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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 giugno 2010, n. 7655


DIRITTO DEMANIALE - Aree demaniali marittime - Art. 32 Cod. nav. - Procedimento di delimitazione - Presupposti - Obiettiva incertezza in ordine ai confini - Determinazione catastale - Valore. Il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art.32 Cod. nav. postula l’esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo - non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del provvedimento di autotutela - incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare con una certazione sull’esatta posizione dei confini stessi (negli stessi termini cfr. anche T.A.R. Palermo 1135/01; T.A.R. Palermo 19/07/2001 n.1065 e n.1066; T.A.R. Palermo Sez. I, 14/10/2004 n.2273 e n.2281; T.A.R. Palermo Sez.I, 03/02/2005 n.131 e n.133). In caso di obiettiva incertezza, la determinazione catastale non può essere equiparata alla determinazione ex art. 32 c. nav. ed, in ogni caso, non è sufficiente di per sè ad attribuire natura demaniale ad un'area (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002 , n. 947; T.A.R. Palermo Sez. I, 10/04/2002 n.947). Pres. Monteleone, Est. Valenti - N.G. (avv.ti Conti e Mazzarella) c. Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 giugno 2010, n. 7655
 

 

 

 

N. 07655/2010 REG.SEN.
N. 03387/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 3387 del 1998, proposto da:
Nalbone Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Leyla Conti e Giuseppe Mazzarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Giuseppe Mazzarella sito in Palermo, via Caltanissetta 1;


contro


Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici siti in via Alcide De Gasperi n.81 è ope legis domiciliato;
Assessorato Reg.Le Bilancio e Finanze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dell’ingiunzione di sgombero n.32/98 del 9/8/98 della capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Palermo, nella parte in cui lamenta ed ingiunge la demolizione delle opere che interessano la zona di rispetto del demanio marittimo (parte B del provvedimento), nonché laddove lamenta ed ingiunge la demolizione delle opere che interessano il demanio marittimo (parte A del provvedimento), con esclusione di quelle indicate sub A.3 lettera a) e lettere b).


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente;
Vista l’ordinanza n.2091 del 3/12/1998 di accoglimento nei limiti della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 11/11/1998 e depositato il 18/11/1998, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti ed articolando le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti (prima doglianza), violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili (seconda doglianza), eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dell’art.32 cod. nav. (terza censura); eccesso di potere e violazione di diverse norme del codice della navigazione (quarta censura); eccesso di potere, violazione di legge ed incompetenza (quinta censura).

Con ordinanza n.2091 del 3/12/1998 la domanda cautelare è stata accolta limitatamente all’ingiunzione di cui alla lett.B.

Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata senza articolare difese scritte.

In prossimità della pubblica udienza di discussione parte ricorrente ha prodotto memoria in termini insistendo per l’accoglimento.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato tratto in decisione.


DIRITTO


Si controverte sulla legittimità dell’ordinanza di sgombero n.32/1998 intimata al ricorrente sia per le opere che interesserebbero la zona di rispetto del demanio marittimo (di cui alla parte sub.B del relativo provvedimento), sia per quelle asseritamente insistenti sul pubblico demanio sub.A, con esclusione di quelle indicate sub.A.3 lettera a e lettera b.

Con la prima doglianza il ricorrente contesta, in parte qua, la legittimità dell’ordinanza impugnata in relazione alla intimazione alla rimozione delle opere di cui al punto 1 e quelle di cui al punto 3, lettere c. d. ed e della parte A, siccome le stesse non possono essere riferite in alcun modo allo stesso ricorrente.

La censura merita approfondimenti.

Quanto ai soggetti legittimati passivi in relazione all’ingiunzione di sgombero, i

questo Tribunale, con sentenza n.1134 del 21/08/2001, ha affermato che il destinatario dell’ordinanza di ingiunzione non é necessariamente il proprietario ma anche chi comunque utilizza (avendone la disponibilità e finalizzandola al miglior godimento) senza un titolo specifico l’opera abusiva sul demanio marittimo anche se realizzata da terzi (cfr. C.G.A. 18 novembre 1998 n. 662): (…) il soggetto utilizzatore dell’opera abusiva finalizzata al miglior godimento della sua proprietà, é responsabile di fronte alle autorità competenti, a nulla rilevando che tale opera non sia stata da lui realizzata e non sia di sua proprietà. (cfr. Giur. Cit.).

Negli stessi termini si è altresì affermato che “Il provvedimento di demolizione ai sensi dell'art. 54 c.nav., che non abbisogna di motivazione in ordine alle opere realizzate sul pubblico demanio marittimo, è destinato anche a chi utilizza le opere costruite da altri” (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 16 dicembre 2002 , n. 4535).

Tuttavia, con sentenza di questa Sezione del 3/11/2004 n.2451, si è accolto il ricorso in quanto l’intimato allo sgombero (proprietario frontista del fondo) non era “utilizzatore ad uso esclusivo del tratto di strada antistante la sua proprietà privata”. Detto ultimo principio trova applicazione al caso di specie in ordine a quelle opere insistenti sul pubblico demanio di cui il ricorrente disconosce la paternità, non contestato sul punto dall’Avvocatura erariale, e rispetto alle quali il titolare frontista non è un utilizzatore esclusivo: quelle opere infatti (ad esclusione di quelle di cui alle lettere “a” e “b” delle quali solamente si assume la responsabilità e rispetto alle quali si è dichiarato disposto a provvedere) non risultano latitanti la proprietà del ricorrente e sono invece collegate ai varchi pubblici di accesso.

Le censure seconda e terza possono essere contestualmente scrutinate stante la loro omogeneità.

Le stesse risultano fondate ed assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di gravame, per le considerazioni che seguono.

Contesta parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato per non avere l’Amministrazione proceduto ad una preventiva delimitazione del confine del demanio marittimo, limitandosi semplicemente ad evidenziare che i dati catastali della zona “non sono mai stati opposti dagli interessati”.

Sul punto, questa Sezione, con sentenza 10 luglio 2000 n. 1574, ha stabilito che “Il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo previsto dall'art. 32 c. nav. e dall'art. 58 reg. nav. mar. costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto tutte le volte che sussista incertezza relativamente ai confini dell'area demaniale interessata” (in termini cfr. anche T.A.R. Palermo sent 07/02/2002 n..363, nonché T.A.R. Palermo, sez. II. 15/11/2002 n.3895; C.G.A. n. 177 del 5.4.2002; T.A.R. Palermo sez. II , 08/01/2003 n.39; Sez. I, 30/09/2003 n.1572; 07/09/2004 n.1883; n.3058/2006; Sez.II n.1753/06; n.1779/06; Sez.II n.1318/07).

Secondo la giurisprudenza amministrativa di questa Sezione, da cui il Collegio non ritiene doversi discostare, “la natura demaniale dell’area, in quanto afferente al demanio marittimo c.d. necessario e derivante direttamente dalla qualificazione giuridica di cui all’art. 822 cod.civ. in relazione alla situazione fisico –topografica dei luoghi, deve essere accertata mediante apposito giudizio ricognitorio da esperirsi da parte del privato dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria ex art. 823, comma 1, cod.civ.” (T.A.R. Palermo Sez. II, 18/1/2003 n.43;cfr. C.G.A., sez. giurisd. 25 maggio 1998 n. 322).

La giurisprudenza di questo Tribunale Amministrativo (21/05/2001 n.1133, 6 maggio 1999, n. 956; cfr anche C.G.A. 3 settembre 1997 n.331) ha altresì precisato che il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art.32 Cod. nav. postula l’esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo – non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del provvedimento di autotutela – incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare con una certazione sull’esatta posizione dei confini stessi. Pertanto, l’esigenza di una preventiva delimitazione sussiste soltanto ove risulti realmente esistente l’indicata obiettiva incertezza (negli stessi termini cfr. anche T.A.R. Palermo 1135/01; T.A.R. Palermo 19/07/2001 n.1065 e n.1066; T.A.R. Palermo Sez. I, 14/10/2004 n.2273 e n.2281; T.A.R. Palermo Sez.I, 03/02/2005 n.131 e n.133)

Ciò posto, si osserva in primo luogo che in caso di obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo, la determinazione catastale non può essere equiparata alla determinazione ex art. 32 c. nav. ed, in ogni caso, non è sufficiente di per sè ad attribuire natura demaniale ad un'area (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002 , n. 947, in senso conforme anche T.A.R. Palermo Sez. I, 10/04/2002 n.947).

Nel caso di specie, a fondamento della obiettiva incertezza del confine demaniale, parte ricorrente richiama e descrive in primo luogo la consistenza oggettiva dei luoghi, caratterizzati da una sopraelevazione rispetto al mare e, quindi, privi di quei requisiti già individuati dalla giurisprudenza per potersi parlare di demanio (i.e.: aree normalmente coperte dalle mareggiate ordinarie ovvero che, se non coperte, siano state in antico sommerse e tutt’ora utilizzabili per usi marittimi o utilizzabili per usi attinenti la navigazione: cfr. Cass. 23/1/1981 n.2417). A maggior supposto della indeterminatezza della linea di confine demaniale, parte ricorrente richiama ben due accertamenti (di cui uno eseguito in modo illegittimo come accertato dal C.G.A. con decisione n.320/1998) effettuati dall’Amministrazione all’uopo preposta proprio a poche centinai di metri dalla proprietà qui in esame, e precisamente a fronte della proprietà Zanca i cui terreni hanno caratteristiche geomorfologiche del tutto simili rispetto quelli del ricorrente.

L’Amministrazione intimata, come già anticipato, non ha contro dedotto alcunché alle contestazioni di parte ricorrente in ordine a tale punto essenziale.

Le argomentazioni di parte ricorrente appaiono sufficienti e plausibili in ordine alla sussistenza di una obiettiva incertezza sulla linea di confine del demanio. Ciò postula, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione impugnato che va per l’effetto annullato. Salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza dell’Amministrazione in esito alla delimitazione del confine del demanio.

Considerata la natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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