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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 28 luglio 2010, n. 9042
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
- Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Favor legis -
Obbligo di concludere il procedimento - Termine di 180 giorni. Dal testo
dell’art. 12 D.Lgs.387/03 si evince l'intento del legislatore di favorire le
iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento
autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni
interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una
"autorizzazione unica". A siffatto "favor legis" (come anche al principio
dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990,
recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della
Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e
nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un
evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale
massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia (
cfr., fra le altre, sentenze n.1539 del 25 settembre 2009 e n.3253 del 19 marzo
2010). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - P.s.r.l. (avv. Cutaia) c. Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Avv. Stato). TAR
SICILIA, Palermo, Sez. II - 28 luglio 2010, n. 9042
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 09042/2010 REG.SEN.
N. 00676/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2010, proposto da Polinergia
Generosa S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dall'avv. Alberto Cutaia, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Armando Buttitta in Palermo, piazza S. Cuore, n. 3;
contro
L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ( già
Assessorato Regionale Industria ) in persona dell’Assessore pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per
legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza avanzata dalla
ricorrente all’Assessorato Regionale Industria il 27/11/2008, volta ad ottenere
l’autorizzazione unica prevista dall’art.12 del D.Lg.vo 387/2003, per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999,90 Kw da costruire nel Comune
di Alia ( PA );
nonché per conseguire
l’emanazione di un ordine di provvedere sulla predetta istanza;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale intimato;
Vista la nota di udienza depositata dalla ricorrente il 19/07/2010;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il Consigliere
Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1.Con il ricorso in epigrafe, notificato il 20/04/2010 e depositato il 22
seguente la Polinergia s.r.l. ha chiesto la declaratoria di illegittimità del
silenzio rifiuto che si sarebbe formato in ordine all’istanza avanzata il
27/11/2008 all’Assessorato regionale Industria di rilascio di autorizzazione
unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico nel Comune di Alia.
A sostegno del ricorso la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa
applicazione della predetta norma, nonché degli artt.2, 14 e segg. L.241/1990,
nella considerazione che l’Assessorato intimato era tenuto a concludere il
procedimento autorizzatorio in questione nel termine di 180 giorni dalla
presentazione dell’istanza, cioè dal 27/11/2008.
1.2.L’Avvocatura dello Stato si è costituita per resistere con memoria
depositata il 22/06/2010 con cui ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in
quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare entro il termine decadenziale di
sessanta giorni l’omessa convocazione della conferenza dei servizi che doveva
effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di
autorizzazione unica. Detto termine sarebbe scaduto il 27/12/2009 sicchè sarebbe
tardivo il ricorso notificato in data 20/04/2010; nel merito ha sostenuto la
difesa Erariale la mancanza in capo all’Amministrazione regionale dell’obbligo
di provvedere in quanto l’entrata in vigore dal marzo 2009 del PEARS avrebbe
comportato nuove modalità procedimentali con obbligo di integrazione documentale
a cui non avrebbe adempiuto la ricorrente.
1.3.Replicava la ricorrente che insisteva per l’accoglimento del ricorso.
1.4.Alla Camera di Consiglio del 21 luglio 2010 il ricorso è stato posto in
decisione.
2.1. L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa Erariale deve essere
disattesa in quanto l’obbligo di convocare la conferenza di servizi inerisce
alla fase iniziale di avvio e di istruttoria del procedimento autorizzatorio
previsto dall’art. 12 D.Lgs.387/03 per cui, trattandosi di atto
endoprocedimentale, il mancato rispetto del previsto termine di trenta giorni
non ha rilevanza autonoma ai fini della formazione del silenzio rifiuto e di
conseguenza non comporta l’onere di separata impugnazione prima del decorso del
termine conclusivo dell’intero procedimento, fissato in 180 giorni.
2.2.Quanto al merito della controversia e quindi alla sussistenza dell’obbligo
di definizione del procedimento in questione, si è già osservato in fattispecie
analoghe a quella in esame che dal testo dell’art. 12 D.Lgs.387/03 si evince
l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione
degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento
autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni
interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una
"autorizzazione unica".
E si è rilevato che a siffatto "favor legis" (come anche al principio
dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990,
recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della
resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o
negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180
giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come
limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva,
qualunque essa sia ( cfr., fra le altre, sentenze n.1539 del 25 settembre 2009 e
n.3253 del 19 marzo 2010 ).
Ne discende, in conclusione, che il competente Assessorato è tenuto a concludere
il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta
conferenza di servizi, anche avuto riguardo all’obbligo di pronunciarsi in modo
espresso contenuto nell’art.2 della L. n.241/90, ferma restando la facoltà della
P.A. di eventualmente chiedere integrazione documentale alla ricorrente, in
virtù dell’entrata in vigore del PEARS.
Al riguardo, il Collegio non ignora che con recente sentenza n. 965 del 28
giugno 2010, il C.G.A. nel riformare la sentenza n. 1691 del 20 ottobre 2009,
emessa da questa Sezione in fattispecie analoga alla presente, pur ritenendo che
“in linea di principio non si può mettere in discussione la regola legale
dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato (con
specifico riferimento al D.Lgs.n. 387 del 2003), in forza della rispondenza di
tale obbligo “ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera m) della Costituzione”, ha considerato che “con l’entrata
in vigore del piano energetico, che ingloba, nel suo contesto, regole
procedimentali immediatamente applicabili anche nei riguardi delle istanze non
ancora definite, con necessità che le stesse siano integrate per adeguarsi alle
nuove prescrizioni, quale che sia lo stato della procedura”, per cui la società
interessata alla realizzazione dellì’impianto “è comunque tenuta alla
presentazione delle integrazioni richieste” e da tale presentazione inizia a
decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a
restituire all’Amministrazione l’intero spatium deliberandi previsto dalla
normati-va statale”.
Osserva, tuttavia, il Collegio che la predetta decisione è stata emessa dal
C.G.A. in data 17 dicembre 2009, e cioè anteriormente alle sentenze nn. 11), 124
e 168 del 2010, con le quali la Corte Costituzionale ha ancora una volta
ribadito che le Regioni, nel disciplinare gli impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, “sono tenute al rispetto dei principi fondamentali
dettati dal legislatore statale” e, in particolare, il principio fissato
dall’art. 12, comma 4, del D.L.vo n. 387/2003, il quale stabilisce “il termine
massimo per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esecrizio
degli impinati”.
Il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e
deve esser annullato e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della
stessa di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza presentata dalla
ricorrente in data 27/11/2008, assegnandosi, a tal fine, il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a
cura di parte della presente sentenza.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di
provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 27/11/2008, entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero
dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in
favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre
IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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