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T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 8689



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Istanza di accesso ai documenti - Disposizione regolamentare interna - Richiesta di allegazione di copia del documento di identità - Interpretazione formalistica - Preclusione dell’accoglimento - Illegittimità. Nessuna norma impone al privato di presentare l’istanza di accesso agli atti amministrativi corredata da copia del documento d’identità; peraltro eventuali disposizioni regolamentari ed interne di questo tipo non potrebbero in ogni caso essere formalisticamente interpretate siccome preclusive dell’accoglimento dell’istanza, poiché il rapporto tra privato cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere improntato alle regole di leale collaborazione, partecipazione e buona fede, sicché graverebbe comunque sull’Amministrazione l’onere di invitare il privato a regolarizzare la propria istanza. Pres. Giallombardo, Est. Tomaiuoli - G.L. (avv. Fiasconaro) c. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 8689
 

 

 

N.  08689/2010 REG.SEN.

N. 00698/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 698 del 2010, proposto da Giorgio Lorefice, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via delle Alpi n.52;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Regione Siciliana;
nei confronti di
Francesco Giovanni D'Amico, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Cassibba, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via G. La Farina n. 14/E;
per l'annullamento
della nota prot. n. 756 dell’1.2.2010 (pervenuta al ricorrente il 12.3.2010 con lettera raccomandata n. 13624645549), a mezzo della quale gli uffici dell’Area Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento rigettavano l’istanza di accesso agli atti del sig. Lorefice Giorgio e per la declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso agli atti richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana e di Francesco Giovanni D'Amico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2010 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente ed al controinteressato in epigrafe indicato e depositato il 26.4.2010 Lorefice Giorgio, premesso di essere proprietario e possessore di un appezzamento di terreno sito in Sciacca, località Lido, individuato nel NCT al foglio di mappa 134, part. 262; che tale appezzamento di terra confina ad est con la proprietà del controinteressato d’Amico; che da più decenni al proprio fondo si accede a piedi e con veicoli a mezzo di una stradella larga circa 4 metri che comincia proprio sul fondo del D’Amico; che, avendo costui costruito una recinzione metallica attorno al fondo di sua proprietà che impedisce l’accesso alla stradella, egli aveva adito l’Autorità giudiziaria ordinaria ex art. 1168 c.c.; che nelle more della vicenda processuale egli aveva inoltre inoltrato istanza alla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, chiedendo di accedere a copia del nulla osta paesaggistico alla recinzione effettuata dal D’Amico; che in data 1.2.2010 l’Amministrazione resistente aveva rigettato tale istanza, rilevando che essa non era stata presentata per il tramite dell’Ufficio relazioni con il pubblico, che non era corredata da documento di identità del richiedente, ed infine che il lotto dell’istante non era confinante con quello del D’Amico.


Con memoria depositata il 16.6.2010 si è costituito il controinteressato D’Amico, eccependo la legittimità del diniego dell’Amministrazione, stante l’assenza in capo all’istante di un interesse giuridicamente rilevante.


All’adunanza camerale del 18.6.2010 si è costituita l’Amministrazione resistente senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso che, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.


L’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza di accesso del ricorrente rilevando che essa è stata presentata all’ufficio sbagliato, non è stata corredata da copia del documento d’identità del ricorrente e non è sorretta da un interesse giuridico apprezzabile.


Siffatte motivazioni non possono essere condivise.


Quanto alle prime due, osserva il Collegio che nessuna norma impone al privato, a pena di rigetto dell’istanza di accesso, di corredarla di copia del documento d’identità e di presentarla all’Ufficio relazioni con il pubblico; peraltro eventuali disposizioni regolamentari ed interne di questo tipo non potrebbero in ogni caso essere formalisticamente interpretate siccome preclusive dell’accoglimento dell’istanza, poiché il rapporto tra privato cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere improntato alle regole di leale collaborazione, partecipazione e buona fede, sicché graverebbe comunque sull’Amministrazione l’onere di invitare il privato a regolarizzare la propria istanza.


Quanto al terzo motivo, osserva il Collegio che la lite giudiziaria tra le parti avente ad oggetto l’asserita interclusione del fondo del ricorrente anche a mezzo della recinzione in questione legittima il ricorrente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla difesa in giudizio dei propri interessi, all’accesso agli atti amministrativi relativi al nulla osta paesaggistico eventualmente rilasciato con riferimento alla detta rete, senza che possano rilevare ostativamente i rilievi dell’avvenuta decisione in primo grado della controversia possessoria (residuando il giudizio di reclamo e le connesse controversie petitorie) e della non contiguità assoluta dei fondi (ben potendo l’interesse giuridico all’ostensione degli atti sussistere anche in capo a soggetti vicini ma non confinanti).


Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione resistente di consentire al ricorrente l’accesso agli atti richiesti.


Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e del controinteressato costituitosi e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, Sezione Prima accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di consentire al ricorrente l’accesso agli atti di cui in parte motiva.


Condanna l’Amministrazione resistente ed il controinteressato costituitosi, in ragione del 50% per ciascuna parte, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre iva e cpa.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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