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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 4 ottobre 2010, n. 6430


DIRITTO URBANISTICO - Linea ferroviaria - Fascia di rispetto di 30 metri - Art. 49 d.P.R. n. 753/1980 - Derogabilità - Autorizzazione delle Ferrovie.
La distanza minima di m. 30 dalla linea ferroviaria prescritta dall’art. 49 del DPR n. 753/1980 è stabilita per ragioni di sicurezza, derogabili, su autorizzazione delle Ferrovie solo quando, secondo una valutazione tecnico-discrezionale, la concreta situazione, in relazione alla natura dei terreni ed alle particolari circostanze che caratterizzano il luogo, lo consenta, garantendo comunque la sicurezza e la conservazione della ferrovia. Pres. Radesi, Est. La Guardia - L.G. (avv.ti Accardo e Morone) c. Soc. Ferrovie dello Stato S.p.A. (avv. Salimbeni) - TAR TOSCANA, Sez. III - 4 ottobre 2010, n. 6430

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 06430/2010 REG.SEN.
N. 01835/1997 REG.RIC.
N. 04111/1997 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


 

Sul ricorso numero di registro generale 1835 del 1997, proposto da:
Leonelli Gloria, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Accardo, Andrea Morini, con domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via Gino Capponi n. 44;


contro


Soc. Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre n. 60; Ferrovie dello Stato - Servizio Potenziamento e Sviluppo-Fi;


Sul ricorso numero di registro generale 4111 del 1997, proposto da:
Leonelli Gloria, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Giovannelli, con domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via Gino Capponi n. 44;


contro


Ferrovie dello Stato S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre n. 60; Ferrovie dello Stato - Servizio Potenziamento e Sviluppo-Fi;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1835 del 1997:

della nota in data 3 marzo 1997, trasmessa in data 7 marzo, a firma del capo Ufficio Opere civili dell'Ufficio potenziamento e sviluppo sede di Pisa, compartimento di Firenze delle Ferrovie dello Stato S.p.a., con cui viene reso noto alla ricorrente il parere negativo della Società in ordine al condono di opere realizzate nella fascia di rispetto ferroviario sulla Linea Grosseto-Pisa Km. 256+370 ca., nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

quanto al ricorso n. 4111 del 1997:

del processo verbale di accertamento n. 2/1997, a firma del Capo Tecnico sovrintendente delle Ferrovie dello Stato dirigente il tronco Campiglia Marittima, con cui viene imputato a carico della Sig.ra Leonelli abuso edilizio relativo all'art. 49.60 del D.P.R. 753.80 ed inoltre accesso abusivo sulla proprietà ferroviaria da chiudere, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi di Ferrovie dello Stato S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori N. Pignatelli delegata da A. Morini e F. Pozzolini delegata da R. Salimbeni.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con un primo ricorso, notificato il 6.05.1997 (R.G. n. 1835/97), la ricorrente espone di aver inoltrato al Comune di San Vincenzo (LI) pratica di condono edilizio ex art. 39 legge n. 724/94 relativa ad opera realizzata in fascia di rispetto ferroviario, all’altezza del Km. 256+370 della linea ferroviaria Grosseto-Pisa, e chiede l’annullamento del parere negativo espresso in ordine a detto condono dalla società Ferrovie dello Stato, con la motivazione che “la posizione dell’immobile non garantisce le condizioni di sicurezza all’esercizio ferroviario”.

Con successivo ricorso, notificato il 13.11.1997 (R.G. n. 4111/97), la medesima ha altresì impugnato il processo verbale di accertamento n. 2/1997 di abuso edilizio non derogato, in riferimento all’art. 49 del D.P.R. n. 753/1980, e di accesso abusivo alla proprietà ferroviaria.

Si è costituita in entrambi i ricorsi la società Ferrovie dello Stato, che replica nelle memorie alle tesi e contestazioni avversarie.

Anche la ricorrente ha dimesso memorie, insistendo, per ciascun ricorso, nelle proprie argomentazioni.

I ricorsi sono stati posti in decisione all’udienza del 15.04.2010.

La connessione soggettiva dei ricorsi e la circostanza che entrambi concernono la medesima unità immobiliare ubicata in fascia di rispetto ferroviario, ne consigliano la riunione.

Il primo ricorso investe il parere sfavorevole al condono dell’opera in questione; parere del quale è dedotta l’illegittimità per eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà ed insufficiente motivazione, nonché per violazione dell’art. 97 Cost., sostenendo che la situazione sarebbe praticamente identica ad altra, relativa ad abuso dei sig.ri Cini all’altezza del Km. 256+600 della linea Grosseto-Pisa, in ordine alla quale la soc. Ferrovie aveva espresso in data 26.07.96 autorizzazione in deroga, malgrado la distanza dalla più vicina rotaia fosse, in detto caso, di 15 metri, contro i 17,92 della costruzione della ricorrente; in memoria la ricorrente segnala quale termine di paragone anche le ulteriori determinazioni di autorizzazione in deroga del 2.09.1996, relativa a caso di distanza minima di 18.90 m. al Km. 258+120 (pratica Marchi Piero), e 5.03.95, relativa a manufatto a distanza di m. 17,55 in corrispondenza del Km. 256+680 (pratica Tognarini).

La resistente, al riguardo, osserva che la distanza di m. 17,92 valorizzata dalla ricorrente è quella misurata dalla parte del fabbricato più lontana dai binari mentre il punto più vicino, che è quello che rileva, risulta, dallo stesso progetto presentato dalla ricorrente, a distanza di m. 13,12, che, misurata in loco, è risultata di effettivi m. 12,9; rileva, inoltre, che, come si constata dalla documentazione fotografica dimessa, la sede ferroviaria si trova a monte del manufatto in questione, in notevole dislivello.

Il ricorso - a prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente sul rilievo del carattere endoprocedimentale del parere – va disatteso, risultando privo di fondamento. La distanza minima di m. 30 dalla linea ferroviaria prescritta dall’art. 49 del DPR n. 753/1980 è stabilita per ragioni di sicurezza, derogabili, su autorizzazione delle Ferrovie solo quando, secondo una valutazione tecnico-discrezionale, la concreta situazione, in relazione alla natura dei terreni ed alle particolari circostanze che caratterizzano il luogo, lo consenta, garantendo comunque la sicurezza e la conservazione della ferrovia. Nella specie, la documentazione, anche fotografica, dimessa (in particolare v. sezione relativa alla distanza dai binari e quote del terreno, allegata alla domanda di regolarizzazione, doc. 1 della resistente e doc. 3 della ricorrente, dalla quale si riscontrano, oltre che la forte pendenza del terreno lato binari, soprattutto, sommando le distanze parziali ivi indicate, una distanza dal binario del lato più vicino del manufatto di m. 13,12) denota come non sia effettivamente configurabile, neppure sotto il singolo profilo della distanza dai binari che viene valorizzato dalla ricorrente, alcuna disparità di trattamento e connessa contraddittorietà, ben maggiori essendo le distanze degli edifici assunti come termine di paragone; né si ravvisa carenza di motivazione, in quanto la valutazione espressa col parere che “la posizione dell’immobile non garantisce le condizioni di sicurezza all’esercizio ferroviario” appare, pur nella sua sinteticità, chiara ed esaustiva, mentre non si imponeva alcuna argomentazione riferita all’autorizzazione precedentemente rilasciate ai sig.ri Chini, stante la specificità di ciascun caso e non essendo l’edificio di questi ultimi a distanza tanto ravvicinata quanto quello della ricorrente.

Infondato risulta, per le ragioni sin qui esposte, anche il secondo ricorso, con il quale la ricorrente ripropone avversi il processo verbale di accertamento n. 2/1997 di abuso edilizio non derogato le medesime censure già sollevate col ricorso n. 1835/97, integrandole col richiamo, ad ulteriore riprova della pretesa disparità di trattamento, alle autorizzazioni in deroga ai sig.ri Marchi e Tognarini; anche il ricorso n. 4111/97 – a prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente – va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge entrambi.

Condanna la ricorrente a rifondere a Ferrovie dello Stato s.p.a. le spese del giudizio che liquida in euro 3000 (comprensivi di onorari) oltre i.v.a e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 



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