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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12956


DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Comune - Esercizio dello ius variandi - Esistenza di una convenzione di lottizzazione - Introduzione di nuove previsioni - Legittimità. Nell’ambito della pianificazione urbanistica, Il Comune può sempre esercitare lo ius variandi, riesaminando e rideterminando la precedenti valutazioni anche se assunte mediante convenzione di lottizzazione. Le convenzioni urbanistiche devono sempre considerarsi “rebus sic stantibus”, con la conseguenza che l'Amministrazione, in presenza di un interesse pubblico sopravvenuto, può legittimamente introdurre nuove previsioni, non sussistendo, in presenza di diverse esigenze, preclusioni a nuovi interventi, atteso che lo ius variandi relativo alle prescrizioni di piano regolatore generale include anche uno ius poenitendi relativo a vincoli precedentemente assunti, rispetto ai quali il Comune non può ritenersi permanentemente vincolato in ragione della presenza di una convenzione di lottizzazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008 , n. 3766; sez. IV, 31 gennaio 2005 , n. 222; sez. IV, 25 luglio 2001 , n. 4073; sez. IV, 17 ottobre 1996 n. 1116). Pres. Monteleone, Est. Cavallo - C.S. e altro (avv.ti Maltese e Polizzotto) c. Comune di terrasini (avv.ti Orlando e Equizi) e Assessorato Reg.le del Territorio e dell'Ambiente (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12956
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 12956/2010 REG.SEN.
N. 02041/1998 REG.RIC.
N. 03286/1999 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sui ricorsi riuniti nn. 2041 del 1998 e 3286 del 1999, proposti da Cucinella Silvana e Pizzi Giovan Battista, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Maltese e Stefano Polizzotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, via N. Morello N.40,


contro


- il Comune di Terrasini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso nel ricorso 2041/98 dall'avv. Salvatore Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Napoli n. 28, e dall’avv. Agostino Equizzi (ricorso 3286/99), con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Catania 14;
- l’Assessorato Reg.le del Territorio e dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, ivi elettivamente domiciliata nei propri uffici in via A. De Gasperi n. 81,



1) quanto al ricorso n. 2041 del 1998:

- della Deliberazione n. 29 del 16.3.1998 del Comune di Terrasini, con la quale l’Amministrazione ha preso atto che i “ termini di legge di giorni 270 a partire dal 14.5.1997 sono trascorsi” e, ai sensi della L.r. 71/78 art. 19, ha dichiarato il P.R.G., il R.E. e le prescrizioni esecutive efficaci;

- del silenzio assenso dell’Assessorato territorio e ambiente, formatosi sugli strumenti urbanistici del Comune di Terrasini ai sensi dell’art. 19 L.R. 71/78;

- ove occorra, della deliberazione del C.C. di Terrasini del 5.12.1994 n. 166, con la quale sono stati adottati il P.R.G., il R.E. e le prescrizioni esecutive, nella parte in cui prevede, in c.da Piano Torre, la realizzazione di una strada sui terreni di proprietà degli odierni ricorrenti, che in precedenza avevano costituito un piano di lottizzazione convenzionata e di concessione edilizia;

- ove occorra, della deliberazione della Commissione straordinaria n. 12 del 9.08.1995;

2) quanto al ricorso n. 3286 del 1999:

- del decreto dell’Assessore per il Territorio e Ambiente del 26.5.1999 con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del Comune di Terrasini nella parte in cui prevede: 1) in c.da “ Piano Torre” la realizzazione di una strada sui terreni di proprietà degli odierni ricorrenti, che in precedenza avevano costituito un piano di lottizzazione convenzionata e di concessione edilizia;

- ove occorre della deliberazione del C.C. di Terrasini del 5.12.1994 n. 166, con la quale sono stati adottati il P.R.G., il R.E. e le prescrizioni esecutive, nella parte in cui prevede, in c.da Piano Torre, la realizzazione di una strada sui terreni di proprietà degli odierni ricorrenti, che in precedenza avevano costituito un piano di lottizzazione convenzionata e di concessione edilizia;

- ove occorra, della deliberazione della Commissione straordinaria n. 12 del 9.8.1995;

- degli altri ulteriori provvedimenti indicati nel ricorso.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione regionale intimata;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terrasini;
viste le memorie difensive depositate dai ricorrenti e la memoria depositata dal Comune di Terrasini nel ricorso n. 3286/99;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/07/2010 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1. Con un primo ricorso (rg. 2041/98) notificato il 10 giugno 1998, Cucinella Silvana e Pizzi Giovan Battista impugnavano i provvedimenti di cui all’epigrafe, esponendo, preliminarmente, i seguenti fatti.

Con deliberazione n. 117 del 12.6.1981, il C.C. del Comune di Terrasini approvava il piano di lottizzazione presentato dalla ditta Ventimiglia- Alongi Maria concernente i terreni siti in c.da Piano Torre, tra i quali ricadeva il lotto di proprietà dei ricorrenti (denominato 13/2), una parte del quale veniva ceduto al Comune di Terrasini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade di collegamento, rete fognaria, rete idrica ed elettrica).

In data 23.01.1985 i ricorrenti avanzavano domanda di concessione edilizia prot. 783 per la costruzione di una unità abitativa per civile abitazione, da realizzare sul terreno in questione.

In data 27.04.1992 il Comune rilasciava la concessione edilizia n. 17/92, e veniva realizzato il fabbricato concessionato.

Con delibera 166 del 5.12.1994 e 12.8.1995 il Comune adottava il nuovo P.R.G., prevedemdo, nel P.P. annesso, la realizzazione di due strade che, incuneandosi nel terreno dei ricorrenti, facevano salvo il fabbricato pregiudicando l’area limitrofa.

Il P.R.G. e i provvedimenti collegati sono stati dichiarati efficaci con deliberazione n. 29 del 16.3.1998, essendosi formato il silenzio assenso.

1.1. Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti lamentavano:

I) violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio, violazione delle normative in materia di distanze, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con predenti manifestazioni di volontà della p..a, difetto di motivazione, eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento, eccesso di potere per carenza di interesse pubblico.

Il Comune avrebbe adottato il P.R.G. senza tenere conto della precedente convenzione di lottizzazione e quindi ignorando gli impegni già presi con i ricorrenti, e portando alla realizzazione di edifici a ridosso della strada, in violazione delle distanze.

2. Con il secondo ricorso (rg 3286/99) impugnavano, sempre per il medesimo motivi, anche il decreto assessoriale del 26.5.1999, di approvazione del P.R.G., del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del Comune di Terrasini.

3. Costituitesi le amministrazioni resistenti, in vista dell’udienza di merito il Comune di Terrasini depositava memorie difensive nel secondo giudizio.

4. Alla udienza pubblica del 21 luglio 2010, cui tutti e due i ricorsi venivano chiamati anche al fine di decidere la loro eventuale riunione, il collegio tratteneva la causa in decisione.
 

DIRITTO


1.In primo luogo, il collegio ritiene di poter riunire i due ricorsi in esame, stante la connessione soggettiva e oggettiva esistente tra i medesimi.

2. Nel merito, i ricorsi sono infondati.

L’unico motivo posto alla base delle impugnative consiste nella asserita violazione della convenzione di lottizzazione stipulata dai ricorrenti con il Comune di Terrasini nel 1981.

Sostengono i ricorrenti che il Comune, approvando il nuovo Piano regolatore generale, che è divenuto esecutivo per effetto del decorso del termine di legge (art. 19 L.r.71/78), avrebbe operato modifiche sostanziali all’assetto dei luoghi che scaturiva dalla convenzione, al punto da rendere possibile la costruzione dell’abitazione però priva dell’area di parcheggio e di parte della strada di accesso.

A parere del collegio, tale censura non è accoglibile tenuto conto della costante giurisprudenza sui rapporti tra convenzione di lottizzazione e piano regolatore generale.

Il Comune, infatti, può sempre esercitare lo ius variandi, riesaminando e rideterminando la precedenti valutazioni anche se assunte mediante convenzione di lottizzazione.

Ed invero, le convenzioni urbanistiche devono sempre considerarsi “rebus sic stantibus”, con la conseguenza che l'Amministrazione, in presenza di un interesse pubblico sopravvenuto, può legittimamente introdurre nuove previsioni, non sussistendo, in presenza di diverse esigenze, preclusioni a nuovi interventi, atteso che lo ius variandi relativo alle prescrizioni di piano regolatore generale include anche uno ius poenitendi relativo a vincoli precedentemente assunti, rispetto ai quali il Comune non può ritenersi permanentemente vincolato in ragione della presenza di una convenzione di lottizzazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008 , n. 3766; sez. IV, 31 gennaio 2005 , n. 222; sez. IV, 25 luglio 2001 , n. 4073; sez. IV, 17 ottobre 1996 n. 1116).

Nel caso di specie, l’esigenza era quella di inserire due strade pubbliche nell’area di pertinenza dell’edificio concessionato, il che rendeva di per sé giustificato lo ius variandi dell’amministrazione comunale.

3. Il Collegio, pertanto, riuniti i due ricorsi, li respinge, con compensazione delle spese processuali con le parti costituite, ricorrendo giusti motivi connessi alla particolare natura della controversia.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, riuniti i ricorsi in epigrafe (nn. 2041/1998, e 3286/1999), li rigetta.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21/07/2010 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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