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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 23 dicembre 2010, n. 6862
RIFIUTI - Abbandono - Concordato preventivo - Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n.
152/2006 - Commissario liquidatore - Legittimazione passiva - Esclusione. Il
debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno «spossessamento
attenuato», in quanto conserva, come nel fallimento, oltre ovviamente alla
proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le
limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che
ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato (Cass. civ.,
sez. trib., 25 febbraio 2008, n. 4728). In particolare, nel concordato con
cessione dei beni la legittimazione a disporne viene attribuita dalla legge
(art. 167 r.d. n. 267/1942) al commissario liquidatore, che agisce non in nome o
per conto dei creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive
impartite dal tribunale al fine di provvedere alla liquidazione del patrimonio e
alla distribuzione dell’attivo ai creditori (Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio
2009, n. 3270). Ne discende che la Liquidazione giudiziale, non avendo la
proprietà del bene in questione non è legittimata passivamente a ricevere
l’ordine impartito con l’ordinanza, secondo quanto stabilito dall’art. 192 del
Codice dell’ambiente. Pres. Nicolosi, Est. Massari - Liquidazione giudiziale dei
beni ceduti ai creditori della I. s.r.l. (avv. Colagrande) c. Comune di
Pontremoli (avv. Montana) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 23 dicembre 2010, n. 6862
RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Sanzione amministrativa di
tipo reintegratorio - Autore materiale - Comportamento titolato -
Riconducibilità dell’evento al soggetto responsabile. La fattispecie
normativa di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 introduce una sanzione
amministrativa di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di
rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del
responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva cioè di "chiunque viola
i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo", in
solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o
di colpa. La norma, dunque, ai fini dell'imputabilità della condotta, richiede,
a carico dell'autore materiale un comportamento titolato (dolo o colpa) (Cons.
Stato, sez. VI, 20/01/2003, n. 168; TAR Puglia, Bari, sez. I, 27/02/2003, n.
872; TAR Sardegna, 19/09/2004, n. 1076; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II,
22/01/2008, n. 78). È peraltro evidente che prima ancora del profilo soggettivo
attinente alla qualificazione del comportamento del presunto autore materiale
dell'illecito è necessario che sia verificata e provata la riconducibilità
dell'evento al soggetto che viene dall'amministrazione indicato come
responsabile in capo al quale gravano gli obblighi stabiliti dalla legge. Pres.
Nicolosi, Est. Massari - Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori
della I. s.r.l. (avv. Colagrande) c. Comune di Pontremoli (avv. Montana) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 23 dicembre 2010, n. 6862
RIFIUTI - Abbandono - Proprietario - Onere reale - Previsione - Esclusione.
A differenza di quanto previsto per la bonifica dei siti inquinati, per la
rimozione dei rifiuti non è stato previsto dal legislatore, a carico del
proprietario, alcun onere reale che possa giustificare l’emanazione
dell’ordinanza anche nei suoi confronti. Pres. Nicolosi, Est. Massari -
Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della I. s.r.l. (avv.
Colagrande) c. Comune di Pontremoli (avv. Montana) -
TAR TOSCANA, Sez.II - 23 dicembre 2010, n. 6862
RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Requisito della colpa -
Generica culpa in vigilando - Insufficienza. Il requisito della colpa
postulato dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 può ben consistere nell’omissione
delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini
di un’efficace custodia, ma non può essere spinto, ordinariamente al di là di
tale confine, fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica
"culpa in vigilando" (Cons. Stato sez. V, 8 marzo 2005, n. 935; id., 25 agosto
2008, n. 4061, TAR Campania, Napoli, sez. V, 1 giugno 2010, n. 11437). Pres.
Nicolosi, Est. Massari - Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori
della I. s.r.l. (avv. Colagrande) c. Comune di Pontremoli (avv. Montana)
- TAR TOSCANA, Sez.II - 23 dicembre 2010, n. 6862
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06862/2010 REG.SEN.
N. 01770/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1770 del 2008, proposto da:
Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Ing. Nino Ferrari
Impresa Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso
Andrea Fantappie' in Firenze, piazza Santo Spirito, 10;
contro
Comune di Pontremoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Giovanni Montana, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in
Firenze, via Ricasoli n. 40;
nei confronti di
Calabria Lavoro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 53 del 20-06-2008, (erroneamente) notificata alla "Ditta
Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni Generali con sede in Via E. Petrolini 36
00197 Roma, in qualità di proprietaria dei terreni identificati ai mappali n.
437 e 440 del Foglio 171, nella persona dell'ing. Fabrizio Ferrari in qualità di
Commissario liquidatore", in data 25-07-2008, nella parte in cui il Sindaco di
Pontremoli "Ordina" alla suddetta "Ditta(...)" e "nella persona" di provvedere
"in solido" a proprie cure e spese, quale "proprietaria", entro 30 giorni dalla
notifica: "alla rimozione e successivo recupero e/o smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non e dei materiali (elencati nella nota ARPAT prot. 42882
del 16-05-2008) abbandonati sui terreni in località S. Giustina di Sopra e
identificati catastalmente al Foglio 171 mappali 437(...) e 440; alla rimozione
del terreno contaminato dagli sversi di sostanze oleose tramite decorticazione
effettuando sui fondi degli scavi opportuni accertamenti atti a dimostrare la
conformità dei suoli alla specifica destinazione d'uso; al ripristino dello
stato originario dei luoghi; all'esecuzione di quanto ordinato secondo le
modalità previste dagli accertamenti tecnici eseguiti dall'ARPAT e riportate
nella nota 42882 del 16-05-2008 allegata come parte integrante al presente
provvedimento e secondo le procedure previste dalla normativa in materia"; e
"Avverte" che "in caso di non ottemperanza al disposto della presente Ordinanza
troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 255 c. 3 del D.lgs. n.
152/06";
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso (anche se
ancora non conosciuto), e in particolare:
- della nota prot. n. 42882 del 16-05-2008. (asseritamente) allegata
all'Ordinanza di cui sopra, con cui il Responsabile del Dipartimento Provinciale
di Massa e Carrara dell'ARPAT - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della Toscana, ha trasmesso al Sindaco del Comune di Pontremoli, al Dirigente
dell'Ufficio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, al
Comandante della Polizia Municipale del Comune di Pontremoli, alla Regione
Toscana - Settore Tributi, allegandola alla nota in parola, la "relazione
tecnica della U.O. Prevenzione e Controlli Ambientali integrati con le
valutazioni di merito, relativa a: Accertamenti tecnici effettuati in loc. S.
Giustina a Pontremoli (MS), a seguito di richiesta della Polizia Municipale del
Comune di Pontremoli; (prot. 39540 dell' 8-05-2008, codice Arpat 01.25.15./10)".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pontremoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Bernardo
Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 21 giugno 2007, il Tribunale di Roma omologava il
concordato preventivo con cessione di beni, proposto il 13 giugno antecedente,
dalla società Nino Ferrari – Impresa Costruzioni Generali.
In precedenza, la predetta società, con atto pubblico del 6 ottobre 2006, aveva
incorporato per fusione la società ILCA s.r.l., da essa controllata che, a sua
volta, con atto del 3 novembre 2000, aveva acquistato alcuni terreni oggetto di
una convenzione di lottizzazione con il Comune di Pontremoli e successivamente
stipulato un contratto d’appalto per la realizzazione delle opere ivi previste
con la cooperativa Calabria Lavoro.
Stante l’inadempimento di quest’ultima, il contratto veniva consensualmente
risolto con scrittura privata del 14 marzo 2003 recante l’obbligo per la ditta
appaltatrice di rimuovere il materiale e i rifiuti abbandonati in cantiere.
Tuttavia, nonostante le numerose sollecitazioni rivolte in tale senso dalla
ricorrente, Calabria Lavoro non provvedeva all’adempimento.
A seguito di richiesta della Polizia municipale del Comune di Pontremoli, l’ARPAT
provinciale, in data 13 maggio 2008, eseguiva accertamenti nell’area utilizzata
da Calabria Lavoro come cantiere, riscontrando la presenza di rifiuti
abbandonati e lo sversamento di sostanze oleose.
Conseguentemente, con il provvedimento indicato in epigrafe il Sindaco ordinava
alla società Nino Ferrari e alla Liquidazione giudiziale dei beni della medesima
la rimozione e il successivo recupero e/o smaltimento dei suddetti rifiuti,
oltre al ripristino dei luoghi, avvertendo che, in difetto, avrebbero trovato
applicazione le sanzioni di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.
Contro tale atto si grava la ricorrente chiedendone l’annullamento, previa
sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n.
152/2006 anche in combinato disposto con le disposizioni e i principi sottesi
alla sottoposizione di società a concordato preventivo. Invalidità
dell’ordinanza per erronea individuazione dei destinatari e conseguente
incertezza applicativa anche sintomatica di eccesso di potere per travisamento
dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n.
152/2006 anche in relazione all’art. 23 Cost., all’art. 40 cpv. c.p. ed agli
artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990 per: a9 mancata ricognizione dei fatti e
dei comportamenti che hanno cagionato il fatto antigiuridico; b) mancata
effettuazione degli accertamenti in contraddittorio. Con gli interessati.
Eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria in relazione
all’imputabilità a titolo di dolo o di colpa al proprietario del terreno
inquinato.
3. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria e di ragionevolezza e sproporzionalità dei termini assegnati con
l’ordinanza impugnata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 1064 depositata il 14 novembre 2008 veniva accolta la domanda
incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Comune di
Pontremoli ha ordinato alla società ricorrente di provvedere “alla rimozione e
successivo recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non e di
materiali abbandonati sui terreni siti in Comune di Pontremoli, Loc. S. Giustina
di Sopra….alla rimozione del terreno contaminato dagli sversi di sostanze …al
ripristino dello stato originario dei luoghi, all’esecuzione di quanto ordinato
secondo le modalità previste dagli accertamenti tecnici eseguiti dall’ARPAT...
avvertendo che, in difetto, troveranno applicazioni le sanzioni di cui all’art.
255, comma 3, D. lgs. 152/2006”.
Il ricorso è fondato.
Come rilevato dalla ricorrente con il primo motivo l’ordinanza è stata
notificata anche ai commissari liquidatori dell’impresa Nino Ferrari, posta,
come riferito in narrativa, in liquidazione giudiziale in quanto ammessa a
concordato preventivo, ex artt. 160 e segg. della l. fallimentare e, quindi,
nell’erroneo presupposto che la medesima sia giuridicamente in grado di darvi
ottemperanza.
L’assunto merita condivisione.
Come è noto, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno
«spossessamento attenuato», in quanto conserva, come nel fallimento, oltre
ovviamente alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni,
salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale
impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato
(Cass. civ., sez. trib., 25 febbraio 2008, n. 4728).
In particolare, nel concordato con cessione dei beni, come nella fattispecie, la
legittimazione a disporne viene attribuita dalla legge (art. 167 r.d. n.
267/1942) al commissario liquidatore, che agisce non in nome o per conto dei
creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal
tribunale al fine di provvedere alla liquidazione del patrimonio e alla
distribuzione dell’attivo ai creditori (Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2009,
n. 3270).
Ne discende, da un lato, che la Liquidazione giudiziale non avendo la proprietà
del bene in questione non è legittimata passivamente a ricevere l’ordine
impartito con l’ordinanza, secondo quanto stabilito dall’art. 192 del Codice
dell’ambiente; dall’altro, che non potendo i commissari liquidatori compiere
atti diversi da quelli funzionalmente indirizzati alla liquidazione del
patrimonio, neppure per tale profilo potrebbe supporsi una responsabilità nel
senso divisato dall’Amministrazione.
Tanto sarebbe sufficiente a ritenere l’illegittimità dell’atto impugnato.
Tuttavia, per completezza d’argomentazione, può rilevarsi che l’ordinanza si
palesa viziata anche per i profili di seguito esposti.
Osserva il Collegio che l'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, richiamato dalla
stessa amministrazione nel provvedimento impugnato, dispone che l'obbligo di
procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile,
anche a carico del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di
godimento solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o
colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, da coloro che sono preposti al controllo.
Tale disposizione ha sostanzialmente recepito, in sede di codificazione, lo
stesso principio contenuto nel previgente art. 9 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915,
nonché nell'art. 14 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22.
La fattispecie normativa introduce una sanzione amministrativa di tipo
reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, di recupero o di
smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o
immissione abusiva cioè di "chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo", in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.
La norma, dunque, ai fini dell'imputabilità della condotta (divieto di abbandono
e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo), richiede, a carico
dell'autore materiale un comportamento titolato (dolo o colpa), (c.f.r. tra le
tante Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 168; TAR Puglia, Bari, sez. I,
27 febbraio 2003, n. 872; TAR Sardegna, 19 settembre 2004, n. 1076; T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 22 gennaio 2008, n. 78).
È peraltro evidente che prima ancora del profilo soggettivo attinente alla
qualificazione del comportamento del presunto autore materiale dell'illecito è
necessario che sia verificata e provata la riconducibilità dell'evento al
soggetto che viene dall'amministrazione indicato come responsabile in capo al
quale gravano gli obblighi stabiliti dalla legge.
Or bene, nel caso di specie, non pare che il Comune intimato abbia fornito, se
non in termini presuntivi, la prova che il deposito di rifiuti di cui trattasi
sia riferibile alla condotta della società ricorrente o della Liquidazione.
Anzi, la condotta che, implicitamente, l'amministrazione comunale ascrive alla
società ricorrente e alla Liquidazione è piuttosto quella di non aver vigilato
affinché nell'area in questione non fosse consentito il libero accesso a terzi.
L'assunto l'amministrazione si rivela però, a ben vedere, privo di fondamento.
Come riferito nella stessa ordinanza di rimozione l’area di cui trattasi era
originariamente circondata da una recinzione metallica e munita il suo ingresso,
come dimostrato dalla documentazione fotografica depositato in atti, da una
robusta cancellata. Inoltre il terreno in questione confina la linea ferroviaria
Parma - La Spezia, frapposta alla quale si sviluppa una fitta vegetazione.
Da tali dettagli è possibile, evidentemente, dedurre che l’accesso alla zona era
idoneamente interdetto agli estranei, né può essere addossato al proprietario
del bene un onere di vigilanza ulteriore al di là di quello che scaturisce
dall’esercizio dell’ordinaria diligenza.
Invero, a differenza di quanto previsto per la bonifica dei siti inquinati, per
la rimozione dei rifiuti non è stato previsto dal legislatore, a carico del
proprietario, alcun onere reale che possa giustificare l’emanazione
dell’ordinanza anche nei suoi confronti.
Per altro verso, il requisito della colpa postulato dall’art. 192 citato può ben
consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria
diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia, ma non può essere spinto,
ordinariamente al di là di tale confine, fermo restando che, a tal fine, non è
sufficiente una generica "culpa in vigilando" (Cons. Stato sez. V, 8 marzo 2005,
n. 935; id., 25 agosto 2008, n. 4061, TAR Campania, Napoli, sez. V, 1 giugno
2010, n. 11437).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto
conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Pontremoli al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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