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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Determinazione conclusiva -
Motivazione per relationem - Ammissibilità - Limiti. Solo nell’ipotesi in
cui la determinazione conclusiva disattenda in tutto o in parte il contenuto
della conferenza di servizi risulterà assoggettata allo specifico obbligo di
motivazione previsto dall’art. 14-ter, comma 6-bis, l. n. 241/90: obbligo che,
ovviamente, non potrà essere soddisfatto con motivazione “per relationem”,
attraverso il mero richiamo al verbale della conferenza, visto che se ne
disattendono i contenuti. Qualora, invece, la determinazione conclusiva aderisca
ai contenuti della conferenza, approvandoli e considerandoli come definitivi,
non è necessaria una motivazione più articolata ed autonoma rispetto alle
argomentazioni contenute nella conferenza stessa. Pertanto l’obbligo di
motivazione potrà ben essere soddisfatto in tal caso “per relationem”, mediante
il semplice richiamo al verbale della conferenza di servizi. Pres. Nicolosi,
Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.)
- TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di interesse nazionale - Competenza del Ministro
dell’ambiente - Competenza dirigenziale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006.
L’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza
del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al “Ministero”.
Rientra così tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di
interesse nazionale (art. 252, comma 2, cit.). La rilevanza politica di tale
atto è, d’altro lato, dimostrata dalla necessità dell’intesa con le Regioni
interessate: intesa prescritta, per l’appunto, dal citato comma 2 dell’art. 252.
Deve, invece, ritenersi che i decreti direttoriali attinenti alle modalità con
cui devono essere condotti gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza (e
come dovrà esserlo quello di bonifica) costituiscono un mero atto di gestione,
che segue l’individuazione del sito di bonifica e, come tale, rientra nella
competenza dirigenziale e non del Ministro, non concernendo le scelte di fondo
che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in questione (come accade invece
per la mappatura e perimetrazione dei siti di interesse nazionale) (T.A.R.
Lombardia, Bs, Sez. I, 9.10.09, n. 1738). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E.
s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di interesse nazionale - Procedimento -
Partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Portata - Art. 252
d.lgs. n. 152/2006. Nell’ipotesi di bonifica di SIN, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare resta il soggetto
principale del procedimento e la partecipazione del Ministero dello Sviluppo
Economico si sostanzia, invece, nell’espressione di un parere obbligatorio - di
cui al “sentito il Ministero” di cui all’art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006 - la
cui mancanza non è suscettibile di inficiare il provvedimento finale (in tal
senso: TAR Friuli, Sez. I, 28.1.08, n. 90). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E.
s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento - Partecipazione dei destinatari delle
prescrizioni - Principi di trasparenza e pubblicità. Nei procedimenti in
materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai destinatari
delle prescrizioni stabilite dalla stessa P.A. di partecipare al relativo
procedimento, articolato in una o più conferenze di servizi istruttorie e
decisorie. Ciò, quantomeno, con riferimento alle fasi procedimentali in cui
emerge l'esistenza di una contaminazione del terreno e della falda acquifera
nell'area interessata e che poi sfociano nelle determinazioni assunte da una
conferenza di servizi decisoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Mi, Sez. I, 19.4.07, n.
1913; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27.7.01, n. 488). Ciò perché l'onere di
effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le parti interessate risponde
ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità, principi del diritto vivente
cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento della propria azione, oltre che
all'interesse pubblico all'imparzialità dell'azione amministrativa. Pres.
Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Barrieramento fisico - Analisi comparativa con misure
meno invasive - Necessità. L’Amministrazione è tenuta a valutare ed
accertare non solo l'efficacia di misure meno invasive della barriera fisica, ma
anche l'effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema stesso di
contenimento fisico. Pertanto, l'opzione per detto sistema, ovvero per un
utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, può legittimamente
avere luogo soltanto all'esito di un'analisi comparativa tra le diverse
alternative in discorso, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'area.
L'analisi comparativa deve incentrarsi quantomeno sull'efficacia delle diverse
alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, nonché sulle concentrazioni
residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l'urgenza del
provvedere, sull'impatto rispetto all'ambiente circostante gli interventi.
(T.A.R. Puglia, Le, Sez. I, 11.6.07, n. 2247; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.10.09,
n. 1540 e 18.12.09, n. 3973) Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv.
Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv.
Stato) e altri (n.c.)
- TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - decisioni adottate dalla P.A. - Apparato motivazionale
- Attività istruttoria. Tutte le decisioni adottate dalle competenti
autorità in materia ambientale e, segnatamente, in materia di bonifica, devono
essere assistite - in relazione alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi
in gioco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che deve
tenere conto di un’attività istruttoria parimente ineccepibile (TAR Friuli, n.
90/08). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.)
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INQUINAMENTO - Bonifica - Limiti di accettabilità per la contaminazione dei
suoli e delle acque superficiali - Recepimento in conferenza di servizi della
posizione dell’ISS - Illegittimità -Lacuna normativa - Integrazione analogica
operata da organi consultivi - Inammissibilità - Fattispcie: MTBE. I
parametri relativi ai limiti di accettabilità per la contaminazione dei suoli e
delle acque superficiali e sotterranee non possono essere modificati né
dall'Istituto Superiore di Sanità, né dalle conferenze di servizi (TAR Toscana,
Sez. II, 24.8.10, n. 4875; TAR Puglia, Le, 11.6.07 n. 2247; T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, n. 90/08 cit.). In particolare, in riferimento al parametro
“MTBE” (sostanza non inclusa nelle tabelle allegate al d.m. 471/99), deve
ritenersi illegittimo il recepimento, da parte della conferenza di servizi,
della pur autorevole posizione dell'ISS in materia (Cons. Stato, Sez. VI,
8.9.09, n. 5256). Come condivisibilmente rilevato in giurisprudenza, infatti,
pur ammettendo, alla luce di ulteriori e più aggiornati studi in materia, la
tossicità per l'uomo e l'ambiente del ”MBTE”, la lacuna normativa non può essere
colmata attraverso un'attività di integrazione analogica operata da organi
consultivi quali l'Istituto Superiore di Sanità o anche dalla stessa
Amministrazione competente all'approvazione del progetto, sussistendo al
riguardo il limite normativo che attribuisce, in via esclusiva, tale potere
secondo la specifica procedura prevista dal legislatore (TAR Toscana, Sez. II,
n. 4875/10 cit.; TAR Piemonte, Sez. II, 17.3.07, n. 1297; TAR Veneto, Sez. III,
2.7.07, n. 2114). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c.
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri
(n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798
INQUINAMENTO - Bonifica - Terreno - Concentrazione del campione- Allegato 2,
parte IV d.lgs. n. 152/2006 - Riferimento alla totalità del materiale secco -
Riferimento al solo sottovaglio - Illegittimità. Gli Allegati alla Parte IV
del Titolo V del d.lgs. n. 1\52/06 e del d.m. 13 settembre 1999 impongono la
rappresentazione dello stato di tutto il materiale secco del terreno e non solo
di una sua frazione. In particolare, l’Allegato 2, Parte IV, Titolo V, d.lgs.
cit. prevede che le la concentrazione del campione dovrà essere determinata
riferendosi “alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello
scheletro” e che determinate modalità di campionamento sono volte ad ottenere
una “maggiore estensione delle informazioni sulla verticale”, soluzione non
possibile se si considera rappresentativo il solo “sottovaglio”, notoriamente
disperso omogeneamente sul terreno e non rappresentativo dello stato della
verticale. Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06860/2010 REG.SEN.
N. 02420/2004 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 2420 del 2004, proposto da:
Taddei Francesco Saverio, in proprio e nella veste di legale rappresentante
della Soc. Tour Country Service S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Andrea
Gironi, con domicilio eletto presso Andrea Gironi in Firenze, via Pandolfini 28;
contro
Comune di Bucine, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Emilio Paolini, con
domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
Azienda U.S.L. n. 8 Arezzo;
A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Arezzo;
per l'annullamento
dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 106 del 20.08.04 a firma del Sindaco
del Comune di Bucine con cui è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere, entro
tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell'acqua della piscina
previsti dalla normativa vigente e dell'ordinanza n. 107 del 28.08.04 sempre a
firma del Sindaco del Comune di Bucine con cui è stata ordinata la sospensione
dell'attività di balneazione entro e non oltre tre ore dalla notifica della
stessa ordinanza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale ancorché di estremi incogniti ed espressamente delle note n.
48690 del 19.08.04 e 49789 del 27.08.04 redatte dall'USL 8 di Arezzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Bernardo
Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Riferisce il ricorrente di gestire, in qualità di amministratore unico della
società Tour Country Service S.r.l., la piscina pubblica della Comune di Bucine.
A seguito dell'ispezione eseguita dal Dipartimento di prevenzione e sanità
pubblica dell’Azienda Usl n. 8, i cui esiti sono trasfusi nella nota in data 19
agosto 2004 indirizzata all'amministrazione comunale, emergeva dall'analisi dei
campioni d'acqua prelevati dalla piscina il superamento delle variazioni massime
consentite dalla normativa vigente.
Conseguentemente, con i provvedimenti indicati in epigrafe il Sindaco del Comune
ordinava al ricorrente di provvedere, entro 3 giorni, al ripristino dei
parametri legali dell'acqua della piscina e, successivamente la sospensione
immediata dell'attività di balneazione.
In data 28 agosto 2004 veniva, altresì, notificato al ricorrente un avviso di
garanzia per il reato di cui all'art. 650 del codice penale.
Contro gli atti suddetti ricorrono il sig. Taddei e la società dal medesimo
rappresentata chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i
motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 833/1978 e degli artt. 50
e 107 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma
2, dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003. Violazione dei principi
generali regolanti esercizio del potere sindacale di ordinanza contingibile e
urgente, con particolare riferimento al difetto del requisito dell'eccezionalità
ed urgenza della situazione presupposta. Violazione del principio di tipicità e
tassatività in materia di atti e provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere
per errore, travisamento difatti, difetto dei presupposti, carenza assoluta di
istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Incompetenza.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché
dell'art. 3 della medesima legge. Violazione del principio di leale
collaborazione tra privato e pubblica amministrazione. Eccesso di potere per
errore, carenza dei presupposti travisamento difatti. Carenza e perplessità
della motivazione. Sviamento di potere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe con cui il
Sindaco del Comune di Bucine ha dapprima ordinato ai ricorrenti di provvedere,
entro tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell’acqua della
piscina nei limiti previsti dalla normativa vigente e successivamente, stante
l’inottemperanza all’ordinanza, ha disposto l’immediata sospensione
dell’attività di balneazione nella piscina dai medesimi gestita.
Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di improcedibilità del gravame,
avanzata dalla difesa di controparte, atteso che il ricorso è, nel merito,
infondato.
Lamentano i ricorrenti, con il primo motivo, che non risulterebbero, nella
fattispecie, i presupposti per l'adozione di provvedimenti contingibili e
urgenti come delineati dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, nè sarebbe stato
instaurato il necessario contraddittorio con la controparte.
La tesi non può essere seguita.
L'art. 50, comma 5, del Testo unico degli enti locali stabilisce che “in caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale…".
In verità non pare che, nella circostanza, il Comune di Bucine abbia inteso
avvalersi di tali poteri che non risultano, in effetti, in alcun modo richiamati
nel provvedimento impugnato. Per contro, come condivisibilmente evidenziato
nelle difese di controparte, nell'emanare l'ordinanza contestata il Sindaco ha
fatto piuttosto applicazione dell'art. 54, comma 2, del citato Testo unico
(nella formulazione all'epoca vigente), a tenore del quale "il sindaco, quale
ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini".
Come risulta dalla documentazione in atti, nella fattispecie sussistevano,
all'evidenza, i presupposti per l'utilizzo dei suddetti poteri. Infatti, dalle
analisi effettuate dall'ARPAT sui campioni sia dell'acqua di immissione, sia su
quella contenuta nella vasca della piscina, è emerso il mancato rispetto delle
condizioni igienico-sanitarie minime previste dall'Accordo tra Stato e Regioni
del 16 gennaio 2003 che, appunto, fissa i parametri relativi alla concentrazione
di sostanze nocive per la salute all'interno delle acque destinate alla
balneazione.
Dalle prefate analisi risultava, infatti, una concentrazione di coliformi e
nitrati superiore di oltre il doppio rispetto alla soglia fissata dalla Tabella
A del protocollo d'intesa sopraccitato.
Detta situazione era evidentemente idonea a porre in pericolo l'incolumità dei
bagnanti, soprattutto considerando la frequenza dell'impianto da parte dei
bambini abitanti nell'area interessata.
Ne consegue che sussistevano tutti presupposti per l’emissione di un’ordinanza
contingibile ed urgente.
Per quanto attiene al diverso profilo di asserita illegittimità dedotto dai
ricorrenti, si osserva che su tale aspetto il Giudice amministrativo ha da tempo
fatto chiarezza, precisando che, nella fase dell’accertamento tecnico, in
presenza di un interesse pubblico che può essere tutelato solo attraverso
l’esercizio dei poteri sindacali extra ordinem, non sussiste per
l’Amministrazione l’obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati
le cui eventuali controdeduzioni potranno essere vagliate successivamente
(T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 1999, n. 158; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24
luglio 2003, n. 653).
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7
della legge n. 241 del 1990, in quanto l'Amministrazione non ha fatto precedere
l'ordinanza sindacale oggetto di gravame da rituale comunicazione di avvio del
procedimento.
La doglianza si palesa priva di pregio, in quanto, come più volte chiarito dalla
giurisprudenza, deve ritenersi sottratto all'obbligo di preventivo avviso di
avvio del procedimento il provvedimento contingibile ed urgente, adottato per
ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 54 del d. lgv. n. 267
del 2000 (T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2006, n. 455; T.A.R. Abruzzo
L'Aquila, 14 dicembre 2004, n. 1337).
D'altro canto, come argomentato con riferimento alla precedente censura,
ricorrono nella specie i presupposti per l’applicazione dell'art. 21-octies,
comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, per il quale “Il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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