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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 265
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine procedimentale di durata massima - Finalità acceleratorie - Introduzione con atto amministrativo di diversa decorrenza o scansione - Illegittimità. In materia di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, “la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo”(Tar Sicilia, Palermo, n.1539/2009). Nel sistema dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, tra l’altro, le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione. A fronte di tale rigorosa disciplina di rango primario, non è in potere dell’amministrazione introdurre a disciplinare, con atto amministrativo, una diversa decorrenza o scansione del termine procedimentale. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato Industria della Regione Sicilia (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 265

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,

(Sezione Seconda)


N. 00265/2010 REG.SEN.
N. 01531/2009 REG.RIC.

 

ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2009, proposto da Daniele Monachino, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cutaia, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Buttitta in Palermo, piazza S. Cuore 3;
contro
Assessorato Industria della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio rifiuto sull’istanza, ricevuta dall’Assessorato resistente l’11 marzo 2009, di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, relativa alla costruzione di un impianto fotovoltaico in Agrigento, contrada Piano Gatta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Industria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe, notificato il l’8 settembre 2009, e depositato il successivo 9 settembre, il sig. Daniele Monachino ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza indicata in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, producendo documentazione, senza svolgere difese scritte.
All’udienza camerale dell’11 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


Il ricorso è fondato.
Questa Sezione ha già avuto modo, con la recente sentenza n. 1539 del 2009, resa in fattispecie analoga (alla quale pertanto si rinvia per la ricostruzione della disciplina in esame), di osservare che, in materia di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, “la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo”; e che “nel sistema dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione”.
A fronte di tale rigorosa disciplina di rango primario, non è in potere dell’amministrazione introdurre a disciplinare, con atto amministrativo, una diversa decorrenza o scansione del termine procedimentale nello specifico procedimento per cui è causa: sicché nessuna rilevanza in senso ostativo può essere attribuita alla nota interlocutoria dell’amministrazione in data 16 ottobre 2009, prodotta dall’Avvocatura dello Stato, con la quale si richiedono all’odierno ricorrente integrazioni documentali e progettuali.
Si tratta infatti di una nota interlocutoria successiva sia allo scadere del termine per la conclusione del procedimento (onde la relativa pretesa di integrazione poteva essere legittimamente – sul piano diacronico – fatta valere entro quel termine), e successiva finanche alla proposizione del ricorso in esame.
Sul punto è appena il caso di rimarcare l’intangibilità da parte dell’amministrazione della regola legale relativa all’obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato: regola che, per espressa qualificazione normativa, attiene “ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/1990).
Il ricorso è pertanto fondato, e come tale dev’essere accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto dichiara l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione regionale sulla domanda di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, presentata il l’11 marzo 2009, relativa alla costruzione di un impianto fotovoltaico in Agrigento, contrada Piano Gatta.


Condanna l’Assessorato Industria della Regione Siciliana al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario


L'ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



 

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