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1974-9562
T.A.R. UMBRIA, sez. I - 18 novembre 2010, n. 512
DIRITTO URBANISTICO - Certificato di agibilità - Rilascio - Soggetti diversi
dall’intestatario del titolo edilizio - Legittimazione - Sussistenza. La
disposizione di cui all’art. 29, comma 4, della l.r. Umbria n. 1 del 2004, al
pari dell’analoga disposizione dell’art. 24, comma 3, del t.u. edilizia (d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380), non esclude che soggetti diversi dall’intestatario del
titolo abilitativo (o suoi successori a venti causa) possano richiedere il
certificato di agibilità. Detto certificato, infatti, a differenza del titolo
edilizio, che amplia la sfera giuridica dell’intestatario, che deve dunque
essere ben determinato se non altro in ragione del rapporto di esclusività che
si crea con il bene oggetto del provvedimento abilitativo, si limita ad
attestare una situazione oggettiva (ed in particolare la corrispondenza
dell’opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale,
della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo,
nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità
degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli
stessi installati, alla stregua della normativa vigente). Ne deriva che deve
essere rilasciato a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile ad
utilizzare l’edificio al quale si riferisce. Pres. f.f. Cardoni, Est. Fantini -
A.M. e altro (avv.ti Bagianti e Cartasegna) c. Comune di Magione (avv. Busiri
Vici) - TAR UMBRIA, Sez . I - 18 novembre 2010, n. 512
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00512/2010 REG.SEN.
N. 00248/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2010, proposto da:
Antonucci Marco e Medusa Vincenza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano
Bagianti e Mario Cartasegna, presso i quali sono elettivamente domiciliati in
Perugia, viale Centova,6;
contro
Comune di Magione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Mario Busiri Vici, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Perugia, via Cesarei, 4;
nei confronti di
Bussolini Emma, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Fraschetti, presso la
quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via A. Vecchi, 193;
per l'annullamento
del provvedimento 0011198 del 21/4/2010 con il quale il responsabile dell’area
urbanistica ed assetto del territorio del Comune di Magione ha revocato (rectius,
annullato) il certificato di agibilità già assentito dallo stesso Comune in data
15/2/2008 a favore dei ricorrenti e relativo ad
una porzione di immobile sito in Magione, frazione Agello, già Via Cordero Lanza
di Montezemolo, ora Via Trieste n. 25.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Magione e di Bussolini
Emma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il Cons. Stefano
Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in data 21 aprile 2010 con il
quale il responsabile dell’Area urbanistica ed assetto del territorio del Comune
di Magione ha revocato il certificato di agibilità precedentemente assentito,
relativo ad una porzione di immobile sito in Magione, frazione Agello, alla via
Trieste n. 25, già via Cordero Lanza di Montezemolo.
Premettono di avere stipulato, in data 10 ottobre 1990, un contratto preliminare
con il sig. Liborio Moretti, in forza del quale quest’ultimo si impegnava a
realizzare e poi cedere in proprietà un appartamento con garage; essendo
sopraggiunte varie difficoltà, le parti convenivano, informalmente, che il
Moretti avrebbe consegnato l’immobile nella sua struttura non completata al sig.
Antonucci, che poi avrebbe completato i lavori a sua cura e spese.
E così in data 2 gennaio 1992 il sig. Antonucci entrava in possesso del
manufatto, lo completava, rendendolo abitabile ed agibile.
A distanza di circa un mese dall’immissione nel possesso
l’imprenditore-promittente venditore decedeva a causa di un incidente stradale.
Nel frattempo, con l’assenso di uno degli eredi Moretti, l’Antonucci chiedeva ed
otteneva (in data 5 giugno 1992) l’attestato di residenza nell’immobile in
questione; non riuscendo, però, ad ottenere il consenso al trasferimento del
diritto di proprietà (con la riduzione del prezzo a suo tempo pattuita) il
promittente acquirente proponeva azione di esecuzione forzata in forma specifica
dell’obbligo di concludere un contratto ai sensi dell’art. 2932 del c.c. dinanzi
al Tribunale di Perugia.
Con sentenza 14 marzo 1994, n. 67 l’adito Tribunale disponeva, per quanto ivi
rileva, il trasferimento dagli eredi del defunto sig. Liborio Moretti ad
Antonucci Marco dell’erigendo fabbricato; detta sentenza veniva parzialmente
riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia 21 marzo 2002, n. 90,
che condizionava l’efficacia costitutiva della pronuncia ex art. 2932 del c.c.
al versamento, da parte degli odierni ricorrenti, di una somma di denaro.
Quindi, con successiva pronuncia 26 aprile 2007, n. 9976 la Corte di Cassazione,
Sez. II, cassava la sentenza, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma,
affermando, tra l’altro, il principio di diritto per cui fra i documenti
necessari che devono essere posti a disposizione ai sensi dell’art. 1477, comma
3, del c.c., vi è il certificato di abitabilità, documento indispensabile ai
fini della piena realizzazione della funzione socio-economica del contratto.
Le controparti del giudizio civile riassumevano la causa dinanzi alla Corte di
Appello di Roma con atto di citazione del 14 febbraio 2008; nelle more i sigg.ri
Antonucci e Medusa conseguivano, in data 15 febbraio 2008, il certificato di
agibilità relativo all’immobile oggetto del contenzioso civile, che attesta la
conformità dell’immobile stesso al progetto approvato con concessione in
sanatoria n. 145 del 2 settembre 1999, la conformità al progetto di smaltimento
liquami, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, la
conformità dell’impianto elettrico, di riscaldamento e condizionamento,
dell’impianto idrosanitario e di quello a gas.
Espongono come con nota del 16 febbraio 2009 il Comune di Magione, sollecitato
dagli attuali controinteressati, abbia comunicato l’avvio del procedimento di
revoca proprio in considerazione della sentenza della Corte Suprema; nonostante
le precisazioni fornite dai ricorrenti, è intervenuto il provvedimento, oggetto
del presente gravame, con cui l’Amministrazione comunale ha annullato il
certificato di agibilità rilasciato in data 15 febbraio 2008, nell’assunto che i
ricorrenti, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione suindicata, non
risultano possessori del titolo previsto dall’art. 29, comma 4, della l.r. n. 1
del 2004.
Deducono a sostegno del gravame i seguenti motivi di diritto :
1) Il provvedimento impugnato si fonda sull’argomento secondo cui i ricorrenti
non rientrerebbero nel novero dei soggetti abilitati ad ottenere il certificato
di agibilità, tali dovendosi ritenere solamente quelli indicati dall’art. 29,
comma 4, della l.r. n. 1 del 2004. Nel certificato di agibilità annullato il
richiedente ha dato atto della conformità dell’immobile al progetto approvato
con concessione in sanatoria n. 145 del 2 settembre 1999, a suo tempo assentita
al sig. Liborio Moretti.
Ciò equivale ad affermare che l’istanza del certificato di agibilità presuppone
anche la volontà dell’Antonucci di volturare la concessione edilizia a proprio
nome. 2) In ogni modo, mentre il titolo abilitativo è personale, il certificato
di agibilità è impersonale, limitandosi ad attestare una situazione oggettiva, e
dunque dello stesso può avvalersi chiunque, a qualsiasi titolo, intenda
utilizzare l’edificio. I ricorrenti hanno un interesse giuridicamente
apprezzabile ad utilizzare il certificato, in quanto residenti nell’immobile sin
dal 1992, e da tale data possessori del medesimo.
3) I ricorrenti hanno rappresentato, sin dal 22 gennaio 2008, di avere il
possesso dell’immobile dal 1992; di ciò il provvedimento gravato non ha tenuto
conto, incorrendo in vizio della motivazione e difetto di istruttoria (artt. 3 e
10, lett. b, della legge n. 241 del 1990). E’ chiaro infatti che la residenza
può essere consentita se l’immobile è rispondente a tutti i requisiti di legge;
dunque consentire la residenza, escludendo però l’agibilità, è intrinsecamente
contraddittorio.
Si aggiunga che l’interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento del
provvedimento, specie allorché intervenga a distanza di tempo dal provvedimento
di primo grado, deve essere adeguatamente motivato.
Il provvedimento gravato incorre altresì nello sviamento di potere, in quanto,
lungi dal perseguire un interesse pubblico concreto ed attuale, si è
indebitamente ingerito in una controversia tra privati, prendendo posizione a
favore di una delle parti processuali, come dimostra il fatto che, senza il
certificato di agibilità, la domanda esperita in sede civile dai ricorrenti non
potrebbe trovare accoglimento.
Si sono costituiti in giudizio la sig.ra Bussolini Emma ed il Comune di Magione
argomentatamente chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 3 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Con i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in
quanto complementari, i ricorrenti contestano il provvedimento di revoca del
certificato di agibilità, in loro favore rilasciato il 15 febbraio 2008,
assumendo di rientrare nel novero dei soggetti legittimati a chiederne il
rilascio, in quanto possessori dell’immobile (a cui si riferisce il certificato)
e nello stesso residenti, e dovendosi comunque intendere la richiesta di
agibilità di un immobile anche come richiesta di voltura del titolo abilitativo
a proprio nome; del resto, sempre ad avviso dei ricorrenti, il certificato di
agibilità è impersonale, limitandosi ad attestare una situazione oggettiva, e
può dunque essere richiesto da chiunque ne abbia un interesse giuridicamente
apprezzabile.
Le censure sono fondate nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Occorre, per chiarezza, premettere come sebbene l’art. 6 n. 3 del r.d. 17 agosto
1907, n. 642, applicabile ai ricorsi dinanzi ai Tribunali Amministrativi
Regionali per effetto dell’art. 19, comma 1, della legge n. 1034 del 1971,
richiedesse, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, l’indicazione degli
articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati, adempimento nel
caso di specie non assolto, purtuttavia risulta possibile interpretare il
gravame ed esaminare le censure, ricavandole dal contesto del ricorso e dalle
conclusioni svolte.
Con questa precisazione, ritiene il Collegio che, a prescindere dalla tesi, un
po’ ardita, sul piano logico e giuridico, secondo cui la richiesta di rilascio
del certificato di agibilità includerebbe la richiesta di volturazione della
concessione in sanatoria, e cioè di novazione soggettiva del rapporto, il
certificato di agibilità potesse effettivamente essere richiesto dai ricorrenti.
Come già affermato da questo Tribunale Amministrativo con la sentenza 9 ottobre
2008, n. 594, invocata da parte ricorrente, la disposizione di cui all’art. 29,
comma 4, della l.r. n. 1 del 2004, sulla quale si fonda l’impugnato
provvedimento di revoca, al pari dell’analoga disposizione dell’art. 24, comma
3, del t.u. edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel disporre che
«l’intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono
tenuti a comunicare al Comune l’avvenuta ultimazione dei lavori e a chiedere il
rilascio del certificato di agibilità», non equivale infatti ad escludere che
anche altri soggetti possano richiedere detto certificato.
E’ comprensibile come quella in esame sia una norma che impone un obbligo (la
cui mancata osservanza comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria) in capo ad alcuni soggetti, ma non esclude la legittimazione di
altri (ulteriori) soggetti a chiedere il certificato di agibilità.
Quest’ultimo, a differenza del titolo edilizio, che amplia la sfera giuridica
dell’intestatario, che deve dunque essere ben determinato se non altro in
ragione del rapporto di esclusività che si crea con il bene oggetto del
provvedimento abilitativo, si limita ad attestare una situazione oggettiva (ed
in particolare la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito,
dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali
prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio
energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua
della normativa vigente).
Che sia una certificazione in senso stretto (cioè una dichiarazione di scienza
riproduttiva di una certezza giuridica), ovvero, al di là del nomen iuris, un
atto di accertamento, il certificato di agibilità non ha un unico intestatario,
e dunque un solo soggetto legittimato ad avvalersene.
Ciò significa che deve essere rilasciato a chiunque abbia un interesse
giuridicamente apprezzabile ad utilizzare l’edificio al quale si riferisce.
2. - Si tratta ora di verificare se un siffatto interesse sussista in capo ai
ricorrenti.
Sembra al Collegio che la legittimazione a richiedere il certificato di
agibilità in capo ai ricorrenti sia configurabile, in quanto essi risiedono da
molto tempo nell’immobile per il quale è stato richiesto il certificato e sono
parti di una controversia civile avente ad oggetto l’asserito inadempimento del
contratto preliminare di compravendita del 10 ottobre 1990, da parte (degli
eredi) del promittente venditore, avente ad oggetto l’immobile in questione.
Obiettano le parti resistenti che il certificato di agibilità è stato, a suo
tempo, conseguito invocando la sentenza del Tribunale di Perugia n. 67 del 1994,
disponente il trasferimento del bene, che, però, all’epoca di adozione del
provvedimento (15 febbraio 2008), era già stata superata dalla sentenza di
parziale riforma della Corte di Appello, a sua volta addirittura annullata con
rinvio dalla Corte di Cassazione.
A questo riguardo, parte ricorrente, anche nella “memoria conclusionale”, assume
che il Comune di Magione era a conoscenza di quest’ultima sentenza, e produce a
dimostrazione di ciò una lettera datata 22 gennaio 2008 (doc. 7 di parte
ricorrente) del legale del sig. Antonucci, sottoscritta anche da quest’ultimo,
in risposta alla richiesta di chiarimenti proveniente dalla stessa
Amministrazione, e nella quale si dà atto della pronuncia della Corte Suprema.
Al contrario, l’Amministrazione deduce che nella missiva del 22 gennaio 2008 sia
richiamata solamente la sentenza del Tribunale di Perugia, e manchi qualsivoglia
riferimento alla sentenza della Cassazione.
Effettivamente, la copia della lettera in data 22 gennaio 2008 del legale del
sig. Antonucci versata in atti dall’Amministrazione comunale (doc. n. 6
dell’Amministrazione resistente), e dunque (da ritenersi) alla stessa inviata,
ha un contenuto parzialmente differente da quella prodotta in giudizio dai
ricorrenti.
Il contenuto della lettera pervenuta al Comune di Magione, a prescindere da ogni
altra considerazione in ordine alle ragioni di detta duplicazione documentale,
non può escludersi che abbia determinato l’Amministrazione ad autorizzare
l’agibilità della porzione di fabbricato destinato a civile abitazione, anche se
(nella lettera) la legittimazione del sig. Antonucci è invero principalmente
motivata con riferimento al “possesso” dell’immobile conseguente al contratto
preliminare (ciò può spiegare il perché l’Amministrazione sia poi tornata sulla
propria decisione, adottando il provvedimento di revoca a seguito della lettera
dell’avv. Fraschetti in data 25 settembre 2008, come del resto si evince dal
provvedimento impugnato, ove peraltro quest’ultima nota è fatta erroneamente
risalire al 29 settembre 2007) .
In ogni caso, secondo quanto si è in precedenza esposto, la situazione di
detenzione qualificata del bene (conseguente alla consegna della res da parte
del promissorio venditore : così Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7930) ove è
stata fissata la residenza, appare elemento sufficiente ad enucleare un
interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere il certificato.
Non può, in aggiunta a quanto detto, trascurarsi di considerare che, escludendo
la legittimazione dei ricorrenti, si determinerebbe nei loro confronti, con
evidente vulnus della tutela giurisdizionale dei diritti, una preclusione ad
esperire l’azione di cui all’art. 2932 del c.c., alla stregua del costante
indirizzo giurisprudenziale secondo cui senza il certificato di abitabilità (od
agibilità) l’immobile è incommerciabile (Cass., Sez. III, 23 gennaio 2009, n.
1701; Cass., Sez. III, 18 novembre 2008, n. 27398), principio ribadito anche
dalla sentenza n. 9976/07 della Cassazione, intervenuta nella controversia
civile intercedente tra i ricorrenti e la controinteressata.
3. - L’accoglimento delle esaminate censure, nei termini suindicati,
determinando l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca, esime il
Collegio dalla disamina del terzo mezzo, peraltro svolto in via subordinata,
prevalentemente con la riproposizione, sotto profili formali, degli argomenti
precedentemente sviluppati, che può dunque essere dichiarato assorbito.
Sussistono, tenendo conto di tutte le circostanze (in fatto ed in diritto) prima
evidenziate, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, con conseguente annullamento
del provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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