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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 12 luglio 2010, n. 2450
DIRITTO URBANISTICO – Titoli edilizi rilasciati – Diritto di accesso – Art. 5
d.P.R. n. 380/2001 – Estensione. In materia di accesso ai titoli edilizi
rilasciati ed ai relativi progetti, l’art.5 del D.P.R. n.380/2001, nello
stabilire le competenze dello sportello unico per l’edilizia, pone l’obiettivo
di consentire, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito all’elenco
delle domande presentate ed a tutte le informazioni utili disponibili.
Coerentemente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualsiasi
soggetto abitante in zona vicina a quella interessata dal permesso di costruire
(ancorchè non proprietario dell’area in cui ricade l’intervento edilizio) ha
diritto di accedere ai titoli abilitativi rilasciati ed ai relativi atti
progettuali, rilevando la sussistenza di un interesse personale e concreto per
la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti (Cons.Stato, V, 23/5/1997,
n.549; idem, 7/5/2008, n.2086; idem, IV, 14/4/2010, n.2092; TAR Puglia, Lecce,
II, 17/9/2009, n.2121). Pres. Radesi, Est. Bellucci – B.S. (avv. Grassi) c.
Comune di Figline Valdarno (n.c.) -
TAR TOSCANA ,Sez. III – 12 luglio 2010, n. 2450
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02450/2010 REG.SEN.
N. 00593/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2010, proposto da Biagiotti Sergio, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Comune di Figline Valdarno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito
in giudizio;
nei confronti di
Figline Agriturismo s.r.l. e Figline Agriturismo s.p.a., in persona del
rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese
dall'avvocato Filippo Turturici, e domiciliate per legge presso la segreteria di
questo TAR in Firenze, via Ricasoli n. 40;
per l'accertamento
del diritto ad ottenere l’esibizione dei documenti di cui all’istanza di accesso
presentata l’11 febbraio 2010
e perchè sia ordinato all’Amministrazione di esibirli.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Figline Agriturismo s.r.l. e di
Figline Agriturismo s.p.a.;
Viste le memorie difensive di quest’ultime;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 il dott. Gianluca
Bellucci e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha acquistato, in data 22/4/1992, la proprietà degli immobili
identificati al foglio di mappa 37, particella 18, sub 2, porzione “a” e
porzione “b”, nonché particella 19, sub 3, del Comune di Figline Valdarno.
E’ seguito, in data 28/4/1992, l’acquisto di un terreno agricolo (foglio n.37,
particella 25) di mq.9510.
Tali beni, rientranti nel complesso agricolo “Fattoria Norcenni”, sono stati
occupati di fatto dalla società Figline Agriturismo.
Il ricorrente, con atto di citazione notificato il 27/4/1993, ha agito in
giudizio per l’accertamento del diritto di proprietà e per la condanna al
rilascio degli stessi. Il giudizio civile si è concluso con sentenza della Corte
d’Appello di Firenze n.311 del 2005, la quale ha accertato la proprietà del
signor Biagiotti.
Nelle more del processo civile la predetta società ha stipulato con il Comune di
Figline Valdarno due convenzioni urbanistiche, in data 29/9/1987 e 12/5/1992,
riguardanti gli immobili oggetto dell’atto di citazione in giudizio, ed ha
realizzato interventi di ristrutturazione assentiti dall’Ente.
Il ricorrente, con istanza presentata al Comune in data 11/2/2010, ha chiesto di
visionare ed estrarre copia dei seguenti documenti: convenzioni urbanistiche del
29/9/1987 e del 12/5/1992 tra Comune e Figline Agriturismo s.n.c., concessione
edilizia in sanatoria n.105 del 1991, permesso di abitabilità n.114 del 1992,
concessioni edilizie n.52 del 1992 e n.93 del 1993, permesso di abitabilità n.6
del 1995, permessi di costruire di cui alle pratiche edilizie n.10 del 27/2/2007
e n.25 del 22/6/2007, ove riguardanti il progetto unitario convenzionato ex
art.27 delle N.T.A.: permessi di costruire di cui alle pratiche edilizie n.44
del 10/12/2007, n.4 del 25/1/2008, n.8 del 25/2/2008 e n.45 del 12/9/2008; la
documentazione relativa a tali atti e sulla base della quale gli stessi sono
stati adottati dal Comune di Figline Valdarno.
L’istanza di accesso è stata presentata al dichiarato fine di verificare lo
status giuridico degli immobili, di valutare la legittimità delle autorizzazioni
rilasciate e di essere posto in condizione di accertare la possibilità di
chiedere la sanatoria edilizia delle opere costruite.
Con nota del 12/2/2010 il Comune ha comunicato a Figline Agriturismo s.r.l.
l’istanza della deducente (documento n.5 depositato in giudizio dal ricorrente);
stante l’opposizione della controinteressata, l’amministrazione, con
provvedimento del 15/3/2010, ha accolto la richiesta di accesso solo in
relazione alla concessione edilizia n.52 del 1992, sull’assunto che la richiesta
medesima sarebbe sovradimensionata rispetto all’interesse conoscitivo.
Avverso tale atto la ricorrente è insorta deducendo:
violazione e falsa applicazione degli artt.22 e seguenti della legge n.241/1990,
nonché dell’art.2 del D.P.R. n.184/2006; eccesso di potere per illogicità e
contraddittorietà manifesta.
Si sono costituire in giudizio Figline Agriturismo s.r.l. e Figline Agriturismo
s.p.a..
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2010 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare la Figline Agriturismo s.r.l. ha eccepito il proprio difetto
di legittimazione passiva, rilevando di non essere titolare di diritto di
proprietà sugli immobili in questione e di limitarsi all’attività di gestione
dell’azienda organizzata presso il compendio “ex Fattoria Norcenni”.
L’obiezione non può essere accolta.
Il Collegio prende atto che i documenti in oggetto afferiscono a pratiche
edilizie intestate alla Figline Agriturismo s.n.c., trasformatasi poi in Figline
Agriturismo s.p.a., titolare della proprietà sugli immobili, e che Figline
Agriturismo s.r.l. è stata costituita nel 1996 ai fini della gestione
dell’azienda organizzata presso il compendio immobiliare de quo.
Tuttavia occorre altresì considerare che quest’ultima, svolgendo la propria
attività imprenditoriale negli immobili cui si riferisce l’istanza di accesso, è
titolare di un interesse differenziato in ordine alla conoscibilità dei
documenti in oggetto e riveste quindi la posizione di controinteressata
all’accesso di terzi ai documenti in questione.
Infatti il Comune di Figline, con nota del 12/2/2010, ha avvertito la suddetta
società dell’avvenuta presentazione della richiesta di accesso, e la stessa ha
espresso la propria opposizione, di cui l’Ente ha tenuto conto nella contestata
determinazione di accoglimento parziale (documenti n.5 e 6 depositati in
giudizio dal ricorrente).
Entrando nel merito del gravame si osserva quanto appresso.
Il ricorrente deduce che i documenti richiesti riguardano beni di sua proprietà,
rispetto ai quali è necessaria la regolarizzazione catastale e urbanistica;
aggiunge che i documenti indicati nella domanda di accesso con i numeri da 8 a
13 si riferiscono a edifici rientranti nel perimetro dell’UTOE, all’interno del
quale, ai sensi dell’art.34, comma 1, del regolamento edilizio, non può essere
rilasciata concessione edilizia; l’esponente rileva altresì che ai sensi
dell’art.114 del regolamento edilizio comunale chiunque può visionare le
concessioni edilizie e i relativi elaborati progettuali, con la conseguenza che
la domanda di accesso, specificante il collegamento tra atti richiesti e
posizione soggettiva meritevole di tutela, doveva essere accolta.
Il motivo è fondato.
L’istanza del ricorrente è motivata adducendo l’esigenza di verificare lo status
giuridico degli immobili, di valutare la legittimità delle autorizzazioni
rilasciate, di valutare la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia e di
essere posto in condizione di tutelare i propri diritti.
Pertanto non appare condivisibile l’affermazione, contenuta nell’atto di
accoglimento parziale della domanda di accesso, secondo cui l’istanza sarebbe
generica e sovradimensionata rispetto all’interesse conoscitivo.
Invero, in materia di accesso ai titoli edilizi rilasciati ed ai relativi
progetti, l’art.5 del D.P.R. n.380/2001, nello stabilire le competenze dello
sportello unico per l’edilizia, pone l’obiettivo di consentire, a chiunque vi
abbia interesse, l’accesso gratuito all’elenco delle domande presentate ed a
tutte le informazioni utili disponibili. Coerentemente, secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale, qualsiasi soggetto abitante in zona vicina a
quella interessata dal permesso di costruire (ancorchè non proprietario
dell’area in cui ricade l’intervento edilizio) ha diritto di accedere ai titoli
abilitativi rilasciati ed ai relativi atti progettuali, rilevando la sussistenza
di un interesse personale e concreto per la tutela di posizioni giuridicamente
rilevanti (Cons.Stato, V, 23/5/1997, n.549; idem, 7/5/2008, n.2086; idem, IV,
14/4/2010, n.2092; TAR Puglia, ecce, II, 17/9/2009, n.2121).
In particolare, quanto agli enti locali, l’art.10, comma 2, del d.lgs.
n.267/2000, nel riconoscere il diritto dei cittadini ad accedere agli atti
amministrativi, rinvia alle fonti regolamentari dei singoli enti.
Orbene, l’art.114 del regolamento edilizio del Comune di Figline (documento n.12
depositato in giudizio) prevede che “chiunque può prendere visione…della
concessione, autorizzazione, asseverazione edilizia o nulla osta edilizio…”.
Ne discende che, poiché la proprietà del signor Biagiotti ricade comunque nella
stessa zona in cui sono collocate le unità immobiliari della parte
controinteressata, lo scopo, dichiarato nell’istanza, di valutare la legittimità
delle autorizzazioni rilasciate, è sufficiente a giustificare l’accesso a tutti
i documenti elencati nell’istanza stessa (TAR Puglia, Lecce, II, 17/9/2009,
n.2121).
In conclusione, il ricorso va accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, inclusi gli
onorari difensivi, nei confronti del Comune intimato; quanto alle società
controinteressate, le spese giudiziali, comprensive di onorari difensivi, sono
determinate complessivamente in euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, al cui
pagamento le stesse sono tenute in solido.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, ordina al responsabile del procedimento del Comune di Figline
Valdarno di esibire al ricorrente tutti i documenti richiesti e di autorizzarlo
ad estrarne copia.
Spese compensate nei confronti del Comune stesso; condanna le società
controinteressate, in solido tra loro, al pagamento a favore del ricorrente
della complessiva somma di euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, a titolo di
spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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