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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 274
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 e L. n. 239/2003 - Ordinamenti
regionali anche a Statuto speciale - Mancanza di normativa regionale di
esecuzione degli obblighi comunitari - Fonte legislativa statale - Natura
suppletiva - Disciplina di dettaglio. Pur in difetto di un’espressa
qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della
legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di
normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale
assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si
applica anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della
potestà legislativa regionale concorrente. Pres. Monteleone, Est. Aprile - A.
s.r.l. (avv.ti Scuderi e Rossitto) c. Assessorato Industria della Regione
Sicilia e altri (Avv. Stato), Comune di Messina (avv. Ferrara), Comune di
Saponara (avv. Bonfiglio) e altri (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11
gennaio 2010, n. 274
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,
(Sezione Seconda)
N. 00274/2010 REG.SEN.
N. 00934/2009 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 934 del 2009, proposto da:
Anima Energy S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi e Gianluca
Rossitto, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Di Carlo in Palermo, via N.
Morello N.40;
contro
Assessorato Industria della Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro
tempore;
Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, in persona
dell’Assessore pro tempore;
Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Sicilia, in persona
dell’Assessore pro tempore;
Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, in persona
dell’Assessore pro tempore;
Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia, in persona dell’Assessore
pro tempore;
Ufficio del Genio Civile di Messina, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
Regione Sicilia in persona del Presidente pro tempore;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro
tempore;
Ministero della Difesa -Aeronautica Militare, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
Ministero della Difesa -Comando Militare Autonomo Regione Sicilia, in persona
del legale rappresentante pro tempore;
Ministero della Difesa -Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
Azienda delle Foreste Demaniali, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentati e difesi, tutti, per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, non
costituita in giudizio;
Comune di Messina in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Mariangela Ferrara, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra
Allotta in Palermo, via Domenico Trentacoste N. 89;
Comune di Saponara in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Angelo Bonfiglio, domiciliato presso la Segreteria del Tar in Palermo,
via Butera, 6;
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
E.N.A.V. S.p.A. -Ente Nazionale Assistenza Volo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito;
Terna S.p.A. -Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PROVVEDIMENTI DI DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI CENTRALE EOLICA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato all’Industria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio ed
Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato ai Beni Culturali e
Ambientali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Agricoltura e Foreste;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato ai Lavori Pubblici;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Foreste Demaniali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste
di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Saponara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio del Genio Civile di
Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza ai Beni Culturali
e Ambientali di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Aeronautica
Militare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Comando
Militare Autonomo Regione Sicilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Comando
Militare Marittimo Autonomo in Sicilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2009 il Referndario
dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ANIMA ENERGY S.r.l.
ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stata respinta
l’istanza, avanzata in data 1 marzo 2005, di autorizzazione unica per la
realizzazione di un progetto di parco eolico, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs.
n° 387/2003, nei Comuni di Messina e Saponara. La ricorrente ha premesso, in
fatto, che sin dal 29 luglio 2003 si era attivata con istanze inoltrate alle
distinte amministrazioni competenti ai fini del conseguimento dei titoli
abilitativi e che, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 29 dicembre
2003 n° 387, aveva inoltrato la summenzionata istanza di autorizzazione unica
conformemente alla nuova disciplina di legge. Sul ricorso proposto avverso
l’illegittima inerzia amministrativa serbata in ordine alla detta istanza,
questa Sezione, con sentenza n° 268 del 26 febbraio 2008, ha dichiarato
l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione intimata. Di qui la convocazione,
sia pur tardiva, della conferenza di servizi controversa, i cui verbali, oggetto
di impugnazione, hanno assunto anche rilevanza esterna in virtù della
comunicazione alla società ricorrente della determinazione negativa conclusiva
del procedimento, adottata in ordine alla richiesta di autorizzazione.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al
ricorso e ne hanno domandato il rigetto, con vittoria di spese.
Il ricorso è fondato.
E’ assorbente la fondatezza del profilo afferente la dedotta censura di
violazione dell’art. 12 del d.lgs. n° 387/2003 e degli artt. 3, 14 e seguenti
della legge n° 241/1990, nonchè eccesso di potere per difetto di istruttoria e
di motivazione e sviamento.
Appare utile la ricostruzione del quadro normativo alla stregua del quale va
scrutinata la legittimità degli atti impugnati.
Giova prendere le mosse dalle incisive pronunce della Corte Costituzionale che
hanno definito il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni nella materia a
legislazione concorrente della “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” ai sensi dell’art. 117, terzo
comma, della Costituzione.
Con sentenza del 30 dicembre 2009 n° 339, confermativa di un consolidato
orientamento giurisprudenziale e al contempo applicabile al caso in esame in
considerazione della nota efficacia retroattiva erga omnes delle pronunce di
incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha statuito, tra gli altri, i
seguenti principi:
“l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi
corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del
2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale»
utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
112(sentenza n.383 del 2005)”.
“al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli
equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248
del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel
rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni,
un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte
della politica generale che ad esso compete tracciare”.
- “pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni
in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, non
se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di
determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della
Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un
settore in profondo mutamento dopo – tra l’altro – la determinazione di riaprire
la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare,
l’accresciuta diversificazione delle fonti di
energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione
dell’importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e
nell’uso dell’energia”;
“con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con
argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione,
si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere
sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese»
(sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una
finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela
della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di
«programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla
fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera
competizione sul mercato”. (Corte Cost. n. 339/2009; conformi Corte Cost. n. 383
e n. 336 del 2005; Corte Cost. n. 364/2006; Corte Cost. n. 1/2008; Corte Cost.
n. 166/2009; Corte Cost. n. 282/2009).
Con decreto legislativo 29.12.2003, n. 387, il legislatore statale ha dato
attuazione, alla Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE, nonché, a monte della detta
Direttiva Comunitaria, ad accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla
produzione di energia pulita (quale, per esempio, il Protocollo di Kyoto della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici).
La Regione Sicilia, ad oggi, non ha esercitato la potestà legislativa di
dettaglio per il recepimento dei principi stabiliti dal d. lgs. n° 387 del 2003,
nè per il recepimento della direttiva n. 2001/77/CE.
Giova ricordare che, a mente dell’art. 117, quinto comma, Cost., “Le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione europea nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso
di inadempienza”.
Le norme di procedura per l’esecuzione di obblighi comunitari, richieste
dall’art. 117 quinto comma Cost., sono state fissate con legge statale n°
11/2005, che, all’art. 16 , dispone: “1. Le regioni e le province autonome,
nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle
direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge
comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale
o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni
eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare
attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza
legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva
attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi
comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle
condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo
periodo”.
L’art. 11, comma ottavo, della medesima legge n° 11/2005 stabilisce che gli atti
normativi di rango primario e secondario adottati dallo Stato per il recepimento
delle direttive comunitarie sono efficaci anche nelle materie di competenza
legislativa delle Regioni e delle Province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel darvi attuazione. La norma da ultimo
menzionata precisa che “in tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria,
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere
cedevole delle disposizioni in essi contenute”.
La giurisprudenza costituzionale e l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato
hanno evidenziato il fondamento costituzionale del potere suppletivo del
legislatore statale a fronte dell’inerzia di Regioni, anche a Statuto speciale,
nel recepimento di norme comunitarie (Corte Cost. n° 126 del 24 aprile 1996;
Corte Cost. n° 425 del 10 novembre 1999; Cons. Stato, Adunanza Generale n° 2 del
25 febbraio 2002). Tale fondamento, esplicitato, per effetto della legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3, dal primo comma dell’art. 117 Cost., è
causalmente riconducibile alla responsabilità sovranazionale e internazionale,
che fa capo integralmente e unitariamente allo Stato-persona per le carenze nel
rispetto dei relativi impegni.
In particolare, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato n° 2 del 25 febbraio
2002 ha ritenuto che: “- all'attuazione delle direttive comunitarie nelle
materie attribuite alle Regioni o alle Province autonome in via esclusiva o
concorrente, siano competenti le Regioni e le Province autonome;
- ove le Regioni non abbiano provveduto, sussista il potere dovere dello Stato,
al fine di rispettare i vincoli comunitari, di attuare, attraverso proprie fonti
normative, tali direttive;
- le norme poste dallo Stato in via sostitutiva siano applicabili solo
nell'ambito dei territori delle Regioni e Province autonome che non abbiano
provveduto e siano cedevoli, divengano cioè inapplicabili, qualora le Regioni o
le Province esercitino il potere loro proprio di attuazione della direttiva, nel
territorio di tali Regioni o Province; (...).
Tale previsione del potere sostitutivo (id est, il quinto comma dell’art. 117
Cost.) rende espressa una norma riconducibile agli articoli 11 e 117, primo
comma, della Costituzione e, cioè, al generale potere dovere dello Stato di
rispettare i vincoli comunitari per i quali è responsabile unitariamente”.
Nel caso di specie, in ossequio ai principi costituzionali enucleati dalla
giurisprudenza appena richiamata, deve ritenersi che, pur in difetto di
un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n°
387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto
speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte
legislativa statale assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e,
come tale, si applichi anche per la disciplina di dettaglio, nelle more
dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente.
A ciò consegue che il parametro di legittimità degli atti impugnati con
l’odierno ricorso va rinvenuto nella legislazione statale dettata con il d. lgs.
n° 387/2003.
L’art. 12 del d.lgs. n° 387/2003, ai commi terzo e quarto, prescrive:
“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa
vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica,
rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è
convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione. (...)
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo
all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può
comunque essere superiore a centottanta giorni”.
In virtù del rinvio dinamico, operato dalla norma del d.lgs. n° 387/2003 appena
riportata, alla legge n° 241/1990 e alle sue successive integrazioni e
modificazioni, il caso in esame ricade direttamente, pienamente ed integralmente
sotto la sfera di applicazione degli artt. da 14 a 14-quater della legge
generale sul procedimento amministrativo, del tutto a prescindere
dall’adeguamento dell’ordinamento regionale siciliano alle novelle legislative
apportate al regime giuridico della conferenza di servizi dalle leggi n°
340/2000, n° 15/2005 e n° 69/2009.
Così individuato il parametro normativo di legittimità, con esso confliggono gli
atti impugnati per i profili di censura devoluti alla cognizione del Collegio.
Anzitutto, per espresso disposto dell’art. 14-ter, comma sesto, della L. n°
241/1990, ciascuna amministrazione convocata alla conferenza di servizi, e, deve
ritenersi, in primis, l’amministrazione procedente, “partecipa alla conferenza
di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su
tutte le decisioni di competenza della stessa”.
Dal testo del verbale di conferenza di servizi in data 22 dicembre 2008 si
evince che l’Assessorato Regionale all’Industria, indicente la conferenza, vi ha
partecipato a mezzo di un geometra, responsabile del procedimento, che risulta
essere stato delegato dal dirigente del competente servizio dell’Assessorato,
per la mera funzione di “presiedere la seduta”.
Difettava, pertanto, in capo al funzionario delegato, il potere di vincolare
l’Assessorato alla volontà espressa in seno alla conferenza di servizi, non
potendo ritenersi una simile investitura (necessaria in considerazione
dell’assetto delle competenze interno all’ente) implicita nella delega a
“presiedere la seduta”. Il vizio assume particolare pregnanza in considerazione
del ruolo che la legge assegna al rappresentante dell’amministrazione
procedente, che, per effetto della L. n° 15/2005, deve valutare le specifiche
risultanze della conferenza e, “tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in quella sede”, adottare la determinazione motivata di conclusione del
procedimento.
Siffatti poteri sia valutativi che decisori dovevano formare oggetto di espressa
e specifica menzione in seno alla delega, risultandone, in mancanza, inficiata,
per difetto di legittimazione, la partecipazione dell’Assessorato procedente.
Appare meritevole di accoglimento anche la censura proposta per violazione
dell’art. 14-quater, comma primo, della legge n° 241/1990, che richiede, per il
dissenso manifestato in conferenza di servizi, che lo stesso sia propositivo,
ovvero corredato delle condizioni per il suo superamento. Nessuno dei dissensi
espressi nel caso di specie ha recato le prescritte indicazioni specifiche delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
E’ fondata, altresì, la sollevata censura di violazione dell’art. 14-ter, comma
settimo, della L. n° 241/1990, alla stregua del quale “si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”.
La determinazione conclusiva del procedimento del 22 dicembre 2008 è stata
adottata con la presenza dei rappresentanti di quattro delle ventitre
amministrazioni convocate, ivi compresa l’amministrazione procedente
imperfettamente rappresentata per quanto appena rilevato. Alcune delle
amministrazioni non intervenute avevano espresso ”benestare di massima” (Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a.) o avvisi interlocutori (Dip. Co.re.mi. dello stesso
Assessorato all’Industria; TERNA s.p.a.). Pertanto, la determinazione impugnata,
è viziata laddove non ha considerato come taciti assensi, in applicazione del
menzionato settimo comma dell’art. 14-ter citato, le posizioni delle
amministrazioni non manifestate in seno alla conferenza di servizi, ovvero
espresse in termini interlocutori e non impegnativi.
Da ciò discende l’illegittimità per eccesso di potere della ponderazione di
interessi compiuta in seno alla conferenza di servizi, non apparendo
comprensibile l’iter logico all’esito del quale l’amministrazione procedente sia
addivenuta alla valutazione di “prevalenza” delle posizioni negative, prevalenza
che non sembra, in realtà, predicabile nè alla luce di un criterio meramente
quantitativo, nè in base a criteri qualitativo-sostanziali, comunque non
esplicitati.
E’ del tutto carente ogni motivazione dell’impugnato diniego, essendosi
l’amministrazione testualmente determinata in senso negativo esclusivamente
“considerando prevalente l’interesse pubblico alla salvaguardia della tutela del
paesaggio rispetto a quello, altrettanto rilevante, della salute”.
Una simile formula di stile non può ritenersi satisfattiva dell’onere
motivazionale che doveva abbracciare e dare conto in concreto della comparazione
delle caratteristiche peculiari dell’impianto eolico in questione con i valori
paesaggistici, ambientali, territoriali propri dell’area e con il suo
complessivo assetto vocazionale, dovendo essere esplicitati gli eventuali
elementi di incompatibilità e indicate le soluzioni necessarie per superarli,
comparazione di cui non vi è traccia neanche sul piano istruttorio.
In conclusione, gli acclarati vizi procedimentali e le carenze istruttorie e
motivazionali riflettono, sul piano sostanziale, uno sviamento dell’esercizio
del potere dalla legittima causa funzionale di esso.
Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto perchè fondato.
La declaratoria di illegittimità per vizi propri dei provvedimenti impugnati
consente di assorbire le residue doglianze di illegittimità derivata proposte
avverso i provvedimenti medesimi nonchè avverso i relativi atti presupposti.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del
susseguirsi di interventi normativi e giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione seconda,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla i verbali conclusivi della conferenza di servizi del 17 settembre 2008 e
del 22 dicembre 2008 e tutti gli atti endoprocedimentali, i pareri e le
determinazioni sostitutive di provvedimento ivi menzionati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Francesca Aprile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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