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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2010, n. 3481


CACCIA - Calendario venatorio - INFS - Natura - Parere obbligatorio non vincolante - Amministrazione regionale - Discostamento dal parere INFS - Motivazione - Calendario venatorio 2008/2009 della Regione siciliana - Prelievo venatorio di lepre italica e beccaccia - Contrasto con il parere INFS - Carenza di motivazione - Illegittimità. L’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica l’INFS come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, quindi, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma semmai quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può in linea di principio essere anche disatteso dalla Amministrazione regionale, la quale tuttavia è tenuta all’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che la portano -se del caso- a disattendere il parere stesso (cfr. TAR Marche, I, 24 ottobre 2007, n. 1778). Per tale ragione, è illegittimo il calendario venatorio 2008/2009 della Regione siciliana, in relazione alla lepre italica, nella parte in cui prevede il prelievo giornaliero di un capo con tetto massimo di due capi annui, disattendendo il parere in merito espresso dall’INFS, senza alcun riferimento alle motivazioni che hanno condotto l’amministrazione a tale determinazione; analogamente, è illegittima la parte in cui è autorizzato il prelievo venatorio della beccaccia per tre mesi consecutivi dall’1 novembre al 31 gennaio, in palese contrasto con la previsione della chiusura anticipata al 31/12 contenuta nel parere dell’INFS. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - Legambiente e altri (avv. Giudice) c. Regione Sicilia e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2010, n. 3481

CACCIA - AREE PROTETTE - Divieto dell’esercizio venatorio nelle aree naturali protette - ZPS - Divieto di caccia - Fondamento - Art. 21 L.r. Sicilia n. 33/97 - Art. 21 L. n. 157/92 - Direttiva 92/43/CEE- Direttiva 79/409/CEE. L’art.21 L.R. Sicilia n. 33/97 fa fermi i divieti già contenuti nell’art.21 della L. 157/92 che alle lett.b) e c) del comma 1, vieta a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica. A tutt’oggi le ZPS sono classificabili tra le aree naturali protette per le quali quindi opera il divieto cit., in quanto l’efficacia del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, con il quale era stata annullata la deliberazione del 2 dicembre 1996, è stata sospesa con ordinanza del TAR Lazio Roma, sez. II bis, 24 novembre 2005, n. 6856, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 783 del 14 febbraio 2006. Per completezza va, peraltro, rilevato che quella classificazione è avvenuta sulla base della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale fa espressamente riferimento alla esigenza di tutela delle ZPS, le quali, insieme alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, costituisce la rete ecologica europea Natura 2000, di cui all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE. Alla conclusione della sussistenza del divieto di caccia nelle ZPS si potrebbe, pertanto, pervenire anche sulla base della succitata direttiva (in tal senso T.A.R. Lombardia Milano, IV, 23 gennaio 2008, n. 105, nel senso della sussistenza di tale divieto anche TAR Lazio, I, 14 settembre 2006). Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - Legambiente e altri (avv. Giudice) c. Regione Sicilia e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2010, n. 3481
 

 

 

 

N. 03481/2010 REG.SEN.
N. 02424/2008 REG.RIC.
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2424 del 2008, proposto da:
Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Anti Vivisezione Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Corrado V. Giuliano sito in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;


contro


Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T., Regione Sicilia Assessorato Agricoltura e Foreste, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via Alcide De Gasperi n.81 sono ope legis domiciliati;


nei confronti di
Federazione Siciliana della Caccia, n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino e Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Maurizio Lino sito in Palermo, via Liberta' N.171;


e con l'intervento di
ad opponendum:

Associazione Siciliana Caccia e Natura, Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Maria Carla Grimaldi sito in Palermo, via Notarbartolo N.38; Arcicaccia Federazione Siciliana, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale per la Sicilia, Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Mistretta, Alessandra Gazze' e Maurizio Lino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Francesco Mistretta sito in Palermo, via Liberta' 171;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del D.A. 17 ottobre 2008 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (pubblicato in G.U.R.S. n. 49 del 24 ottobre 2008), avente ad oggetto "Correzioni e parziali modifiche al decreto 25 settembre 2008, concernente calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008 -31 gennaio 2009";


2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 (di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n: 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006), siccome emanato in assenza delle obbligatorie e preventive Valutazione di Incidenza (VI.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);


3) del D.A. 25 settembre 2008 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatorìo per il periodo 27 settembre 2008 - 31 gennaio 2009", pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 3 ottobre 2008, nelle parti in cui:
a) autorizza la caccia alla Lepre italica (Lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'INFS;
b) autorizza la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2008 contenuta nel parere dell'INFS;
c) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 27 settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia previsti dall'art. 18, comma 5, della L. n. 157/1992;
d) non contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S,, come testualmente previsto dall'art 21 della L. reg. sic. n. 33/1997 e s.m.i;
e) non ha preventivamente sottoposto il Calendario Venatorio alla Valutazione di Incidenza (V.I.), nonché alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prescritte per legge.


4) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati...


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni regionali intimate;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Siciliana della Caccia;
Visti gli atti di intervento ad opponendum delle associazioni in epigrafe riportate;
Vista l’ordinanza n..1373 del 2/12/2008 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie conclusive delle parti;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

 

Con ricorso notificato il 20/11/2008 ed in pari data depositato, le associazioni in epigrafe indicate hanno impugnato il decreto dell'Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste del 17 ottobre 2008, pubblicato sulla GURS n. 49 del 24 ottobre 2008, ed il D.A. 25 settembre 2008, in GURS n.46 del 3/10/2008, con i quali è stato approvato il calendario venatorio siciliano 2008/2009.


Ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, relativamente alle parti indicate in epigrafe. Con lo stesso mezzo è stato altresì impugnato il piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, approvato in via provvisoria con deliberazioni della Giunta Regionale n. 253 del 18 maggio 2006 e n. 287 del 21 luglio 2006.


Premettono le associazioni ricorrenti che, relativamente al calendario venatorio 2008/2009, l’Assessorato competente aveva già emanato il D.A. 21 luglio 2008 (in GURS n.40 del 29/8/08), impugnato in sede giurisdizionale innanzi questo Tribunale Amministrativo, formulando richiesta di misure cautelari interinali, concesse con Decreto presidenziale n.1007/2008 del 9/9/2008.


Prima ancora della trattazione in sede collegiale della domanda di sospensiva spiegata in quel ricorso, l’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e le Foreste, anche in virtù del Decreto presidenziale di accoglimento cit., con successivo D.A. n.106 del 12/9/2008 disponeva la revoca del D.A. n.1269 del 21/7/2008.


Con il D.A. 25/9/2008 è stato quindi emanato il nuovo calendario venatorio 2008/2009 qui impugnato. Con il successivo D.A. 17/10/2008, in G.U.R.S.n.49 del 24/10/2008, il medesimo Assessorato ha apportato “correzioni e parziali modifiche al decreto 25 settembre 2008”.


Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
1).Violazione di direttive comunitarie 92/43 (Direttiva Habitat), 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), nonché della direttiva del consiglio europeo 2001/42/CE del 27/6/2001, violazione dei principi comunitari in materia di tutela dei siti ricompresi della rete NATURA 2000 e dei principi informatori in materi di tutela ambientale di cui al D.Lgs.152/2006, violazione art.5 D.P.R.8/9/1997 n.357, Violazione della normativa in materia di ai Autorizzazione Integrata Ambientale, V.A.S., V.I.A., eccesso di potere: le previsioni del calendario venatorio impugnato sono in contrasto con gli inderogabili principi comunitari in materia di tutela dei siti protetti a livello europeo ed inclusi nella Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC). Il perseguimento degli obiettivi comunitari è stato strettamente collegato dal legislatore europeo alla necessità di effettuare in via preventiva la valutazione ambientale strategica (VAS) su tutti i piani e i programmi che incidono in modo significativo sull’ambiente, con particolare riferimento soprattutto alle incidenze sui siti ricompresi nella Rete 2000. Il piano Regionale faunistico–venatorio 2006/2011 nonché il connesso calendario venatorio 2008/2009 risultano quindi illegittimi in quanto adottati in mancanza della preventiva Valutazione Ambientale Strategica;


2)-Violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, delle norme sopra calendate; eccesso di potere carenza di istruttoria, illogicità: in disparte le considerazioni articolate nella precedente censura, con il nuovo D.A.25/9/08 l’Assessorato ha fatto riferimento alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico, riconoscendo esplicitamente la necessità di tutelare le aree umide “nelle more della definizione dei piani di gestione di tutte le aree SIC e ZPS”. Ebbene, considerato che tra le grandi aree umide presenti nel territorio regionale assumono particolare rilievo le aree ZPS denominate rispettivamente “Torre Manfria, Biviere d Oiana di Gela” e “Pantano Morchella, Pantani della Sicilia Sud. Orientale e Pantano Marzamemi”, non si comprendono allora le <correzioni e parziali modifiche> apportate con il D.A. 17/10/2008 in cui le predette aree sono state cassate dall’Assessorato nel presupposto che “la normativa non vieta l’attività venatoria nelle aree SIC e ZPS”. Né può risultare esaustivo ai fini delle modifiche apportate il solo richiamo alla ordinanza cautelare n.150/2007 della Sezione staccata di Catania di questo Tribunale Amministrativo, siccome l’asserita incertezza sui limiti dei siti SIC di che trattasi non può abdicare univocamente in favore della estensione del prelievo venatorio in detti luoghi;


3)-Violazione dell’art..14 L.R.33/07 e art.10 co.1 L.157/92, Violazione e falsa applicazione del piano faunistico venatorio 2006-2011 approvato provvisoriamente dalla Giunta Regionale con deliberazione n.253 del 18/5/2006, eccesso di potere: con le modifiche apportate dal D.A:17/10/2008 sostanzialmente si abrogano i divieti già contenuti nel precedente D.A:25/9/2008, consentendo di fatto il prelievo venatorio delle ZPS denominate “Torre Manfria, biviere e Piana di Gela” con la semplice motivazione della eccessiva estensione delle predette aree che di fatto ridurrebbe notevolmente la superficie delle provincie interessate ove è consentita l’attività venatoria. Inero, l’art.14 L.R.33/97 (in applicazione dell’art.10 L.157/92) prevede che una quota pari al 25% del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) della provincia venga obbligatoriamente destinato alla protezione della fauna selvatica e quindi che la stessa percentuale del territorio sia sottratta al prelievo venatorio. In specie, secondo il Piano faunistico venatorio per la provincia di Caltanissetta, la superficie di cui sopra si trova molto al di sotto della predetta soglia del 25%: in tali evenienze lo stesso PRFV postulerebbe di estendere (anziché ridurre) la porzione del territorio provinciale sottoposto a protezione;


4)-Violazione e falsa applicazione dell’art.18 commi 3 e 4 e art.1 commi 1 e 2 L.157/97, violazione D.P.C.M. 7/5/2003, eccesso di potere per difetto istruttoria: il D.P.C:M: 7/5/2003, limitatamente alla popolazione della Sicilia, ha inserito la Lepre italica nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art.18 co.1 L.157/97 dopo un periodo di sospensione di cinque anni del prelievo venatorio. L’INFS ha sempre chiesto alla Regione che l’eventuale prelievo della Lepre italica fosse autorizzato e pianificato, nei singoli ambiti di gestione, seguendo criteri particolarmente prudenziali. Non si comprende quindi l’immotivato scostamento dagli indici rappresentati dallo stesso INFS, considerato che il limite di due abbattimenti per singolo cacciatore risulta doppio rispetto a quanto già in passato evidenziato dalla stesso INFS come limite tollerabile. Inoltre. La scelta non risulta operata in base a nessun procedimento istruttorio di verifica del reale numero della specie Lepre;


5)-Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del combinato disposto dell’art.18 commi 3 e 4 e art.1 commi 1 e 2 L.157/92 e del D.P.C.M. 7/5/2003, eccesso di potere: analoghe considerazioni valgono per l’estensione della caccia alla specie della Beccaccia (Clolo pax rustico), indebitamente autorizzata per tre mesi consecutivi dal 1/11/2008 al 31/1/2009 e senza fissazione della chiusura anticipata al 31/12/2008 come invece indicato nel parere dell’INFS;


6)-Violazione art.1 co.5 e art.21 commi 2 e 3 L.157/92 e dell’art.21 L.R:33/97, eccesso di potere: il calendario venatorio risulta inoltre illegittimo in quanto, in contrasto con le calendate previsioni normative, non contiene alcun divieto di prelievo lungo le rotte di migrazione dell’avifauna. L’art.21 L.157/92 ribadisce l’obbligo per le regioni di istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione, vietando la caccia su tutti i valichi montani interessati dalla stesse rotte migratorie per una distanza di mille metri dagli stessi. Tale obbligo sussiste anche a prescindere dal rispetto dei termini per l’individuazione da parte della Regione di detti luoghi, previsto dall’art.1 L. cit e ribadito dal co.2c art.21 L.157/92. Anche secondo la giurisprudenza comunitaria l’individuazione delle zone di protezione non può essere rimessa le scelte discrezionali dell’Amministrazione, ma costituisce l’esito di accertamenti tecnici oggettivi;


7)-Violazione art.2 della Convenzione sulle specie migratrici animali selvatici di Bonn del 23/6/1979 (ratificata con L.42/83), violazione artt.1-4 della convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale firmata a RAMSAR il 2/2/71, recepita con D.P:R.13/3/76 n.448, eccesso di potere: la prevista possibilità di prelievo venatorio nelle aree della Piana di Gela e dei Pantani del Siracusano costituisce violazione degli obblighi internazionali assunti dall’Italia con il recepimento della convenzione internazionale di Bonn cit. avvenuta con L.42/1983. Detta convenzione, così come recepita, prevede che le “Parti contraenti … annettono attenzione particolare alla specie migratrici il cui stato di conservazione dia sfavorevole, ed adottano individualmente o di comune intesa i provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat”.


In ultimo, parte ricorrente ha altresì eccepito profili di illegittimità costituzionale dell’art.22 co.5 lett.a), nonché degli artt.18 e 19 L.R.33/97 in relazione all’art.18 co.6 L.157/92 per quanto attiene ai limiti temporali entro i quali la Regione può derogare al regime ordinario di prelievo della selvaggina migratoria, con particolare riferimento al necessario parere preventivo dell’INFS, al tipo di caccia per la quale è consentita la deroga (da appostamento e non vagante) e ai rigidi limiti temporali entro cui le deroghe possono operare.


Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali intimate.


Resiste altresì la Federazione Siciliana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tepore, articolando difese eccependo la parziale inammissibilità del ricorso per tardività in relazione all’impugnato piano faunistico venatorio regionale 2006/2011 approvato con D.P.39/S.6/S.G. del 1/3/2007 e pubblicato in GURS n.16 del 13/4/2007. Nel merito ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.


Con atto di intervento ad opponendum si sono costituite in giudizio l’Associazione Siciliana Caccia e Natura, l’Associazione Nazionale Libera Caccia, Arcicaccia Federazione Siciliana, l’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – delegazione regionale per la Sicilia, Federazione Italiana della Caccia – Consiglio Regionale, eccependo la parziale inammissibilità del ricorso, per tardività dell’impugnazione articolata contro il piano faunistico regionale venatorio 2006/2011, insistendo per il rigetto della domanda cautelare e nel merito del ricorso.


Con ordinanza collegiale n.1373 del2/12/2008 la domanda cautelare è stata accolta nei limiti di cui alla relativa motivazione.


In prossimità della pubblica udienza di discussione l’Avvocatura erariale ha fatto pervenire memoria in termini eccependo l’improcedibilità del ricorso per naturale perdita di efficacia dell’impugnato calendario faunistico venatorio impugnato. Inoltre, con D.A.150 del 5/12/2008 la disciplina dello stesso calendario è stata conformizzata, sia pure in esecuzione esplicita dell’ordinanza cautelare 1373/08, alle censure di merito spiegate nel mezzo impugnatorio. Analoghe considerazioni valgono per l’impugnato piano regionale faunistico venatorio, approvato in via provvisoria e d’urgenza. Nel merito ne ha chiesto comunque il rigetto, vinte le spese.


Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2009 l’avv. N. Giudice per le Associazioni ricorrenti ha depositato istanza di riunione con altro ricorso pendente , iscritto al n.R.G.1905/2008 di questo Tribunale Amministrativo, per il quale non risulta fissata udienza.


Indi, su richiesta delle altre presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione dal Collegio.


DIRITTO


In primo luogo ritiene il Collegio di non poter dare corso alla richiesta di riunione con altro procedimento, tardivamente avanzata dalla parte ricorrente con istanza depositata direttamente alla presente pubblica udienza, vieppiù in mancanza di una espressa richiesta di cancellazione dal ruolo del ricorso qui in esame.


Inoltre ritiene il Collegio che debba essere disattesa l’eccezione sollevata dall’Avvocatura in ordine alla ritenuta improcedibilità del ricorso per cessazione di efficacia dell’impugnato calendario venatorio. Secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando, a seguito di una rigorosa indagine circa l'utilità ricavabile dalla definizione del ricorso, vi sia un sicuro convincimento che le modifiche della situazione di fatto o di diritto, intervenute in corso di causa, impediscano di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale o morale, alla decisione nel merito (cfr.T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 14 dicembre 2009 , n. 2564).


Nel caso di specie, la perdita di efficacia del provvedimento impugnato, per il decorso naturale della sua validità, non fa venir meno l’interesse delle Associazioni ricorrenti alla coltivazione del gravame, siccome le questioni qui agitate si ripresentano ciclicamente in sede di predisposizione di ogni calendario venatorio annuale.


Né a differenti conclusioni può pervenirsi in ragione del sopravvenuto D.A. 150 del 5/12/2008, siccome lo stesso risulta essere stato adottato interinalmente solo in esecuzione della concessa misura cautelare.


Sempre in via preliminare, va esaminata la eccezione di irricevibilità del ricorso relativamente alla impugnazione del piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, approvato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 253 del 18 maggio 2006 e n. 287 del 21 luglio 2006. L’eccezione è infondata alla luce della circostanza, risultante dagli stessi provvedimenti, che trattasi di atto provvisorio, al quale non può essere riconosciuta autonoma capacità lesiva.


Venendo al merito, la controversia ha ad oggetto il calendario venatorio siciliano 2008/2009, nelle parti in cui: a) autorizza la caccia alla Lepre italica (Lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'INFS; b) autorizza la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2008 contenuta nel parere dell'INFS; c) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 27 settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia previsti dall'art. 18, comma 5, della L. n. 157/1992; d) non contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S, come testualmente previsto dall'art 21 della L. reg. sic. n. 33/1997 e s.m.i; e) non ha preventivamente sottoposto il Calendario Venatorio alla Valutazione di Incidenza (V.I.), nonché alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prescritte per legge.


Inoltre, con un sensibile iato argomentativo, nell’ambito delle articolate doglianze sviluppate nel ricorso, l’attenzione delle Associazioni ricorrenti è particolarmente indirizzata e censurare le modifiche/correzioni apportate dal D.A. 17/10/2008 al precedente D.A.25/9/2008 in relazione alla disposta estensione del prelievo venatorio nelle aree ZPS “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela” e “Pantano Morghella, Pantani della Sicilia Sud-Orientale e Pantano Marzamemi” (censure 2^ e 3^).


La prima censura, con la quale si deduce l’illegittimità del piano regionale faunistico venatorio per la mancanza della V.I. (valutazione d’incidenza) e della V.A.S. (valutazione ambientale strategica) è in parte inammissibile considerata la natura provvisoria dello stesso piano, come per altro già evidenziato anche di recente da questa Sezione con sentenza n.1633/09 intervenuta nelle more della pubblicazione della presente sentenza. Per la restante parte, relativa alla mancata sottoposizione dello stesso Calendario venatorio 2008/2009 alla V.I. e alla V.A.S., è infondata considerata la natura meramente applicativa del medesimo calendario.


Ciò posto, ritiene il Collegio più opportuno procedere al preventivo vaglio della 4^censura con le quali le Associazioni ricorrenti lamentano l’illegittimità del calendario venatorio 2008/2009 nella parte in cui autorizza la caccia alla Lepre italica (Lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale, al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna minima forma di pianificazione e selettività del prelievo.


In particolare, lamentano i ricorrenti che la Regione ha sostanzialmente ignorato il prescritto parere dell’INFS che ha sempre ufficialmente richiesto all’Amministrazione che l’eventuale prelievo della lepre “fosse autorizzato e pianificato nei singoli ambiti di gestione, seguendo criteri particolarmente prudenziali…” contestando altresì la misura del prelievo venatorio (due capi per ogni cacciatore) in quanto doppia rispetto al parere espresso.


Sul punto occorre prendere le mosse dal dato normativo che prevede l’acquisizione obbligatoria, ma non vincolante, del parere emesso dall’INFS.


Si osserva che l’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica tale istituto come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, quindi, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma semmai quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico.


Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può in linea di principio essere anche disatteso dalla Amministrazione regionale, la quale tuttavia è tenuta all’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che la portano –se del caso- a disattendere il parere stesso (cfr. in tal senso anche TAR Marche, I, 24 ottobre 2007, n. 1778, già richiamata in sede cautelare).


Orbene, come già evidenziato, l’impugnato calendario venatorio 2008/2009, in relazione alla Lepre italica, prevede in prelievo giornaliero di un capo con tetto massimo di due capi annui. Tuttavia non si fa alcun riferimento alle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a disattendere, sulla base di una compiuta istruttoria, il parere espresso dall’INFS in ordine alle precauzioni e al limite di prelievo.


A diverse considerazioni non inducono le memorie di replica delle altre associazioni resistenti. Invero non è in contestazione da parte delle Associazioni ricorrenti l’avvenuto inserimento della Lepre italica tra le specie cacciabili (su cui lo stesso INFS aveva in effetti espresso assenso), ma le concrete modalità (non pianificate e su tutto il territorio regionale) e la quantità del prelievo a destare le perplessità dell’Istituto che aveva mostrato riserve ritenendo congruo il prelievo in una misura inferiore.


Il provvedimento impugnato si appalesa, pertanto, in parte qua illegittimo, stante che l’estensione a tutto il territorio regionale (senza misure precauzionali) e la misura doppia del prelievo annuo per la Lepre italica si sarebbe dovuta accompagnare alla indicazione delle ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di disattende le indicazioni dell’INFS.
Con la quinta censura, le Associazioni lamentano l’illegittima autorizzazione del prelievo venatorio della beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi consecutivi dal 1 novembre al 31 gennaio, in palese contrasto con la previsione della chiusura anticipata al 31/12 contenuta nel più volte richiamato parere dell’INFS.


Invero, una esigenza di tutela della specie emerge anche dal provvisorio piano regionale faunistico venatorio, che aveva infatti rappresentato l’opportunità di una indagine, con adeguata metodologia, sui carnieri di beccacce in Sicilia per programmare i futuri prelievi anche sulla base del rapporto adulti/giovani.


Nel calendario venatorio qui in esame non si è tenuto conto, né del parere dell’INFS, né del suggerimento contenuto nel piano, in quanto non è stata anticipata la chiusura della caccia e non è stata (almeno per quanto risulta dagli atti di causa) effettuato alcuna indagine conoscitiva.


La determinazione censurata è, pertanto, illegittima, in quanto non adeguatamente motivata.


A diversa conclusione non può giungersi sulla base delle difese spiegate dalla associazioni resistenti, risultando non conducenti i richiami a quanto sostenuto alle pagg.50 e ss. del provvisorio piano regionale faunistico venatorio, siccome non revocano in dubbio né la già segnalata opportunità di indagine sulla specie beccaccia evidenziata nello stesso piano, né il parere dell’INFS.


Con la sesta doglianza le Associazioni ricorrenti lamentano la violazione degli artt.1 co.5, 21 commi 2 e 3 L.157/92 e 21 L.R..33/97 in quanto l’impugnato calendario venatorio non conterrebbe alcuna previsione dei “divieti di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, in buona parte coincidenti con le Z.P.S., come testualmente previsto dall’art.21 L.R.33/97 e s.m.i.” (così alla lett.”d” del punto 3 dell’oggetto del ricorso).


La doglianza ,così come formulata merita, approfondimenti.


Invero si osserva in primo luogo che il D.A.25/9/2008, all’art.3 co.4, testualmente recita “In applicazione dell’art.21 co.2 della legge regionale n.33/97, la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell’avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiali al valico”. Per questa parte quindi la censura non può ritenersi fondata.


A diverse conclusioni si perviene diversamente in relazione al mancato inserimento di un divieto espresso per le ZPS. Sul punto si osserva che lo stesso art.21 L.R.33/97 chiaramente (né potrebbe diversamente disporre) fa fermi i divieti già contenuti nell’art.21 della legge nazionale 157/92 che per quanto qui rileva, alle lett.b) e c) del comma 1, vieta a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica.


A tutt’oggi le ZPS sono classificabili tra le aree naturali protette per le quali quindi opera il divieto cit., in quanto l’efficacia del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, con il quale era stata annullata la deliberazione del 2 dicembre 1996, è stata sospesa con ordinanza del TAR Lazio Roma, sez. II bis, 24 novembre 2005, n. 6856, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 783 del 14 febbraio 2006.


Per completezza va, peraltro, rilevato che quella classificazione è avvenuta sulla base della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale fa espressamente riferimento alla esigenza di tutela delle ZPS, le quali, insieme alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, costituisce la rete ecologica europea Natura 2000, di cui all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE.


Alla conclusione della sussistenza del divieto di caccia nelle ZPS si potrebbe, pertanto, pervenire anche sulla base della succitata direttiva (in tal senso T.A.R. Lombardia Milano, IV, 23 gennaio 2008, n. 105, nel senso della sussistenza di tale divieto anche TAR Lazio, I, 14 settembre 2006).


Di una questione connessa si è, peraltro, di recente occupata questa Sezione, che, con la sentenza n. 302 del 4 febbraio 2009, ha annullato il decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente del 22 ottobre 2007, così come modificato dal decreto 28 ottobre 2007, nella parte in cui prevedeva la non operatività, nell'ambito della Regione Siciliana, della delibera del Comitato delle Aree Protette del 2 dicembre 1996, facendo riferimento in motivazione alla esigenza di tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC), nonché alla circostanza che l’Amministrazione Regionale non poteva sottrarsi di fatto al sistema sanzionatorio, anche penale, stabilito in materia, violando le previsioni costituzionali e statutarie sulla competenza statale in materia penale.


In altri termini, la doglianza può trovare accoglimento limitatamente alla parte in cui si contesta il mancato espresso divieto di caccia nelle ZPS.


Quanto precede consente al Collegio di poter agevolmente risolvere altresì le questioni dedotte con la seconda censura, che risulta fondata, e terza doglianza, che può ritenersi assorbita dall’accoglimento della seconda, entrambe riguardanti le modifiche apportate dall’Amministrazione con il D.A.17/10/2008 con le quali si è “derogato” al divieto già contenuto nel precedente D.A.25/9/2008 consentendo il prelievo nelle ZPS “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela” e “Pantano Morghella, Pantani della Sicilia Sud.Orientale e Pantano Marmamemi”. In disparte quanto già evidenziato in narrativa, le argomentazioni addotte dall’Amministrazione (secondo cui la normativa non vieta l’attività venatoria nelle aree SIC e ZPS) risultano errate e quindi illegittime. Né potrebbe trovare alcun rilievo la ritenuta “incertezza” circa i limiti delle aree di che trattasi, non potendosi postulare comunque da tale incertezza una unilaterale rinuncia abdicativa alla tutela dell’avifauna. L’accoglimento nei sensi appena espressi della seconda e sesta censura consente al Collegio di poter ritenere assorbita altresì la settima ed ultima censura con la quale le associazioni ricorrenti, sempre con riferimento alla estensione del prelievo venatorio nella Piana di Gela e nei Pantani del Siracusano, lamentano la violazione della direttiva di Bonn (recepita con L.42/83) w della Convenzione Ramsar (recepita con D.P.R:448/76).


Quanto all’impugnazione del D.A.25/9/2008 nella parte in cui “autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia sin dal 27/9/08” in asserito contrasto con l’art.18 co.5 L.157/92, osserva il Collegio che nessuna doglianza specifica è articolata dalle Associazioni in merito a tele profilo dell’impugnazione, risultando quindi la spessa in parte qua inammissibile. Per altro sul punto le associazioni resistenti hanno evidenziato la legittimità della decorrenza del 27/9, siccome successivo comunque alla terza domenica del mese di settembre e quindi conforme con le previsioni normative di ci all’art.18 co.1 lett.a) e b) L.157/1992.


Quanto ai profili di legittimità costituzionali sollevati dalle parti ricorrenti, essenzialmente riconducibili ai poteri con cui le Regioni possono diversamente regolare i periodi di calendario venatorio, ritiene il Collegio di non potervi dare seguito in quanto non rilevanti per la definizione della presente controversia.


In conclusione, quindi, per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di cui in narrativa con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati.


Considerata la natura della controversia ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti costituite le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per quanto di ragione, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Primo Referendario
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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