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T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 27 settembre 2010, n. 3840


DIRITTO DEMANIALE - Natura demaniale di un bene - Accertamento - Controversie - Giurisdizione - A.G.O. Rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non già in quella del giudice amministrativo, la cognizione della controversia avente ad oggetto l' accertamento della natura demaniale , o non, di un determinato bene (fin da Consiglio Stato , sez. VI, 05 agosto 1985 , n. 450), in quanto le questioni relative alla natura demaniale o privata di un bene e, quindi, alla titolarità del diritto dominicale, attengono a situazioni giuridiche di diritto soggettivo ed esulano pertanto dalla giurisdizione del g.a. (tra le tante, Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 19 febbraio 1998 , n. 57, T.A.R. Basilicata Potenza, 06 maggio 2002 , n. 333). Allo stesso modo, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui la demanialità di un bene sia fatta valere quale ragione di nullità del contratto con il quale un Comune, agendo iure privatorum, abbia ceduto a terzi quel suolo. Pres. Ferlisi, Est. Boscarino - L.P. e altro (avv. Costanzo) c. Comune di Mascali (n.c.). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 27 settembre 2010, n. 3840
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 03840/2010 REG.SEN.

N. 01913/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2010, proposto da:
Luciano Paradisi e Giovanna Vassallo, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Costanzo, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Michele Costanzo in Catania, via N.Sauro, 72;

contro

Comune di Mascali, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio su istanze dei ricorrenti tendenti all’accertamento della natura demaniale di una stradella.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2010 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con il ricorso introduttivo, notificato il 18.6.2010 e depositato il 15.7.2010, i ricorrenti espongono di aver inoltrato un atto dichiaratorio al Comune di Mascali, integralmente trascritto nel contesto del ricorso stesso, volto ad ottenere iniziative a tutela del libero utilizzo di una strada che si assume demaniale e che sarebbe stata alienata ad un condominio.

L’atto dichiaratorio, a sua volta, ingloba la fedele trascrizione di un esposto alla Procura della Repubblica di Catania.

I ricorrenti chiedono, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, la declaratoria della illegittimità del “rigetto implicito”, l’accertamento dello status di pubblica via della strada comunale in questione e che il Comune venga condannato ad attivare le procedure giudiziarie tendenti alla rettifica o nullità dei rogiti di compravendita afferenti la strada in questione.

L’Amm.ne intimata non si è costituita in giudizio.

Nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Come esposto in premesse, il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria della illegittimità del silenzio su istanze dei ricorrenti tendenti all’accertamento della natura demaniale di una stradella.

In proposito, questo T.A.R. (con sent. della sez. II, 26 ottobre 2009 , n. 1740) ha chiarito che l'art. 2 della legge n. 205/2000, che ha introdotto l'art. 21 bis della l. n. 1034/1971 in tema di silenzio serbato dall'Amministrazione, non ha inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della P.A. e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, il quale si configurerebbe quindi come giudice del silenzio della P.A., ma soltanto un istituto giuridico di elaborazione giurisprudenziale relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale. Ne consegue che ove il procedimento attivato dal ricorrente afferisca alla tutela di un diritto soggettivo, la giurisdizione in tema di silenzio appartiene al giudice ordinario (in termini, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 26 ottobre 2009 , n. 1740; cfr. anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 ottobre 2007 , n. 10559 e nulerose altre).

Pertanto, l'azione di annullamento del silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione non è applicabile qualora essa sia finalizzata all'accertamento di un comportamento dell'Amministrazione inadempiente rispetto ad un obbligo di natura civilistica, perché la pretesa del ricorrente ha natura di diritto soggettivo mentre il giudizio disciplinato dall'art. 21 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034 presuppone l'esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo.

Ciò posto, per giurisprudenza assolutamente pacifica, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non già in quella del giudice amministrativo, la cognizione della controversia avente ad oggetto l' accertamento della natura demaniale , o non, di un determinato bene (fin da Consiglio Stato , sez. VI, 05 agosto 1985 , n. 450), in quanto le questioni relative alla natura demaniale o privata di un bene e, quindi, alla titolarità del diritto dominicale, attengono a situazioni giuridiche di diritto soggettivo ed esulano pertanto dalla giurisdizione del g.a. (tra le tante, Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 19 febbraio 1998 , n. 57, T.A.R. Basilicata Potenza, 06 maggio 2002 , n. 333).

Allo stesso modo, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui la demanialità di un bene sia fatta valere quale ragione di nullità del contratto con il quale un Comune, agendo iure privatorum, abbia ceduto a terzi quel suolo.

Pertanto, risulta pacifico che le domande introdotte con il ricorso in epigrafe attengono a posizioni di diritto soggettivo la cui cognizione spetta all’ A.G.O. e la cui tutela giurisdizionale è ammissibile solo attraverso la proposizione di un'azione di accertamento e/o di condanna davanti al giudice munito di giurisdizione.

Conseguentemente, non è neppure ammissibile un'autonoma tutela dell'interesse procedimentale mediante l'impugnativa del silenzio rifiuto presso il giudice amministrativo, privo della giurisdizione sulla controversia, dal momento che l'interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta dal giudice ordinario

Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato, mancando nella specie l’obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza del ricorrente.

Nulla per le spese, in carenza di costituzione da parte del Comune di Mascali.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta .

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Milana, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                            IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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