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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 10 novembre 2010, n. 6569
APPALTI - Estinzione del reato - Art. 445, c. 2 cpp - Effetto estintivo
automatico - Esclusione - Omessa dichiarazione circa l’esistenza di una sentenza
di condanna ex art. 444 c.p.p. - <revoca dell’aggiudicazione provvisoria -
Legittimità. L'estinzione ex art. 445 comma 2 c.p.p. non opera
automaticamente, ma necessita di una pronuncia del giudice dell'esecuzione che
deve accertare la sussistenza dei presupposti a cui la norma subordina l'effetto
estintivo (in tal senso Cass. Penale, Sez. I, 24 novembre 2009 n. 49987;
conforme è anche l'orientamento del Giudice amministrativo: cfr. Consiglio di
Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010 n. 4019; TAR Liguria, Sez. II, 18 febbraio 2009
n. 233; TAR Piemonte, Sez. I, 10 ottobre 2008 n. 2568). E’ pertanto legittimo il
provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione provvisoria, ove la stazione
appaltante abbia accertato l’esistenza di una sentenza ex art. 444 c.p.p.
passata in giudicato e non dichiarata. Pres. Papiano, Est. Testori - T. s.n.c.
(avv.ti De Sanctis e Speranza) c. Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e
Caponi) -
TAR TOSCANA, Sez. I - 10 novembre 2010, n. 6569
APPALTI - Condanne - Art. 38 del codice dei contratti pubblici - Stazione
appaltante - Richiesta di dichiarazioni più specifiche e dettagliate -
Legittimità. La stazione appaltante può richiedere, in ordine ai profili di
cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, dichiarazioni più specifiche
e dettagliate di quelle prescritte dalla norma; in particolare, per quanto
riguarda il comma 1 lett. c), può imporre di dichiarare tutte le condanne penali
o equiparate(Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010 n. 4019 e 4 agosto 2009
n. 4905). L'incompletezza di tali dichiarazioni concreta la violazione, da un
lato, di un obbligo prescritto dalla disciplina di gara, dall'altro del più
generale obbligo di rendere autodichiarazioni veritiere. Pres. Papiano, Est.
Testori - T. s.n.c. (avv.ti De Sanctis e Speranza) c. Comune di Pisa (avv.ti
Gigliotti, Lazzeri e Caponi) -
TAR TOSCANA, Sez. I - 10 novembre 2010, n. 6569
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06569/2010 REG.SEN.
N. 00369/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 369 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tecno Impianti S.n.c. di Pezzoni Alfredo & C., rappresentata e difesa dagli avv.
Dionigi De Sanctis e Vincenzo Speranza, con domicilio eletto presso Simone
Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Comune di Pisa in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.
Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri, Susanna Caponi, con domicilio eletto
presso Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2;
nei confronti di
- Società Mannelli S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Manetti,
con domicilio eletto presso Maurizio Manetti in Firenze, via B. Varchi 59;
- Società Laterra S.r.l.;
per l'annullamento
A) con l’atto introduttivo del giudizio:
- della determina n. D/15/222 del 17.2.2010, con la quale il funzionario
Responsabile del Comune di Pisa ha disposto la revoca dell'aggiudicazione
provvisoria in favore della società Tecno Impianti S.n.c. e la conseguente
decadenza della medesima dalla gara di appalto per i lavori di demolizione e
rifacimento impianti di illuminazione pubblica in varie strade della loc.
Tirrenia di Pisa e, contestualmente, ha disposto la aggiudicazione provvisoria
in favore della Mannelli S.p.A., utilmente collocata in graduatoria;
- ove e per quanto occorra, della nota n. 2645 del 21.01.2010 con la quale è
stato comunicato alla impresa ricorrente l'avvio del procedimento ex art.7
L.241/90, per la revoca dell'aggiudicazione provvisoria della presente procedura
di gara;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè incogniti.
B) con i motivi aggiunti depositati il 15/6/2010:
- della determinazione DIR-15/643 del 25.05.2010 con cui il Comune di Pisa ha
disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui si tratta in favore della
società controinteressata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e della Società
Mannelli S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il dott. Carlo Testori
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con bando pubblicato il 30/9/2009 il Comune di Pisa ha indetto una procedura
aperta per l'affidamento di lavori di demolizione e rifacimento degli impianti
di illuminazione pubblica in varie strade di Tirrenia, da aggiudicare in base al
criterio del prezzo più basso.
Nella seduta del 25/11/2009 la gara è stata provvisoriamente aggiudicata alla
ditta Tecno Impianti s.n.c., che ha offerto un ribasso del 20,968% sull'importo
dei lavori di € 532.262,94.
In fase di accertamento dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 la stazione appaltante ha peraltro rilevato, a carico di un
socio amministratore cessato dalla carica il 4/12/2009, una sentenza pronunciata
ex art. 444 c.p.p. passata in giudicato e non dichiarata in sede di gara;
conseguentemente, nonostante le controdeduzioni formulate dall'impresa, il
Comune di Pisa ha disposto, con determina dirigenziale n. D-15/222 del
17/2/2010: di non procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui si
tratta nei confronti della ditta Tecno Impianti s.n.c., di dichiararne la
decadenza dall'aggiudicazione provvisoria, di incamerare la cauzione
provvisoria, di segnalare quanto sopra all'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici e di aggiudicare provvisoriamente i lavori in questione alla
ditta Mannelli s.p.a.
2) Contro il provvedimento di cui sopra e per il risarcimento del danno subito e
subendo la ditta Tecno Impianti s.n.c. ha proposto il ricorso in epigrafe
formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi
profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pisa che ha eccepito l'inammissibilità
del gravame e ne ha chiesto comunque la reiezione perché infondato.
3) Nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 questo Tribunale, con ordinanza
n. 218, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato.
Si è successivamente costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la
società Mannelli s.p.a.
Contro la decisione cautelare di questo TAR la ditta ricorrente ha proposto
appello, che la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2503
dell’1 giugno 2010, ha accolto "ai limitati fini della fissazione del merito".
4) Con atto di motivi aggiunti depositato il 18/6/2010 Tecno Impianti s.n.c. ha
esteso l'impugnazione alla determina dirigenziale n. DZ-15/643 del 25/5/2010 con
cui il Comune di Pisa ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui
si controverte alla società Mannelli s.p.a.; ed ha chiesto altresì la
restituzione della cauzione pari a € 11.685,00 nel frattempo escussa dalla
stazione appaltante.
L'Amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva.
La nuova istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata trattata da
questo Tribunale nella camera di consiglio del 21 giugno 2010 ed è stata
respinta con ordinanza n. 473 nella considerazione che i motivi aggiunti erano
stati notificati alla società controinteressata nel domicilio reale e non nel
domicilio eletto; nel contempo, peraltro, il TAR ha fissato la pubblica udienza
del 19 ottobre 2010 per la trattazione della causa nel merito.
5) La società ricorrente ha allora provveduto a notificare i motivi aggiunti
alla società Mannelli s.p.a. nel domicilio eletto ed ha quindi rinnovato
l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati. Tanto la controinteressata
quanto la ricorrente hanno depositato memorie in vista della successiva camera
di consiglio del 14 luglio 2010 in cui il Tribunale, con ordinanza n. 615, ha
infine accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva impugnato con i motivi aggiunti.
6) Tutte le parti hanno depositato memorie conclusive in vista dell'udienza del
19 ottobre 2010, in cui la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1) Il bando relativo alla gara di cui si discute prevedeva al punto 7):
"Modalità di partecipazione. Le imprese interessate devono presentare la domanda
di partecipazione e le offerte, attenendosi alle istruzioni messe a disposizione
dall'Amministrazione, atti ai quali integralmente si rinvia per le modalità di
partecipazione".
Il documento "Modalità di svolgimento della gara… e istruzioni per la
partecipazione" prescriveva al punto 1 "Modalità di presentazione dell'offerta"
che i concorrenti dovevano inviare al Comune di Pisa un plico contenente due
buste, nella prima delle quali doveva essere contenuta la documentazione
indicata nell'allegato n. 1.
L'allegato n. 1 elencava, tra la documentazione da presentare, la "domanda di
partecipazione redatta secondo il facsimile all. 2" (punto 1) e le "eventuali
dichiarazioni sostitutive previste dalle note 13 e 14 a piè pagina dell'allegato
n. 2"; a quest'ultimo proposito il punto 3) precisava: "Le dichiarazioni
dovranno riportare tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale,
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non
menzione. Nella dichiarazione dovranno essere specificati sia i reati commessi
mediante riferimento agli articoli specifici del codice penale o di altre norme
aventi natura penale, sia natura che quantum della pena irrogata, eventuali
provvedimenti di riabilitazione o estinzione".
A sua volta l'allegato n. 2 (costituente il "modulo domanda di partecipazione")
conteneva al punto 9) la dichiarazione circa l'insussistenza di condanne
ostative alla partecipazione alle pubbliche gare, nonché un richiamo alla nota
13 che – anche con riferimento ad eventuali dichiarazioni sostitutive da
produrre nel caso in cui detti elementi, riferiti ad altri soggetti, non fossero
di piena e diretta conoscenza di chi presentava l'istanza - precisava: "Le
dichiarazioni dovranno riguardare tutte le condanne risultanti dal casellario
giudiziale, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della
non menzione (vedi punto 3 dell'allegato 1 del presente documento) ".
Quanto alle cause di esclusione dalla gara il documento "Modalità di svolgimento
della gara… e istruzioni per la partecipazione" prevedeva, tra le altre, che
l'impresa sarebbe stata esclusa (punto 5 lett. m) nel caso in cui "non avesse
dichiarato tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale" ovvero (punto
5 lett. o) "la domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni non siano
redatte in conformità alle istruzioni dell'Amministrazione".
2) L'impresa ricorrente, all'epoca dei fatti denominata Tecno Impianti s.n.c. di
Borrelli Giuseppe e Pezzoni Alfredo (denominazione successivamente variata in
Tecno Impianti di Pezzoni Alfredo & C. s.n.c.), ha presentato domanda di
partecipazione alla gara di cui si controverte allegando una dichiarazione
sostitutiva datata 9/11/2009 a firma del sig. Giuseppe Borrelli, in qualità di
socio amministratore, riguardante anche la circostanza "che nei suoi confronti
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale".
Intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, il Comune di Pisa ha proceduto ai
necessari accertamenti rilevando che nei confronti del sig. Giuseppe Borrelli
(non più socio dell’impresa dal 4/12/2009) risultava una sentenza di condanna
passata in giudicato non dichiarata dal predetto, in violazione di quanto
prescritto dalla lex specialis di gara (si tratta di una sentenza pronunciata ex
art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Pescara in data 5/10/2006, con cui è stata
applicata la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 2.222,00 di ammenda per
il reato di cui all'art. 22 comma 10 del T.U. n. 286/1998 in tema di
immigrazione, con sospensione della pena e successiva concessione dell'indulto);
di qui la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza
dell'aggiudicazione provvisoria, seguita dalle controdeduzioni dell'impresa
interessata, ritenute peraltro insoddisfacenti dalla stazione appaltante, che ha
infine adottato il provvedimento impugnato. Le ragioni di tale determinazione
sono illustrate nell'allegato A al provvedimento in questione e possono essere
così sintetizzate:
- le prescrizioni dettate dalla stazione appaltante per la partecipazione alla
gara imponevano di dichiarare tutte le eventuali condanne subite, nessuna
esclusa, comprese le sentenze patteggiate e quelle per le quali si sia
beneficiato della non menzione;
- spettava all'Amministrazione e non al concorrente valutare la gravità del
reato e la sua incidenza sulla moralità professionale;
- anche se è maturato il periodo di tempo necessario per l'estinzione del reato,
la stessa non opera automaticamente e dunque tale circostanza non basta per
giustificare l'omessa dichiarazione;
- tale omissione integra una dichiarazione non veritiera costituente di per sé
autonoma causa di esclusione e, quindi, di decadenza dell'aggiudicazione
provvisoria.
3) Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata
dalla difesa dell'Amministrazione resistente con riferimento alla circostanza
che l’impresa ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche il bando di gara, in
quanto lesivo.
Il Collegio osserva che la ricorrente non lamenta pregiudizi derivanti dalla
formulazione del bando, ma anzi sostiene di avere correttamente interpretato e
applicato le prescrizioni di gara; essa non era dunque tenuta ad estendere
l'impugnazione alla lex specialis: l'eccezione risulta perciò infondata,
dovendosi piuttosto valutare nel merito l'attendibilità o meno di quanto
prospettato nel ricorso circa l'osservanza della disciplina di gara da parte
della predetta impresa.
4) Nell'atto introduttivo del giudizio si sostiene con la prima censura: che
quando il sig. Giuseppe Borrelli ha reso la dichiarazione di cui si discute
erano decorsi più di due anni dalla data della sentenza patteggiata; che dunque
erano ormai estinti il reato (contravvenzionale) e ogni effetto penale, a norma
dell’art. 445 comma 2 c.p.p., richiamato nell'ultima parte dell’art. 38 comma 1
lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006; che pertanto l'interessato non era tenuto a
dichiarare la sentenza in questione e che conseguentemente tale mancanza non può
integrare una dichiarazione mendace.
La censura è infondata; contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso
l'estinzione ex art. 445 comma 2 c.p.p. non opera automaticamente, ma necessita
di una pronuncia del giudice dell'esecuzione che deve accertare la sussistenza
dei presupposti a cui la norma subordina l'effetto estintivo; in tal senso si è
recentemente espressa Cass. Penale, Sez. I, 24 novembre 2009 n. 49987 e conforme
è anche l'orientamento del Giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez.
VI, 24 giugno 2010 n. 4019; TAR Liguria, Sez. II, 18 febbraio 2009 n. 233; TAR
Piemonte, Sez. I, 10 ottobre 2008 n. 2568). Cade dunque il presupposto da cui
muove il ragionamento della parte ricorrente e la stessa documentazione
depositata in giudizio da Tecno Impianti conferma l'infondatezza della
doglianza: l'estinzione del reato di cui alla sentenza patteggiata del 2006 è
stata infatti dichiarata in data 28/12/2009 dal Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Pescara, che ha accolto l'istanza in tal senso formulata dal sig.
Giuseppe Borrelli in data 7/5/2009; perciò quando il predetto, in qualità di
amministratore, ha reso (in data 9/11/2009) la dichiarazione ritenuta mendace
dal Comune di Pisa egli era consapevole sia della necessità di una pronuncia del
giudice, sia della circostanza che l'estinzione non poteva ancora essere fatta
valere.
5) Con il secondo motivo l'impresa ricorrente ha dedotto, in sintesi: che la
valutazione circa l'incidenza di un reato sulla moralità professionale è rimessa
(almeno in prima battuta) allo stesso concorrente, che dunque non è tenuto a
dichiarare necessariamente tutte le sentenze di condanna o equiparate; che le
prescrizioni di gara hanno fedelmente riprodotto il contenuto dell’art. 38 del
Codice dei contratti pubblici, per cui non era imposta una dichiarazione
relativa a tutti i reati.
Anche questa censura è infondata perché muove da presupposti erronei. Non è vero
che la lex specialis di gara non prevedeva nulla di più rispetto a quanto
tassativamente indicato dal citato art. 38; al contrario, la disciplina
riguardante le modalità di partecipazione (dettagliatamente richiamate al
precedente punto 1) era finalizzata ad acquisire la conoscenza di tutti i
precedenti penali riguardanti i soggetti interessati; ciò era espresso con
chiarezza ed evidenza dalla formulazione del punto 3 dell’allegato 1 al
documento "Modalità di svolgimento della gara… e istruzioni per la
partecipazione", richiamato dalla nota 13 dell'allegato n. 2 (costituente il
"modulo domanda di partecipazione"); il citato punto 3 prescriveva di dichiarare
"tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione" e richiedeva,
altresì, di fornire specifici dettagli relativi alle singole condanne,
riguardanti anche "eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione".
Quest'ultimo elemento è particolarmente significativo: vuol dire che la stazione
appaltante imponeva di dichiarare anche le condanne in relazione alle quali
erano ormai venuti meno gli effetti penali, cioè condanne che l’art. 38 comma 1
lett. c) del Codice dei contratti pubblici non annovera tra quelle costituenti
causa di esclusione dalla partecipazione alle gare. Ciò significa che la
stazione appaltante ha in proposito dettato prescrizioni (la cui legittimità non
è oggetto di discussione del presente giudizio) ben più restrittive di quelle
del citato art. 38, imponendo la dichiarazione di tutte le condanne, nessuna
esclusa e, correlativamente, sottraendo ai concorrenti ogni possibilità di
valutare la rilevanza delle stesse ai fini dell'ammissione alla procedura.
È pacifico (e non è peraltro contestato nell'atto introduttivo del giudizio) che
la stazione appaltante può richiedere, in ordine ai profili di cui all’art. 38
del Codice dei contratti pubblici, dichiarazioni più specifiche e dettagliate di
quelle prescritte dalla norma; in particolare, per quanto riguarda il comma 1
lett. c), può imporre di dichiarare tutte le condanne penali (o equiparate): in
tal senso si vedano, tra le altre, le decisioni del Consiglio di Stato, Sez. VI,
24 giugno 2010 n. 4019 e 4 agosto 2009 n. 4905. L'incompletezza di tali
dichiarazioni concreta la violazione, da un lato, di un obbligo prescritto dalla
disciplina di gara, dall'altro del più generale obbligo di rendere
autodichiarazioni veritiere; in una controversia per molti aspetti simile alla
presente la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 13 luglio
2010 n. 4520, ha riconosciuto la legittimità di un provvedimento di annullamento
di un'aggiudicazione provvisoria fondato sulla riscontrata violazione degli
obblighi di cui sopra.
Nella vicenda in esame la mancata dichiarazione relativa alla sentenza
patteggiata del 2006 costituisce violazione delle rigorose prescrizioni dettate
dal Comune di Pisa, con specifico riferimento al punto 5 lett. m) e o) delle
"Modalità di svolgimento della gara… e istruzioni per la partecipazione", nonché
del più generale obbligo di rendere dichiarazioni veritiere; e ciò legittima
l'esclusione dell'impresa ricorrente dalla gara.
6) Le conclusioni raggiunte al punto precedente valgono anche per evidenziare
l'infondatezza delle censure di cui al terzo motivo dell'atto introduttivo con
cui si contesta la mancata motivazione in ordine alla gravità del reato oggetto
della sentenza patteggiata del 2006 e alla sua incidenza sulla moralità
professionale.
Infondato, anzi irrilevante è poi il richiamo all'indulto concesso al sig.
Giuseppe Borrelli nel 2007 relativamente alla pena patteggiata nel 2006:
l'indulto estingue la pena e non il reato e dunque non poteva avere alcuna
incidenza ai fini della partecipazione alla gara di cui si controverte.
Del tutto inconsistente è, infine, l'ultima censura dedotta nell'atto
introduttivo del giudizio; le ragioni dell'operato dell'Amministrazione sono
infatti ampiamente illustrate nel provvedimento impugnato e nell'atto ad esso
allegato, anche con riferimento alle controdeduzioni formulate dalla parte
ricorrente.
7) In conclusione, tutte le censure formulate con l'atto introduttivo del
giudizio risultano infondate.
8) Quanto ai motivi aggiunti depositati il 18/6/2010 si osserva:
- Tecno Impianti s.n.c. ha esteso l'impugnazione alla determina dirigenziale n.
DZ-15/643 del 25/5/2010 con cui il Comune di Pisa ha disposto l'aggiudicazione
definitiva dei lavori di cui si controverte alla società Mannelli s.p.a.;
- tale provvedimento è stato adottato benché la stazione appaltante avesse
accertato che nel casellario giudiziale del sig. Renzo Mannelli, Presidente del
C.d.A. della predetta società, figura un decreto penale di condanna non
dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta; tale omissione è stata
peraltro ritenuta riconducibile ad un errore scusabile dell'Amministratore
delegato e legale rappresentante dell'impresa;
- contro la determina dirigenziale di cui sopra la parte ricorrente ha dedotto
la censura di disparità di trattamento, sostenendo che le considerazioni poste a
fondamento dell'atto impugnato confermavano l'illegittimità della sua esclusione
dalla gara: illegittimità derivante anche dalla circostanza che le disposizioni
della lex specialis (e, in particolare, quelle di cui al punto 5 lett. m) del
disciplinare di gara e quelle di cui all'allegato 1 punto 3) erano tra loro
contrastanti, per cui doveva prevalere il principio del favor partecipationis.
9) L'interesse della società ricorrente all'annullamento dell'aggiudicazione
definitiva disposta in favore della controinteressata sussiste solo se a tale
annullamento si accompagni quello del provvedimento adottato in danno della
ricorrente medesima e impugnato con l'atto introduttivo del giudizio; in caso
contrario Tecno Impianti non trarrebbe alcun vantaggio dal venir meno
dell'aggiudicazione definitiva, di cui semmai si gioverebbero le imprese
collocatesi nella graduatoria della gara alle spalle delle due contendenti.
Attraverso le censure formulate con i motivi aggiunti, in realtà, la ricorrente
punta ad evidenziare non l'illegittimità (per vizi propri) dell'aggiudicazione
definitiva alla controinteressata, bensì l'illegittimità del provvedimento
originariamente impugnato nel presente giudizio, in quanto fondato su una
interpretazione della disciplina di gara poi smentita dagli atti successivi: di
qui la disparità di trattamento. Chiarito dunque che il Collegio deve
pronunciarsi circa la legittimità o meno dell'aggiudicazione definitiva solo in
relazione alla sua eventuale illegittimità derivata, va subito rilevato che non
sussistono gli estremi per ravvisare la pretesa disparità di trattamento, atteso
che il Comune di Pisa ha fondato la ritenuta "scusabilità" dell'omissione
imputata all'impresa controinteressata su circostanze che non ricorrono per
quanto riguarda l'omissione che invece ha condotto all'adozione, a carico di
Tecno Impianti, del provvedimento impugnato con l'atto introduttivo del
giudizio; basta pensare che nel caso dell’impresa ricorrente la dichiarazione
carente è stata resa dallo stesso soggetto a carico del quale figurava il
precedente penale non dichiarato, mentre nel caso dell'impresa controinteressata
è stata resa da un soggetto diverso. Tanto è sufficiente per differenziare in
modo significativo le due situazioni ed impedisce di rimettere in discussione
l'esclusione della ricorrente dalla gara per incompletezza e non veridicità di
una delle dichiarazioni richieste, che non è risultata affetta dei vizi dedotti
con l'atto introduttivo del giudizio.
Per quanto infine riguarda le argomentazioni ampiamente sviluppate nei motivi
aggiunti relative alla disciplina del casellario giudiziale, al contenuto delle
relative certificazioni ed al preteso contrasto tra diverse disposizioni della
lex specialis di gara, il Collegio rileva in primo luogo la tardività delle
censure formulate in proposito, non proposte con l'atto introduttivo del
giudizio (notificato il 10/3/2010) bensì solo con i motivi aggiunti (notificati
15/6/2010). Tali censure sono comunque infondate; il punto 5 lett. m) della
disciplina di gara comminava l'esclusione nel caso in cui il concorrente "non
avesse dichiarato tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale",
utilizzando una formulazione della massima ampiezza, la cui portata era comunque
inequivocamente e definitivamente chiarita dalla precisazione onnicomprensiva (e
non certo contrastante) contenuta nel punto 3) dell'allegato 1.
10) Anche i motivi aggiunti risultano dunque infondati.
11) In relazione a quanto sopra il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore
del Comune di Pisa e della società Mannelli s.p.a. nella misura di € 6.000,00
(seimila/00) oltre a CPA e IVA per ciascuna delle predette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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