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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 14274
DIRITTO DELL’ENERGIA - Istanza per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico – Obbligo di concludere il procedimento – Art. 12 d.lgs. n.
387/2003 – Regione siciliana – Entrata in vigore del PEARS - Integrazione
della domanda di autorizzazione con la documentazione richiesta dal PEARS –
Decorrenza di nuovo termine. Pur non potendosi mettere in dubbio, in
linea di principio, la regola legale dell’obbligo di concludere il
procedimento entro il termine prefissato dal D.Lgs.n. 387 del 2003, va
tuttavia rilevato che con l’entrata in vigore del P.E.A.R.S - piano
energetico ambientale siciliano - (art. 105 della L.R. Sicilia n.11/2010),
le istanze per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono adeguarsi
alle nuove prescrizioni, per cui dovendo le società richiedenti integrare le
proprie domande di autorizzazione con la documentazione richiesta dal
P.E.A.R.S., necessariamente, da tale presentazione inizia a decorrere un
nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire
all’Amministrazione l’intero spatium deliberandi previsto dalla normativa
statale (C.G.A., n. 965 del 28 giugno 2010). Pres. ed Est. Monteleone – S.
s.r.l. (avv. Monte) c. Regione Siciliana - Assessorato Industria (Avv.
Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II – 14 dicembre 2010, n. 14274
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 14274/2010 REG.SEN.
N. 01528/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2010, proposto dalla
Sicilsolar 2 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Monte, con
domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Liberta' n. 108/B;
contro
-la Regione Siciliana - Assessorato Industria, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo,
via A. De Gasperi n. 81;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in ordine all’istanza presentata
il 28 dicembre 2099 all’Assessorato regionale all’industria per il rilascio
dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Villafrati (PA).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per
l’Assessorato regionale alle attività produttive (già Assessorato
all’Industria);
Vista la memoria prodotta dall’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 26 novembre 2010 il Presidente dott.
Nicolò Monteleone e uditi l’Avv. A. Monte per la società ricorrente l'Avvocato
dello Stato Lidia La Rocca per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorsi proposti avverso il silenzio mantenuto dalla Pubblica
amministrazione vanno decisi, ai sensi dell’art. 117, comma 2, del codice del
processo amministrativo (D.L.gs. 2 luglio 2010, n. 104), con “sentenza in forma
semplificata”, il ricorso in esame, con il quale la Sicililsolar 2 s.r.l. ha
chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto che si sarebbe
formato in ordine all’istanza presentata il 28 dicembre 2099 all’Assessorato
regionale all’industria per il rilascio dell’autorizzazione unica prevista
dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico nel Comune di Villafrati (PA), si appalesa inammissibile, come
eccepito in memoria dall’Avvocatura dello Stato.
Ed invero, nel particolare caso in esame, in cui la predetta istanza è stata
presentata successivamente all’entrata in vigore del “Piano energetico
ambientale siciliano” (P.E.A.R.S), approvato con decreto del Presidente della
Regione siciliana 9 marzo 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo
2009, n. 13, il Collegio ritiene di rivedere il proprio orientamento
recentemente espresso da questa Sezione in subiecta materia (cfr., fra le
ultime, 28 luglio 2010, n. 9042).
Se è vero, infatti, che, in linea generale, l’Assessorato, in base al citato
art. 12, è tenuto a concludere il procedimento autorizzatorio in questione nel
termine di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, tuttavia, non può farsi
a meno di evidenziare che, dopo le vicissitudini che hanno caratterizzato il
predetto P.E.A.R.S (in un primo tempo annullato da questo Tribunale con sentenze
poi sospese dal C.G.A.), è intervenuta la legge regionale n. 11 del 12 maggio
2010 che, all’art. 105 “Fondo regionale di garanzia per l'installazione di
impianti fotovoltaici”, ha conferito, sia pure in via transitoria, una base
normativa al Piano medesimo, prevedendo espressamente che fino alla data di
entrata in vigore del decreto del presidente della Regione concernente “le
modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da
realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti
dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del
27 settembre 2001…e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.
387… “trova applicazione il decreto del Presidente della Regione siciliana 9
marzo 2009, di emanazione della delibera di Giunta del 3 febbraio 2009, n. 1,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009,
n. 13” (cfr., al riguardo, C.G.A. ordinanza n. 963 del 4 novembre 2010).
Non par dubbio, pertanto, come, al caso di specie ben si attaglino le
considerazioni svolte dal C.G.A. nella recente sentenza n. 965 del 28 giugno
2010, nella quale si afferma che, pur non potendosi mettere in dubbio, in linea
di principio, la regola legale dell’obbligo di concludere il procedimento entro
il termine prefissato dal D.Lgs.n. 387 del 2003, va tuttavia rilevato che “con
l’entrata in vigore del piano energetico, le istanze devono “adeguarsi alle
nuove prescrizioni”, per cui dovendo le società richiedenti integrare le proprie
domande di autorizzazione con la documentazione richiesta dal P.E.A.R.S.,
“necessariamente, da tale presentazione inizia a decorrere un nuovo termine per
provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire all’Amministrazione l’intero
spatium deliberandi previsto dalla normativa statale”.
Orbene, non risultando che la società ricorrente abbia prodotto la
documentazione prescritta dal Piano in questione ai fini dell’indizione della
Conferenza dei servizi di cui all’rt. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (non avendo,
peraltro, contestato l’affermazione contenuta, al riguardo, nella memoria
dell’Avvocatura dello Stato), il riscorso va dichiarato inammissibile, stante
che difetta, nella specie, il necessario presupposto della doverosità
dell'azione amministrativa, cioè un obbligo per l’Assessorato di convocare detta
Conferenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione delle
particolarità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 1528/2010).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 26 novembre 2010, con
l'intervento dei Signori magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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