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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 581
RIFIUTI - Sansa di oliva disoleata - D.P.C.M. 08/03/2002, come modificato dal
D.P.C.M. 08/10/2004 - Sanse prodotte direttamente dall’impresa - Qualifica di
biomasse combustibili - Mancato rispetto dei parametri di cui al D.P.C.M. -
Applicazione della normativa in materia di rifiuti. L’art.1 D.P.C.M
8/10/2004 ha introdotto la nuova lett.f) al punto.1 dell’All..3
D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la nuova disposizione la sansa di oliva
disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella di cui allo stesso
D.P.C.M., ed ottenuta dal trattamento della sanse vergini con n.esano per
l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da
successivo trattamento termico, rientra tra le biomasse combustibili purché i
predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto. Le
sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente dall’impresa, che rispettano i
parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002, sono individuate non già come
rifiuti (con le connesse implicazioni anche in ordine alla tenuta dei relativi
registri ed alle autorizzazioni necessarie) bensì quali combustibili. Invece, in
mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.: accertamento del
rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. per le sanse esauste al fine di
poter ascrivere queste ultime alla categoria di combustibili da fonti
rinnovabili) non può che trovare applicazione la differente disciplina stabilita
rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e
dal D.M.05/02/1998. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - O. s.r.l. (avv. Cassiba)
c. Provincia Regionale di Palermo (avv.ti Cannizzaro e Greco) e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 581
RIFIUTI - Sansa di oliva disoleata - Impiego all’esterno dell’impianto di
produzione - Qualificazione come combustibile - Presupposti di cui al D.P.C.M.
08/03/2002 - Mancata rispondenza del prodotto - Regime autorizzatorio e
normativa in materia di emissioni in atmosfera - Principio di precauzione ex
art. 301 d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi della nuova lett.f) del punto.1 all’All..3
D.P.C.M.08/3/2002 n.23959, nel caso in cui l’impiego del prodotto <sansa
disoleata> avvenga all’esterno dell’impianto di produzione, il rispetto dei
requisiti per la sua corretta qualificazione come combustibile (e non come
rifiuto) deve risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto
stabilito al successivo punto 3. In mancanza di una accertata rispondenza del
prodotto alle caratteristiche merceologiche previste per la sua qualificazione
come combustibile, anche in ragione del principio di precauzione oggi previsto
dall’art.301 D.Lgs.152/06, non può che farsi riferimento alla normativa più
stringente quanto al regime autorizzatorio e alle emissioni in atmosfera. Pres.
f.f. Maisano, Est. Valenti - O. s.r.l. (avv. Cassiba) c. Provincia Regionale di
Palermo (avv.ti Cannizzaro e Greco) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo,
Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 581
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00581/2010 REG.SEN.
N. 02158/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2006, proposto da:
Ditta Olii Tomasello S.r.l., in persona del legale rappresentante por tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Cassibba, presso il cui studio
sito in Palermo via Libertà N. 171 ha eletto domicilio;
contro
-la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Cannizzaro e Giuseppe Greco, con
domicilio eletto presso la sede dell’Uff.Legale dell’Ente sito in Palermo, via
Maqueda, 100;
-l’Area Tecnica Territorio e Ambiente, Ufficio Smaltimento Rifiuti Speciali
della Provincia Regionale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della Determinazione Dirigenziale n.64 del 18/7/2006, notificata il 24/7/2006,
con la quale è stata vietata la prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti
nonché è stata revocata l’ammissione alle procedure semplificate e la
cancellazione dell’iscrizione al n.8 del Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero di rifiuti;
-di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Palermo e la
relativa memoria difensiva;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n.1297 del 21/11/2006 di rigetto della domanda incidentale di
sospensione;
Vista l’ordinanza del C.G.A. 289 del 29/3/2007 di rigetto dell’appello cautelare
proposto dalla parte ricorrente;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2009 il dott. Roberto
Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Ditta Olii Tomasello s.r.l. è iscritta nel registro provinciale delle imprese
che svolgono attività di recupero di rifiuti speciali ai sensi degli artt. 31 e
33 D.Lgs.22/97 per l’attività di recupero energetico /R1) di sansa esausta,
codice C.E.R.020303. A seguito del sopralluogo esperito dalla Provincia
Regionale di Palermo in data 19/01/2006 veniva redatto il verbale di
contestazione S.A.R.n.3 del 28/4/2006, notificato in data 9/5/06 mercè il quale
era intimato il pagamento di una sanzione amministrativa. In seguito era quindi
notificato dalla medesima Provincia Regionale la nota prot.0051412 del 28/4/2006
di diffida di adeguamento dell’impianto alle prescrizioni tecniche ritenute
violate. Detta nota era riscontrata dalla Ditta con scritti difensivi ai sensi
dell’art.18 L.689/81, depositati nei termini di legge, che tuttavia non hanno
avuto alcun seguito da parte dell’Amministrazione. Interveniva invece il
provvedimento in epigrafe indicato a mezzo del quale la Provincia ha vietato la
prosecuzione dell’attività di recupero dei rifiuti nonché ha revocato
l’ammissione alle procedure semplificate e disposto la cancellazione della Ditta
Olii Tomasello s.r.l. dall’elenco delle ditte autorizzate.
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto il presente gravame,
notificato in data 3/11/2006 e depositato in data 9/11/2006, in cui si
articolano le seguenti censure:
1-Violazione e falsa applicazione dell’art.14 L.689/81 – Illegittimità derivata
del provvedimento impugnato;
2-Violazione e falsa applicazione dell’art.10 e art.10bis L.241/9;
3-Violazione e falsa applicazione del D.Lgs.133/05. Violazione e falsa
applicazione D.M.05/05/2006. Erronea e falsa applicazione artt.11 co3 e 13 co.1
D.Lgs.22/97. Errore abnorme. Carenza di istruttoria e disparità di trattamento.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento impugnato, previa
sospensione degli effetti, con vittoria di spese.
Resiste la Provincia Regionale di Palermo articolando difese ed eccezioni quanto
alle prime due doglianze, chiedendo comunque il rigetto del ricorso e della
connessa domanda cautelare, con vittoria di spese.
Alla camera di consiglio del 21/11/2006 con ordinanze .1297 è stata rigettata la
domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Il C.G.A., con ordinanza 297 del 30/03/2007, ha respinto l’appello cautelare
proposto dalla parte ricorrente.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2009, presenti le parti, come da verbale, il
ricorso è stato tratto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il thema decidendum della presente controversia è unicamente da
individuare nella asserita illegittimità del provvedimento n.64 del 18/7/06
mercé il quale la Provincia Regionale di Palermo, a fronte dell’ispezione
compiuta presso i locali della Ditta ricorrente in data 19/1/2006, ha vietato la
prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti nonché revocato l’ammissione alle
procedure semplificate di cui agli art.31 e 33 D-Lgs.22/97 e disposto altresì la
cancellazione della Ditta dal relativo Registro delle imprese autorizzate a
livello provinciale all’attività di recupero dei rifiuti.
Così circoscritto l’ambito del decidere, si evidenzia in primo luogo
l’infondatezza della prima e della seconda doglianza, potendosi prescindere dai
rilievi di inammissibilità dei stessi, come per altro eccepiti dalla Provincia
resistente.
Ed invero entrambe le censure ineriscono a presunti profili di illegittimità di
provvedimenti invero non impugnati (i.e. il verbale di accertamento del
19/01/2006 e il verbale S.A.R n.3 del 28/4/06) e in ordine ai quali comunque
difetta la giurisdizione di questo decidente ai sensi dell’art.22 L.698/81.
Né varrebbe il solo richiamo al provvedimento prot.0051412 del 28/4/2006, di
diffida all’adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute violate dalla
Provincia, provvedimento per altro non impugnato, alla cui inosservanza da parte
della ditta ricorrente è da ricondurre l’emanazione del provvedimento qui in
esame. Le stesse note a difesa ex art.18 L689/81 del 5/11/2006, fatte pervenire
dalla parte ricorrente alla Provincia di Palermo ineriscono, a ben vedere, al
provvedimento di contestazione S.A.R. n.3 del 28/4/2006, non oggetto di
cognizione in questa sede.
Anche sotto detti profili, quindi, risultano non conducenti le prospettate
violazioni delle norme sul procedimento amministrativo ex art.10 e 10bis
L.241/90.
Anche la terza ed ultima censura risulta infondata.
La questione sottesa attiene alla normativa relativa all’utilizzo delle sanse
esauste come combustibile all’interno di un ciclo produttivo.
Occorre evidenziare in primo luogo che l’art.1 D.P.C.M 8/10/2004 ha introdotto
la nuova lett.f) al punto.1 dell’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la
nuova disposizione, quindi, la sansa di oliva disoleata avente le
caratteristiche riportate nella tabella di cui allo stesso D.P.C.M., ed ottenuta
dal trattamento della sanse vergini con n.esano per l'estrazione dell'olio di
sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico,
rientra tra le biomasse combustibili purché i predetti trattamenti siano
effettuati all'interno del medesimo impianto.
Le sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente dall’impresa ricorrente, che
rispettano i parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002 (come modificato
dal D.P.C.M. 08/10/2004), sono individuate non già come rifiuti (con le connesse
implicazioni anche in ordine alla tenuta dei relativi registri ed alle
autorizzazioni necessarie) bensì quali combustibili: solo in tali evenienze non
trovano di conseguenza applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.22/97 (oggi
sostituito dal D.Lgs.152/06).
Tuttavia, in mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.:
accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. per le sanse
esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla categoria di
<combustibili> da fonti rinnovabili) non può che trovare applicazione la
differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e
sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998, considerato vieppiù che non
risultano conducenti al caso qui in esame i richiami ai limiti di emissione di
cui al D.Lgs.133/05, all.to 2 paragrafo “A” punto 3.1.2 (biomasse) in quanto
inerenti alla diversa tipologia impianti di coincenerimento.
In particolare, risulta incontestato che la Ditta Olii Tomasello s.r.l. per la
propria attività importa sansa esausta da altri paesi, in particolare dalla
Grecia, senza tuttavia poterne attestare preventivamente la rispondenza ai
parametri stabiliti dal D.P.C.M.8/3/2002 e s.m.i..
Invero, ai sensi della nuova lett.f) del punto.1 all’All..3 D.P.C.M.08/3/2002
n.23959, nel caso in cui –come in specie e per quanto attiene alla sansa
importata- l’impiego del prodotto <sansa disoleata> avvenga all’esterno
dell’impianto stesso di produzione, il rispetto dei requisiti per la sua
corretta qualificazione come combustibile (e non come rifiuto) deve risultare da
un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al successivo punto 3.
Tale ultima disposizione prevede espressamente, per quanto rileva nel caso in
esame, che il rispetto delle caratteristiche della tabella di cui al precedente
punto.1 deve risultare: a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o
direttamente sugli imballaggi; b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di
accompagnamento.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti, non risulta che la sansa
esausta importata dalla Ditta Olii Tomasello s.r.l. sia conforme alle
prescrizioni in parola per ciò che attiene al rispetto dei parametri cit. per la
sua certa qualificazione giuridica quale combustibile. In mancanza di una
accertata rispondenza del prodotto alle caratteristiche merceologiche previste
per la sua qualificazione come combustibile, anche in ragione del principio di
precauzione oggi previsto dall’art.301 D.Lgs.152/06, non può che farsi
riferimento alla normativa più stringente quanto al regime autorizzatorio e alle
emissioni in atmosfera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato
resiste alle censure articolate nel gravame in esame, risultando quindi
legittimo.
Il ricorso va quindi respinto, in quanto infondato.
Ai sensi dell’art.91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, respinge il
ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore
della Provincia Regionale di Palermo resistente, che liquida in €.1.500,00 (euro
millecinquecento/00) oltre I.V.A: e C.P.A. se ed in quanto dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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