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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
(si ringrazia Augusto Atturo per la segnalazione)
TAR TOSCANA, Sez. II - 9 gennaio 2010, n. 12
CACCIA - ASSOCIAZIONI - Pianificazione faunistico-venatoria - Associazione
ambientalista - Interesse a ricorrere - Sussistenza. La pianificazione
faunistico venatoria appare presupposto imprescindibile per l'esercizio della
caccia stessa - art.10 L. 157/92 - e quindi appare evidente interesse di
un'associazione ambientalista ad ottenere corrette modalità delle attività
venatorie e della tutela della fauna, attesa l’inscindibile connessione
esistente tra tale aspetto e la protezione dell’ambiente nel suo complesso
(T.A.R. Liguria, sez. II, 22 novembre 2002, n. 1124; Cons. Stato, sez. VI, 19
ottobre 2004, n. 6757). Pres. Nicolosi, Est. Massari - LAV (avv. Stefutti) c.
Provincia di Siena (avv. Bartali). TAR TOSCANA, Sez. II - 9 gennaio 2010, n.
12
DIRITTO VENATORIO - Piani provinciali di abbattimento - Previo esperimento di
metodi ecologici - Inefficia di detti metodi certificata dall’INFS - Art. 19, c.
2, L. n. 157/92. I piani provinciali di abbattimento devono dar conto del
previo esperimento di metodi ecologici e dell'inefficacia di detti metodi
incruenti certificata dall'Infs, (TAR Friuli Venezia Giulia, 22 novembre 2007,
n. 732). La lettura dell’art. 19, c. 2 della L. 11 febbraio 1992, n. 157,
infatti, rende evidente che l’abbattimento della fauna costituisce un’opzione
del tutto subordinata ed eventuale rispetto all’utilizzo di metodologie
ecologiche (TAR veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274). Pres. Nicolosi, Est.
Massari - LAV (avv. Stefutti) c. Provincia di Siena (avv. Bartali). TAR
TOSCANA, Sez. II - 9 gennaio 2010, n. 12
CACCIA - Regione Toscana - L.r. n. 3/94 - Controllo delle specie di fauna
selvatica - Esercizio selettivo - Preventivo parere favorevole dell’INFS. La
legge regionale toscana 13 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della normativa
nazionale stabilisce all’art. 37 che le Province ai fini del controllo delle
specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, possono disporre
che “…tale controllo, esercitato selettivamente” e “praticato di norma mediante
l' utilizzo di metodi ecologici” debbano acquisire a tale fine il parere
favorevole dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica. Solo “qualora l'
Istituto verifichi l' inefficacia dei predetti metodi, le Province possono
autorizzare piani di abbattimento” (comma 3). Pres. Nicolosi, Est. Massari - LAV
(avv. Stefutti) c. Provincia di Siena (avv. Bartali). TAR TOSCANA, Sez. II -
9 gennaio 2010, n. 12
N. 00012/2010 REG.SEN.
N. 00665/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 665 del 2008, proposto da:
Lega Anti Vivisezione – LAV – associazione di protezione ambientale, con sede in
Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Barbara Vannucci in
Firenze, via Scialoia 67;
contro
Provincia di Siena, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa
dall'avv. Andrea Bartali, con domicilio eletto presso Andrea Biagioni in
Firenze, viale dei Mille 17;
nei confronti di
ATC 19 Siena, in persona del legale rappresentante p.t.;
AFV di Abbadia di Montepulciano in persona del legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Disposizione dirigenziale n. 179 del 7 febbraio 2008, del Dirigente
dell'Area Politiche dell'ambiente, Servizio Risorse Faunistiche e riserve
Naturali della Provincia di Siena "Contenimento della popolazione di volpe ",
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché
non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d'ora motivi aggiunti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Bernardo
Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Provincia di Siena, a fini di protezione e incremento della fauna stanziale,
ha posto in essere iniziative volte al contenimento delle specie animali
predatrici presenti nel suo territorio attraverso metodi ecologici, nonché
attraverso l’abbattimento controllato di queste ultime.
In tale quadro è stato emesso il provvedimento in epigrafe con cui il Dirigente
dell’Area politiche dell’ambiente, servizio risorse faunistiche e riserve
naturali ha disposto di approvare i “piani di abbattimento delle volpi
all’interno delle zone di ripopolamento e cattura, Zone di rispetto venatorie,
Aziende faunistico venatorie e Centro privato di produzione selvaggina di
Presciano”.
Contro tale atto ricorre l’Associazione in intestazione chiedendone
l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi
che seguono:
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 19 della l. n. 157/1992,
all’art. 37, commi 2, 3 e 4 della l. reg. n. 12/1994. Violazione di legge sotto
ulteriore profilo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n.
24171990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Illogicità.
Inammissibilità dell’integrazione postume della motivazione.
2. Violazione di legge sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 19 della l.
n. 157/1992 sotto ulteriore profilo. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.
Difetto di motivazione e istruttoria. Eccesso di potere per sviamento della
causa tipica. Errore di presupposto in fatto e in diritto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 474 depositata il 14 maggio 2008 veniva accolta la domanda
incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione con cui il Dirigente
dell’Area politiche dell’ambiente, servizio risorse faunistiche e riserve
naturali della Provincia di Siena ha disposto di approvare i “piani di
abbattimento delle volpi all’interno delle Zone di ripopolamento e cattura, Zone
di rispetto venatorie, Aziende faunistico venatorie e Centro privato di
produzione selvaggina di Presciano”.
Preliminarmente occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità per difetto di
legittimazione attiva, avanzata dalla difesa della Provincia in relazione
all’assenza di radicamento sul territorio dell’Associazione ricorrente.
L’eccezione va disattesa.
In primo luogo è necessario rammentare che la Lega Anti Vivisezione è
riconosciuta quale associazione di protezione animale e ambientale con decreto
del Ministero dell’ambiente del 15 marzo 2007, emesso ai sensi dell’art. 13
della l. 8 luglio 1986 n. 349 che attribuisce alle associazioni ambientalistiche
nazionali una speciale legittimazione ad agire senza che sia necessario che
l’impugnazione sia proposta da una articolazione territoriale della medesima
(Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3878).
D’altro canto, la pianificazione faunistico venatoria appare presupposto
imprescindibile per l'esercizio della caccia stessa - art.10 L. 157/92 - e
quindi appare evidente interesse di un'associazione ambientalista ad ottenere
corrette modalità delle attività venatorie e della tutela della fauna, attesa
l’inscindibile connessione esistente tra tale aspetto e la protezione
dell’ambiente nel suo complesso (T.A.R. Liguria, sez. II, 22 novembre 2002, n.
1124; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6757).
Nel merito il ricorso è fondato.
Assorbente considerazione va assegnata al primo motivo con cui la ricorrente
evidenzia la violazione dell’art. 19 della l. n. 157/1992, e dell’art. 37, commi
2, 3 e 4 della l. reg. n. 12/1994, con riferimento sia ai vizi del procedimento
sfociato nell’emissione del provvedimento impugnato, sia al difetto di
istruttoria e di motivazione che inficia la legittimità di quest’ultimo.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 che detta il quadro di riferimento normativo
per la protezione della fauna selvatica stabilisce all’art. 19, comma 2, (in
tema di controllo della fauna selvatica) che “Le regioni, per la migliore
gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi,
le regioni possono autorizzare piani di abbattimento”.
La lettura della norma rende evidente che l’abbattimento della fauna costituisce
un’opzione del tutto subordinata ed eventuale rispetto all’utilizzo di
metodologie ecologiche (TAR veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274).
E’ necessario, in altre parole che i piani provinciali di abbattimento diano
conto del previo esperimento di metodi ecologici e che l'inefficacia di detti
metodi incruenti sia stata certificata dall'Infs, (TAR Friuli Venezia Giulia, 22
novembre 2007, n. 732).
Di tali circostanze non è dato alcun conto nel provvedimento impugnato che pare,
anzi, privilegiare come unico metodo possibile quello dell’abbattimento
controllato.
Ma la delibera impugnata appare viziata anche sotto il profilo procedimentale.
La legge regionale toscana 13 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della normativa
nazionale stabilisce all’art. 37 che le Province ai fini del controllo delle
specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, possono disporre
che “…tale controllo, esercitato selettivamente” e “praticato di norma mediante
l' utilizzo di metodi ecologici” debbano acquisire a tale fine il parere
favorevole dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Solo “qualora l' Istituto verifichi l' inefficacia dei predetti metodi, le
Province possono autorizzare piani di abbattimento” (comma 3).
Inoltre, in forza di quanto disposto dagli artt. 8, 9 e 10 della citata legge
regionale, la pianificazione faunistico - venatoria avviene mediante il
coordinamento dei piani faunistico venatori delle Province, sulla base degli
indirizzi di cui all’art. 7 con la conseguenza che i piani provinciali devono
essere trasmessi alla Regione e da questa approvati.
Per contro, nel provvedimento contestato si afferma che “il nuovo Piano
Faunistico 2006/2010 è stato inviato alla Regione Toscana ed in attesa della
definitiva approvazione…”, con ciò evidenziandosi un primo profilo di
illegittimità nei sensi sopra considerati.
Ma vi è di più, giacché la deliberazione assume, nelle sue premesse, che sarebbe
stato acquisito il parere dell’INFS di Bologna (territorialmente competente)
facendo riferimento alla nota del 19 luglio 2007 prot. n. 4660, circa le
modalità da detto Ente espresse “da adottare nelle operazioni di contenimento”.
Tuttavia, tale parere è antecedente a quello del 7 agosto 2007 che ha costituito
il supporto tecnico per un analogo provvedimento emesso dalla provincia l’8
agosto 2007 per l’abbattimento delle volpi, rendendo così palese il difetto di
istruttoria da cui è viziato l’atto qui impugnato, atteso che sarebbe stato
necessario acquisire un nuovo motivato parere che tenesse conto degli esiti del
precedente piano di abbattimento, eventualmente confermando la necessità di
ricorrere a tale metodo cruento di controllo della popolazione volpina.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto
conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da
liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla l’atto impugnato.
Condanna la Provincia di Siena al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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