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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 700
RIFIUTI - Abbandono - Curatore fallimentare - Obblighi ripristinatori -
Inconfigurabilità - Esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati -
Insinuazione al passivo fallimentare. Nei confronti del curatore
fallimentare non è configurabile alcun obbligo ripristinatorio in ordine
all'abbandono dei rifiuti in assenza dell’accertamento univoco di un’autonoma
responsabilità del medesimo conseguente alla presupposta ricognizione di
comportamenti commissivi, ovvero meramente omissivi, che abbiano dato luogo al
fatto antigiuridico. All'Amministrazione competente, in difetto della
ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei
rifiuti, residua la possibilità, alla stregua di quanto stabilito dall'ultima
parte del III comma dell'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, di procedere
all'esecuzione d'ufficio "in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle
somme anticipate" che può avvenire mediante insinuazione del relativo credito
nel passivo fallimentare. Pres. Nicolosi, Est. Massari - G.F. (avv. Bimbi) c.
Comune di Pontedera (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 19 marzo 2010, n.700
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00700/2010 REG.SEN.
N. 00397/2000 REG.RIC.
N. 01335/2000 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 397 del 2000, proposto da:
Grassini Franco nella qualità di curatore del fallimento Metalgalvanica S.r.l.,
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso
Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Comune di Pontedera, in persona del Sindaco p.t., ;
nei confronti di
Soc. T.M.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;
Sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2000, proposto da:
Curatela del fallimento Metalgalvanica S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.
Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via
Ricasoli n. 40;
contro
Comune di Pontedera in persona del Sindaco p.t.;
nei confronti di
Soc. T.M.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 397 del 2000:
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera n. 452 del 03 dicembre 1999,
notificata in data 13 dicembre 1999, nella parte in cui si ordina al curatore
fallimentare della ex "Metagalvanica srl" di provvedere alla " rimozione ed
avvio a smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi",
nonché "di presentare un piano di bonifica dei luoghi interessati dall'abbandono
dei rifiuti nelle forme previste dalla delibera della G.R.T. n. 1447 del
23.11.1998..
quanto al ricorso n. 1335 del 2000:
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera n. 81 del 9 marzo 2000 con la
quale si ordina al curatore fallimentare della ex "Metalgavanica srl" a) di
presentare un piano di bonifica dei luoghi interessati dall'abbandono dei
rifiuti ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo n. 22/97 commi 4 e 2 lettera
C), meglio definiti dall'art. 10 D.M. 471/99 e sui criteri e linee guida
previste dall'allegato 4 del D.M. n. 471/99; b) di procedere, nelle more della
presentazione e successiva attivazione del piano di bonifica di cui al punto a),
alla messa in sicurezza dell'area retrostante il "locale infiammabile" che
presenta un inquinamento acuto da cromo dovuto al rilascio di bagni galvanici";
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera n. 148 del 12 maggio 2000 con
la quale si ordina al curatore fallimentare della ex "Metalgalvanica srl" "la
revoca del punto b) dell'ordinanza n. 81 del 9.3.2000 avendo i curatori
fallimentari ottemperato a quanto descritto nel punto b) sopracitato; la
sospensione della esecutività del punto a) dell'ordinanza n. 81 del 9.3.2000 in
attesa dell'esito della nuova asta fallimentare e comunque per un periodo non
superiore a tre mesi dalla data di notifica della presente";
di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguente ancorché incognito ed in
particolare dei pareri degli organi tecnici richiamati nelle suddette ordinanze.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. Bernardo Massari
e udito il patrocinatore delle parti ricorrenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza del Tribunale di Pisa n. 39/99 la società Metalgalvanica, esercente
l'attività di trattamento galvanico e verniciatura di prodotti metallici, veniva
dichiarata fallita con la nomina a curatore fallimentare dell'odierno ricorrente
sig. Franco Grassini.
A seguito di sopralluoghi eseguiti dalla sezione provinciale dell’ARPAT emergeva
che una notevole quantità di rifiuti prodotti dalla stessa società era stata
abbandonata in modo incontrollato. In particolare, risultavano stoccati, sia
all'interno degli impianti che nelle aree e nei piazzali antistanti, numerosi
fusti metallici contenenti vernici, fanghi e residui delle lavorazioni, nonché
trasformatori in disuso contenenti PCB e PCT, lastre di eternit e vasche fuori
terra contenenti emulsioni oleose esauste.
La circostanza veniva segnalata con un esposto indirizzato alla Procura della
Repubblica di Pisa dalla stessa curatela fallimentare.
In data 3 dicembre 1999 il Sindaco del Comune di Pontedera ordinava
congiuntamente al ricorrente, nella qualità di curatore fallimentare della ex
Metalgalvanica s.r.l., e al sig. Germano Giovanni, quale legale rappresentante
della ditta T.M.M. S.r.l. con la quale in data 4 giugno 1998 era stato stipulato
un contratto d'affitto di azienda, di provvedere, ai sensi dell'articolo 14 del
d.lgs. n. 22 / 1997, alla "rimozione ed avvio a smaltimento di tutti i rifiuti -
ciascuna ditta per la propria parte - prodotti dagli impianti produttivi
ascrivibili alle suddette società".
Contro tale atto ricorre il sig. Grassini con il ricorso 397/00 chiedendone
l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, lett. b) e c), 10 e 14 del
d.lgs. n. 22/1997. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in
materia di illeciti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dei principi
generali in materia di procedure fallimentari. Violazione e falsa applicazione
delle norme del codice civile in materia di affitto d’azienda. Eccesso di potere
per errore sui presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e
ingiustizia manifesta.
Riferisce la parte ricorrente che, pur non intendo prestarvi acquiescenza,
l’ordinanza sopra indicata è stata in parte eseguita con la messa in sicurezza
dell’area retrostante lo stabilimento, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ivi
accumulati e la bonifica dell’area circostante, sostenendo un costo di ca. 400
milioni di lire, addebitati alla massa attiva del fallimento.
Con l’ordinanza n. 148 del 12 maggio 2000 l’Amministrazione comunale di
Pontedera, dopo aver disposto la sospensione del punto a) dell’ordinanza n. 81
del 2000, “in attesa dell’esito della nuova asta fallimentare e per un periodo
non superiore a tre mesi”, ha tuttavia sostanzialmente rinnovato nei confronti
della curatela del fallimento Metalgalvanica i contenuti della precedente
ingiunzione.
Con il ricorso rubricato al n. 1335/00 la predetta curatela fallimentare ha
impugnato anche tale atto, deducendo:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10, 14 e 17 del d.lgs. n.
22/1997. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 18 del D.M. 25
ottobre 1999, n. 471. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in
materia di illeciti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dei principi
generali in materia di procedure fallimentari. Violazione e falsa applicazione
delle norme del codice civile in materia di affitto d’azienda (art. 2562).
Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione,
contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 4 marzo 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la
decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, attesa l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, si
rende necessario procedere alla riunione dei ricorsi.
2. Con il ricorso n. 397/00 è stata impugnata l’ordinanza con cui il Sindaco del
Comune di Pontedera ha ingiunto al ricorrente, nella qualità di curatore
fallimentare della ex Metalgalvanica s.r.l., di provvedere, ai sensi
dell'articolo 14 del d.lgs. n. 22 / 1997, alla "rimozione ed avvio a smaltimento
di tutti i rifiuti - ciascuna ditta per la propria parte - prodotti dagli
impianti produttivi ascrivibili alle suddette società".
3. Con la memoria depositata il 10 febbraio 2010 la parte ricorrente ha reso
noto che, a seguito del provvedimento del Giudice delegato della Sezione
fallimentare del Tribunale di Pisa del 15 maggio 2000, è stato disposto il
trasferimento del compendio immobiliare relativo alla società Metalgalvanica
s.r.l., in favore della C.S.L. s.p.a., “con rinuncia espressa a qualsiasi
pretesa nei confronti della procedura concorsuale”.
Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 96 del 3 novembre 2003, il Comune di
Pontedera, preso atto della nuova situazione di fatto, assegnava alla T.M.M. un
termine di 30 giorni per la presentazione del piano di caratterizzazione e
bonifica del sito.
Successivamente, avendo la C.S.L. s.p.a., in qualità di avente causa della
T.M.M., ottemperato nel corso del 2004 alle prescrizioni impartite dal Comune, è
stata rilasciata, in data 7 ottobre 2005 dalla Provincia di Pisa, certificazione
di avvenuta bonifica dell’area ex Metalgavanica.
4. Nondimeno, la ricorrente curatela fallimentare afferma di conservare
interesse alla definizione nel merito del gravame, non avendo le sopra nominate
ditte rinunciato formalmente ad esercitare l’azione di regresso nei confronti
del fallimento, né avendo l’Amministrazione intimata revocato o annullato i
provvedimenti impugnati.
Il ricorso deve, dunque, essere esaminato, atteso che nel processo
amministrativo la dichiarazione d'ufficio di improcedibilità del ricorso
originario per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto
al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto
a quella esistente al momento della sua proposizione, tale da rendere certa e
definitiva l'inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per
il ricorrente qualsiasi, anche se solo strumentale, morale o comunque residua
utilità della pronuncia del giudice, anche solo propedeutica a future azioni
rivolte al risarcimento del danno (Cons. Stato sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1431),
sulla quale c’è, peraltro, espressa riserva nel ricorso 1335/00.
5. Il ricorso è fondato.
Con una precedente sentenza (peraltro condivisa dalla successiva giurisprudenza)
questa Sezione ha già espresso un orientamento, dal quale non si ravvisano
motivi per discostarsi, in ordine all’esonero da responsabilità per il curatore
fallimentare relativamente ai rifiuti abbandonati sul terreno della azienda
posta in liquidazione (T.A.R. Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318).
Si è in particolare rilevato, quanto alla posizione del curatore fallimentare -
segnatamente per quanto concerne la legittimazione passiva di quest'ultimo
rispetto all'impartito ordine di smaltimento - che, in linea di principio, i
rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire
alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da
parte del curatore.
Inoltre, posto che, a fondamento dell’obbligo di ripristino e messa in sicurezza
conseguente a contaminazione del suolo e dell’ambiente l’ordinamento (in
particolare l’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997) pone il principio della
responsabilità, l'esercizio dei poteri di cui alla norma menzionata è
subordinato alla circostanza che il destinatario dell'ordine risulti
responsabile dello smaltimento abusivo o dell’inquinamento almeno a titolo di
colpa, non potendosi configurare a suo carico una responsabilità di tipo
oggettivo (T.A.R. Toscana, sez. II, 19 settembre 2008, n. 2052; T.A.R. Veneto,
sez. III, 19 giugno 2006 n. 1800).
6. Anche nei confronti del curatore fallimentare non è, dunque, configurabile
alcun obbligo ripristinatorio in ordine all'abbandono dei rifiuti in assenza
dell’accertamento univoco di un’autonoma responsabilità del medesimo conseguente
alla presupposta ricognizione di comportamenti commissivi, ovvero meramente
omissivi, che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico.
All'Amministrazione competente, in difetto della ascrivibilità soggettiva della
condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, residua la possibilità,
alla stregua di quanto stabilito dall'ultima parte del III comma dell'art. 14
del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, di procedere all'esecuzione d'ufficio "in
danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate" che, nel
caso di specie, può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel
passivo fallimentare, come del resto previsto dal V comma dell'art. 18 del D.M.
25 ottobre 1999 n. 471, in base al quale "nel caso in cui il sito inquinato sia
oggetto ... delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il
Comune domanda l'ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 del decreto
medesimo per una somma corrispondente all'onere di bonifica preventivamente
determinato in via amministrativa" (Cons. Stato sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136;
T.A.R. Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318; T.A.R. Lombardia, Milano, sez.
II, 10 maggio 2005, n. 1159; T.A.R. Lazio, Latina, 12 marzo 2005, n. 304).
7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto
conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
8. Con il ricorso n. 1335/00 la curatela del fallimento Metalgavanica ha
impugnato l’ordinanza n. 148 del 12 maggio 2000 con cui il Sindaco del Comune di
Pontedera ha ordinato al curatore fallimentare della ex “Metalgalvanica srl” “la
revoca del punto b) dell’ordinanza n. 81 del 9.3.2000 avendo i curatori
fallimentari ottemperato a quanto descritto nel punto b) sopracitato; la
sospensione della esecutività del punto a) dell’ordinanza n. 81 del 9.3.2000 in
attesa dell’esito della nuova asta fallimentare e comunque per un periodo non
superiore a tre mesi dalla data di notifica della presente”;
Il ricorso è sorretto dalle medesime censure in precedenza scrutinate in ordine
alla giuridica impossibilità di addossare alla curatela fallimentare obblighi di
rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati e di bonifica di aree inquinate
in assenza dell’accertamento (del tutto omesso nella circostanza) della
responsabilità in capo al curatore di comportamenti anche solo meramente
omissivi che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico.
Il ricorso va, dunque, accolto, per le ragioni già precedentemente esaminate.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^,
definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie, e per
l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Pontedera al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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