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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 21 luglio 2010, n. 3140
INQUINAMENTO - M.I.S.E. - Presupposti - D.lgs. n. 22/97 (oggi d.lgs. n.
152/2006) - Situazione improvvisa di inquinamento - Misure immediate di
rimozione o di contenimento della diffusione degli inquinanti - Diffida - Omessa
motivazione in ordine ai rischi da fronteggiare - Illegittimità. Ai sensi
del D.Lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/99, l’imposizione degli interventi di
messa in sicurezza di emergenza si giustifica unicamente ove occorra porre
riparo a situazioni improvvise di inquinamento, tali da richiedere misure
immediate di rimozione e comunque contenimento della diffusione degli
inquinanti, in attesa della bonifica o della messa in sicurezza permanente (fra
le altre, cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 762, in tema di
m.i.s.e. ordinata ai sensi delle analoghe disposizioni ora contenute D.Lgs. n.
152/06). La totale assenza di motivazione in ordine alla configurabilità di
rischi da fronteggiare in via d’urgenza vizia dunque la diffida ad eseguire le
opere di M.I.S.E. Pres. Massari, Est. Grauso - K. s.p.a. (avv.ti Gonnelli e
Ragazzini) c. Comune di Carrara (avv.ti Buselli, Fantoni e Vannucci) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 21 luglio 2010, n. 3140
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03140/2010 REG.SEN.
N. 02060/2002 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro
generale 2060 del 2002, proposto da:
Kuwait Petroleum Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Gonnelli ed Antonio
Ragazzini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Duca
D'Aosta 10;
contro
Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Lino Buselli, Sonia Fantoni e Marina Vannucci, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;
per l'annullamento
del provvedimento 12/6/2002, prot. n. 959 (notificato in data 28/6/2002), con il
quale il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Carrara diffida la Società
ricorrente ed il suo legale rappresentante, quali proprietari dell'area
dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Marina di Carrara, V.le G. Da
Verrazzano, e/o responsabili dell'inquinamento dei terreni e della falda idrica
sottostante, ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza
d'emergenza e a presentare al Ministero dell'Ambiente il progetto di bonifica
dell'area di competenza, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 471/99; nonché di
ogni altro atto anteriore e conseguente del procedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2010 il dott. Pierpaolo
Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 7 e depositato il 21 ottobre 2002, la Kuwait Petroleum
Italia S.p.A., titolare di un impianto di distribuzione carburanti situato in
Marina di Carrara, al viale Giovanni Da Verrazzano, proponeva impugnazione
avverso il provvedimento del 12 giugno 2002, mediante il quale il Comune di
Carrara l’aveva diffidata ad adottare gli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza occorrenti per fare fronte alla situazione di inquinamento del
terreno e della falda idrica, accertata in corrispondenza dell’area occupata dal
distributore predetto, nonché a presentare il progetto di bonifica dell’area
medesima. La società ricorrente, affidate le proprie doglianze a due motivi in
diritto, intimava dinanzi a questo Tribunale l’amministrazione procedente e
concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato.
Costituitosi in giudizio il Comune di Carrara, che resisteva al gravame, la
causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 6
maggio 2010, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive ad opera di
entrambe le parti.
DIRITTO
L’impugnativa promossa dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è rivolta contro la
diffida, adottata dal Comune di Carrara nei confronti della società ricorrente
il 12 giugno 2002, e avente ad oggetto la predisposizione – previa esecuzione
delle necessarie opere di messa in sicurezza di emergenza – del progetto di
bonifica dell’area occupata dall’impianto di distribuzione di carburanti sito in
località Marina di Carrara, al viale Giovanni da Verrazzano, interessata da un
fenomeno di inquinamento del suolo e della falda idrica in relazione ai valori
di concentrazione di arsenico, piombo, idrocarburi ed IPA – idrocarburi
policiclici aromatici.
Con il primo motivo, la società ricorrente contesta la sussistenza dei
presupposti per l’adozione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza
imposti dal Comune: in particolare, essa sostiene che, quanto agli idrocarburi,
già da alcuni anni – a seguito di uno sversamento accidentale – sarebbe in corso
una procedura di bonifica, nell’ambito della quale l’impianto di distribuzione
sarebbe stato munito di serbatoi a doppio mantello ed altri dispositivi per
prevenire nuove perdite di carburanti; quanto alle altre sostanze inquinanti,
proverrebbero non dall’impianto, ma dai materiali utilizzati in passato per i
reinterri, ad opera di terzi. Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce di
non essere responsabile dell’inquinamento da arsenico, piombo ed IPA, non solo
per non aver eseguito a suo tempo i reinterri dell’area, ma anche per non aver
realizzato essa stessa l’impianto di distribuzione; conseguentemente nega di
essere tenuta, quale proprietaria del sito non responsabile dell’inquinamento,
alla redazione del progetto di bonifica, e comunque di essere obbligata ad
intervenire sulle aree esterne alla sua proprietà. Infine, rileva la
contraddittorietà tra la parte dispositiva del provvedimento impugnato, ove si
ipotizza la presenza di inquinamento
della falda idrica, e la parte motiva, ove l’inquinamento della falda sarebbe
invece escluso.
Il ricorso è fondato, e può essere accolto, per quanto di ragione.
Il provvedimento impugnato si fonda sulle indagini esperite dall’ARPAT sul sito
occupato dal punto vendita di carburanti gestito dalla ricorrente Kuwait
Petroleum Italia, presso il quale è stata rinvenuta nel terreno una forte
contaminazione da arsenico, piombo, idrocarburi ed IPA; una contaminazione da
arsenico ed IPA, peraltro estremamente circoscritta, è stata riscontrata anche
nell’acqua di falda (si veda la relazione riassuntiva del 12 giugno 2002, in
atti). Né il provvedimento, né gli atti endoprocedimentali, danno tuttavia alcun
conto delle ragioni sottese alla imposizione degli interventi di messa in
sicurezza di emergenza contestati dalla ricorrente; interventi che – ai sensi
del D.Lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/99, applicabili ratione temporis alla
fattispecie – si giustificano unicamente ove occorra porre riparo a situazioni
improvvise di inquinamento, tali da richiedere misure immediate di rimozione e
comunque contenimento della diffusione degli inquinanti, in attesa della
bonifica o della messa in sicurezza permanente (fra le altre, cfr. T.A.R.
Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 762, in tema di m.i.s.e. ordinata ai sensi
delle analoghe disposizioni ora contenute D.Lgs. n. 152/06). La totale assenza
di motivazione in ordine alla configurabilità di rischi da fronteggiare in via
d’urgenza vizia dunque la diffida impugnata, che, in accoglimento delle censure
dedotte con il primo motivo, va annullata nella parte relativa all’adozione
degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo all’ordine di
bonifica. Come detto, la società ricorrente nega la propria responsabilità per
l’inquinamento accertato nell’area occupata dal distributore di viale Da
Verrazzano, sostenendo che la presenza nel suolo di arsenico, piombo ed IPA
sarebbe dovuta all’utilizzo, ad opera di terzi, di materiali di reinterro
contaminati. L’affermazione non è, però, supportata da alcun principio di prova,
giacché la dimostrazione del fatto che l’impianto sia stato costruito
e collaudato da terzi,
attestata dalla documentazione
prodotta, di per sé non consente altresì di presumere l’asserito utilizzo di
materiali di riempimento contaminati. Di contro, la ricorrente riconosce che
presso l’impianto in questione si è verificato, in passato, uno sversamento di
carburanti, evento che spiega non soltanto l’inquinamento da idrocarburi (in
relazione al quale non vi è – ancora una volta – prova che sia mai stata avviata
in precedenza alcuna procedura di bonifica), ma anche la presenza degli altri
inquinanti rinvenuti nel sito, quantomeno del piombo e degli IPA, notoriamente
presenti nei carburanti per autotrazione; del resto, se la manifesta ed
incontestata riferibilità causale dello sversamento all’attività di
distribuzione praticata in loco, fa sì che, sotto il profilo soggettivo, non
possa dubitarsi dell’imputabilità dell’inquinamento da idrocarburi – ancorché
accidentale – alla ricorrente, questa deve reputarsi in ogni caso obbligata alla
bonifica del sito ai sensi dell’art. 17 co. 2 D.Lgs. n. 22/97 cit. e del
generale principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”, né tale
obbligo potrebbe dirsi escluso pur ipotizzando che la compresenza di inquinanti
diversi dagli idrocarburi non sia direttamente riconducibile all’attività della
ricorrente.
Ne discende la piena legittimità della diffida a presentare il progetto di
bonifica dell’area di pertinenza del distributore di sua proprietà (il
provvedimento non interessa, evidentemente, le aree pubbliche limitrofe),
impartita da Comune di Carrara alla ricorrente, e l’infondatezza delle censure
articolate con il secondo motivo di gravame, fatta salva l’esclusione
dall’oggetto della bonifica della falda idrica, menzionata per evidente errore
materiale nel dispositivo del provvedimento impugnato, che, nella motivazione,
chiaramente esclude l’interessamento della falda da inquinanti reperiti
nell’area del distributore.
Nei limiti delle considerazioni che precedono, il ricorso può dunque trovare
accoglimento. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione
delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in
parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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