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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 18 maggio 2010, n. 6896
CACCIA - Abbattimento dei maiali domestici inselvatichiti - Ordinanza
contingibile e urgente - Difetto di motivazione in ordine ai presupposti
integranti il pericolo per l’incolumità - Illegittimità. L’ordinanza
contingibile ed urgente con cui l’Amministrazione comunale resistente ha
autorizzato l’abbattimento dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado
in tutto il territorio comunale, è illegittima ove non sia supportata da
un’adeguata istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente
legittimanti la sua adozione ed integranti il pericolo per l’incolumità pubblica
dei cittadini. Pres. Giallombardo, Est. Tomaiuoli - L.A.V. (avv.ti Bonanno e
Giudice) c. Regione Sicilia Assessorato Agricoltura e Foreste e altri (Avv.
Stato) e altri (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez.I - 18 maggio 2010, n. 6896
CACCIA - Abbattimento dei maiali domestici inselvatichiti - Ordinanza
contingibile e urgente - Tutela dell’incolumità pubblica - Autorizzazione di
tutti i cittadini in possesso del porto d’armi all’abbattimento generalizzato
dei suidi - Illogicità. L’ordinanza con cui è autorizzato l’abbattimento dei
maiali domestici inselvatichiti allo stato brado sul presupposto di asseriti
pericoli per l’incolumità pubblica si appalesa affetta da illogicità, laddove
autorizza i cittadini in possesso del porto d’armi all’abbattimento
generalizzato dei suidi, in evidente contrasto con il superiore interesse alla
difesa dell’incolumità pubblica posto alla base del provvedimento. Pres.
Giallombardo, Est. Tomaiuoli - L.A.V. (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Regione
Sicilia Assessorato Agricoltura e Foreste e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez.I - 18 maggio 2010, n. 6896
N. 06896/2010 REG.SEN.
N. 00975/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 975 del 2009, proposto da L.A.V. - Lega
Anti Vivisezione Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dagli Avv. Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio eletto
presso lo studio del secondo sito in Palermo, via M. D'Azeglio n. 27/C;
contro
Regione Sicilia Assessorato Agricoltura e Foreste, Regione Sicilia Assessorato
Territorio e Ambiente, U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona dei legali
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi
n. 81; Comune di Collesano; Ente Parco delle Madonie
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 52 del 21 aprile 2009, con la quale
il Sindaco dei Comune di Collesano ha autorizzato la cattura e l'abbattimento di
"suidi" nell'ambito del territorio comunale di pertinenza - e sebbene detto
Comune risulti compreso all'interno del perimetro del Parco Regionale Naturale
delle Madonie - prevedendo altresì l'immediata macellazione dei capi abbattuti;
e ciò in asserita applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e
s.m.i..
2) del verbale di conferenza di servizi del 20 gennaio 2009, del quale
l'Associazione ricorrente non conosce a tutt'oggi il contenuto, atto presupposto
rispetto all'ordinanza sindacale impugnata, dal quale emergerebbe l'asserita
sussistenza di una situazione di "pericolo per l'incolumità pubblica".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato
Agricoltura e Foreste e di Regione Sicilia Assessorato Territorio e Ambiente e
di U.T.G. - Prefettura di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il dott. Pier Luigi
Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato
il 28.05.2009, la L.A.V., Lega Anti Vivisezione Onlus, premesso che il Sindaco
del Comune di Collesano – analogamente ai primi cittadini di altri comuni
viciniori – aveva autorizzato indiscriminatamente e senza alcuna fissazione di
limiti quantitativi giornalieri la cattura e l’abbattimento di “suidi” (maiali
domestici inselvatichiti allo stato brado) nell’ambito del territorio comunale,
nell’asserito presupposto che la loro presenza nelle vicinanze del centro urbano
provocasse danni alle colture, alle pertinenze delle abitazioni ed alla rete
viaria, oltre a costituire un oggettivo pericolo per l’incolumità pubblica; che
tale provvedimento costituiva l’esito finale di una vicenda preoccupante
venutasi a creare negli ultimi anni nel Parco delle Madonie per effetto
dell’eccessiva prolificazione di una specie ibrida di maiale domestico
inselvatichito (c.d. suide); che numerose agenzie di stampa avevano riportato la
notizia secondo cui nel predetto Parco naturale – istituito da quasi un
ventennio – i Sindaci di numerosi comuni avevano firmato ordinanze di
abbattimento di cinghiali, ibridi od inselvatichiti di maiale domestico,
violando le normative ambientali e sanitarie di riferimento; che il predetto
Parco è stato individuato come Zona di Protezione Speciale (ZPS) con codice
ITA020050, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, nonché come plurimo Sito di
Importanza Comunitaria (SIC); che essa associazione aveva presentato un esposto
denunzia presso la competente procura della Repubblica presso il Tribunale di
Termini Imerese; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in
epigrafe, lamentandone l’illegittimità per: 1) violazione della L.R. n. 98/1981
e della L.R. 14/1988 recanti “Norme per l’istituzione di parchi e riserve
naturali” – violazione degli artt. 11, comma 3, 19 e 30, comma 1, della L.
6.12.1991 n. 394 (legge quadro in materia di aree protette), e della L 14 agosto
1991 n. 281 (recepita in Sicilia con L.R. n. 15/2000), nonché di quanto
stabilito per le modalità di abbattimento dal D.P.R. 320/1954 (recante
“Regolamento di Polizia Veterinaria”) – eccesso di potere sotto i profili del
difetto dei presupposti e dello sviamento; 2) violazione sotto altro profilo
delle sopra calendate norme – violazione e falsa applicazione della L.R.
14.11.2008 n. 12 recante “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna
selvatica o inselvatichita in aree naturali protette” – incompetenza assoluta
del Sindaco in materia di cattura ed abbattimento di animali in area protetta –
eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del travisamento
dei fatti e dello sviamento; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D.
Lg.vo 18.8.2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii. e dell’art. 1 del T.U.L.P.S. (R.D. n.
773/1931) – eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del
travisamento dei fatti, dell’insufficienza e perplessità della motivazione,
della illogicità manifesta, nonché dello sviamento.
All’adunanza camerale del 16.6.2009, fissata per la trattazione dell’istanza
cautelare, si sono costituite le Amministrazioni statali e regionali resistenti,
senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso
avversario.
Il Comune di Collesano, sebbene ritualmente raggiunto dalla notificazione del
ricorso introduttivo, non si è costituito.
Con ordinanza n. 631/2009 il T.A.R. adito ha accolto l’istanza cautelare di
sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
All’udienza del 9.4.2010, il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori
delle parti è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili dei vizi di eccesso di potere
per difetto di istruttoria, perplessità e deficienza della motivazione e difetto
di proporzionalità dell’agere amministrativo, vizi già ravvisati da questo
Tribunale in sede di concessione della misura cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato.
L’ordinanza contingibile ed urgente con cui l’Amministrazione comunale
resistente ha autorizzato l’abbattimento dei maiali domestici inselvatichiti
allo stato brado in tutto il territorio comunale, infatti, non appare supportata
da un’adeguata istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente
legittimanti la sua adozione ed integranti il paventato pericolo per
l’incolumità pubblica dei cittadini.
Non è dato di sapere, infatti, quanti siano gli esemplari della specie in
questione e quale sia l’eventuale sovrannumero rispetto all’ottimale equilibrio
ecologico.
L’ordinanza gravata, poi, fa generico riferimento ad una presunta pericolosità
dei suidi, senza dare concretamente conto di casi di aggressione agli esseri
umani nel corso degli ultimi anni in cui la ritenuta situazione di pericolo si è
protratta, il che non appare sufficiente a motivare il potenziale abbattimento
generalizzato di tutta la specie insistente sul territorio (evenienza, questa,
astrattamente verificabile, posto che non è stato previsto alcun
contingentamento numerico).
Ancora, l’ordinanza in questione si appalesa affetta da illogicità, laddove
autorizza i cittadini in possesso del porto d’armi all’abbattimento
generalizzato dei suidi, in evidente contrasto con il superiore interesse alla
difesa dell’incolumità pubblica pure posto alla base del provvedimento d’urgenza
impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere
accolto e l’ordinanza contingibile ed urgente con esso impugnata deve essere
annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale resistente
e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza contingibile ed
urgente n. 52 del 21 aprile 2009 del Sindaco del Comune di Collesano.
Condanna il Comune di Collesano, in persona del legale rappresentante p.t., a
rifondere alla associazione ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.000,00, oltre iva e cpa come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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