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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 31 agosto 2010, n. 5148
INQUINAMENTO - Accertamenti, ispezioni e controlli - Genuinità dell’accertamento
- Comunicazione di avvio del procedimento - Momento in cui è dovuta -
Individuazione. Mentre gli accertamenti, le ispezioni ed i controlli cd. a
sorpresa (aventi natura di mere attività preistruttorie, di accertamento
preliminare all’avvio dei procedimenti volti ad ottenere il rispetto della
normativa antinquinamento) non debbono essere preceduti dalla comunicazione di
avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità,
sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo, in relazione al vero e proprio inizio di quest’ultimo (C.d.S.,
Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - M.
s.r.l. (avv. Pozzolini) c. Comune di Borgo San Lorenzo (avv. Cecchi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 31 agosto 2010, n. 5148
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05148/2010 REG.SEN.
N. 02164/2002 REG.RIC.
N. 02165/2002 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 2164 del 2002, proposto dalla
Mugello Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra
Elena Principato, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Pozzolini e con
domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Firenze, via XX Settembre n.
60
contro
Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Alessandro Cecchi e con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in Firenze, via Masaccio n. 172
sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2002, proposto dalla
Mugello Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa come nel precedente ricorso
contro
Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso come nel precedente ricorso
1) quanto al ricorso R.G. n. 2164 del 2002:
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Borgo S. Lorenzo n. 202 dell’11 luglio 2002,
recante ingiunzione alla legale rappresentante della società ricorrente di
procedere agli adempimenti ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 22/1997,
rispettando i limiti temporali previsti da tale disposizione e presentando entro
trenta (30) giorni il piano di caratterizzazione redatto secondo i criteri di
cui all’Allegato 4 del d.m. n. 471/1999
2) quanto al ricorso R.G. n. 2165 del 2002:
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Borgo S. Lorenzo n. 197 del 9 luglio 2002, recante
ingiunzione alla legale rappresentante della società ricorrente di presentare un
progetto per la messa in sicurezza dei piazzali annessi all’impianto della
ditta, interessati alla movimentazione di idrocarburi, e di eseguire le opere
necessarie alla messa in sicurezza di tali aree e della fognatura comunale.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borgo S. Lorenzo;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle
rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 20 maggio 2010, il dr. Pietro De
Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierna ricorrente, Mugello Petroli S.r.l., espone di svolgere da vari decenni
attività di deposito e di commercializzazione di idrocarburi per autotrazione e
riscaldamento, oli minerali e lubrificanti, stoccandoli in cisterne interrate di
varie dimensioni per poi distribuirli al dettaglio mediante proprie autobotti.
L’area di svolgimento dell’attività comprende il locale di deposito degli oli
lubrificanti, con tettoia esterna, una tettoia con basamento in cemento per il
carico delle autobotti ed un’altra tettoia per la sosta degli automezzi. I
depositi interrati sono dieci, di cui tre dismessi, bonificati e sigillati in
loco e sette in esercizio, destinati allo stoccaggio di idrocarburi. Per
agevolare le operazioni di carico, la società esponente ha asfaltato parte delle
aree ed ha sparso ghiaino. Infine, le acque meteoriche e di dilavamento dei
piazzali sono raccolte in tre pozzetti ed addotte alla fognatura comunale.
A seguito di sopralluoghi dei tecnici dell’A.R.P.A.T. effettuati il 31 gennaio
2002, nonché il 7 ed il 21 febbraio 2002, venivano riscontrate una serie di
inadeguatezze della rete di raccolta delle acque, nonché la presenza di macchie
nerastre dovute alla contaminazione del terreno da idrocarburi. Dette macchie,
come riferisce la stessa esponente (che peraltro ne sottolinea le ridotte
dimensioni), erano localizzate presso la tettoia per il carico del gasolio e
della benzina agricoli, presso la cisterna n. 3 ed in prossimità del basamento
in cemento posto sotto la tettoia dove sono stoccati fusti di olio per motore. I
tecnici dell’A.R.P.A.T. constatavano inoltre la presenza di rifiuti nell’area e
prelevavano una serie di campioni delle acque presenti nei pozzetti e del
terreno, per sottoporli ad analisi (da cui emergeva la contaminazione da
idrocarburi dei campioni prelevati).
In base agli accertamenti svolti, visto l’esito delle analisi e tenuto conto dei
possibili rischi derivanti dallo sversamento anche accidentale delle materie
prime, l’A.R.P.A.T. proponeva, pur in assenza di una normativa regionale sulle
acque di dilavamento dei piazzali, di imporre alla società esponente la
presentazione di un progetto di messa in sicurezza dei piazzali di
movimentazione degli idrocarburi, la messa in sicurezza dei pozzetti di accesso
alle cisterne e la rimozione dei rifiuti rinvenuti.
Il Comune di Borgo S. Lorenzo, preso atto degli accertamenti e delle proposte
dell’A.R.P.A.T., ha emesso un’ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei
rifiuti rinvenuti in loco, nonché altre due ordinanze:
- la n. 197 del 9 luglio 2002, con cui ha ingiunto al legale rappresentante
della società di presentare un progetto per la messa in sicurezza dei piazzali
annessi all’impianto in questione, interessati alla movimentazione degli
idrocarburi, e di realizzare opere di messa in sicurezza delle medesime aree
scoperte e della fognatura comunale, assegnando un termine di novanta giorni per
l’esecuzione di quanto ordinato;
- la n. 202 dell’11 luglio 2002, con cui ha diffidato il legale rappresentante
della società a procedere agli adempimenti ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n.
22/1997 (avente ad oggetto gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica delle
aree inquinate) ed in specie a presentare il piano della caratterizzazione,
redatto secondo i criteri di cui all’All. 4 del d.m. n. 471/1999.
La prima ordinanza, sottoscritta dal Dirigente del Servizio Tecnico, è stata
adottata ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); la seconda,
sottoscritta dal Sindaco, è stata invece adottata ai sensi dell’art. 50 del
T.U.E.L..
Avverso le suddette due ordinanze è insorta la Mugello Petroli S.r.l.,
impugnandole rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe.
In particolare, con il ricorso R.G. n. 2164/2002 la società ha impugnato
l’ordinanza n. 202 dell’11 luglio 2002, chiedendone l’annullamento e deducendo,
a supporto del gravame, i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, eccesso di potere per
perplessità, incompetenza, per l’incertezza dell’organo che ha assunto
l’ordinanza impugnata, sottoscritta dal Sindaco, ma recante nell’epigrafe
l’indicazione “Il Dirigente del Servizio Tecnico”;
- violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, eccesso di potere per
travisamento dei fatti, difetto di presupposti, errore, difetto di motivazione,
nonché incompetenza, perché, anche a voler configurare l’ordinanza come adottata
dal Sindaco ex art. 50 T.U.E.L., mancherebbero, comunque, i presupposti per
emanare un provvedimento contingibile ed urgente, né l’ordinanza gravata avrebbe
il prescritto carattere della provvisorietà;
- violazione degli artt. 7 della l. n. 241/1990 e 13 del Regolamento comunale
sul procedimento amministrativo, nonché eccesso di potere per difetto di
presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità,
contraddittorietà e sviamento, per non essere stata fornita alla ricorrente la
comunicazione di avvio del procedimento e perché detta comunicazione non
potrebbe considerarsi assorbita dai sopralluoghi svolti dai tecnici dell’A.R.P.A.T.,
né il relativo obbligo potrebbe ritenersi escluso in ragione della natura
contingibile ed urgente dell’ordinanza gravata;
- violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, del d.m. n. 471/1999 e dei
principi di ragionevolezza e di proporzionalità, eccesso di potere per difetto
di presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, errore, poiché
nel caso di specie le macchie scure accertate sarebbero state provocate dallo
spargimento di bitume a freddo al fine di costipare il terreno, sicché non vi
sarebbe contaminazione alcuna; d’altronde, il superamento dei limiti consentiti
riguarderebbe porzioni ridottissime di terreno e non comporterebbe alcun
pericolo concreto ed attuale di inquinamento.
Con il ricorso R.G. n. 2165/2002 la società ha, poi, impugnato l’ordinanza
dirigenziale n. 197 del 9 luglio 2002, anche in questo chiedendone
l’annullamento. A supporto del gravame, ha formulato le seguenti censure:
- violazione degli artt. 7 della l. n. 241/1990 e 13 del Regolamento comunale
sul procedimento amministrativo, nonché eccesso di potere per difetto di
presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento, per non essere stata
fornita alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento e perché
detta comunicazione non potrebbe considerarsi assorbita dai sopralluoghi svolti
dai tecnici dell’A.R.P.A.T.;
- violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del d.m. n. 471/1999, nonché
eccesso di potere per perplessità, difetto di motivazione e di presupposti,
travisamento dei fatti, illogicità, ineseguibilità, per non avere il Comune
precisato gli interventi costituenti oggetto dell’ordine impartito e giacché nel
caso di specie dovrebbe escludersi tanto che siano stati disposti interventi di
messa in sicurezza d’emergenza, quanto che si versi nell’ipotesi di messa in
sicurezza permanente; inoltre, il fatto che non sussista una normativa sulle
acque di dilavamento renderebbe incerto il contenuto dell’ordine impartito e lo
scopo con esso perseguito.
Si è costituito il Comune di Borgo S. Lorenzo, depositando in prossimità
dell’udienza pubblica una memoria unica per le due cause, con cui ha eccepito:
a) quanto al ricorso R.G. n. 2164/2002, in via preliminare l’improcedibilità
dello stesso, per avere la società ricorrente presentato – in ottemperanza
all’ordinanza gravata – il piano di caratterizzazione, approvato con
determinazione dirigenziale n. 459 del 3 agosto 2005 (contenente, altresì,
l’ordine di esecuzione del piano), rimasta inoppugnata. Un ulteriore motivo di
improcedibilità discenderebbe, inoltre, dalla mancata impugnazione del Piano
Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato dalla Regione con deliberazione
n. 566/2004, che classifica l’area della ricorrente quale sito inquinato da
bonificare. Nel merito, il Comune ha, poi, eccepito l’infondatezza delle
censure, concludendo per la reiezione del gravame;
b) quanto al ricorso R.G. n. 2165/2002, l’infondatezza delle doglianze con esso
formulate (la prima delle quali è comune al ricorso precedente), chiedendo la
reiezione del gravame.
La società ha replicato con distinte memorie, evidenziando di aver trasferito
nel 2006 la sua attività in altra sede ed insistendo per l’accoglimento di
ambedue i ricorsi.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2010 le cause sono state trattenute in
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso R.G. n. 2164/2002 si impugna l’ordinanza sindacale recante
diffida alla ricorrente a presentare, in relazione all’area di sua proprietà
oggetto dei sopralluoghi ad opera dell’A.R.P.A.T. che ne hanno accertato la
situazione di inquinamento, un piano di caratterizzazione, da predisporre
secondo i criteri di cui all’Allegato 4 del d.m. n. 471/1999. Con il ricorso
R.G. n. 2165/2002 viene, invece, impugnato il provvedimento dirigenziale
recante, in relazione alla suddetta area, ordine alla ricorrente di presentare
un progetto di messa in sicurezza dei piazzali e di eseguire le opere di messa
in sicurezza delle stesse aree scoperte e della fognatura comunale.
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno disporre la riunione dei
ricorsi suindicati, in ragione dei palesi motivi di connessione soggettiva ed
oggettiva degli stessi.
Iniziando l’analisi dal ricorso R.G. n. 2164/2002, il Collegio ritiene fondata
l’eccezione preliminare di improcedibilità dello stesso, formulata dalla difesa
comunale.
Invero, l’improcedibilità non si può desumere dal sopraggiunto trasferimento
dell’attività aziendale in altra sede, atteso che, a tacer d’altro, la
ricorrente ha ottemperato all’ordine di presentare il piano di
caratterizzazione, sopportando le relative spese. Né la suddetta ottemperanza si
può configurare quale acquiescenza al provvedimento impugnato (con conseguente
inammissibilità del gravame), in quanto il piano è datato 20 gennaio 2003,
quindi la sua redazione è successiva alla proposizione del ricorso (notificato
in data 24 ottobre 2002): l’acquiescenza, invece, può essere configurata
soltanto allorché il comportamento adesivo si manifesti tra la conoscenza
dell’atto ed il momento della sua impugnazione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez.
V, 25 marzo 1991, n. 368; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 15 aprile 1999, n. 460).
Può, inoltre, escludersi che l’improcedibilità si ricolleghi – come pretende il
Comune – alla mancata impugnazione della determinazione dirigenziale n. 459 del
3 agosto 2005, di approvazione del piano di caratterizzazione. Infatti, la
suddetta determinazione rinviene il proprio esclusivo presupposto nell’impugnata
ordinanza n. 202 dell’11 luglio 2002, avendo questa (come si è detto) imposto
alla ricorrente la presentazione del piano de quo: dunque, l’eventuale
accoglimento del ricorso, con l’annullamento dell’atto presupposto (l’ordinanza
n. 202 cit.), non può, a rigore, che determinare l’automatico travolgimento
dell’atto consequenziale (la determinazione dirigenziale di approvazione del
piano), pur non impugnato, secondo la regola del cd. effetto caducante (che, per
la giurisprudenza, si verifica nei confronti dell’atto consequenziale quando
l’atto annullato costituisca il suo unico presupposto giustificativo ed
antecedente procedimentale: C.d.S., Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4551; T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. IV, 22 dicembre 2008, n. 21416). Per questo profilo,
allora, l’eccezione di improcedibilità risulta priva di fondamento.
Va invece condiviso, ad avviso del Collegio, l’ulteriore profilo di
improcedibilità che la difesa del Comune di Borgo S. Lorenzo ha eccepito nella
propria memoria, attinente l’omessa impugnazione, da parte della ricorrente,
della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 14 giugno 2004, n. 566;
con detta deliberazione è stata attestata la conformità del Piano Provinciale di
gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati
della Provincia di Firenze, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale di Firenze 5 aprile 2004, n. 46, alle prescrizioni dettate dalla
Giunta Regionale stessa con il parere di conformità reso attraverso la
deliberazione n. 255 del 22 marzo 2004. Il predetto Piano elenca, infatti, tra i
siti inquinati da sottoporre a bonifica l’area di proprietà della ricorrente,
classificata con il codice FI241 (cfr. doc. 10 del Comune): tuttavia, né la
deliberazione della Giunta Regionale n. 566/2004 cit., né, tantomeno, la
succitata deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del Piano,
sono state impugnate dalla ricorrente, la quale sul punto non ha replicato
all’eccezione di controparte. A fronte di tali provvedimenti, ed in forza degli
stessi, sussiste l’obbligo per la ricorrente di procedere alla bonifica
dell’area, indipendentemente da ogni discussione circa la legittimità del
provvedimento in questa sede gravato ed anche nell’ipotesi di accoglimento della
domanda di annullamento di questo. Se ne desume la carenza sopravvenuta di
interesse alla decisione del gravame, non potendo la ricorrente ricavare
dall’eventuale pronuncia di accoglimento del medesimo alcuna utilità, anche
soltanto strumentale o morale o comunque residua (cfr. C.d.S., Sez. IV, 9
settembre 2009, n. 5402). Nemmeno è ipotizzabile un interesse in relazione a
un’eventuale pretesa risarcitoria da parte della società ricorrente,
ulteriormente azionabile, avendo questa aderito all’iter procedimentale
prospettatole dal Comune, tramite la presentazione del Piano della
caratterizzazione. Ne deriva che il ricorso R.G. n. 2164/2002 va dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione in capo
alla Mugello Petroli S.r.l..
Venendo all’esame del ricorso R.G. n. 2165/2002, va anzitutto analizzata la
doglianza concernente la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per
l’omessa comunicazione di avvio del procedimento diretto all’adozione del
provvedimento impugnato. Detta omissione – asserisce la ricorrente – non
potrebbe reputarsi assorbita dai sopralluoghi effettuati presso l’impianto dai
tecnici dell’A.R.P.A.T., poiché gli accertamenti eseguiti da questi ultimi
avevano ad oggetto genericamente la verifica delle condizioni di rispetto della
normativa ambientale vigente, mentre la società avrebbe dovuto essere messa in
grado di conoscere con esattezza quale procedimento, tra i vari possibili,
avrebbe preso le mosse dai suddetti accertamenti, onde poter fornire il suo
contributo partecipativo.
L’argomentazione appare speciosa e, comunque, non è condivisibile. Invero, la
documentazione in atti dimostra che la ricorrente, attraverso i propri legali
rappresentanti e dipendenti, ha partecipato a tutti gli accertamenti eseguiti
dai tecnici dell’A.R.P.A.T. ed è stata preventivamente avvisata anche della data
in cui sarebbero stati esaminati i campioni prelevati. Al riguardo, si
richiamano i processi verbali di ispezione e prelievo dei campioni (v. gli
allegati al doc. 1 del Comune), da cui si desume la costante presenza di un
rappresentante della ditta alle relative operazioni, e le notifiche di avviso di
inizio delle analisi (anch’esse prodotte dal Comune in allegato al doc. 1). Vero
è che, secondo la giurisprudenza, mentre gli accertamenti, le ispezioni ed i
controlli cd. a sorpresa (aventi natura di mere attività preistruttorie, di
accertamento preliminare all’avvio dei procedimenti volti ad ottenere il
rispetto della normativa antinquinamento) non debbono essere preceduti dalla
comunicazione di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la
genuinità, sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento amministrativo, in relazione al vero e proprio inizio di
quest’ultimo (C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190): nondimeno, da un lato
il caso esaminato dalla decisione ora riportata riguardava taluni accertamenti
svolti senza la partecipazione del diretto interessato, mentre nella fattispecie
per cui è causa, giova ribadirlo, ai sopralluoghi effettuati hanno preso parte
anche i rappresentanti della ricorrente, i quali sono stati parimenti messi in
condizione di assistere alle analisi dei campioni prelevati. D’altro lato, la
giurisprudenza è costante nell’affermare la superfluità della comunicazione di
avvio del procedimento ove l’interessato sia comunque venuto a conoscenza di
elementi che conducono all’apertura di un procedimento con effetti
pregiudizievoli nei suoi confronti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 20
maggio 2009, n. 3086). Nella fattispecie ora in esame, pertanto, il Comune ben
ha potuto prescindere dal dare comunicazione formale dell’avvio del
procedimento, avendo la società acquisito aliunde conoscenza dello stesso e
comunque in tempo utile per poter partecipare al relativo iter istruttorio,
delle cui tappe è stata, anzi, specificamente resa edotta (cfr. C.d.S., Sez. VI,
n. 3086/2009, cit.).
Né si può giudicare verosimile l’obiezione per cui non era chiaro di quale
procedimento si trattasse, essendo palese che un’attività di controllo del
rispetto della normativa ambientale e di accertamento della presenza di tracce
di inquinamento, non può che portare – qualora l’istruttoria confermi detta
presenza – all’adozione di provvedimenti (quale quello impugnato) con cui si
impongono misure di messa in sicurezza (nonché poi di bonifica). E nel caso di
specie, tanto le ispezioni eseguite, quanto le analisi effettuate lasciavano
ragionevolmente prevedere, per il loro esito, almeno la possibilità, se non la
probabilità, dell’adozione di un provvedimento del tipo di quello impugnato.
Ne discende, in ultima analisi, l’infondatezza della doglianza ora analizzata.
Venendo al secondo ed ultimo motivo del ricorso, con lo stesso si deducono
l’indeterminatezza del provvedimento gravato, per non avere esso indicato gli
interventi da eseguire, ed in ogni caso il suo carattere perplesso, perché gli
elementi che connotano la fattispecie farebbero escludere tanto che si tratti di
interventi di messa in sicurezza d’emergenza, quanto che ci si trovi in
un’ipotesi di messa in sicurezza permanente. L’illegittimità sarebbe vieppiù
dimostrata dalla mancanza di una disciplina a livello regionale per quanto
riguarda il dilavamento delle acque – assenza ammessa dalla medesima ordinanza
dirigenziale –, che esporrebbe la ricorrente al rischio di realizzare opere
successivamente considerate non idonee sotto l’aspetto funzionale.
Le doglianze non possono essere condivise.
Ed invero, ad avviso del Collegio indicazioni pur sommarie sugli interventi da
eseguire la ricorrente avrebbe potuto desumerle dalla nota dell’A.R.P.A.T. del 2
maggio 2005, prot. n. 10/0008557 DC, richiamata nell’ordinanza impugnata. Detta
nota, con cui l’A.R.P.A.T. ha presentato al Comune di Borgo S. Lorenzo le
risultanze degli accertamenti effettuati nell’impianto e gli esiti delle analisi
dei campioni prelevati, proponendo le misure poi recepite dall’Amministrazione
comunale, suggerisce, infatti, la direzione (o meglio, le direzioni) in cui la
ricorrente si sarebbe dovuta attivare, elencando analiticamente le criticità
riscontrate dai tecnici. In particolare, la nota in parola sottolinea il rischio
che i pozzetti grigliati della rete fognaria pubblica, presenti nell’impianto e
tramite cui confluiscono nella fognatura comunale le acque di dilavamento dei
piazzali della ditta ricorrente, siano interessati da fenomeni di sversamento
degli idrocarburi. Evidenzia, altresì, sempre con riguardo ai pozzetti, i rischi
connessi alle fessurazioni delle pareti di questi, tali da facilitare la
dispersione nel terreno del liquido accumulato nei pozzetti stessi. Altre
indicazioni circa gli interventi da realizzare (e neanche tanto sommarie) la
ricorrente avrebbe potuto, poi, desumerle dalla stessa ordinanza gravata, lì
dove questa sottolinea il pericolo che i piazzali dell’impianto siano
interessati da sversamenti accidentali di idrocarburi, peraltro già
verificatisi, e la mancanza per tali aree, a fronte di un simile pericolo, di
sistemi di regimazione e raccolta, sia per le acque meteoriche sia per le
eventuali perdite di gasolio: ciò – in coerenza con i contenuti della nota dell’A.R.P.A.T.
sopra richiamata – espone l’impianto al rischio, tenuto ben presente
dall’ordinanza dirigenziale, che gli eventuali sversamenti di idrocarburi
confluiscano nei pozzetti della rete fognaria pubblica presenti nell’impianto (i
cui piazzali risultano attraversati da detta rete). Donde l’infondatezza della
doglianza, atteso che – si ribadisce – alla luce delle indicazioni contenute nel
provvedimento impugnato e nella nota dell’A.R.PA.T. del 2 maggio 2005 da questa
richiamata, la ricorrente era stata messa in grado di comprendere in che
direzione (e con che genere di opere) intervenire, trattandosi di realizzare
sistemi di raccolta degli sversamenti di materie prime e di messa in sicurezza
dei pozzetti rispetto a tali sversamenti.
Quanto ora detto dimostra l’infondatezza, altresì, delle ulteriori censure in
cui è articolato il motivo, giacché, in merito alla tipologia di misure da
adottare, le stesse devono essere ricondotte alle misure di messa in sicurezza
d’emergenza, alla luce della definizione che di queste detta l’art. 2, comma 1,
lett. d), del d.m. n. 471/1999 (applicabile al caso in esame in base al
principio tempus regit actum), trattandosi di “contenere la diffusione degli
inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito”.
Sul punto, non è fondata l’obiezione della ricorrente concernente il
“lunghissimo tempo” trascorso tra gli accertamenti dell’A.R.P.A.T. e l’adozione
delle misure, poiché in tal modo si dimentica: a) che l’istruttoria
procedimentale non si è esaurita nelle ispezioni ed accertamenti sul posto,
essendo stati questi seguiti dalle analisi dei campioni prelevati (svolte in
contraddittorio con il privato interessato); b) che, in ogni caso, al Comune di
Borgo S. Lorenzo l’esito dell’istruttoria è stato comunicato con la già citata
nota dell’A.R.P.A.T. del 2 maggio 2005 (pervenuta al Comune il successivo 13
maggio), rispetto alla quale l’adozione dell’ordinanza gravata – datata 9 luglio
2002 – non può dirsi certo intervenuta dopo un “lunghissimo” periodo di tempo.
Per la stessa ragione, è del tutto inconferente il richiamo, contenuto nella
memoria conclusiva della ricorrente, alla sentenza di questa Sezione n. 762/2009
del 6 maggio 2009. L’urgenza del provvedere (al di là dei meri passaggi
burocratici) era del resto implicita nella tipologia di rischio prefigurato,
come sopra descritto.
In ordine, infine, all’assenza di una normativa regionale sulle acque di
dilavamento, è evidente che i paventati rischi di inquinamento della rete
fognaria pubblica, conseguenti agli eventuali sversamenti accidentali di
idrocarburi nei piazzali dell’impianto, non consentivano certo di attendere
l’adozione di una regolamentazione regionale specifica in proposito. Per questo
verso si richiama l’urgenza del provvedere menzionata poc’anzi, che rende
legittimo ed anzi doveroso l’intervento prescrittivo del Comune, al di là della
sua conformità ad eventuali future discipline, allo stato inesistenti. Del
resto, a riprova della legittimità delle scelte della P.A., si osserva che la
nota dell’A.R.P.A.T. del 2 maggio 2005 ha suggerito la possibilità di far
riferimento alla normativa sulle acque di dilavamento emanata dalla Regione
Lombardia, evidentemente nella prospettiva – ragionevole – che questa possa
servire da modello per la regolamentazione toscana.
Anche il motivo di ricorso ora esaminato risulta, pertanto, nel suo complesso
infondato.
In definitiva, pertanto, il ricorso R.G. n. 2164/2002 deve essere dichiarato
improcedibile, mentre il ricorso R.G. n. 2165/2002 deve essere respinto perché
infondato.
In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi
per disporre la parziale compensazione delle spese dei due ricorsi così riuniti,
spese che, per la parte rimanente, seguono la soccombenza e sono liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così
definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe e previa riunione
degli stessi, dichiara improcedibile il ricorso R.G. n. 2164/2002 e respinge il
ricorso R.G. n. 2165/2002.
Condanna la società ricorrente al pagamento di spese e onorari di causa, che,
previa compensazione parziale delle stesse, liquida in misura forfettaria in
complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010, con
l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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