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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 giugno 2010, n. 7655
DIRITTO DEMANIALE - Aree demaniali marittime - Art. 32 Cod. nav. -
Procedimento di delimitazione - Presupposti - Obiettiva incertezza in ordine ai
confini - Determinazione catastale - Valore. Il procedimento di
delimitazione di un’area demaniale marittima ex art.32 Cod. nav. postula
l’esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio
marittimo - non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non
documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del provvedimento
di autotutela - incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare
con una certazione sull’esatta posizione dei confini stessi (negli stessi
termini cfr. anche T.A.R. Palermo 1135/01; T.A.R. Palermo 19/07/2001 n.1065 e
n.1066; T.A.R. Palermo Sez. I, 14/10/2004 n.2273 e n.2281; T.A.R. Palermo Sez.I,
03/02/2005 n.131 e n.133). In caso di obiettiva incertezza, la determinazione
catastale non può essere equiparata alla determinazione ex art. 32 c. nav. ed,
in ogni caso, non è sufficiente di per sè ad attribuire natura demaniale ad
un'area (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002 , n. 947; T.A.R. Palermo
Sez. I, 10/04/2002 n.947). Pres. Monteleone, Est. Valenti - N.G. (avv.ti Conti e
Mazzarella) c. Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente (Avv. Stato) e
altro (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 giugno 2010, n. 7655
N. 07655/2010 REG.SEN.
N. 03387/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3387 del 1998, proposto da:
Nalbone Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Leyla Conti e Giuseppe
Mazzarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Giuseppe Mazzarella
sito in Palermo, via Caltanissetta 1;
contro
Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo presso i cui uffici siti in via Alcide De Gasperi n.81 è
ope legis domiciliato;
Assessorato Reg.Le Bilancio e Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ingiunzione di sgombero n.32/98 del 9/8/98 della capitaneria di Porto del
Compartimento Marittimo di Palermo, nella parte in cui lamenta ed ingiunge la
demolizione delle opere che interessano la zona di rispetto del demanio
marittimo (parte B del provvedimento), nonché laddove lamenta ed ingiunge la
demolizione delle opere che interessano il demanio marittimo (parte A del
provvedimento), con esclusione di quelle indicate sub A.3 lettera a) e lettere
b).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le del Territorio e
dell'Ambiente;
Vista l’ordinanza n.2091 del 3/12/1998 di accoglimento nei limiti della domanda
incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Roberto
Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 11/11/1998 e depositato il 18/11/1998, parte
ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone l’annullamento
previa sospensione degli effetti ed articolando le censure di eccesso di potere
per travisamento dei fatti (prima doglianza), violazione di legge ed eccesso di
potere sotto diversi profili (seconda doglianza), eccesso di potere per
contraddittorietà e violazione dell’art.32 cod. nav. (terza censura); eccesso di
potere e violazione di diverse norme del codice della navigazione (quarta
censura); eccesso di potere, violazione di legge ed incompetenza (quinta
censura).
Con ordinanza n.2091 del 3/12/1998 la domanda cautelare è stata accolta
limitatamente all’ingiunzione di cui alla lett.B.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata
senza articolare difese scritte.
In prossimità della pubblica udienza di discussione parte ricorrente ha prodotto
memoria in termini insistendo per l’accoglimento.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010, presenti i difensori delle parti, come
da verbale, il ricorso è stato tratto in decisione.
DIRITTO
Si controverte sulla legittimità dell’ordinanza di sgombero n.32/1998 intimata
al ricorrente sia per le opere che interesserebbero la zona di rispetto del
demanio marittimo (di cui alla parte sub.B del relativo provvedimento), sia per
quelle asseritamente insistenti sul pubblico demanio sub.A, con esclusione di
quelle indicate sub.A.3 lettera a e lettera b.
Con la prima doglianza il ricorrente contesta, in parte qua, la legittimità
dell’ordinanza impugnata in relazione alla intimazione alla rimozione delle
opere di cui al punto 1 e quelle di cui al punto 3, lettere c. d. ed e della
parte A, siccome le stesse non possono essere riferite in alcun modo allo stesso
ricorrente.
La censura merita approfondimenti.
Quanto ai soggetti legittimati passivi in relazione all’ingiunzione di sgombero,
i
questo Tribunale, con sentenza n.1134 del 21/08/2001, ha affermato che il
destinatario dell’ordinanza di ingiunzione non é necessariamente il proprietario
ma anche chi comunque utilizza (avendone la disponibilità e finalizzandola al
miglior godimento) senza un titolo specifico l’opera abusiva sul demanio
marittimo anche se realizzata da terzi (cfr. C.G.A. 18 novembre 1998 n. 662):
(…) il soggetto utilizzatore dell’opera abusiva finalizzata al miglior godimento
della sua proprietà, é responsabile di fronte alle autorità competenti, a nulla
rilevando che tale opera non sia stata da lui realizzata e non sia di sua
proprietà. (cfr. Giur. Cit.).
Negli stessi termini si è altresì affermato che “Il provvedimento di demolizione
ai sensi dell'art. 54 c.nav., che non abbisogna di motivazione in ordine alle
opere realizzate sul pubblico demanio marittimo, è destinato anche a chi
utilizza le opere costruite da altri” (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 16
dicembre 2002 , n. 4535).
Tuttavia, con sentenza di questa Sezione del 3/11/2004 n.2451, si è accolto il
ricorso in quanto l’intimato allo sgombero (proprietario frontista del fondo)
non era “utilizzatore ad uso esclusivo del tratto di strada antistante la sua
proprietà privata”. Detto ultimo principio trova applicazione al caso di specie
in ordine a quelle opere insistenti sul pubblico demanio di cui il ricorrente
disconosce la paternità, non contestato sul punto dall’Avvocatura erariale, e
rispetto alle quali il titolare frontista non è un utilizzatore esclusivo:
quelle opere infatti (ad esclusione di quelle di cui alle lettere “a” e “b”
delle quali solamente si assume la responsabilità e rispetto alle quali si è
dichiarato disposto a provvedere) non risultano latitanti la proprietà del
ricorrente e sono invece collegate ai varchi pubblici di accesso.
Le censure seconda e terza possono essere contestualmente scrutinate stante la
loro omogeneità.
Le stesse risultano fondate ed assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di
gravame, per le considerazioni che seguono.
Contesta parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato per non
avere l’Amministrazione proceduto ad una preventiva delimitazione del confine
del demanio marittimo, limitandosi semplicemente ad evidenziare che i dati
catastali della zona “non sono mai stati opposti dagli interessati”.
Sul punto, questa Sezione, con sentenza 10 luglio 2000 n. 1574, ha stabilito che
“Il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del
demanio marittimo previsto dall'art. 32 c. nav. e dall'art. 58 reg. nav. mar.
costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di
autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto tutte le volte
che sussista incertezza relativamente ai confini dell'area demaniale
interessata” (in termini cfr. anche T.A.R. Palermo sent 07/02/2002 n..363,
nonché T.A.R. Palermo, sez. II. 15/11/2002 n.3895; C.G.A. n. 177 del 5.4.2002;
T.A.R. Palermo sez. II , 08/01/2003 n.39; Sez. I, 30/09/2003 n.1572; 07/09/2004
n.1883; n.3058/2006; Sez.II n.1753/06; n.1779/06; Sez.II n.1318/07).
Secondo la giurisprudenza amministrativa di questa Sezione, da cui il Collegio
non ritiene doversi discostare, “la natura demaniale dell’area, in quanto
afferente al demanio marittimo c.d. necessario e derivante direttamente dalla
qualificazione giuridica di cui all’art. 822 cod.civ. in relazione alla
situazione fisico –topografica dei luoghi, deve essere accertata mediante
apposito giudizio ricognitorio da esperirsi da parte del privato dinnanzi
all’Autorità giudiziaria ordinaria ex art. 823, comma 1, cod.civ.” (T.A.R.
Palermo Sez. II, 18/1/2003 n.43;cfr. C.G.A., sez. giurisd. 25 maggio 1998 n.
322).
La giurisprudenza di questo Tribunale Amministrativo (21/05/2001 n.1133, 6
maggio 1999, n. 956; cfr anche C.G.A. 3 settembre 1997 n.331) ha altresì
precisato che il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex
art.32 Cod. nav. postula l’esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai
confini del demanio marittimo – non essendo quindi a tal fine sufficiente una
semplice non documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del
provvedimento di autotutela – incertezza che il procedimento suddetto si propone
di superare con una certazione sull’esatta posizione dei confini stessi.
Pertanto, l’esigenza di una preventiva delimitazione sussiste soltanto ove
risulti realmente esistente l’indicata obiettiva incertezza (negli stessi
termini cfr. anche T.A.R. Palermo 1135/01; T.A.R. Palermo 19/07/2001 n.1065 e
n.1066; T.A.R. Palermo Sez. I, 14/10/2004 n.2273 e n.2281; T.A.R. Palermo Sez.I,
03/02/2005 n.131 e n.133)
Ciò posto, si osserva in primo luogo che in caso di obiettiva incertezza in
ordine ai confini del demanio marittimo, la determinazione catastale non può
essere equiparata alla determinazione ex art. 32 c. nav. ed, in ogni caso, non è
sufficiente di per sè ad attribuire natura demaniale ad un'area (T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. I, 10 aprile 2002 , n. 947, in senso conforme anche T.A.R. Palermo
Sez. I, 10/04/2002 n.947).
Nel caso di specie, a fondamento della obiettiva incertezza del confine
demaniale, parte ricorrente richiama e descrive in primo luogo la consistenza
oggettiva dei luoghi, caratterizzati da una sopraelevazione rispetto al mare e,
quindi, privi di quei requisiti già individuati dalla giurisprudenza per potersi
parlare di demanio (i.e.: aree normalmente coperte dalle mareggiate ordinarie
ovvero che, se non coperte, siano state in antico sommerse e tutt’ora
utilizzabili per usi marittimi o utilizzabili per usi attinenti la navigazione:
cfr. Cass. 23/1/1981 n.2417). A maggior supposto della indeterminatezza della
linea di confine demaniale, parte ricorrente richiama ben due accertamenti (di
cui uno eseguito in modo illegittimo come accertato dal C.G.A. con decisione
n.320/1998) effettuati dall’Amministrazione all’uopo preposta proprio a poche
centinai di metri dalla proprietà qui in esame, e precisamente a fronte della
proprietà Zanca i cui terreni hanno caratteristiche geomorfologiche del tutto
simili rispetto quelli del ricorrente.
L’Amministrazione intimata, come già anticipato, non ha contro dedotto alcunché
alle contestazioni di parte ricorrente in ordine a tale punto essenziale.
Le argomentazioni di parte ricorrente appaiono sufficienti e plausibili in
ordine alla sussistenza di una obiettiva incertezza sulla linea di confine del
demanio. Ciò postula, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra
richiamati, l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione impugnato che va
per l’effetto annullato. Salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di
competenza dell’Amministrazione in esito alla delimitazione del confine del
demanio.
Considerata la natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre
tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie
il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di
competenza dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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