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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. I - 7 aprile 2010, n. 1295
APPALTI - Project financing - Discrezionalità del gestore del programma -
Rispondenza al pubblico interesse - Coerenza e sostenibilità del piano
finanziario - Amministrazione procedente - Giudizio di affidabilità della
proposta - Richiesta di integrazioni e chiarimenti. Nella procedura di
project financing si apprezza l’alto grado di discrezionalità che compete al
gestore del programma, nella valutazione della rispondenza della proposta al
pubblico interesse; è quindi compito dell'Amministrazione procedente valutare se
il progetto proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l'interesse
pubblico in funzione del quale il programma dei lavori non definito nei suoi
contenuti progettuali possa avere attuazione di talché la non coerenza del piano
finanziario determina l'irrealizzabilità della proposta da valutare, rendendola
inidonea allo scopo; ne deriva che essa può esercitare il potere, riconosciutole
dalla legge, di chiedere in corso di procedura integrazioni e chiarimenti a
tutte le proponenti nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza,
atteso che l'art. 37 bis della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla
legge n. 166 del 2002, al comma 2 ter lett. b), consente espressamente
all’Amministrazione di chiedere una « [...] dettagliata richiesta di
integrazione [...] » alle proponenti; e dall'altro, l'art. 37 ter contempla la
possibilità di un apporto collaborativo anche spontaneo dei proponenti che ne
facciano richiesta (sul punto cfr. anche T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 5
ottobre 2007 n. 1597). Nelle procedure di affidamento di lavori mediante il
sistema del project financing va quindi individuato nella coerenza e
sostenibilità del piano economico finanziario il nucleo centrale dell'offerta,
la cui congruenza è indispensabile per il giudizio di affidabilità della
proposta nel suo complesso (sul punto cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19
aprile 2007 n. 1087). Pres. Borea, Est. Savoia - E. s.r.l. (avv.ti Ciscato,
Faresin e Zambelli) c. Comune di Vicenza (avv.ti Checchinato e Tirapelle) -
TAR VENETO, Sez. I - 7 aprile 2010, n. 1295
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01295/2010 REG.SEN.
N. 02915/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2005, proposto da:
Euganea Immobiliare Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Silvano Ciscato,
Andrea Faresin, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in
Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Vicenza - (Vi),
rappresentato e difeso dagli avv. Loretta Checchinato, Maurizio Tirapelle, con
domicilio eletto presso la segreteria del TAR;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta comunale 19 ottobre 2005, 357, avente a oggetto
"proposta di ristrutturazione e sviluppo dello stadio comunale Romeo Menti" e
degli atti connessi, presupposti o conseguenti, nonché per il risarcimento dei
danni cagionati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza - (Vi);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Riccardo
Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giugno del 2003 Euganea Immobiliare s.r.l. presentò al Comune di Vicenza,
ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 109 del 1994, proposta di
ristrutturazione e sviluppo dello stadio comunale “Romeo Menti”.
Il progetto generale architettonico e ingegneristico era stato curato da
architetti, da uno studio di progettazione, mentre la progettazione generale
degli impianti tecnologici era stata effettuata e il ruolo di advisor tecnico-
economico assunto dalla banca d'affari “Livolsi & Partners”.
Esaminata la proposta, l'amministrazione comunale sollecitò la modifica di
alcune previsioni progettuali, che furono presentate il 30 dicembre 2003.
Ulteriori elaborati furono richiesti il 4 marzo 2004 e depositati il successivo
mese di aprile.
Successivamente il responsabile del procedimento comunicò, con nota 3 agosto
2004 che era "in fase di predisposizione la deliberazione di dichiarazione di
pubblico interesse della proposta medesima, ai sensi dell'articolo 37 della
legge n.109 del 1994, ricordando che "l’asseverazione dell'originario piano
finanziario datata 7 giugno 2003 deve essere aggiornata al piano economico
finanziario datato aprile 2004". In data 11 ottobre 2004 veniva presentata la
nuova asseverazione del predetto piano economico finanziario.
A seguito di tale ultima integrazione, la ricorrente si attendeva che il Comune
di Vicenza dichiarasse formalmente di interesse pubblico la proposta e desse
corso alla procedura a evidenza pubblica prevista dall'articolo 37 quater.
Invece l'amministrazione rimaneva inerte, tanto da indurre la ricorrente a
notificare un ricorso ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 1034 del 1971;
in prossimità dell'udienza di discussione veniva tuttavia adottato il
provvedimento espresso in base al quale veniva ritenuta "non di pubblico
interesse la proposta presentata".
2. La ricorrente ha chiesto l'annullamento di tale atto con il ricorso in
epigrafe, dato che la proposta prevedeva interventi per € 95.500.000 la cui
predisposizione è costata a Euganea Immobiliare Srl complessivamente €
436.870,22 IVA esclusa.
Osservava la società che la proposta di ristrutturazione e sviluppo dello stadio
comunale era stata sollecitata dallo stesso Comune di Vicenza e dopo una lunga e
onerosa attività istruttoria, anche da parte dell'amministrazione; dunque il
Comune, con la sua argomentazione di diniego del tutto generica, avrebbe
integrato una evidente lesione del principio dell'affidamento sulla correttezza
dell'attività connessa a contatto amministrativo per cui, con atto di motivi
aggiunti, oltre all'annullamento veniva avanzata istanza di risarcimento dei
danni.
3. Le ragioni del diniego sarebbero così compendiate:
- profilo urbanistico: la proposta comporta necessariamente l'approvazione di
variante al piano regolatore, e ai sensi della legge regionale 11 del 2004,
articolo 48, primo comma, non è possibile adottare varianti fino
all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui il
Comune è attualmente sprovvisto.
La ricorrente contesta tale giustificazione poiché la norma or richiamata fa
salva l'adozione di varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e
di impianti di interesse pubblico, sicché, in ogni caso, nel motivare l'atto
impugnato l'amministrazione avrebbe dovuto verificare la compatibilità tra la
proposta e i tempi necessari a modificare lo strumento urbanistico vigente;
- profilo viabilistico: la proposta presentata non prevede alcuna soluzione
viabilistica nuova in considerazione del maggior carico di traffico indotto
dalle nuove edificazioni proposte. Tale criticità verrebbe solo attenuata in
seguito all'eliminazione dalla proposta di alcune strutture, quali per esempio
la multisala.
Anche tale affermazione viene contestata, poiché non si capisce quale sia
l'entità dei problemi viabilistici paventati, non si espongono gli esiti di
alcuna apposita attività istruttoria, l'amministrazione non dà alcun rilievo
neppure al fatto che l'ambito di intervento comprende uno dei due parcheggi di
interscambio della città, realizzato in loco proprio perché facilmente
raggiungibile attraverso strade idonee a sopportare rilevanti volumi di
traffico;
-parcheggi: non risulta una dotazione di parcheggi pubblici dedicati adeguata
alle attività e insediamenti proposti. Inoltre, la prevista gestione dei
parcheggi in via Bassano non è in linea con l'attuale gestione affidata a AIM
(Aziende Industriali Municipalizzate).
Ad avviso della ricorrente neppure tale argomentazione contiene alcun dato e non
si sa quindi se e in quale misura gli spazi adibiti a parcheggio pubblico siano
stati effettivamente giudicati inadeguati, anche tenendo conto della proposta
della ricorrente che prevede la realizzazione di un parcheggio con 790 posti
auto, risultando del resto incomprensibile il riferimento alla gestione del
parcheggio di via Bassano, poiché non si specifica in alcun modo quali
difficoltà potrebbero sorgere in caso di revoca dell'attuale concessione;
- gestione dell'opera pubblica: la proposta del promotore non comprende la
gestione della principale struttura pubblica, che costituisce il presupposto che
giustifica l'iniziativa comunale dicoinvolgimento del capitale privato; ma, ad
avviso della ricorrente, sarebbe stato il Comune stesso a chiedere la modifica
dell’originaria previsione dello schema di convenzione, con esclusione del campo
di gioco e dei locali necessari allo svolgimento dell'attività sportiva, in
relazione ai quali l'amministrazione avrebbe sicuramente prorogato l'attuale
rapporto con Vicenza calcio S.p.A., società che gestisce la squadra di calcio
cittadina, e comunque il problema avrebbe potuto essere eliminato mediante il
reinserimento della previsione relativa alla gestione dello stadio da parte del
soggetto attuatore, con l'eventuale subconcessione degli spazi necessari
all'esercizio dell'attività sportiva al soggetto designato dal Comune;
-profilo del piano economico finanziario: si è provveduto ad approfondire gli
aspetti patrimoniali, di redditività, di sostenibilità ed equilibrio del piano
economico finanziario a corredo del progetto Goal. Si è verificato che lo stesso
è costruito su ipotesi ragionevoli e con corretta stima di costi e ricavi. Si è
però rilevato che il rendimento atteso dal promotore, confrontato con un
rendimento "normale", contiene margini eccessivamente sbilanciati a favore del
concessionario. In particolare non viene effettuata alcuna simulazione sulla
conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione sulle superfici edificate
sulla cessione degli immobili gravati dal diritto di superficie, da esercitarsi
al termine del periodo di concessione.
La ricorrente censura per difetto di motivazione anche questa affermazione,
posto che il provvedimento non riporta alcuna cifra, nessuna percentuale,
nessuna analisi; inoltre, se il Comune avesse ritenuto indispensabile la
predetta simulazione, avrebbe potuto e dovuto richiederla;
profilo sulla sicurezza degli stadi: la proposta presentata non è in linea con
le norme introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, in special modo con
l'articolo 8 relativamente alle misure di sicurezza negli stadi; in particolare
non esiste, né è reperibile all'esterno dello stadio, area sufficiente per
realizzare la zona di sicurezza prevista dal suddetto decreto.
Infine, rileva la ricorrente, gli elaborati erano stati presentati prima che il
decreto ministeriale fosse emanato, quindi all'evidenza l'amministrazione
avrebbe potuto semplicemente chiedere l'integrazione della proposta, con la
previsione degli adeguamenti necessari, affinché il progetto di ristrutturazione
dello stadio fosse compatibile con le norme sopravvenute.
4. A seguito di ordinanza istruttoria pronunciata dalla sezione all'udienza del
9 aprile 2009, si costituiva l'amministrazione comunale, replicando puntualmente
sulle censure contenute nel ricorso.
All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Anzitutto è infondata la censura di rilievo procedimentale, atteso che,
trattandosi di procedura concorsuale, non trova applicazione l’invocata
disposizione di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, a tacer
del fatto – inoltre – che tale istituto trova applicazione, per espressa
previsione contenuta nella ridetta norma, nei soli procedimenti avviati a
istanza di parte, quale certamente non può considerarsi una procedura di project
financing.
6. Prima di analizzare il merito della vicenda contenziosa e la fondatezza o
meno delle censure mosse alla determinazione impugnata, il Collegio ritiene
opportuno precisare alcuni principi sull’istituto del project financing, di
derivazione anglosassone, introdotto nel nostro ordinamento al fine di agevolare
la realizzazione di opere pubbliche che l'Ente pubblico non sarebbe in grado di
eseguire, mediante l'apporto di capitali privati.
La sua caratteristica essenziale è quella di porre a carico dei soggetti
promotori o aggiudicatari, in tutto o in parte, i costi necessari alla
progettazione ed esecuzione dei lavori, assicurando loro come unica
controprestazione il diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico
delle opere realizzate.
Nel nostro ordinamento esso è stato introdotto dall’art. 37 bis e seguenti della
legge n. 109 del 1994, che ha peraltro disciplinato l'istituto in maniera più
scandita ed articolata rispetto allo schema tipico del “project financing”,
prevedendo due fasi logicamente e cronologicamente distinte:
la prima, da alcuni definita della "promozione di opera pubblica" (art. 37 bis,
ter e quater), in cui la Pubblica amministrazione, sulla base del progetto
presentato da un soggetto promotore, valuta la fattibilità della proposta e il
suo pubblico interesse;
la seconda, del vero e proprio “project financing” (art. da 37 quinquies a 37
nonies), in cui è analiticamente disciplinato il rapporto intercorrente tra la
stessa Pubblica amministrazione e il soggetto aggiudicatario, in regime di
concessione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della stessa l. n. 109 del 1994.
Con specifico riguardo alla prima fase, dopo aver stabilito che le proposte di
finanziamento presentate dai promotori possono riguardare soltanto lavori
pubblici e di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale di cui
all'art. 14, comma 2, della citata legge n. 109 del 1994, ovvero negli strumenti
formalmente approvati dall'Amministrazione sulla base della normativa vigente
(art. 37 bis), il legislatore ha analiticamente disciplinato i criteri e le
modalità di valutazione delle proposte, prevedendo che ". . le amministrazioni
aggiudicatici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo
costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle
tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del
valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di
convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione
e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che
ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse" (art. 37 ter, come modificato dalla legge n. 166 del 2002).
È dunque evidente che la valutazione dell'Amministrazione si articola a sua
volta in una duplice fase: una valutazione di idoneità tecnica della proposta, e
all'esito una valutazione di rispondenza della stessa al pubblico interesse.
La giurisprudenza ha giustamente evidenziato come sia soprattutto in questa
seconda fase che massimo è il margine di discrezionalità riservato alla Pubblica
amministrazione, trattandosi di giudizio coinvolgente la valutazione comparativa
degli interessi che essa assume rilevanti in un determinato momento storico
(cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2006 n. 1117).
In definitiva, una proposta pur giudicata idonea e fattibile sotto il profilo
tecnico, potrà essere respinta in quanto ritenuta non conforme al pubblico
interesse, a seguito della predetta valutazione comparativa.
L’orientamento cui si fa qui riferimento, condiviso dalla Sezione, si muove
attraverso le seguenti coordinate (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 10
novembre 2005 n. 6287):
a) nella procedura di project financing si apprezza l’alto grado di
discrezionalità che compete al gestore del programma, nella valutazione della
rispondenza della proposta al pubblico interesse;
b) è quindi compito dell'Amministrazione procedente valutare se il progetto
proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l'interesse pubblico in
funzione del quale il programma dei lavori non definito nei suoi contenuti
progettuali possa avere attuazione di talché la non coerenza del piano
finanziario determina l'irrealizzabilità della proposta da valutare, rendendola
inidonea allo scopo;
c) ne deriva che essa può esercitare il potere, riconosciutole dalla legge, di
chiedere in corso di procedura integrazioni e chiarimenti a tutte le proponenti
nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, atteso che l'art. 37
bis della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 166 del 2002, al
comma 2 ter lett. b), consente espressamente all’Amministrazione di chiedere una
« [...] dettagliata richiesta di integrazione [...] » alle proponenti; e
dall'altro, l'art. 37 ter contempla la possibilità di un apporto collaborativo
anche spontaneo dei proponenti che ne facciano richiesta (sul punto cfr. anche
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 5 ottobre 2007 n. 1597);
d) in conclusione, nelle procedure di affidamento di lavori mediante il sistema
del project financing va individuato nella coerenza e sostenibilità del piano
economico finanziario il nucleo centrale dell'offerta, la cui congruenza è
indispensabile per il giudizio di affidabilità della proposta nel suo complesso
(sul punto cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19 aprile 2007 n. 1087).
7. Le suesposte osservazioni inducono il Collegio a ritenere infondate le
doglianze avanzate dalla ricorrente con riferimento alle ragioni, espresse nel
provvedimento principalmente impugnato, che hanno indotto l’Amministrazione
procedente a escludere la proposta presentata perché non corrispondente al
pubblico interesse, con particolare riferimento all'intervenuta normativa sulla
sicurezza degli stadi e sulla congruità del piano finanziario, richiamando al
proposito la decisione del Consiglio di Stato n.2979 del 2008, secondo la quale
la valutazione della vantaggiosità dell'offerta, come risulta dal piano
economico finanziario, presuppone l'accertamento della effettiva e concreta
redditività dell'operazione a fronte di prezzi che si collochino al di sopra di
medie di mercato e siano quindi in grado di negativamente influenzare le entrate
previste dal piano, incidendo sull'equilibrio della gestione che spetta
all'amministrazione valutare.
Per quanto riguarda il profilo urbanistico, poi, la circostanza
dell'ammissibilità in astratto di una variante specifica nel caso di opere di
interesse pubblico anche prima dell'adozione-approvazione del primo piano di
assetto del territorio, non vale a legittimare nel caso in esame la variante de
qua, in quanto la proposta di ristrutturazione prevedeva la realizzazione di
impianti commerciali di uffici, che a loro volta richiedevano ulteriori giudizi
di tipo urbanistico da adottarsi esclusivamente mediante il P.A.T.(sul punto,
più in generale, con affermazioni condivise dal Collegio, cfr.Tar Toscana, II,
1708/08).
Attesa la legittimità del provvedimento impugnato, la domanda risarcitoria non
può essere accolta, non ravvisandosi alcuna responsabilità nel comportamento
della pubblica amministrazione.
sussistono comunque ragioni congrue e sufficienti per disporre integrale
compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.
il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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