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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 11 giugno 2010, n. 1815
DIRITTO URBANISTICO - Vincolo cimiteriale - Fabbricati non destinati ad
abitazione e di carattere pertinenziale - Inedificabilità assoluta. Il
vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.LL.SS.
comporta (v., per tutte, recentemente, Cons. Stato , IV, 27.10.2009, n. 6547)
inedificabilità assoluta dell’area, e tanto vale indipendentemente dal tipo di
fabbricato, anche non finalizzato all’abitazione e di carattere pertinenziale.
Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: di assicurare condizioni
di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai luoghi di
sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario. Pres.
Radesi, Est. La Guardia - P.N. (avv. Terlizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti
Minucci e Selvaggi) - TAR TOSCANA, Sez. III - 11 giugno 2010, n. 1815
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01815/2010 REG.SEN.
N. 00464/1996 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro
generale 464 del 1996, proposto da:
Pratesi Nella, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Antonia Terlizzi, con
domicilio eletto presso Rita Antonia Terlizzi in Firenze, via Lamarmora 29;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Minucci, Marco
Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Firenze, c/o Ufficio
Legale Comunale;
per l'annullamento
della nota prot. n. 49120/95 in data 18 novembre 1995 dell'Assessore
all'Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Firenze, ricevuta dalla
ricorrente il 24 novembre successivo, nonché di ogni atto presupposto,
conseguente e comunque connesso, ancorché incognito..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Silvia La
Guardia e uditi per le parti i difensori M. R. Terlizzi e A. Minucci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente agisce, con atto notificato il 17.01.1996, per l’annullamento del
diniego di condono espresso dal Comune di Firenze relativamente alla costruzione
di un ripostiglio esterno, della superficie di mq. 12,30, realizzato nel 1974
con struttura portante in legno e ferro e manto di copertura in lastre ondulate,
al servizio di un fabbricato che insiste in zona limitrofa al piccolo cimitero
parrocchiale di Quaracchi.
Il diniego, motivato col rilievo che l’opera predetta sorge su area sottoposta a
vincolo cimiteriale, è contestato con la deduzione di: 1) violazione e/o errata
applicazione di legge (art. 338 R.D. 27.07.1934, art. 57 D.P.R. 10.09.1990, n.
285, artt. 32 e 33 legge n. 47/85 e principi emergenti) ed eccesso di potere per
difetto dei presupposti e di istruttoria, violazione del giusto procedimento,
sostenendo che la fascia di rispetto cimiteriale non comporti di per sé una
inedificabilità assoluta, con la conseguenza che manufatti non finalizzati
all’abitazione, ove non si frappongano esigenze igienico-sanitarie, potrebbero
essere ammessi; rilevando che lo stesso Comune di Firenze ha chiesto ed
ottenuto, sin dal 1967, la riduzione della fascia di rispetto da 200 a 100
metri; lamentando che il diniego sia stato adottato senza il preventivo parere
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; 2) violazione e/o falsa
applicazione di legge (artt. 31 e 35 legge n. 47/85, principi emergenti, art.
220 T.U. 27.07.1934 n. 1265) ed eccesso di potere per violazione del giusto
procedimento lamentando che il diniego sia stato adottato senza i preventivi,
entrambi necessari, pareri della Commissione Edilizia e dell’Ufficiale
Sanitario; 3) violazione dell’art. 3 legge n. 241/90 ed eccesso di potere per
difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo inadeguato ad esporre le
ragioni del diniego l’apodittico e generico richiamo agli artt. 338 R.D. n.
1265/1934 e 33 legge n. 47/85, senza far riferimento a obiettive ragioni
igienico-sanitarie ostative alla sanatoria del manufatto; 4) incompetenza e
violazione dell’art. 35 legge n. 47/85, essendo stato il provvedimento adottato
non dal Sindaco ma dall’Assessore all’urbanistica.
Resiste il Comune intimato, che replica in memoria.
Anche la ricorrente ha dimesso memoria, insistendo nelle proprie tesi,
eccettuato il quarto motivo, che dichiara non aver più ragion d’essere, vista
l’esistenza di delega all’assessore.
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 28.01.2010.
DIRITTO
Il manufatto abusivo (ripostiglio esterno di mq. 12,30) cui si riferisce il
diniego di condono impugnato è situato (circostanza non realmente controversa e,
comunque, documentata, v. planimetrie di P.R.G. docc. 10 della ricorrente e 5
del Comune, dalle quali risulta che il fabbricato si trova all’interno della
fascia di 100 mt. dal cimitero di Quaracchi) all’interno di zona di rispetto
cimiteriale.
Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.LL.SS.
comporta, secondo dominante giurisprudenza (v., per tutte, recentemente, Cons.
Stato , IV, 27.10.2009, n. 6547), alla quale questa Sezione aderisce (v. ad es.
la sentenza 2.07.2008, n. 1712) e che il Collegio condivide, inedificabilità
assoluta dell’area, e tanto vale indipendentemente dal tipo di fabbricato, anche
non finalizzato all’abitazione e di carattere pertinenziale, quale è quello di
specie. Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: di assicurare
condizioni di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai
luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario.
Non possono, pertanto, condividersi la tesi, esposta con il primo motivo, che il
vincolo non comporti inedificabilità assoluta e le conseguenze che da tale
erronea premessa il ricorrente ritrae, anche nei successivi motivi, quali
l’esigenza di verificare, di volta in volta, se sussistano esigenze
igienico-sanitarie ostative e di motivare il provvedimento negativo con
riferimento a tale concreto aspetto, comparando gli interessi pubblici e privati
coinvolti, nonché l’esigenza di previa acquisizione dei pareri dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo nonché della commissione edilizia comunale e
dell’ufficiale sanitario. Trattandosi di vincolo di carattere assoluto non si
rendeva necessaria motivazione ulteriore all’indicazione della sussistenza del
vincolo stesso, che è di per sé ostativo all’edificazione; né rileverebbe
l’eventuale insussistenza di problematiche igienico-sanitarie, plurime essendo,
come già evidenziato, le funzioni che il vincolo in questione assolve. La
presenza del vincolo in questione ha, d’altra parte, rilievo assoluto ed
assorbente, con la conseguenza che non necessitava l’acquisizione dei pareri
indicati dalla ricorrente, insuscettibili di determinare un esito diverso della
pratica.
Del tutto corretto, quindi, risulta il diniego di concessione edilizia in
sanatoria motivato con il rilievo che l’area sulla quale sorge l’opera era
sottoposta a vincolo cimiteriale e con il richiamo all’art. 33 della legge n.
47/85, specificando che esso dispone che le opere oggetto di richiesta di
condono non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con vincoli
che comportino l’inedificabilità, imposti prima dell’esecuzione delle opere
stesse.
Infondati risultano, dunque, i primi tre motivi del ricorso, mentre il quarto è
stato abbandonato dalla stessa ricorrente, preso atto della sussistenza di
delega all’assessore, di cui alla memoria e documentazione del Comune.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Firenze le spese del giudizio
che liquida in euro 2000 (comprensivi di onorari) oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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