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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12965


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Regolamento di minimizzazione - Art 8 L n. 36/2001 - Limiti. L’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora finalizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendono a scopi differenti.  Pres. ed Est. Monteleone - V. n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di Mazara del Vallo (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12965

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Adozione di misure che costituiscono deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici - Illegittimità - Art. 4 L. n. 36/2001 - Competenza esclusiva statale. Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre 2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661). Pres. ed Est. Monteleone - V. n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di Mazara del Vallo (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12965
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 12965/2010 REG.SEN.
N. 01189/2006 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


-sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2006, proposto da Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Macaluso e Daniela Macaluso, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via G. Ventura 1;


contro


-il Comune di Mazara del Vallo, non costituito in giudizio,

per l'annullamento

1. dell’autorizzazione n. 2355 del 17 marzo 2005, nella parte in cui viene sottoposta alle seguenti condizioni:

a) “l’impianto venga rimosso e quindi l’autorizzazione risulta decaduta, qualora, venga consentita la realizzazione di edifici adibiti all’infanzia, scuole materne, elementari e medie, ospedali e case di cura, ricadenti nella fascia di rispetto di 250 m.”;

b) “la stessa può essere revocata in qualsiasi momento nel caso in cui le apparecchiature possano costituire pericolo per la pubblica incolumità o nel caso che le misurazioni delle emissioni previste dalla legge dovessero dare valori superiori a quelli consentitit”;

2. della delibera del consiglio comunale n. 70 dell’8 maggio 2002, con cui viene approvato il “Regolamento per la installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelediffusione”;

3. della delibera del consiglio comunale n. 11 del 21 gennaio 2005, avente ad oggetto la modifica all’art. 9 del predetto regolamento.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla società ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e udito il difensore della società ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso, notificato il 15 maggio 2006 e depositato l’8 giugno 2006, la Vodafon Omnitel N.V. ha impugnato i seguenti provvedimenti:

1)autorizzazione n. 2355 del 17 marzo 2005 (per l’installazione di una stazione radio base), nella parte in cui viene sottoposta alle seguenti condizioni:

-“l’impianto venga rimosso e quindi l’autorizzazione risulta decaduta, qualora, venga consentita la realizzazione di edifici adibiti all’infanzia, scuole materne, elementari e medie, ospedali e case di cura, ricadenti nella fascia di rispetto di 250 m.”;

-“la stessa può essere revocata in qualsiasi momento nel caso in cui le apparecchiature possano costituire pericolo per la pubblica incolumità o nel caso che le misurazioni delle emissioni previste dalla legge dovessero dare valori superiori a quelli consentititi”;

2)delibera del consiglio comunale n. 70 dell’8 maggio 2002, con cui viene approvato il “Regolamento per la installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelediffusione”;

3)delibera del consiglio comunale n. 11 del 21 gennaio 2005, avente ad oggetto la modifica all’art. 9 del predetto regolamento.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, deducendo i seguenti motivi:

1)Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 259/2003 – Falsa applicazione dell’art. 5 della L.r. n. 37/1985 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Illegittimità degli artt. 3 e 5 del regolamento;

2)Violazione del D.lgs. n. 259/2003 sotto altro profilo – Violazione della L.r. n. 17/2004 - Violazione e falsa applicazione della legge n. 36/2001 - Illegittimità degli artt. 3 e 9 del regolamento – Illegittimità derivata - Eccesso di potere sotto molteplici profili - Sviamento di potere – Violazione dell’art. 9 della legge n. 36/2001 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile;

3)Violazione dell’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

L’intimato Comune di Mazara del Vallo non si è costituito in giudizio.

Con memoria depositata il 24 settembre 2010, la società ricorrente ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010, su conforme richiesta del difensore della società ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Come ha avuto occasione di osservare questa Sezione in fattispecie analoga alla presente (v. sentenza n. 1743 del 21 luglio 2006, resa proprio nei confronti dell’intimato Comune di Mazara del Vallo), va rilevato che l’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

In merito alla interpretazione della disposizione in questione si è ormai consolidato nella giurisprudenza un condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora finalizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendono a scopi differenti.

Sulla base di tale criterio viene ammesso, ad esempio, che vengano introdotte regole finalizzate, per quanto riguarda il profilo urbanistico, a tutelare zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, con riferimento alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, alla individuazione di siti particolari e determinati, i quali, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possono essere considerati particolarmente sensibili alle immissioni radioelettriche. Antitetica è, invece, la valutazione relativamente a quelle previsioni, che si sostanziano in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile relativamente ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, senza che sia ravvisabile una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, 7 novembre 2003, n. 331; 7 ottobre 2003, n. 307; 27 luglio 2005, n. 336).

Si è, in particolare, ritenuto, che il Comune non possa, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre 2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661).

Nella fattispecie in esame, il Comune di Mazara del Vallo ha approvato una previsione regolamentare (art. 9), con la quale ha vietato la installazione di stazioni radio base ad una distanza inferiore a metri 250 dal perimetro degli edifici ritenuti “sensibili” ovverosia scuole, ospedali e case di cura.

Tale previsione va ritenuta illegittima, in quanto tende a disciplinare non profili urbanistici rientranti nella competenza dell’ente locale, ma a tutelare la salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, esorbitando, come tale, dall’ambito normativamente riservato ai c.d. regolamenti di minimizzazione.

Ne consegue la illegittimità derivata dell’autorizzazione n. 2355 del 17 marzo 2005 (per l’installazione di una stazione radio base), nella parte in cui viene sottoposta alla condizione che “l’impianto venga rimosso e quindi l’autorizzazione risulta decaduta, qualora, venga consentita la realizzazione di edifici adibiti all’infanzia, scuole materne, elementari e medie, ospedali e case di cura, ricadenti nella fascia di rispetto di 250 m.”.

Viceversa, non può ritenersi fondata la doglianza rivolta avverso la previsione, contenuta nella parte finale della predetta autorizzazione, secondo la quale la stessa può essere revocata “in qualsiasi momento”.

Non si vede, infatti, la ragione per la quale al Comune debba essere impedito l’esercizio dei suoi poteri di intervento, con l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ordinamento, ricorrendo, in caso di estrema necessità, anche alle ordinanze “contingibili ed urgenti” a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000. E ciò, ovviamente non ad libitum “in qualsiasi momento” come sembra ritenere la società ricorrente, sibbene, secondo quanto espressamente previsto nell’autorizzazione in esame, soltanto nel caso in cui le apparecchiature vengano a costituire “pericolo per la pubblica incolumità” o nel caso in cui “le misurazioni delle emissioni previste dalla legge dovessero dare valori superiori a quelli massimi consentititi”.

Per suesposte considerazioni e assorbito quant’altro, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati, con conseguente annullamento della predetta autorizzazione, nella parte in cui prevede che “l’impianto venga rimosso e quindi l’autorizzazione risulta decaduta, qualora, venga consentita la realizzazione di edifici adibiti all’infanzia, scuole materne, elementari e medie, ospedali e case di cura, ricadenti nella fascia di rispetto di 250 m.”, e dell’art. 9 dell’impugnato regolamento.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi, avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 1189/2006), nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2010, con l'intervento dei Signori Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Primo Referendario
Francesca Aprile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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