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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17
INQUINAMENTO - Impianti forieri di possibili impatti sull’ambiente - Sito
individuato per la realizzazione - Residenti in prossimità dell’area - Interesse
individuale all’impugnazione - Sussistenza - Pregiudizio - Salute degli
interessati - Valore economico dei beni situati nelle vicinanze. Non può
essere disconosciuto l’interesse individuale all’impugnazione di chi, risiedendo
in prossimità del sito individuato per la realizzazione di impianti forieri di
possibili impatti sull’ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile
collegamento con l’area interessata e dai rischi per l’uomo - primo dei fattori
che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora nazionale, di
“ambiente” - di volta in volta legati alle caratteristiche tecnico-funzionali
dell’opera. Alla stregua del criterio della prossimità alla fonte della lesione
paventata, la proposizione dell’azione individuale deve ritenersi perciò
consentita ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio
derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali, ecologici
e paesaggistici coinvolti dall’azione amministrativa, fermo restando che il
pregiudizio non necessariamente deve investire la salute degli interessati, ma
può anche farsi consistere nella diminuzione del valore economico dei beni
situati nelle vicinanze dell’impianto (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V,
14 giugno 2007, n. 3192). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv.
Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo
(avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato),
Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 12
gennaio 2010, n. 17
INQUINAMENTO - Attività potenzialmente inquinante - Provvedimento di
autorizzazione - Impugnazione - Ricorrente - Dimostrazione dell’esistenza del
danno concreto e attuale - Necessità - Esclusione- Prospettazione delle temute
ripercussioni - Sufficienza. Ai fini dell’impugnativa di un provvedimento
che autorizza l’avvio di un’attività potenzialmente inquinante, il ricorrente
non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un danno concreto ed attuale,
trattandosi di questione di merito, ed essendo invece sufficiente la
prospettazione di temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate
vicinanze, ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). Pres. Nicolosi, Est.
Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv.
Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Art. 13 L.
n. 349/86 - Legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi
ambientali - Interessi ambientali in senso stretto - Interessi ambientali in
senso lato - Individuazione. Un’associazione di protezione ambientale
sussumibile nella previsione di cui all’art. 13 della legge n. 349/86, è, come
tale, legittimata ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali
sia in senso stretto (gli aspetti fisico - naturalistici di una certa zona o di
un certo territorio), sia in senso lato, comprendenti questi ultimi la
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio,
del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e
della qualità della vita, intesi tutti come beni e valori ideali idonei a
caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito
geografico e territoriale rispetto ad ogni altro ambito geografico e
territoriale e pertanto capaci di assicurare ad ogni individuo che entra in
contatto con tale ambito una propria specifica utilità che non può essere
assicurata da un altro ambiente (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9
ottobre 2002, n. 5365). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara)
c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv.
Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione
Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010,
n. 17
VIA - Esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale -
Condizione - Mancanza di impatti significativi sull’ambiente - Art. 20 , c. 5
d.lgs. n. 152/2006 - L.r. Toscana n. 79/98 - Verifica dell’assenza di impatti -
Acquisizione in via istruttoria degli elementi conoscitivi necessari -
indicazioni normative. Contenimento delle conseguenze mediante il ricorso a
prescrizioni La condizione affinché un progetto, nei casi stabiliti dalla legge,
venga escluso dalla valutazione di impatto ambientale, è che esso non produca
impatti significativi sull’ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità
di una qualche conseguenza del progetto sull’ambiente, ove suscettibile di
essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni
(art. 20 co. 5 D.Lgs. n. 152/06; art. 11 co. 6 e 8 l.r. Toscana n. 79/98). La
verifica dell’assenza di impatti significativi presuppone, evidentemente,
l’acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a
fornire una compiuta rappresentazione dell’incidenza ambientale del progetto in
questione, elementi che la legge stessa (nella specie: L.r. Toscana, n. 79/98,
all. D) si preoccupa di indicare, dettando altresì i criteri valutativi cui la
verifica di assoggettabilità è sottoposta. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e
altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di
Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II -
12 gennaio 2010, n. 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00017/2010 REG.SEN.
N. 01551/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Serenetti Rita, Marveggio Giampiero, Balestracci Luciano, Cori Mario, Pratici
Laura, Bongini Mirna, Bestazzoni Maria Angela, Gradi Paolo, Piedimonte
Albertina, Mazzoni Francesca, Bestazzoni Angelo, Lorenzini Bruno, Gabrielli
Giacomo, Ferdani Ugo, Lorenzelli Cristina Roberta, Federici Lina, Ciarlanti
Bruno, Staderoli Albertina, Balestracci Gabriele, Bertoni Ivana, Urbani Luciano,
Urbani Valeria, Italia Nostra Onlus, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enea Baronti in
Firenze, via Maggio 30;
contro
Provincia di Massa Carrara, in persona del Presidente “pro tempore”,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso
la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
Comune di Mulazzo, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso
dall'avv. Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana, in persona rispettivamente del Ministro e del
Soprintendente “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in
Firenze, via degli Arazzieri 4;
Regione Toscana, in persona del Presidente “pro tempore”, rappresentato e difeso
dall'avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura
regionale in Firenze, piazza dell’Unita' Italiana 1;
A.R.P.A.T. – Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana, A.R.P.A.T. –
Dipartimento Provinciale di Massa, Azienda U.S.L. N. 1 Massa Carrara, Azienda
U.S.L. N. 1 Lunigiana, Comunita' Montana della Lunigiana, Ufficio Regionale
Tutela Acque Territorio di Massa, Autorita' di Bacino del Fiume Magra,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Lucca e Massa Carrara;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente o Trasporti DD/8649/2007
del 08.06.2007, pubblicata all’Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi a
decorrere dal 12.06.2007, avente ad oggetto: provvedimento conclusivo della
procedura di verifica ai sensi dell’art. 11 LR 79/98 in relazione a progetto di
chiusura definitiva e sistemazione finale della discarica di Lusuolo, nonché di
ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque
connesso, cogito e non, nessuno escluso ed in particolare delle deliberazioni
assunte dalla Conferenza dei Servizi in data 07.02.2007 e il Rapporto Tecnico –
Istruttorio del settore Ambiente – Trasporti del Servizio Valutazione Impatto
Ambientale della Provincia di Massa Carrara in data febbraio 2007.
E, con motivi aggiunti depositati in data 13-27 maggio e 10 giugno 2008, per
l’annullamento della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e
Trasporti DD/8586/2008 del 14/04/2008 avente ad oggetto "Approvazione verbale
conferenza dei servizi del 03/03/2008, avente ad oggetto "Procedimenti di
verifica ambientale discarica di Lusuolo" (osservazioni T.A.R. Toscana) e di
ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque
connesso, cognito e non, nessuno escluso, e in particolare delle deliberazioni
assunte dalla Conferenza dei Servizi in data 03/03/2008, nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni in favore dei
ricorrenti, con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
E, con ulteriori motivi aggiunti depositati il 9 luglio 2009, per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mulazzo n. 29 del
28-4-2009, pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale in data 30-4-2009 avente ad
oggetto "Revoca ordinanza di chiusura discarica"; nonche' di ogni atto
preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito
e non, nessuno escluso e in particolare della Deliberazione Dirigenziale n.
8700/2008 del 14-10-2008 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente e
Trasporti ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di
discarica di rifiuti.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Massa Carrara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mulazzo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali e della Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Toscana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 il dott. Pierpaolo
Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 26 – 27 settembre e depositato il 5 ottobre 2007, Rita
Serenetti e gli altri litisconsorti in epigrafe – premesso di essere tutti
residenti e/o proprietari di immobili nel Comune di Mulazzo e nelle vicinanze
della ex discarica di Lusuolo, ivi ubicata, con l’eccezione della Onlus “Italia
Nostra”, forte della propria legittimazione ad agire quale associazione
riconosciuta per la tutela dei beni ambientali – proponevano impugnazione
avverso la determinazione dell’8 giugno 2007, con cui il Dirigente del Settore
ambiente e trasporti della Provincia di Massa Carrara aveva ritenuto di
escludere dalla valutazione di impatto ambientale il progetto di chiusura
definitiva e sistemazione della predetta discarica di Lusuolo, presentato dal
Comune di Mulazzo, e ne chiedevano l’annullamento previa sospensiva sulla scorta
di cinque motivi in diritto.
Costituitisi in giudizio la Provincia di Massa Carrara, nonché il Ministero per
i Beni e le Attività culturali, la Soprintendenza per i Beni archeologici della
Toscana e la Regione Toscana, che resistevano alle pretese avversarie, con
ordinanza pronunciata all’esito della camera di consiglio del 31 ottobre 2007 il
collegio accoglieva, al dichiarato fine del riesame, la domanda di sospensiva.
Successivamente, con atti di motivi aggiunti depositati il 13 – 27 maggio ed il
10 giugno 2008, i ricorrenti estendevano il gravame alla determinazione
dirigenziale del 14 aprile 2008, mediante la quale la Provincia di Massa Carrara
aveva approvato il verbale della conferenza di servizi convocata, in
ottemperanza al provvedimento cautelare adottato dal TAR, per il riesame del
procedimento di verifica preliminare sul progetto di chiusura e sistemazione
della discarica di Lusuolo, e conclusasi con la conferma dell’esclusione del
progetto stesso dalla VIA. La nuova domanda incidentale di sospensione,
contestualmente spiegata dai ricorrenti, veniva respinta dal tribunale con
ordinanza del 25 – 26 giugno 2008 (nelle more, per inciso, si era costituito in
giudizio altresì il Comune di Mulazzo).
Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 9 luglio 2009, i ricorrenti
chiedevano infine che fossero annullati la delibera della Giunta comunale di
Mulazzo del 28 aprile 2009, recante la revoca della risalente ordinanza 12
luglio 1995 che aveva disposto la definitiva chiusura della discarica di Lusuolo,
e degli atti presupposti a tale delibera, in primo luogo il provvedimento
provinciale di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale relativa al
progetto di sistemazione presentato dal Comune di Mulazzo, del 14 ottobre 2008.
La causa, istruita attraverso le produzioni documentali delle parti costituite,
veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 14
ottobre 2009, preceduta dal deposito di memorie difensive.
DIRITTO
Come riferito in narrativa, l’atto introduttivo del giudizio ed i motivi
aggiunti proposti in corso di causa dai ricorrenti sono rivolti nei confronti
delle determinazioni assunte dalla Provincia di Massa Carrara e dal Comune di
Mulazzo in relazione al progetto, presentato dal medesimo Comune, di
completamento e sistemazione finale della discarica sita in località Lusuolo,
realizzata nell’anno 1983, quindi ampliata e ristrutturata, ma rimasta inattiva
sin dal giugno del 1995. In particolare, le impugnative hanno per oggetto: la
determinazione provinciale dell’8 giugno 2007, di esclusione del progetto di
sistemazione della discarica dalla sottoposizione a VIA; la successiva
determinazione provinciale del 14 aprile 2008, di conferma dell’esclusione dalla
VIA a seguito del riesame disposto dall’amministrazione in ossequio
all’ordinanza cautelare pronunciata da questo TAR; la delibera di Giunta
comunale n. 29 del 28 aprile 2009, di revoca dell’ordinanza di chiusura della
discarica di Lusuolo del 1995, quest’ultima unitamente all’autorizzazione
integrata ambientale rilasciata dalla Provincia con deliberazione dirigenziale
n. 8700 del 14 ottobre 2008.
Nell’ordine logico delle questioni, la precedenza deve essere attribuita alle
questioni pregiudiziali sollevate dalle difese resistenti, prima fra queste
l’eccezione di tardività relativa all’impugnazione proposta avverso il
provvedimento contenente l’autorizzazione integrata ambientale, pubblicata
mediante affissione all’Albo della Provincia il 17 ottobre 2008 ed gravata con i
motivi aggiunti notificati il 26 giugno 2009 (i ricorrenti affermano di averne
appreso l’esistenza soltanto in occasione della pubblicazione della delibera di
Giunta n. 29/09, impugnata con il medesimo atto di motivi aggiunti). Pur non
sussistendo, in relazione alla delibera di AIA, i presupposti per la
comunicazione individuale agli odierni ricorrenti, nondimeno l’eccezione è
infondata: dai documenti di causa risulta, infatti, che il provvedimento è
rimasto affisso all’Albo per soli sette giorni consecutivi, senza che dalla
Provincia siano indicate – neppure attraverso il rinvio a specifiche
disposizioni normative – le ragioni giustificative della riduzione del termine
di quindici giorni stabilito in via generale dall’art. 124 T.U.E.L., il cui
mancato rispetto impedisce pertanto di ritenere che dalla pubblicazione possa
farsi discendere qualsiasi presunzione legale di conoscenza dell’atto.
Infondata è altresì l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse e
legittimazione al ricorso, parimenti sollevata dalle amministrazioni resistenti.
In termini generali, non può essere disconosciuto l’interesse individuale
all’impugnazione di chi, risiedendo in prossimità del sito individuato per la
realizzazione di impianti forieri di possibili impatti sull’ambiente, riveste
una posizione qualificata dallo stabile collegamento con l’area interessata e
dai rischi per l’uomo – primo dei fattori che concorrono a comporre la nozione
comunitaria, ed ora nazionale, di “ambiente” – di volta in volta legati alle
caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera. Alla stregua del criterio della
prossimità alla fonte della lesione paventata, la proposizione dell’azione
individuale deve ritenersi perciò consentita, in definitiva, ogniqualvolta essa
tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio derivante al singolo dalla
compromissione degli interessi ambientali, ecologici e paesaggistici coinvolti
dall’azione amministrativa, fermo restando che il pregiudizio non
necessariamente deve investire la salute degli interessati, ma può anche farsi
consistere nella diminuzione del valore economico dei beni situati nelle
vicinanze dell’impianto (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2007,
n. 3192). Il collegio condivide peraltro l’indirizzo secondo cui, ai fini
dell’impugnativa di un provvedimento che autorizza l’avvio di un’attività
potenzialmente inquinante, il ricorrente non è tenuto a dimostrare l’esistenza
di un danno concreto ed attuale, trattandosi di questione di merito, ed essendo
invece sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio
collocato nelle immediate vicinanze, ed in relazione al quale i ricorrenti sono
in posizione qualificata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).
Tanto premesso, la incontestata vicinanza delle abitazioni e/o dei fondi di
proprietà dei ricorrenti-persone fisiche al sito della discarica consente di
ravvisare con certezza la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad
agire, essendo agevolmente presumibile, proprio in ragione della ridotta
distanza dall’impianto, il coinvolgimento dei ricorrenti predetti nei
prospettati rischi ambientali.
Quanto alla posizione della ricorrente “Italia Nostra”, è sufficiente osservare
che si tratta notoriamente di un’associazione di protezione ambientale
sussumibile nella previsione di cui all’art. 13 della legge n. 349/86, come tale
legittimata ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali sia in
senso stretto (gli aspetti fisico - naturalistici di una certa zona o di un
certo territorio), sia in senso lato, comprendenti questi ultimi la
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio,
del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e
della qualità della vita, intesi tutti come beni e valori ideali idonei a
caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito
geografico e territoriale rispetto ad ogni altro ambito geografico e
territoriale e pertanto capaci di assicurare ad ogni individuo che entra in
contatto con tale ambito una propria specifica utilità che non può essere
assicurata da un altro ambiente (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9
ottobre 2002, n. 5365).
Nel merito, occorre preventivamente precisare che il riesame effettuato dalla
conferenza di servizi nella seduta del 3 marzo 2008, il cui esito è oggetto del
gravame proposto con il primo atto di motivi aggiunti, non determina
l’improcedibilità del ricorso introduttivo nella misura in cui la decisione
assunta in quella sede dalla conferenza, nel confermare le valutazioni già
espresse e rifluite nel provvedimento di esclusione dalla VIA, non soltanto
costituisce il frutto di un’attività non spontanea, esecutiva dell’ordinanza
cautelare pronunciata dal T.A.R. il 31 ottobre 2007, ma neppure contiene
elementi per ritenere che l’amministrazione procedente abbia inteso ritirare le
precedenti determinazioni e sostituirle con la nuova.
Muovendo, dunque, dalle censure originariamente svolte contro la determinazione
dell’8 giugno 2007, con il primo motivo i ricorrenti deducono che il progetto di
sistemazione finale della discarica di Lusuolo avrebbe dovuto contemplare la
necessità della preventiva bonifica dell’area interessata dall’impianto,
caratterizzata dalla presenza di un inquinamento delle falde dovuto proprio al
pregresso esercizio della discarica comunale, dismessa da oltre dodici anni.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. Risulta in primo luogo
dalla “Relazione geologica geotecnica e geognostica” di accompagnamento al
progetto di sistemazione della discarica di Lusuolo, presentato dal Comune di
Mulazzo, nonché dagli allegati al progetto stesso, che le amministrazioni
procedenti hanno svolto una serie di analisi preliminari volte a verificare
l’esistenza o meno di una situazione di inquinamento del sito già occupato, lo
si ricorda, da una discarica inutilizzata sin dal 1995. I risultati di dette
analisi, che escludono il pur ipotizzato inquinamento, hanno quindi costituito
materia di confronto all’interno della conferenza di servizi, il cui svolgimento
ha visto l’URTAT di Massa Carrara superare le perplessità inizialmente formulate
(con la richiesta di integrare la caratterizzazione della falda acquifera), per
convenire – tramite il suo rappresentante nella conferenza decisoria del 7
febbraio 2007 – con la relazione illustrativa dell’istruttoria, favorevole alla
esclusione del progetto dalla VIA. A fronte di tale, documentata, attività di
indagine, gli assunti dei ricorrenti non soltanto vengono ad essere smentiti in
fatto relativamente al dedotto difetto di istruttoria, ma, non contenendo alcuna
allegazione idonea a contrastare i risultati delle verifiche effettuate nel
corso del procedimento, si traducono in censure generiche, quando non
addirittura esplorative, e come tali non possono ricevere ingresso nel giudizio.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano che gli atti impugnati non
sarebbero stati preceduti da adeguata istruttoria in ordine ai valori ambientali
e paesistici coinvolti dalla riapertura della discarica, nonché alle
caratteristiche idrauliche ed idrogeologiche del sito. Con il terzo motivo,
analogamente, sostengono che il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto a VIA,
trattandosi di intervento ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,
aspetto relativamente al quale il provvedimento impugnato non conterrebbe alcuna
valutazione atta a giustificare la prevalenza della scelta effettuata
dall’amministrazione sui configgenti valori ambientali e paesaggistici. Con il
quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della circostanza che alla conferenza di
servizi non sarebbe stata invitata a partecipare, e non avrebbe comunque
partecipato, la competente Soprintendenza per il paesaggio, e questo nonostante
la presenza del ridetto vincolo ambientale. Con il quinto motivo, infine, è
dedotta la violazione delle norme e dei principi che debbono presiedere al c.d.
“screening” del progetto, con particolare riferimento al principio di
precauzione, di derivazione comunitaria.
I motivi, che saranno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono
fondati nei limiti di seguito precisati.
La condizione affinché un progetto, nei casi stabiliti dalla legge, venga
escluso dalla valutazione di impatto ambientale, è che esso non produca impatti
significativi sull’ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una
qualche conseguenza del progetto sull’ambiente, ove suscettibile di essere
contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20
co. 5 D.Lgs. n. 152/06; art. 11 co. 6 e 8 l.r. n. 79/98). La verifica
dell’assenza di impatti significativi presuppone, evidentemente, l’acquisizione
in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una
compiuta rappresentazione dell’incidenza ambientale del progetto in questione,
elementi che la legge stessa si preoccupa di indicare, dettando altresì i
criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta.
Nella specie, viene particolarmente in considerazione l’Allegato D della sopra
menzionata legge regionale n. 79/98, in forza del quale il c.d. “screening” deve
tenere conto della sensibilità ambientale delle zone geografiche interessate dal
progetto e dai suoi impatti, ed, in particolare, della qualità e della capacità
di rigenerazione delle risorse naturali e della zona, ed altresì della capacità
di carico dell'ambiente naturale; a tale ultimo riguardo, particolare attenzione
è prescritta, per quanto qui interessa, alle zone montuose e forestali, alle
aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche e, più
in generale, alle aree classificate come vincolate dalle leggi vigenti o
interessate da destinazioni di tutela derivanti da strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica. Ora, è circostanza pacifica, e risultante anche
dagli allegati di accompagnamento al progetto elaborato dal Comune di Mulazzo,
che la discarica di Lusuolo è ubicata in area collinare boscata ed attraversata
dal torrente Debbia, come tale vincolata “ex lege” ai sensi dell’art. 142 lett.
c) e g) del D.Lgs. n. 42/04: ne discende che, ai fini dell’esclusione dalla VIA,
le amministrazioni procedenti avrebbero dovuto dedicare specifica cura allo
studio degli impatti prodotti dalla riattivazione della discarica sui beni
sottoposti al vincolo paesaggistico, tenendo anche conto del fatto che nel
nostro ordinamento la tutela del paesaggio – e, conseguentemente, la ragion
d’essere del vincolo in questione – consiste nel riconoscere, salvaguardare e,
ove necessario, recuperare i valori culturali che esso manifesta attraverso i
fattori naturali e umani che formano “il territorio espressivo di identità”, ed
è riferita “a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione
materiale e visibile” di tale identità (art. 131 D.Lgs. n. 42/04 cit.).
Al contrario, nessuna adeguata valutazione delle possibili criticità ambientali
del progetto è stata condotta, quanto ai profili paesaggistici, nell’ambito del
procedimento conclusosi con l’adozione della delibera di esclusione dalla VIA.
Nessuno specifico accenno a detti profili è contenuto nel rapporto istruttorio
del febbraio 2007 (che racchiude anche gli esiti delle conferenze di servizi del
31 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2007), il quale pure mostra di ben conoscere le
caratteristiche dell’area coinvolta, tuttavia soffermandosi, per ciò che
concerne la presenza di boschi e corsi d’acqua, alle sole problematiche
idrauliche, idrogeologiche, o a quelle legate alle emissioni di anidride
carbonica, mentre il provvedimento finale, oltre a fare propri gli esiti
dell’istruttoria, rimette al Comune di Mulazzo l’adozione della sanatoria della
originaria concessione edilizia, che non teneva conto della presenza del bosco,
senza a sua volta formulare alcuna valutazione circa tale presenza. Se poi
l’aver trascurato la dimensione paesaggistica, come sopra intesa, sia dipeso
dalla mancata presentazione in conferenza di servizi della Soprintendenza, pur
convocata (“in parte qua”, le censure dei ricorrenti sono infondate), questo non
giustifica l’omissione, trattandosi di valutazioni delle quali l’amministrazione
procedente avrebbe dovuto comunque farsi carico.
I medesimi rilievi valgono per la determinazione confermativa adottata dalla
conferenza di servizi del 3 marzo 2008, convocata in esecuzione dell’ordinanza
cautelare pronunciata dal T.A.R.. Benché infatti la conferenza, essendone
sollecitata dai motivi di impugnazione, si sia confrontata con il problema della
presenza del bosco e delle acque pubbliche, le sue conclusioni appaiono
apodittiche e superficiali. In primo luogo, la circostanza che non crescano
alberi all’interno del perimetro del sito, destinato a discarica da oltre dieci
anni, si risolve in una petizione di principio, non potendosi ignorare che è
proprio l’impianto a rappresentare l’elemento di rottura di un contesto
naturalistico che si presenterebbe altrimenti uniforme; ed affermare che “la
realizzazione dell’intervento non va a compromettere il patrimonio boschivo”
significa non comprendere che, se la riapertura dell’impianto equivale a
perpetuare un impatto in qualche misura già esistente, il rinvio delle
operazioni di ripristino ambientale alla sistemazione finale dell’area avrebbe
comunque richiesto, nella consueta ottica di bilanciamento, un’adeguata
esposizione delle ragioni giustificative dell’ulteriore sacrificio imposto al
bene/interesse paesaggistico per tutto il tempo occorrente all’esaurimento della
discarica. In altri termini, che la discarica insista su di un’area già
compromessa non significa che non occorra quantomeno prendere in esame la
possibilità del ripristino immediato dell’area stessa e, soprattutto, chiarire –
agli specifici fini dell’esclusione dalla VIA – in base a quale tipo di scelta
discrezionale il rinvio delle operazioni di recupero rappresenti un impatto
ambientale non significativo in rapporto alla sensibilità ambientale dell’area
ed alla sua capacità di continuare a sopportare il peso dell’impianto, come
richiesto dal citato Allegato D l.r. n. 79/98.
Per altro verso, relativamente all’attraversamento del sito da parte del
torrente Debbia, la conferenza del 3 marzo 2008 ancora una volta indugia sui
profili idraulici ed idrogeologici, nonché sulla tutela delle acque
dall’inquinamento, ma trascura del tutto di valutare l’interferenza fra
l’impianto ed i valori – storici, culturali, naturali, morfologici, ed anche
estetici, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del D.Lgs. n. 42/04 – in virtù dei quali il
territorio diviene paesaggio tutelato. Né le valutazioni omesse possono
considerarsi supplite da quelle condotte in senso al successivo procedimento per
il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale risultano a propria volta
carenti in ordine ai medesimi profili sin qui analizzati (si veda il verbale
della conferenza di servizi decisoria del 3 settembre 2008, ove il
rappresentante della competente Soprintendenza per il Beni architettonici e per
il paesaggio si limita ad una generica raccomandazione affinché le previste
opere di adeguamento della viabilità non abbiano una ricaduta negativa
sull’ambiente); e questo a prescindere dalla reciproca autonomia fra il giudizio
sugli impatti ambientali e paesaggistici espresso nell’ambito della verifica di
assoggettabilità a VIA e quello reso ai fini dell’AIA.
Alla luce delle considerazioni esposte, va dunque affermata l’illegittimità sia
della delibera dell’8 giugno 2007, oggetto dell’impugnazione proposta con il
ricorso introduttivo del giudizio, sia della determinazione assunta dalla
conferenza di servizi del 3 marzo 2008, gravata con il primo atto di motivi
aggiunti. Ambedue gli atti debbono pertanto essere annullati. Stante il rapporto
di presupposizione tra il procedimento per la valutazione di impatto ambientale
e quello diretto al rilascio dell’autorizzazione integrata, plasticamente
rappresentato nella specie dalla sospensione del secondo in attesa della
definizione del primo, i vizi del provvedimento di esclusione dalla VIA si
riverberano poi sulla delibera provinciale del 14 ottobre 2008, di talché
debbono essere accolte le censure svolte dai ricorrenti onde far valere
l’invalidità derivata di quest’ultima, impugnata con il secondo ricorso per
motivi aggiunti. La caducazione delle delibere di esclusione dalla VIA e di
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale determinano infine il venire
meno, in parte, dei presupposti su cui dichiaratamente riposa la delibera di
Giunta n. 29 del 28 aprile 2009, con cui il Comune di Mulazzo ha revocato la
risalente ordinanza sindacale di chiusura della discarica di Lusuolo: anche
detta delibera di Giunta deve essere dunque annullata, nuovamente in
accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti.
Assorbito ogni altro motivo di gravame, le spese di lite seguono la soccombenza
delle amministrazioni resistenti (ivi compresa la Regione Toscana, che ha
resistito “in toto” alle impugnazioni, anche mediante rinvio alle difese della
Provincia di Massa Carrara e del Comune di Mulazzo), e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II,
definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in parte motiva le
impugnative proposte con il ricorso introduttivo e con gli atti di motivi
aggiunti notificati dai ricorrenti in corso di causa, e per l’effetto annulla i
provvedimenti impugnati.
Condanna le amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese
processuali, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre al rimborso
forfettario delle spese generali, nonché ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 – 15
dicembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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