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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 3253


DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/20003 - Procedimento autorizzativo - Favor legis - Adozione della determinazione conclusiva - Termine di 180 giorni - Intento acceleratorio. Dal testo dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 si evince l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato all’Industria della Regione Siciliana (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 3253
 

 

 

 

N. 03253/2010 REG.SEN.
N. 02104/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2009, proposto da Daniele Monachino, rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Cutaia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Armando Buttitta, in Palermo, piazza S. Cuore 3;


contro


L’Assessorato All'Industria della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore Regionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio rifiuto asseritamente formatosi sull’istanza del 16/05/2009, ricevuta dall’Assessorato predetto il giorno 19 seguente, con cui il ricorrente ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art.12 del D.Lgs.vo 387/2003, per la realizzazione di un generatore eolico della potenza di 1 Mw da costruire nel Comune di Agrigento, in c.da San Benedetto;

nonché per l’emanazione,
di un ordine di provvedere sull’istanza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, per l’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 il Consigliere Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori, come indicato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Il ricorso è fondato.

1.L’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”) dispone, per quanto rileva ai fini della presente controversia, che:

- “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” (comma 1);

- i relativi impianti “… sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione” (comma 3);

- “L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni” (comma 4).

Dal testo della norma sopra richiamata - rubricata “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” - si evince l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica".

Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia ( cfr. in termini, sentenza 1277 del 22/10/2008, della 3^ Sez. di questo Tar, resa in fattispecie analoga, su ricorso del medesimo ricorrente ed anche, sentenza n.1539 del 25 settembre 2009 di questa Sezione ).

Ne discende, in conclusione, che il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all’obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell’art.2 della L. n.241/90.

Il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve esser annullato e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della stessa di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza presentata dal ricorrente in data 19/05/2009, assegnandosi, a tal fine, il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Assessorato Regionale all’Industria di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente in data 19/05/2009, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 



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