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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 12 ottobre 2010, n. 4108
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Concessione
edilizia - Impugnazione - Qualifica giuridica di proprietario di un bene
immobile confinante - Legittimazione ed interesse al ricorso - Sussistenza.
In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di
un nuovo edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile
confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e
l'interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione
di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di
diritto privato o di diritto pubblico (Tar Cagliari, 1375/2009; negli stessi
termini, Cons. Stato, IV, 2849/2007). Pres. Zingales, Est. Bruno - A.R. (avv.
Iacono) c. Comune di Modica (n.c.) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 12
ottobre 2010, n. 4108
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04108/2010 REG.SEN.
N. 01762/1993 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro
generale 1762 del 1993, proposto da:
Amore Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Bartolo Iacono, con domicilio
eletto presso avv. Pietro Paterniti La Via, in Catania, viale XX Settembre, 19;
contro
Comune di Modica (Rg), non costituito in giudizio;
nei confronti di
Paolino Vincenzo e Moncada Giorgia, rappresentati e difesi – in origine,
dall'avv. Giulio Ottaviano – e successivamente dall'avv. Angela Dell'Ali, con
domicilio eletto presso avv. Mariagrazia Caruso, in Catania, via Dalmazia, 5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Della concessione edilizia n. 96 del 6 marzo 1992 rilasciata dal Comune di
Modica a favore dei controinteressati Paolino Vincenzo e Moncada Giorgia;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paolino Vincenzo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Moncada Giorgia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Francesco
Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 16 aprile 1993 e depositato il
successivo 17 aprile, il ricorrente Amore Raffaele ha impugnato la concessione
edilizia n. 96/1992 rilasciata dal Comune di Modica a favore degli odierni
controinteressati Paolino Vincenzo e Moncada Giorgia, titolari di un lotto di
terreno contiguo rispetto a quello del ricorrente stesso.
Assume, in sintesi, il ricorrente che l’edificazione concessa non avrebbe potuto
essere assentita, in quanto la delimitazione della zona omogenea B prevista dal
vigente PRG non include – contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dal
Comune – il lotto dei controinteressati, che rimane invece tagliato fuori da
quella zonizzazione con conseguente illegittimità della concessione edilizia.
Più in dettaglio, denuncia:
1.- violazione del PRG vigente del Comune di Modica – violazione di legge –
insussistenza dei presupposti – travisamento della situazione di fatto – eccesso
di potere;
2.- Difetto assoluto di motivazione – eccesso di potere – irragionevolezza ed
incongruità del parere della C.E.C. – eccesso di potere anche per sviamento;
3.- violazione delle norme di attuazione del PRG di Modica quanto alle
determinazioni circa l’altezza consentibile del nuovo edificio – violazione di
legge.
Si sono costituiti in giudizio per resistere i controinteressati.
Con ordinanza istruttoria n. 20/1993 è stato dato incarico all’U.T.E. di Ragusa
di individuare la linea di confine della zona B/2 del PRG, al fine di verificare
se l’intervento edilizio assentito ricada o meno all’interno della citata zona.
La verificazione è stata eseguita in data 15.11.1993 attraverso il deposito in
giudizio di relazione e documenti.
Con successiva ordinanza n. 824/1993 è stata accolta la domanda cautelare
allegata al ricorso.
In vista dell’udienza pubblica fissata per il 27 maggio 2010 i controinteressati
hanno prodotto una memoria difensiva per mezzo di un nuovo difensore.
All’udienza, hanno anche chiesto il rinnovo dell’istruttoria.
In quella data la causa è passata in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, deve essere respinta la richiesta di rinnovamento
dell’istruttoria processuale formulata in udienza – per mezzo del difensore –
dai controinteressati. Come si evince anche dalla memoria difensiva depositata
in data 14 maggio 2010, costoro non contestano nel merito le risultanze della
verificazione disposta con O.C.I. 20/1993 e poi espletata dall’Ufficio Tecnico
Erariale di Ragusa; e ciò sin quanto la richiesta istruttoria appare indirizzata
a comprovare il grado di edificazione assunto in concreto nella zona in cui si
trova il lotto di terreno oggetto di contestazione, allo scopo di inferirne
genericamente la legittimità della concessione rilasciata a quel tempo dal
Comune.
La richiesta – articolata nei termini descritti – non può essere accolta in
quanto non incide sul thema decidendum posto col ricorso introduttivo, non
risulta utile al fine di contrastare l’istruttoria eseguita (che, infatti, non
viene contestata), e non è strumentale alla introduzione di eccezioni di rito.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione sollevata dai
controinteressati, secondo i quali il ricorrente non subisce pregiudizio alcuno
per effetto della contestata edificazione e sarebbe animato solo da spirito
emulativo, con conseguente inammissibilità del gravame per carenza di interesse.
L’eccezione risulta infondata in forza del granitico orientamento
giurisprudenziale che riconosce legittimazione ad impugnare il titolo edilizio
al proprietario del fondo vicino, e che ritiene non necessaria l’esistenza di un
interesse specifico e diverso da quello che si incentra sull’esigenza di
rispetto dei valori ambientali, territoriali e paesaggistici.
Si richiamano, in proposito, le seguenti massime giurisprudenziali: “In tema di
impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo
edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante
deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al
ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi
altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o
di diritto pubblico” (Tar Cagliari, 1375/2009; negli stessi termini, Cons.
Stato, IV, 2849/2007); “In tema di impugnazione di titoli edilizi rilasciati a
terzi, l'interesse al ricorso va di pari passo con la legittimazione ad agire e
deve quindi essere inteso in senso più ampio rispetto a quello proprio della
giurisdizione di tipo soggettivo, nel senso che esso è in tal caso finalizzato
all'osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione, senza che
occorra procedere in concreto ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare
se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio
per il soggetto che propone l'impugnazione.” (Tar Napoli 3550/2008).
Nel merito, si prendono le mosse dai primi due motivi di ricorso, con i quali si
assume che la concessione rilasciata riguarda un terreno cadente all’esterno
della zona B individuata nel PRG cittadino, e che i dubbi manifestati al
riguardo in sede di istruttoria amministrativa dall’Ufficio Tecnico Comunale
sono stati superati dalla C.E.C. e dall’organo che ha sottoscritto la
concessione sulla base di una semplice relazione di consulenza tecnica d’ufficio
resa nel corso di un precedente giudizio civile che ha riguardato l’area in
esame.
Per contestare l’assunto attoreo i controinteressati fanno leva sulla C.T.U.
resa nel giudizio civile e su una perizia giurata depositata in questa sede.
Per dirimere il punto controverso, ossia quello dell’effettivo inserimento in
z.t.o. B del lotto dei controinteressati, il Collegio ritiene di avvalersi della
verificazione eseguita dall’U.T.E. di Ragusa, dalla quale è emerso
inequivocabilmente che l’intervento edilizio dei controinteressati si pone al di
fuori della zona B/2.
La circostanza che l’area in esame risulti ora – a distanza di quasi vent’anni –
abbondantemente edificata può costituire motivo di rimeditazione e/o modifica
della zonizzazione urbanistica da parte del Comune (con possibile eventuale
sanatoria dell’edificazione eseguita, ove ne ricorrano i presupposti), ma non
incide certo sulla legittimità del provvedimento amministrativo rilasciato a suo
tempo, che doveva essere ab origine rispettoso delle norme urbanistiche
all’epoca vigenti, in base al principio tempus regit actum.
Alla luce di dette risultanze istruttorie, che non sono state contestate nel
merito dai controinteressati, si deve concludere che la tesi sostenuta dal
ricorrente risulta fondata, con conseguente accoglimento del gravame, previo
assorbimento dell’ultima censura.
In base al principio di soccombenza, i controinteressati sopporteranno inoltre
le spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di
Catania (sez. interna I^) –
accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento
impugnato.
Condanna i controinteressati al pagamento delle spese processuali sostenute dal
ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.500, oltre spese generali, IVA, CPA
e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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