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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 14274


DIRITTO DELL’ENERGIA - Istanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – Obbligo di concludere il procedimento – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Regione siciliana – Entrata in vigore del PEARS - Integrazione della domanda di autorizzazione con la documentazione richiesta dal PEARS – Decorrenza di nuovo termine. Pur non potendosi mettere in dubbio, in linea di principio, la regola legale dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato dal D.Lgs.n. 387 del 2003, va tuttavia rilevato che con l’entrata in vigore del P.E.A.R.S - piano energetico ambientale siciliano - (art. 105 della L.R. Sicilia n.11/2010), le istanze per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono adeguarsi alle nuove prescrizioni, per cui dovendo le società richiedenti integrare le proprie domande di autorizzazione con la documentazione richiesta dal P.E.A.R.S., necessariamente, da tale presentazione inizia a decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire all’Amministrazione l’intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale (C.G.A., n. 965 del 28 giugno 2010). Pres. ed Est. Monteleone – S. s.r.l. (avv. Monte) c. Regione Siciliana - Assessorato Industria (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II – 14 dicembre 2010, n. 14274
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 14274/2010 REG.SEN.
N. 01528/2010 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2010, proposto dalla
Sicilsolar 2 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Monte, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Liberta' n. 108/B;


contro


-la Regione Siciliana - Assessorato Industria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in ordine all’istanza presentata il 28 dicembre 2099 all’Assessorato regionale all’industria per il rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Villafrati (PA).

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale alle attività produttive (già Assessorato all’Industria);
Vista la memoria prodotta dall’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 26 novembre 2010 il Presidente dott. Nicolò Monteleone e uditi l’Avv. A. Monte per la società ricorrente l'Avvocato dello Stato Lidia La Rocca per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Premesso che i ricorsi proposti avverso il silenzio mantenuto dalla Pubblica amministrazione vanno decisi, ai sensi dell’art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo (D.L.gs. 2 luglio 2010, n. 104), con “sentenza in forma semplificata”, il ricorso in esame, con il quale la Sicililsolar 2 s.r.l. ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto che si sarebbe formato in ordine all’istanza presentata il 28 dicembre 2099 all’Assessorato regionale all’industria per il rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Villafrati (PA), si appalesa inammissibile, come eccepito in memoria dall’Avvocatura dello Stato.

Ed invero, nel particolare caso in esame, in cui la predetta istanza è stata presentata successivamente all’entrata in vigore del “Piano energetico ambientale siciliano” (P.E.A.R.S), approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 9 marzo 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2009, n. 13, il Collegio ritiene di rivedere il proprio orientamento recentemente espresso da questa Sezione in subiecta materia (cfr., fra le ultime, 28 luglio 2010, n. 9042).

Se è vero, infatti, che, in linea generale, l’Assessorato, in base al citato art. 12, è tenuto a concludere il procedimento autorizzatorio in questione nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, tuttavia, non può farsi a meno di evidenziare che, dopo le vicissitudini che hanno caratterizzato il predetto P.E.A.R.S (in un primo tempo annullato da questo Tribunale con sentenze poi sospese dal C.G.A.), è intervenuta la legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 che, all’art. 105 “Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici”, ha conferito, sia pure in via transitoria, una base normativa al Piano medesimo, prevedendo espressamente che fino alla data di entrata in vigore del decreto del presidente della Regione concernente “le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001…e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387… “trova applicazione il decreto del Presidente della Regione siciliana 9 marzo 2009, di emanazione della delibera di Giunta del 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13” (cfr., al riguardo, C.G.A. ordinanza n. 963 del 4 novembre 2010).

Non par dubbio, pertanto, come, al caso di specie ben si attaglino le considerazioni svolte dal C.G.A. nella recente sentenza n. 965 del 28 giugno 2010, nella quale si afferma che, pur non potendosi mettere in dubbio, in linea di principio, la regola legale dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato dal D.Lgs.n. 387 del 2003, va tuttavia rilevato che “con l’entrata in vigore del piano energetico, le istanze devono “adeguarsi alle nuove prescrizioni”, per cui dovendo le società richiedenti integrare le proprie domande di autorizzazione con la documentazione richiesta dal P.E.A.R.S., “necessariamente, da tale presentazione inizia a decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire all’Amministrazione l’intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale”.

Orbene, non risultando che la società ricorrente abbia prodotto la documentazione prescritta dal Piano in questione ai fini dell’indizione della Conferenza dei servizi di cui all’rt. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (non avendo, peraltro, contestato l’affermazione contenuta, al riguardo, nella memoria dell’Avvocatura dello Stato), il riscorso va dichiarato inammissibile, stante che difetta, nella specie, il necessario presupposto della doverosità dell'azione amministrativa, cioè un obbligo per l’Assessorato di convocare detta Conferenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione delle particolarità e complessità delle questioni trattate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 1528/2010).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 26 novembre 2010, con l'intervento dei Signori magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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