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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 265
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Termine procedimentale di durata massima - Finalità acceleratorie - Introduzione
con atto amministrativo di diversa decorrenza o scansione - Illegittimità.
In materia di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12
d. lgs. 387/2003, “la fissazione di un termine procedimentale di durata massima,
con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là
della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione
inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso
dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi
dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato
emesso alcun provvedimento, positivo o negativo”(Tar Sicilia, Palermo,
n.1539/2009). Nel sistema dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, tra l’altro,
le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere sono tipiche e
di stretta interpretazione. A fronte di tale rigorosa disciplina di rango
primario, non è in potere dell’amministrazione introdurre a disciplinare, con
atto amministrativo, una diversa decorrenza o scansione del termine
procedimentale. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - D.M. (avv. Cutaia) c.
Assessorato Industria della Regione Sicilia (Avv. Stato). TAR SICILIA,
Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 265
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,
(Sezione Seconda)
N. 00265/2010 REG.SEN.
N. 01531/2009 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2009, proposto da Daniele
Monachino, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cutaia, con domicilio eletto
presso l’avv. Armando Buttitta in Palermo, piazza S. Cuore 3;
contro
Assessorato Industria della Regione Sicilia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è
domiciliato per legge;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio rifiuto sull’istanza, ricevuta dall’Assessorato
resistente l’11 marzo 2009, di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.
lgs. 387/2003, relativa alla costruzione di un impianto fotovoltaico in
Agrigento, contrada Piano Gatta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato
Industria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 il dott. Giovanni
Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, notificato il l’8 settembre 2009, e depositato il
successivo 9 settembre, il sig. Daniele Monachino ha chiesto la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza indicata in
epigrafe.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, producendo
documentazione, senza svolgere difese scritte.
All’udienza camerale dell’11 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Il ricorso è fondato.
Questa Sezione ha già avuto modo, con la recente sentenza n. 1539 del 2009, resa
in fattispecie analoga (alla quale pertanto si rinvia per la ricostruzione della
disciplina in esame), di osservare che, in materia di procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, “la fissazione
di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità
acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o
meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente),
comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile
spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione
amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun
provvedimento, positivo o negativo”; e che “nel sistema dell’art. 2 della legge
n. 241 del 1990 le cause di interruzione o sospensione del termine per
provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione”.
A fronte di tale rigorosa disciplina di rango primario, non è in potere
dell’amministrazione introdurre a disciplinare, con atto amministrativo, una
diversa decorrenza o scansione del termine procedimentale nello specifico
procedimento per cui è causa: sicché nessuna rilevanza in senso ostativo può
essere attribuita alla nota interlocutoria dell’amministrazione in data 16
ottobre 2009, prodotta dall’Avvocatura dello Stato, con la quale si richiedono
all’odierno ricorrente integrazioni documentali e progettuali.
Si tratta infatti di una nota interlocutoria successiva sia allo scadere del
termine per la conclusione del procedimento (onde la relativa pretesa di
integrazione poteva essere legittimamente – sul piano diacronico – fatta valere
entro quel termine), e successiva finanche alla proposizione del ricorso in
esame.
Sul punto è appena il caso di rimarcare l’intangibilità da parte
dell’amministrazione della regola legale relativa all’obbligo di concludere il
procedimento entro il termine prefissato: regola che, per espressa
qualificazione normativa, attiene “ai livelli essenziali delle prestazioni di
cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29,
comma 2-bis, l. 241/1990).
Il ricorso è pertanto fondato, e come tale dev’essere accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione II, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto dichiara
l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione regionale sulla domanda di
autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, presentata
il l’11 marzo 2009, relativa alla costruzione di un impianto fotovoltaico in
Agrigento, contrada Piano Gatta.
Condanna l’Assessorato Industria della Regione Siciliana al pagamento, in favore
del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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