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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 2 dicembre 2010, n. 14243
APPALTI - Offerte anomale - RUP - Pronuncia sull’anomalia dell’offerta -
Incompetenza. Non è compito del RUP pronunciare sull’anomalia
dell’offerta di gara: la Commissione deve operare un proprio, diretto
apprezzamento della relazione tecnica redatta dal RUP e degli specifici
contenuti di essa. L’ufficio (anche se competente nel settore al quale
attiene l’oggetto della gara) può, infatti, dare pareri d’ordine tecnico,
ragguagli ed altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate
in sede di gara con aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa, ma non può
essere rimesso allo stesso il giudizio definitivo sulla congruità delle
offerte allorché sia stata costituita un’apposita Commissione valutatrice,
la cui semplice presa d’atto dell’attività compiuta dal RUP non soddisfa
all’esigenza che la valutazione delle offerte non venga - nei suoi contenuti
concreti e, in special modo, nelle sue tematiche di rilevanza
giuridico-interpretativa - sottratta al vaglio dell’organo specificamente
deputato a valutare i contenuti delle offerte stesse. Attraverso la
valutazione dell’anomalia, infatti, viene posta in essere una concreta
attività valutativa dei contenuti dell’offerta non di carattere comparativo,
ma pur sempre preordinata ad indagare sugli specifici contenuti dell’offerta
stessa, sulla sua affidabilità e sulla piena rispondenza, a questo stesso
fine, delle giustificazioni addotte originariamente o di quelle integrative
eventualmente richieste (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 2010 , n.
4584). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c.
Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale Formazione Professionale ed
Emigrazione e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 2
dicembre 2010, n. 14243
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 14243/2010 REG.SEN.
N. 01911/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da Consedin S.p.a. in persona del legale pro-tempore, in
proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con Deloitte
Consulting S.p.a. ed Archidata S.r.l. e delle società Deloitte Consulting S.p.a.
ed Archidata S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro-tempore, rappresentate e difese dal Prof. avv.to Angelo Clarizia,domiciliate
presso lo studio dell’avv.to Giovanna Condorelli in Palermo, via Torricelli, n.
3;
contro
Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale Formazione Professionale ed
Emigrazione, Dipartimento Regionale Formazione Professionale; Assessorato
Regionale Lavoro, Previdenza Sociale Formazione Professionale ed Emigrazione;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per
legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
nei confronti di
Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.a. in proprio ed in qualità di mandataria
del R.T.I. costituito dalla stessa e da “ Cles – centro ricerche e studi sui
problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo – società a responsabilità
limitata “ , “ Dispositivi Tecniche Metodologie s.r.l., “ Domanda e offerta di
lavoro Matching e Negoziazione S.r.l. “ e I.S.R.I. – Istituto di studi sulle
Relazioni Industriali Soc. Coop. a r.l. “, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Berruti, Carlo Gioffrè
e dall’avv.to Prof. Carlo Bavetta, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultima in Palermo, Piazza Castelnuovo, n.35;
per l'annullamento, previa sospensione,
-quanto al ricorso principale:
- del provvedimento del Responsabile unico del procedimento prot. n. 3312 del
28.10.09 di esclusione del costituendo raggruppamento Consedin S.p.a. – Deloitte
Consulting S.p.a. – Archidata S.r.l., dalla gara indetta dalla Regione
Siciliana, Assessorato Regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione
Professionale ed Emigrazione – Dipartimento regionale Formazione Professionale;
- del verbale del 22.9.09 del R.U.P. e della Commissione di gara;
- della nota del R.U.P. prot. n. 2615 del 5.8.09 con la quale sono stati
richiesti al raggruppamento chiarimenti e giustificazioni in merito agli
elementi costituitivi dell’offerta;
-del verbale del 05/08/2009, di contenuto sconosciuto, nella parte in cui viene
riportato, come emerge dal successivo verbale del 22/09/209, che la Commissione,
dopo avere disposto l’aggiudicazione provvisoria, ha trasmesso al R.U.P. tutti
gli atti di gara invitando lo stesso “ a procedere secondo quanto stabilito
dagli artt. 86, comma 5, 87 e 88 del Codice degli Appalti “;
- all’occorrenza, della nota prot. del R.U.P. prot. 2899 del 15.9.09;
- all’occorrenza, del Bando, del Disciplinare, del Capitolato speciale e di
tutti gli atti facenti parte della lex specialis di gara,
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
-quanto al 1° ricorso per motivi aggiunti:
- della determina dirigenziale della Regione Siciliana, Ass.to Reg.le Lavoro,
Previdenza Sociale, Formazione professionale ed Emigrazione – Dipartimento
regionale formazione professionale n. 2560 del 10.11.09, con la quale è stata
disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti del raggruppamento
Pricewaterhouse Coopers Advisory s.r.l. (capogruppo) e CLES S.r.l., D.T.M.
S.r.l. e ISRI Soc. Coop. a r.l.;
- di tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ivi compresi la nota prot. n.
3311 del 10.11.09, la nota del R.U.P. prot. 1151 del 9.11.2009, la nota del
R.U.P. prot. 3448 del 10.11.2009;
- della nota del R.U.P. prot. n. 1152 del 9.11.09;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
e per la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o caducazione
del contratto, laddove stipulato;
-quanto al 2° ricorso per motivi aggiunti:
della nota del R.U.P. prot.3390 del 04/11/2009;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato in data 12/11/2009;
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, per
l’Amministrazione regionale intimata e della controinteressata Pricewaterhouse;
Visti i D.C. nn. 1087/09 e 1099/09 di reiezione dell’istanza di misura cautelare
provvisoria;
Vista l’ordinanza n.252/10 di rigetto della domanda incidentale di sospensiva;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2010 il dott. Cosimo Di
Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Con ricorso notificato il 10/11/2009 e depositato il giorno 12 seguente la
Consedin S.p.a. in proprio e nella suindicata qualità, impugnava l’esclusione
dalla gara e gli atti della relativa procedura specificati in epigrafe,
deducendo i motivi di censura seguenti.
1)Violazione e falsa applicazione del punto 10 del disciplinare di gara, di ogni
principio in materia di verifica di anomalia delle offerte e dell’art.97 Cost.
Violazione di legge, eccesso di potere, irragionevolezza, difetto di
istruttoria, contraddittorietà, sviamento, perplessità.
La verifica dell’anomalia dell’offerta non è stata effettuata dalla commissione
di gara ma dal R.U.P., che non ne aveva la competenza.
2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006,
dell’art.10 del disciplinare, dell’art.97 Cost., di ogni principio di buona
amministrazione, di efficienza e di trasparenza, e di quelli in materia di
procedure ad evidenza pubblica e di verifica di congruità delle offerte.
Violazione di legge, eccesso di potere, illogicità manifesta, difetto di
istruttoria, contraddittorietà e perplessità.
L’esclusione dalla gara si basa su criticità dell’offerta non previamente
contestate alla ricorrente che non è stata messa in condizione di fornire
specifiche giustificazioni in proposito, né è stata convocata prima di essere
esclusa.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost., di ogni principio di buona
amministrazione, di efficienza e di trasparenza, e di quelli in materia di
procedure ad evidenza pubblica e di verifica di congruità delle offerte, degli
artt. 86, 87 e 88 D.Lgs. 163/2007. Violazione di legge, eccesso di potere,
illogicità manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà e perplessità.
Nella seduta del 22/09/2009 sono state esaminate soltanto le giustificazioni
trasmesse dal raggruppamento il 07/08/2009 senza effettuarsi alcuna verifica
incrociata con le offerte tecnica ed economia e con le giustificazioni
preventive prodotte in sede di gara, il che si rendeva ancor più necessario in
relazione al fatto che l’offerta economica del RTI ricorrente ( pari ad €
4.600.000 ) si poneva nella media dei ribassi economici presentati in gara.
4)Violazione e falsa applicazione di ogni principio in materia di gare e dei
principi di tempestività ed economicità delle aggiudicazioni, nonché dei
principi della continuità, della concentrazione e della celerità delle
operazioni concorsuali. Violazione dell’art.12 del D.Lgs. 163/2006 e della lex
specialis di gara. Violazione di legge, eccesso di potere, sviamento,
contraddittorietà manifesta, illogicità, irragionevolezza, difetto di
istruttoria e perplessità.
Il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ha avuto una
eccessiva durata, in violazione dei suindicati principi finalizzati al buon
andamento ed alla trasparenza dell’attività amministrativa.
1.2.Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17/11/2009 e
depositato il giorno 19 seguente, la Consedin S.p.a. impugnava l’aggiudicazione
definitiva della gara nei confronti del RTI Pricewaterhouse Coopers Advisory
s.r.l. e Cles S.r.l. D.T.M. S.r.l. e I.S.R.I. Soc. Coop. a.r.l. e gli altri atti
di gara in epigrafe specificati, avverso cui deduceva illegittimità derivata
dalle censure dedotte col ricorso introduttivo ed inoltre, i motivi seguenti.
1)Violazione e falsa applicazione del punto 10 del disciplinare di gara ,
dell’art.97 Cost., di ogni principio in materia di procedure ad evidenza
pubblica, di imparzialità, di economicità, di trasparenza, di buona
amministrazione, di par condicio. Violazione di legge, eccesso di potere,
irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento manifesto.
La procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta del RTI Pricewaterhouse è
stata svolta solamente dal R.U.P. che non ne aveva il potere.
2)Violazione e falsa applicazione dei punti 10 e 11 del disciplinare di gara,
dell’art.97 Cost., di ogni principio in materia di procedure ad evidenza
pubblica, di imparzialità, di economicità, di trasparenza, di buona
amministrazione, di par condicio. Violazione di legge, eccesso di potere,
irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento manifesto.
La verifica del possesso dei requisiti doveva effettuarsi solo dopo
l’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante, invece, nei confronti della
Pricewaterhouse l’avrebbe anticipata alla fase post aggiudicazione provvisoria.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art.11, comma 10, e art.12 D.Lgs.
n.163/2006, dell’art.3 L.n.241/1990. Eccesso di potere, difetto di reali
presupposti di urgenza e sviamento.
Non c’erano ragioni di urgenza che giustificassero l’abbreviazione del termine
minimo di trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, per la sottoscrizione
del contratto.
1.3. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24/02/2010 e
depositato il 04/03/2010, la Consedin S.p.a. impugnava la nota del R.U.P. n.3390
del 04/11/2009 ( con la quale si chiedeva alla Pricewaterhouse Coopers Advisory
S.r.l. di produrre la documentazione ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/06 ) e
chiedeva contestualmente la declaratoria di invalidità del contratto d’appalto
stipulato il 12/11/2009.
La ricorrente deduceva i motivi seguenti.
1)Violazione dell’art.97 Cost. Violazione e falsa applicazione di ogni principio
in materia di gare. Violazione dell’art.2 del D.Lgs. 163/2006. Violazione di
legge, eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di
istruttoria, disparità di trattamento, perplessità.
Nei confronti del R.T.I. Pricewaterhouse non sono state ritenute gravi alcune
criticità che invece sono state specificamente contestate alla ricorrente.
2) Violazione e falsa applicazione del punto 10 del disciplinare di gara,
dell’art.97 Cost., di ogni principio in materia di procedure ad evidenza
pubblica, di imparzialità, di economicità, di trasparenza, di buona
amministrazione, di par condicio. Violazione di legge, eccesso di potere,
irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento manifesto.
Con l’impugnata nota n.3390 del 04/11/2009 il R.U.P. ha anticipato alla fase
antecedente all’aggiudicazione provvisoria l’espletamento degli adempimenti
richiesti per la stipula del contratto con la Pricewaterhouse.
1.4. Si costituiva la Pricewaterhouse Coopers Advisory S.r.l. con memoria
depositata il 09/12/2009, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il
rigetto.
1.5.L’Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio per resistere, con
memoria depositata il 09/12/2009, con cui eccepiva l’inammissibilità del ricorso
introduttivo per mancata notifica alla contro interessata Pricewaterhouse; nel
merito sosteneva la legittimità degli atti di gara impugnati e concludeva per la
declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.
1.6. Depositavano successivamente memorie di replica, la ricorrente ( 10/11 e
15/11 -2010 ), la contro interessata ( 23/03 e 03/11 – 2010 ) e l’Avvocatura
dello Stato ( 25/03 e 10/11 – 2010 ).
1.7. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2010 i procuratori delle parti
discutevano brevemente le rispettive tesi, indi chiedevano che il ricorso
venisse posto in decisione.
2.1. Eccepisce la difesa Erariale che il ricorso principale sarebbe
inammissibile in quanto non notificato alla contro interessata Pricewaterhouse,
collocatasi al secondo posto della graduatoria dei punteggi assegnati, come si
desume dal verbale del 05/08/2009, nel quale la ricorrente risultava
aggiudicataria provvisoria della gara ,fatto salvo l’esito della verifica di
anomalia dell’offerta.
L’eccezione deve essere disattesa in virtù del prevalente orientamento
giurisprudenziale in materia, dal quale il Collegio non ha motivo di
discostarsi, secondo cui i partecipanti ad una gara d'appalto, in assenza di
aggiudicazione, non rivestono la posizione di controinteressati nel giudizio
relativo all'impugnazione di un provvedimento di esclusione della gara stessa (
cfr., fra le tante, Consiglio Stato , sez. VI, 08 luglio 2010 , n. 4437; T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. I, 13 maggio 2009 , n. 904 ).
Nella specie, la ricorrente obietta all’eccezione di inammissibilità che alla
data di notifica del ricorso, il 10/11/2009, “ non era a conoscenza della
aggiudicazione provvisoria nei confronti della contro interessata “ ( pag. 2,
memoria dep. 10/11/2010 ). Ed in effetti la relativa comunicazione il RUP ha
dato alla Pricewaterhouse con nota prot. 1151 del 09/11/09 ed al dirigente
generale con nota n.3448 del 10/11/09, ma non risulta che lo stesso abbia fatto
con la ricorrente, né l’Avvocatura offre elementi probatori contrari sul punto.
Aggiunge il RTI ricorrente che “ solo in data 31/10/2009, a seguito della
ricezione della nota del R.U.P. prot. 3312 del 28/10/2009 e dell’allegato
verbale del 22.09.2009 del R.U.P. e della Commissione di gara, l’odierno
ricorrente ha appreso di essere stato escluso dalla procedura, ed in tale
contesto ha notificato il ricorso all’Amministrazione in data 10/11/2009 “ (
pag. 1, memoria dep. 15/11/2010 ).
L’eccezione deve essere dunque respinta.
2.2. Nel merito, il ricorso principale è fondato con riferimento al primo motivo
di censura che deduce, principalmente, violazione e falsa applicazione
dell’art.10 del disciplinare di gara, in quanto “ l’esclusione della ricorrente
è stata disposta direttamente dal R.U.P. e non dalla Commissione all’esito del
subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. “
E’ accaduto, in pratica, che nella seduta pubblica del 05/08/2009 la Commissione
di gara, dopo avere riscontrato la correttezza dei punteggi assegnati alle 9
ditte partecipanti, procedeva alla verifica di eventuali offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art.86, comma 2, del D.Lgs.163/06, individuando come tali,
sia l’offerta della Consedin S.p.a. ( che aveva ottenuto il punteggio più
elevato ) che quella della Pricewaterhouse, seconda in graduatoria.
Di conseguenza, la Commissione di gara “ fatta salva eventuale verifica di
congruità aggiudica(va) provvisoriamente la gara al …costituendo RTI Consedin
S.p.a…con il punteggio totale di punti 91,21 …”
Con nota in pari data il R.U.P. “ …al fine di procedere all’aggiudicazione
provvisoria “ invitava la Consedin S.p.a. , ai sensi degli artt. 87 e 88 del
D.Lgs. 163/06, “ a fornire gli opportuni chiarimenti ed ogni giustificazione
ritenuta pertinente in merito agli elementi costituitivi l’offerta medesima “.
Con nota n.2899 del 15/09/2009 il R.U.P. “ ha riconvocato i componenti della
Commissione di aggiudicazione, a supporto tecnico dello stesso, allo scopo di
compulsare la documentazione pervenuta dalla Ditta ( Consedin ) S.p.A. a
giustificazione dell’offerta economica presentata, risultata anormalmente bassa
…” , come si evince dalle premesse del verbale 22/09/2009 ( pag. 3 ). Nel
medesimo atto si precisa pure che i componenti della Commissione dichiarano di
avere esaurito il proprio compito “ con la consegna di tutti gli atti di gara “
e che, ciò nonostante, il R.U.P. “ richiede loro di presenziare all’apertura
della busta sigillata pervenuta dalla Ditta Consedin per verificare l’esatto
contenuto della documentazione prodotta. “
In questa singola attività certificatoria, nella non perspicua redazione del
relativo verbale, sembra di capire che si sia compendiato l’intervento della
Commissione, come si può desumere dal proseguo del detto verbale nel quale non
si evince una autonoma valutazione o ponderazione alcuna da parte della medesima
Commissione delle giustificazioni dell’offerta addotte dalla Consedin S.p.a., a
nulla rilevando che il verbale medesimo sia formalmente sottoscritto dai
componenti della stessa, dato che, come sopra osservato, gli stessi componenti
avevano, all’inizio della seduta, espressamente affermato che “le competenze”
della Commissione erano “terminate con la consegna di tutti gli atti di gara”.
Ed invece l’art.10, comma 1, del disciplinare di gara, di cui a ragione si
deduce la violazione e falsa applicazione, prescrive che la Commissione di gara
procede “ alla verificazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art.86 del
Codice degli Appalti ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale in
contraddittorio scritto con le imprese concorrenti…”
La difesa Erariale e la contro interessata controdeducono che la Commissione di
gara avrebbe espresso le sue valutazioni sull’anomalia dell’offerta della
Consedin S.p.a. nel verbale del 22/09/2009, circostanza, questa, che si è già
sopra confutata ; sostengono, inoltre, che “ l’art.10 D.Lgs. 163/06 testualmente
prevede che al RUP siano conferiti tutti i compiti relativi alle procedure di
affidamento previste dal codice, ivi compresi gli affidamenti in economia e la
vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.” ( pag.4 memoria Avv.ra,
dep.10/12/2009 ).
“ La norma non lascia alcun margine di dubbio sulle amplissime attribuzioni del
RUP, anche con specifico riferimento all’adozione del provvedimento di
esclusione, previo rinvio esplicito, qui incontestato, al verbale della
Commissione di gara convocata per il 22/9/09 “ ( ibidem ).
Al riguardo va osservato, in aggiunta al dirimente rilievo suesposto riguardo
all’acclarata violazione del disciplinare di gara ( art.10, comma ) che la
giurisprudenza, anche recente, del Consiglio di Stato ( sez. VI, 15 luglio 2010
, n. 4584 – citata nella memoria di replica della ricorrente ) ha statuito, in
fattispecie analoga alla presente, che non è compito del RUP pronunciare
sull’anomalia dell’offerta di gara anche se vi fa seguito una semplice presa
d’atto da parte della Commissione (che, nella specie, non risulta avere
effettuato alcuna autonoma valutazione). In sostanza, la Commissione deve
operare un proprio, diretto apprezzamento della relazione tecnica redatta dal
RUP e degli specifici contenuti di essa, perché spetta alla Commissione medesima
la valutazione dell’anomalia. In sostanza, l’ufficio (anche se competente nel
settore al quale attiene l’oggetto della gara) può, infatti, dare pareri
d’ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla valutazione delle
offerte presentate in sede di gara con aggiudicazione all’offerta più
vantaggiosa, ma non può essere rimesso allo stesso il giudizio definitivo sulla
congruità delle offerte allorché sia stata costituita un’apposita Commissione
valutatrice, la cui semplice presa d’atto dell’attività compiuta dal RUP non
soddisfa all’esigenza che la valutazione delle offerte non venga - nei suoi
contenuti concreti e, in special modo, nelle sue tematiche di rilevanza
giuridico-interpretativa - sottratta al vaglio dell’organo specificamente
deputato a valutare i contenuti delle offerte stesse. Attraverso la valutazione
dell’anomalia, infatti, viene posta in essere una concreta attività valutativa
dei contenuti dell’offerta non di carattere comparativo, ma pur sempre
preordinata ad indagare sugli specifici contenuti dell’offerta stessa, sulla sua
affidabilità e sulla piena rispondenza, a questo stesso fine, delle
giustificazioni addotte originariamente o di quelle integrative eventualmente
richieste.
Sussiste quindi il dedotto vizio formale di incompetenza del RUP che assume
valenza assorbente rispetto alle altre censure sostanziali dedotte, essendo
consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la decisione di
accoglimento del ricorso fondata sul vizio di incompetenza comporta
l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. Il motivo con cui si deduce
l'incompetenza ha carattere prioritario e deve esaminarsi con precedenza sugli
altri, poiché, una volta ritenuta incompetente l'autorità che ha emanato l'atto
impugnato, la valutazione sui vizi sostanziali si risolverebbe in un giudizio
meramente ipotetico sull'ulteriore attività amministrativa dell'organo
competente (cfr. Cons. Stato sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7271; e nn. 4159/95 e
4214/01).
Il ricorso principale va pertanto accolto, col conseguente annullamento del
provvedimento di esclusione dalla gara impugnato, fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione.
3.Col primo ricorso per motivi aggiunti si impugna la determina dirigenziale
della Regione Siciliana, Ass.to Reg.le Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione
professionale ed Emigrazione – Dipartimento regionale formazione professionale
n. 2560 del 10.11.09, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva
nei confronti del raggruppamento pricewaterhouse Coopers Advisory s.r.l.
(capogruppo) e CLES S.r.l., D.T.M. S.r.l. e ISRI Soc. Coop. a r.l.
Tali motivi aggiunti sono fondati sia per illegittimità derivata dal ricorso
introduttivo che in via autonoma per lo stesso vizio di incompetenza del R.U.P.
dedotto con riferimento al sub procedimento di valutazione dei giustificativi
dell’offerta anomala della Pricewaterhouse che non è stato svolto dalla
Commissione di gara, come si evince dalle premesse della determinazione
dirigenziale impugnata.
4. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si impugna la nota prot.3390 del
04/11/2009 con la quale il R.U.P. ha chiesto alla Pricewaterhouse di fornire, ai
sensi dell’art.48 D.Lgs. 163/2006 la documentazione necessaria per la stipula
del contratto. Si tratta di un atto meramente consequenziale rispetto a quelli
impugnati col primo ricorso per motivi aggiunti che rimane quindi anch’esso
caducato da invalidità derivata dal rilevato vizio di incompetenza del R.U.P.
5. La domanda con cui la ricorrente chiede con i due motivi aggiunti la
declaratoria di nullità e/o invalidità ed inefficacia e/o caducazione stipulato
in data 12/11/2009 non può essere accolta, ai sensi dell’art.122 cod. proc.
amm., poiché l’accertato vizio di esclusione dalla gara della Consedin S.p.a. e
quello ( della stessa natura ) riscontrato nell’aggiudicazione della gara alla
Pricewaterhuose, comporta l’obbligo dell’Amministrazione regionale resistente di
rinnovare la stessa, con riferimento alla fase di valutazione delle
giustificazioni sull’anomalia delle offerte presentate dalla Consedin S.p.a e
dalla Pricewaterhouse.
6. Si ravvisano nondimeno valide ragioni per compensare tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie
nei sensi indicati in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla, per quanto di ragione i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Rigetta la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camera di consiglio dei dì 26 novembre e 2 dicembre
2010 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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