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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584
RIFIUTI - Illecito abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di
rimozione - Proprietario o titolare di altro diritto reale o di godimento
dell’area - Imputabilità a titolo di dolo o colpa - Accertamenti della p.a.
procedente. Secondo quanto previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006,
come già dal precedente art. 14 del d.lgs. n. 22/97, oltre alla diretta
responsabilità dell’autore dell’illecito, l’ordine di rimozione dei rifiuti può
essere esteso in solido anche al proprietario o titolare di altro diritto reale
o di godimento dell’area, purché la violazione gli sia imputabile a titolo di
dolo o colpa, che risultino dagli accertamenti effettuati, in contraddittorio
con i soggetti interessati, dall’amministrazione procedente.. (T.A.R. Campania
Salerno, sez. II, 07 maggio 2009, n.1826; Consiglio Stato , sez. V, 19 marzo
2009, n. 1612). Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - ANAS s.p.a (Avv. Stato) c.
Provincia Regionale di Palermo (avv. Garbo) e altro (n.c.). TAR SICILIA,
Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584
RIFIUTI - Illecito abbandono - Regione siciliana - Art. 160 l.r. n. 25/93 -
Attuale vigenza - Abbandono di rifiuti al di fuori dei perimetri urbani -
Raccolta - Spettanza - Provincia. L’art. 160 L.R.Siciliana n. 25/93, che non
può ritenersi abrogato dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 22/97, né risulta
superata dalle novelle apportate nel 2008 al d.lgs. n. 152/2006, postula che “al
di fuori dei perimetri urbani, ove non sia stato possibile individuare il
soggetto che ha abbandonato i rifiuti, alla Provincia spetta il compito di
provvedere alla raccolta dei rifiuti, e ciò anche su sollecitazione del Comune”
(così CGA, Sez. Giurisdiz., Decisione 28 dicembre 2006 n. 874). Negli stessi
termini è per altro la circolare dell’Assessorato Regione Territorio e Ambiente
n.6006 del 27.3.1998, che demanda direttamente alla Provincia il compito di
provvedere all’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di
rifiuti speciali "nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri
abitati”. La previsione di cui all’art.160 L.R.25/93 non risulta superata dalle
novelle apportate nel 2008 al D.Lgs.152/06. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti -
ANAS s.p.a (Avv. Stato) c. Provincia Regionale di Palermo (avv. Garbo) e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584
RIFIUTI - Illecito abbandono ai margini delle strade - Art. 14 codice della
strada - Ente gestore- Obblighi di manutenzione, gestione e pulizia -
Riferimento alla normale attività di gestione - Estensione alle discariche di
rifiuti accumulati senza colpevole responsabilità del gestore della strada -
Esclusione - Art. 230 d.lgs. n. 152/2006 - Strutture autostradali. Gli
obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze
e arredo (nonché delle attrezzature, impianti e servizi) cui sono tenuti i
concessionari di strade pubbliche ai sensi dell’art. 14 del codice della strada
(d.lgs. n. 285/92), come anche la pulizia e raccolta di cui al co.1 bis
dell’art.230 D.Lgs.152/06, sono da ricondurre alla normale attività di gestione
(sia ordinaria che straordinaria) della rete stradale e all’uso proprio della
stessa, sulla quale non possono ovviamente insistere discariche di rifiuti,
vieppiù accumulate senza una colpevole responsabilità dell’ente gestore. Da
quest’ultimo sono quindi esigibili, ai sensi del combinato disposto dei commi 1
e 3 art.14 Cod. Strada, e salvo che sia diversamente stabilito (così l’ultima
parte del medesimo co.3 cit.), solo le attività ordinarie e straordinarie
naturalmente connesse alla gestione della sede stradale. Per altro, sul piano
strettamente letterale, la previsione di cui al mentovato co.1 bis art.230 D.Lgs.152/06
è riferibile alle sole <strutture autostradali>. Pres. f.f. Maisano, Est.
Valenti - ANAS s.p.a (Avv. Stato) c. Provincia Regionale di Palermo (avv. Garbo)
e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 584
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00584/2010 REG.SEN.
N. 02165/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2008, proposto da:
A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in
via A. De Gasperi 81 è domiciliato in Palermo,;
contro
-Comune di Monreale, non costituito in giudizio;
-la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Predisnete pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Garbo, con domicilio eletto presso la
sede degli uffici legali dell’ente siti via Maqueda 100;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Monreale (Area Gestione del Territorio) del
60/04/2008 n.46 di intimazione all’A.N.A.S. S.p.A. della rimozione dei rifiuti
siti in località Torrettella in agro Comune di Monreale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2009 il dott. Roberto
Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 19/09/2008 e depositato, con i relativi allegati, il
17/10/2008 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in virtù dei poteri di
rappresentanza legale connessi al patrocinio facoltativo riconosciuto in favore
dell’A.N.A.S. S.p.A., ha impugnato chiedendone l’annullamento previa sospensione
degli effetti, il provvedimento in epigrafe indicato, non notificato alla sede
legale dell’Ente, con il quale il Comune di Monreale ha intimato all’ANAS la
rimozione dello stato dei luoghi previa rimozione della discarica dei rifiuti
presenti in località Torrettella del Comune di Monreale, al Km. 9,200/9,500
della strada statale 624 (Palermo/Sciacca).
Il ricorso, previa disamina sulla tempestività del mezzo, è affidato alle
seguenti censure:
1-Violazione degli artt. 7, 8, 10 L.241/90 e artt. 7, 8, 9, 10 L.R.10 /91.
Il provvedimento di cui si controverte è stato emesso in totale assenza di
previa comunicazione nei confronti del soggetto cui deve spiegare efficacia, in
palese violazione degli obblighi di legge, impedendo all’ANAS di partecipare al
relativo procedimento onde rappresentare in quella sede le proprie ragioni.
2-Violazione dell’art.192 co.3 D.Lgs.152/2006. Eccesso di potere per difetto di
istruttorie ed erroneo apprezzamento dei fatti.
La realizzazione e l’utilizzo della discarica abusiva è opera di terzi e non è
imputabile all’ANAS che, invece, da tempo denunciava l’abbandono da parte di
ignoti di materiale di vaio genere.
Tuttavia l’art.192 D.Lgs.152/06 stabilisce la responsabilità solidale del
proprietario dei suoli in caso in cui la violazione sia imputabile a titolo di
dolo o colpa grave in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con i
soggetti interessati. In specie detto accertamento non è stato mai effettuato.
3-Violazione art.160 L.R.25/93
L’area in questione non può considerarsi area privata di proprietà dell’ANAS,
trattandosi in specie dell’area di sedime di un viadotto della strada statale
ss.624. Ai sensi della normativa richiamata, l’ente onerato della rimozione dei
rifiuti in detta evenienza è la Provincia Regionale di Palermo.
Il Comune di Monreale, benché ritualmente intimato, non ha resistito al
giudizio.
Si è costituita per resistere la Provincia Regionale di Palermo, in persona del
Presidente pro-tempore, articolando difese e chiedendo il rigetto nel merito del
ricorso e della domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 7/11/2008 con ordinanza n.1292 è stata accolta la
domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2009, presenti i procuratori delle parti
costituite, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione
DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento mercé il quale il Comune di
Monreale, non costituito in giudizio, malgrado la rituale intimazione, ha
ordinato all’A.N.A.S. S.p.A. il ripristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti
abusivamente abbandonati in prossimità del km.9,200/9,500 della S.S.624
(Palermo/Sciacca) in C.da Torrettella del medesimo Comune.
Anche in assenza di eccezioni delle parti resistenti, deve darsi atto della
tempestività del presente gravame, siccome risulta incontestato che l’ordinanza
impugnata non è stata notificata dal Comune di Monreale alla sede legale
dell’A.N.A.S. S.p.A., ma solo presso una sua articolazione locale, il
compartimento di Palermo: modalità non idonea a far decorrere i termini
decadenziali di impugnazione previsti dalla legge in mancanza di prova
ulteriore, non fornita dalle parti resistenti, che l’ordinanza de quo sia
pervenuta alla effettiva sede legale dell’Ante oltre sessanta giorni prima della
proposizione del ricorso (Cfr. Consiglio di Stato 4627/2001).
Nel merito, il ricorso risulta fondato per le considerazioni che seguono.
Risultano assorbenti la seconda e la terza doglianza spiegata in ricorso.
Il provvedimento di cui si controverte è stato emanato dal Comune di Monreale
essenzialmente in ragione di quanto previsto dall’art.192 D.Lgs.152/06, non
risultando di pertinenza del Comune procedente l’applicazione del pur richiamato
art.256 D.Lgs.152/06 che, differentemente, attiene alle sanzioni penali connesse
all’illegittimo abbandono dei rifiuti.
Ciò posto, il terzo comma dell’art.192 D.Lgs.152/06 prevede che chiunque viola
il divieto di cui al comma 1, di abbandono e di deposito incontrollati di
rifiuti, ӏ tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in
base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
La norma in esame risulta riproduttiva di analoga disposizione già contenuta
nell’art.12 D.Lgs22/97, abrogata proprio dal D.Lgs.152/06.
Secondo quanto previsto dalla norma, oltre alla diretta responsabilità
dell’autore dell’illecito, l’ordine di rimozione può essere esteso in solido
anche al proprietario o titolare di altro diritto reale o di godimento
dell’area, purché la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Sul
punto è da registrare l’orientamento ormai consolidato della Giurisprudenza
Amministrativa sulla necessarietà del preventivo accertamento dell'esistenza
dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al titolare dell’area:
“l'ordinanza sindacale emanata dall'amministrazione locale è illegittima se
adottata senza il dovuto e preventivo accertamento della responsabilità e/o
della corresponsabilità del proprietario del terreno, nei confronti del quale
non è ipotizzabile una responsabilità oggettiva per violazione di un obbligo
generico di vigilanza” (di recente T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 07 maggio
2009, n.1826).
Ancora di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 14
del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sono illegittimi gli ordini di smaltimento di
rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al
proprietario del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza
di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base
di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata
su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza),
dell'imputabilità soggettiva della condotta. Tale principio si applica anche a
seguito dell'entrata in vigore dell'art. 192 del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, dal
momento che tale articolo, non soltanto riproduce il tenore dell'abrogato art.
14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o
colpa, ma in più integra il precedente precetto, precisando che l'ordine di
rimozione può essere adottato esclusivamente <in base agli accertamenti
effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti
al controllo>" (Consiglio Stato , sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612).
Nella peculiare ipotesi in cui, come nel caso qui in esame, l’abbandono abusivo
dei rifiuti non pericolosi avvenga in prossimità dell’area stradale, è stato
ritenuto illegittimo l’ordine di rimozione intimato nei confronti dell’ente
gestore quando non risulti riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o,
quanto meno, di colpa) in capo all'ANAS. (cfr.T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 05
dicembre 2008 , n. 21013; cfr anche T.A.R. Campania –Napoli, SEZ. I, sentenza
12-3-2002, n.1291).
Anche nel caso di specie manca una adeguata dimostrazione di una colposa
imputabilità dei fatti all’ANAS S.p.A.. La giurisprudenza amministrativa ha
affermato altresì che “ai fini dell'imposizione dell'obbligo di rimozione dei
rifiuti, non è sufficiente una generica « culpa in vigilando »” (T.A.R. Campania
Napoli, sez. V, 04 marzo 2009 , n. 1284), qui peraltro neppure accertata, atteso
altresì che risulta punto incontroverso della questione dedotta che la discarica
di che trattasi è ubicata non a raso della sede stradale, ma sotto un viadotto
della S.S.624.
Proprio in relazione a fattispecie analoga, il Consiglio di Stato, Sez..II, con
parere 7 novembre 2007 n. 2231 ha precisato che “Ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi - v. oggi l’art. 192 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati
presuppone l'accertamento della responsabilità da illecito in capo al
destinatario, occorrendo che sussista un atteggiamento di volontà dell’effetto
ovvero un comportamento negligente, imprudente od affetto da imperizia,
dovendosi viceversa escludere la sussistenza dell'obbligo di smaltimento a
carico del proprietario incolpevole, che sia ritenuto responsabile sulla base di
un principio presuntivo di responsabilità aquiliana c.d. oggettiva, analogo a
quello di cui agli artt. 2048-2053 cod. civ. (…) Ai fini della legittimità
dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati, l’Amministrazione deve dare
adeguata dimostrazione, attraverso un’istruttoria completa ed esauriente, che la
discarica o l’inquinamento sia avvenuto in un’area ben individuata ed
appartenente in modo certo ad un determinato soggetto imputabile per dolo o
colpa; in particolare deve dimostrare che, in concreto, da parte degli
interessati vi sia stato un comportamento quantomeno colposo, da valutare alla
stregua degli ordinari criteri di imputazione, senza, cioè, l'imposizione di una
soglia di diligenza superiore all'ordinario ovvero l'imposizione di un dovere di
vigilanza attiva di difficile praticabilità, come nel caso, ad esempio, di un
fondo aperto che, per la sua attitudine produttiva e la sua ubicazione
appartata, si palesa particolarmente esposto. E’ illegittimo l’ordine di
rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade emesso da un Ente parco nei
confronti dell’ANAS S.p.A. ove l’Ente parco abbia omesso del tutto di valutare
l’elemento psicologico dell’illecito e di esporre gli elementi in base ai quali
fosse imputabile all’ANAS un atteggiamento di culpa in vigilando
nell’espletamento dell’attività di gestione del sedime stradale (…). Così
facendo l’Ente parco ha agito sulla base di una presunzione di colpevolezza
direttamente collegata alla qualificazione di proprietario data all’ente ANAS,
agendo in base ai principi di responsabilità oggettiva (assoluta o relativa)
delle norme del codice civile sulla responsabilità aquiliana”.
Anche la terza doglianza merita di essere accolta.
Si fa infatti questione dell’applicazione dell’art.160 L.R.25/1993 le cui
previsioni, anche per il combinato disposto con quanto stabilito dall’abrogato
D.Lgs.22/97 agli artt.14, 20 e 21, hanno dato adito a contrasti tra le
amministrazioni comunali e provinciali, come evidenziato dalla stessa Provincia
di Palermo controinteressata resistente.
Invero, da parte di alcune amministrazioni provinciali si era cercato di
avallare una implicita abrogazione dell’art.160 L.R.25/93 per asserito contrasto
con la normativa sopravvenuta cit. (con particolare riferimento alle differenti
competenze stabilite nel D.Lgs.22/97 per le amministrazioni provinciali e
comunale ex artt.20 e 21).
Tale assunto non ha trovato però l’avallo della giurisprudenza amministrativa.
L’art. 160 L.R. 25/93 prevede infatti che: “1. Le province regionali svolgono
obbligatoriamente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani
e di rifiuti speciali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f, della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei
centri abitati. 2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è data
priorità alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle
aree naturali protette. 3. L'attività di cui al comma 1 può essere estesa anche
ad interventi di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato
dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto di risarcimento nei
confronti dei responsabili del danno ambientale. 4. Con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, sentite le province regionali, sono
individuate le discariche che ciascuna provincia può utilizzare per lo
svolgimento dell' attività di cui al comma 1. 5. Le somme destinate allo
svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono ripartite fra le
province regionali con decre-to dell'Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente ...”
Detta norma, come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa,
costituisce esercizio della potestà legislativa esclusiva della Regione, ed in
ogni caso, l’art. 52, comma 2 del decreto Ronchi fa salve le attribuzioni di
funzioni delegate o trasferite già conferite dalle Regioni alle Province e agli
altri enti locali in attuazione della L. 142/1990, attribuzioni fra le quali
vanno ricomprese quelle contemplate proprio dall’art. 160 L.R. 25/93 che,
quindi, non può ritenersi abrogato implicitamente per asserito contrasto con gli
artt.20 1 21 D.Lgs.22/97. (cfr.C.G.A., Sez. Giurisdiz. Decsione n.533/2006).
La vigenza di detta norma postula quindi che “al di fuori dei perimetri urbani,
ove non sia stato possibile individuare il soggetto che ha abbandonato i
rifiuti, alla Provincia spetta il compito di provvedere alla raccolta dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 160 della L. reg. Sicilia n. 25 del 1993, e ciò
anche su sollecitazione del Comune” (così CGA, Sez. Giurisdiz., Decisione 28
dicembre 2006 n. 874). Negli stessi termini è per altro la circolare
dell’Assessorato Regione Territorio e Ambiente n.6006 del 27.3.1998, che demanda
direttamente alla Provincia il compito di provvedere all’attività di raccolta e
smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali "nelle parti di
territorio esterno ai perimetri dei centri abitati”. A dette conclusioni era già
pervenuta questa stessa Sezione con la condivisibile sentenza n.661 del
27/04/2005.
Non può giovare alle differenti tesi della Provincia di Palermo, Amministrazione
controinteressata, il richiamo rispettivamente al co.1 bis art.230 D.Lgs.152/06
(come introdotto dall'art.2, co.30-quinquiester del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4;
norma che invero fa riferimento alle <infrastrutture autostradali> ) e
all’art.14 del Codice della Strada D.Lgs.285/1992 ovvero alla recente circolare
dell’Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente n.1 del 29/7/08, con la quale ultima
l’Ass.to avrebbe inteso recepire ed estendere anche ad altre strade quanto
disposto al co.30-quinquiester dell’art.2 D.Lgs.4/2008.
In primo luogo si osserva che il provvedimento impugnato non risulta essere
stato emanato in ragione delle calendate previsioni normative, richiamando solo
ed univocamente -al fine della irrogazione dell’ordine di rimozione- l’art.192
D.Lgs.152/06 cit..
Inoltre, a ben vedere, come per altro già evidenziato in sede cautelare, la
previsione di cui all’art.160 L.R.25/93 non risulta superata dalle novelle
apportate nel 2008 al D.Lgs.152/06.
Anche il riferimento all’art.14 del codice della strada D.Lgs285/92 non risulta
invero esaustivo, siccome gli obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze e arredo (nonché delle attrezzature, impianti e
servizi) cui sono tenuti i concessionari di strade pubbliche (in specie
l’A.N.A.S. S.p.A.), come anche la pulizia e raccolta di cui al co.1bis art.230
D.Lgs.152/06, sono da ricondurre alla normale attività di gestione (sia
ordinaria che straordinaria) della rete stradale e all’uso proprio della stessa,
sulla quale non possono ovviamente insistere discariche di rifiuti, vieppiù
accumulate senza una colpevole responsabilità dell’ente gestore. Da quest’ultimo
sono quindi esigibili, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 art.14
Cod. Strada, e salvo che sia diversamente stabilito (così l’ultima parte del
medesimo co.3 cit.), tutte quelle attività ordinarie e straordinarie
naturalmente connesse alla gestione della sede stradale (a titolo di mero quanto
non esaustivo esempio: manutenzione dell’asfalto, della segnaletica orizzontale
e verticale, delle eventuali infrastrutture a corredo, potatura degli arbusti
prospicienti e delle aiuole divisorie e pulizia connessa, eliminazione di
pericoli, ect.).
Per altro, sul piano strettamente letterale, la previsione di cui al mentovato
co.1bis art.230 D.Lgs.152/06 è riferibile alle <strutture autostradali>, mentre
nel caso in esame trattasi differentemente di una strada statale rispetto alla
quale non può giovare l’estensione operata dall’ARTA con una mera circolare
(n.1/08).
In conclusione, assorbita l’ulteriore doglianza, il ricorso in esame risulta
fondato e va accolto per quanto in narrativa evidenziato, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art.91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza e vanno imputate a
carico del Comune di Monreale che emanato l’atto, nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Monreale al pagamento delle spese di giudizio in favore
della parte ricorrente, che liquida in €.1500,00 (Euro millecinquecento/00),
oltre IVA e CPA se ed in quanto dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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