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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 30 dicembre 2010, n. 14413


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Informativa antimafia - Risultanze istruttorie a monte - Differenza - Limitazioni all’accesso.
Ai fini dell’accesso, l’’informativa antimafia, generalmente consistente nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso, afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico dell'impresa, atto per sua natura pienamente ostensibile, va distinta dalle risultanze istruttorie "a monte", cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima, laddove l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferenti a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, o in quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza; ovvero, ancora, adducendo specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata (T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 818/2007). Pres. f.f. Maisano, Est. Tulumello -C.R. (avv.ti Rubino e Marino) c. Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 30 dicembre 2010, n. 14413

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 14413/2010 REG.SEN.
N. 00971/2010 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 971 del 2010, proposto da Calogero Romano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, con domicilio eletto presso l’avv. Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5;


contro


Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, in persona del legale rapresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, domicilia per legge;

nei confronti di

Cassa Depositi e Prestiti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, domicilia per legge;

per l'annullamento

della nota della Prefettura di Agrigento, n. 2010/10726/ Cert/Ant/Area I, dell’11 maggio 2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento e di Cassa Depositi e Prestiti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 maggio 2010, e depositato il successivo 7 giugno, il sig. Calogero Romano ha impugnato la nota in epigrafe, con la quale la Prefettura di Agrigento ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti formulata dallo stesso ricorrente.

In particolare, il provvedimento impugnato ha concesso l’accesso all’informativa ex art. 10 d.P.R. 252/1998 richiesta dall’interessato, ma ha negato l’accesso alla “documentazione che ha determinato l’emissione del predetto provvedimento”, in quanto appartenente “alla categoria dei documenti inaccessibili ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, regolamento attuativo dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

In giurisprudenza amministrativa si distingue “tra la informativa antimafia, generalmente, consistente (deve ritenersi) nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso (di regola non esposte al soggetto appaltante), afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico dell'impresa, atto per sua natura pienamente ostensibile, e le risultanze istruttorie "a monte", cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima, laddove l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferenti a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, o in quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza; ovvero, ancora, adducendo specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata” (T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 818/2007).

Tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione ha opposto un generico diniego, senza motivare sulla effettiva sussistenza, per tutti gli atti d’indagine presupposti, delle esigenze di riservatezza meramente allegate.

L’invocato art. 3, comma 1), lett. a), del D.M. n. 415 del 10 maggio 1994, stabilisce infatti che “ai sensi dell'art. 8 comma 5 lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratti all'accesso relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

E’ pertanto evidente che l’amministrazione, per potere rifiutare l’ostensione di un atto necessario alla difesa degli interessi della parte, deve rigorosamente motivare la sussumibilità di tale documento nell’ambito di quelli eccezionalmente sottratti all’accesso.

Pertanto, come recentemente deciso in fattispecie identica (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 22 aprile 2009 , n. 253), “il diniego opposto dall'amministrazione non fa cenno alcuno del ricorrere di simili circostanze e va pertanto considerato illegittimo”.

Il ricorso dev’essere pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha genericamente, e senza specifica ed adeguata motivazione, negato l’accesso agli atti sulla base dei quali è stata emessa l’informativa.

Alla luce della relativa novità dell’orientamento giurisprudenziale in cui si iscrive la pronuncia del collegio, le spese possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla in parte il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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