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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n. 1953
DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di un soppalco - Natura dell’intervento -
Restauro o risanamento conservativo - Esclusione - Ristrutturazione edilizia -
Fondamento - Art. 10, c. 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di
un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento
conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c) D.P.R. n.
380/01, la conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che
siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che abbiano
tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi di
ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo dell'articolo
10 d.P.R. n. 380/01, dal momento che determina una modifica della superficie
utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (
T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 novembre 2008 , n. 20563). Pres. Monteleone,
Est. Di Paola - G.C. (avv. Blandi) c. Comune di Palermo (avv. Bartolone) e altro
(n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n. 1953
N. 01953/2010 REG.SEN.
N. 02765/2008 REG.RIC.
N. 01256/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2765 del 2008, proposto da Guglielmo
Castellana, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Blandi, con domicilio
eletto presso Massimo Blandi in Palermo, via Emilia, n. 23;
contro
Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Daniela Bartolone, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura
comunale in Palermo, piazza Marina, n. 39;
Il Comune di Palermo, Settore Centro Storico;
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2009, proposto da Guglielmo
Castellana, come sopra rappresentato e difeso;
contro
L’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla P.I.;
La Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;
entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
presso il cui Ufficio sono per legge domiciliati, in Palermo, via De Gasperi,
n.81;
Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra
rappresentato e difeso;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2765 del 2008:
1)dell'ordinanza n. 30/OD del 9.10.2008, notificata il successivo 24.10, con cui
il Dirigente del Settore del Centro Storico ha ingiunto al ricorrente la
demolizione delle opere realizzate nell'appartamento al 1° piano dell'edificio
"Palazzo Corvino di Mezzojuso", Via Divisi n. 20;
2)di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quale il
diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art.13 L.n.47/85, disposto con
la nota prot. n. 196127 del 18/03/2008;
quanto al ricorso n. 1256 del 2009:
1)della nota n.997/A del 03/04/2009, “ comunicata a mezzo lettera raccomandata
recapitata con il servizio postale in data 11 aprile 2009, con cui la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha espresso parere vincolante ex art.33
comma 4 del T.U. 380/2001 ai fini della demolizione di opere di ristrutturazione
di un appartamento facente parte di un edificio ricadente in zona A della città
di Palermo, Settore Centro Storico, ai sensi della disposizione di cui
all’art.9, comma 4, L. n.47/85;
2)di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n.42 del 16/01/2009 di accoglimento della domanda di
sospensiva proposta col primo ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, per le
Amministrazioni regionali intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Cosimo Di
Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.1.Con il primo ricorso ( RG.2765/08 ) notificato il 22/12/2008 e depositato il
31 seguente, il Sig. Castellana Guglielmo ha impugnato l’ordinanza di
demolizione ed il diniego di concessione edilizia in sanatoria, indicati in
epigrafe, deducendo i motivi seguenti :
1)Violazione della L.r. n.37/85, della L. n.47/85, eccesso di potere per
violazione delle norme di attuazione del PPE del Centro Storico di Palermo e
sotto vari altri profili.
L’intervento edilizio effettuato dal ricorrente costituisce “ una tipica ipotesi
di restauro parziale, codificata nell’art.10 delle Norme di Attuazione, o, per
meglio dire, di c.d. risanamento conservativo .. “
Con esso si è operato in un singolo alloggio del Palazzo Corvino e non
sull’intera unità edilizia che avrebbe invece costituito una ipotesi di
ristrutturazione, disciplinata dal successivo art.11, che comporta la modifica
di elementi attinenti all’unità edilizia e che necessita di concessione onerosa.
2)Violazione dell’art.9 L.n.47/85, della l. n.241/1990. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria, per carenza di motivazione, e sotto vari altri profili.
Quand’anche si ritenesse che le opere edilizie realizzate costituiscano una
ristrutturazione edilizia, il Comune non potrebbe comunque ordinarne la
demolizione, ma applicare una sanzione pecuniaria.
Ha chiesto pertanto il ricorrente l’annullamento degli atti impugnati, con
vittoria di spese.
1.2.Il Comune di Palermo si è costituito con memorie depositate il 14 ed il 15
gennaio 2009, chiedendo il rigetto della domanda cautelare di sospensiva;
successivamente ( 03/07/2009 ) ha depositato ampia documentazione afferente alla
controversia ivi incluso fascicolo con rilievi fotografici del locale oggetto di
intervento edilizio; con memoria difensiva depositata il 24/09/2009 la difesa
del Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e, nel merito ne ha
contestato la fondatezza chiedendone comunque il rigetto, con vittoria di spese.
1.3.Con ordinanza n.42 del 16/01/2009 si è accolta la domanda incidentale di
sospensiva.
1.4.Il ricorrente ha depositato memoria il 22/09/2009 con cui ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
2.1.Con il secondo ricorso ( RG. n.1256/2009 ) notificato l’08/06/09 e
depositato il 07/07/09 il Castellana ha impugnato la nota n. 997/A del 03/04/09
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, deducendo i motivi di censura
seguenti :
1) Violazione dell’art.33, comma 4, del D.P.R. 380/2001. Violazione di legge e
nullità per assenza di potere. Violazione della L.n.241/1990.
Alla data di adozione dell’impugnata nota si era ormai consumato il potere della
Soprintendenza, essendo decorso lo spatium deliberandi di 90 giorni previsto
dall’art.33 D.P.R. 380/2001.
2)Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà,
difetto di istruttoria e di motivazione.
Il parere negativo è stato espresso dalla Soprintendenza “ a tavolino “, senza
tenere conto degli esiti del disposto sopralluogo. Con esso, inoltre, si
attribuisce particolare pregio al soffitto ligneo decorato, senza alcun
riferimento storico, artistico, iconografico, in assenza di citazione
dell’autore e dell’epoca di realizzazione.
Ha chiesto quindi il ricorrente l’annullamento della nota impugnata, vinte le
spese.
2.2.Il Comune di Palermo si è costituito con memoria depositata il 07/07/09,
chiedendo la declaratoria di improcedibilità e comunque il rigetto del ricorso.
2.3.Si è costituita per le Amministrazioni regionali intimate l’Avvocatura dello
Stato, con atto depositato il 06/11/2009, senza svolgere difese scritte.
2.4.Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009, dopo breve discussione delle
parti, che hanno insistito sulle rispettive tesi e conclusioni, i ricorsi sono
stati posti in decisione.
DIRITTO
1.1.Si deve preliminarmente disporre la riunione dei due ricorsi, stante
l’evidente connessione, al fine di definirli con unica sentenza.
1.2. Sul primo ricorso, notificato il 22/12/2008, il Comune di Palermo eccepisce
l’improcedibilità per carenza di interesse, in quanto sarebbe tardiva
l’impugnazione con riferimento al diniego di concessione edilizia in sanatoria
ex art.13 L.n.47/198, notificato il 26/03/2008. Tale atto, non essendo stato
tempestivamente impugnato, avrebbe infatti consolidato i propri effetti rendendo
privo di interesse il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione.
In sede di discussione alla pubblica udienza, il procuratore del ricorrente ha
replicato all’eccezione oppostagli sostenendo che l’ordine di demolizione “
brilla di luce propria “, nel senso, evidentemente, che ha una propria autonomia
e può essere perciò impugnato a prescindere dalla rituale impugnazione del
diniego di sanatoria edilizia. La tesi sembra essere implicitamente avallata,
sul piano del diritto sostanziale, dalla dedotta violazione – col 1° motivo -
della L.r. 37/85 e L.n. 47/85 ( nonché delle norme di attuazione del PPE del
centro storico di Palermo ) là dove si esclude che per le opere edilizie
realizzate sia necessaria la concessione edilizia.
Si sostiene al riguardo che l’intervento, realizzato all’interno di un solo
alloggio, al primo piano del Palazzo Corvino di Mezzojuso, sarebbe da
qualificare come restauro parziale, rientrante tra le mere opere interne, e
disciplinato dall’art.10 delle n.d.a. del PPE, e non invece dagli artt. 15 e 23
delle medesime n.d.a., che riguarderebbero, invece, il restauro dell’intera
unità edilizia ( Palazzo Corvino ).
1.3.Ritiene invece il Collegio – alle stregua delle considerazioni di seguito
svolte – che l’intervento edilizio in questione non sia consentito dall’art. 23,
comma 4 n.d.a. del PEE del Centro storico di Palermo e sia, comunque,
assoggettato al regime della concessione edilizia.
Bisogna muovere da documentazione certa che individui l’esatta natura delle
opere abusive in esame, e quindi dal verbale di sopralluogo e constatazione
redatto dalla Polizia municipale di Palermo – servizio di polizia giudiziaria,
nucleo tutela patrimonio artistico – il 22/05/2007. In esso è asseverato che i
lavori in corso ( poi sospesi ) consistevano nella “ realizzazione di un piano
soppalcato di circa mq. 50,00 con nuovi solai costituiti da travi in acciaio a
doppia T e tavelle, travi in c.a. e tramezzi per la distribuzione degli
ambienti. Il predetto solaio di piano soppalcato è realizzato a circa m.3,00 dal
pavimento dell’immobile, e nello stesso sono stati creati n.4 ambienti “.
Prosegue il verbale :
-“ Realizzazione di massetto in muratura armata con rete elettrosaldata quale
consolidamento dei solai di circa metà appartamento per una superficie di circa
mq.45, sul quale sono stati collocati pannelli di materiale coibentante, il
tutto a variazione dell’originaria quota del pavimento, che risulta rialzata per
circa cm.30.”
- “ Realizzazione di nuovi tramezzi per la distribuzione degli ambienti, in
particolare n.5 vani.”
- “ Nuovi impianti “.
Ora, il diniego di concessione in sanatoria, dal quale trae fondamento giuridico
l’ordine di demolizione impugnato, richiama, tra l’altro, il parere contrario
del 14/02/2008, espresso dall’U.T.C. con il quale non sono state accolte le
osservazioni dell’interessato, per le considerazioni seguenti :
“ a) è stato realizzato abusivamente nuovo solaio non presente nella planimetria
catastale d’impianto con relativo aumento di superficie utile;”
“ b) gli interventi, realizzati con materiali non ammissibili per un intervento
di restauro, contrastano con quanto prescritto nell’art. 23, punto 4 delle Norme
di Attuazione che prescrivono “” la conservazione ed il ripristino degli
ambienti interni di particolare pregio per le loro caratteristiche costruttive e
decorative : volte, soffitti a cassettoni, affreschi, stucchi, pavimenti, ecc. “
L’impugnato diniego di sanatoria rispecchia dunque la situazione di fatto
accertata dal predetto verbale di sopralluogo e, peraltro, fedelmente suffragata
da un dettagliato fascicolo fotografico che ritrae oltre alle descritte opere
edilizie, gli affreschi e le decorazioni lignee di pregiata fattura esistenti
nell’alloggio in questione.
Sul piano normativo poi, l’abuso edilizio risulta esattamente ascritto alla
fattispecie disciplinata dal citato art.23 n.d.a. ( Palazzi ) punto 4, secondo
cui il restauro comprenderà : “ la conservazione ed il ripristino degli ambienti
interni di particolare pregio per le loro caratteristiche costruttive e
decorative : volte, soffitti a cassettoni, affreschi, stucchi, pavimenti, etc.”
Non può infatti ritenersi, sulla base del generale principio di ragionevolezza,
che le opere in questione, siano sussumibili nell’ambito del concetto di
restauro parziale “ o, per meglio dire, di c.d. risanamento conservativo, che è
tipico degli immobili – come Palazzo Corvino “ ( pag. 9 ric. ). Né tanto meno
può affermarsi che “ le opere intraprese…potrebbero rientrare nelle ipotesi di
opere interne, secondo la previsione dell’art. 9 L.r. n.37/85 “ né ancora che “
In ogni caso, l’elemento relativo all’aumento dei solai non può stravolgere la
natura di intervento di restauro parziale o di mero risanamento conservativo.” (
pag. 9 ric. ).
Ed invero appare del tutto agevole confutare la tesi del ricorrente, ove si
ponga mente al chiaro tenore letterale della norma invocata ( art. 10 n.d.a. PEE
– Restauro parziale ). Essa recita : “ Gli interventi di restauro parziale sono
quelli rivolti a conservare nel corpo di fabbrica o nell’alloggio considerato,
l’assetto distributivo, strutturale e formale, con le modifiche necessarie per
adeguarlo a un più moderno esercizio della stessa funzione o a un’altra funzione
compatibile con il medesimo assetto. “
Ora non è dato comprendere come si possa considerare restauro conservativo la
costruzione ex novo di un soppalco in muratura di cinquanta mq., sorretto da una
poderosa trave in cemento armato, “incastata sul muro affrescato “ ( v. foto n.
7 ) che divide in altezza, pressappoco a metà, l’originario vano e comporta la
creazione di quattro nuovi ambienti.
Non conferente è perciò la puntualizzazione che l’intervento non inciderebbe
sull’intera unità edilizia ( palazzo ) i cui elementi resterebbero immutati,
bensì sul singolo alloggio, al primo piano, del palazzo stesso, non costituendo,
comunque, le opere realizzate restauro parziale, ma ristrutturazione edilizia
dell’alloggio.
Gli arresti giurisprudenziali formatisi al riguardo sono assai chiari, ed
affermano, infatti, che :
- Sono qualificabili interventi di restauro e risanamento conservativo gli
interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi
dell'edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura; per
contro, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le opere rivolte a
creare un organismo in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento
( Consiglio Stato , sez. IV, 16 giugno 2008 , n. 2981 );
- Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono interventi
sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio, ne
conservano tipologia, forma e struttura; la ristrutturazione edilizia è invece
un insieme sistematico di opere dirette a creare un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso. Un esempio tipico di ristrutturazione edilizia è quello
diretto a trasformare una villa, mantenendo o meno l'aspetto architettonico
esterno, in un edificio ad appartamenti ( Consiglio Stato , sez. V, 09 ottobre
2007 , n. 5273 );
- Gli interventi comportanti incrementi volumetrici, anche interni, rientrano
nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e sono pertanto
assoggettati a permesso di costruire ex artt. 3 comma 1, lett. d), e 10, d.P.R.
n. 380 del 2001, non potendo configurarsi né come manutenzione straordinaria, né
come restauro o risanamento conservativo ( T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06
novembre 2007 , n. 10674)
- La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di
restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art.
3, lett. c) D.P.R. n. 380/01, la conservazione di elementi, anche strutturali,
degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi
nuovi, che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli
interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo
dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/01, dal momento che determina una modifica della
superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico
urbanistico ( T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 novembre 2008 , n. 20563).
Anche questo Tribunale (Catania. sez. I, 7 novembre 2002, n. 1939, 8 maggio
2006, n. 699) ha avuto occasione di affermare che la costruzione di un soppalco
all'interno di un appartamento, impedisce la regolarizzazione ai sensi dell'art.
9 l. reg. n. 37 del 1985, in quanto, comportando effettivo aumento di
superficie, non può considerarsi alla stregua di mera opera interna. Dalla detta
connotazione consegue, altresì, l'impossibilità di considerare detto intervento
come pertinenziale e, come tale, suscettivo di essere consentito con la mera
autorizzazione. Inoltre, non può essere considerato intervento di manutenzione
straordinaria la realizzazione di un soppalco all'interno di un appartamento al
fine di ricavare un autonomo mini-appartamento, costituito da due vani più
servizi, dal momento che detto intervento, non soltanto amplia la superficie
utile, ma determina un maggiore peso urbanistico in considerazione della
costituzione di una autonoma unità abitativa; conseguentemente per la
realizzazione di detto intervento è necessario il previo rilascio della
concessione edilizia.
- Sempre in tema di distinzione tra restauro e risanamento conservativo ex lett.
c) dell’art. 20 della l.r. n. 71/1978, e ristrutturazioni edilizie ex lett. d)
dell’art. 31 l. n. 457/1978 ( norma del tutto analoga al citato art. 20 l.r. n.
71/1978 ) cfr. anche C.G.A. decisione 25 maggio 2009, n.481.
1.4.Si deduce, inoltre, col secondo motivo di censura violazione dell’art. 9 L.n.47/85,
della L.n.241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di
motivazione per il fatto che “ il Comune ha ingiunto la demolizione, quando
avrebbe potuto invece comminare la sanzione pecuniaria “.
Deve osservarsi al riguardo che la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, con
nota n.997/A del 03/04/2009, ha espresso “ parere vincolante, ai sensi
dell’art.33 comma 4 del T.U. 380/2003 per la demolizione delle opere
abusivamente eseguite ed il ripristino dello stato originario dell’immobile “.
Il parere è stato impugnato col secondo ricorso ( RG.1256/09 ) che – come
appresso si dirà – è infondato, sicchè il motivo in esame deve ritenersi
improcedibile per carenza di interesse.
Va precisato che la doglianza è peraltro priva di giuridico fondamento.
L'art.9 l. 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce che per gli interventi di
ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di concessione la sanzione
pecuniaria vada applicata solo se non sia possibile il ripristino dei luoghi,
con la conseguenza che, stante l'indubbia natura eccezionale della disposizione,
è opinione diffusa in giurisprudenza che il ( sindaco ) può ordinare la
demolizione di opere abusive anziché irrogare, per esse, una sanzione pecuniaria
(C. Stato, sez. II, 01-06-1994, n. 541/94).
In secondo luogo, va detto che la disciplina di cui al citato art.9 va integrata
con quella di cui all'art.12 in materia di difformità parziali, con la
conseguenza che le conclusioni alle quali si è pervenuti in sede di
interpretazione di tale seconda norma vanno integralmente riproposte nei
riguardi della prima. In entrambi i casi invero l'ingiunzione di demolizione
deve costituire la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in
quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida e presuppone solo un
giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio
sintetico-valutativo e, pertanto, discrezionale circa la rilevanza dell'abuso e
la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria è
richiesto - non solo, come detto, per il caso della difformità a concessione
edilizia dall'art.12 comma 2 L..47/85 - ai fini della legittimità del successivo
provvedimento, ovverosia l'ordine vero e proprio indirizzato agli organi
amministrativi deputati all'esecuzione in danno, atto eventualmente da adottare
in caso di mancata ottemperanza da parte del privato (cfr. Cons. Stato, V, 29
dicembre 1987, n,841; T.a.r. Abruzzo, 09-03-1989, n. 110 ; T.A.R. Campania
Napoli, sez. IV, 26 ottobre 2001 , n. 4703 ).
1.5.Si deve pertanto, conclusivamente, statuire la legittimità sia del diniego
di sanatoria edilizia ex art.13 L.47/85, sia dell’ordinanza di demolizione
impugnati, con la conseguenza che il primo ricorso, oltre che improcedibile –
conformemente all’eccezione della difesa comunale, e sulla base di quanto si è
sopra osservato – è pure infondato e va pertanto respinto.
2.1. Parimenti infondato è il secondo ricorso.
2.2. Si deduce col primo motivo che l’impugnato parere vincolante della
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ( suindicato ) sarebbe stato adottato in
carenza di potere, poiché intervenuto dopo il decorso dello spatium deliberandi
di 90 giorni, previsto dall’art.33, comma 4, del D.P.R. 380/2001.
La censura non può condividersi.
Secondo il consolidato orientamento di questo TAR – espresso invero con
riferimento all’ipotesi di sanatoria edilizia ex art. 23 L.R. n.37/85, ma
senz’altro applicabile nella specie, stante l’evidente analogia della previsione
normativa - il termine previsto per l’espressione del parere da parte della
Soprintendenza BB.CC.AA. deve considerarsi ordinatorio e non già perentorio: nè
la natura perentoria del termine risulta da una previsione espressa di legge o
da altri elementi dai quali la stessa possa inferirsi per implicito (cfr. T.A.R.
Sicilia, sez. II n.2143/03 del 20/10/03; sez. I, 9 luglio 2007, n.1743).
2.3.Pure disatteso deve essere il secondo motivo poiché, diversamente da quanto
sostiene il ricorrente, il parere non è stato formulato “ a tavolino “, ma a
seguito di apposito sopralluogo, come si evince dalla documentazione in atti (
nota Soprintendenza 09/01/08 e nota Corpo P.M. 11/02/08 ).
3.Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò sussistendo
valide ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, sezione
seconda, riuniti i ricorsi in epigrafe ( RG.2765/08 – RG.1256/09 ) li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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