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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
VIA - Procedimento - Strumento preventivo di tutela ambientale - Prescrizioni
- Radicale diniego. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è,
per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di
tutela dell’ambiente, che si svolge prima rispetto all’approvazione del
progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad
eliminare o ridurre l’incidenza negativa per l’ambiente (cfr. T.A.R. Liguria,
Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563) a condizione che ciò sia possibile e che non si
imponga il radicale diniego di approvazione del progetto. Pres. Nicolosi, Est.De
Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari
e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)
- TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
VIA - Tutela preventiva dell’interesse pubblico - Profili elevati di
discrezionalità amministrativa - Sindacato giurisdizionale - Limiti. La
valutazione di impatto ambientale, giacché finalizzata alla tutela preventiva
dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, ma presenta
profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che
sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte della P.A., ove non siano
manifestamente illogiche ed incongrue (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2007, n.
5910; C.d.S., Sez. V, n. 4206/2009; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 5403/2007)
Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c.
Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali
e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010,
n. 986
VIA - Principio di precauzione - Mera possibilità, insuscettibile di
esclusione, di alterazioni negative - Opposizione alla realizzazione di
un’attività - Discrezionalità amministrativa. La valutazione di impatto
ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del
principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse
pubblico ambientale. Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale
connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice
possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di
opposizione alla realizzazione di un’attività: anche alla luce degli ampi
profili di discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto
ambientale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, sfugge,
pertanto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non
sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità
ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle
peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità, non dimostrabile in
positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi (così C.d.S.,
Sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1462, in relazione ad un caso di inquinamento di una
falda acquifera). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese
e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed
Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II
- 20 aprile 2010, n. 986
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesistica - Protezione dei valori
estetici e tradizionali - Concordanza e fusione fra l’espressione della natura e
il lavoro umano. E’ illogico considerare il paesaggio un bene limitato alle
sole componenti naturalistiche, senza tenere conto degli insediamenti umani (e
specialmente di quelli tradottisi in opere pregevoli sotto il profilo
storico-artistico) che vi si inseriscono. In base alla normativa di riferimento,
infatti, può affermarsi che ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei
valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la
“spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del
lavoro umano” (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539; v. anche C.G.A.R.S.,
Sez. Giurisd., 29 luglio 2005, n. 480). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis
- E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora),
Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
DIRITTO DELL’ENERGIA - Parco eolico - Impatto visivo - Fatto notorio -
Processo amministrativo - Necessità di specifiche prove - Esclusione. Che
l’installazione di un parco eolico costituisca opera di notevole impatto visivo,
è fatto notorio, del quale si può tenere conto nel giudizio (cfr., ex plurimis,
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 marzo 2004, n. 826), senza che sul punto
occorrano particolari prove o dimostrazioni. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis
- E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora),
Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Illegittimità del procedimento di autorizzazione
unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità derivata del giudizio di
compatibilità ambientale - Esclusione - Autonomia. L’eventuale illegittimità
del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non
può dispiegare alcuna illegittimità derivata sulla valutazione negativa di
compatibilità ambientale, stante l’autonoma funzione di quest’ultima (cfr.
T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 563/2006). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E.
s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora),
Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Interesse a ricorrere - Mero ripristino
della legalità violata - Insufficienza - Lesione diretta ed attuale della
situazione soggettiva protetta - Art. 100 c.p.c. - Atti amministrativi generali
e regolamentari. In base all’art. 100 c.p.c. (applicabile anche al processo
amministrativo), non si può riconoscere un interesse a ricorrere per il mero
ripristino della legalità violata, allorché non si sia ancora verificata una
lesione, diretta ed attuale, della situazione soggettiva protetta: detto
principio trova peculiare applicazione per gli atti amministrativi generali e
per quelli a carattere regolamentare, i cui vizi risultano immediatamente
contestabili solo laddove di per sé preclusivi del soddisfacimento
dell’interesse protetto, mentre sono altrimenti deducibili come fonte di
illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia quest’ultimo a
venire impugnato, insieme all’atto presupposto, in quanto concretamente lesivo
(C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5661). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis
- E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora),
Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00986/2010 REG.SEN.
N. 00739/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2008, proposto dalla società
Ehn Italy S.r.l., in persona del suo Amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, sig.ra Maria Arantzazu Ezpeleta, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Roberto Leccese e Giovanni Pesce e con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria, in Firenze, via dei Rondinelli n. 2
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Fabio Ciari e Lucia Bora e con domicilio eletto presso gli Uffici
dell’Avvocatura Regionale, in Firenze, p.zza dell’Unità Italiana n. 1
Ministero dei Beni ed Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana e Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio
Storico-Artistico di Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Firenze, via degli
Arazzieri n. 4
Provincia di Arezzo, non costituita in giudizio
Comune di Cortona, non costituito in giudizio
Regione Umbria, non costituita in giudizio
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 107 del 18
febbraio 2008, recante pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul
progetto di parco eolico “Ginezzo”, da realizzare nel Comune di Cortona,
proposto dalla EHN Italy S.r.l.;
- in parte qua e nei limiti dell’interesse, della deliberazione della Giunta
Regionale della Toscana n. 923 del 11 dicembre 2006, recante approvazione delle
misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.),
ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nonché del d.P.R. n.
357/1979, come modificato con il d.P.R. n. 120/2003;
- in parte qua e nei limiti dell’interesse, della deliberazione della Giunta
Provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006, recante approvazione del
documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di
Arezzo”;
- di ogni altro atto connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni ed Attività
Culturali, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e della
Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico-Artistico
di Arezzo, nonché della Regione Toscana;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle
rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, all’udienza
pubblica del 15 dicembre 2009, il dr. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente, EHN Italy S.r.l., espone di far parte del Gruppo Acciona
Energia, società spagnola specializzata nella produzione di energia rinnovabile
ed in particolare nella realizzazione di parchi eolici. In forza di ciò,
l’esponente individuava il sito ubicato in località Monte Ginezzo, in Comune di
Cortona, per la localizzazione di un parco eolico di n. 15 aerogeneratori, della
potenza complessiva di 22,5 MW.
L’esponente precisa che la scelta del sito di Monte Ginezzo derivava da
un’attenta analisi condotta sotto il profilo paesaggistico-ambientale, che
teneva conto del fatto che le linee guida predisposte dalla Regione per la
valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici non annoverano il sito
in questione tra le aree “non opportune”. L’appropriatezza della scelta sembrava
confermata anche dal documento predisposto dalla Provincia di Arezzo, denominato
“Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”,
secondo il quale il crinale del Monte Ginezzo sarebbe orientato favorevolmente,
con una buona esposizione ai venti dominanti, sarebbe dotato di buona
accessibilità viaria e facilmente collegabile alla più vicina cabina elettrica
di alta tensione: donde la giustificazione della realizzazione del parco eolico
anche sotto l’aspetto tecnico e dello sfruttamento ottimale dell’energia.
Pertanto, l’esponente sottoponeva l’indicato progetto di realizzazione del parco
eolico alla Regione Toscana per ottenere, in base alla l.r. n. 79/1998, il
rilascio della valutazione di impatto ambientale, preliminare al rilascio
dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 (che integra, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico). Dopo una richiesta di
integrazione documentale da parte del Settore V.I.A. della Regione (prontamente
adempiuta) e dopo l’acquisizione, nell’ambito dell’istruttoria, dei pareri delle
Amministrazioni interessate (tra cui il Comune di Cortona), in data 16 ottobre
2007 la Conferenza di Servizi cd. interna, appositamente convocata, esprimeva il
parere negativo sulla realizzazione del progetto. Il parere veniva inviato, ex
art. 10-bis della l. n. 241/1990, alla EHN Italy S.r.l., la quale, con nota
dell’8 novembre 2007, presentava le proprie osservazioni in proposito.
Con deliberazione n. 107 del 18 febbraio 2008 la Giunta Regionale della Toscana
concludeva il procedimento, pronunciando una valutazione negativa di impatto
ambientale del progetto.
La società lamenta che a monte di tale negativa conclusione si porrebbe la
deliberazione della stessa Giunta n. 923 dell’11 dicembre 2006, da cui
deriverebbe un’illegittima moratoria generalizzata alla realizzazione di
impianti eolici nelle cd. Zone di Protezione Speciale (Z.S.P.).
Dolendosi delle determinazioni con le quali la Giunta Regionale si è pronunciata
in senso negativo sulla compatibilità ambientale dell’opera da essa proposta, la
società esponente le ha impugnate con il ricorso indicato in epigrafe,
chiedendone l’annullamento. In particolare, ha impugnato le succitate
deliberazioni della Giunta Regionale n. 107/2008 e (in parte qua) n. 923/2006,
nonché – sempre in parte qua – la deliberazione della Giunta Provinciale di
Arezzo n. 137/2006, recante approvazione del documento “Aree vocate alla
realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”.
A supporto del gravame ha formulato le seguenti censure, articolandole a seconda
dell’atto al quale si riferiscono:
1) quanto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 923/2006:
- violazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 1
della l. n. 10/1991, nonché della direttiva n. 2001/77/CE e dell’art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003, violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi ordinamentali,
in quanto la deliberazione gravata porrebbe una moratoria generalizzata alla
realizzazione degli impianti eolici in tutte le cd. Zone di Protezione Speciale
che contrasterebbe con i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella
sentenza 25 ottobre 2006, n. 364, nonché con le disposizioni costituzionali ed
ordinarie e con quelle comunitarie ora indicate;
2) quanto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 107/2008:
- illegittimità derivata, perché l’illegittimità dedotta avverso la
deliberazione della Giunta Regionale n. 923/2006 vizierebbe l’impugnato
provvedimento di valutazione negativa dell’impatto ambientale del progetto
presentato, che in essa rinverrebbe il proprio presupposto;
- violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, della l.r. n. 79/1998 e del
d.P.R. 12 aprile 1996, eccesso di potere per sviamento, violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per manifesta
irragionevolezza ed illogicità della motivazione, in quanto la V.I.A. negativa
si fonderebbe sull’applicazione dell’atto di moratoria, prescindendo da
un’effettiva valutazione delle concrete ricadute del progetto sull’ambiente
(inteso come sistema interrelato di risorse naturali ed umane), come invece
prescrivono la l.r. n. 79/1998 ed il d.P.R. 12 aprile 1996;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. 12 aprile 1996 e degli
artt. 2 e 22 della l.r. n. 79/1998, eccesso di potere per contraddittorietà con
precedenti manifestazioni, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.
n. 241/1990, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sviamento,
carenza di motivazione e di istruttoria, giacché il provvedimento gravato
richiamerebbe erroneamente a proprio fondamento la deliberazione della Giunta
Provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006 (recante approvazione del
documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di
Arezzo”): quest’ultima riguarderebbe l’astratta opportunità di localizzare
impianti eolici in alcune porzioni del territorio provinciale, senza analizzare
i fattori ambientali sottesi alla V.I.A., e sarebbe essa stessa illegittima e
contraddittoria, dal momento che reputerebbe inopportuna la realizzazione di un
parco eolico in località Monte Ginezzo, pur avendone segnalato i pregi ai fini
dello sfruttamento dell’energia eolica e pur avendo ammesso che siffatta
località non è segnalata tra quelle per cui non è opportuna l’installazione di
parchi eolici;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.P.R. 12 aprile 1996, e 2
della l.r. n. 79/1998, eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione
dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per irragionevolezza,
contraddittorietà e non proporzionalità, in quanto l’atto impugnato si
fonderebbe su una valutazione erronea e parziale dei fattori che formano oggetto
della valutazione di impatto ambientale: in particolare, sarebbero stati
valutati solo alcun profili attinenti alla tutela ambientale e del patrimonio
paesaggistico-culturale, senza considerare l’interesse pubblico sotteso alla
realizzazione dell’opera, la vocazione del sito allo sfruttamento dell’energia
eolica e le ricadute economico-sociali del progetto. Inoltre: i rilievi inerenti
alla tutela paesaggistica e culturale, basati sui pareri resi dalla
Soprintendenza della Provincia di Arezzo, sarebbero per più ragioni infondati;
la località di Monte Ginezzo non sarebbe ricompresa nel sistema regionale delle
aree protette, tanto che le Linee guida regionali sulla V.I.A. degli impianti
eolici non la includerebbero tra le aree “non opportune”; l’asserita rilevanza
del vincolo avifaunistico rispetto alla realizzazione del parco eolico
deriverebbe da una carenza istruttoria e motivazionale; l’incompatibilità del
progetto con il P.T.C.P. sarebbe illegittimamente addotta, stabilendo il
medesimo dei semplici indirizzi; nessun ostacolo al progetto potrebbe ricavarsi
dagli atti di pianificazione e programmazione vigenti nel territorio del Comune
di Cortona (ed in specie dal relativo P.R.G.); la preclusione discendente
dall’inclusione nel progetto di una porzione di territorio comunale soggetta a
vincolo paesaggistico sarebbe frutto di un’erronea rappresentazione della
situazione di fatto; il superamento dei limiti di rumore consentiti (peraltro
solo nella fase di cantiere) sarebbe rilievo del tutto sfornito di pregio in
sede di V.I.A.; la realizzazione del parco eolico sarebbe, a ben vedere, in
linea con gli obiettivi gestionali del Piano di Gestione forestale, sicché
sarebbe erroneo il richiamo a criticità desumibili dall’impatto dell’opera sotto
i punti di vista agricolo e forestale; infine, la Regione non avrebbe
adeguatamente esaminato le osservazioni presentate dalla ricorrente in risposta
al preavviso di rigetto, limitandosi ad invocare la moratoria precedentemente
stabilita;
- violazione del principio di proporzionalità, poiché nel caso di specie non
sarebbe stata effettuata la debita comparazione tra le diverse misure
astrattamente percorribili (es.: la revisione del tracciato), né si sarebbe
considerata l’utilità complessiva del progetto per la collettività locale,
sacrificandosi anche la libera concorrenza sul mercato elettrico.
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, depositando, in prossimità
dell’udienza pubblica, una memoria, ed eccependo, in via preliminare, la
tardività del ricorso relativamente all’impugnazione della deliberazione della
Giunta Regionale n. 923 del 2006, nonché, in ogni caso, l’infondatezza nel
merito della predetta impugnazione. Ha poi sostenuto la complessiva infondatezza
delle doglianze avanzate nei confronti della deliberazione della Giunta
Regionale n. 107 del 2008, concludendo per la loro reiezione.
Si sono costituiti, altresì, il Ministero dei Beni ed Attività Culturali, la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e la Soprintendenza ai Beni
Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico-Artistico di Arezzo, depositando
memoria difensiva con cui hanno eccepito l’infondatezza nel merito del gravame,
del quale hanno, pertanto, chiesto la reiezione.
In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato una breve memoria,
con cui ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del
ricorso.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Oggetto del ricorso in epigrafe è la deliberazione con cui la Regione Toscana ha
espresso, ai sensi dell’art. 18 della l.r. n. 79/1998, pronuncia negativa di
compatibilità ambientale sul progetto volto a realizzare un parco eolico in
località Monte Ginezzo, nel Comune di Cortona, presentato dalla EHN Italy
S.r.l.; quest’ultima impugna, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale
della Toscana n. 923 del 11 dicembre 2006 e la deliberazione della Giunta
Provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006, richiamate nell’impugnata
pronuncia negativa e considerate quali atti presupposti della stessa, a propria
volta lesivi degli interessi della società ricorrente (in quanto ostativi alla
realizzazione del parco eolico).
Per ragioni di ordine logico e giuridico, il Collegio ritiene di dover dare la
precedenza, nell’esame delle censure formulate dalla ricorrente, a quelle
dedotte in via autonoma avverso la deliberazione della Giunta Regionale n.
107/2008, recante la sopra ricordata pronuncia negativa di compatibilità
ambientale. Tale deliberazione, infatti, da un lato richiama il divieto
(transitorio) alla realizzazione di nuovi parchi eolici dettato al punto 9
dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta n. 923/2006; dall’altro,
tuttavia, si fonda su una pluralità di ulteriori autonome motivazioni, di natura
paesistico-ambientale, di per sé sole capaci di sorreggere la pronuncia
negativa. Ma la moratoria dettata dalla deliberazione n. 923/2006 attiene non
già al distinto sub-procedimento di valutazione dell’impatto ambientale del
progetto, bensì al procedimento (principale) di rilascio dell’autorizzazione
unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003: ne deriva la sostanziale irrilevanza,
ai fini della valutazione di impatto ambientale, di tale moratoria e la
necessità di verificare la fondatezza o meno delle altre motivazioni che
sorreggono la pronuncia negativa impugnata, attesi i rilievi mossi contro di
esse dalla ricorrente. La pronuncia de qua assume infatti, nei confronti della
suindicata autorizzazione unica, un’efficacia preclusiva (analoga all’arresto
procedimentale determinato da un parere negativo), che ne giustifica
l’impugnazione. In proposito, si ricorda che il procedimento di valutazione di
impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa uno
strumento preventivo di tutela dell’ambiente, che si svolge prima rispetto
all’approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le
prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa per l’ambiente
(cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563; a condizione, aggiunge il
Collegio, che ciò sia possibile e che non si imponga il radicale diniego di
approvazione del progetto).
Venendo, quindi, ad esaminare le censure dedotte dalla ricorrente nell’ordine
ora indicato e, perciò, a partire dal terzo motivo di ricorso, con quest’ultimo
si deduce l’illegittimità della deliberazione n. 107/2008 cit., poiché la
Regione sarebbe pervenuta alla pronuncia negativa sull’impatto ambientale del
progetto proposto dalla ricorrente attribuendo rilievo esclusivamente alla
moratoria dettata dalla precedente deliberazione n. 923/2006. L’impugnata
valutazione negativa sarebbe stata elaborata – si sostiene – ignorando le
concrete ricadute del progetto sull’ambiente, come, invece, è prescritto dalla
l.r. n. 79/1998 e dal d.P.R. 12 aprile 1996; in particolare, non sarebbero stati
presi in considerazione gli effetti del progetto sull’ambiente, quale insieme
interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la
vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l’aria, l’acqua, il clima, le
risorse naturali, l’equilibrio ecologico, l’ambiente edificato, nonché sul
patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e
sull’ambiente socio-economico. La Regione avrebbe, al contrario, fondato la
propria pronuncia negativa esclusivamente sulla moratoria, dimenticando che
questa (in disparte la sua illegittimità) riguarda il rilascio
dell’autorizzazione unica: autorizzazione unica che è di competenza di un organo
diverso e che attiene ad una fase procedimentale non ancora attivata ed in ogni
caso successiva.
Il motivo è destituito di qualsiasi fondamento.
Come si è poc’anzi esposto, non è affatto vero che l’impugnata deliberazione n.
107/2008 si fondi solo sul richiamo al divieto di realizzazione di nuovi parchi
eolici contenuto nella deliberazione n. 923/2006: si è appena detto che essa, al
contrario, si basa su una pluralità di ulteriori motivazioni, di natura più
propriamente paesistico-ambientale, le quali risultano di per sé sole idonee a
sorreggerla. In proposito, basta considerare il richiamo al parere della
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Arezzo del 25
gennaio 2008 (di cui l’impugnata deliberazione riporta un estratto) e quello
alla Conferenza di Servizi interna del 16 ottobre 2007, dove erano state
trattate in maniera molto analitica le problematiche ambientali insite nel
progetto proposto. Ciò implica l’infondatezza della censura in esame, a
prescindere dalla legittimità o meno di dette ulteriori motivazioni (che non ha
rilevanza con riguardo a tale censura, ma che formerà oggetto di disamina in
sede di analisi degli ulteriori motivi di gravame, ed in particolare del quinto
motivo). Ed invero, secondo l’insegnamento della costante giurisprudenza,
pienamente applicabile al caso ora in esame, qualora più motivazioni sorreggano
autonomamente un provvedimento amministrativo, il venir meno di una di esse non
può determinare l’illegittimità dell’atto se altra giustificazione sia in via
autonoma idonea a sorreggerlo, non potendosi, perciò, in base al principio di
resistenza, pervenire all’annullamento dell’atto gravato (cfr., ex plurimis,
C.d.S., Sez. V, 29 agosto 2006, n. 5039; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22
settembre 2009, n. 4700). Ne consegue che, anche laddove il richiamo al divieto
di realizzazione di parchi eolici di cui alla deliberazione n. 923/2006 fosse
inappropriato (come in effetti è, considerata l’inerenza del divieto de quo al
rilascio dell’autorizzazione unica, e non al giudizio di compatibilità
ambientale del progetto), non può discenderne, per ciò solo, l’illegittimità
della pronuncia negativa impugnata, dovendosi valutare la legittimità o meno
delle altre giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno di siffatta
pronuncia.
Ne discende, in definitiva, l’infondatezza del motivo di ricorso ora in esame,
in fatto ed in diritto: in fatto, perché – si ripete – non è vero che la
valutazione negativa si fondi sulla moratoria di cui alla deliberazione n.
923/2006, ma tale moratoria viene unicamente richiamata assieme ad altri
elementi ritenuti impeditivi; in diritto, perché, in ogni caso, trattandosi di
una delle molteplici giustificazioni autonome elencate dalla Regione a supporto
della propria valutazione negativa, se anche essa fosse illegittima, la sua
illegittimità non potrebbe condurre all’annullamento dell’atto impugnato,
laddove anche una sola delle altre giustificazioni addotte fosse in grado di
supportare quest’ultimo.
Venendo all’esame del quarto motivo di ricorso, con lo stesso si deduce
l’illegittimità della gravata valutazione negativa, per essersi essa fondata
sulla deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006,
contenente approvazione del documento “Aree vocate alla realizzazione di
impianti eolici nella Provincia di Arezzo”, a propria volta oggetto di
impugnazione. Il motivo viene articolato in più doglianze:
a) anzitutto, la Regione avrebbe illegittimamente fondato la propria valutazione
negativa sulla citata deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo, essendo
questa relativa non già alla valutazione di impatto ambientale, ma alla
realizzazione di impianti eolici;
b) la deliberazione della Giunta Provinciale n. 137/2006 cit. non effettuerebbe
alcuna valutazione concreta del progetto presentato e delle sue ripercussioni
sull’ambiente, ma si limiterebbe a dettare criteri – peraltro generici – in base
ai quali sarebbe inopportuna la localizzazione di impianti eolici nella zona
considerata: quindi detta deliberazione non analizzerebbe i fattori ambientali
sottesi alla valutazione di impatto ambientale, ma stabilirebbe criteri per il
successivo e distinto procedimento autorizzatorio dell’impianto, in relazione al
quale esaminerebbe gli aspetti paesistico-ambientali del territorio provinciale;
c) la Regione avrebbe già approvato specifiche linee guida per la valutazione di
impatto ambientale degli impianti eolici, che individuerebbero espressamente le
aree dove si ritiene “non opportuna” la localizzazione di detti impianti, sulla
base dei fattori ambientali e socio-economici (aree tra cui non figurerebbe
quella di Monte Ginezzo);
d) la deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006 cit. sarebbe
contraddittoria, in quanto, dopo aver qualificato il Monte Ginezzo come un
ottimo sito per lo sfruttamento del vento e l’allacciamento alla rete elettrica
e per la buona accessibilità, e pur avendo annotato la sua mancata segnalazione
come area “non opportuna” nelle linee guida regionali, giudicherebbe inopportuna
la realizzazione del parco eolico per l’elevata qualità naturalistica dell’area,
circostanza di per sé non incompatibile con la costruzione di impianti eolici;
e) il documento provinciale, nella sua stesura originaria approvata con
deliberazione della Giunta n. 862 del 6 dicembre 2004, non escludeva il Monte
Ginezzo dalle aree vocate allo sfruttamento della risorsa eolica, mentre le
modifiche apportate (senza che peraltro siano mutati i presupposti di fatto)
della deliberazione n. 137/2006 sarebbero successive alla presentazione del
progetto da parte della ricorrente ed alla richiesta di avvio del procedimento
di valutazione dell’impatto ambientale; donde la figura sintomatica dell’eccesso
di potere.
Nessuna delle doglianze ora riportate può essere condivisa.
In primo luogo, appare del tutto legittimo che la Regione, nelle premesse della
pronuncia gravata, si sia richiamata alla deliberazione della Giunta Provinciale
di Arezzo n. 137/2006, giacché questa ha approvato il documento intitolato “Aree
vocate alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”:
documento che, come si evince dal par. 1.1 (“Genesi, obiettivi e finalità”), si
inserisce nel quadro delle iniziative della Provincia finalizzate ad individuare
le aree vocate alla realizzazione di impianti per lo sfruttamento della risorsa
eolica, compatibili con i caratteri paesistico-ambientali del territorio
provinciale. In questa prospettiva, il documento enuclea le aree maggiormente
vocate per l’installazione di impianti eolici sotto i profili della
disponibilità della risorsa, della disponibilità di allaccio alla rete e
dell’accessibilità, poi mette a confronto i dati ottenuti con i fattori
escludenti, quelli penalizzanti, quelli favorevoli e quelli condizionanti (v. la
Parte Terza), individuati sulla base sia della vigente normativa anche
urbanistico-territoriale, sia delle esigenze espresse dalla comunità locale.
Confronta, quindi, gli areali individuati con gli strumenti di pianificazione
territoriali vigenti, con il vincolo paesaggistico e con le Linee guida per la
valutazione dell’impatto ambientale redatte dalla Regione Toscana. Ne discende
la piena ed esaustiva considerazione, da parte del documento in parola, dei
fattori naturalistico-ambientali, come dimostrano in particolare le pagine ivi
dedicate alla località di Monte Ginezzo (cfr. all. 1, pp. 4-7; all. 2, pp. 29-30
e 43-44).
Nei limiti di ammissibilità di un sindacato giurisdizionale su valutazioni che
costituiscono il frutto dell’esercizio di poteri discrezionali particolarmente
ampi da parte della P.A. (manifesta illogicità o travisamento dei fatti: cfr.,
proprio con riguardo alla valutazione di impatto ambientale, C.d.S, Sez. V, 22
giugno 2009, n. 4206; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 giugno 2007, n. 5403)
risultano, perciò, prive di fondamento le doglianze riportate sopra, ai punti a)
e b). Per quanto prima detto, risulta del pari infondata anche la doglianza di
cui al punto d), atteso che nessuna contraddizione è rinvenibile nel corpo del
documento approvato con la deliberazione n. 137/2006 cit.. Infatti, come si è
poc’anzi descritto, il percorso metodologico scelto nel documento prevede
dapprima l’individuazione dei siti vocati alla realizzazione degli impianti
eolici. Tali siti, quindi, devono avere caratteristiche positive sotto il
profilo del “potenziale eolico”, nei termini, prima ricordati, di: 1)
disponibilità della risorsa; 2) disponibilità di allaccio alla rete elettrica;
3) accessibilità. Soltanto dopo detta individuazione, il documento mette a
confronto i dati ottenuti con i vari fattori (ulteriori rispetto a quelli
direttamente connessi allo sfruttamento dell’energia eolica) ed in questa
seconda fase dell’analisi considera pure gli elementi contrari alla
realizzazione del parco eolico nei siti individuati (i cd. fattori escludenti ed
i cd. fattori penalizzanti). Risulta, dunque, perfettamente logico che i fattori
naturalistico-ambientali ostativi alla realizzazione del parco in località Monte
Ginezzo abbiano ricevuto considerazione solo in questa seconda fase, dopo che
nella prima fase la predetta località era stata individuata tra quelle
suscettibili di un positivo sfruttamento del loro potenziale eolico:
contrariamente a quanto pretende la ricorrente, non vi è dunque alcuna
contraddizione in un simile modus operandi.
Nemmeno si può negare che la presenza di valori elevati sotto gli aspetti
naturalistico-ambientale e paesaggistico (comprovata – sottolinea il documento –
dall’individuazione della località come Sito di Importanza Regionale, come
Important Bird Area e, nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, come Zona di
Protezione lungo le rotte di migrazione) sia elemento, se non escludente,
quantomeno penalizzante per l’installazione ivi del parco eolico: con il ché
risulta superata anche l’affermazione della ricorrente, secondo cui un’elevata
qualità naturalistica non sarebbe di per sé incompatibile con la realizzazione
di impianti eolici, conseguendone la complessiva infondatezza della censura di
cui al punto d) sopra riportato.
In relazione poi all’asserito contrasto tra il documento approvato con la
deliberazione della Giunta Provinciale n. 137/2006 – e quindi la gravata
pronuncia negativa di compatibilità ambientale, che vi si richiama – da un lato,
e le Linee guida regionali per la valutazione dell’impatto ambientale degli
impianti eolici, dall’altro, osserva il Collegio che si tratta di un argomento,
a ben vedere, irrilevante. Vero è che, come osserva la EHN Italy S.r.l., il sito
di Monte Ginezzo non appare nell’elenco delle aree dove non è opportuna la
realizzazione di impianti eolici per la presenza di elementi naturalistici di
elevato valore, di cui all’allegato A alle suddette Linee guida (p. 27 del doc.
n. 53 della Regione). Tuttavia, non vi è prova che le medesime Linee guida,
sebbene racchiuse in un documento che reca nel frontespizio l’intestazione alla
Regione Toscana e lo stemma di questa, siano mai state adottate in forma
ufficiale dalla Giunta Regionale, com’è invece avvenuto per le più generali
“Norme per la valutazione di impatto ambientale. Linee guida”, approvate con
deliberazione della Giunta n. 1068 del 20 settembre 1999. Di una simile mancanza
di ufficialità – su cui insiste la difesa regionale, per inferirne la non
vincolatività delle predette Linee guida non approvate, rispetto ai successivi
atti di programmazione, sia territoriale, sia degli impianti eolici – la
ricorrente si sarebbe potuta e dovuta accorgere, proprio confrontando le Linee
guida non approvate con quelle, più generali, approvate in forza della
deliberazione n. 1068/1999. Né a sovvertire la non ufficialità e, così, la non
vincolatività delle Linee guida non approvate, di cui al doc. n. 53 della difesa
regionale, può bastare l’equivoca e discutibile prassi dell’Amministrazione
regionale di mettere a disposizione dei privati interessati le Linee guida
medesime, le quali contengono un elenco dei siti esclusi dalla realizzazione di
impianti eolici in cui non è compresa la località di Monte Ginezzo. È noto,
infatti, il limitato valore della cd. prassi amministrativa, che non ha
efficacia erga omnes, né ha carattere di generalità, limitandosi a connotare il
comportamento di fatto dei singoli Uffici nei rapporti con il pubblico, ma senza
essere accompagnata dalla convinzione della sua doverosità (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1018). Del resto, la non ufficialità della
suindicate Linee guida le rende in ogni caso non opponibili alla Provincia di
Arezzo, la quale in nessun modo avrebbe potuto considerarvisi vincolata in sede
di approvazione – con la deliberazione n. 137/2006 – del documento “Aree vocate
alla realizzazione di impianti eolici nella Provincia di Arezzo”. Donde
l’infondatezza della censura, tenuto anche conto che, nella memoria conclusiva,
la ricorrente insiste nel qualificare le Linee guida per la valutazione
dell’impatto ambientale degli impianti eolici come Linee guida adottate dalla
Giunta Regionale in applicazione della l.r. n. 79/1998, mostrando di continuare
a confonderle con quelle, più generali e non relative ai soli impianti eolici,
approvate con la ricordata deliberazione della Giunta Regionale n. 1068/1999.
Venendo, infine, alla doglianza di cui al punto e) sopra indicato, avente ad
oggetto il contrasto tra la deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n.
137/2006 e la precedente deliberazione n. 862 del 6 dicembre 2004, nonché il
fatto che le modifiche apportate con la deliberazione n. 137 cit. sono
posteriori alla presentazione del progetto della ricorrente ed alla richiesta di
avvio del procedimento di valutazione dell’impianto ambientale, osserva il
Collegio che la doglianza si rivela nel complesso del tutto pretestuosa.
Invero, la deliberazione n. 137/2006 dà ampiamente conto (nell’allegato 1) del
procedimento che ha condotto a modificare la precedente deliberazione n.
862/2004. Tale procedimento ha visto una fase di raccolta e studio delle
osservazioni, segnalazioni e contributi riguardanti la deliberazione n. 862
cit., formulate da soggetti pubblici e privati interessati (in particolare, il
WWF, la Soprintendenza di Arezzo, il Segretario Generale della Provincia). Dette
osservazioni, segnalazioni e contributi hanno investito, specificamente, il sito
di Monte Ginezzo, di cui sono state sottolineate talune criticità. Del resto, il
par. 3.2 della deliberazione n. 862/2004, nella parte finale, dava conto
dell’impossibilità di giungere, allo stato, ad un giudizio definitivo di
fattibilità dell’intervento di installazione di un parco eolico nel predetto
sito, essendo tuttora in corso una verifica, da parte del Comune, sui caratteri
del sito e sui rapporti dello stesso con la vincolistica e con le scelte
connesse alla sua programmazione urbanistico-territoriale. Si può, quindi, ben
dire che, per l’area de qua, la stessa deliberazione n. 862 cit. ha rimesso ai
successivi sviluppi procedimentali e, in conclusione, alla deliberazione n. 137
cit., il parere definitivo sulla vocazione o meno dell’area medesima – anche
sotto il profilo naturalistico-ambientale – ad essere utilizzata quale sede di
un parco eolico. Tanto è vero che dalle segnalazioni, osservazioni e contributi
aventi ad oggetto il sito di Monte Ginezzo sono poi derivate le proposte di
modifiche ed integrazioni al documento approvato con la deliberazione n.
862/2004, tradottesi nel documento intitolato “Aree vocate alla realizzazione di
impianti eolici nella Provincia di Arezzo”, approvato con la deliberazione della
Giunta Provinciale n. 137/2006 (cfr. le premesse di questa, lì dove si afferma:
“Esaminati i contenuti del documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti
eolici nella Provincia di Arezzo”, allegato n. 2 alla presente delibera per
formarne parte integrante e sostanziale, che riporta, in colore rosso, le
modifiche/integrazioni allo stesso apportate a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni, segnalazioni e contributi pervenuti, secondo quanto proposto
nell’allegato 1 al presente atto”). Se ne deduce l’assoluta correttezza del
procedimento seguito dalla Provincia per pervenire alle modifiche in questione.
Nel caso in esame, appare pienamente rispettato anche il principio tempus regit
actum: principio, ai sensi del quale ogni fase o atto del procedimento riceve
disciplina, per quanto riguarda la struttura, i requisiti ed il ruolo
funzionale, dalle disposizioni vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna
sequenza procedimentale (cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2984; id.,
Sez. V, 19 ottobre 2006, n. 6211, che ha, perciò, ritenuto che le modifiche
introdotte dalla l. n. 15/2005 alla procedura di formazione del silenzio-rifiuto
si dovessero applicare anche alle istanze presentate in data anteriore, per le
quali il silenzio non fosse ancora maturato). In base a tale principio, la
versione del documento intitolato “Aree vocate alla realizzazione di impianti
eolici nella Provincia di Arezzo” della quale la Regione doveva tenere conto,
era (come in effetti avvenuto) quella approvata con deliberazione della Giunta
Provinciale di Arezzo n. 137/2006, a modifica del testo approvato con la
deliberazione n. 862/2004, essendo la suddetta modifica intervenuta prima
dell’impugnata pronuncia negativa di compatibilità ambientale. A nulla rileva,
invece, che detta modifica sia posteriore alla presentazione del progetto della
ricorrente ed alla richiesta di avvio del procedimento di valutazione
dell’impianto ambientale, non avendo la società fornito nessun elemento da cui
potesse dedursi un intento discriminatorio nei suoi confronti ed essendo, anzi,
gli ulteriori sviluppi dell’istruttoria procedimentale circa la località di
Monte Ginezzo già prefigurati dalla stessa deliberazione n. 862/2004 (come
visto). Donde, anche per questo verso, l’infondatezza delle doglianze della
ricorrente.
Verificata la complessiva infondatezza del quarto motivo di ricorso (che
pertanto è da respingere in blocco), occorre ora passare all’esame del quinto
motivo, articolato in molteplici doglianze. Più in particolare, la ricorrente:
A) lamenta l’omessa considerazione, da parte della Regione, di tutti gli
elementi che devono essere tenuti presenti in sede di valutazione di impatto
ambientale, perché la Regione avrebbe considerato i soli profili naturalistici e
paesaggistico-culturali, trascurando l’interesse pubblico alla realizzazione
dell’opera, la vocazione dell’area allo sfruttamento dell’energia eolica e le
ricadute del progetto in termini economico-sociali; la Regione avrebbe, in
particolare, trascurato che questi ulteriori profili erano espressamente
considerati negli atti regionali di pianificazione (in specie, nel P.E.R. –
Piano Energetico Regionale) e nei pareri resi dal Comune di Cortona nel corso
dell’istruttoria. Ne sarebbe derivata l’estromissione, di fatto, del Comune dal
processo decisionale, in violazione del principio di sussidiarietà ex art. 118
Cost.;
B) evidenzia che i rilievi inerenti alla tutela paesaggistica e culturale,
formulati dalla Regione sulla base dei pareri resi dalla Soprintendenza della
Provincia di Arezzo, sarebbero infondati e frutto di un’indebita confusione tra
tutela del paesaggio e tutela dei beni culturali, giacché verrebbe rilevato,
impropriamente, l’impatto paesaggistico in relazione all’incidenza dell’opera su
beni non soggetti a tutela paesaggistica, ma qualificati come beni culturali.
Inoltre, l’Amministrazione avrebbe optato non per una valutazione comparativa
delle esigenze di tutela paesaggistica e di quelle economico-imprenditoriali e
produttivo-occupazionali, ma per il totale sacrificio di queste ultime e
l’integrale preservazione delle prime, secondo una logica non di
proporzionalità, ma meramente inibitoria, in contrasto con l’insegnamento della
giurisprudenza, ivi compresa quella costituzionale. L’istruttoria preordinata
alla valutazione negativa di compatibilità ambientale sarebbe comunque carente,
poiché la visibilità dell’opera dagli angoli visuali indicati dalla P.A. sarebbe
minima, tanto da far dubitare che vi sia stato un sopralluogo in loco; in ogni
caso, la visibilità dell’opera non potrebbe legittimare, di per sé, il diniego
al progetto. Per di più, il parere della Soprintendenza richiamato nella
pronuncia impugnata sarebbe affetto da eccesso di potere, perché la
Soprintendenza si diffonderebbe in giudizi di politica dell’energia e della
programmazione (anziché di compatibilità del progetto con le norme in tema di
tutela del paesaggio), denunciando una previsione eccessiva della produzione di
energia a carico della Provincia di Arezzo sul totale dell’intera Regione e,
quindi, una sorta di “sovraccarico” potenziale di impianti eolici in detta
Provincia e suggerendone una diversa allocazione sul territorio regionale;
C) si duole dell’illegittimità della deliberazione gravata, per avere questa
posto a suo fondamento il fatto che il Monte Ginezzo sia individuato come S.I.R.
(Sito di Importanza Regionale) e classificato come S.I.C. (Sito di Importanza
Comunitaria) e Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale). Ciò, sebbene il Monte
Ginezzo non risulti compreso nel sistema regionale delle aree protette, essendo
soggetto a misure di conservazione in sede di realizzazione del parco eolico;
questo, inoltre, inciderebbe sulle modifiche del territorio per la misera
percentuale dello 0,05% in fase di esercizio e dello 0.23% in fase di
costruzione. Né andrebbe trascurato che la perdita di habitat stimata dalla
società per l’opera in esame (pari allo 0,07% per gli arbusteti e l’erica, allo
0,58% per prati e pascolo ed allo 0,40% per rovi e prugnolo), sarebbe
notevolmente inferiore al limite stabilito dalle Linee guida regionali sulla
valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici (per le quali non sono
ammissibili perdite di habitat superiori al 10%, elevato al 25% per le superfici
di habitat di interesse per la fauna): donde l’illegittimità della pronuncia
della Regione, per avere ignorato questo aspetto;
D) sottolinea l’infondatezza del profilo preclusivo rappresentato dal vincolo
avifaunistico, invocato in particolare nel parere della Regione Umbria. Anche
per questo verso, la valutazione negativa di compatibilità ambientale sarebbe
affetta da carenza di istruttoria e di motivazione, per essere stata omessa ogni
verifica circa la distanza delle aree e l’effettiva influenza delle pale eoliche
e le specie protette; nonostante l’avvertimento della società, la Regione
avrebbe poi ignorato che, per le specie ornitiche popolanti il lago Trasimeno,
mancherebbero dati capaci di dimostrare che una distanza di 10-15 km dal parco
eolico è insufficiente a ridurre il rischio di impatti diretti con gli
aerogeneratori. Ancora, per le specie aviarie avvistate nella zona adiacente al
progetto dell’opera, le preoccupazioni sarebbero infondate, giacché per gli
anseriformi non vi sarebbe perdita di habitat, mentre il falco di palude sarebbe
stato avvistato a distanza superiore a 10 km dal sito del parco;
E) lamenta l’erroneità del richiamo all’incompatibilità del progetto con le
previsioni del P.T.C.P., in quanto detto richiamo evidenzierebbe la carenza di
istruttoria, l’irragionevolezza e la sproporzione, prescrivendo il P.T.C.P. dei
meri indirizzi che, per Monte Ginezzo, si riassumono nel divieto di una nuova
viabilità ed in misure di conservazione per alcune specie ornitologiche ed
arboree a maggiore valenza. Secondo la ricorrente, vi sarebbe una piena
compatibilità con tali indirizzi del progetto del parco, prevedendo questo un
semplice adeguamento della viabilità esistente;
F) deduce l’infondatezza del rilievo basato sull’(asserita) incompatibilità del
progetto con gli atti di pianificazione e programmazione vigenti sul territorio
comunale, in specie con il P.R.G. di Cortona, giacché, da un lato, il rilascio
dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 costituisce, ove
occorra, variante ad ogni strumento urbanistico, dall’altro, alla luce dei
pareri delle Autorità di bacino competenti, non sussisterebbe alcun vincolo
idrogeologico;
G) sostiene che l’enucleazione, quale motivo ostativo, della circostanza per cui
l’opera andrebbe ad incidere su una porzione del territorio comunale soggetta a
vincolo paesaggistico ex l. n. 1497/1939, sarebbe frutto di un’erronea
rappresentazione della realtà di fatto. Ciò, in quanto in siffatta porzione
verrebbe realizzato un tratto di elettrodotto interrato, di per sé non in grado
di incidere sul vincolo paesaggistico e che comunque, proprio perché interrato,
sarebbe sottratto alla valutazione di impatto ambientale, in base all’allegato
II della direttiva n. 85/337/CEE;
H) sottolinea l’inconferenza del rilievo preclusivo incentrato sul superamento
dei limiti di rumore consentiti dalla zonizzazione acustica comunale, seppur
limitatamente alla fase di cantiere, poiché si tratterebbe di rilievo privo di
pregio nell’ambito del procedimento di V.I.A., anche tenuto conto che il Comune
di Cortona avrebbe intenzione di modificare la classe acustica di riferimento
proprio allo scopo di consentire la realizzazione dell’opera;
I) evidenzia l’illegittimità del richiamo, da parte della Regione, all’impatto
dell’opera dai punti di vista agricolo e forestale, in quanto anche per questo
verso la deliberazione impugnata ignorerebbe gli apporti forniti dalla
ricorrente nel corso del procedimento, “appiattendosi” sulle risultanze della
Conferenza di Servizi interna del 16 ottobre 2007. In particolare, da un lato
l’attività di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili non sarebbe
prevista nel Piano di gestione forestale. Sotto altro profilo, la realizzazione
del parco eolico sarebbe in linea con gli obiettivi gestionali del Piano,
perché: le infrastrutture realizzate rafforzerebbero la lotta e la prevenzione
agli incendi boschivi; la perdita di arbusteti e pascoli di crinale sarebbe
limitata, nonché compensata con misure di recupero; l’intervento non
interesserebbe castagneti da frutto; le attività previste non determinerebbero
effetti sulla diffusione di fitoparassiti; le aree più povere (per le quali il
Piano di gestione forestale esclude l’intervento antropico) sarebbero in
prevalenza ubicate in boschi non interessati dalla realizzazione del parco
eolico;
L) lamenta, infine, che, come dimostrerebbe quanto finora detto, la Regione non
avrebbe esaminato adeguatamente le osservazioni avanzate dalla ricorrente stessa
in risposta al cd. preavviso di rigetto, limitandosi ad invocare la moratoria
stabilita con la deliberazione n. 923/2006.
Così esposte le molteplici censure in cui si articola il motivo di ricorso in
esame, il Collegio ritiene necessario, in via preliminare:
1) evidenziare i limiti del proprio sindacato nella materia in esame. Per la
giurisprudenza costante, infatti, la valutazione di impatto ambientale, giacché
finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un
mero giudizio tecnico, ma presenta profili particolarmente elevati di
discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le
scelte della P.A., ove non siano manifestamente illogiche ed incongrue (C.d.S.,
Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; nello stesso senso, C.d.S., Sez. V, n.
4206/2009, cit., secondo cui nella valutazione di impatto ambientale
l’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo, operato
dall’Amministrazione, presenta profili di discrezionalità non solo tecnica, ma
anche amministrativa, particolarmente intensi, con il corollario che tale
apprezzamento è sindacabile dal G.A. solo in ipotesi di manifesta illogicità o
travisamento dei fatti, in cui è evidente lo sconfinamento del potere
discrezionale riconosciuto alla P.A.: cfr. pure T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n.
5403/2007 cit.);
2) ribadire quanto sopra già osservato circa l’idoneità anche di una sola
motivazione a supportare la deliberazione impugnata, purché si tratti di
motivazione autonoma, con il corollario che l’eventuale illegittimità delle
altre, distinte motivazioni non potrebbe comunque portare all’annullamento della
deliberazione stessa.
Tanto premesso ed entrando nel merito delle doglianze, va immediatamente
respinta quella di cui al punto A) sopra ricordato. Invero, non si può in alcun
modo ritenere che la Regione abbia omesso di considerare l’interesse pubblico
sotteso alla realizzazione dell’opera. Come giustamente osserva la difesa
regionale, la deliberazione impugnata richiama infatti la Conferenza di Servizi
interna del 16 ottobre 2007, che dà analiticamente conto degli effetti positivi
dell’opera sul piano della produzione dell’energia (in termini di produzione da
fonti rinnovabili, pari ad oltre 47.250.000 kWh all’anno) e del miglioramento
che ne conseguirebbe per il bilancio emissivo del settore energetico (in termini
di non immissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera). Per l’identica
ragione, va del pari respinta la censura di cui al punto B) sopra elencato
incentrata sulla violazione del principio di proporzionalità, non essendo vero
che la Regione ha preso in considerazione solo le esigenze di tutela
paesaggistico-ambientale, sacrificando tutti gli altri interessi pubblici
coinvolti, senza eseguire alcuna valutazione comparativa, anche in vista di
soluzioni meno drastiche della pura e semplice pronuncia negativa di
compatibilità ambientale. Come dimostrato dalle considerazioni finali della
Conferenza di Servizi interna del 16 ottobre 2007 (p. 8), la Regione ha
comparato gli impatti positivi dell’opera con quelli negativi dal punto di vista
ambientale, giungendo, tuttavia, a reputare questi ultimi prevalenti e ciò,
nonostante la Regione stessa avesse ben presente la possibilità di opere di
mitigazione: queste, però, sono state ritenute incapaci di incidere
significativamente sui predetti impatti negativi. Di qui l’esito negativo della
valutazione, secondo un ragionamento che appare immune da vizi logici.
D’altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione
anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione,
alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, in
presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e
documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione
negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione
di un’attività: anche alla luce dei già ricordati ampi profili di
discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto ambientale
sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, sfugge, pertanto, al
sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre
beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale,
ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area,
possono implicare l’eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche
suscettibile di esclusione, di eventi lesivi (così C.d.S., Sez. VI, 4 aprile
2005, n. 1462, in relazione ad un caso di inquinamento di una falda acquifera,
ma con ragionamento che appare estensibile alla fattispecie in esame). Nemmeno
può essere condivisa la reiterata invocazione, da parte della ricorrente, dei
pareri espressi dal Comune di Cortona, giacché tali pareri non contengono
affatto quel giudizio così risolutamente favorevole all’esecuzione dell’opera
che la ricorrente stessa pretende di rinvenirvi. Né va trascurato che “i
pareri”, a ben vedere, si riducono ad uno, e cioè al primo.
Ed invero, il primo parere, reso con nota comunale prot. n. 12924 del 22 maggio
2006, subordina la valutazione favorevole del Comune alla realizzazione del
parco eolico alla condizione che “questo non incida sulla risorsa paesaggistica
e ambientale del territorio”: ciò perché il Comune di Cortona, pur essendosi
espresso nel senso dell’opportunità di favorire interventi mirati alla
realizzazione di strutture per la produzione di energia rinnovabile, “ ha però
sempre cercato di valorizzare la risorsa “paesaggio” sia alla luce della propria
economia turistica che a quella della salvaguardia ambientale e paesistica del
proprio territorio”, tanto da invitare la Regione a tenere conto, in fase di
V.I.A., “di questo importante aspetto in considerazione anche dell’alta valenza”
riconosciuta al sito di Monte Ginezzo “sia a livello nazionale che europeo”. Il
parere in esame – che evidenzia anche il contrasto dell’intervento proposto con
il P.R.G. vigente – ha, perciò, una portata tutt’affatto diversa da quella che
pretende di riconnettervi la ricorrente: quest’ultima rammenta più volte le
ricadute positive sul piano occupazionale del proprio progetto, trascurando,
però, di ricordare (come invece fa il Comune nel parere de quo) che anche la
risorsa “paesaggio” è risorsa economica, che può avere significativi impatti sul
piano occupazionale, in termini di maggior sviluppo del turismo.
Quanto, invece, alla nota a firma del Sindaco di Cortona, prot. n. 29713 del 28
novembre 2007, non si tratta, come correttamente rileva la difesa regionale, di
un parere tecnico, dovendo questo genere di pareri provenire dagli organi
tecnici e non da quelli politici; esso è, pertanto, irrilevante sul piano
tecnico, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, avendo natura di
atto politico. E peraltro anche detta nota, pur contenendo alcune valutazioni a
favore dell’opera (valutazioni – si ripete – che esorbitano totalmente dalle
competenze del Sindaco e per tal motivo non possono essere considerate altro che
semplici auspici politici), si conclude subordinando l’autorizzazione alla
realizzazione del parco eolico alla preventiva valutazione dell’impatto
ambientale che l’insediamento può arrecare al territorio.
Alla luce di quanto detto, deve perciò reputarsi del tutto pretestuosa
l’asserzione dell’estromissione del Comune di Cortona dal procedimento di cui si
discute: donde la complessiva infondatezza della doglianza poc’anzi riportata
sub A).
Venendo ai profili che residuano della doglianza sub B) – oltre a quello (già
confutato) della pretesa violazione del principio di proporzionalità – si
evidenzia, in primo luogo, che l’asserita confusione, da parte
dell’Amministrazione, tra profili di tutela paesaggistica e profili di tutela
dei beni culturali appare il frutto di un equivoco in cui è incorsa la
ricorrente. Ed invero, sarebbe illogico considerare, come pretende la
ricorrente, il paesaggio un bene limitato alle sole componenti naturalistiche,
senza tenere conto degli insediamenti umani (e specialmente di quelli tradottisi
in opere pregevoli sotto il profilo storico-artistico) che vi si inseriscono;
per converso, sarebbe altrettanto illogico considerare i manufatti di pregio
artistico avulsi dal contesto naturalistico nel quale sono allocati. La più
recente giurisprudenza ha infatti ricordato come, in base alla normativa di
riferimento, possa affermarsi che ciò che ha rilievo, ai fini della protezione
dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica,
è la “spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella
del lavoro umano” (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539, che ha osservato
come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano
raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi
con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell’uomo, in modo da
dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo
complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle
tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e
con le condizioni di ambiente circostanti; v. anche C.G.A.R.S., Sez. Giurisd.,
29 luglio 2005, n. 480, secondo cui la nozione di paesaggio ex art. 9 Cost. è
inscindibilmente legata al patrimonio artistico nazionale). Risulta, quindi,
assolutamente legittimo che la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il
Paesaggio di Arezzo, e con essa la Regione, la quale ne richiama il parere nella
deliberazione impugnata, si preoccupino del fatto che il parco eolico sarebbe
posizionato in un territorio posto a contorno del centro storico di Cortona e
che, per tal motivo, l’intervento sarebbe di notevole impatto paesaggistico e
visivo, essendo “oggettivamente capace di cambiare radicalmente quel paesaggio”
(cfr. p. 19 della nota della Soprintendenza prot. n. 1386 del 22 febbraio 2007 –
doc. n. 31 della difesa regionale).
In relazione a quanto appena esposto, si deve altresì sottolineare, per ciò che
riguarda l’aspetto della pretesa scarsa visibilità dell’opera, l’ulteriore
equivoco in cui cade la ricorrente, lì dove sostiene che la visibilità del
progetto dagli angoli visuali indicati sarebbe minima. Che l’installazione di un
parco eolico costituisca opera di notevole impatto visivo, è fatto notorio, del
quale si può tenere conto nel giudizio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez. III, 9 marzo 2004, n. 826), senza che sul punto occorrano
particolari prove o dimostrazioni. Il problema affrontato dalla Soprintendenza e
poi dalla Regione è però un altro e riguarda, invece, l’incidenza di tale
impatto visivo – la cui esistenza è indubbia – su un territorio avente o no
valore paesistico. A questo problema l’Amministrazione ha fornito risposta
positiva, nel senso, cioè, che il progetto presentato dalla società avrebbe un
notevole impatto visivo su un’area di alto valore paesistico, sconvolgendone,
proprio a causa di tale impatto, le caratteristiche. Non si tratta, dunque, di
negare che l’opera incida sul paesaggio dal punto di vista visivo, come invece
fa la ricorrente, ciò che sembra inverosimile – si ribadisce – atteso la
tipologia di opera in discorso; si tratterà, invece, di dimostrare, se del caso,
che l’opera incide su un territorio privo di valore paesistico e naturalistico.
Donde, per questo verso, l’infondatezza della doglianza ed il fraintendimento in
cui incorre la società, fuorviata, probabilmente, pure dalla già menzionata nota
del Sindaco di Cortona prot. n. 29713 del 28 novembre 2007; con questa si
asserisce che l’impianto de quo non sarebbe visibile da nessun punto del centro
storico di Cortona e solo da alcuni punti del territorio comunale, peraltro in
maniera quasi impercettibile e comunque ad una grande distanza dal suindicato
centro storico. Ma qui è evidente che non si trattava di stabilire se il parco
eolico sarebbe stato più o meno visibile dal centro di Cortona, quanto invece di
determinare come l’opera avrebbe inciso sulla visuale del territorio di Cortona,
comprensivo del centro abitato e delle aree circostanti: la prospettiva adottata
dalla Regione, cioè, è quella per la quale il centro storico di Cortona non è il
luogo da cui si guarda, ma il luogo – o meglio, uno dei luoghi – verso cui si
guarda.
Quanto, infine, alla menzione, da parte della Soprintendenza, dell’installazione
in misura eccessiva di impianti eolici rispetto al restante territorio toscano,
osserva il Collegio che si tratta solamente di un fuggevole accenno (le righe
finali di p. 18 della nota della Soprintendenza prot. n. 1386 del 22 febbraio
2007), che, peraltro, non sfocia in alcun giudizio o valutazione e che non
incide in nessuna maniera sul parere negativo della Soprintendenza: parere
basato, invece, su ben altre (e più robuste) argomentazioni giustificative, come
dimostra anche la sua lunghezza. Donde l’irrilevanza del citato accenno e la
pretestuosità ed infondatezza dell’appigliarsi ad esso da parte della ricorrente
al fine di dimostrare l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la
Soprintendenza e, con essa, la Regione.
Alla luce di quanto visto, si deve, pertanto, concludere per la complessiva
infondatezza anche delle doglianze riportate al punto B) sopra indicato.
Venendo alle doglianze elencate sub C), sottolinea il Collegio che la ricorrente
si limita a sostenere che il sito di Monte Ginezzo ,secondo quanto indica la
deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 5 luglio 2004, non risulta
compreso nel sistema regionale delle aree protette, ma non contesta in alcun
modo che il predetto sito sia individuato come Sito di Importanza Regionale (S.I.R.),
nonché classificato come Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di
Protezione Speciale (Z.S.P.): ne discende che la censura, prima ancora che
infondata, è inammissibile. Del resto, la censura è anche priva di fondamento,
poiché la deliberazione della Giunta Regionale n. 644 cit., da un lato, non può
certo prevalere sui profili di protezione comunitaria; dall’altro, contiene una
minuta descrizione dei pregi naturalistici e faunistici della località in
discorso (cioè degli effettivi fattori su cui si è fondata la pronuncia negativa
impugnata) e ne sottolinea i principali elementi di criticità interni ed esterni
al sito (ad es., la riduzione o cessazione del pascolamento).
In proposito, è poi necessaria l’avvertenza di non dare eccessivo rilievo alla
suddetta deliberazione n. 644/2004, che – nonostante le incertezze mostrate sul
punto dalla difesa della Regione – non può in nessun modo essere confusa con
l’approvazione delle Linee guida regionali per la valutazione di impatto
ambientale degli impianti eolici (v. doc. n. 53 della Regione): approvazione
che, per quanto detto prima, non è mai intervenuta, con il corollario del
carattere non ufficiale di tale documento. La deliberazione de qua si limita,
invece, ad approvare le norme tecniche relative alle forme e modalità di tutela
e conservazione dei Siti di Importanza Regionale, tra i quali è ricompreso
quello di Monte Ginezzo. È, dunque, da respingere il richiamo, che la ricorrente
fa, alle citate Linee guida regionali per la valutazione dell’impatto ambientale
degli impianti eolici, al fine di dimostrare che la perdita di habitat
conseguente al progetto presentato sarebbe notevolmente inferiore ai limiti,
oltre i quali la perdita stessa non è considerata accettabile dalle predette
Linee guida. Il carattere “non ufficiale” di queste impedisce, infatti, di
attribuire efficacia vincolante ai limiti in parola; né va trascurato che la
lettura delle citate Linee guida porta ad escludere il carattere rigidamente
vincolante dei limiti stessi (cfr. par. I.3, p. 16 del doc. n. 53 della difesa
regionale, dove si afferma l’opportunità che il progetto li rispetti “nella
maggior misura possibile”).
Da ultimo, si deve evidenziare che le stime di diminuzione delle specie di flora
riportate nel ricorso (relative ad arbusteti, erica, prati, pascolo, rovo e
prugnolo) non sono esaustive, non coprendo tutto l’arco delle specie elencate,
per il sito di Monte Ginezzo, dalla deliberazione della Giunta Regionale n.
644/2004 cit. e dal documento “Aree vocate alla realizzazione di impianti eolici
nella Provincia di Arezzo”, approvato con la ricordata deliberazione della
Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006 (che ripete l’elenco). Nel gravame,
infatti, si esclude che l’intervento possa investire i castagneti da frutto, ma
nulla si dice sui boschi di roverella e cerro, né sui rimboschimenti di
conifere, né, ancora, sulle brughiere xeriche.
Ne discende la complessiva infondatezza della doglianza sopra riportata sub C).
Venendo alla doglianza di cui al punto D), con essa si contesta il vincolo
avifaunistico, richiamato, in particolare, nel parere della Regione Umbria (cfr.
la determinazione dirigenziale prot. n. 3877 del 10 maggio 2006, doc. n. 9 della
difesa regionale, poi ribadita con determinazione prot. n. 1980 del 7 marzo
2007, doc. n. 30 della medesima). Nello specifico la Regione Umbria, con la
determinazione n. 3877 cit., ha espresso parere ambientale non favorevole alla
realizzazione del parco eolico, dopo avere raccolto gli avvisi negativi del
Servizio Promozione e Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici e del
Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana. I
suddetti avvisi negativi sono notevolmente dettagliati ed esaurienti e la
ricorrente muove al riguardo censure generiche, parziali e, comunque infondate.
In dettaglio, è generica la censura di carenza di istruttoria per mancata
verifica della distanza delle aree, dell’effettiva influenza delle pale eoliche
e delle specie protette. La società non indica, infatti, da quali elementi
desuma l’omissione di cui si lamenta. Donde, nel contempo, l’infondatezza della
censura, che in ogni caso è confutata dall’avviso del Servizio Promozione e
Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, dove si menzionano
espressamente i “sopralluoghi effettuati sulle aree indiziate di impatti” e che
reca in allegato una cospicua documentazione fotografica.
È infondata la censura con cui si deduce l’indisponibilità di dati scientifici
attestanti l’insufficienza della distanza di 10-15 km dal parco eolico ai fini
della riduzione del pericolo di impatti diretti con gli aerogeneratori per le
specie ornitiche sia stanziali, sia migratrici dell’area umida. In disparte la
circostanza che, secondo il Servizio programmazione forestale,
faunistico-venatoria ed economia montana, l’area interessata dall’installazione
del parco eolico è posta ad una distanza inferiore a 10 km dal lago Trasimeno,
la ricorrente trascura comunque che la materia ambientale risulta governata dal
principio di precauzione: principio che, alla stregua della giurisprudenza più
sopra riferita (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 1462/2005, cit.), in presenza di una
situazione ambientale caratterizzata da profili di specifica e documentata
sensibilità, rende legittima e ragionevole l’opposizione alla realizzazione di
un’attività, anche ove sussista la semplice possibilità di un’alterazione
negativa e quindi se vi sia la possibilità, non dimostrabile in positivo ma
neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi.
Molto parziale e del tutto insufficiente è, infine, l’elenco delle specie
ornitiche che non subirebbero effetti negativi dalla realizzazione dell’opera
(la ricorrente menziona solo gli anseriformi ed il falco di palude): elenco che
ha il vizio di base di essere ricalcato sulle già citate Linee guida regionali
per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici, non approvate,
e che comunque mostra di non tener conto delle ulteriori specie indicate del
Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana
della Regione Umbria (ad es., il falco pescatore, l’albanella minore, il
biancone).
Va aggiunto che per quanto riguarda i profili della flora ed avifaunistici, la
deliberazione impugnata richiama altresì il parere della Provincia di Arezzo
(cfr. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 342 del 11 maggio 2006, doc.
n. 11 della difesa regionale): quest’ultimo è estremamente dettagliato e segnala
la presenza, nell’areale interessato, di ulteriori specie ornitiche (magnanina,
succiacapre, calandro e tottavilla), giungendo a propria volta a conclusioni
negative sull’installazione dell’opera, poiché l’impatto del parco eolico sulla
fauna produrrebbe conseguenze contrastanti con gli obiettivi di gestione del
Piano Faunistico Venatorio e con le misure di conservazione del S.I.C.
(implicanti il mantenimento delle praterie di crinale ed il miglioramento della
gestione forestale).
Donde la complessiva infondatezza della doglianza di cui al punto D).
I profili finora esaminati – attinenti al paesaggio, alla flora ed all’avifauna
– sono di per sé idonei a giustificare la deliberazione impugnata, ed anzi essi
ne costituiscono la vera e propria motivazione, mentre gli altri profili
contestati dalla ricorrente (attinenti al contrasto con il P.T.C.P., con il
P.R.G., con la normativa acustica, ecc.) o non integrano la motivazione della
pronuncia negativa, o rispetto a questa rivestono un ruolo secondario e
marginale. Ciò è espressamente affermato dalla Regione in relazione al contrasto
dell’opera con la normativa in tema di rumorosità: si legge infatti, al
riguardo, nella deliberazione impugnata, che “gli aspetti riguardanti l’impatto
acustico in fase di costruzione e la conformità dell’intervento con il PCCA”
(Piano comunale di classificazione acustica) “rivestono in ogni caso, ai fini
del giudizio di compatibilità ambientale, un’importanza accessoria e marginale
rispetto ai principali elementi di incompatibilità di cui alla motivazione del
parere sfavorevole espresso dalla conferenza di servizi interna”: elementi che,
invece, la predetta deliberazione ravvisa (alla luce della Conferenza di Servizi
interna del 16 ottobre 2007 e dei pareri della Soprintendenza, della Regione
Umbria e della Provincia di Arezzo) negli impatti dell’opera proposta
sull’avifauna e sul paesaggio, cioè proprio in quegli elementi che formano
oggetto delle censure fin qui esaminate, riassunte più sopra nei punti da A) a
D), e delle quali si è appena dimostrata l’infondatezza.
Se ne desume la superfluità dell’esame delle doglianze contenute nei punti da E)
ad I), atteso che si tratta di doglianze le quali, anche qualora fossero fondate
e da accogliere, non potrebbero comunque portare all’annullamento della
deliberazione impugnata. A detta conclusione si arriva, riassumendo quanto si è
appena esposto, in base a due ragioni strettamente connesse tra loro: 1) perché,
come si è visto, si tratta di doglianze che attengono a profili secondari e non
decisivi per la pronuncia gravata, la quale trae, invece, giustificazione
dall’impatto dell’opera sull’avifauna e sul paesaggio; 2) perché il suddetto
impatto su avifauna e paesaggio costituisce motivazione autonoma, capace da sé
sola di supportare la deliberazione gravata. In altre parole, la fondatezza di
tale giustificazione rappresenta elemento che di per sé solo preclude
l’accoglimento delle censure della ricorrente volte a contestare l’apparato
motivazionale dell’atto gravato. A ben guardare, anzi, si tratta di due
motivazioni distinte ed autonome, l’una attinente all’impatto del parco eolico
sul paesaggio (secondo quanto indicato dal parere della Soprintendenza), l’altra
attinente all’impatto sull’avifauna (secondo quanto si ricava dai pareri della
Regione Umbria e della Provincia di Arezzo), ognuna delle quali è in grado di
per sé di supportare in via del tutto autonoma la deliberazione per cui è causa.
Va invece analizzata la doglianza riportata sub L), atteso che con questa la
società ricorrente deduce un’illegittimità di natura procedimentale, avente ad
oggetto la mancata compiuta disamina, da parte della Regione, delle osservazioni
dalla ricorrente stessa presentate in replica alla comunicazione ex art. 10-bis
della l. n. 241/1990. A ben vedere, però, si tratta di doglianza priva di
fondamento, atteso che, come specificamente indicato dalla deliberazione
impugnata, a seguito delle osservazioni della ricorrente, la Regione ha avviato
un’ulteriore fase procedimentale, acquisendo, in relazione a dette osservazioni,
ulteriori pareri della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio di
Arezzo, del Comune di Cortona (peraltro espressosi con la nota a firma del
Sindaco sopra ricordata, costituente atto politico e non parere tecnico), nonché
di altri organismi, quali l’A.R.P.A.T., l’A.U.S.L. n. 8 (a mezzo del Settore
“Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”), l’U.R.T.A.T.. A questo riguardo
risulta significativo, in particolare, il parere della Soprintendenza espresso
con nota prot. n. 86/ESP del 25 gennaio 2008 (doc. n. 43 della difesa
regionale), dove sono analiticamente riconfermate le criticità del progetto dal
punto di vista dell’impatto paesaggistico e della visibilità del parco eolico,
in grado di ingenerare un “cambiamento radicale della percezione visiva”
dell’area interessata. Nella nota si menziona, in particolare, l’impatto visivo
dell’opera sulla Fortezza del Girifalco, sulle principali vie di accesso a
Cortona e sulle strade panoramiche che si dirigono dal centro abitato verso la
Valle del Tevere. Anche a voler obiettare sul primo degli elementi ora ricordati
– attinente, secondo lo stesso parere, alla lesione dell’integrità del bene
culturale, piuttosto che paesaggistico (ma si è dimostrata prima
l’inscindibilità dei due profili) – restano comunque fermi gli altri due
elementi di criticità (vie di accesso a Cortona e strade panoramiche verso la
Valle del Tevere, con visuale dell’intera Val di Chiana, fino alla Val d’Orcia
ed al Trasimeno), di per sé in grado di giustificare il persistente avviso
negativo della Soprintendenza. Donde la complessiva infondatezza della censura.
Completato l’esame del quinto motivo di ricorso, si deve perciò sottolineare
come esso sia nella sua totalità infondato ed in quanto tale, integralmente da
respingere.
Parimenti infondato risulta, poi, il sesto motivo, con cui viene desunta la
violazione del principio di proporzionalità, per non avere la P.A. contemplato
soluzioni diverse dalla mera pronuncia negativa di compatibilità ambientale,
quali la revisione del tracciato, la simulazione dell’impatto delle pale sulla
visuale, ecc., e per non avere tenuto in debita considerazione l’utilità
complessiva del progetto per la collettività locale, a tutto detrimento anche
del principio della libera concorrenza nel mercato elettrico. In verità,
quest’ultimo profilo non pare del tutto appropriato nel quadro di un giudizio
teso a valutare la compatibilità ambientale dell’opera, risolvendosi esso, in
buona sostanza, nell’interesse economico del privato, la cui tutela trova luogo,
essenzialmente, nel procedimento di autorizzazione unica. Per il resto, il
richiamo al principio di proporzionalità è infondato ed a confutazione di esso
si rinvia a quanto esposto più sopra a dimostrazione dell’infondatezza
dell’analoga censura, formulata con il quinto motivo di ricorso, poc’anzi
riportata al punto B), con specifico riguardo a quanto detto circa
l’operatività, nella materia ambientale, del principio comunitario di
precauzione.
Esaurito, così l’esame dei motivi di ricorso formulati in via diretta ed
autonoma contro l’impugnata pronuncia negativa di compatibilità ambientale
dell’opera, rimangono da trattare i due primi motivi, attinenti,
rispettivamente, all’illegittimità della moratoria regionale disposta con la
deliberazione n. 923/2006 ed all’illegittimità derivata che ne seguirebbe a
carico della succitata pronuncia negativa, avendo assunto questa come proprio
atto presupposto la moratoria de qua. I due motivi, nondimeno, risultano
entrambi inammissibili, perché, a ben vedere e come si evince dalle stesse
argomentazioni della società ricorrente, tra i due atti – la moratoria regionale
alla realizzazione di parchi eolici e la valutazione negativa dell’impatto
ambientale del progetto proposto – non è rinvenibile nessun nesso di
presupposizione (contrariamente a quanto sostiene la Regione medesima). Invero,
come si è visto inizialmente, la deliberazione n. 923/2006 costituisce atto
presupposto del distinto procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003, sicché la sua eventuale illegittimità, anche se fosse
comprovata, non potrebbe dispiegare alcuna illegittimità derivata sulla
valutazione negativa di compatibilità ambientale, stante l’autonoma funzione di
quest’ultima (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 563/2006, cit.). Donde
l’inammissibilità dei due motivi di ricorso in esame.
Sul punto, va, invece, respinta l’eccezione di irricevibilità per tardivita
formulata dalla difesa della Regione avverso l’impugnazione della deliberazione
regionale n. 923/2006 (che comporterebbe, se accolta, la declaratoria di
inammissibilità del motivo di ricorso incentrato sull’illegittimità derivata del
giudizio negativo di compatibilità ambientale). Invero, alla predetta
deliberazione va attribuita natura di atto generale, o in alternativa
regolamentare, secondo quanto si evince dallo Statuto della Regione Toscana
(cfr. artt. 11, 37 e 42): pertanto (quale che sia la soluzione adottata circa la
natura dell’atto), la lesione che da essa può discendere in capo all’odierna
ricorrente è solo potenziale e si attualizzerebbe – atteso il nesso di
presupposizione rispetto all’autorizzazione unica – solamente in sede di
adozione del provvedimento di diniego dell’autorizzazione stessa: provvedimento
allo stato inesistente.
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza, infatti, in base all’art. 100
c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo), non si può riconoscere un
interesse a ricorrere per il mero ripristino della legalità violata, allorché
non si sia ancora verificata una lesione, diretta ed attuale, della situazione
soggettiva protetta: detto principio trova peculiare applicazione per gli atti
amministrativi generali e per quelli a carattere regolamentare, i cui vizi
risultano immediatamente contestabili solo laddove di per sé preclusivi del
soddisfacimento dell’interesse protetto, mentre sono altrimenti deducibili come
fonte di illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia
quest’ultimo a venire impugnato, insieme all’atto presupposto, in quanto
concretamente lesivo (C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5661).
In definitiva, perciò, il ricorso è inammissibile nella parte in cui (primo
motivo) è volto a censurare la moratoria regionale all’installazione di parchi
eolici (deliberazione della Giunta n. 923/2006); è, inoltre, inammissibile,
nella parte in cui pretende di desumere da detta censura l’illegittimità in via
derivata della pronuncia negativa sulla compatibilità ambientale del progetto
proposto dalla società ricorrente (deliberazione della Giunta Regionale n. 107
del 18 febbraio 2008). Per la restante parte, contenente censure formulate in
via autonoma avverso la suddetta pronuncia, esso è infondato e da respingere,
così come è da respingere la domanda di annullamento della deliberazione della
Giunta Provinciale di Arezzo n. 137/2006.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore
delle controparti costituite (Ministero dei Beni ed Attività Culturali e Regione
Toscana), mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle
altre controparti, non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara in
parte inammissibile e nella rimanente parte lo respinge, come specificato in
motivazione.
Condanna la società ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa nei
confronti del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e della Regione Toscana,
che in via forfettaria liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per ognuna di tali
controparti, per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), più I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Nulla spese nei confronti delle controparti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009,
con l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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