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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste riconosciute ex artt. 13
e 18 L. n. 349/1986 - Legittimazione a ricorrere - Affermazione ex lege
- Dimostrazione di un danno specifico - Necessità - Esclusione. La
legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi degli
artt. 13 e 18, comma 5, l.n. 349/1986 (da ult:, per tutte, TAR Piemonte, Sez. I,
25.9.09, n. 2292) è affermata “ex lege”, senza necessità di dimostrare
ulteriormente alcun danno specifico da loro subito dal concreto intervento
contestato. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Associazione F. e altri (avv.ti
Peruzzi, Chiti e Tasselli) c. Provincia di Pistoia (avv.ti Pupino e Coppola),
Comune di Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi), Soprintendenza Beni Ambientali e
Architettonici di Firenze e Pistoia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR
TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195
VIA - L. r. Toscana n. 79/98 - Esclusione della procedura di VIA -
Mitigazione degli effetti sfavorevoli sull’ambiente - Monitoraggio successivo -
AIA. La legge regionale toscana n. 79/98, facendo riferimento alla
possibilità di escludere la procedura di v.i.a. non solo in presenza di
specifiche prescrizioni finalizzate alla “eliminazione” degli impatti
sfavorevoli sull’ambiente ma anche solo finalizzate alla “mitigazione” di essi,
ammette la possibilità, nei limiti di quanto ragionevolmente constatato in sede
tecnica istruttoria, di conseguenze ricadenti sul profilo ambientale, purché
limitate da specifici interventi che ben possono essere sottoposti a successivo
monitoraggio in ordine alla loro concreta ed effettiva funzionalità, anche
attraverso la necessaria instaurazione di specifico procedimento come è quello
di autorizzazioni integrata ambientale. Pres. Nicolosi, Est. Correale -
Associazione F. e altri (avv.ti Peruzzi, Chiti e Tasselli) c. Provincia di
Pistoia (avv.ti Pupino e Coppola), Comune di Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi),
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia e altro
(Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195
RIFIUTI - L. r. Toscana n. 1/05 - Sopravvenuta disciplina nazionale speciale
ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 - Applicazione inderogabile. L’art. 208
d.lgs. n. 152/06, in quanto norma speciale nazionale, sopravvenuta alla legge
regionale toscana n. 1/05, e disciplinante specificamente le autorizzazioni per
gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, trova inderogabile
applicazione in materia. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Associazione F. e altri
(avv.ti Peruzzi, Chiti e Tasselli) c. Provincia di Pistoia (avv.ti Pupino e
Coppola), Comune di Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi), Soprintendenza Beni
Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00195/2010 REG.SEN.
N. 01743/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2007, proposto da:
Associazione Forum Ambientalista: Movimento Rosso-Verde, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Associazione Legambiente, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Alberto Peruzzi, Luca Chiti e Lorella Tasselli,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Duccio Maria Traina, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Lamarmora n. 14;
contro
- la Provincia di Pistoia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti, Paola Pupino e Lucia Coppola, con domicilio eletto presso
la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;
- il Comune di Serravalle Pistoiese, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso
lo studio del medesimo in Firenze, via Masaccio n. 172;
- la Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia e il
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per
legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
- l’Azienda U.S.L. N. 3 Pistoia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
- la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;
- l’A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Pistoiambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza n. 1350 del 10.07.2007, prot. n. 94096, con cui
l’Amministrazione Provinciale di Pistoia, Dipartimento Ambiente e Difesa del
Suolo – Servizio Tutela dell’Ambiente, ha rilasciato alla Soc. Pistoiambiente
srl l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n.
59/2005 per l’ampliamento della discarica ubicata nel Comune di Serravalle
Pistoiese, loc. Fosso del Cassero;
- dell’ordinanza n. 7 del 04.01.2007, prot. n. 1854, con cui l’Amministrazione
Provinciale di Pistoia, Dipartimento Tutela dell’Ambiente e Difesa del Suolo ha
disposto di non sottoporre il progetto di ampliamento della discarica a
procedura di V.I.A.;
- di ogni atto connesso, se lesivo, tra cui, in particolare, i verbali della
Conferenza di servizi 09.11.2006, 06.03.2007, 16.05.2007, 14.06.2007,
20.06.2007, il parere favorevole dell’Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua
e del Territorio di Pistoia e Prato prot. n. AOOGRT/176915/124.047 del
02.07.2007, nonchè la Deliberazione del Consiglio Comunale di Serravalle
Pistoiese n. 10 del 01.03.2007;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione della Provincia di Pistoia, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Serravalle Pistoiese, con la relativa
documentazione;
Visto l’atto di costituzione della Soprintendenza Beni Ambientali e
Architettonici di Firenze e Pistoia e del Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali, con i relativi allegati
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Pistoiambiente S.r.l., con i
relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 998/2007 del 15 novembre 2007;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 novembre 2009 il Primo Referendario Ivo
Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 23 ottobre 2007 e depositato il
successivo 5 novembre, le due associazioni indicate in epigrafe e gli altri tre
ricorrenti, pure ivi individuati, chiedevano l’annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza provinciale con la quale era stata rilasciata alla Pistoiambiente
s.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento della discarica
ubicata nel Comune di Serravalle Pistoiese, Loc. Fosso del Cassero nonché della
precedente ordinanza con cui era stato disposto di non sottoporre il relativo
progetto a procedura di v.i.a., unitamente agli altri atti endoprocedimentali
richiamati in epigrafe.
I ricorrenti, evidenziando la propria legittimazione a proporre la presente
impugnativa, premettevano che la decisione di realizzare la discarica oggetto
dei provvedimenti impugnati risaliva al 1996, prevedendo un volume complessivo
di mc 855.000 di rifiuti esclusivamente non pericolosi provenienti dalla sola
Provincia di Pistoia per un quantitativo massimo giornaliero di circa 200
tonnellate. Negli anni successivi la portata della discarica era stata aumentata
per un volume complessivo di 1.550.000 mc. ed il bacino di utenza era stato
esteso fino a comprendere anche la Provincia di Prato, il Circondario Empolese
Val d’Elsa e, successivamente, l’intero territorio nazionale, autorizzando lo
smaltimento anche di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 96 t/g con
conferimento giornaliero di rifiuti fino a 320 tonnellate.
I ricorrenti ricordavano anche che per far fronte al continuo aumento di
produzione, anche di rifiuti speciali, la Pistoiambiente s.r.l., che gestiva
l’impianto, avviava il 30 novembre 2005 il procedimento per ottenere
l’autorizzazione all’ampliamento ulteriore, nonostante il piano regionale dei
rifiuti avesse individuato altra discarica come più idonea a ricevere per il
futuro i rifiuti del comprensorio di riferimento, quale era l’ATO 5 nel
frattempo costituito. I ricorrenti precisavano che il progetto di ampliamento
prevedeva la suddivisione della discarica in 19 moduli gestionali, con un
raddoppio della volumetria fino a 3.000.000 mc. e un incremento di superficie
fino a 160.000 mq., insistendo su un’area contraddistinta da forte potenzialità
turistica di tipo ambientale-naturalistico, interamente coperta da boschi e
sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.
Richiamando l’allarme sociale che aveva destato tale progetto, i ricorrenti
evidenziavano che lo stesso era stato sottoposto alla procedura di verifica
ambientale prevista dalla l.r. Toscana n. 79/98 e, nell’ambito di tale momento
istruttorio, era espresso un parere da parte dell’ARPAT in cui si illustrava la
vulnerabilità geologica e idrogeologica della zona interessata nonché la
necessità di più approfondite indagini sull’incidenza dell’intervento in
relazione alle acque superficiali e sotterranee circostanti, sulla qualità
dell’aria e sulle immissioni in atmosfera. Ne conseguiva anche una conferenza di
servizi da cui emergeva la necessità di approfondimenti istruttori per una
miglior valutazione dell’impatto ambientale del progetto in esame.
I ricorrenti ricordavano che, a conclusione del procedimento, era dotata
l’ordinanza provinciale n. 7 del 4 gennaio 2007 con la quale si escludeva dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale l’ampliamento in questione,
ritenendo applicabile la norma di cui all’art. 11, comma 8, l.r. cit. che
consentiva ciò quando è possibile dettare specifiche prescrizioni finalizzate
alla eliminazione e/o mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente,
stabilendo una specificazione di monitoraggio.
I ricorrenti ricordavano anche che la Pistoiambiente srl, in base alle nuove
modifiche progettuali che recepivano l’indicazioni di cui al suddetto
procedimento di verifica, presentava in data 18 gennaio 2007 una nuova domanda
per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Ne conseguiva la
conferenza di servizi prevista dal d.lgs. n. 59/05 con la quale erano richieste
alla società istante alcune integrazioni documentali e si stabiliva che non era
necessario seguire un procedimento di approvazione di variante urbanistica,
trovando nella fattispecie applicazione la norma di cui all’art. 208 d.lgs. n.
152/06. La conferenza di servizi, quindi, si concludeva con il parere favorevole
dell’Ufficio regionale per la tutela dell’acqua del territorio di Pistoia e
Prato, in relazione agli aspetti geologici del progetto, ferma restando la
necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica prima dell’inizio dei
lavori di ampliamento, e la richiesta autorizzazione integrata ambientale era
rilasciata in data 10 luglio 2007.
Avverso, dunque, i provvedimenti richiamati in epigrafe i ricorrente lamentavano
quanto segue.
“1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l. reg. Toscana n. 79/1998.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, però metà dei presupposti, carenza
di istruttoria, perplessità. Violazione delle norme tecniche sulla procedura di
verifiche approvate con delibera della Giunta Regionale Toscana 20.9.1999, n.
1069”.
I ricorrenti, con riferimento all’ordinanza con la quale era stata esclusa la
necessità della procedura di v.i.a., rilevavano che a conclusione della relativa
procedura di verifica (c.d “screening”) erano state dettate una serie di
prescrizioni, sia derivanti dalla conferenza di servizi del 9 novembre 2006 sia
dal contributo istruttorio dell’ARPAT, che non erano volte ad individuare
semplici interventi di mitigazione dell’impatto ambientale, come richiesto dalla
norma applicata di cui all’art. 11, comma 8, l.r. n. 79/98 per escludere la
v.i.a., ma evidenziavano invece la necessità di procedere ad un approfondimento
istruttorio. Ne conseguiva che se la verifica doveva essere ulteriormente
completata la sede naturale che la consentiva era proprio la procedura di v.i.a.,
come anche specificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1069/1999 avente ad
oggetto le disposizioni attuative relative ai criteri e metodi per
l’effettuazione delle procedure di verifica e di v.i.a. in cui si evidenzia che
se gli impatti critici non sono conosciuti deve essere avviata la v.i.a., al
fine di raccogliere ulteriori informazioni.
Nel caso di specie, poiché nell’istruttoria svolta nell’ambito della procedura
di verifica era emerso che il progetto di ampliamento della discarica era di
sicuro impatto ambientale ed aveva ripercussioni negative su tutte le relative
componenti ambientali, non poteva applicarsi certamente la disposizione
attuativa di cui alla delibera richiamata, che consentiva alla prosecuzione del
progetto senza v.i.a. solo nel caso di assenza di impatti critici o di impatti
critici conosciuti e mitigabili con adeguate prescrizioni e monitoraggi.
“2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16 e 17 l.reg. Toscana n.
1/2005. Violazione falsa applicazione dell’art. 208, comma 6, d.lgs. n.
152/2006. Violazione falsa applicazione dell’art. 65 delle N.T.A. del Piano
Strutturale del Comune di Serravalle Pistoiese. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico del Comune di Serravalle
Pistoiese”.
I ricorrenti osservavano che si rendevano necessari: 1) l’adozione di una
variante urbanistica per derogare alla previsione di cui all’art. 65 NTA del
Piano Strutturale del Comune di Serravalle Pistoiese, che non consentiva
esplicitamente ampliamenti della discarica e della relativa modifica
cartografica; 2) la modifica del regolamento urbanistico per consentire
l’ampliamento dell’area. Tale conclusione era stata evidenziata anche dalla
Regione Toscana nella relativa conferenza di servizi pur se in quella sede aveva
prevalso l’opinione espressa dalla Provincia di Pistoia secondo la quale era
applicabile la norma derogatoria di cui all’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/06.
Sostenevano i ricorrenti che invece la conclusione della Regione Toscana era
quella corretta perché il modulo procedimentale tipizzato dagli artt. 15-17 l.r.
n. 1/2005 si estendeva a tutti gli atti che incidevano sulla pianificazione
territoriale del territorio regionale determinandone variante, tra cui non
poteva non essere ricompresa l’autorizzazione integrata ambientale.
Inoltre, la conseguente mancata attuazione degli strumenti di partecipazione del
pubblico, in particolare previsti dal modulo procedimentale regionale
richiamato, rendeva dunque ancor più evidente l’illegittimità dei provvedimenti
impugnati.
“3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria,
illogicità manifesta.”.
I ricorrenti evidenziavano anche che l’area destinata ad ospitare l’ampliamento
era in stato di evidente dissesto idrogeologico. Oltre a quanto inizialmente
rilevato dall’ARPAT con il proprio contributo istruttorio nella procedura di
verifica, i ricorrenti stessi richiamavano una perizia redatta da un geologo in
data 9 maggio 2007 che individuava ulteriori aspetti critici nell’area di
ampliamento, di cui riportavano ampi brani.
L’alto livello di pericolosità geomorfologica dell’area doveva indurre le
amministrazioni competenti a rigettare la domanda presentata da Pistoiambiente
s.r.l., anche perché il livello di pericolosità dell’area, pur classificato come
“medio” nella parte cartografica sia del piano strutturale del Comune di
Serravalle sia dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, era oggettivamente più
alto e nè la disposta costruzione di un sistema di trincee drenanti era in grado
di controllare la massima risalita della falda perché al contrario, come
rilevato nella perizia di parte depositata in giudizio, la realizzazione di tali
trincee in condizioni di conclamata instabilità poteva rappresentare un motivo
di ulteriore indebolimento delle coperture instabili e risultava palesemente
insufficiente a fornire qualsiasi garanzia sull’intervento e sulla conduzione
della discarica in sicurezza.
I ricorrenti concludevano anche chiedendo di voler disporre un’apposita CTU
volta ad accertare le suddette caratteristiche di pericolosità.
Si costituivano in giudizio la Provincia di Pistoia, il Comune di Serravalle
Pistoiese e la Pistoiambiente s.r.l., rilevando tutte l’infondatezza del ricorso
e specificando le ultime due le proprie tesi difensive in memorie depositate per
la camera di consiglio del 14 novembre 2007.
In particolare, la società controinteressata rilevava il difetto di
legittimazione dei ricorrenti Chiti, Tasselli e Peruzzi in quanto quest’ultimo
risultava risiedere in Firenze e comunque l’ abitazione di sua proprietà, nonché
quelle di residenza degli altri due ricorrenti, era poste ad una distanza di 450
metri dal confine della discarica, ridotta a 350 m con il previsto ampliamento,
tale da non giustificare quel profilo di “vicinitas” che la giurisprudenza
riconosce come legittimante all’impugnazione di provvedimenti di analogo tenore
a quello indicato in epigrafe, in assenza di un pregiudizio immediato e da
dimostrarsi nel caso concreto ma non evidenziato dagli stessi ricorrenti.
In secondo luogo era eccepita la tardività delle ricorso in relazione alla
richiesta di annullamento dell’ordinanza n. 7 del 4 gennaio 2007, in quanto
conosciuta dai ricorrenti tra l’11 e il 22 giugno 2007, date di sottoscrizione
di esposti penali in cui tale provvedimento era esplicitamente richiamato, con
la conseguenza che il termine ultimo per notificare il ricorso era quello del 6
ottobre 2007 e non quello del 29 ottobre 2007 di effettiva notificazione.
Con l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava la
domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, soffermandosi
sull’insussistenza dell’attualità del danno paventato.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti intimate depositavano ulteriori
memorie a sostegno delle proprie tesi difensive.
In particolare, la Provincia di Pistoia eccepiva la sopravvenuta inammissibilità
del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento dirigenziale del 3
dicembre 2007 con il quale il Comune di Serravalle Pistoiese rilasciava alla
società richiedente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. n.
42/2004, da considerarsi quale atto conclusivo del procedimento anche in
relazione al definitivo avvio della pratica edilizia.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2009 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di carenza di legittimazione
attiva dei ricorrenti Peruzzi, Chiti e Tasselli, in quanto le altre associazioni
ricorrenti sono associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi degli artt. 13
e 18, comma 5, l.n. 349/1986 (da ult:, per tutte, TAR Piemonte, Sez. I, 25.9.09,
n. 2292) e la loro legittimazione è riconosciuta “ex lege”, senza necessità di
dimostrare ulteriormente alcun danno specifico da loro subito dal concreto
intervento contestato, per cui, anche se fosse dichiarata l’inammissibilità del
ricorso in relazione ai tre ricorrenti sopra evidenziati, ciò non esimerebbe il
Collegio dal pronunciarsi sul merito del ricorso.
Ugualmente non condivisibile è l’eccezione di tardività del ricorso in relazione
all’impugnazione dell’ordinanza provinciale n. 7/2007, in quanto richiamata in
esposti all’autorità giudiziaria penale a firma dei ricorrenti, dato che, in
tali esposti, risulta che solo Legambiente-Sezione di Pistoia abbia sottoscritto
tale documento ma non Legambiente Nazionale, attuale ricorrente, per cui,
analogamente a quanto sopra, una eventuale parziale dichiarazione di
irricevibilità del ricorso ugualmente non esimerebbe il Collegio dal
pronunciarsi sul merito.
Infine, parimenti può prescindersi dall’eccezione di improcedibilità del ricorso
per mancata impugnazione del decreto SUAP dell’11 luglio 2007, ritenuto come
autonomo provvedimento conclusivo del procedimento, data l’infondatezza del
ricorso, come evidenziato in prosieguo.
Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio rileva
l’inammissibilità del gravame laddove proposto avverso i verbali della
Conferenza di servizi 09.11.2006, 06.03.2007, 16.05.2007, 14.06.2007,
20.06.2007, il parere favorevole dell’Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua
e del Territorio di Pistoia e Prato prot. n. AOOGRT/176915/124.047 del
02.07.2007, nonchè la Deliberazione del Consiglio Comunale di Serravalle
Pistoiese n. 10 del 01.03.2007, in quanto tutti atti endoprocedimentali non
aventi contenuto direttamente lesivo per i ricorrenti.
Passando ad esaminare le singole doglianze, il Collegio premette che, come
dimostrato dalla documentazione depositata in giudizio, la discarica risultava
insistere su quel determinato sito sin dal 1990, ai sensi della deliberazione
del consiglio provinciale di Pistoia, che approvava, in armonia alla delibera
consiliare regionale n. 298 del 22 luglio 1987, il relativo progetto, con
specifiche prescrizioni, senza dettare ulteriori vincoli inderogabili in ordine
alla volumetria massima o alla provenienza territoriale dei rifiuti.
Ne consegue, quindi, che l’esame delle contestazioni nella presente sede può
limitarsi solo sui profili legati al suo ampliamento ma non su quelli della sua
allocazione, in sé considerata.
Premesso ciò, il Collegio osserva che con il primo motivo di ricorso si contesta
la scelta dell’ipotesi di procedere all’esclusione della v.i.a. in quanto nel
corso dell’istruttoria non erano state richiamate specifiche prescrizioni
finalizzate all’eliminazione e/o mitigazione degli impatti sfavorevoli
sull’ambiente, come previsto dall’art. 11, comma 8, l.r. n. 79/98 ai fini di
tale esclusione, ma, in realtà, erano stati sollecitati ulteriori
approfondimenti che avrebbero dovuto trovare la loro naturale collocazione
proprio all’interno di una procedura di valutazione di impatto ambientale.
Il Collegio in proposito osserva che l’art. 11, comma 8, l.r. cit., nel
prevedere che l’autorità competente può subordinare l’esclusione del progetto
dalla procedura di v.i.a., richiama la circostanza che a tale conclusione può
pervenirsi attraverso l’imposizione di specifiche prescrizioni finalizzate non
solo alla eliminazione ma anche soltanto alla mitigazione degli impatti
sfavorevoli sull’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle
fasi della progettazione successive a quella preliminare, da verificarsi anche
con una specifica azione di monitoraggio.
Il Collegio, quindi, evidenziando che nella presente sede di legittimità è
consentito unicamente valutare la non illogicità, contraddittorietà o manifesta
irrazionalità delle scelte discrezionali dell’amministrazione, rileva che tale
specifica prescrizione della norma risulta in realtà osservata durante la fase
istruttoria.
Le prescrizioni contenute nell’ordinanza provinciale n. 7/07 che disponeva
l’esclusione dalla procedura di v.i.a., riprendendo quanto emerso in sede di
conferenza di servizi del 9 novembre 2006, assumeva in considerazione lo studio
di impatto ambientale presentato dalla richiedente e, specificando che l’opera
proposta era in realtà una modifica di un impianto già esistente ed operante,
ritenevano necessario disporre specifiche indicazioni, idonee a mitigare
l’impatto ambientale, specificando “…la necessità per il proponente in fase di
eventuale realizzazione dell’opera di attenersi a quanto previsto nel elaborato
presentato per il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale in merito
alle misure di mitigazione da adottare in presenza di particolari impatti”.
In sostanza, il Collegio ritiene che non illogicamente, né in maniera
contraddittoria o manifestamente irrazionale l’amministrazione abbia impartito,
recependole dalla sede tecnica istruttoria, specifiche prescrizioni dettate alla
mitigazione degli impatti sull’ambiente da applicare comunque in una successiva
e necessaria fase di monitoraggio, secondo la previsione della normativa
regionale in questione.
Quest’ultima, infatti, facendo riferimento alla possibilità di escludere la
procedura di v.i.a. non solo in presenza di specifiche prescrizioni finalizzate
alla “eliminazione” degli impatti sfavorevoli sull’ambiente ma anche solo
finalizzate alla “mitigazione” di essi, ammette la possibilità, nei limiti di
quanto ragionevolmente constatato in sede tecnica istruttoria, di conseguenze
ricadenti sul profilo ambientale, purché limitate da specifici interventi che
ben possono essere sottoposti a successivo monitoraggio in ordine alla loro
concreta ed effettiva funzionalità, anche attraverso la necessaria instaurazione
di specifico procedimento come è quello di autorizzazioni integrata ambientale.
Proprio tale situazione risulta verificatasi nel caso di specie ove gli
approfondimenti istruttori riconosciuti necessari nell’ordinanza provinciale di
esclusione dalla procedura di v.i.a. sono confluiti nel successivo procedimento
di rilascio dell’a.i.a., alla presenza dei medesimi soggetti partecipanti alla
precedente istruttoria che approvavano il relativo progetto esecutivo.
Correttamente, quindi, la Provincia di Pistoia osserva nelle sue difese che la
relazione di compatibilità ambientale, presentata dalla società proponente in
sede di procedura di c.d “screening”, conteneva già le informazioni di dettaglio
necessarie al fine di rappresentare iniziative di mitigazione dell’impatto
ambientale da valutarsi, in concreto, nella successiva fase di rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale e delle relative prescrizioni di
monitoraggio.
La stessa ordinanza provinciale n. 7/07, infatti, esplicitamente prevedeva che
nell’atto finale dovevano inserirsi le “…prescrizioni scaturite dalla conferenza
di servizi (che hanno comunque riguardato perlopiù il progetto definitivo e che
dovranno essere fatte oggetto di chiarimento in sede di istruttoria da
effettuarsi sulla Autorizzazione Integrata Ambientale)”.
In tale sede di a.i.a., poi, risulta presentata una specifica indagine
geotecnica sulla quale si è definitivamente pronunciato positivamente anche l’URTAT
regionale con parere del 2 luglio 2007, con conseguente esclusione di specifica
pericolosità geomorfica ed idraulica, e risulta svolta un’approfondita attività
istruttoria mediante nuova conferenza di servizi che disponeva integrazioni
documentali e dava luogo a sopralluoghi.
In sostanza, quindi, le prescrizioni contenute nell’autorizzazione provinciale
di esclusione dalla procedura di valutazione impatto ambientale riflettevano il
contenuto della norma di cui alla legge regionale n. 79/98, riprendendo il
contenuto della relazione di compatibilità ambientale presentata dalla
proponente ed esaustivamente valutata in conferenza di servizi tecnica,
limitandosi le richieste di chiarimenti a questioni applicative riguardanti il
progetto esecutivo, che sono state approfondite nel procedimento successivo di
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Sotto il profilo della valutazione della situazione geotecnica, poi, il
Collegio, nei limiti di cui al presente giudizio di legittimità ed in presenza
del parere positivo dell’URTAT regionale, ritiene che le perplessità
rappresentate dai ricorrenti non possono provare accoglimento nella presente
sede, neanche ritenendo necessario l’espletamento di una CTU in mancanza di
profili specifici tendenti a contestare le modalità e il metodo con cui si è
pronunciato l’organo competente in sede tecnica..
Alla luce di quanto dedotto, quindi il primo motivo di ricorso non risulta
fondato.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quel che riguarda il secondo motivo
di ricorso, con il quale si lamenta la mancata adozione di una variante
urbanistica, in esecuzione di quanto previsto degli artt. 15-17 l.r. 1/05 e
dalle norme regolamentari comunali, anche ai fini del principio della
partecipazione al procedimento.
In merito il Collegio concorda con le difese delle parti intimate le quali,
tutte, osservano che alla presente fattispecie trova inderogabile applicazione
quanto previsto dall’art. 208 d.lgs. n. 152/06, in quanto norma speciale
nazionale, sopravvenuta alla precedente legge regionale di cui si contesta la
mancata applicazione, disciplinante specificamente le autorizzazioni per gli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Non rileva, quindi, quanto dedotto dei ricorrenti in ordine al riparto di
competenze, costituzionalmente regolato, tra Stato e regioni in quanto, nel caso
di specie, non si è di fronte a un contrasto “orizzontale” tra norme ma ad una
semplice successione nel tempo di una norma speciale sopravvenuta rispetto ad
una norma generale anteriore, fermo restando che la materia legata alla tutela
dell’ambiente, tra cui indubbiamente rientra anche la procedura per
l’autorizzazione di impianti di smaltimento recupero dei rifiuti, risulta
comunque di competenza esclusiva statale ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 117, comma 2, Cost. (TAR Veneto, Sez. I, 19.8.05, n. 3200).
Ad analoga conclusione di infondatezza deve pervenirsi anche per quel che
riguarda l’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta che non
sia stato considerato a sufficienza lo stato di dissesto idrogeologico dell’area
su cui dovrebbe insistere l’ampliamento della discarica, come evidenziato una
perizia tecnica di parte depositata in giudizio.
Il Collegio nuovamente, richiamando i limiti della presente sede di legittimità
sopra evidenziati, fa riferimento al parere dell’ufficio regionale del 2 luglio
2007 più volte richiamato in precedenza, nel quale è affermato che l’ampliamento
si va ad inserire in zona a massima pericolosità geomorfologica 3 e non 4 come
invece asserito da controparte.
In presenza delle conclusioni di tale organo tecnico, quindi, non assumono un
valore rilevante le affermazioni di cui alla perizia di parte geomorfologica
presentata dai ricorrenti, comunque contrastanti anche con la documentazione
presentata dalla società richiedente in sede di progetto definitivo, in cui si
evidenzia - senza che durante la fase istruttoria gli organi tecnici competenti
abbiano smentito tali indicazioni - che il livello di sicurezza di cui alle
verifiche di stabilità in condizioni statiche erano adeguate e in condizioni
dinamiche presentavano il rispetto di uno stato di deformazione accettabile e
compatibile con i limiti riportati nelle linee guida EPA.
Non risulta quindi dimostrato quello stato di estrema pericolosità e di dissesto
idrogeologico e di pericolosità al livello 4 dell’area interessata che
impedirebbe l’ampliamento della discarica preesistente, dato che lo stesso URTAT
attesta che la variante in oggetto consiste in una riperimetrazione di entità
minima che inserisce il limite della discarica in zone a pericolosità
geomorfologica 2-3 e pericolosità idraulica 1, che la fattibilità dell’area
interessata dall’ampliamento è a livello 3 e non 4, che le indagini
geologico-tecniche di supporto allo strumento urbanistico risultano adeguate,
confermando quindi anche l’adeguatezza generale idrogeologica del progetto.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve dichiararsi in parte
inammissibile, avendo ad oggetto meri atti endoprocedimentali, e in parte deve
essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Provincia di Pistoia, del
Comune di Serravalle Pistoiese e di Pistoiambiente s.r.l., potendosi invece
compensare integralmente con le amministrazioni statali costituito in giudizio,
data la sostanziale estraneità di queste all’adozione dei provvedimenti
impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ in parte
dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile e in parte lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, a corrispondere alla Provincia di Pistoia, al
Comune di Serravalle Pistoiese e a Pistoiambiente s.r.l. le spese di lite che
liquida in euro 2.000,00 ciascuno oltre accessori. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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