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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 22 dicembre 2010, n. 6798


INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Determinazione conclusiva - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Limiti.
Solo nell’ipotesi in cui la determinazione conclusiva disattenda in tutto o in parte il contenuto della conferenza di servizi risulterà assoggettata allo specifico obbligo di motivazione previsto dall’art. 14-ter, comma 6-bis, l. n. 241/90: obbligo che, ovviamente, non potrà essere soddisfatto con motivazione “per relationem”, attraverso il mero richiamo al verbale della conferenza, visto che se ne disattendono i contenuti. Qualora, invece, la determinazione conclusiva aderisca ai contenuti della conferenza, approvandoli e considerandoli come definitivi, non è necessaria una motivazione più articolata ed autonoma rispetto alle argomentazioni contenute nella conferenza stessa. Pertanto l’obbligo di motivazione potrà ben essere soddisfatto in tal caso “per relationem”, mediante il semplice richiamo al verbale della conferenza di servizi. Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di interesse nazionale - Competenza del Ministro dell’ambiente - Competenza dirigenziale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006.
L’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al “Ministero”. Rientra così tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art. 252, comma 2, cit.). La rilevanza politica di tale atto è, d’altro lato, dimostrata dalla necessità dell’intesa con le Regioni interessate: intesa prescritta, per l’appunto, dal citato comma 2 dell’art. 252. Deve, invece, ritenersi che i decreti direttoriali attinenti alle modalità con cui devono essere condotti gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza (e come dovrà esserlo quello di bonifica) costituiscono un mero atto di gestione, che segue l’individuazione del sito di bonifica e, come tale, rientra nella competenza dirigenziale e non del Ministro, non concernendo le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in questione (come accade invece per la mappatura e perimetrazione dei siti di interesse nazionale) (T.A.R. Lombardia, Bs, Sez. I, 9.10.09, n. 1738). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di interesse nazionale - Procedimento - Partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Portata - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006.
Nell’ipotesi di bonifica di SIN, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare resta il soggetto principale del procedimento e la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico si sostanzia, invece, nell’espressione di un parere obbligatorio - di cui al “sentito il Ministero” di cui all’art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006 - la cui mancanza non è suscettibile di inficiare il provvedimento finale (in tal senso: TAR Friuli, Sez. I, 28.1.08, n. 90). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento - Partecipazione dei destinatari delle prescrizioni - Principi di trasparenza e pubblicità.
Nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai destinatari delle prescrizioni stabilite dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento, articolato in una o più conferenze di servizi istruttorie e decisorie. Ciò, quantomeno, con riferimento alle fasi procedimentali in cui emerge l'esistenza di una contaminazione del terreno e della falda acquifera nell'area interessata e che poi sfociano nelle determinazioni assunte da una conferenza di servizi decisoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Mi, Sez. I, 19.4.07, n. 1913; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27.7.01, n. 488). Ciò perché l'onere di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le parti interessate risponde ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità, principi del diritto vivente cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento della propria azione, oltre che all'interesse pubblico all'imparzialità dell'azione amministrativa. Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Barrieramento fisico - Analisi comparativa con misure meno invasive - Necessità.
L’Amministrazione è tenuta a valutare ed accertare non solo l'efficacia di misure meno invasive della barriera fisica, ma anche l'effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema stesso di contenimento fisico. Pertanto, l'opzione per detto sistema, ovvero per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, può legittimamente avere luogo soltanto all'esito di un'analisi comparativa tra le diverse alternative in discorso, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'area. L'analisi comparativa deve incentrarsi quantomeno sull'efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, nonché sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l'urgenza del provvedere, sull'impatto rispetto all'ambiente circostante gli interventi. (T.A.R. Puglia, Le, Sez. I, 11.6.07, n. 2247; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.10.09, n. 1540 e 18.12.09, n. 3973) Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - decisioni adottate dalla P.A. - Apparato motivazionale - Attività istruttoria.
Tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale e, segnatamente, in materia di bonifica, devono essere assistite - in relazione alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in gioco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che deve tenere conto di un’attività istruttoria parimente ineccepibile (TAR Friuli, n. 90/08). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Limiti di accettabilità per la contaminazione dei suoli e delle acque superficiali - Recepimento in conferenza di servizi della posizione dell’ISS - Illegittimità -Lacuna normativa - Integrazione analogica operata da organi consultivi - Inammissibilità - Fattispcie: MTBE.
I parametri relativi ai limiti di accettabilità per la contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee non possono essere modificati né dall'Istituto Superiore di Sanità, né dalle conferenze di servizi (TAR Toscana, Sez. II, 24.8.10, n. 4875; TAR Puglia, Le, 11.6.07 n. 2247; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 90/08 cit.). In particolare, in riferimento al parametro “MTBE” (sostanza non inclusa nelle tabelle allegate al d.m. 471/99), deve ritenersi illegittimo il recepimento, da parte della conferenza di servizi, della pur autorevole posizione dell'ISS in materia (Cons. Stato, Sez. VI, 8.9.09, n. 5256). Come condivisibilmente rilevato in giurisprudenza, infatti, pur ammettendo, alla luce di ulteriori e più aggiornati studi in materia, la tossicità per l'uomo e l'ambiente del ”MBTE”, la lacuna normativa non può essere colmata attraverso un'attività di integrazione analogica operata da organi consultivi quali l'Istituto Superiore di Sanità o anche dalla stessa Amministrazione competente all'approvazione del progetto, sussistendo al riguardo il limite normativo che attribuisce, in via esclusiva, tale potere secondo la specifica procedura prevista dal legislatore (TAR Toscana, Sez. II, n. 4875/10 cit.; TAR Piemonte, Sez. II, 17.3.07, n. 1297; TAR Veneto, Sez. III, 2.7.07, n. 2114). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Terreno - Concentrazione del campione- Allegato 2, parte IV d.lgs. n. 152/2006 - Riferimento alla totalità del materiale secco - Riferimento al solo sottovaglio - Illegittimità.
Gli Allegati alla Parte IV del Titolo V del d.lgs. n. 1\52/06 e del d.m. 13 settembre 1999 impongono la rappresentazione dello stato di tutto il materiale secco del terreno e non solo di una sua frazione. In particolare, l’Allegato 2, Parte IV, Titolo V, d.lgs. cit. prevede che le la concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi “alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro” e che determinate modalità di campionamento sono volte ad ottenere una “maggiore estensione delle informazioni sulla verticale”, soluzione non possibile se si considera rappresentativo il solo “sottovaglio”, notoriamente disperso omogeneamente sul terreno e non rappresentativo dello stato della verticale. Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 06860/2010 REG.SEN.
N. 02420/2004 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2004, proposto da:
Taddei Francesco Saverio, in proprio e nella veste di legale rappresentante della Soc. Tour Country Service S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Gironi, con domicilio eletto presso Andrea Gironi in Firenze, via Pandolfini 28;


contro


Comune di Bucine, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Emilio Paolini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
Azienda U.S.L. n. 8 Arezzo;
A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Arezzo;

per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 106 del 20.08.04 a firma del Sindaco del Comune di Bucine con cui è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere, entro tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell'acqua della piscina previsti dalla normativa vigente e dell'ordinanza n. 107 del 28.08.04 sempre a firma del Sindaco del Comune di Bucine con cui è stata ordinata la sospensione dell'attività di balneazione entro e non oltre tre ore dalla notifica della stessa ordinanza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché di estremi incogniti ed espressamente delle note n. 48690 del 19.08.04 e 49789 del 27.08.04 redatte dall'USL 8 di Arezzo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Riferisce il ricorrente di gestire, in qualità di amministratore unico della società Tour Country Service S.r.l., la piscina pubblica della Comune di Bucine.

A seguito dell'ispezione eseguita dal Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica dell’Azienda Usl n. 8, i cui esiti sono trasfusi nella nota in data 19 agosto 2004 indirizzata all'amministrazione comunale, emergeva dall'analisi dei campioni d'acqua prelevati dalla piscina il superamento delle variazioni massime consentite dalla normativa vigente.

Conseguentemente, con i provvedimenti indicati in epigrafe il Sindaco del Comune ordinava al ricorrente di provvedere, entro 3 giorni, al ripristino dei parametri legali dell'acqua della piscina e, successivamente la sospensione immediata dell'attività di balneazione.

In data 28 agosto 2004 veniva, altresì, notificato al ricorrente un avviso di garanzia per il reato di cui all'art. 650 del codice penale.

Contro gli atti suddetti ricorrono il sig. Taddei e la società dal medesimo rappresentata chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 833/1978 e degli artt. 50 e 107 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003. Violazione dei principi generali regolanti esercizio del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, con particolare riferimento al difetto del requisito dell'eccezionalità ed urgenza della situazione presupposta. Violazione del principio di tipicità e tassatività in materia di atti e provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per errore, travisamento difatti, difetto dei presupposti, carenza assoluta di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Incompetenza.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché dell'art. 3 della medesima legge. Violazione del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione. Eccesso di potere per errore, carenza dei presupposti travisamento difatti. Carenza e perplessità della motivazione. Sviamento di potere.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale opponendosi all’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Bucine ha dapprima ordinato ai ricorrenti di provvedere, entro tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell’acqua della piscina nei limiti previsti dalla normativa vigente e successivamente, stante l’inottemperanza all’ordinanza, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di balneazione nella piscina dai medesimi gestita.

Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di improcedibilità del gravame, avanzata dalla difesa di controparte, atteso che il ricorso è, nel merito, infondato.

Lamentano i ricorrenti, con il primo motivo, che non risulterebbero, nella fattispecie, i presupposti per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti come delineati dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, nè sarebbe stato instaurato il necessario contraddittorio con la controparte.

La tesi non può essere seguita.

L'art. 50, comma 5, del Testo unico degli enti locali stabilisce che “in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…".

In verità non pare che, nella circostanza, il Comune di Bucine abbia inteso avvalersi di tali poteri che non risultano, in effetti, in alcun modo richiamati nel provvedimento impugnato. Per contro, come condivisibilmente evidenziato nelle difese di controparte, nell'emanare l'ordinanza contestata il Sindaco ha fatto piuttosto applicazione dell'art. 54, comma 2, del citato Testo unico (nella formulazione all'epoca vigente), a tenore del quale "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini".

Come risulta dalla documentazione in atti, nella fattispecie sussistevano, all'evidenza, i presupposti per l'utilizzo dei suddetti poteri. Infatti, dalle analisi effettuate dall'ARPAT sui campioni sia dell'acqua di immissione, sia su quella contenuta nella vasca della piscina, è emerso il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie minime previste dall'Accordo tra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 che, appunto, fissa i parametri relativi alla concentrazione di sostanze nocive per la salute all'interno delle acque destinate alla balneazione.

Dalle prefate analisi risultava, infatti, una concentrazione di coliformi e nitrati superiore di oltre il doppio rispetto alla soglia fissata dalla Tabella A del protocollo d'intesa sopraccitato.

Detta situazione era evidentemente idonea a porre in pericolo l'incolumità dei bagnanti, soprattutto considerando la frequenza dell'impianto da parte dei bambini abitanti nell'area interessata.

Ne consegue che sussistevano tutti presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente.

Per quanto attiene al diverso profilo di asserita illegittimità dedotto dai ricorrenti, si osserva che su tale aspetto il Giudice amministrativo ha da tempo fatto chiarezza, precisando che, nella fase dell’accertamento tecnico, in presenza di un interesse pubblico che può essere tutelato solo attraverso l’esercizio dei poteri sindacali extra ordinem, non sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati le cui eventuali controdeduzioni potranno essere vagliate successivamente (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 1999, n. 158; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24 luglio 2003, n. 653).

Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto l'Amministrazione non ha fatto precedere l'ordinanza sindacale oggetto di gravame da rituale comunicazione di avvio del procedimento.

La doglianza si palesa priva di pregio, in quanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, deve ritenersi sottratto all'obbligo di preventivo avviso di avvio del procedimento il provvedimento contingibile ed urgente, adottato per ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 54 del d. lgv. n. 267 del 2000 (T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2006, n. 455; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 14 dicembre 2004, n. 1337).

D'altro canto, come argomentato con riferimento alla precedente censura, ricorrono nella specie i presupposti per l’applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, per il quale “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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