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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 21 luglio 2010, n. 3140


INQUINAMENTO - M.I.S.E. - Presupposti - D.lgs. n. 22/97 (oggi d.lgs. n. 152/2006) - Situazione improvvisa di inquinamento - Misure immediate di rimozione o di contenimento della diffusione degli inquinanti - Diffida - Omessa motivazione in ordine ai rischi da fronteggiare - Illegittimità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/99, l’imposizione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza si giustifica unicamente ove occorra porre riparo a situazioni improvvise di inquinamento, tali da richiedere misure immediate di rimozione e comunque contenimento della diffusione degli inquinanti, in attesa della bonifica o della messa in sicurezza permanente (fra le altre, cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 762, in tema di m.i.s.e. ordinata ai sensi delle analoghe disposizioni ora contenute D.Lgs. n. 152/06). La totale assenza di motivazione in ordine alla configurabilità di rischi da fronteggiare in via d’urgenza vizia dunque la diffida ad eseguire le opere di M.I.S.E. Pres. Massari, Est. Grauso - K. s.p.a. (avv.ti Gonnelli e Ragazzini) c. Comune di Carrara (avv.ti Buselli, Fantoni e Vannucci) - TAR TOSCANA, Sez. II - 21 luglio 2010, n. 3140
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 03140/2010 REG.SEN.
N. 02060/2002 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


 

Sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2002, proposto da:
Kuwait Petroleum Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Gonnelli ed Antonio Ragazzini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Duca D'Aosta 10;


contro


Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lino Buselli, Sonia Fantoni e Marina Vannucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;

per l'annullamento


del provvedimento 12/6/2002, prot. n. 959 (notificato in data 28/6/2002), con il quale il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Carrara diffida la Società ricorrente ed il suo legale rappresentante, quali proprietari dell'area dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Marina di Carrara, V.le G. Da Verrazzano, e/o responsabili dell'inquinamento dei terreni e della falda idrica sottostante, ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza e a presentare al Ministero dell'Ambiente il progetto di bonifica dell'area di competenza, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 471/99; nonché di ogni altro atto anteriore e conseguente del procedimento.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 7 e depositato il 21 ottobre 2002, la Kuwait Petroleum Italia S.p.A., titolare di un impianto di distribuzione carburanti situato in Marina di Carrara, al viale Giovanni Da Verrazzano, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 12 giugno 2002, mediante il quale il Comune di Carrara l’aveva diffidata ad adottare gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza occorrenti per fare fronte alla situazione di inquinamento del terreno e della falda idrica, accertata in corrispondenza dell’area occupata dal distributore predetto, nonché a presentare il progetto di bonifica dell’area medesima. La società ricorrente, affidate le proprie doglianze a due motivi in diritto, intimava dinanzi a questo Tribunale l’amministrazione procedente e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato.

Costituitosi in giudizio il Comune di Carrara, che resisteva al gravame, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 6 maggio 2010, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive ad opera di entrambe le parti.


DIRITTO


L’impugnativa promossa dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è rivolta contro la diffida, adottata dal Comune di Carrara nei confronti della società ricorrente il 12 giugno 2002, e avente ad oggetto la predisposizione – previa esecuzione delle necessarie opere di messa in sicurezza di emergenza – del progetto di bonifica dell’area occupata dall’impianto di distribuzione di carburanti sito in località Marina di Carrara, al viale Giovanni da Verrazzano, interessata da un fenomeno di inquinamento del suolo e della falda idrica in relazione ai valori di concentrazione di arsenico, piombo, idrocarburi ed IPA – idrocarburi policiclici aromatici.

Con il primo motivo, la società ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l’adozione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza imposti dal Comune: in particolare, essa sostiene che, quanto agli idrocarburi, già da alcuni anni – a seguito di uno sversamento accidentale – sarebbe in corso una procedura di bonifica, nell’ambito della quale l’impianto di distribuzione sarebbe stato munito di serbatoi a doppio mantello ed altri dispositivi per prevenire nuove perdite di carburanti; quanto alle altre sostanze inquinanti, proverrebbero non dall’impianto, ma dai materiali utilizzati in passato per i reinterri, ad opera di terzi. Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce di non essere responsabile dell’inquinamento da arsenico, piombo ed IPA, non solo per non aver eseguito a suo tempo i reinterri dell’area, ma anche per non aver realizzato essa stessa l’impianto di distribuzione; conseguentemente nega di essere tenuta, quale proprietaria del sito non responsabile dell’inquinamento, alla redazione del progetto di bonifica, e comunque di essere obbligata ad intervenire sulle aree esterne alla sua proprietà. Infine, rileva la contraddittorietà tra la parte dispositiva del provvedimento impugnato, ove s
i ipotizza la presenza di inquinamento della falda idrica, e la parte motiva, ove l’inquinamento della falda sarebbe invece escluso.

Il ricorso è fondato, e può essere accolto, per quanto di ragione.

Il provvedimento impugnato si fonda sulle indagini esperite dall’ARPAT sul sito occupato dal punto vendita di carburanti gestito dalla ricorrente Kuwait Petroleum Italia, presso il quale è stata rinvenuta nel terreno una forte contaminazione da arsenico, piombo, idrocarburi ed IPA; una contaminazione da arsenico ed IPA, peraltro estremamente circoscritta, è stata riscontrata anche nell’acqua di falda (si veda la relazione riassuntiva del 12 giugno 2002, in atti). Né il provvedimento, né gli atti endoprocedimentali, danno tuttavia alcun conto delle ragioni sottese alla imposizione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza contestati dalla ricorrente; interventi che – ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/99, applicabili ratione temporis alla fattispecie – si giustificano unicamente ove occorra porre riparo a situazioni improvvise di inquinamento, tali da richiedere misure immediate di rimozione e comunque contenimento della diffusione degli inquinanti, in attesa della bonifica o della messa in sicurezza permanente (fra le altre, cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 762, in tema di m.i.s.e. ordinata ai sensi delle analoghe disposizioni ora contenute D.Lgs. n. 152/06). La totale assenza di motivazione in ordine alla configurabilità di rischi da fronteggiare in via d’urgenza vizia dunque la diffida impugnata, che, in accoglimento delle censure dedotte con il primo motivo, va annullata nella parte relativa all’adozione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo all’ordine di bonifica. Come detto, la società ricorrente nega la propria responsabilità per l’inquinamento accertato nell’area occupata dal distributore di viale Da Verrazzano, sostenendo che la presenza nel suolo di arsenico, piombo ed IPA sarebbe dovuta all’utilizzo, ad opera di terzi, di materiali di reinterro contaminati. L’affermazione non è, però, supportata da alcun principio di prova, giacché la dimostrazione del fatto che l’impianto sia stato costruito
e collaudato da terzi, attestata dalla documentazione prodotta, di per sé non consente altresì di presumere l’asserito utilizzo di materiali di riempimento contaminati. Di contro, la ricorrente riconosce che presso l’impianto in questione si è verificato, in passato, uno sversamento di carburanti, evento che spiega non soltanto l’inquinamento da idrocarburi (in relazione al quale non vi è – ancora una volta – prova che sia mai stata avviata in precedenza alcuna procedura di bonifica), ma anche la presenza degli altri inquinanti rinvenuti nel sito, quantomeno del piombo e degli IPA, notoriamente presenti nei carburanti per autotrazione; del resto, se la manifesta ed incontestata riferibilità causale dello sversamento all’attività di distribuzione praticata in loco, fa sì che, sotto il profilo soggettivo, non possa dubitarsi dell’imputabilità dell’inquinamento da idrocarburi – ancorché accidentale – alla ricorrente, questa deve reputarsi in ogni caso obbligata alla bonifica del sito ai sensi dell’art. 17 co. 2 D.Lgs. n. 22/97 cit. e del generale principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”, né tale obbligo potrebbe dirsi escluso pur ipotizzando che la compresenza di inquinanti diversi dagli idrocarburi non sia direttamente riconducibile all’attività della ricorrente.

Ne discende la piena legittimità della diffida a presentare il progetto di bonifica dell’area di pertinenza del distributore di sua proprietà (il provvedimento non interessa, evidentemente, le aree pubbliche limitrofe), impartita da Comune di Carrara alla ricorrente, e l’infondatezza delle censure articolate con il secondo motivo di gravame, fatta salva l’esclusione dall’oggetto della bonifica della falda idrica, menzionata per evidente errore materiale nel dispositivo del provvedimento impugnato, che, nella motivazione, chiaramente esclude l’interessamento della falda da inquinanti reperiti nell’area del distributore.

Nei limiti delle considerazioni che precedono, il ricorso può dunque trovare accoglimento. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Bernardo Massari, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 


 



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