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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA,
Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, nn. 273 - 272
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 e L. n. 239/2004 - Ordinamenti
regionali anche a statuto speciale - Obblighi comunitari - Fonte legislativa
statale - Natura suppletiva - L. n. 11/2005 - Applicazione della disciplina di
dettaglio. Pur in difetto di un’espressa qualificazione del carattere
cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli
ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione
degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assuma natura suppletiva
ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applichi anche per la
disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa
regionale concorrente. Pres. Monteleone, Est. Aprile - Consorzio S. (avv.ti
Vinci e Candia) c. Comune di Gangi (avv. Mocciaro). (conf. TAR SICILIA, Palermo,
Sez. II - 11/01/2010, n. 272). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11
gennaio 2010, n. 273
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Realizzazione ed
esercizio di un parco eolico - Comune - Espletamento di una selezione informale
per l’affidamento in concessione - Incompetenza - Funzioni abilitative regionali
- Tassatività delle previsioni normative. Alla stregua dell’art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003, il Comune è incompetente in ordine alla selezione informale
espletata per l’affidamento in concessione della realizzazione ed esercizio di
un parco eolico, stante la titolarità delle relative funzioni abilitative in
capo alla Regione e la tassatività delle previsioni legislative disciplinanti il
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale. Pres.
Monteleone, Est. Aprile - Consorzio S. (avv.ti Vinci e Candia) c. Comune di
Gangi (avv. Mocciaro). (conf. TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n.
272). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n. 273
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazioni unica -
Comune - Aggravamento del procedimento - Indizione di gara per la selezione
della proposta di realizzazione di un parco eolico - Illegittimità. Al
Comune è preclusa ogni possibilità di aggravare il procedimento di
autorizzazione unica regionale ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, indicendo una gara
per la selezione della migliore proposta di realizzazione di un parco eolico,
per la ragione che “così operando, si trasforma una attività libera, soggetta ad
autorizzazione (intesa come rimozione di un limite all’esercizio di un diritto
preesistente), in un’attività riservata ai poteri pubblici, soggetta a
concessione (intesa come atto costitutivo di un diritto che non preesiste)”.
(cfr. Cons. Stato, ez. III, n. 2849/2008). Pres. Monteleone, Est. Aprile -
Consorzio S. (avv.ti Vinci e Candia) c. Comune di Gangi (avv. Mocciaro). TAR
SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, nn. 273 - 272
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,
(Sezione Seconda)
N. 00273/2010 REG.SEN.
N. 00870/2009 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 870 del 2009, proposto da:
Gamesa Energia Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Gaetano Armao, in Palermo, via Noto 12;
contro
Comune di Gangi in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Gandolfo Mocciaro, con domicilio eletto presso il suo studio in
Palermo, via Catania 8/A;
nei confronti di
Natuna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. Giuseppe Incandela, Emanuele Poretti, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Gaetano Leto in Palermo, via delle Alpi n° 119D;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-delle deliberazioni della G.M. n. 22 dell’11 febbraio 2009 e n. 23 del 20
febbraio 2009;
-della deliberazione del C.C. n. 3 del 20 febbraio 2009;
-della nota sindacale n. 5478 del 10 aprile 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gangi in persona del
Sindaco;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Natuna S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2009 il Referendario
dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Gamesa Energia Italia s.p.a. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con
i quali il Comune di Gangi ha espletato una selezione informale per
l’individuazione della proposta progettuale ritenuta più vantaggiosa e
conveniente tra quelle presentate dalle società interessate, provvedendo a
scegliere la proposta della Natuna s.p.a. ed approvare lo schema di convenzione
con quest’ultima per la realizzazione e gestione di un parco eolico in c.da
Serra del Vento.
La ricorrente ha lamentato vizi di incompetenza, violazione degli artt. 3 e 41
Cost., violazione del d.lgs. n° 79/1999, della legge n° 239/2004 e del d.lgs. n°
387/2003, del d.lgs. n° 163/2006, nonchè eccesso di potere per irragionevolezza,
illogicità e discriminazione.
Si sono costituite in giudizio l’amministrazione intimata e la Natuna s.p.a.,
per eccepire l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e domandarne il
rigetto, con vittoria di spese.
Preliminarmente devono essere vagliate le eccezioni di irricevibilità e di
inammissibilità per carenza di interesse sollevate dalle difese
dell’amministrazione resistente e della controinteressata.
Le eccezioni sono infondate.
La Natuna s.p.a. argomenta la ritenuta tardività del ricorso sulla natura
presupposta della delibera n° 22 del 11 febbraio 2009 della Giunta municipale di
Gangi, che, essendo stata impugnata solo il 4 maggio 2009, darebbe luogo
all’inammissibilità dell’intero gravame.
La tesi non può essere accolta.
In vero, sebbene con la menzionata delibera n° 22/2009 il Comune intimato abbia
dato avvio alla procedura comparativa per l’individuazione del progetto più
vantaggioso e conveniente, non v’è dubbio che la lesione nella sfera giuridica
della ricorrente si sia consolidata con le successive delibere comunali
impugnate, rispetto alle quali, anche tenuto conto del termine di pubblicazione
previsto dall’art. 124 del d.lgs. n° 267/2000, il ricorso è tempestivo.
E’ altresì infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.
Risulta dagli atti del giudizio che la ricorrente ha presentato, in data 10
marzo 2005, un progetto di realizzazione di parco eolico per la medesima area,
denominata Serra del Vento, in ordine alla quale il Comune ha affidato alla
controinteressata, con le delibere impugnate, la concessione per l’attivazione
di analogo parco eolico. Il progetto della ricorrente è stato presentato anche
alla Regione ai fini rispettivamente della Valutazione di Impatto Ambientale e
del conseguimento dell’autorizzazione unica, procedimento, quest’ultimo, ancora
in corso. La ricorrente, pertanto, sulla scorta delle istanze presentate per il
rilascio dei titoli abilitativi necessari per il progetto di parco eolico in
contrada di Serra del Vento, ed essendo peraltro già titolare di autorizzazione
per l’installazione di una torre anemometrica per la rilevazione della velocità
del vento nella medesima località, è titolare di un interesse legittimo di
natura pretensiva pregiudicato dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Tanto radica l’interesse attuale, concreto e immediato all’impugnativa in esame.
Nè può valere ad elidere la posizione legittimante in capo all’odierna
ricorrente la condizione sospensiva apposta alla convenzione stipulata il 13
marzo 2009 tra il Comune intimato e la Natuna s.p.a., stante che l’attribuzione
alla controinteressata di diritti, sia pur sospensivamente condizionati, ed in
definitiva del bene della vita cui la ricorrente aspira, in disparte ogni
considerazione di merito sulla sussistenza o meno del relativo potere in capo
all’amministrazione che ne ha disposto, è suscettibile di ledere l’interesse
pretensivo della ricorrente medesima, depauperandone corrispondentemente la
sfera giuridica. Non pare, inoltre, a questo Collegio che la determinazione a
contrarre e la conseguenziale stipula di una convenzione di natura concessoria
tra un Comune e una società privata per l’attivazione di un parco eolico, pur se
subordinata al rilascio dell’autorizzazione unica regionale, possa risoversi,
come nelle prospettazioni difensive della controinteressata, in una mera
manifestazione di “gradimento” per il progetto di quest’ultima, atteso che, al
di là della radicale inesistenza di norma legittimante un simile “gradimento” e
delle negative ripercussioni sul piano della corretta formazione della volontà
dell’ente nella sede istituzionale propria, ovvero la conferenza di servizi di
cui al d.lgs. n° 387/2003, in base al principio di tipicità degli atti
amministrativi, a ciascuna categoria provvedimentale vanno riconnessi gli
effetti giuridici di essa propri.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Appare utile la ricostruzione del quadro normativo alla stregua del quale va
scrutinata la legittimità degli atti impugnati.
Giova prendere le mosse dalle incisive pronunce della Corte Costituzionale che
hanno definito il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni nella materia a
legislazione concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia” ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Con sentenza del 30 dicembre 2009 n° 339, confermativa di un consolidato
orientamento giurisprudenziale e al contempo applicabile al caso in esame in
considerazione della nota efficacia retroattiva erga omnes delle pronunce di
incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha statuito, tra gli altri, i
seguenti principi:
“l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi
corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del
2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale»
utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
112(sentenza n. 383 del 2005)”.
“al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli
equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248
del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel
rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni,
un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte
della politica generale che ad esso compete tracciare”.
- “pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni
in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, non
se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di
determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della
Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un
settore in profondo mutamento dopo - tra l’altro - la determinazione di riaprire
la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare,
l’accresciuta diversificazione delle fonti di energia, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, ed in considerazione dell’importanza del dibattito sulla
sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso dell’energia”;
“con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con
argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione,
si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere
sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese»
(sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una
finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela
della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di
«programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla
fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera
competizione sul mercato”.
(Corte Cost. n. 339/2009; conformi Corte Cost. n. 383 e n. 336 del 2005; Corte
Cost. n. 364/2006; Corte Cost. n. 1/2008; Corte Cost. n. 166/2009; Corte Cost.
n. 282/2009).
Con decreto legislativo 29.12.2003, n. 387, il legislatore statale ha dato
attuazione, alla Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE, nonché, a monte della detta
Direttiva Comunitaria, ad accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla
produzione di energia pulita (quale, per esempio, il Protocollo di Kyoto della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici).
La Regione Sicilia, ad oggi, non ha esercitato la potestà legislativa di
dettaglio per il recepimento dei principi stabiliti dal d. lgs. n° 387 del 2003,
nè per il recepimento della direttiva n. 2001/77/CE.
Giova ricordare che, a mente dell’art. 117, quinto comma, Cost., “Le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione europea nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.
Le norme di procedura per l’esecuzione di obblighi comunitari, richieste
dall’art. 117 quinto comma Cost., sono state fissate con legge statale n°
11/2005, che, all’art. 16 , dispone: “1. Le regioni e le province autonome,
nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle
direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge
comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale
o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni
eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare
attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza
legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva
attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi
comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle
condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo
periodo.
4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui
hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive
ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del
soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli
obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia
esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge
comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con
i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59”.
L’art. 11, comma ottavo, della medesima legge n° 11/2005 stabilisce che gli atti
normativi di rango primario e secondario adottati dallo Stato per il recepimento
delle direttive comunitarie sono efficaci anche nelle materie di competenza
legislativa delle Regioni e delle Province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel darvi attuazione. La norma da ultimo
menzionata precisa che “in tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria,
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere
cedevole delle disposizioni in essi contenute”.
La giurisprudenza ha evidenziato il fondamento costituzionale del potere
suppletivo del legislatore statale a fronte dell’inerzia di Regioni, anche a
Statuto speciale, nel recepimento di norme comunitarie (Corte Cost. n° 126 del
24 aprile 1996; Corte Cost. n° 425 del 10 novembre 1999; Cons. Stato, Adunanza
Generale n° 2 del 25 febbraio 2002). Tale fondamento, esplicitato, per effetto
della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3, dal primo comma dell’art. 117
Cost., è causalmente riconducibile alla responsabilità sovranazionale e
internazionale, che fa capo integralmente e unitariamente allo Stato-persona per
le carenze nel rispetto dei relativi impegni.
In particolare, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato n° 2 del 25 febbraio
2002 ha ritenuto che: “- all'attuazione delle direttive comunitarie nelle
materie attribuite alle Regioni o alle Province autonome in via esclusiva o
concorrente, siano competenti le Regioni e le Province autonome;
- ove le Regioni non abbiano provveduto, sussista il potere dovere dello Stato,
al fine di rispettare i vincoli comunitari, di attuare, attraverso proprie fonti
normative, tali direttive;
- le norme poste dallo Stato in via sostitutiva siano applicabili solo
nell'ambito dei territori delle Regioni e Province autonome che non abbiano
provveduto e siano cedevoli, divengano cioè inapplicabili, qualora le Regioni o
le Province esercitino il potere loro proprio di attuazione della direttiva, nel
territorio di tali Regioni o Province; (...).
Tale previsione del potere sostitutivo (id est, il quinto comma dell’art. 117
Cost.) rende espressa una norma riconducibile agli articoli 11 e 117, primo
comma, della Costituzione e, cioè, al generale potere dovere dello Stato di
rispettare i vincoli comunitari per i quali è responsabile unitariamente”.
Nel caso di specie, in ossequio ai principi costituzionali enucleati dalla
giurisprudenza appena richiamata, deve ritenersi che, pur in difetto di
un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n°
387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto
speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte
legislativa statale assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e,
come tale, si applichi anche per la disciplina di dettaglio, nelle more
dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente.
A ciò consegue che il parametro di legittimità degli atti impugnati con
l’odierno ricorso va rinvenuto nella legislazione statale dettata con il d. lgs.
n° 387/2003 e con la legge n° 239/2004.
L’art. 12 del d.lgs. n° 387/2003, ai commi terzo e quarto, prescrive: “la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa
vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla
Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. (...)
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo
all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può
comunque essere superiore a centottanta giorni”.
Alla stregua della norma ora citata, è evidente la fondatezza del primo motivo
di ricorso, volto a far valere il difetto di competenza del Comune resistente in
ordine alla selezione informale espletata per l’affidamento in concessione della
realizzazione ed esercizio di un parco eolico in c.da Serra del Vento, stante la
titolarità delle relative funzioni abilitative in capo alla Regione e la
tassatività delle previsioni legislative disciplinanti il procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione unica regionale.
E’ altresì fondata la censura prospettata per violazione degli artt. 3 e 41
Cost., per violazione del d.lgs. n° 79/1999, della legge n° 239/2004 e del
d.lgs. n° 387/2003, nonchè per eccesso di potere, stante che, in base alle
suddette fonti normative, la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con
riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali (Tar Puglia - Bari,
sez. I, 8 marzo 2008 n. 530).
Al riguardo, ritiene questo Collegio di non doversi discostare dal parere del
Consiglio di Stato, Sezione III, n° 2849 del 14 ottobre 2008, che ha affermato
il principio per cui al Comune è preclusa ogni possibilità di aggravare il
procedimento di autorizzazione unica regionale, indicendo una gara per la
selezione della migliore proposta di realizzazione di un parco eolico, per la
ragione che “così operando, si trasforma una attività libera, soggetta ad
autorizzazione (intesa come rimozione di un limite all’esercizio di un diritto
preesistente), in un’attività riservata ai poteri pubblici, soggetta a
concessione (intesa come atto costitutivo di un diritto che non preesiste)”.
Di qui l'illegittimità delle delibere impugnate e dello schema di convenzione
(di natura concessoria, rientrante nella categoria della concessione-contratto)
con esse approvato.
L'accertamento di tale illegittimità, in accoglimento delle censure sopra
esaminate, è pienamente satisfattivo degli interessi della ricorrente, atteso
che una nuova eventuale localizzazione dell’impianto proposto dalla
controinteressata nel medesimo sito dovrà essere rivalutata nell’ambito del
procedimento unico regionale iniziato ad istanza di parte per la realizzazione
del parco eolico. Non residuano, a parere del Collegio, danni risarcibili.
La domanda di risarcimento danni, comunque, è generica e sfornita di ogni
principio di prova.
Per le ragioni suesposte, dichiarate assorbite le residue censure, il ricorso va
accolto nei sensi sopra precisati, con compensazione delle spese di lite tra le
parti, in ragione della parziale novità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione seconda,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui
in motivazione e, per l’effetto, annulla i seguenti atti:
delibera della Giunta municipale del Comune di Gangi n° 22 del 11 febbraio 2009;
delibera della Giunta municipale del Comune di Gangi n° 23 del 20 febbraio 2009;
delibera del Consiglio comunale del Comune di Gangi n° 3 del 20 febbraio 2009 e
allegati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Francesca Aprile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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