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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12965
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Regolamento di minimizzazione - Art
8 L n. 36/2001 - Limiti. L’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n.
36, prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di
minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici”. Le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione
possono ritenersi legittime solo qualora finalizzate al perseguimento delle
finalità indicate dalla norma e non anche quando tendono a scopi differenti.
Pres. ed Est. Monteleone - V. n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di
Mazara del Vallo (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n.
12965
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Adozione di misure che costituiscono
deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici - Illegittimità -
Art. 4 L. n. 36/2001 - Competenza esclusiva statale. Il Comune non può,
mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica,
adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali,
esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base
per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la
introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi
destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali
disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla
tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una
misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche,
che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato attraverso
l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed
obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro
dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le
tante Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre
2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661). Pres. ed Est.
Monteleone - V. n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di Mazara del Vallo
(n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 12965/2010 REG.SEN.
N. 01189/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2006, proposto da Vodafone
Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Macaluso e Daniela
Macaluso, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via G. Ventura
1;
contro
-il Comune di Mazara del Vallo, non costituito in giudizio,
per l'annullamento
1. dell’autorizzazione n. 2355 del 17 marzo 2005, nella parte in cui viene
sottoposta alle seguenti condizioni:
a) “l’impianto venga rimosso e quindi l’autorizzazione risulta decaduta,
qualora, venga consentita la realizzazione di edifici adibiti all’infanzia,
scuole materne, elementari e medie, ospedali e case di cura, ricadenti nella
fascia di rispetto di 250 m.”;
b) “la stessa può essere revocata in qualsiasi momento nel caso in cui le
apparecchiature possano costituire pericolo per la pubblica incolumità o nel
caso che le misurazioni delle emissioni previste dalla legge dovessero dare
valori superiori a quelli consentitit”;
2. della delibera del consiglio comunale n. 70 dell’8 maggio 2002, con cui viene
approvato il “Regolamento per la installazione di impianti di telecomunicazione
e radiotelediffusione”;
3. della delibera del consiglio comunale n. 11 del 21 gennaio 2005, avente ad
oggetto la modifica all’art. 9 del predetto regolamento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla società ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 7 ottobre 2010 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e udito il
difensore della società ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 15 maggio 2006 e depositato l’8 giugno 2006, la
Vodafon Omnitel N.V. ha impugnato i seguenti provvedimenti:
1)autorizzazione n. 2355 del 17 marzo 2005 (per l’installazione di una stazione
radio base), nella parte in cui viene sottoposta alle seguenti condizioni:
-“l’impianto venga rimosso e quindi l’autorizzazione risulta decaduta, qualora,
venga consentita la realizzazione di edifici adibiti all’infanzia, scuole
materne, elementari e medie, ospedali e case di cura, ricadenti nella fascia di
rispetto di 250 m.”;
-“la stessa può essere revocata in qualsiasi momento nel caso in cui le
apparecchiature possano costituire pericolo per la pubblica incolumità o nel
caso che le misurazioni delle emissioni previste dalla legge dovessero dare
valori superiori a quelli consentititi”;
2)delibera del consiglio comunale n. 70 dell’8 maggio 2002, con cui viene
approvato il “Regolamento per la installazione di impianti di telecomunicazione
e radiotelediffusione”;
3)delibera del consiglio comunale n. 11 del 21 gennaio 2005, avente ad oggetto
la modifica all’art. 9 del predetto regolamento.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, deducendo i
seguenti motivi:
1)Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 259/2003 – Falsa applicazione
dell’art. 5 della L.r. n. 37/1985 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti
– Illegittimità degli artt. 3 e 5 del regolamento;
2)Violazione del D.lgs. n. 259/2003 sotto altro profilo – Violazione della L.r.
n. 17/2004 - Violazione e falsa applicazione della legge n. 36/2001 -
Illegittimità degli artt. 3 e 9 del regolamento – Illegittimità derivata -
Eccesso di potere sotto molteplici profili - Sviamento di potere – Violazione
dell’art. 9 della legge n. 36/2001 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.
11 delle disposizioni preliminari al codice civile;
3)Violazione dell’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
L’intimato Comune di Mazara del Vallo non si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata il 24 settembre 2010, la società ricorrente ha
ulteriormente illustrato quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010, su conforme richiesta del difensore
della società ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Come ha avuto occasione di osservare questa Sezione in fattispecie analoga alla
presente (v. sentenza n. 1743 del 21 luglio 2006, resa proprio nei confronti
dell’intimato Comune di Mazara del Vallo), va rilevato che l’art. 8, comma 6,
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede la possibilità che i Comuni
adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire “il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
In merito alla interpretazione della disposizione in questione si è ormai
consolidato nella giurisprudenza un condiviso orientamento giurisprudenziale,
secondo il quale le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono
ritenersi legittime solo qualora finalizzate al perseguimento delle finalità
indicate dalla norma e non anche quando tendono a scopi differenti.
Sulla base di tale criterio viene ammesso, ad esempio, che vengano introdotte
regole finalizzate, per quanto riguarda il profilo urbanistico, a tutelare zone
e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico
ovvero, con riferimento alla minimizzazione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici, alla individuazione di siti particolari e determinati, i
quali, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possono essere considerati
particolarmente sensibili alle immissioni radioelettriche. Antitetica è, invece,
la valutazione relativamente a quelle previsioni, che si sostanziano in
"limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile
relativamente ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, senza che
sia ravvisabile una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte
Costituzionale, 7 novembre 2003, n. 331; 7 ottobre 2003, n. 307; 27 luglio 2005,
n. 336).
Si è, in particolare, ritenuto, che il Comune non possa, mediante il formale
utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le
quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto
generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte
le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da
osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza
prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti,
funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi
dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela
della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n.
36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di
esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con
D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
della Salute (in tal senso, tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno
2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre 2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6
aprile 2009, n. 661).
Nella fattispecie in esame, il Comune di Mazara del Vallo ha approvato una
previsione regolamentare (art. 9), con la quale ha vietato la installazione di
stazioni radio base ad una distanza inferiore a metri 250 dal perimetro degli
edifici ritenuti “sensibili” ovverosia scuole, ospedali e case di cura.
Tale previsione va ritenuta illegittima, in quanto tende a disciplinare non
profili urbanistici rientranti nella competenza dell’ente locale, ma a tutelare
la salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della
popolazione a campi elettromagnetici, esorbitando, come tale, dall’ambito
normativamente riservato ai c.d. regolamenti di minimizzazione.
Ne consegue la illegittimità derivata dell’autorizzazione n. 2355 del 17 marzo
2005 (per l’installazione di una stazione radio base), nella parte in cui viene
sottoposta alla condizione che “l’impianto venga rimosso e quindi
l’autorizzazione risulta decaduta, qualora, venga consentita la realizzazione di
edifici adibiti all’infanzia, scuole materne, elementari e medie, ospedali e
case di cura, ricadenti nella fascia di rispetto di 250 m.”.
Viceversa, non può ritenersi fondata la doglianza rivolta avverso la previsione,
contenuta nella parte finale della predetta autorizzazione, secondo la quale la
stessa può essere revocata “in qualsiasi momento”.
Non si vede, infatti, la ragione per la quale al Comune debba essere impedito
l’esercizio dei suoi poteri di intervento, con l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’ordinamento, ricorrendo, in caso di estrema necessità, anche alle
ordinanze “contingibili ed urgenti” a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.
E ciò, ovviamente non ad libitum “in qualsiasi momento” come sembra ritenere la
società ricorrente, sibbene, secondo quanto espressamente previsto
nell’autorizzazione in esame, soltanto nel caso in cui le apparecchiature
vengano a costituire “pericolo per la pubblica incolumità” o nel caso in cui “le
misurazioni delle emissioni previste dalla legge dovessero dare valori superiori
a quelli massimi consentititi”.
Per suesposte considerazioni e assorbito quant’altro, il ricorso va accolto nei
limiti sopra indicati, con conseguente annullamento della predetta
autorizzazione, nella parte in cui prevede che “l’impianto venga rimosso e
quindi l’autorizzazione risulta decaduta, qualora, venga consentita la
realizzazione di edifici adibiti all’infanzia, scuole materne, elementari e
medie, ospedali e case di cura, ricadenti nella fascia di rispetto di 250 m.”, e
dell’art. 9 dell’impugnato regolamento.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi, avuto riguardo al parziale
accoglimento del ricorso, per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 1189/2006), nei limiti di
cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2010, con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Primo Referendario
Francesca Aprile, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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