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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. UMBRIA, sez. I - 8 giugno 2010, n. 360
RIFIUTI - Potere di ordinanza ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 - Efficacia
temporale - Testo anteriore alla novella ex d.l. n. 90/2008 - Testo vigente.
In tema di rifiuti, uno specifico potere di ordinanza contingibile e urgente è
espressamente previsto dall’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, la formulazione
originaria prevedeva che le ordinanze, aventi efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi, potessero essere reiterate per non più di due volte, salva
la possibilità, in presenza di “comprovata necessità”, che (soltanto) il
Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, dettando “specifiche prescrizioni”, adottasse ordinanze “anche
oltre i predetti termini” (comma 4). Nella formulazione vigente del comma 4,
introdotta dal d.l. 90/2008, convertito dalla legge 123/2008, il limite delle
due reiterazioni è stato sostituito dal riferimento ad “un periodo non superiore
a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti”. Pres. Lignani, Est.
Ungari - A. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Sindaco del Comune di Bettona (Avv.
Stato) e Comune di Bettona (avv. Frenguelli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 8 giugno
2010, n. 360
RIFIUTI - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 1919 d.lgs. .n 152/2006 -
Presupposti - Valutazione oggettiva - Situazione di pericolosità perdurante nel
tempo. Ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 152/2006, i presupposti per l’esercizio
del potere di ordinanza contingibile e urgente sono : una situazione di
eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente, e l’impossibilità di
provvedere altrimenti (vale a dire, da un lato l’impossibilità di differire
l’intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;
dall’altro, l’insufficienza degli ordinari strumenti offerti dalla normativa). I
presupposti della contingibilità ed urgenza devono essere valutati da un punto
di vista oggettivo, cioè con riguardo alla situazione da fronteggiare ed agli
strumenti disponibili, senza condizionamenti derivanti dall’eventuale
coinvolgimento soggettivo dell’organo titolare del potere. Infatti, la
contingibilità non viene meno anche se la situazione di pericolosità duri nel
tempo, potendo anzi un ulteriore ritardo accentuare l’urgenza. Pres. Lignani,
Est. Ungari - A. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Sindaco del Comune di Bettona (Avv.
Stato) e Comune di Bettona (avv. Frenguelli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 8 giugno
2010, n. 360
RIFIUTI - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 -
Mancata indicazione del termine finale di durata o efficacia - Illegittimità -
Esclusione - Ragioni. Le ordinanze contingibili ed urgenti sprovviste di un
termine finale di durata o efficacia, non per questo sono automaticamente
illegittime in quanto, pur provocando mutamenti irreversibili di una particolare
situazione, non determinano un assetto stabile e definitivo della disciplina
(cfr. Cons. Stato, V, 13 agosto 2007, n. 4448). In ogni caso, la mancanza di un
espresso termine finale di durata o efficacia non può viziare il provvedimento,
laddove sia la disposizione normativa che prevede il potere a stabilirne la
durata massima (e l’eventuale reiterabilità, insieme ai relativi presupposti),
come avviene con l’articolo 191 del d.lgs. 152/2006. Pres. Lignani, Est. Ungari
- A. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Sindaco del Comune di Bettona (Avv. Stato) e
Comune di Bettona (avv. Frenguelli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 8 giugno 2010, n.
360
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00360/2010 REG.SEN.
N. 00336/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Agriumbria 2000 S.a.s. di Grandolini Lorenzo, con sede in Bettona, rappresentata
e difesa dall'avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso
Francesco Augusto De Matteis in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
- Sindaco del Comune di Bettona anche quale Ufficiale del Governo, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per
legge in Perugia, via degli Offici, 14;
- Comune di Bettona, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Frenguelli, con
domicilio eletto presso Matteo Frenguelli in Perugia, via Cesarei, 4;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 46 in data 20 settembre 2007, nonché di ogni altro
atto presupposto, connesso, conseguente o collegato (ivi compresi, ove occorra:
il parere reso dal Responsabile dell’Area Urbanistica prot. 7353 in data 20
settembre 2007, l’articolo 104, comma 1, lettera a), del vigente regolamento
comunale di igiene e sanità, e qualsiasi altro atto che precluda agli allevatori
attinti dall’ordinanza n. 46/2007 di smaltire i reflui mediante sistemi diversi
dal conferimento presso l’impianto di proprietà comunale);
- dell’ordinanza sindacale n. 20 in data 15 marzo 2008 (motivi aggiunti);
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bettona e del Sindaco
del Comune di Bettona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott.
Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente esercita attività di allevamento nel Comune di Bettona,
via Torgianese.
1.1. Occorre precisare che, con deliberazione del C.C. n. 75 in data 13 agosto
1991, il regolamento comunale di igiene e sanità è stato integrato con gli
articoli 103-112, concernenti l’allevamento dei suini (disciplina in parte
modificata ed integrata con l’articolo 113, ad opera della deliberazione del
C.C. n. 69 in data 29 dicembre 2004).
I reflui degli allevamenti della zona per anni sono stati smaltiti presso il
depuratore di proprietà del Comune di Bettona, sito in località Campagna. Di
regola, i suini venivano allevati in stabulazione fissa su pavimento fessurato
ed i reflui confluivano nelle sottostanti vasche di raccolta, e venivano poi
convogliati, per sollevamento mediante pompaggio, all’impianto di Bettona.
L’unico altro impianto della zona è quello in località Olmeto, nel Comune di
Marsciano, gestito dalla soc. SIA.
1.2. Il depuratore di Bettona negli ultimi anni è stato gestito (cfr.
regolamento di gestione dell’impianto, approvato con deliberazione del C.C. n.
40 in data 25 agosto 1990; convenzione rep. n. 1736 in data 29 maggio 1993, in
esecuzione della deliberazione del C.C. n. 41 in data 25 agosto 1992) dalla
concessionaria società cooperativa CO.DEP. a r.l., i cui soci erano gli stessi
allevatori.
Per gestire l’impianto di digestione anaerobica, sono stati realizzati un
impianto di cogenerazione, una laguna di stoccaggio ed un bacino di ossidazione.
Anche la società ricorrente ha smaltito in questo modo i propri reflui.
Gli allevatori bettonesi hanno costituito la maggior parte degli utenti del
servizio, al quale erano ammessi anche non soci ed allevatori che svolgono
attività al di fuori del Comune di Bettona.
L’ammissione dei richiedenti al servizio era “riservata al Comune di Bettona che
delibererà con atto della G.M. previa intesa con la Società concessionaria”
(articolo 6 della convenzione, articolo 3, comma 3, del regolamento di gestione
– allegato D alla convenzione stessa).
Al momento della concessione alla CO.DEP. tutti gli allevatori bettonesi
facevano parte della compagine sociale.
2. Il Sindaco di Bettona, ritenendo sussistere una situazione di “grave e
imminente emergenza ambientale” – legata al “rischio di sversamento delle acque
reflue azotate dalla laguna di stoccaggio che, qualora si verifichi, invadendo i
terreni circostanti e riversandosi nel fiume Chiascio e nel torrente Cagnola,
determinerebbe un vero e proprio disastro ambientale” - ha adottato, ai sensi
degli articoli 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e 191 del d.lgs. 152/2006,
l’ordinanza n. 46 in data 20 settembre 2007.
Con il provvedimento (conformemente a quanto proposto dal responsabile dell’Area
Urbanistica) :
- è stato vietato il “ristallo” di capi suini negli allevamenti;
- è stata disposta l’immediata riduzione del cinquanta per cento dei capi
esistenti, obbligando altresì gli allevatori a consegnare in Comune copia del
registro di carico e scarico;
- è stato vietato il convogliamento delle acque meteoriche alle condutture di
adduzione all’impianto.
Nel contempo, viene ordinato alla CO.DEP. l’allestimento di un invaso di
contenimento idoneo a consentire lo stoccaggio provvisorio delle acque reflue
derivanti dall’impianto di depurazione, sino all’adeguamento dell’impianto
stesso e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.
La motivazione del provvedimento consiste sostanzialmente nel rilievo che, a
seguito dell’abbattimento dei livelli di azoto per ettaro ai fini
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti trattati negli impianti di
biodigestione (cfr. deliberazione della G.R. n. 1492/2006), dell’inadeguatezza
del depuratore alla nuova normativa e della indisponibilità di terreni agricoli
per la fertirrigazione nella maggiore estensione conseguentemente necessaria, la
laguna di stoccaggio ha registrato livelli di saturazione preoccupanti. E che la
situazione si è aggravata a causa dell’impossibilità di continuare ad utilizzare
l’altro impianto di biodigestione (cfr. nota CO.DEP. in data 17 settembre 2007,
sull’interruzione del servizio da parte della SIA), del ritardo con il quale la
CO.DEP. ha affrontato l’esigenza di adeguamento dell’impianto, e del fatto che
gli allevatori convogliano nelle condutture di adduzione dell’impianto anche
acque meteoriche.
Le premesse dell’ordinanza evidenziano anche che le varie riunioni promosse con
la CO.DEP. e con gli allevatori non hanno sortito alcun risultato utile, sotto
il profilo della limitazione del conferimento dei liquami e della eliminazione
del convogliamento delle acque meteoriche. Fino a che l’autonomia di stoccaggio
della laguna è risultata limitata a pochi giorni - cfr. nota CO.DEP. prot. 7036
in data 7 settembre 2007 e sopralluogo in data 19 settembre 2007 e, in pari
data, le conseguenti del responsabile dell’Area Urbanistica al Sindaco prot.
7316 (nella quale si segnala “una capacità residua di stoccaggio di cm 6” ed il
pericolo di “prossime fuoriuscite di liquame, che interesserebbero il vicino
fiume Chiascio e torrente Cagnola”) e prot. 7353 (nella quale si precisa che il
pericolo di fuoriuscita dei reflui “è da considerarsi immediato e ad altissimo
rischio per gli adiacenti corsi d’acqua (…) sui quali, nel caso in cui si
verificasse anche un minimo smottamento dell’argine, si avvierebbe un fenomeno
di sversamento che potrebbe rapidamente degenerare in un vero e proprio disastro
ambientale”).
3. Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente impugna detta ordinanza n.
46/2007 (e, in via subordinata, l’articolo 104, comma 1, del regolamento
comunale di igiene e sanità), lamentando che le disposizioni sulla riduzione dei
capi e sul divieto di ristallo siano lesive della propria attività, e deducendo
le seguenti censure.
3.1. Sostiene che il potere di ordinanza previsto dalle disposizioni richiamate,
è stato utilizzato dal Comune in modo arbitrario, ingiusto e manifestamente
sproporzionato.
Il perseguimento dell’obbiettivo di ridurre la quantità dei reflui convogliati
all’impianto CO.DEP. era perfettamente coniugabile con la prosecuzione
dell’attività suinicola, mediante forme di smaltimento dei reflui alternative.
Tuttavia, non è stata offerta una simile possibilità alle aziende che possono
fare a meno di avvalersi dell’impianto comunale di Bettona (come la ricorrente,
che all’indomani dell’ordinanza ha stipulato un contratto per conferire i reflui
presso l’impianto di Marsciano ed afferma di poter avviare in breve tempo la
fertirrigazione sui terreni di proprietà).
3.2. Vi è violazione degli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del d.lgs.
267/2000, e dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, nonché difetto dei
presupposti, in quanto :
- le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere non definitive e devono
avere una efficacia temporalmente delimitata, e non possono essere utilizzate
per regolare stabilmente una determinata situazione;
- l’urgenza e la contingibilità che consentono di deviare dagli ordinari moduli
procedimentali non sono configurabili laddove non si sia posto un rimedio
preventivo ad una situazione il cui verificarsi era ragionevolmente da
attendere.
Mentre l’ordinanza impugnata non ha durata limitata e consegue ad una situazione
prevedibile e prevenibile da parte del Comune, il quale avrebbe dovuto
intervenire per tempo nei confronti della CO.DEP., esercitando i poteri
sostitutivi previsti in caso di cattiva gestione dell’impianto (articolo 14
della convenzione rep. n. 1736/1993) o addirittura avvalendosi della clausola
risolutiva espressa (articolo 13 della convenzione).
3.3. Vi è violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990, in quanto la
comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati era
dovuta anche in presenza di un’ordinanza contingibile ed urgente.
3.4. In via subordinata, viene censurato l’articolo 104, comma 1, lettera a),
del regolamento comunale di igiene e sanità, per violazione dell’articolo 41
Cost. ed illogicità ed ingiustizia manifesta, nella misura in cui la norma
regolamentare venga “intesa (…) nel senso di precludere il ricorso ad altre
forme lecite di smaltimento dei reflui”.
4. Con ordinanza n. 20 in data 15 marzo 2008, il Sindaco di Bettona ha reiterato
l’ordinanza n. 46/2007, prorogando i termini della sua vigenza per ulteriori sei
mesi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.
E’ utile sottolineare che, con nota prot. 25523 in data 11 dicembre 2007, l’A.R.P.A.
aveva segnalato la saturazione della capacità della laguna di stoccaggio e
riferito l’inottemperanza di alcuni allevatori alla precedente ordinanza; e che,
con nota prot. 1214 in data 5 febbraio 2008, l’A.R.P.A. aveva segnalato
(articolatamente) la propria valutazione in ordine al permanere della situazione
di emergenza.
5. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugna anche detta ultima ordinanza n.
20/2008 (sempre unitamente all’articolo 104 del regolamento comunale), deducendo
le seguenti censure.
5.1. Vi è violazione dell’articolo 191, comma 3, del d.lgs. 152/2006, in quanto
non sono state indicate le norme a cui l’ordinanza intende derogare, e non sono
stati acquisiti i pareri tecnici sull’adeguatezza della soluzione (ri)proposta e
sulle conseguenze ambientali che potrebbero derivarne.
5.2. Difetta anche lo scopo presupposto del potere di ordinanza, che dovrebbe
essere quello di “consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione
dei rifiuti” e non invece – come avviene nel caso in esame – quello di inibire
le attività che producono i rifiuti.
5.3. Infine, la ricorrente ripropone le censure già dedotte con il ricorso
introduttivo:
- nei confronti dell’ordinanza, sostenendo che il potere di ordinanza previsto
dalle disposizioni richiamate, è stato utilizzato dal Comune in modo arbitrario,
ingiusto e manifestamente sproporzionato, oltre che incorrendo in violazione
degli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del d.lgs. 267/2000, e dell’articolo
191 del d.lgs. 152/2006, ed in violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990;
- nei confronti dell’articolo 104, comma 1, lettera a), del regolamento
comunale, per violazione dell’articolo 41 Cost. ed illogicità ed ingiustizia
manifesta.
La ricorrente sottolinea in particolare che la reiterazione impugnata è stata
disposta al solo scopo di dare alla CO.DEP. la possibilità di realizzare
l’invaso per lo stoccaggio provvisorio, in vista di una soluzione che si è già
rivelata impercorribile, senza nemmeno prendere in considerazione la possibilità
di provvedere diversamente.
6. Ancorché non sia direttamente rilevante ai fini della controversia, può
aggiungersi che, con deliberazione giuntale n. 57 in data 17 aprile 2008, il
Comune di Bettona (trascorso il periodo di c.d. fermo agronomico) :
- ha autorizzato la CO.DEP. a ridurre mediante fertirrigazione il livello dei
liquami presenti nella laguna dell’impianto comunale;
- ha autorizzato i soci della CO.DEP., ivi elencati, a reintrodurre,
“subordinatamente all’abbassamento del livello della laguna al di sotto del
limite di sicurezza”, suini nelle stalle autorizzate, per un ciclo di
allevamento ed entro il numero complessivo di 40.000 capi.
Tra i soci autorizzati figurano anche allevatori le cui stalle sono ubicate al
di fuori del territorio di Bettona.
Può inoltre sottolinearsi che, per far fronte alla situazione sopra ricordata,
l’assemblea della CO.DEP. aveva approvato in data 6 agosto 2007 un progetto di
“ammodernamento” dell’impianto (c.d. progetto ENVIS), ripartendo i costi
(stimati in euro 2.730.000,00 più IVA) tra i soci in proporzione alla superficie
delle rispettive stalle (così come, del resto, venivano quantificati gli oneri
del servizio). A quel punto, alcuni soci, ritenendo non conveniente
l’operazione, avevano deciso di recedere dalla cooperativa; altri soci non
avevano comunque pagato (tra essi, la ricorrente, la quale, pur non impugnando
la delibera, aveva poi manifestato la necessità di approfondimenti e chiarimenti
sul progetto) ed erano stati esclusi per morosità in base all’articolo 12 dello
statuto.
7. Resistono, controdeducendo puntualmente, il Comune di Bettona e, con
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Sindaco di Bettona nella qualità di
Ufficiale del Governo.
8. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Ciò esime il Collegio dall’esaminare la questione della titolarità del potere
esercitato e della conseguente eccezione di difetto di legittimazione del
Sindaco quale ufficiale del Governo.
8.1. E’ opportuno anzitutto precisare che con l’ordinanza impugnata è stato
sostanzialmente esercitato il potere previsto dall’articolo 191 del d.lgs.
152/2006.
Infatti, l’articolo 191 del d.lgs. 163/2006, stabilisce che “(…) qualora si
verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il
Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un
elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze (…)
hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi” (comma 1). Quanto a
detta durata, la formulazione originaria prevedeva che le ordinanze potessero
essere reiterate per non più di due volte, salva la possibilità, in presenza di
“comprovata necessità”, che (soltanto) il Presidente della regione d’intesa con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, dettando “specifiche
prescrizioni”, adottasse ordinanze “anche oltre i predetti termini” (comma 4).
Nella formulazione vigente del comma 4, introdotta dal d.l. 90/2008, convertito
dalla legge 123/2008, il limite delle due reiterazioni è stato sostituito dal
riferimento ad “un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di
gestione dei rifiuti”.
Con riferimento alle altre disposizioni richiamate nell’ordinanza, l’articolo 50
del T.U.E.L. si limita a ricordare che “Il sindaco esercita altresì le altre
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge” (comma 4) ed “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti (…) (comma 5).
Mentre non risulta rilevante il successivo articolo 54, che, nel disciplinare le
“attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”, considera anche
l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, ma in materie diverse dalla
tutela dei corpi idrici e della disciplina dei rifiuti.
8.2. Occorre quindi individuare quale sia davvero l’effetto dell’ordinanza n.
46/2007.
Al riguardo, è utile ricordare che il Presidente di questo Tribunale, in
un’analoga controversia, con decreto n. 130 in data 9 ottobre 2007, ha negato la
tutela cautelare interinale (inaudita altera parte) richiesta in quella sede,
sottolineando che “ … il provvedimento impugnato si indirizza esplicitamente
(solo) agli allevatori <<che conferiscono i liquami all’impianto gestito dalla
coop CODEP>> il che lascia intendere (salva ed impregiudicata ogni diversa
decisione del Collegio sul punto, sia in sede cautelare che di merito) che non
siano tenuti alla riduzione del numero di capi coloro che già conferiscono i
liquami ad altri impianti ovvero siano in grado di farlo con l’immediatezza
richiesta dalla situazione descritta nell’ordinanza”.
Il Comune di Bettona sottolinea di avere adeguato i propri comportamenti a tale
interpretazione.
Ciò trova conferma nell’atto di indirizzo della Giunta n. 51 in data 25 ottobre
2007, e nella nota prot. 8688 in data 31 ottobre 2007, con cui sono state rese
note le modalità di verifica dell’attuazione dell’ordinanza n. 46/2007 nei
confronti degli allevatori che avevano comunicato modalità alternative di
smaltimento dei reflui (in sostanza, oltre a presentare documentazione e
planimetrie delle stalle: sigillare le condotte di adduzione, in caso di
smaltimento totalmente presso una struttura diversa dal depuratore CO.DEP; anche
installare un contalitri dei reflui, in caso di smaltimento parziale).
Anche la deliberazione n. 59 in data 19 novembre 2007 (con cui la Giunta
comunale di Bettona ha disposto di avviare la procedura di esclusione dal
servizio di trattamento e smaltimento liquami presso il depuratore CO.DEP., nei
confronti “delle attività di allevamento zootecnico esterne al territorio del
Comune di Bettona che non hanno provveduto ad attivare il conferimento
alternativo dei liquami ad impianto diverso”) presuppone esplicitamente la
suddetta interpretazione.
La ricorrente, nella memoria conclusiva, contesta tale interpretazione,
richiamando la nota prot. 5211 in data 19 giugno 2008, con cui il Comune avrebbe
confermato che l’articolo 104 continuava ad obbligare tutti gli allevamenti a
carattere intensivo o industriale a smaltire i reflui mediante l’impianto
comunale.
Ma al riguardo – a parte il fatto che nella nota, invero dal tenore non univoco,
si afferma anzitutto che la disposizione non avrebbe dovuto essere intesa come
un divieto generalizzato “all’attivazione di attività produttive” o
“all’esercizio di attività di smaltimento diverse rispetto a quelle dello
smaltimento tramite l’impianto comunale” - occorre considerare che, comunque,
potrebbe trattarsi di una singola errata attuazione degli indirizzi di cui
sopra, non idonea a qualificare l’interpretazione dell’ordinanza generale ed il
comportamento complessivo del Comune (peraltro, l’atto non è stato impugnato
dalla ricorrente).
8.3. La ricorrente censura anche la mancanza di un termine di efficacia, la
pretesa definitività dell’assetto derivante dall’ordinanza impugnata. Contesta
anche la sussistenza dei presupposti per la sua adozione, sostenendo in
particolare che la situazione sarebbe stata prevedibile e prevenibile mediante
l’adozione di differenti iniziative (sostanzialmente, volte a sanzionare la
gestione inadeguata del depuratore CO.DEP.).
Ma non sembra al Collegio che l’ordinanza sia viziata neanche sotto questi
profili.
8.3.1. In ordine ai presupposti – in sintesi, ex art. 191 d.lgs. 152/2006 : una
situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente, e
l’impossibilità di provvedere altrimenti (vale a dire, da un lato
l’impossibilità di differire l’intervento in relazione alla ragionevole
previsione di un danno incombente; dall’altro, l’insufficienza degli ordinari
strumenti offerti dalla normativa) – va anzitutto sottolineato come, ai punti
precedenti, si sia già dato conto delle valutazioni presupposte all’adozione
dell’ordinanza n. 46/2007 ed alla sua reiterazione con l’ordinanza n. 20/2008.
Si tratta di valutazioni che fanno riferimento a parametri oggettivi, quali la
capacità residua della laguna di stoccaggio, il flusso medio di produzione e
convogliamento al depuratore dei liquami, l’impossibilità di ricorrere alla
fertirrigazione per smaltire i liquami trattati, da ultimo l’interruzione del
servizio presso l’unico altro impianto della zona. Alla luce dei dati di fatto,
sembra del tutto logica la previsione di una situazione di imminente pericolo.
Per ciò che concerne le misure adottate al fine di scongiurare la tracimazione
dei liquami dalla laguna, il Sindaco di Bettona ha fatto leva sulle due
possibilità di riduzione del livello dei liquami: riduzione degli apporti ed
aumento della capacità di stoccaggio provvisorio, disponendo che la prima
avvenisse con l’immediatezza che la situazione richiedeva (anche in base alla
considerazione dei tempi tecnici che la realizzazione della seconda
necessariamente comportava); l’ipotesi che detta seconda linea di intervento non
potesse risultare da sola sufficiente a fronteggiare la situazione, trova
conferma in quanto si è concretamente verificato dopo l’adozione dell’ordinanza
n. 46/2007.
In conclusione sul punto, se si considera che le ordinanza contingibili ed
urgenti costituiscono esercizio di una discrezionalità tecnica di contenuto
molto ampio, e pertanto sono sindacabili solo in presenza di evidente
illogicità, non può che concludersi nel senso dell’infondatezza delle censure in
esame.
8.3.2. D’altra parte, i contenuti dell’ordinanza dimostrano che con essa il
Sindaco non ha mirato a definire un nuovo assetto stabile del trattamento dei
reflui zootecnici.
E’ stato precisato in giurisprudenza che le ordinanze contingibili ed urgenti
sprovviste di un termine finale di durata o efficacia, non per questo sono
automaticamente illegittime in quanto, pur provocando mutamenti irreversibili di
una particolare situazione, non determinano un assetto stabile e definitivo
della disciplina (cfr. Cons. Stato, V, 13 agosto 2007, n. 4448).
E ciò si verifica anche nel caso in esame.
A ben vedere, l’ordinanza n. 46/2007 non incide direttamente sugli impianti
zootecnici, ma sull’utilizzazione delle adduzioni che li collegano al depuratore
di Bettona; è il conferimento dei reflui che viene inibito, senza imporre opere
o interventi specifici sugli allevamenti (a parte quelle strettamente
strumentali al conseguimento dell’obbiettivo: sigillare le adduzioni/installare
il contalitri). Gli allevatori sono lasciati liberi di scegliere (è certamente
una facoltà fortemente condizionata dal punto di vista dell’economia aziendale,
ma tale resta da quello giuridico), in base ad un calcolo di convenienza
imprenditoriale, tra la soluzione consistente nello smaltire altrimenti i propri
reflui (ad esempio, acquisendo la disponibilità di altri terreni) e la soluzione
consistente nel ridurre le attività (e quindi i reflui) dimezzando subito i capi
ed evitando futuri ristalli.
Le limitazioni previste hanno come obbiettivo diretto l’alleggerimento del
carico inquinante che perviene al depuratore, nel periodo necessario alla
realizzazione di nuova laguna di stoccaggio, a breve termine, ed all’adeguamento
del depuratore stesso, in prospettiva.
In ogni caso, la mancanza di un espresso termine finale di durata o efficacia
non può viziare il provvedimento, laddove sia la disposizione normativa che
prevede il potere a stabilirne la durata massima (e l’eventuale reiterabilità,
insieme ai relativi presupposti). Come avviene, lo si è già ricordato, con
l’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.
8.3.3. Si è detto della non irragionevolezza della previsione del rischio di
danno ambientale che si sarebbe determinato qualora il livello della laguna
fosse cresciuto al punto da superare quello degli argini, e della mancanza di
altri strumenti in grado di impedire immediatamente detto innalzamento.
In tale contesto, non potevano avere rilievo, quali presupposti per l’esercizio
del potere di ordinanza, eventuali valutazioni concernenti i comportamenti
pregressi dei diversi soggetti coinvolti nella gestione (ma anche
nell’utilizzazione) del sistema di smaltimento, e le conseguenti responsabilità
nel determinare la situazione di pericolo. Tali valutazioni possono assumere
rilievo giuridico ad altri fini (ed anche in altre sedi), ma non potevano
condizionare l’assunzione di rimedi che si presentavano ormai indifferibili.
I presupposti della contingibilità ed urgenza devono essere valutati da un punto
di vista oggettivo, cioè con riguardo alla situazione da fronteggiare ed agli
strumenti disponibili, senza condizionamenti derivanti dall’eventuale
coinvolgimento soggettivo dell’organo titolare del potere. Infatti, la
contingibilità non viene meno anche se la situazione di pericolosità duri nel
tempo, potendo anzi un ulteriore ritardo accentuare l’urgenza.
8.4. Da quanto esposto circa i presupposti del potere esercitato, caratterizzato
dall’indifferibilità e l’urgenza del provvedere, discende che l’ordinanza ha un
evidente carattere cautelare e che non trovano necessariamente applicazione le
garanzie di partecipazione preventiva degli interessati.
Ma anche qualora si volesse legare la necessità di dette garanzie al contesto
specifico (cfr. TAR Umbria, 24 febbraio 2005, n. 57), va sottolineato che, nel
caso in esame, l’urgenza e l’indifferibilità risultano dimostrata anche in
concreto; al riguardo, è sufficiente tener conto che il Comune di Bettona è
venuto a conoscenza dell’esistenza di una situazione di emergenza a seguito
della lettera in data 17 settembre 2007, con cui la CO.DEP. comunicato di non
essere più in grado di smaltire i reflui presenti in laguna mediante l’impianto
di Marsciano, e che i pareri tecnici attestanti la situazione di emergenza sono
del 19 settembre successivo; appare pertanto evidente come, nello spazio di tre
giorni, non vi sarebbe stato nemmeno il tempo di trasmettere le comunicazioni di
avvio del procedimento agli allevatori interessati.
8.5. L’impugnazione della disposizione regolamentare, alla luce di quanto
esposto circa la sua non applicazione nel caso in esame, non assume rilevanza.
Peraltro, va precisato che l’articolo 104, comma 1, del regolamento comunale
prevede che “Le stalle adibite ad allevamento di suini (…) dovranno avere le
seguenti caratteristiche: a) essere collegate all’impianto di trattamento dei
liquami zootecnici del Comune di Bettona; (…)”.
Per cui, delle due l’una: o dalla disposizione, che riguarda le condizioni di
autorizzabilità degli allevamenti, non discende anche il divieto di utilizzare
in concreto smaltimenti alternativi, tanto più laddove si verifichino eventi di
carattere emergenziale (è la tesi più convincente, per quanto sopra esposto);
oppure, il divieto risultava immediatamente lesivo delle possibilità di
organizzazione dello smaltimento dei reflui a disposizione degli allevatori, ed
avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decorrente dalla sua entrata in
vigore (deliberazione del C.C. n. 75/1991).
8.6. Restano da esaminare le censure prospettate con i motivi aggiunti.
A ben vedere, le censure ripropongono quelle già dedotte con il ricorso
introduttivo, facendo leva sull’assunto secondo cui il tempo trascorso avrebbe
evidenziato l’irrealizzabilità delle misure disposte con il potere di ordinanza.
Tuttavia, elementi valutativi nuovi o fatti sopravvenuti, effettivamente utili
per inficiare la logicità e la congruenza delle decisioni tecnico-discrezionali
adottate dal Sindaco per far fronte all’emergenza, non vengono indicati dalla
ricorrente.
La reiterazione delle misure è basata sulla valutazione dell’A.R.P.A. (cfr. note
prot. 25523/2007 e 1214/2008), che non ha messo in dubbio l’impostazione sottesa
all’ordinanza n. 46/2007, bensì ha individuato ritardi ed inadempimenti
nell’ottemperanza di quanto disposto con essa.
D’altra parte, l’articolo 191, comma 4, del d.lgs. 152/2006, consente la
reiterazione dell’ordinanza per un periodo complessivo che non risulta essere
stato superato con la reiterazione.
Infine, l’indicazione delle norme derogate deve intendersi necessaria, ai sensi
dell’articolo 191, comma 3, nella misura in cui il contenuto dispositivo
dell’ordinanza comporti una simile deroga; in questa prospettiva, una deroga –
alle disposizioni di cui agli articoli 23, 124 e seguenti del d.lgs. 152/2006,
nonché “di ogni altra che subordini a preventiva autorizzazione ambientale la
realizzazione del detto invaso” - è contenuta nell’ordinanza n. 46/2008, di cui
l’ordinanza n. 20/2008 costituisce, espressamente, “la reiterazione”; rispetto
agli altri contenuti delle ordinanze, sembra che le misure inibitorie
dell’attività zootecnica non comportino una deroga a norme legislative, bensì la
sospensione delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di igiene
comunale.
Per il resto, a confutare le censure dedotte, valgono le considerazioni già
esposte relativamente al ricorso introduttivo.
9. Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre l’integrale
compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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