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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 30 dicembre 2010, n. 14413
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso -
Informativa antimafia - Risultanze istruttorie a monte - Differenza -
Limitazioni all’accesso. Ai fini dell’accesso, l’’informativa antimafia,
generalmente consistente nella mera formula rituale con la quale il
Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso, afferma la
sussistenza di elementi interdittivi a carico dell'impresa, atto per sua
natura pienamente ostensibile, va distinta dalle risultanze istruttorie "a
monte", cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire al giudizio
sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima, laddove l'accesso va
effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso
dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferenti a
indagini preliminari o procedimenti penali in corso, o in quanto
coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle
informative di polizia di sicurezza; ovvero, ancora, adducendo specifici
motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di
accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza
organizzata (T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 818/2007). Pres. f.f.
Maisano, Est. Tulumello -C.R. (avv.ti Rubino e Marino) c. Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento (Avv. Stato) - TAR SICILIA,
Palermo, Sez. I - 30 dicembre 2010, n. 14413
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 14413/2010 REG.SEN.
N. 00971/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2010, proposto da Calogero
Romano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino,
con domicilio eletto presso l’avv. Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan,
5;
contro
Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, in persona del legale
rapresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n.
81, domicilia per legge;
nei confronti di
Cassa Depositi e Prestiti, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, domicilia per legge;
per l'annullamento
della nota della Prefettura di Agrigento, n. 2010/10726/ Cert/Ant/Area I,
dell’11 maggio 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura- Ufficio Territoriale
del Governo di Agrigento e di Cassa Depositi e Prestiti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 il dott. Giovanni
Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 maggio 2010, e depositato il
successivo 7 giugno, il sig. Calogero Romano ha impugnato la nota in epigrafe,
con la quale la Prefettura di Agrigento ha accolto solo parzialmente l’istanza
di accesso agli atti formulata dallo stesso ricorrente.
In particolare, il provvedimento impugnato ha concesso l’accesso all’informativa
ex art. 10 d.P.R. 252/1998 richiesta dall’interessato, ma ha negato l’accesso
alla “documentazione che ha determinato l’emissione del predetto provvedimento”,
in quanto appartenente “alla categoria dei documenti inaccessibili ai sensi
dell’art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, regolamento attuativo dell’art. 24,
comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
In giurisprudenza amministrativa si distingue “tra la informativa antimafia,
generalmente, consistente (deve ritenersi) nella mera formula rituale con la
quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso (di regola non
esposte al soggetto appaltante), afferma la sussistenza di elementi interdittivi
a carico dell'impresa, atto per sua natura pienamente ostensibile, e le
risultanze istruttorie "a monte", cui ha attinto l'Autorità prefettizia per
pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima,
laddove l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della
documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio,
in quanto afferenti a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, o in
quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle
informative di polizia di sicurezza; ovvero, ancora, adducendo specifici motivi
ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di
polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata” (T.A.R.
Campania, Salerno, sentenza n. 818/2007).
Tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione ha opposto un generico diniego,
senza motivare sulla effettiva sussistenza, per tutti gli atti d’indagine
presupposti, delle esigenze di riservatezza meramente allegate.
L’invocato art. 3, comma 1), lett. a), del D.M. n. 415 del 10 maggio 1994,
stabilisce infatti che “ai sensi dell'art. 8 comma 5 lett. c) del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza
di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della
criminalità, sono sottratti all'accesso relazioni di servizio ed altri atti o
documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità
nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di
regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.
E’ pertanto evidente che l’amministrazione, per potere rifiutare l’ostensione di
un atto necessario alla difesa degli interessi della parte, deve rigorosamente
motivare la sussumibilità di tale documento nell’ambito di quelli
eccezionalmente sottratti all’accesso.
Pertanto, come recentemente deciso in fattispecie identica (T.A.R. Calabria,
Reggio Calabria, sez. I, 22 aprile 2009 , n. 253), “il diniego opposto
dall'amministrazione non fa cenno alcuno del ricorrere di simili circostanze e
va pertanto considerato illegittimo”.
Il ricorso dev’essere pertanto accolto, con annullamento del provvedimento
impugnato nella parte in cui ha genericamente, e senza specifica ed adeguata
motivazione, negato l’accesso agli atti sulla base dei quali è stata emessa
l’informativa.
Alla luce della relativa novità dell’orientamento giurisprudenziale in cui si
iscrive la pronuncia del collegio, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie, e per l’effetto annulla in parte il provvedimento impugnato, nei sensi
di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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