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T.A.R. UMBRIA, sez. I - 18 novembre 2010, n. 512


DIRITTO URBANISTICO - Certificato di agibilità - Rilascio - Soggetti diversi dall’intestatario del titolo edilizio - Legittimazione - Sussistenza. La disposizione di cui all’art. 29, comma 4, della l.r. Umbria n. 1 del 2004, al pari dell’analoga disposizione dell’art. 24, comma 3, del t.u. edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non esclude che soggetti diversi dall’intestatario del titolo abilitativo (o suoi successori a venti causa) possano richiedere il certificato di agibilità. Detto certificato, infatti, a differenza del titolo edilizio, che amplia la sfera giuridica dell’intestatario, che deve dunque essere ben determinato se non altro in ragione del rapporto di esclusività che si crea con il bene oggetto del provvedimento abilitativo, si limita ad attestare una situazione oggettiva (ed in particolare la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente). Ne deriva che deve essere rilasciato a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile ad utilizzare l’edificio al quale si riferisce. Pres. f.f. Cardoni, Est. Fantini - A.M. e altro (avv.ti Bagianti e Cartasegna) c. Comune di Magione (avv. Busiri Vici) - TAR UMBRIA, Sez . I - 18 novembre 2010, n. 512
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00512/2010 REG.SEN.
N. 00248/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 248 del 2010, proposto da:
Antonucci Marco e Medusa Vincenza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Bagianti e Mario Cartasegna, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Perugia, viale Centova,6;


contro


Comune di Magione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Busiri Vici, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Cesarei, 4;

nei confronti di

Bussolini Emma, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Fraschetti, presso la quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via A. Vecchi, 193;

per l'annullamento

del provvedimento 0011198 del 21/4/2010 con il quale il responsabile dell’area urbanistica ed assetto del territorio del Comune di Magione ha revocato (rectius, annullato) il certificato di agibilità già assentito dallo stesso Comune in data 15/2/2008 a favore dei ricorrenti e relativo ad

una porzione di immobile sito in Magione, frazione Agello, già Via Cordero Lanza di Montezemolo, ora Via Trieste n. 25.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Magione e di Bussolini Emma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in data 21 aprile 2010 con il quale il responsabile dell’Area urbanistica ed assetto del territorio del Comune di Magione ha revocato il certificato di agibilità precedentemente assentito, relativo ad una porzione di immobile sito in Magione, frazione Agello, alla via Trieste n. 25, già via Cordero Lanza di Montezemolo.

Premettono di avere stipulato, in data 10 ottobre 1990, un contratto preliminare con il sig. Liborio Moretti, in forza del quale quest’ultimo si impegnava a realizzare e poi cedere in proprietà un appartamento con garage; essendo sopraggiunte varie difficoltà, le parti convenivano, informalmente, che il Moretti avrebbe consegnato l’immobile nella sua struttura non completata al sig. Antonucci, che poi avrebbe completato i lavori a sua cura e spese.

E così in data 2 gennaio 1992 il sig. Antonucci entrava in possesso del manufatto, lo completava, rendendolo abitabile ed agibile.

A distanza di circa un mese dall’immissione nel possesso l’imprenditore-promittente venditore decedeva a causa di un incidente stradale.

Nel frattempo, con l’assenso di uno degli eredi Moretti, l’Antonucci chiedeva ed otteneva (in data 5 giugno 1992) l’attestato di residenza nell’immobile in questione; non riuscendo, però, ad ottenere il consenso al trasferimento del diritto di proprietà (con la riduzione del prezzo a suo tempo pattuita) il promittente acquirente proponeva azione di esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto ai sensi dell’art. 2932 del c.c. dinanzi al Tribunale di Perugia.

Con sentenza 14 marzo 1994, n. 67 l’adito Tribunale disponeva, per quanto ivi rileva, il trasferimento dagli eredi del defunto sig. Liborio Moretti ad Antonucci Marco dell’erigendo fabbricato; detta sentenza veniva parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia 21 marzo 2002, n. 90, che condizionava l’efficacia costitutiva della pronuncia ex art. 2932 del c.c. al versamento, da parte degli odierni ricorrenti, di una somma di denaro.

Quindi, con successiva pronuncia 26 aprile 2007, n. 9976 la Corte di Cassazione, Sez. II, cassava la sentenza, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma, affermando, tra l’altro, il principio di diritto per cui fra i documenti necessari che devono essere posti a disposizione ai sensi dell’art. 1477, comma 3, del c.c., vi è il certificato di abitabilità, documento indispensabile ai fini della piena realizzazione della funzione socio-economica del contratto.

Le controparti del giudizio civile riassumevano la causa dinanzi alla Corte di Appello di Roma con atto di citazione del 14 febbraio 2008; nelle more i sigg.ri Antonucci e Medusa conseguivano, in data 15 febbraio 2008, il certificato di agibilità relativo all’immobile oggetto del contenzioso civile, che attesta la conformità dell’immobile stesso al progetto approvato con concessione in sanatoria n. 145 del 2 settembre 1999, la conformità al progetto di smaltimento liquami, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, la conformità dell’impianto elettrico, di riscaldamento e condizionamento, dell’impianto idrosanitario e di quello a gas.

Espongono come con nota del 16 febbraio 2009 il Comune di Magione, sollecitato dagli attuali controinteressati, abbia comunicato l’avvio del procedimento di revoca proprio in considerazione della sentenza della Corte Suprema; nonostante le precisazioni fornite dai ricorrenti, è intervenuto il provvedimento, oggetto del presente gravame, con cui l’Amministrazione comunale ha annullato il certificato di agibilità rilasciato in data 15 febbraio 2008, nell’assunto che i ricorrenti, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione suindicata, non risultano possessori del titolo previsto dall’art. 29, comma 4, della l.r. n. 1 del 2004.

Deducono a sostegno del gravame i seguenti motivi di diritto :

1) Il provvedimento impugnato si fonda sull’argomento secondo cui i ricorrenti non rientrerebbero nel novero dei soggetti abilitati ad ottenere il certificato di agibilità, tali dovendosi ritenere solamente quelli indicati dall’art. 29, comma 4, della l.r. n. 1 del 2004. Nel certificato di agibilità annullato il richiedente ha dato atto della conformità dell’immobile al progetto approvato con concessione in sanatoria n. 145 del 2 settembre 1999, a suo tempo assentita al sig. Liborio Moretti.

Ciò equivale ad affermare che l’istanza del certificato di agibilità presuppone anche la volontà dell’Antonucci di volturare la concessione edilizia a proprio nome. 2) In ogni modo, mentre il titolo abilitativo è personale, il certificato di agibilità è impersonale, limitandosi ad attestare una situazione oggettiva, e dunque dello stesso può avvalersi chiunque, a qualsiasi titolo, intenda utilizzare l’edificio. I ricorrenti hanno un interesse giuridicamente apprezzabile ad utilizzare il certificato, in quanto residenti nell’immobile sin dal 1992, e da tale data possessori del medesimo.

3) I ricorrenti hanno rappresentato, sin dal 22 gennaio 2008, di avere il possesso dell’immobile dal 1992; di ciò il provvedimento gravato non ha tenuto conto, incorrendo in vizio della motivazione e difetto di istruttoria (artt. 3 e 10, lett. b, della legge n. 241 del 1990). E’ chiaro infatti che la residenza può essere consentita se l’immobile è rispondente a tutti i requisiti di legge; dunque consentire la residenza, escludendo però l’agibilità, è intrinsecamente contraddittorio.

Si aggiunga che l’interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento del provvedimento, specie allorché intervenga a distanza di tempo dal provvedimento di primo grado, deve essere adeguatamente motivato.

Il provvedimento gravato incorre altresì nello sviamento di potere, in quanto, lungi dal perseguire un interesse pubblico concreto ed attuale, si è indebitamente ingerito in una controversia tra privati, prendendo posizione a favore di una delle parti processuali, come dimostra il fatto che, senza il certificato di agibilità, la domanda esperita in sede civile dai ricorrenti non potrebbe trovare accoglimento.

Si sono costituiti in giudizio la sig.ra Bussolini Emma ed il Comune di Magione argomentatamente chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 3 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. - Con i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto complementari, i ricorrenti contestano il provvedimento di revoca del certificato di agibilità, in loro favore rilasciato il 15 febbraio 2008, assumendo di rientrare nel novero dei soggetti legittimati a chiederne il rilascio, in quanto possessori dell’immobile (a cui si riferisce il certificato) e nello stesso residenti, e dovendosi comunque intendere la richiesta di agibilità di un immobile anche come richiesta di voltura del titolo abilitativo a proprio nome; del resto, sempre ad avviso dei ricorrenti, il certificato di agibilità è impersonale, limitandosi ad attestare una situazione oggettiva, e può dunque essere richiesto da chiunque ne abbia un interesse giuridicamente apprezzabile.

Le censure sono fondate nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Occorre, per chiarezza, premettere come sebbene l’art. 6 n. 3 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile ai ricorsi dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali per effetto dell’art. 19, comma 1, della legge n. 1034 del 1971, richiedesse, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, l’indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati, adempimento nel caso di specie non assolto, purtuttavia risulta possibile interpretare il gravame ed esaminare le censure, ricavandole dal contesto del ricorso e dalle conclusioni svolte.

Con questa precisazione, ritiene il Collegio che, a prescindere dalla tesi, un po’ ardita, sul piano logico e giuridico, secondo cui la richiesta di rilascio del certificato di agibilità includerebbe la richiesta di volturazione della concessione in sanatoria, e cioè di novazione soggettiva del rapporto, il certificato di agibilità potesse effettivamente essere richiesto dai ricorrenti.

Come già affermato da questo Tribunale Amministrativo con la sentenza 9 ottobre 2008, n. 594, invocata da parte ricorrente, la disposizione di cui all’art. 29, comma 4, della l.r. n. 1 del 2004, sulla quale si fonda l’impugnato provvedimento di revoca, al pari dell’analoga disposizione dell’art. 24, comma 3, del t.u. edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel disporre che «l’intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono tenuti a comunicare al Comune l’avvenuta ultimazione dei lavori e a chiedere il rilascio del certificato di agibilità», non equivale infatti ad escludere che anche altri soggetti possano richiedere detto certificato.

E’ comprensibile come quella in esame sia una norma che impone un obbligo (la cui mancata osservanza comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria) in capo ad alcuni soggetti, ma non esclude la legittimazione di altri (ulteriori) soggetti a chiedere il certificato di agibilità.

Quest’ultimo, a differenza del titolo edilizio, che amplia la sfera giuridica dell’intestatario, che deve dunque essere ben determinato se non altro in ragione del rapporto di esclusività che si crea con il bene oggetto del provvedimento abilitativo, si limita ad attestare una situazione oggettiva (ed in particolare la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente).

Che sia una certificazione in senso stretto (cioè una dichiarazione di scienza riproduttiva di una certezza giuridica), ovvero, al di là del nomen iuris, un atto di accertamento, il certificato di agibilità non ha un unico intestatario, e dunque un solo soggetto legittimato ad avvalersene.

Ciò significa che deve essere rilasciato a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile ad utilizzare l’edificio al quale si riferisce.

2. - Si tratta ora di verificare se un siffatto interesse sussista in capo ai ricorrenti.

Sembra al Collegio che la legittimazione a richiedere il certificato di agibilità in capo ai ricorrenti sia configurabile, in quanto essi risiedono da molto tempo nell’immobile per il quale è stato richiesto il certificato e sono parti di una controversia civile avente ad oggetto l’asserito inadempimento del contratto preliminare di compravendita del 10 ottobre 1990, da parte (degli eredi) del promittente venditore, avente ad oggetto l’immobile in questione.

Obiettano le parti resistenti che il certificato di agibilità è stato, a suo tempo, conseguito invocando la sentenza del Tribunale di Perugia n. 67 del 1994, disponente il trasferimento del bene, che, però, all’epoca di adozione del provvedimento (15 febbraio 2008), era già stata superata dalla sentenza di parziale riforma della Corte di Appello, a sua volta addirittura annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.

A questo riguardo, parte ricorrente, anche nella “memoria conclusionale”, assume che il Comune di Magione era a conoscenza di quest’ultima sentenza, e produce a dimostrazione di ciò una lettera datata 22 gennaio 2008 (doc. 7 di parte ricorrente) del legale del sig. Antonucci, sottoscritta anche da quest’ultimo, in risposta alla richiesta di chiarimenti proveniente dalla stessa Amministrazione, e nella quale si dà atto della pronuncia della Corte Suprema.

Al contrario, l’Amministrazione deduce che nella missiva del 22 gennaio 2008 sia richiamata solamente la sentenza del Tribunale di Perugia, e manchi qualsivoglia riferimento alla sentenza della Cassazione.

Effettivamente, la copia della lettera in data 22 gennaio 2008 del legale del sig. Antonucci versata in atti dall’Amministrazione comunale (doc. n. 6 dell’Amministrazione resistente), e dunque (da ritenersi) alla stessa inviata, ha un contenuto parzialmente differente da quella prodotta in giudizio dai ricorrenti.

Il contenuto della lettera pervenuta al Comune di Magione, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alle ragioni di detta duplicazione documentale, non può escludersi che abbia determinato l’Amministrazione ad autorizzare l’agibilità della porzione di fabbricato destinato a civile abitazione, anche se (nella lettera) la legittimazione del sig. Antonucci è invero principalmente motivata con riferimento al “possesso” dell’immobile conseguente al contratto preliminare (ciò può spiegare il perché l’Amministrazione sia poi tornata sulla propria decisione, adottando il provvedimento di revoca a seguito della lettera dell’avv. Fraschetti in data 25 settembre 2008, come del resto si evince dal provvedimento impugnato, ove peraltro quest’ultima nota è fatta erroneamente risalire al 29 settembre 2007) .

In ogni caso, secondo quanto si è in precedenza esposto, la situazione di detenzione qualificata del bene (conseguente alla consegna della res da parte del promissorio venditore : così Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7930) ove è stata fissata la residenza, appare elemento sufficiente ad enucleare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere il certificato.

Non può, in aggiunta a quanto detto, trascurarsi di considerare che, escludendo la legittimazione dei ricorrenti, si determinerebbe nei loro confronti, con evidente vulnus della tutela giurisdizionale dei diritti, una preclusione ad esperire l’azione di cui all’art. 2932 del c.c., alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui senza il certificato di abitabilità (od agibilità) l’immobile è incommerciabile (Cass., Sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass., Sez. III, 18 novembre 2008, n. 27398), principio ribadito anche dalla sentenza n. 9976/07 della Cassazione, intervenuta nella controversia civile intercedente tra i ricorrenti e la controinteressata.

3. - L’accoglimento delle esaminate censure, nei termini suindicati, determinando l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca, esime il Collegio dalla disamina del terzo mezzo, peraltro svolto in via subordinata, prevalentemente con la riproposizione, sotto profili formali, degli argomenti precedentemente sviluppati, che può dunque essere dichiarato assorbito.

Sussistono, tenendo conto di tutte le circostanze (in fatto ed in diritto) prima evidenziate, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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