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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 27 aprile 2010, n. 1044
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di un impianto a servizio della
rete di telefonia mobile - Dichiarazione di inizio attività - Art. 87 , c. 9
d.lgs. n. 259/2003 - Formazione del silenzio assenso - Successiva intimazione di
sospensione dei lavori - Illegittimità. Una volta conclusa la procedura di
formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87 comma 9, d.lgs. n. 259/2003,
è illegittimo il provvedimento con cui il comune intima la sospensione dei
lavori e degli interventi di cui alla dichiarazione d'inizio di attività tesa
alla installazione di un impianto a servizio della rete di telefonia mobile nel
territorio comunale (TAR Lazio, Latina, 26 gennaio 2009, n. 54). E ciò in quanto
ammettendo ad libitum l'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei
prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della
fattispecie assentiva per silentium si provocherebbe un'ingiustificabile
anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale, al principio fondamentale
di semplificazione, fermo restando l'eventuale accesso all'autotutela sul
provvedimento abilitativo in tal modo formatosi (Cons. Stato sez. VI, 26 gennaio
2009, n. 355; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 20 dicembre 2007 n. 4310). Pres.
Nicolosi, Est. Massari - T. s.p.a. 8avv.ti Grassi, Lattanzi e Vitocolonna) c.
Comune di Foiano della Chiana (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 27 aprile 2010,
n. 1044
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01044/2010 REG.SEN.
N. 00859/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 859 del 2008, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Filippo
Lattanzi, Clelia Vitocolonna, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in
Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Comune di Foiano della Chiana in persona del Sindaco p.t.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del 18/03/2008, prot. n. 4243, col quale il Comune di Foiano
della Chiana, Area qualità urbana edilizia e ambiente, servizio tutela
ambientale, ha diffidato la ricorrente dall'eseguire i lavori necessari alla
realizzazione di una stazione radio base denominata Marciano della Chiana da
ubicarsi in località Cisternella;
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Foiano della Chiana
del 28/09/2001 n. 59;
- di ogni atto connesso presupposto o conseguente e per quanto occorrer possa
delle note del Comune di Foiano della Chiana del 17/04/2008, prot. n. 5782 e
della precedente 06/08/2007 n. 10784.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Bernardo
Massari e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Telecom Italia s.p.a. presentava in data 11 giugno 2007 istanza ai sensi
dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per il rilascio dell’autorizzazione
all’installazione di una stazione radio base in località Cisternella, via della
Cisterna 1, nel Comune di Foiano.
Con nota del 6 agosto 2007 il responsabile dell’Area qualità urbana, edilizia e
ambiente del Comune negava l’autorizzazione per l’asserito contrasto con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 59/01 di approvazione del “piano di
localizzazione degli impianti di telefonia mobile”, in tal modo interrompendo la
decorrenza del termine di 90 giorni per il perfezionamento dell’iter
autorizzativo previsto dalla norma sopra citata.
Il diniego veniva impugnato dall’odierna ricorrente, unitamente al presupposto
atto regolamentare, dinanzi a questo T.A.R. che, con ordinanza n. 1092 del 6
dicembre 2007, accoglieva la domanda incidentale di sospensione.
Sulla scorta di tale pronuncia la Telecom inviava al Comune in data 11 marzo
2008 una nota con cui, rappresentava essersi ormai completato il procedimento di
autorizzazione per effetto di quanto previsto dall’art. 87, comma secondo cui
“le denunce di attività di cui al presente articolo…si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego”.
Peraltro, con l’atto del 18 marzo 2008 l’Amministrazione diffidava la ricorrente
dall’eseguire i lavori necessari, “non potendo ritenersi formato l’assenso
tacito di cui all’art. 87, comma 9, del d.l.vo n. 259/2003”.
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento,
previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
- Violazione dell’ordinanza del TAR Toscana, sez. II, n. 1092/2007.
Incompetenza. Violazione degli artt. 86 e segg. del d.lgs. n. 259/2003.
Violazione dell’art. 8 della l. n. 36/2001 e del d.p.c.m. 6.8.2003. Eccesso di
potere per difetto di presupposti, di motivazione e travisamento di fatto.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 568 depositata il 12 giugno 2008 veniva accolta la domanda
incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Comune di
Foiano della Chiana ha diffidato la ricorrente dall’eseguire i lavori necessari
alla realizzazione di una stazione radio base denominata Marciano della Chiana,
da ubicarsi in località Cisternella, unitamente agli atti presupposti del
procedimento, tra cui, in particolare deliberazione consiliare dello stesso
Comune del 28 settembre 2001 n. 59 recante l’approvazione del “Piano di
localizzazione degli impianti di telefonia mobile”.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente occorre rilevare che, con ricorso rubricato al n. R.G. 1889/07,
la società ricorrente aveva impugnato l’appena citato “Piano di localizzazione
degli impianti di telefonia mobile” evidenziando, tra l’altro, come esso avesse
individuato i siti dove ammettere le installazioni senza previamente verificare
l’idoneità dei medesimi a soddisfare le esigenze di copertura della rete di
s.r.b. nel territorio comunale.
Con sentenza n. 903 del 26 maggio 2009 la Sezione I di questo T.A.R. accoglieva
il ricorso ponendo in luce che l’assimilazione di tali infrastrutture alle opere
di urbanizzazione primaria (stabilita dall’art. 86, 3° c., d.lgs. n. 259/2003)
non preclude ai Comuni, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica,
di provvedere alla localizzazione degli impianti in determinati ambiti di
territorio, sempreché sia assicurato l’interesse nazionale ad una capillare
distribuzione del servizio.
E’ inoltre necessario che l’esercizio di tale potere non esorbiti dal profilo
urbanistico-edilizio e che la finalità (ammessa dall’art. 8, comma 6, della l.
n. 36/01) di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici sia perseguita compatibilmente con la qualità del servizio e le
esigenze degli operatori della telecomunicazione (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno
2002, n. 3095; id., 16 novembre 2004, n. 7502).
In altre parole il potere dalla legge assegnato all’ente locale non può
trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia
mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una
plausibile ragione giustificativa, dato che la disposizione in parola ha
attribuito ai comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la
localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell'ambito del loro
territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento
che renda impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la
realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (v.
Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007 n. 1431; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez.
I, 18 novembre 2008, n. 436).
Nella fattispecie all’esame del Collegio, posto che il diniego originariamente
opposto dal Comune e la conseguente diffida qui impugnata, sono fondate sul
presupposto della non conformità dell’installazione da autorizzare al piano
comunale di localizzazione, l’annullamento di tale atto generale produce
l’effetto di rendere illegittimi anche tali provvedimenti consequenziali.
Il provvedimento impugnato è, peraltro, illegittimo anche sotto un ulteriore
profilo che, per completezza d’argomentazione, pare opportuno brevemente
trattare.
Come si è riferito in narrativa, all’inoltro da parte della società ricorrente,
in data 11 giugno 2007, dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione
all’installazione della stazione radio base, aveva fatto seguito in data 6
agosto 2008 la nota del Comune di Foiano con cui si negava l’autorizzazione in
parola, interrompendo il decorso del termine per la formazione del silenzio
assenso.
Tuttavia, a seguito dell’ordinanza di questa sezione n. 1092 del 6 dicembre
2007, tale termine, come già rilevato nella fase cautelare del giudizio, ha
ripreso il suo decorso, “di talché esso risulta essersi perfezionato in epoca
anteriore all’emanazione del provvedimento oggi impugnato”.
Ne discende che, una volta conclusa la procedura di formazione del
silenzio-assenso di cui all'art. 87 comma 9, d.lgs. n. 259/2003, è illegittimo
il provvedimento con cui il comune intima la sospensione dei lavori e degli
interventi di cui alla dichiarazione d'inizio di attività tesa alla
installazione di un impianto a servizio della rete di telefonia mobile nel
territorio comunale (TAR Lazio, Latina, 26 gennaio 2009, n. 54).
E ciò in quanto ammettendo ad libitum l'intervento dell'autorità locale, anche
al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione
della fattispecie assentiva per silentium si provocherebbe un'ingiustificabile
anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale, al suddetto principio
fondamentale di semplificazione, fermo restando l'eventuale accesso
all'autotutela sul provvedimento abilitativo in tal modo formatosi (Cons. Stato
sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 355; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 20 dicembre
2007 n. 4310).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto
conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Foiano alla rifusione delle spese di lite che si
determinano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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