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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 luglio 2010, n. 9052
DIRITTO URBANISTICO - Piano di recupero - Piano attuativo delle scelte
urbanistiche - Piano particolareggiato - Equivalenza - Finalità - Conservazione,
ricostruzione e riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il piano
di recupero è, sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico
sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel piano
regolatore generale ed è, quindi, equivalente al piano particolareggiato (P.P.).
In particolare, secondo la definizione che la giurisprudenza ha dato
dell’istituto, questo “è per sua natura finalizzato ad organizzare razionalmente
ed esteticamente il patrimonio edilizio preesistente, avendo come connotazione
tipica - che ne individua anche i limiti oggettivi - quella di disciplinare la
conservazione, ricostruzione e riutilizzazione del patrimonio preesistente”
(Cons. Stato, IV, 5 marzo 2008, n. 922). Pres. Adamo, Est. Pignataro - R.E. e
altro (avv.ti Incardona e Vitello) c. Comune di Riesi (n.c.). TAR SICILIA,
Palermo, Sez. III - 29 luglio 2010, n. 9052
DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione attuativa o piano di lottizzazione -
Omissione - Possibilità - Condizioni necessarie. Può prescindersi dalla
pianificazione attuativa prescritta dalle norme tecniche di P.R.G., o dal
sostitutivo piano di lottizzazione, ai fini del rilascio della concessione
edilizia, solo ove nella zona territoriale omogenea, entro la quale ricade il
terreno che si vorrebbe edificare, sia dimostrata la sussistenza di una
situazione di fatto corrispondente a quella derivante dal piano attuativo
medesimo (o dal sostitutivo piano di lottizzazione), ovvero vi sia la presenza
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici
minimi prescritti (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 marzo 2004, n. 1013; T.A.R.
Sicilia, Palermo, III, 7 maggio 2010, n. 6469). Pres. Adamo, Est. Pignataro -
R.E. e altro (avv.ti Incardona e Vitello) c. Comune di Riesi (n.c.). TAR
SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 luglio 2010, n. 9052
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 09052/2010 REG.SEN.
N. 01323/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con il numero di registro generale 1323 del 2008, proposto da
RIZZOTTI Enzo e RINDONE Maria, rappresentati e difesi dagli Avvocati Filippo
Incardona e Vincenzo Vitello ed elettivamente domiciliati in Palermo, Corso
Finocchiaro Aprile n. 10, presso lo studio dell’Avv. Antonino Tramuto;
contro
il Comune di Riesi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
- “della Determina Dirigenziale del 3 aprile 2008, prot. n. 7160 del 9 aprile
2008 con cui veniva respinta la richiesta di concessione edilizia presentata in
data 1 settembre 2006, prot. 15248 in relazione alla costruzione di un
fabbricato urbano da realizzare in C/da Montagna Veronica ricadente in Zona C/8
(zona di recupero ambientale)”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
nonché
per la dichiarazione
- “dell’obbligo del Comune di Riesi a provvedere sulla richiesta di concessione
edilizia”;
e per la condanna
- del “Comune di Riesi ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari a dare
evasione all’istanza di concessione edilizia richiesta dai ricorrenti, nel
termine di trenta giorni”;
e per la nomina
“in caso di inadempimento nel termine suindicato di Commissario ad acta, che si
sostituirà al Comune di Riesi inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 21bis della legge 1034/71”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 229 del 21 ottobre 2008, eseguita
dal Comune intimato il 19 novembre 2008;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Anna Pignataro;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010, l'Avv. Giuseppe Bisso,
giusta delega dell'Avv. Vincenzo Vitello, per i ricorrenti;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14 maggio 2008 e depositato il giorno 10 giugno
seguente i signori Enzo RIZZOTTI e Maria RINDONE hanno impugnato il
provvedimento in epigrafe specificato, esponendo, in fatto, di avere presentato,
in qualità di proprietari, l’istanza per il rilascio della concessione edilizia
per la costruzione di un fabbricato urbano da realizzare sul terreno, esteso mq
7.210, sito in C/da Montagna Veronica, ricadente in Zona C/8 (zona di recupero
ambientale), distinto in catasto al foglio 21, p.lle 285, 286, 326, 327, ma che
il Comune intimato, con determinazione dirigenziale notificata il 10 aprile
2008, aveva respinto la loro istanza “fino all’approvazione dei suddetti piani
particolareggiati della zona C8”.
Sostengono i ricorrenti che tale provvedimento negativo sarebbe inficiato da
“erronea applicazione dell’art. 28 della legge 17.08.1942, n. 1150, e dell’art.
13 della legge 28.01.1977, n. 10, nonchè da eccesso di potere per travisamento
dei fatti, erroneità dei presupposti, istruttoria carente e motivazione
mancante”.
La necessità della previa adozione del piano attuativo, deducono i ricorrenti,
sarebbe erroneamente affermata dal Comune, poiché, nel caso di specie, il
terreno da edificare sarebbe l’unico non ancora edificato, sarebbe pertanto
circondato da aeree edificate e la relativa zona sarebbe già dotata di opere di
urbanizzazione primaria; e proprio in relazione all’omesso accertamento, in
concreto, di tale situazione reale dei luoghi, si configurerebbe il difetto
d’istruttoria.
L’amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in
giudizio.
Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 229 del 21 ottobre 2008, eseguita dal
Comune intimato il 19 novembre 2008, sono stati acquisiti tutti gli atti del
procedimento riguardante il provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2010 il difensore di parte ricorrente ha
chiesto porsi la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La questione essenziale intorno alla quale è articolato il gravame è se
costituisca motivo ostativo al rilascio della concessione edilizia la mancata
approvazione del piano attuativo di recupero ambientale previsto dalle norme
tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Riesi.
Giova ricordare che il piano di recupero è, sotto il profilo giuridico, uno
strumento urbanistico sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche
primarie contenute nel piano regolatore generale ed è, quindi, equivalente al
piano particolareggiato (P.P.).
In particolare, secondo la definizione che la giurisprudenza ha dato
dell’istituto, questo “è per sua natura finalizzato ad organizzare razionalmente
ed esteticamente il patrimonio edilizio preesistente, avendo come connotazione
tipica - che ne individua anche i limiti oggettivi - quella di disciplinare la
conservazione, ricostruzione e riutilizzazione del patrimonio preesistente”
(Cons. Stato, IV, 5 marzo 2008, n. 922).
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, da tale strumento urbanistico non
possa prescindersi al fine del legittimo rilascio del titolo abilitativo per
l’edificazione.
I ricorrenti ne sostengono la superfluità perché, a loro dire, il terreno in
questione sarebbe l’unico non edificato in una zona sufficientemente urbanizzata
e dotata delle opere di urbanizzazione primaria.
Sembra, peraltro, che i ricorrenti intendano sostenere anche la non necessarietà
del piano di lottizzazione.
Va ricordato, infatti, che l’art. 28, comma 2, della Legge Urbanistica
(novellato dalla predetta legge 6 agosto 1967, n. 765) recita: “nei comuni
forniti di piano di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore
generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di
esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata
dal comune (…)”.
La norma non dà adito a dubbi: qualora i comuni non abbiano proceduto alla
formazione del piano particolareggiato, è consentito ai privati che intendano
apportare modifiche all’assetto del territorio comunale, di inserirsi nella
disciplina urbanistica presentando appositi piani di lottizzazione contenenti
prescrizioni di dettaglio sostitutive di quelle non ancora adottate dalle
amministrazioni.
Pur essendo l’iniziativa del piano particolareggiato di competenza
dell’amministrazione, sono consentite la redazione e la presentazione da parte
di privati di piani attuativi sostitutivi del predetto piano.
L’assunto di parte ricorrente è supportato con il richiamo all’indirizzo
giurisprudenziale consolidato secondo il quale la mancanza dello strumento
attuativo del P.R.G. (o del piano di lottizzazione) non potrebbe essere invocato
a fondamento del diniego di concessione edilizia salvo che l’amministrazione
competente non dimostri che di tali strumenti attuativi vi sia effettiva
necessità a causa dello stato di insufficiente urbanizzazione della zona.
I principi giurisprudenziali richiamati non possano giovare alla tesi dei
ricorrenti.
Cosa debba intendersi per zona “sufficientemente urbanizzata” piuttosto che
“urbanisticamente definitiva”, è ben chiarito dalla giurisprudenza invocata
dagli stessi ricorrenti, e che il Collegio condivide, secondo la quale può
prescindersi dalla pianificazione attuativa prescritta dalle norme tecniche di
P.R.G., o dal sostitutivo piano di lottizzazione, ai fini del rilascio della
concessione edilizia, solo ove nella zona territoriale omogenea, entro la quale
ricade il terreno che si vorrebbe edificare, sia dimostrata la sussistenza di
una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dal piano attuativo
medesimo (o dal sostitutivo piano di lottizzazione), ovvero vi sia la presenza
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici
minimi prescritti (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 marzo 2004, n. 1013; T.A.R.
Sicilia, Palermo, III, 7 maggio 2010, n. 6469).
Al fine di dimostrare che tale sarebbe la situazione che li riguarda, i
ricorrenti hanno versato in atti :
a) la perizia giurata allegata alla richiesta di concessione edilizia, il cui
procedimento si è arrestato per effetto del provvedimento impugnato.
Ma tale produzione, non si ritiene idonea e sufficiente a provare quanto
sostenuto in ricorso.
In essa, in particolare, si dà atto della mancanza del piano attuativo
prescritto dal P.R.G., quale presupposto per il rilascio della concessione
edilizia, ma nulla è asseverato, in concreto, sulla sufficiente presenza delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard
urbanistici minimi; ciò che è affermato, tra l’altro, è soltanto che al fondo si
accede mediante una “stradella”; che, per quanto riguarda i “servizi”, la rete
elettrica è già esistente, l’approvvigionamento idrico verrà garantito mediante
allaccio alla rete pubblica che si trova nella predetta “stradella”; che lo
scarico delle acque bianche e dei servizi igienici verrà convogliato al più
vicino pozzetto della pubblica fogna a spese dei proprietari; inoltre, che in
zona, sono presenti “notevoli nuclei edilizi” e, ancora, che “l’andamento del
manufatto rafforza la ricerca dell’identità urbana in un sito ancora rurale”.
Orbene, come precisato dalla consolidata giurisprudenza richiamata, a fronte di
norme di piano che impongono l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi,
la possibilità di rilasciare licenze o concessioni edilizie singole è
tradizionalmente limitata ai casi eccezionali in cui l’intervento ricada in zone
ormai completamente urbanizzate e dotate di tutti i servizi necessari, tenuto
conto che in tale evenienza lo strumento attuativo medesimo non avrebbe più
alcuna funzione utile da svolgere. Del resto, i piani attuativi, così come le
convenzioni urbanistiche, hanno lo scopo di garantire che all’edificazione del
territorio a fini residenziali corrispondano le prescritte dotazioni minime di
infrastrutture pubbliche, che, a loro volta, garantiscono la normale qualità del
vivere in un aggregato urbano: correlativamente, si può prescinderne solo quando
le menzionate condizioni siano rispettate, e tali, per quanto sopra, non
risultano essere nella zona in cui è ubicato il terreno alla cui edificazione
aspirano i ricorrenti;
b) la copia fotostatica dello stralcio catastale, le fotocopie di fotografie,
una ricevuta di pagamento di una bolletta ENEL, tutte asseritamente riferite al
terreno de quo.
Neanche tale produzione si ritiene sia utile a dimostrare quanto sostenuto dai
ricorrenti.
Da esse si evince, ictu oculi, la natura rurale predominante della zona (campi
coltivati), l’esistenza di stradelle di collegamento e dell’illuminazione
pubblica a servizio dei fondi ivi ubicati, la prossimità della strada di
scorrimento veloce; ma dalle stesse, non può presumersi la natura di zona ormai
completamente urbanizzata e dotata di tutti i servizi necessari (urbanizzazione
primaria e secondaria sufficiente o, addirittura, completa), così come
prospettato dai ricorrenti;
c) lo stralcio delle norme di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Riesi
del 2003, e precisamente l’art. 38.
Il tenore della norma, nelle parti che qui rilevano, è il seguente:
“ la zona valle di monte Veronica presenta una realtà edilizia abusiva, anche se
sanata con leggi passate, di notevole degrado ed impatto ambientale, per cui è
necessario redigere un piano particolareggiato di recupero ambientale…la
edificazione delle abitazioni, pur essendo limitata…non ubbidisce ad alcun
disegno, dà un senso di disordine al quale si accompagna una sensazione di
apparente ed epidermico squallore, accentuato da una piantumazione per lo più
rada, e da dissesti causati da mancate irreggimentazioni delle acque
meteoritiche e da un generale abbondono del territorio, è opportuno che detto
monte venga valorizzato con uno studio approfondito che è obbligo venga condotto
attraverso un piano di recupero paesaggistico che regolamenti le
ristrutturazioni dei manufatti presenti, specie quelli posti sulla cima, e li
inserisca opportunamente nel verde mitigandone l’impatto ambientale che, in
atto, è pesante e dequalificante. Non vengono fissati volutamente, parametri o
regole a meno dell’indice volumetrico che non deve superare lo 0,30 mc/mq,
perché necessita uno studio approfondito dell’esistente per sceverare i tipi di
intervento da effettuare, la loro incisività ed energia, giustamente inquadrate
nelle metodologie di interventi di tipo naturalistico.”.
Ora, appaiono evidenziate, in modo chiaro e incisivo, da parte
dell’amministrazione comunale, sia lo scarso grado di urbanizzazione del
territorio, sia la natura originariamente “abusiva” e poi sanata
dell’edificazione già esistente in loco, sia l’interesse “pubblico” al recupero
ambientale, demandato, in toto, all’adozione del piano attuativo.
A ciò si aggiunga che, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, il Comune ha
versato in atti:
a) in fotocopia, una documentazione fotografica e la stampa dell’immagine aerea,
trasmessa da satellite, tramite “google maps Italia” della zona, dalla
visione della quale si può avere la conferma che questa è posta in area
prevalentemente rurale;
b) una relazione del responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune
medesimo, del 23 maggio 2008, prot. n. 11285, ove si nega la presenza di opere
di urbanizzazione primaria.
Nulla è detto a proposito dell’eventuale presenza di opere di urbanizzazione
secondaria, della quale, comunque, i ricorrenti non hanno fornito alcun
principio di prova.
L’impugnato provvedimento sfugge, dunque, alle dedotte censure.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
2. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio, non essendosi
costituito l'intimato Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Anna Pignataro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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