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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 26 gennaio 2010, n. 98
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00098/2010 REG.SEN.
N. 03169/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3169 del 2007, proposto da:
Societa' dell'Acqua Pia Antica Marcia Per Azioni, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bonaventura Lo
Duca, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Maletto, 17;
contro
Autorita' Portuale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui
Uffici è domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Provincia Regionale di Catania, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salemi, con domicilio eletto
presso il suo studio in Catania, via Centuripe, 8;
nei confronti di
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Paolo Patane', con il quale è domiciliato in Catania, via G.Oberdan,141;
VII Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del comune di Catania, in
persona del Dirigente pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente- dipartimento
urbanistica- Dipartimento Territorio e Ambiente; Assessorato Regionale
Cooperazione Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana; Assessorato
Regionale Beni Culturali ed Ambientali della Pubblica Istruzione della Regione
Siciliana; Assessorato Regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana;
Assessorato Regionale Turismo, Comunicazione e Trasporti della Regione
Siciliana- Dipartimento Sport e Spettacolo; Assessorato Regionale Industria
della Regione Siciliana- Dipartimento industria; Ufficio del Genio Civile Opere
Marittime di Palermo; Ufficio del Genio Civile di Catania; Ministero delle
infrastrutture; Ministero dei Trasporti; Ferrovia Ciorcumetnea;
Comando Marittimo Autonomo della Sicilia- Comando Mari Fari, Zona Fari della
Sicilia; Capitaneria di Porto di Catania; Circoscrizione Doganale di Catania,
Ministero della Difesa; Ministero dell’Economia e delle Finanze; Agenzia del
Territorio; Agenzia del Demanio; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco; Soprintendenza BB. CC. E AA. Di Catania;
Agenzia Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentanti e difesi dall’avvocatura distrettuale
dello Stato di Catania, domiciliataria ope legis;
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a e Ferrovie dello Stato s.p.a., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
Provincia Regionale di Catania – Dipartimento Territorio ed Ambiente della
Provincia Regionale di Catania, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Salemi, con il quale è
elettivamente domiciliato in Catania presso l’Avvocatura provinciale in Via
Centuripe;
Limenoi Piccola Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
Consorzio Stabile Infrastrutture, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
Ser.ing. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituito in giudizio;
Nitroservice Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso il
suo studio in Catania, via Toselli, 40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale della conferenza di servizi del 20 aprile 2007, notificato in data
12/10/2007 relativo alla procedura di cui al D.P.R. n. 509/97 nella parte in cui
…”L’Autorità Portuale di Catania determina di proseguire l’iter istruttorio nei
confronti delle tre ditte ottemperanti (Nitroservice, Sering e Limenoi) nonché
notifica l’esclusione all’Acqua Pia Marcia ed all’Ira Costruzioni, motivando la
stessa con la mancata produzione del progetto adeguato alle prescrizioni di
comparazione all’uopo richieste”;
e, ove occorra: dei verbali della conferenza di servizi del 30/10/2001 e del
1°/09/2004; della nota dell’Autorità Portuale di Catania del giorno 11/01/2005;
del verbale della Conferenza di Servizi del 9/02/2007, e di ogni altro atto
presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Pubbliche
intimate con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Nitroservice Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania e della Provincia
Regionale di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/01/2010 il Cons. dott. Gabriella
Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
A seguito della presentazione dell’istanza della Limenoi piccola Società
cooperativa a r. l. di concessione di demanio marittimo nell’ambito del porto di
Catania allo scopo di realizzare un porto turistico, il Presidente dell’Autorità
Portuale provvedeva a pubblicare sulla G.U.R.S. del 15/02/2001, parte III, n.7,
un invito a tutti coloro che avessero interesse a presentare per iscritto ed
entro ottanta giorni dalla pubblicazione, progettazioni in concorrenza.
Nei termini venivano presentate le istanze concorrenti della Società acqua Pia
Antica Marcia s.p.a., dell’Ira Costruzioni s.r.l., della Notroservice s.r.l. e
della Ser. Ing. S.r.l..
Le istanze venivano inoltrate al Comune di Catania per l’avvio della procedura e
si insediava la conferenza di servizi che, acquisito il parere del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 01/09/2004 statuiva che l’Autorità
Portuale dovesse individuare “sulla scorta del nuovo Piano Regolatore Portuale
inviato al Comune per l’approvazione di legge, gli elementi sostanziali, sia
tecnici che amministrativi, in base ai quali invitare gli istanti ad adeguare,
in un termine congruo di tempo, le proprie proposte progettuali”.
L’autorità Portuale, con Racc. a.r. del giorno 11 gennaio 2005, dando
comunicazione della conferenza di servizi del primo settembre 2004, invitava le
ditte istanti a conformare i propri progetti “alla pianificazione di questa
Autorità Portuale, oggi al vaglio del comune”; sostanzialmente l’Autorità
Portuale chiedeva la traslazione del progetto in area demaniale diversa da
quella originaria.
La ditta ricorrente non si adeguava alle prescrizioni richieste ritenendole
illegittime e con atto di diffida e messa in mora notificato il 20/12/06 al
responsabile del procedimento, lo invitava ad annullare in autotutela la
procedura, ovvero a condurla nell’alveo della legittimità.
Il Responsabile del Procedimento, con nota del 15/1/07, comunicava l’avvio del
procedimento di annullamento in autotutela della procedura de qua ed, a tal
fine, convocava una conferenza di servizi per la relativa decisione di
annullamento. Trascorso il tempo assegnato e rinnovata la convocazione della
conferenza di servizi per il 20 aprile per la definizione del procedimento di
annullamento e per la valutazione di ammissibilità dei progetti presentati dalle
tre ditte rimaste in lizza, la ditta ricorrente proponeva istanza di accesso
agli atti per il rilascio di copia dei verbali delle due sedute della conferenza
di servizi del 9 febbraio e del 20 aprile 2007. Rimasta l’amministrazione
inadempiente, veniva proposto ricorso giurisdizionale n. 2168/07 R.G. al fine di
far dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento in merito al
procedimento avviato dal responsabile del servizio con nota del 15/01/07 per
l’annullamento in autotutela della procedura di cui al DPR 2/12/1997 n. 509 e
per l’indizione di una procedura legittima, ovvero per la prosecuzione della
procedura incardinata emendata dai vizi di illegittimità.
Nelle more di tale giudizio, in data 12 ottobre 2007 si notificava alla società
odierna ricorrente il verbale della conferenza di servizi del 20 aprile 2007 nel
quale si legge che ”l’Autorità Portuale di Catania determina il prosieguo
dell’iter istruttorio nei confronti delle tre ditte ottemperanti (Nitroservice,
Sering e Limenoi), nonché la notifica di esclusione alla Acqua Pia Marcia e alla
Ira Costruzioni, motivando la stessa con la mancata produzione del progetto
adeguato alle prescrizioni di comparazione all’uopo richieste”.
Frattanto, con sentenza n. 1752 del 30/10/07 veniva accolto il ricorso n.
2168/07 R.G. e per l’effetto si dichiarava l’illegittimità del silenzio
inadempimento serbato dall’amministrazione in causa alla quale è stato comminato
l’obbligo di concludere il procedimento entro sessanta giorni, con nomina del
commissario ad acta per il compimento degli atti necessari.
Avverso gli atti meglio descritti in epigrafe ed, in particolare, avverso il
verbale del 20 aprile della conferenza di servizi, nel quale è contenuta la
decisione dell’Autorità portuale di procedere nell’iter istruttorio e l’
esclusione della società la ricorrente dalla procedura, viene proposto il
ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 5 DEL D.P.R. N. 509/97,
COME RECEPITO IN SICILIA DALL’ART. 75 L. REG. N. 4/03- INCOMPETENZA- VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI DI TIPICITA’ E NOMINATIVITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
Deduce parte ricorrente la illegittimità dell’iter procedimentale de quo, nel
quale l’autorità portuale e non la conferenza di servizi, ha individuato e
disposto i contestati adeguamenti ai progetti presentati dagli istanti, in
violazione delle norme calendate, come statuito con la sentenza n. 1752 del
30/10/07 di questo tribunale, prima richiamata.
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA5 DEL D.P.R. N. 509/1997
COME RECEPITO IN SICILIA DALL’ART. 75 L. N. 4/2003- DIFETTO DI MOTIVAZIONE-
ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’, CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’
MANIFESTA.
L’adeguamento richiesto, al quale parte ricorrente non ha ottemperato, consiste
in una immotivata traslazione del progetto in un nuovo sotto- ambito più a sud
di quello originariamente individuato, esclusivamente al fine di esigenze di
adeguamento al nuovo Piano Regolatore Portuale non ancora adottato.
Anche dal punto di vista tecnico progettuale i richiesti adeguamenti sarebbero
irrazionali sia con riferimento agli oneri di realizzazione che con riferimento
ai risultati che si andrebbero a conseguire in relazione al maggior attacco del
moto ondoso nel nuovo sito individuato e alle interferenze inquinanti delle
acque del torrente Acquicella.
3) VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 6 DEL D.P.R. N. 509/1997 COME RECEPITO IN
SICILIA DALLA L. N.4/03- INCOMPETENZA ASSOLUTA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
TIPICITA’E NOMINATIVITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI- DIFETTO DI MOTIVAZIONE..
L’autorità portuale si è arrogata competenze della conferenza di servizi, sia
con riferimento alla scelta di richiedere un illegittimo adeguamento che con
riferimento alla operata esclusione della ditta ricorrente.
Le parti intimate, costituite in giudizio hanno in primis eccepito la
inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto endoprocedimentale quel’ è
il verbale della conferenza di servizi; nel merito ne hanno richiesto il rigetto
perché infondato.
Alla Camera di Consiglio del 20-21/12/2007 è stata accolta la domanda cautelare
proposta con il ricorso introduttivo.
Alla Pubblica Udienza del giorno 12 gennaio la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
Il Collegio, in via prioritaria, procede all’esame della eccezione di
inammissibilità del ricorso col quale - asseritamente - si impugnerebbe un atto
endoprocedimentale.
La eccezione è infondata posto che nel verbale del 20/04/07 non è espressa la
volontà della conferenza di servizi ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del DPE
509/1997, ma meramente la volontà dell’Autorità Portuale, nell'assenza di
manifestazioni di giudizio delle altre autorità partecipanti, di procedere
nell’iter procedimentale intrapreso, senza emendarlo dai vizi evidenziati, e di
escludere dalla valutazione comparativa la ricorrente.
Ciò che si impugna pertanto è il provvedimento di esclusione dalla competizione
effettuata dall’Autorità portuale unitamente alla decisione dallo stesso assunta
di proseguire il procedimento, formalizzato nel verbale del 20/04/07 e sulla
natura definitivamente lesiva di tale atto non sembra al Collegio di dovere
immorare oltre.
Sgombrato il campo dalla dedotta ed infondata eccezione, si passa ora all’esame
delle censure addotte, prendendo prioritariamente in esame, per esigenze di
economia processuale, la seconda e la terza di esse, con le quale si protesta la
illegittimità dell’adeguamento richiesto alle imprese partecipanti e la
conseguente illegittimità dell’esclusione del progetto preliminare della ditta
ricorrente.
Le censure sono fondate.
A parte ogni considerazione sulla vincolatività delle prescrizioni contenute in
un piano regolatore portuale in itinere, che, in quanto non ancora approvato,
non è venuto a giuridica esistenza e pertanto non è in grado di produrre effetti
conformativi alle proprie previsioni, si rileva che, ai sensi dell’art. 6, comma
6, DPR n.509/07 come inserito dall’art. 75, comma 8, l. reg. n. 4/03,
l’approvazione di un progetto definitivo equivale ad approvazione del piano
regolatore portuale ai sensi dell’art. 30 l. reg. n.21/85, sia che la richiesta
di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata dal
comune territorialmente competente.
Ciò determina ope legis, l’approvazione del piano regolatore portuale
quale diretta conseguenza dell’approvazione del progetto definitivo, e non, come
viceversa sostenuto dall'Amministrazione resistente, la necessaria conformazione
del progetto al piano regolatore esistente.
Se ciò è vero, se cioè non è vincolante in sede di disamina e di approvazione di
un progetto portuale la conformità al piano regolatore portuale esistente ed
efficace, a maggior ragione non possono essere considerate vincolanti le mere
previsioni di un piano regolatore in itinere.
La conferenza di servizi, a norma dell’art. 5 comma 5 del DPR n. 509/97,
recepito in Sicilia con l. n. 4/03 può si disporre adeguamenti dei progetti
preliminari a motivate prescrizione al fine di consentirne la compatibilità con
gli interessi pubblici in gioco individuati, nel successivo comma 7, nella
valorizzazione turistico ed economica della regione, nella tutela del paesaggio
e dell’ambiente e nella sicurezza della navigazione, parametri questi che, ai
sensi del comma 6 dello stesso articolo, sono presi a fondamento della decisione
della conferenza di scegliere l’istanza da ammettere alle successive fasi della
procedura.. Ma nel caso di specie tali adeguamenti sono stati illegittimamente
finalizzati alla presunta necessità di adeguare i progetti ad un piano
regolatore portuale in itinere, come già rilevato, assolutamente non vincolante
per chiara disposizione di legge ricavabile dal ricordato art. 75, comma 8, l.
reg. n. 4/03.
Rileva ulteriormente il Collegio che, con sent. n. 1752/07 resa "inter partes"
nel giudizio promosso dall'odierna ricorrente avverso il silenzio serbato dalle
Amministrazioni componenti la conferenza di servizi in merito al procedimento,
avviato dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 1996/2005 del
15/1/2007 , è stata acclarata la illegittimità del silenzio, dichiarandosi
l’obbligo di concludere detto procedimento ed ordinandosi contestualmente alle
Amministrazioni di procedere alla prosecuzione della procedura di cui al DPR n.
509/1997, emendata dai vizi riscontrati.
Con tale sentenza, passata in cosa giudicata e portata ad esecuzione, si è
definitivamente accertata la illegittimità dell’operato delle Amministrazioni
componenti la conferenza di richiedere prescrizioni finalizzate a non dovuti
adeguamenti allo strumento pianificatorio in itinere, e si è dichiarato
l’obbligo di procede nei confronti di tutte le imprese partecipanti compresa la
ricorrente, illegittimamente esclusa con l’atto impugnato che va pertanto, anche
sotto questo profilo, annullato.
La rilevata fondatezza della censura esaminata esime il Collegio dal valutare le
altre censure che restano, evidentemente assorbite.
Data la complessità e peculiarità della questione si ritiene equo compensare tra
le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di
Catania, sezione terza interna, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto
annulla l’atto impugnato.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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