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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2010, n. 3481
CACCIA - Calendario venatorio - INFS - Natura - Parere obbligatorio non
vincolante - Amministrazione regionale - Discostamento dal parere INFS -
Motivazione - Calendario venatorio 2008/2009 della Regione siciliana - Prelievo
venatorio di lepre italica e beccaccia - Contrasto con il parere INFS - Carenza
di motivazione - Illegittimità. L’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992,
qualifica l’INFS come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per
lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può,
quindi, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle
proprie scelte in materia di caccia, ma semmai quello di supportarla sotto il
profilo squisitamente tecnico. Ne deriva che, applicando i principi generali in
materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere
di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul
calendario venatorio può in linea di principio essere anche disatteso dalla
Amministrazione regionale, la quale tuttavia è tenuta all’onere di farsi carico
delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le
valutazioni, che la portano -se del caso- a disattendere il parere stesso (cfr.
TAR Marche, I, 24 ottobre 2007, n. 1778). Per tale ragione, è illegittimo il
calendario venatorio 2008/2009 della Regione siciliana, in relazione alla lepre
italica, nella parte in cui prevede il prelievo giornaliero di un capo con tetto
massimo di due capi annui, disattendendo il parere in merito espresso dall’INFS,
senza alcun riferimento alle motivazioni che hanno condotto l’amministrazione a
tale determinazione; analogamente, è illegittima la parte in cui è autorizzato
il prelievo venatorio della beccaccia per tre mesi consecutivi dall’1 novembre
al 31 gennaio, in palese contrasto con la previsione della chiusura anticipata
al 31/12 contenuta nel parere dell’INFS. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti -
Legambiente e altri (avv. Giudice) c. Regione Sicilia e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2010, n. 3481
CACCIA - AREE PROTETTE - Divieto dell’esercizio venatorio nelle aree naturali
protette - ZPS - Divieto di caccia - Fondamento - Art. 21 L.r. Sicilia n. 33/97
- Art. 21 L. n. 157/92 - Direttiva 92/43/CEE- Direttiva 79/409/CEE. L’art.21
L.R. Sicilia n. 33/97 fa fermi i divieti già contenuti nell’art.21 della L.
157/92 che alle lett.b) e c) del comma 1, vieta a chiunque l'esercizio venatorio
nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve
naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica. A tutt’oggi le ZPS sono
classificabili tra le aree naturali protette per le quali quindi opera il
divieto cit., in quanto l’efficacia del decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio del 25 marzo 2005, con il quale era stata annullata
la deliberazione del 2 dicembre 1996, è stata sospesa con ordinanza del TAR
Lazio Roma, sez. II bis, 24 novembre 2005, n. 6856, confermata con ordinanza del
Consiglio di Stato, sez. VI, n. 783 del 14 febbraio 2006. Per completezza va,
peraltro, rilevato che quella classificazione è avvenuta sulla base della
direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la
quale fa espressamente riferimento alla esigenza di tutela delle ZPS, le quali,
insieme alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alla direttiva
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche, costituisce la rete ecologica europea
Natura 2000, di cui all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE. Alla
conclusione della sussistenza del divieto di caccia nelle ZPS si potrebbe,
pertanto, pervenire anche sulla base della succitata direttiva (in tal senso
T.A.R. Lombardia Milano, IV, 23 gennaio 2008, n. 105, nel senso della
sussistenza di tale divieto anche TAR Lazio, I, 14 settembre 2006). Pres. f.f.
Maisano, Est. Valenti - Legambiente e altri (avv. Giudice) c. Regione Sicilia e
altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2010, n. 3481
N. 03481/2010 REG.SEN.
N. 02424/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2424 del 2008, proposto da:
Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Anti Vivisezione
Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola
Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Corrado V. Giuliano sito
in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;
contro
Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T., Regione Sicilia Assessorato
Agricoltura e Foreste, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici
siti in via Alcide De Gasperi n.81 sono ope legis domiciliati;
nei confronti di
Federazione Siciliana della Caccia, n persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino e
Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Maurizio
Lino sito in Palermo, via Liberta' N.171;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Siciliana Caccia e Natura, Associazione Nazionale Libera Caccia, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall'avv. Angelo Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Maria
Carla Grimaldi sito in Palermo, via Notarbartolo N.38; Arcicaccia Federazione
Siciliana, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale per
la Sicilia, Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli
avv. Francesco Mistretta, Alessandra Gazze' e Maurizio Lino, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv.Francesco Mistretta sito in Palermo, via
Liberta' 171;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del D.A. 17 ottobre 2008 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste
(pubblicato in G.U.R.S. n. 49 del 24 ottobre 2008), avente ad oggetto
"Correzioni e parziali modifiche al decreto 25 settembre 2008, concernente
calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008 -31 gennaio 2009";
2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 (di cui alle deliberazioni
della Giunta Regionale n: 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006), siccome
emanato in assenza delle obbligatorie e preventive Valutazione di Incidenza (VI.)
e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
3) del D.A. 25 settembre 2008 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e
relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto),
avente ad oggetto "Calendario venatorìo per il periodo 27 settembre 2008 - 31
gennaio 2009", pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 3 ottobre 2008, nelle parti in
cui:
a) autorizza la caccia alla Lepre italica (Lepus corsicanus) su tutto il
territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche
minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente
previsto dal parere dell'INFS;
b) autorizza la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi
consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009, in palese contrasto con la
previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2008 contenuta nel parere dell'INFS;
c) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla
selvaggina migratoria sin dal 27 settembre 2008, in contrasto con i periodi di
caccia previsti dall'art. 18, comma 5, della L. n. 157/1992;
d) non contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani
interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte
corrispondenti a Z.P.S,, come testualmente previsto dall'art 21 della L. reg.
sic. n. 33/1997 e s.m.i;
e) non ha preventivamente sottoposto il Calendario Venatorio alla Valutazione di
Incidenza (V.I.), nonché alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
prescritte per legge.
4) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti
sopra indicati...
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo per le Amministrazioni regionali intimate;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Siciliana della
Caccia;
Visti gli atti di intervento ad opponendum delle associazioni in epigrafe
riportate;
Vista l’ordinanza n..1373 del 2/12/2008 di accoglimento della domanda
incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie conclusive delle parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Roberto
Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 20/11/2008 ed in pari data depositato, le associazioni in epigrafe indicate hanno impugnato il decreto dell'Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste del 17 ottobre 2008, pubblicato sulla GURS n. 49 del 24 ottobre 2008, ed il D.A. 25 settembre 2008, in GURS n.46 del 3/10/2008, con i quali è stato approvato il calendario venatorio siciliano 2008/2009.
Ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese,
relativamente alle parti indicate in epigrafe. Con lo stesso mezzo è stato
altresì impugnato il piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, approvato
in via provvisoria con deliberazioni della Giunta Regionale n. 253 del 18 maggio
2006 e n. 287 del 21 luglio 2006.
Premettono le associazioni ricorrenti che, relativamente al calendario venatorio
2008/2009, l’Assessorato competente aveva già emanato il D.A. 21 luglio 2008 (in
GURS n.40 del 29/8/08), impugnato in sede giurisdizionale innanzi questo
Tribunale Amministrativo, formulando richiesta di misure cautelari interinali,
concesse con Decreto presidenziale n.1007/2008 del 9/9/2008.
Prima ancora della trattazione in sede collegiale della domanda di sospensiva
spiegata in quel ricorso, l’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e le
Foreste, anche in virtù del Decreto presidenziale di accoglimento cit., con
successivo D.A. n.106 del 12/9/2008 disponeva la revoca del D.A. n.1269 del
21/7/2008.
Con il D.A. 25/9/2008 è stato quindi emanato il nuovo calendario venatorio
2008/2009 qui impugnato. Con il successivo D.A. 17/10/2008, in G.U.R.S.n.49 del
24/10/2008, il medesimo Assessorato ha apportato “correzioni e parziali
modifiche al decreto 25 settembre 2008”.
Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
1).Violazione di direttive comunitarie 92/43 (Direttiva Habitat), 79/409/CEE
(Direttiva Uccelli), nonché della direttiva del consiglio europeo 2001/42/CE del
27/6/2001, violazione dei principi comunitari in materia di tutela dei siti
ricompresi della rete NATURA 2000 e dei principi informatori in materi di tutela
ambientale di cui al D.Lgs.152/2006, violazione art.5 D.P.R.8/9/1997 n.357,
Violazione della normativa in materia di ai Autorizzazione Integrata Ambientale,
V.A.S., V.I.A., eccesso di potere: le previsioni del calendario venatorio
impugnato sono in contrasto con gli inderogabili principi comunitari in materia
di tutela dei siti protetti a livello europeo ed inclusi nella Rete Natura 2000
(SIC, ZPS, ZSC). Il perseguimento degli obiettivi comunitari è stato
strettamente collegato dal legislatore europeo alla necessità di effettuare in
via preventiva la valutazione ambientale strategica (VAS) su tutti i piani e i
programmi che incidono in modo significativo sull’ambiente, con particolare
riferimento soprattutto alle incidenze sui siti ricompresi nella Rete 2000. Il
piano Regionale faunistico–venatorio 2006/2011 nonché il connesso calendario
venatorio 2008/2009 risultano quindi illegittimi in quanto adottati in mancanza
della preventiva Valutazione Ambientale Strategica;
2)-Violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, delle norme sopra
calendate; eccesso di potere carenza di istruttoria, illogicità: in disparte le
considerazioni articolate nella precedente censura, con il nuovo D.A.25/9/08
l’Assessorato ha fatto riferimento alle esigenze di tutela del patrimonio
faunistico, riconoscendo esplicitamente la necessità di tutelare le aree umide
“nelle more della definizione dei piani di gestione di tutte le aree SIC e ZPS”.
Ebbene, considerato che tra le grandi aree umide presenti nel territorio
regionale assumono particolare rilievo le aree ZPS denominate rispettivamente
“Torre Manfria, Biviere d Oiana di Gela” e “Pantano Morchella, Pantani della
Sicilia Sud. Orientale e Pantano Marzamemi”, non si comprendono allora le
<correzioni e parziali modifiche> apportate con il D.A. 17/10/2008 in cui le
predette aree sono state cassate dall’Assessorato nel presupposto che “la
normativa non vieta l’attività venatoria nelle aree SIC e ZPS”. Né può risultare
esaustivo ai fini delle modifiche apportate il solo richiamo alla ordinanza
cautelare n.150/2007 della Sezione staccata di Catania di questo Tribunale
Amministrativo, siccome l’asserita incertezza sui limiti dei siti SIC di che
trattasi non può abdicare univocamente in favore della estensione del prelievo
venatorio in detti luoghi;
3)-Violazione dell’art..14 L.R.33/07 e art.10 co.1 L.157/92, Violazione e falsa
applicazione del piano faunistico venatorio 2006-2011 approvato provvisoriamente
dalla Giunta Regionale con deliberazione n.253 del 18/5/2006, eccesso di potere:
con le modifiche apportate dal D.A:17/10/2008 sostanzialmente si abrogano i
divieti già contenuti nel precedente D.A:25/9/2008, consentendo di fatto il
prelievo venatorio delle ZPS denominate “Torre Manfria, biviere e Piana di Gela”
con la semplice motivazione della eccessiva estensione delle predette aree che
di fatto ridurrebbe notevolmente la superficie delle provincie interessate ove è
consentita l’attività venatoria. Inero, l’art.14 L.R.33/97 (in applicazione
dell’art.10 L.157/92) prevede che una quota pari al 25% del territorio
agro-silvo-pastorale (TASP) della provincia venga obbligatoriamente destinato
alla protezione della fauna selvatica e quindi che la stessa percentuale del
territorio sia sottratta al prelievo venatorio. In specie, secondo il Piano
faunistico venatorio per la provincia di Caltanissetta, la superficie di cui
sopra si trova molto al di sotto della predetta soglia del 25%: in tali
evenienze lo stesso PRFV postulerebbe di estendere (anziché ridurre) la porzione
del territorio provinciale sottoposto a protezione;
4)-Violazione e falsa applicazione dell’art.18 commi 3 e 4 e art.1 commi 1 e 2
L.157/97, violazione D.P.C.M. 7/5/2003, eccesso di potere per difetto
istruttoria: il D.P.C:M: 7/5/2003, limitatamente alla popolazione della Sicilia,
ha inserito la Lepre italica nell’elenco delle specie cacciabili di cui
all’art.18 co.1 L.157/97 dopo un periodo di sospensione di cinque anni del
prelievo venatorio. L’INFS ha sempre chiesto alla Regione che l’eventuale
prelievo della Lepre italica fosse autorizzato e pianificato, nei singoli ambiti
di gestione, seguendo criteri particolarmente prudenziali. Non si comprende
quindi l’immotivato scostamento dagli indici rappresentati dallo stesso INFS,
considerato che il limite di due abbattimenti per singolo cacciatore risulta
doppio rispetto a quanto già in passato evidenziato dalla stesso INFS come
limite tollerabile. Inoltre. La scelta non risulta operata in base a nessun
procedimento istruttorio di verifica del reale numero della specie Lepre;
5)-Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del combinato disposto
dell’art.18 commi 3 e 4 e art.1 commi 1 e 2 L.157/92 e del D.P.C.M. 7/5/2003,
eccesso di potere: analoghe considerazioni valgono per l’estensione della caccia
alla specie della Beccaccia (Clolo pax rustico), indebitamente autorizzata per
tre mesi consecutivi dal 1/11/2008 al 31/1/2009 e senza fissazione della
chiusura anticipata al 31/12/2008 come invece indicato nel parere dell’INFS;
6)-Violazione art.1 co.5 e art.21 commi 2 e 3 L.157/92 e dell’art.21 L.R:33/97,
eccesso di potere: il calendario venatorio risulta inoltre illegittimo in
quanto, in contrasto con le calendate previsioni normative, non contiene alcun
divieto di prelievo lungo le rotte di migrazione dell’avifauna. L’art.21
L.157/92 ribadisce l’obbligo per le regioni di istituire le zone di protezione
lungo le rotte di migrazione, vietando la caccia su tutti i valichi montani
interessati dalla stesse rotte migratorie per una distanza di mille metri dagli
stessi. Tale obbligo sussiste anche a prescindere dal rispetto dei termini per
l’individuazione da parte della Regione di detti luoghi, previsto dall’art.1 L.
cit e ribadito dal co.2c art.21 L.157/92. Anche secondo la giurisprudenza
comunitaria l’individuazione delle zone di protezione non può essere rimessa le
scelte discrezionali dell’Amministrazione, ma costituisce l’esito di
accertamenti tecnici oggettivi;
7)-Violazione art.2 della Convenzione sulle specie migratrici animali selvatici
di Bonn del 23/6/1979 (ratificata con L.42/83), violazione artt.1-4 della
convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale
firmata a RAMSAR il 2/2/71, recepita con D.P:R.13/3/76 n.448, eccesso di potere:
la prevista possibilità di prelievo venatorio nelle aree della Piana di Gela e
dei Pantani del Siracusano costituisce violazione degli obblighi internazionali
assunti dall’Italia con il recepimento della convenzione internazionale di Bonn
cit. avvenuta con L.42/1983. Detta convenzione, così come recepita, prevede che
le “Parti contraenti … annettono attenzione particolare alla specie migratrici
il cui stato di conservazione dia sfavorevole, ed adottano individualmente o di
comune intesa i provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat”.
In ultimo, parte ricorrente ha altresì eccepito profili di illegittimità
costituzionale dell’art.22 co.5 lett.a), nonché degli artt.18 e 19 L.R.33/97 in
relazione all’art.18 co.6 L.157/92 per quanto attiene ai limiti temporali entro
i quali la Regione può derogare al regime ordinario di prelievo della selvaggina
migratoria, con particolare riferimento al necessario parere preventivo
dell’INFS, al tipo di caccia per la quale è consentita la deroga (da
appostamento e non vagante) e ai rigidi limiti temporali entro cui le deroghe
possono operare.
Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali
intimate.
Resiste altresì la Federazione Siciliana della Caccia, in persona del legale
rappresentante pro tepore, articolando difese eccependo la parziale
inammissibilità del ricorso per tardività in relazione all’impugnato piano
faunistico venatorio regionale 2006/2011 approvato con D.P.39/S.6/S.G. del
1/3/2007 e pubblicato in GURS n.16 del 13/4/2007. Nel merito ne ha chiesto il
rigetto, con vittoria di spese.
Con atto di intervento ad opponendum si sono costituite in giudizio
l’Associazione Siciliana Caccia e Natura, l’Associazione Nazionale Libera
Caccia, Arcicaccia Federazione Siciliana, l’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e
Tiro – delegazione regionale per la Sicilia, Federazione Italiana della Caccia –
Consiglio Regionale, eccependo la parziale inammissibilità del ricorso, per
tardività dell’impugnazione articolata contro il piano faunistico regionale
venatorio 2006/2011, insistendo per il rigetto della domanda cautelare e nel
merito del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.1373 del2/12/2008 la domanda cautelare è stata
accolta nei limiti di cui alla relativa motivazione.
In prossimità della pubblica udienza di discussione l’Avvocatura erariale ha
fatto pervenire memoria in termini eccependo l’improcedibilità del ricorso per
naturale perdita di efficacia dell’impugnato calendario faunistico venatorio
impugnato. Inoltre, con D.A.150 del 5/12/2008 la disciplina dello stesso
calendario è stata conformizzata, sia pure in esecuzione esplicita
dell’ordinanza cautelare 1373/08, alle censure di merito spiegate nel mezzo
impugnatorio. Analoghe considerazioni valgono per l’impugnato piano regionale
faunistico venatorio, approvato in via provvisoria e d’urgenza. Nel merito ne ha
chiesto comunque il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2009 l’avv. N. Giudice per le Associazioni
ricorrenti ha depositato istanza di riunione con altro ricorso pendente ,
iscritto al n.R.G.1905/2008 di questo Tribunale Amministrativo, per il quale non
risulta fissata udienza.
Indi, su richiesta delle altre presenti le parti, come da verbale, il ricorso è
stato posto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
In primo luogo ritiene il Collegio di non poter dare corso alla richiesta di
riunione con altro procedimento, tardivamente avanzata dalla parte ricorrente
con istanza depositata direttamente alla presente pubblica udienza, vieppiù in
mancanza di una espressa richiesta di cancellazione dal ruolo del ricorso qui in
esame.
Inoltre ritiene il Collegio che debba essere disattesa l’eccezione sollevata
dall’Avvocatura in ordine alla ritenuta improcedibilità del ricorso per
cessazione di efficacia dell’impugnato calendario venatorio. Secondo un
condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l'improcedibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando, a seguito di una rigorosa
indagine circa l'utilità ricavabile dalla definizione del ricorso, vi sia un
sicuro convincimento che le modifiche della situazione di fatto o di diritto,
intervenute in corso di causa, impediscano di riconoscere in capo al ricorrente
alcun interesse, anche meramente strumentale o morale, alla decisione nel merito
(cfr.T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 14 dicembre 2009 , n. 2564).
Nel caso di specie, la perdita di efficacia del provvedimento impugnato, per il
decorso naturale della sua validità, non fa venir meno l’interesse delle
Associazioni ricorrenti alla coltivazione del gravame, siccome le questioni qui
agitate si ripresentano ciclicamente in sede di predisposizione di ogni
calendario venatorio annuale.
Né a differenti conclusioni può pervenirsi in ragione del sopravvenuto D.A. 150
del 5/12/2008, siccome lo stesso risulta essere stato adottato interinalmente
solo in esecuzione della concessa misura cautelare.
Sempre in via preliminare, va esaminata la eccezione di irricevibilità del
ricorso relativamente alla impugnazione del piano regionale faunistico venatorio
2006/2011, approvato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 253 del 18
maggio 2006 e n. 287 del 21 luglio 2006. L’eccezione è infondata alla luce della
circostanza, risultante dagli stessi provvedimenti, che trattasi di atto
provvisorio, al quale non può essere riconosciuta autonoma capacità lesiva.
Venendo al merito, la controversia ha ad oggetto il calendario venatorio
siciliano 2008/2009, nelle parti in cui: a) autorizza la caccia alla Lepre
italica (Lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi
altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e
selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'INFS; b)
autorizza la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi
consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009, in palese contrasto con la
previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2008 contenuta nel parere
dell'INFS; c) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la
caccia alla selvaggina migratoria sin dal 27 settembre 2008, in contrasto con i
periodi di caccia previsti dall'art. 18, comma 5, della L. n. 157/1992; d) non
contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalle
principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a
Z.P.S, come testualmente previsto dall'art 21 della L. reg. sic. n. 33/1997 e
s.m.i; e) non ha preventivamente sottoposto il Calendario Venatorio alla
Valutazione di Incidenza (V.I.), nonché alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) prescritte per legge.
Inoltre, con un sensibile iato argomentativo, nell’ambito delle articolate
doglianze sviluppate nel ricorso, l’attenzione delle Associazioni ricorrenti è
particolarmente indirizzata e censurare le modifiche/correzioni apportate dal
D.A. 17/10/2008 al precedente D.A.25/9/2008 in relazione alla disposta
estensione del prelievo venatorio nelle aree ZPS “Torre Manfria, Biviere e Piana
di Gela” e “Pantano Morghella, Pantani della Sicilia Sud-Orientale e Pantano
Marzamemi” (censure 2^ e 3^).
La prima censura, con la quale si deduce l’illegittimità del piano regionale
faunistico venatorio per la mancanza della V.I. (valutazione d’incidenza) e
della V.A.S. (valutazione ambientale strategica) è in parte inammissibile
considerata la natura provvisoria dello stesso piano, come per altro già
evidenziato anche di recente da questa Sezione con sentenza n.1633/09
intervenuta nelle more della pubblicazione della presente sentenza. Per la
restante parte, relativa alla mancata sottoposizione dello stesso Calendario
venatorio 2008/2009 alla V.I. e alla V.A.S., è infondata considerata la natura
meramente applicativa del medesimo calendario.
Ciò posto, ritiene il Collegio più opportuno procedere al preventivo vaglio
della 4^censura con le quali le Associazioni ricorrenti lamentano
l’illegittimità del calendario venatorio 2008/2009 nella parte in cui autorizza
la caccia alla Lepre italica (Lepus corsicanus) su tutto il territorio
regionale, al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna minima forma di
pianificazione e selettività del prelievo.
In particolare, lamentano i ricorrenti che la Regione ha sostanzialmente
ignorato il prescritto parere dell’INFS che ha sempre ufficialmente richiesto
all’Amministrazione che l’eventuale prelievo della lepre “fosse autorizzato e
pianificato nei singoli ambiti di gestione, seguendo criteri particolarmente
prudenziali…” contestando altresì la misura del prelievo venatorio (due capi per
ogni cacciatore) in quanto doppia rispetto al parere espresso.
Sul punto occorre prendere le mosse dal dato normativo che prevede
l’acquisizione obbligatoria, ma non vincolante, del parere emesso dall’INFS.
Si osserva che l’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica tale istituto
come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le
Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, quindi, essere
quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte
in materia di caccia, ma semmai quello di supportarla sotto il profilo
squisitamente tecnico.
Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra
provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non
di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può in
linea di principio essere anche disatteso dalla Amministrazione regionale, la
quale tuttavia è tenuta all’onere di farsi carico delle osservazioni
procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che la
portano –se del caso- a disattendere il parere stesso (cfr. in tal senso anche
TAR Marche, I, 24 ottobre 2007, n. 1778, già richiamata in sede cautelare).
Orbene, come già evidenziato, l’impugnato calendario venatorio 2008/2009, in
relazione alla Lepre italica, prevede in prelievo giornaliero di un capo con
tetto massimo di due capi annui. Tuttavia non si fa alcun riferimento alle
motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a disattendere, sulla base di
una compiuta istruttoria, il parere espresso dall’INFS in ordine alle
precauzioni e al limite di prelievo.
A diverse considerazioni non inducono le memorie di replica delle altre
associazioni resistenti. Invero non è in contestazione da parte delle
Associazioni ricorrenti l’avvenuto inserimento della Lepre italica tra le specie
cacciabili (su cui lo stesso INFS aveva in effetti espresso assenso), ma le
concrete modalità (non pianificate e su tutto il territorio regionale) e la
quantità del prelievo a destare le perplessità dell’Istituto che aveva mostrato
riserve ritenendo congruo il prelievo in una misura inferiore.
Il provvedimento impugnato si appalesa, pertanto, in parte qua illegittimo,
stante che l’estensione a tutto il territorio regionale (senza misure
precauzionali) e la misura doppia del prelievo annuo per la Lepre italica si
sarebbe dovuta accompagnare alla indicazione delle ragioni per le quali
l’Amministrazione ha ritenuto di disattende le indicazioni dell’INFS.
Con la quinta censura, le Associazioni lamentano l’illegittima autorizzazione
del prelievo venatorio della beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi
consecutivi dal 1 novembre al 31 gennaio, in palese contrasto con la previsione
della chiusura anticipata al 31/12 contenuta nel più volte richiamato parere
dell’INFS.
Invero, una esigenza di tutela della specie emerge anche dal provvisorio piano
regionale faunistico venatorio, che aveva infatti rappresentato l’opportunità di
una indagine, con adeguata metodologia, sui carnieri di beccacce in Sicilia per
programmare i futuri prelievi anche sulla base del rapporto adulti/giovani.
Nel calendario venatorio qui in esame non si è tenuto conto, né del parere
dell’INFS, né del suggerimento contenuto nel piano, in quanto non è stata
anticipata la chiusura della caccia e non è stata (almeno per quanto risulta
dagli atti di causa) effettuato alcuna indagine conoscitiva.
La determinazione censurata è, pertanto, illegittima, in quanto non
adeguatamente motivata.
A diversa conclusione non può giungersi sulla base delle difese spiegate dalla
associazioni resistenti, risultando non conducenti i richiami a quanto sostenuto
alle pagg.50 e ss. del provvisorio piano regionale faunistico venatorio, siccome
non revocano in dubbio né la già segnalata opportunità di indagine sulla specie
beccaccia evidenziata nello stesso piano, né il parere dell’INFS.
Con la sesta doglianza le Associazioni ricorrenti lamentano la violazione degli
artt.1 co.5, 21 commi 2 e 3 L.157/92 e 21 L.R..33/97 in quanto l’impugnato
calendario venatorio non conterrebbe alcuna previsione dei “divieti di caccia
nelle aree e sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione
dell’avifauna, in buona parte coincidenti con le Z.P.S., come testualmente
previsto dall’art.21 L.R.33/97 e s.m.i.” (così alla lett.”d” del punto 3
dell’oggetto del ricorso).
La doglianza ,così come formulata merita, approfondimenti.
Invero si osserva in primo luogo che il D.A.25/9/2008, all’art.3 co.4,
testualmente recita “In applicazione dell’art.21 co.2 della legge regionale
n.33/97, la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle
principali rotte di migrazione dell’avifauna, per una ampiezza complessiva di
mille metri coassiali al valico”. Per questa parte quindi la censura non può
ritenersi fondata.
A diverse conclusioni si perviene diversamente in relazione al mancato
inserimento di un divieto espresso per le ZPS. Sul punto si osserva che lo
stesso art.21 L.R.33/97 chiaramente (né potrebbe diversamente disporre) fa fermi
i divieti già contenuti nell’art.21 della legge nazionale 157/92 che per quanto
qui rileva, alle lett.b) e c) del comma 1, vieta a chiunque l'esercizio
venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve
naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e
riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica.
A tutt’oggi le ZPS sono classificabili tra le aree naturali protette per le
quali quindi opera il divieto cit., in quanto l’efficacia del decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, con il
quale era stata annullata la deliberazione del 2 dicembre 1996, è stata sospesa
con ordinanza del TAR Lazio Roma, sez. II bis, 24 novembre 2005, n. 6856,
confermata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 783 del 14 febbraio
2006.
Per completezza va, peraltro, rilevato che quella classificazione è avvenuta
sulla base della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici, la quale fa espressamente riferimento alla esigenza di tutela
delle ZPS, le quali, insieme alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui
alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, costituisce la rete
ecologica europea Natura 2000, di cui all'art. 3 della citata direttiva
92/43/CEE.
Alla conclusione della sussistenza del divieto di caccia nelle ZPS si potrebbe,
pertanto, pervenire anche sulla base della succitata direttiva (in tal senso
T.A.R. Lombardia Milano, IV, 23 gennaio 2008, n. 105, nel senso della
sussistenza di tale divieto anche TAR Lazio, I, 14 settembre 2006).
Di una questione connessa si è, peraltro, di recente occupata questa Sezione,
che, con la sentenza n. 302 del 4 febbraio 2009, ha annullato il decreto
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente del 22 ottobre 2007,
così come modificato dal decreto 28 ottobre 2007, nella parte in cui prevedeva
la non operatività, nell'ambito della Regione Siciliana, della delibera del
Comitato delle Aree Protette del 2 dicembre 1996, facendo riferimento in
motivazione alla esigenza di tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) e
delle zone speciali di conservazione (ZSC), nonché alla circostanza che
l’Amministrazione Regionale non poteva sottrarsi di fatto al sistema
sanzionatorio, anche penale, stabilito in materia, violando le previsioni
costituzionali e statutarie sulla competenza statale in materia penale.
In altri termini, la doglianza può trovare accoglimento limitatamente alla parte
in cui si contesta il mancato espresso divieto di caccia nelle ZPS.
Quanto precede consente al Collegio di poter agevolmente risolvere altresì le
questioni dedotte con la seconda censura, che risulta fondata, e terza
doglianza, che può ritenersi assorbita dall’accoglimento della seconda, entrambe
riguardanti le modifiche apportate dall’Amministrazione con il D.A.17/10/2008
con le quali si è “derogato” al divieto già contenuto nel precedente
D.A.25/9/2008 consentendo il prelievo nelle ZPS “Torre Manfria, Biviere e Piana
di Gela” e “Pantano Morghella, Pantani della Sicilia Sud.Orientale e Pantano
Marmamemi”. In disparte quanto già evidenziato in narrativa, le argomentazioni
addotte dall’Amministrazione (secondo cui la normativa non vieta l’attività
venatoria nelle aree SIC e ZPS) risultano errate e quindi illegittime. Né
potrebbe trovare alcun rilievo la ritenuta “incertezza” circa i limiti delle
aree di che trattasi, non potendosi postulare comunque da tale incertezza una
unilaterale rinuncia abdicativa alla tutela dell’avifauna. L’accoglimento nei
sensi appena espressi della seconda e sesta censura consente al Collegio di
poter ritenere assorbita altresì la settima ed ultima censura con la quale le
associazioni ricorrenti, sempre con riferimento alla estensione del prelievo
venatorio nella Piana di Gela e nei Pantani del Siracusano, lamentano la
violazione della direttiva di Bonn (recepita con L.42/83) w della Convenzione
Ramsar (recepita con D.P.R:448/76).
Quanto all’impugnazione del D.A.25/9/2008 nella parte in cui “autorizza il
cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia sin dal 27/9/08” in
asserito contrasto con l’art.18 co.5 L.157/92, osserva il Collegio che nessuna
doglianza specifica è articolata dalle Associazioni in merito a tele profilo
dell’impugnazione, risultando quindi la spessa in parte qua inammissibile. Per
altro sul punto le associazioni resistenti hanno evidenziato la legittimità
della decorrenza del 27/9, siccome successivo comunque alla terza domenica del
mese di settembre e quindi conforme con le previsioni normative di ci all’art.18
co.1 lett.a) e b) L.157/1992.
Quanto ai profili di legittimità costituzionali sollevati dalle parti
ricorrenti, essenzialmente riconducibili ai poteri con cui le Regioni possono
diversamente regolare i periodi di calendario venatorio, ritiene il Collegio di
non potervi dare seguito in quanto non rilevanti per la definizione della
presente controversia.
In conclusione, quindi, per le considerazioni che precedono, il ricorso va
accolto nei sensi e nei limiti di cui in narrativa con conseguente annullamento,
per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati.
Considerata la natura della controversia ritiene il Collegio che sussistono
giusti motivi per compensare tra tutte le parti costituite le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il
ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per quanto
di ragione, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Primo Referendario
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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