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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VALLE D’AOSTA - 10 marzo 2010, n. 23
DIRITTO DELLE ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Pozzetto fiscale per il
campionamento - Art. 101 d.lgs. n. 152/2006 - Criterio generale - Posizionamento
- Disposizioni speciali - Funzione integrativa del principio - Scarichi
contenenti sostanze pericolose - Individuazione di punti fiscali di
campionamento ulteriori rispetto allo scarico finale - Legittimità. Secondo
il criterio generale stabilito dal legislatore nella disciplina degli scarichi -
cfr. art. 101 del d.lgs. n. 152/2006 - il pozzetto fiscale per il campionamento
va di regola fissato subito prima dello scarico finale nel corpo recettore.
Tuttavia, una serie di disposizioni speciali, puntualmente individuate dal
legislatore, hanno funzione integrativa di tale criterio (cfr. cc. 4 e 5 del
medesimo art 101 e art. 108, in materia di scarichi di sostanze pericolose). Il
combinato di tutte le disposizioni richiamate induce a ritenere che - a fronte
di scarichi interni al processo produttivo che contengano sostanze pericolose -
l’autorizzazione integrata ambientale che abbia identificato tali scarichi come
punti di controllo, campionamento, misura e registrazione in continuo -
individuando quindi punti fiscali di campionamento dei reflui ulteriori rispetto
allo scarico finale dell’insediamento produttivo - deve ritenersi legittima
(fattispecie relativa a scarichi contenenti cromo, nichel, piombo, rame e zinco
- sostanze pericolose elencate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza
del testo unico). Pres. Turco, Est. Filippi - C. s.p.a. (avv.ti Perri, Rapini e
Tubere) c. Regione Valle d’Aosta (avv. Landi). TAR VALLE D’AOSTA - 10 marzo
2010, n. 23
DIRITTO DELLE ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarichi - Art. 101, c. 4 d.lgs.
n. 152/2006 - Scarichi parziali - “Trattamenti particolari” - Indeterminatezza -
Specifico trattamento da imporre - Prudente apprezzamento dell’amministrazione.
Il legislatore, con il riferimento all’ampia e generica categoria del
“trattamento particolare”, che l’articolo 101, comma 4, espressamente consente
di prescrivere con riguardo agli scarichi parziali, prima della loro confluenza
nello scarico generale, ha inteso rimettere al prudente apprezzamento
dell’Amministrazione, sulla scorta di una adeguata valutazione compiuta dai
competenti tecnici di settore, la scelta in ordine allo specifico trattamento da
imporre agli scarichi parziali, prima della loro confluenza nello scarico
generale. Pres. Turco, Est. Filippi - C. s.p.a. (avv.ti Perri, Rapini e Tubere)
c. Regione Valle d’Aosta (avv. Landi). TAR VALLE D’AOSTA - 10 marzo 2010, n.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00023/2010 REG.SEN.
N. 00008/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Cogne Acciai Speciali S.p.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Perri, Marco Rapini e Giampiero
Riccardo Tubere, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in
Aosta, via B. Festaz, 66;
contro
Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente in carica, rappresentata e
difesa dall'avvocato Giovanna Landi, con domicilio eletto presso il Dipartimento
Legislativo e Legale della Regione medesima, in Aosta, piazza Deffeyes, 1;
per l'annullamento
1) - del provvedimento dirigenziale prot. n. 4446, del 26 ottobre 2007, con cui
é stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5
del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, nella parte in cui impone il
rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 3, dell'allegato 5 alla parte terza,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le sostanze di cui alla
tabella 5, dell'allegato 5 alla parte terza, del medesimo decreto legislativo,
con riferimento agli scarichi parziali dei reflui provenienti dagli impianti di
trattamento acque denominati "di neutralizzazione acidi DA02" e "chiarificatore
lamellare - DA03", nonché nella parte in cui impone punti fiscali di prelievo
dei medesimi scarichi;
- nonché, a seguito di motivi aggiunti ritualmente notificati alla controparte,
e depositati in Segreteria in data 21 maggio 2008:
2) del parere reso da ARPA in data 19 marzo 2008 sull'istanza di rettifica della
ricorrente;
3) del parere finale sul rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, reso
da ARPA in data 28 settembre 2007 solo ora noto;
4) di tutti gli atti comunque connessi ai provvedimenti impugnati;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il cons. Maddalena
Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso introduttivo la società Cogne Acciai Speciali S.p.A. - in
qualità di titolare e gestore di uno stabilimento industriale siderurgico sito
in Aosta, via Paravera n. 16 - ha impugnato, ‘in parte qua’, il provvedimento n.
4446, del 26 ottobre 2007, con cui la Regione Valle d’Aosta ha rilasciato
l’autorizzazione integrata ambientale, richiesta dall’interessata per lo
smaltimento produttivo ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005.
Oggetto di impugnazione sono alcune prescrizioni concernenti il trattamento
delle acque utilizzate nel ciclo produttivo: si tratta, in particolare, della
previsione con cui si impone il rispetto dei limiti tabellari (stabiliti dalla
tabella 3, dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152) - con riguardo alle sostanze indicate nella tabella 5
dell’Allegato 5 alla medesima parte terza - non solo con riferimento allo
scarico finale, ma anche con riferimento ai due punti di scarico parziale,
situati all’interno dello stabilimento e denominati, l’uno “di neutralizzazione
di acidi-DA02”, l’altro, “chiarificatore lamellare-DA03”.
1.a - La Regione Valle d’Aosta si è costituita in giudizio sostenendo
l’infondatezza dei motivi di ricorso.
1.b - L’udienza di discussione, fissata al 14 maggio 2008, è stata rinviata su
richiesta delle parti, per consentire la conclusione delle trattative in corso.
1.c - Con motivi aggiunti - notificati all’Amministrazione il 3 giugno 2008 - la
società ricorrente ha impugnato il parere tecnico reso da ARPA (Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente) il 19 marzo 2008, e conosciuto nel
corso della Conferenza di servizi indetta dalla Regione, a seguito dell’istanza
di rettifica presentata dalla società ricorrente con riguardo alle prescrizioni
anzidette.
Con i motivi aggiunti viene impugnato inoltre il parere finale reso da ARPA il
28 settembre 2007, in merito al rilascio della autorizzazione integrata
ambientale (anch’esso conosciuto in occasione della Conferenza di servizi).
1.d - All’udienza del 10 febbraio 2010 - dopo un altro rinvio dell’udienza
fissata per il 12 novembre 2009 - la causa è stata discussa e trattenuta per la
decisione.
2. - Il ricorso non è fondato.
La controversia all’esame concerne la legittimità della prescrizione con cui si
stabilisce che - per quanto riguarda l’obbligo del rispetto dei limiti tabellari
(stabiliti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152), con riferimento alle sostanze pericolose
(indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla medesima parte terza) - gli
scarichi parziali devono essere equiparati a quello finale.
Nel provvedimento sono indicati come “scarichi parziali” due impianti di
trattamento delle acque utilizzate durante la produzione - il primo “di
neutralizzazione di acidi-DA02”, il secondo, “chiarificatore lamellare-DA03”,
entrambi interni allo stabilimento - i cui scarichi vengono convogliati nel
depuratore centrale, che raccoglie tutte le acque utilizzate nel ciclo
produttivo.
3. - Con le censure del ricorso introduttivo si deduce violazione di legge - in
relazione all’articolo 101, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del
2006 (“Norme in materia ambientale”) - difetto di motivazione e di istruttoria,
nonché carenza dei presupposti di fatto e di diritto.
3.a - Sotto il primo profilo si sottolinea come la disciplina in materia
ambientale dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 - oltre a stabilire
il principio secondo cui gli scarichi devono rispettare i valori limite previsti
dall’Allegato 5 alla parte terza (articolo 101, comma 1) - ha previsto che tutti
gli scarichi devono essere accessibili per il campionamento nel punto situato
<<immediatamente a monte della immissione nel recapito>> in fognatura (articolo
101, comma 3). La disposizione è chiara nell’escludere che possa essere imposto
un punto di campionamento - ove accertare la conformità degli scarichi ai limiti
tabellari - diverso da quello immediatamente a monte del corpo ricettore.
3.b - Si sostiene poi l’inconferenza del richiamo alla deroga prevista da
un’altra disposizione dello stesso decreto legislativo n. 152 - l’articolo 108,
comma 5 - che, ad avviso della società ricorrente, non consente di prescrivere
il rispetto dei limiti tabellari anche con riguardo agli scarichi parziali.
Si esclude ancora che possa valere a giustificare le prescrizioni imposte con il
provvedimento impugnato il richiamo al comma 4 del richiamato articolo 101:
questa disposizione si limita a prevedere che gli scarichi parziali possono
essere sottoposti a “trattamenti particolari”, quindi non può legittimare
l’imposizione dei limiti tabellari anche a tali scarichi.
Né d’altra parte - si aggiunge - l’Amministrazione ha indicato le ragioni su cui
tali specifiche prescrizioni si fondano.
3.c - Sicché - si conclude con il ricorso introduttivo - la previsione di punti
fiscali di prelievo analitico delle acque reflue posizionati in uscita dagli
impianti DA02 e DA03 deve ritenersi illegittima.
4. - La censura non può essere condivisa.
4.a - Il dato normativo di riferimento - che si assume violato - è l’articolo
101 (“Criteri generali della disciplina degli scarichi”) del decreto legislativo
n. 152 del 2006.
Questa disposizione stabilisce che <<tutti gli scarichi … devono essere resi
accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il
controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo
quanto previsto dall’articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte
della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque
superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel
sottosuolo>> (comma 3).
La società ricorrente ha dunque ragione quando afferma che - secondo il criterio
generale stabilito dal legislatore nella disciplina degli scarichi - il pozzetto
fiscale per il campionamento va di regola fissato subito prima dello scarico
finale nel corpo recettore.
Ma il legislatore ha introdotto una serie di disposizioni speciali, puntualmente
individuate, che hanno funzione integrativa del criterio generale.
La prima è quella prevista dal comma 4 del medesimo articolo 101 con cui si
stabilisce che <<l’autorità competente per il controllo . . . può richiedere che
scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto [cioè sostanze pericolose,] subiscano un trattamento
particolare prima della loro confluenza nello scarico generale>>.
Altra disposizione integrativa è il successivo comma 5 dell’articolo 101, ai
sensi del quale (nel testo modificato per effetto dell’articolo 2, comma 8, del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) << i valori limite di emissione non
possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi
parziali di cui al comma 4 [contenenti le sostanze pericolose], prima del
trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal
presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che
lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la
produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le
sostanze di cui al comma 4>>.
Va richiamato poi l’articolo 108 - che disciplina gli “scarichi di sostanze
pericolose” - il quale stabilisce tra l’altro che <<l'autorità competente può
richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del
medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati
come rifiuti >> (comma 5).
Del resto, come osserva la difesa della Regione nell’ultima memoria, analoghe
disposizioni sono dettate dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”), il quale stabilisce che
solo <<di norma>> i valori limite di emissione si applicano nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall’impianto e che <<nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni>> (art. 2, comma 1, lett. g).
Il combinato di tutte le disposizioni richiamate induce a ritenere che - a
fronte di scarichi interni al processo produttivo che contengano sostanze
pericolose - l’autorizzazione integrata ambientale che abbia identificato tali
scarichi come punti di controllo, campionamento, misura e registrazione in
continuo non è per questo solo illegittima.
4.b - Nella specie è circostanza incontestata che gli scarichi derivanti dai
punti DA02 e DA03 contengono cromo, nichel, piombo, rame e zinco, cioè sostanze
pericolose elencate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del testo
unico.
E’ dato altrettanto incontestato che - all’interno della sala pompe 10 - i
reflui trattati in uscita ai punti DA02 e DA03 subiscono commistione con le
acque provenienti da altri processi produttivi, prima di confluire allo scarico
finale (SA01) e quindi nel corpo ricettore (Dora Baltea).
La stessa società ricorrente ha dato atto - nel corso dell’istruttoria - che gli
scarichi derivanti dai punti DA02 e DA03 <<contengono cromo, nichel, piombo,
rame e zinco>>.
4.c - Ma ciò che più rileva - anche per escludere il dedotto difetto di
motivazione - è il contenuto del parere 28 settembre 2007 (impugnato con i
motivi aggiunti), espresso da ARPA a seguito dei numerosi sopralluoghi, incontri
e approfondimenti effettuati dai tecnici incaricati.
Il parere - che in oltre 160 pagine descrive in modo analitico e dettagliato il
sistema di depurazione delle acque utilizzato nello stabilimento - nell’ambito
della sezione “Quadro produttivo ed aspetti ambientali”, all’interno del
capitolo “Emissioni in acqua ed impianti di abbattimento”, dedica un paragrafo
ai “Controlli sugli scarichi parziali”.
In questa parte, ARPA - riprendendo una descrizione già effettuata in altro
punto del parere - rileva come i reflui prodotti dagli impianti di sodatura
riducente e di decapaggio automatico Decafast <<vengono inviati a trattamento,
in funzione del loro carico inquinante, presso:
1. l’impianto neutralizzazione acidi (DA02);
2. l’impianto di trattamento delle acque di risciacquo provenienti dal reparto
Decafast - Chiarificatore lamellare (DA03)>>.
<<I reflui trattati da tali impianti>> prosegue il parere <<vengono inviati
separatamente alla vasca denominata “sala pompe 10” e, da questa, attraverso la
dorsale est, sono convogliati al depuratore finale di stabilimento>>.
La descrizione appena riportata deve ritenersi motivazione tecnica sufficiente
per sorreggere la scelta di introdurre due punti di controllo sui due reflui in
uscita dagli impianti di sodatura riducente e di decapaggio automatico Decafast.
Oltretutto, nel parere 19 marzo 2008 - espresso da ARPA sulla richiesta di
rettifica della prescrizione all’esame - si sottolinea che <<La necessità di
definire due punti di controllo in uscita dagli impianti di neutralizzazione e
lamellare deriva dal fatto che unicamente in tali punti è possibile conoscere le
caratteristiche dei due reflui trattati, prima che gli stessi vengano miscelati
tra loro e ad altri reflui in “sala pompe 10”>>.
Sicché, la necessità di imporre in questi due punti il rispetto dei limiti
tabellari è giustificata dalla - incontestata - commistione delle acque di
processo provenienti dai trattamenti superficiali di decapaggio, a seguito della
loro immissione nella sala pompe 10 e, da questa, nella dorsale est dello
stabilimento.
Né può sostenersi che la scelta di individuare come scarichi parziali quelli
prodotti da tali impianti - e la conseguente sottoposizione ai limiti tabellari
- non sia riconducibile nell’ambito dei “trattamenti particolari” che l’articolo
101, comma 4, espressamente consente di prescrivere con riguardo agli scarichi
parziali, prima della loro confluenza nello scarico generale.
Va infatti considerato che, come già anticipato, tale facoltà è consentita solo
quando gli scarichi parziali contengano sostanze pericolose: sicché -
contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente - deve ritenersi che il
legislatore, con il riferimento all’ampia e generica categoria del “trattamento
particolare”, abbia inteso rimettere al prudente apprezzamento
dell’Amministrazione, sulla scorta di una adeguata valutazione compiuta dai
competenti tecnici di settore, la scelta in ordine allo specifico trattamento da
imporre agli scarichi parziali, prima della loro confluenza nello scarico
generale.
Nella specie - alla stregua di quanto rilevato dai tecnici ARPA - le
prescrizioni adottate con il provvedimento impugnato risultano tutt’altro che
illogiche ed immotivate.
4.d - Conclusivamente sul punto, deve ritenersi legittima l’individuazione -
effettuata nella impugnata autorizzazione integrata ambientale - di punti
fiscali di campionamento dei reflui, ulteriori rispetto allo scarico finale
dell’insediamento produttivo.
5. - Con i motivi aggiunti la società ricorrente impugna i due pareri espressi
da ARPA, dapprima sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale (in data
28 settembre 2007) e, successivamente, sulla richiesta di rettifica con riguardo
alle contestate prescrizioni (in data 19 marzo 2008).
5.a - Con un primo motivo si deduce contraddittorietà interna al parere 28
settembre 2007 perché, da una parte, si prevede l’onere, a carico della società
ricorrente, di provvedere alla caratterizzazione dei reflui in uscita dagli
scarichi DA02 e DA03 nell’ambito del Piano di monitoraggio e controllo, anche
attraverso il campionamento annuale; dall’altra - con prescrizione da ritenersi
illegittima per i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo - si propone la
sottoposizione degli scarichi parziali ai limiti tabellari.
Ad escludere la fondatezza della censura basta il rilievo - evidenziato dalla
Regione nell’ultima memoria - che la duplice indicazione non è contraddittoria,
ma trova fondamento su due distinte previsioni normative: oltre all’articolo già
esaminato - comma 4 dell’articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
su cui poggia la contestata prescrizione in ordine agli scarichi parziali - va
infatti osservato che l’articolo 7 (“Condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale”) del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2005 consente di
introdurre prescrizioni concernenti <<gli opportuni requisiti di controllo delle
emissioni . . . la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa
procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente
i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione
ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale>> (comma 6).
5.b - Con altro motivo aggiunto si lamenta ancora contraddittorietà sotto altro
profilo: si sostiene che nel parere espresso da ARPA sulla richiesta di
rettifica, con cui vengono sostanzialmente integrate le argomentazioni espresse
con il parere finale del 28 settembre 2007, si fa dapprima riferimento -
correttamente - alla miscelazione dei reflui, poi invece si afferma che
l’operazione di processo determinerebbe un <<inevitabile effetto di diluizione>>
delle acque provenienti dai trattamenti superficiali di decapaggio a seguito
della loro immissione nella sala pompe 10. Si aggiunge ancora che - se davvero
l’effetto fosse quello della diluizione (vietata ai sensi del richiamato art.
101, comma 5), anziché della miscelazione dei reflui (consentita dal
legislatore) - ARPA avrebbe dovuto dare parere contrario al rilascio
dell’autorizzazione, o, se possibile, imporre una prescrizione volta ad
eliminare tale effetto: è in ogni caso illogica - si conclude - la previsione di
punti fiscali di campionamento aggiuntivi rispetto a quelli indicati dalla legge
e sottoposti ai limiti tabellari.
Anche questo motivo non è fondato.
Va subito escluso che il parere 19 marzo 2008 costituisca una mera e tardiva
integrazione di quello espresso in data 28 settembre 2007: si tratta infatti di
atti diversi, emanati nel corso di diversi procedimenti.
Con il primo, come già rilevato, ARPA si è pronunciata sulle ragioni indicate
dalla società ricorrente a sostegno della richiesta di rettifica concernente le
prescrizioni oggetto di impugnazione; con il secondo, invece, tale organo aveva
espresso il parere conclusivo al termine della complessa istruttoria finalizzata
al rilascio dell’autorizzazione.
Poiché si tratta di atti a contenuto - in parte - coincidente, con il diverso e
successivo parere 19 marzo 2008 ARPA ha rafforzato le argomentazioni già
espresse, anche al fine di controdedurre alle osservazioni della ricorrente.
Quanto alla distinzione tra “diluizione” e “miscelazione” va condivisa la
considerazione con cui l’Amministrazione resistente osserva che si tratta di
questione più formale che sostanziale.
Non v’è dubbio infatti che i reflui in uscita dai punti DA02 e DA03 - una volta
immessi nella sala pompe 10 - non subiscono trattamenti, ma si mescolano con le
acque di scarico provenienti da altri processi produttivi.
E’ però indiscutibile - come sottolinea l’Amministrazione - che <<tale passaggio
genera in ogni caso un effetto di soluzione e confusione tra i vari reflui ivi
immessi, alterando o comunque rendendo più difficoltosi i controlli sulla
quantità e sul rispetto dei limiti tabellari previsti per le sostanze
pericolose>>.
5.c - Nessun rilievo infine può essere attribuito alla circostanza che gli enti
coinvolti nel procedimento abbiano più volte espresso - nell’ambito del “tavolo
tecnico” - parere favorevole alla rettifica delle prescrizioni nel senso
richiesto dalla società ricorrente, salvo poi cambiare opinione e sospendere il
relativo procedimento (dandone formale comunicazione con atto 20 gennaio 2010),
quando è stato accertato il superamento del parametro nichel sullo scarico
parziale DA02 (e non allo scarico finale).
In effetti - come si legge nella nota di trasmissione di ARPA ai competenti
uffici - le risultanze analitiche emerse dai campioni di acque reflue, prelevati
il 23 settembre 2009 dal Corpo Forestale della Valle d’Aosta, nel corso di
ordinarie attività di controllo, hanno fatto emergere <<il mancato rispetto del
limite allo scarico in acque superficiali, stabilito dalla tabella 3, Allegato 5
alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e smi, per il Nichel.>>.
Tanto è vero che - con atto in data 18 ottobre 2009 - il Servizio tutela delle
acque dall’inquinamento della Direzione regionale Ambiente ha diffidato la
società ricorrente ad <<adottare con effetto immediato tutti i provvedimenti e
le azioni volte a ripristinare le condizioni di rispetto dei limiti agli
scarichi>>.
Sostiene la società ricorrente che - quando il “tavolo tecnico” era ormai in
dirittura di arrivo - è stato considerato ostativo all’accoglimento dell’istanza
di rettifica <<un elemento che nulla ha a che vedere con le richieste>> della
società ricorrente, <<ritenute legittime>> sia da ARPA, sia dalla Regione.
Questa contestazione - dedotta solo con l’ultima memoria non notificata - non è
stata però formulata come motivo aggiunto: sicché di essa non può tenersi conto.
6. - Il ricorso va quindi respinto.
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore della Regione Valle d’Aosta
delle spese e delle competenze di giudizio, liquidate in €. 3.000,00
(tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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