effettuare
ristrutturazioni edilizie o ricostruzioni che implichino aumenti dei volumi e
delle altezze.
Ai sensi dell’art. 14, punto D2, delle NN.TT.AA. del predetto Piano
particolareggiato, infatti, è consentita “la riorganizzazione complessiva
funzionale e distributiva, fino alla demolizione e ricostruzione e
ricomposizione dell’unità edilizia” con il limite derivante dal divieto di
“aumento delle altezze, dei volumi, della superficie coperta, e di modifica
dell’allineamento su strada”.
Alla luce della predetta regolamentazione, il Collegio ritiene necessario
comprendere se l’attività edilizia di demolizione/ricostruzione in concreto
esercitata sia stata o meno rispettosa degli illustrati vincoli contenuti nel
Piano Particolareggiato di recupero del centro storico di Acitrezza.
A tale scopo si ritiene necessario disporre consulenza tecnica d’ufficio,
affidata all’Ing. Nunziato La Spina - funzionario tecnico dell’Ufficio del Genio
Civile di Catania, con il compito di accertare:
se l’immobile in concreto ricostruito dai controinteressati Coco-Valastro sito
in Acitrezza, via Provinciale n. 136, come approvato con concessione edilizia n.
1509/2007 e successive varianti, sia conforme per sede, altezza e volumetria al
precedente edificio - poi oggetto di demolizione - appartenente alla stessa
ditta.
Per l’effettuazione della C.T.U. si richiama l’applicazione delle seguenti
disposizioni:
1) la consulenza sarà effettuata nel contraddittorio delle parti, alle quali
dovrà essere dato preavviso di almeno 5 giorni - con raccomandata indirizzata ai
rispettivi difensori - della data fissata per le operazioni;
2) a norma dell’art. 201 c.p.c. le parti possono nominare propri consulenti
tecnici sino al momento dell’inizio delle operazioni, alle quali gli stessi
consulenti tecnici di parte ed i difensori possono intervenire ai sensi
dell’art. 194 c.p.c.;
3) la consulenza dovrà essere effettuata entro il termine di giorni 60
decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, termine non
prorogabile a meno di fatti o eventi eccezionali e motivati, non imputabili
all’ausiliario del magistrato (circostanze, queste, espressamente previste
dall’art. 52, comma 2, del D.P.R. 115/2002 in base al quale: “se la prestazione
non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato
per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli
onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del
termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto”);
4) al termine delle operazioni, il consulente depositerà presso la Segreteria di
questa I^ Sezione apposita relazione che risponda sinteticamente al quesito
posto, senza ripercorrere i prodromi della vicenda, corredandola - se del caso -
con eventuali elaborati grafici e fotografici che si rendessero necessari per
l’esplicazione del risultati accertati;
5) il consulente depositerà altresì separata nota spese, contenente il compenso
e le eventuali spese documentate sostenute, redatta ai sensi del D.P.R. 115/2002
e del D.M. 30 maggio 2002.
Si rinvia l’ulteriore trattazione della causa alla pubblica udienza indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di
Catania (sezione interna I^) - non definitivamente pronunciando, così statuisce:
- estromette dal giudizio l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- rigetta le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti e contro
interessate;
- dispone CTU, per le finalità, nei modi e nei tempi indicati la punto 3 della
presente sentenza;
- riserva al definitivo ogni statuizione sulle spese processuali:
- rinvia l’ulteriore trattazione della causa alla pubblica udienza del 12 maggio
2011.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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