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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. II - 12 aprile 2010, n. 1323
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale -
Legittimazione a ricorrere ex art. 18 L. n. 349/1986 - Strutture territoriali
dell’associazione - Autonoma legittimazione processuale - Insussistenza. La
speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi,
riconosciuta dall'art. 18 dalla legge n. 349/1986, riguarda l'associazione
ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture
territoriali, che non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione
processuale neppure per l'impugnazione di provvedimenti ed efficacia
territorialmente limitata (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 26.11.2007, n.
3365; Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 6.7.2007, n. 1618; Consigliodi Satto ,
sez. IV, 14.4.2006, n. 2151, TAR Veneto, Sez. II, 26.2.2007, n. 513). Pres. De
Zotti, Est. Perrelli - Associazione I. (avv. Rigo e Zanotti Fragonara) c. Comune
di Sandrigo (avv.ti Breganze e Zambelli) e Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani,
Fracasso, Mistrorigo, Tranfaglia e Dalla Chiara) - TAR VENETO, Sez. II - 12
aprile 2010, n. 1323
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01323/2010 REG.SEN.
N. 04152/1994 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4152 del 1994, proposto da Italia Nostra
– sezione di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, Maria Teresa Rigo e
Fausto Zanotti Fragonara, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Teresa Rigo
e Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Venezia, Dorsoduro,1057;
contro
Comune di Sandrigo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Marino Breganze e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Provincia di Vicenza, in pesona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Paolo Balzani, Giorgio Fracasso, Paola Mistrorigo, Maria
Elena Tranfaglia e Fausta Dalla Chiara, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv.to Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
nei confronti di
Grigoletto Andrea e Grigoletto Rodolfo, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Andrea Berto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
per l'annullamento
della concessione edilizia prot. n. c9400075 del 9.5.1994, rilasciata dal Comune
di Sandrigo ai sigg.ri Andrea e Rodolfo Grigoletto, per la costruzione di un
fabbricato residenziale bifamiliare in zona E4;
delle autorizzazioni dell’Amministrazione provinciale di Vicenza prot. n.
2141/93/BA e prot. n. 2142/93/BA dell’8.10.1993, rilasciate rispettivamente a
Michela Ester Grigoletto e Andrea e Rodolfo Grigoletto;
del P.R.G. del Comune di Sandrigo, adottato con delibera del C.C. n. 139 del
9.7.1987 ( e successive delibere C.C. di recepimento osservazioni n. 208 del
23.10.1987 e n. 209 del 24.10.1987), approvato dalla Giunta Regionale Veneta con
delibera n. 4405 dell’1.8.1989, nella parte in cui, relativamente alle zone
agricole E4, in località Lupiola, sembra avere introdotto deroghe alla L.R. n.
24/1985;
della variante n. 2 al P.R.G. del Comune di Sandrigo, adottata con delibera del
C.C. n. 39 dell’8.6.1993, e approvata dalla Giunta Regionale Veneta con delibera
n. 3837 del 9.8.1994, nella parte in cui, relativamente alle zone agricole E4 in
località Lupiola, sembra avere introdotto deroghe alla legge regionale n.
24/1985.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sandrigo, della
Provincia di Vicenza e dei sigg.ri Andrea e Rodolfo Grigoletto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il referendario Marina
Perrelli e uditi per le parti i difensori Moro, in sostituzione di Rigo, per la
parte ricorrente, Maturi, sia in sostituzione di Zambelli per il Comune
resistente che in sostituzione di Tassetto, per i controinteressati e Mistrorigo,
per la Provincia resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti premettono al loro ricorso che la località Lupiola è un’oasi
naturale di rara bellezza, quasi integralmente assoggettata ai vincoli di cui
alla legge n. 1497/1939 e alla legge n. 1089/1939, per l’amenità del suo
paesaggio, per l’esistenza del rio Dindarello e del torrente Astico, per la
presenza di due ville venete risalenti al 1400/1500, nonché di un mulino di
origine medioevale.
Con lo strumento urbanistico adottato con delibera del Consiglio Comunale n.
139/1987 e approvato con la D.G.R.V. n. 4405/89, il Comune di Sandrigo ha
classificato la località Lupiola come zona agricola E4. Nel predetto P.R.G. è,
altresì, prevista la realizzazione di due gruppi di case a schiera (tre case per
ciascun gruppo di 1200 mc ognuno a favore della ditta Iseppi e della ditta
Andrea e Rodolfo Grigoletto), di due case a schiera di complessivi 900 mc (a
favore della ditta Michela Ester Grigoletto), di una demolizione – ricostruzione
(a favore della ditta Diego Bassani) e di due ampliamenti commerciali fino al
40% ognuno (la trattoria d’angolo e l’attuale residenza – negozio dei fratelli
Grigoletto).
Con la prima censura i ricorrenti lamentano l’illegittimità dei provvedimenti
impugnati poiché, nonostante la classificazione della detta zona come E4, la
previsione di piano e di variante, prima, e le conseguenti autorizzazioni
paesaggistiche e concessioni edilizie poi, appaiono in contrasto con il disposto
della legge regionale n.24/1985.
E, infatti, l’art. 3 della citata legge regionale ammette nelle zone agricole
solo interventi edilizi funzionalmente collegati all’azienda agricola e, cioè a
favore della famiglia rurale e per iniziative a contenuto rurale. Al contrario
il Comune, già con il P.R.G. e poi con la variante n. 2 al P.R.G., adottata con
delibera del Consiglio Comunale n. 39 dell’8.6.1993 e approvata con D.G.R.V. n.
3837 del 9.8.1994, sembra avere trasformato la zona agricola in area
residenziale PEEP – commerciale, avendo previsto ben quattro gruppi di case a
schiera (rispettivamente di 1200 mc, 1200 mc, 900 mc e 1200 mc), un parco giochi
e l’ampliamento sino al 40% della cubatura dell’immobile destinato a trattoria e
di quello ad uso residenziale di proprietà dei fratelli Grigoletto e adibito ad
oreficeria, in palese violazione della legge regionale n. 24/1985 che prevede il
possesso di determinati requisiti in capo ai richiedenti le concessioni e il
rispetto di superfici e volumi predeterminati.
Sulla scorta delle richiamate circostanze i ricorrenti hanno evidenziato che il
Comune resistente ha già rilasciato e sta per rilasciare alcune concessioni
edilizie illegittime perché i destinatari non sono imprenditori agricoli e non
vengono rispettate le prescrizioni di cui all’art. 3 della citata legge
regionale n. 24/1985, ovverosia il vincolo di destinazione trascritto, la
superficie minima del fondo rustico e gli indici di densità edilizia.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità delle
autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie impugnate sia per
vizi derivati dal P.R.G. sia per vizi propri in quanto in contrasto con gli
artt. 3 e 11 della legge regionale n. 24/1985.
In particolare la concessione edilizia n. C9400075 del 9.5.1994, rilasciata ai
fratelli Grigoletto, è illegittima perché gli stessi sono commercianti e non
imprenditori agricoli, né risultano essere state rispettate le condizioni si
superficie minima in relazione all’indice di densità edilizia ammesso, pari a
600 mc. Peraltro i fratelli Grigoletto risultano avere realizzato una villa
bifamiliare con volume fuori terra pari a 1199,66 mc e volume interrato pari a
mc 793,94, in palese violazione del volume complessivo di 1200 mc previsto per
le tre case a schiera.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, infine, le autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate ad Andrea e Rodolfo Grigoletto e a Michela Ester
Grigoletto vanno annullate perché prive di motivazione.
Il Comune di Sandrigo, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via
preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad
agire e per carenza di interesse evidenziando che i ricorrenti Rigo e Zanotti
sono comproprietari di un edificio che dista 179,92 mt. da quello dei
controinteressati Andrea e Rodolfo Grigoletto e che tra i detti edifici corre
una strada comunale denominata via Lupiola. Il Comune, quindi, ha dedotto
l’assenza del requisito della vicinitas, richiesto dalla consolidata
giurisprudenza per il riconoscimento di una posizione qualificata e
differenziata, tale da integrare uno stabile collegamento con l’area interessata
dalla costruzione. Il Comune resistente ha poi eccepito la carenza di interesse
di Italia Nostra in considerazione della natura squisitamente edilizio –
urbanistica delle censure dedotte, nonché il difetto di legittimazione ad agire
della stessa, essendo la facoltà di promuovere e resistere in giudizio
attribuita solo al Presidente nazionale della detta associazione e non ad una
sezione locale, quale è quella di Vicenza.
Il Comune ha, infine, dedotto l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui
vengono impugnati il P.R.G. e la variante n. 2 poiché non è stata evocata in
giudizio la Regione Veneto che ha approvato con proprie delibere entrambi gli
strumenti urbanistici, nonché l’autorizzazione paesaggistica rilasciata a
Michela Ester Grigoletto alla quale il ricorso non risulta notificato. Nel
merito l’amministrazione comunale ha concluso per la reiezione del ricorso
poiché gli interventi edilizi sono ubicati in area classificata dal P.R.G. come
E4 per la quale l’art.11 della legge regionale n. 24/1985 prevedeva
l’organizzazione di centri rurali, con la previsione di attività economiche e
dei servizi connessi con la residenza.
La Provincia di Vicenza, ritualmente costituita in giudizio, ha evidenziato che
l’autorizzazione paesaggistica n. 2141 dell’8.10.1993, a favore della sig.ra
Michela Ester Grigoletto, è decaduta in assenza del successivo rilascio della
concessione edilizia da parte del Comune di Sandrigo con conseguente carenza di
interesse all’impugnazione del detto provvedimento. Con riguardo
all’autorizzazione n. 2142/93/BA dell’8.10.1993, rilasciata in favore di Andrea
e Rodolfo Grigoletto, la Provincia ha dedotto la legittimità del proprio operato
in considerazione della conformità dei progetti assentiti all’art. 11 della
legge regionale n. 24/1985, nonché della sufficienza della motivazione,
contenente anche le prescrizioni per armonizzare le costruzioni con le forme
tradizionali della locale edilizia.
I controinteressati Andrea e Rodolfo Grigoletto, ritualmente costituiti in
giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso in considerazione della
chiara volontà del legislatore regionale di favorire l’organizzazione dei centri
rurali nei comuni aventi aree agricole caratterizzate dalla presenza di
preesistenti insediamenti, come è nel caso della località Lupiola.
Con l’ordinanza n. 86 del 18 gennaio 1985 è stata respinta la domanda di misure
cautelari.
All’udienza del 15 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate
dalle amministrazioni resistenti.
Il Collegio rileva che il ricorso avverso il P.R.G. del Comune di Sandrigo,
approvato con D.R.G.V. n.44805 dell’1.8.1989, e la Variante n. 2 al P.R.G.,
approvata con D.G.R.V. n. 3837 del 9.8.1994, non è stato notificato anche alla
Regione Veneto.
Secondo il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza, non è
revocabile in dubbio che il ricorso avverso le disposizioni di P.R.G. deve
essere notificato, oltre che al Comune, anche alla Regione, in considerazione
della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di
entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (cfr. Cons. Stato, V, 4.2.2004,
n. 367; TAR Lombardia, Milano, II, 27.7.2005, n. 3440; TAR Toscana, III,
11.4.2008, 1018). L’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità
del ricorso, per la sua mancata notificazione a una delle autorità emananti
(cfr. Cons. St., sez. V, 19.5.1998, n.616).
Sulla scorta delle predette considerazioni deve, quindi, essere dichiarata
l’inammissibilità del ricorso relativamente all’impugnativa del P.R.G. del
Comune di Sandrigo e della variante n. 2 al detto P.R.G..
Va dichiarata anche l’inammissibilità del ricorso in relazione
all’autorizzazione paesaggistica n.2141/93/BA dell’8.10.1993, rilasciata dalla
Provincia di Vicenza alla sig.ra Michela Ester Grigoletto, atteso che
quest’ultima non risulta essere stata evocata in giudizio dai ricorrenti. A tale
proposito va, comunque, evidenziato che l’impugnazione del predetto atto è
altresì divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in
considerazione della decadenza del titolo, evidenziata dalla Provincia di
Vicenza, a causa del mancato rilascio della concessione edilizia da parte del
Comune di Sandrigo.
Occorre ora passare all’esame delle eccezioni di difetto di legittimazione ad
agire sollevate dall’amministrazione comunale.
Il Comune resistente deduce il difetto di legittimazione ad agire della sezione
provinciale di Vicenza dell’Associazione Italia Nostra.
L’eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non
ravvisa valide ragioni per discostarsi, la speciale legittimazione delle
associazioni di protezione ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'art. 18
dalla legge n. 349/1986, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale
formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, che non possono
ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per
l'impugnazione di provvedimenti ed efficacia territorialmente limitata (cfr. Tar
Emilia Romagna, Bologna, I, 26.11.2007, n. 3365; Tar Emilia Romagna, Bologna, I,
6.7.2007, n. 1618).
Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche Consiglio di Stato che ha
affermato: "(...) il carattere nazionale o ultraregionale dell'Associazione
(concretizzandosi negli elementi di filtro richiamati dall'art. 13 L. n. 349:
finalità programmatiche, continuità e rilevanza esterna) costituisce al tempo
stesso presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale,
che ha dunque carattere ontologicamente unitario. Solo l'Associazione nazionale
in quanto tale è dunque titolare ex lege, proprio in virtù delle caratteristiche
che ne consentono il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo
questa è giusta parte, anche nel caso di giudizio introdotto dall'impugnazione
di provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti" (cfr. Cons. Stato, IV,
14.4. 2006 n. 2151). Infine, richiamandosi alle medesime considerazioni questo
stesso Tribunale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da Legambiente
Veneto (cfr. TAR Veneto, Sez. II, 26.2. 2007 n. 513).
La situazione non è diversa nel caso in esame, in cui l'azione impugnatoria è
stata pacificamente proposta dalla sezione di Vicenza di Italia Nostra, in
persona del suo Presidente pro tempore, e dunque, in relazione a quanto
precedentemente esposto, è da ritenersi inammissibile per difetto di
legittimazione ad agire. L’accoglimento della predetta eccezione esonera il
Collegio dall’affrontare quella ulteriore di inammissibilità per carenza di
interesse ad agire, venendo in considerazione interessi di natura squisitamente
edilizia e non ambientale.
Occorre ora passare all’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione ad
agire dei ricorrenti Rigo e Zanotti Fragonara in relazione all’autorizzazione
paesaggistica e alla concessione edilizia rilasciate ai sigg.ri Andrea e Rodolfo
Grigoletto.
Secondo il Comune di Sandrigo e la Provincia di Vicenza i ricorrenti non
potrebbero qualificarsi frontisti rispetto alle costruzioni dei sigg.ri
Grigoletto e non sarebbero titolari di un interesse giuridicamente qualificato e
differenziato in virtù dello stabile collegamento tra la loro proprietà e l’area
interessata dall’intervento, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza.
Al riguardo va richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui
la legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta
al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o
comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona
stessa, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un
interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. V,
7.5.2008, n. 2086; Cons. Stato, sez. IV, 12.9.2007, n. 4821; Cons. Stato, sez.
V,5.2.2007,n.452).
Alla luce di ciò, la documentazione prodotta dal Comune di Sandrigo dalla quale
si desume la distanza di 179,92 metri dalla costruzione dei controinteressati
non riesce a conseguire l'intento di escludere la sussistenza in capo ai
ricorrenti dell'interesse e della legittimazione a ricorrere individuabili in
forza del criterio della vicinitas.
In particolare, non appare rilevante e dirimente il fatto che la proprietà dei
ricorrenti non sia direttamente confinante con l'area interessata
all'intervento, in quanto separata da un tratto di strada pubblica, essendo
evidente che la condizione di stabile collegamento tra gli immobili non postula
necessariamente la loro adiacenza, ma ne presuppone la semplice prossimità.
Tanto premesso devono essere disattese le censure con le quali i ricorrenti
lamentano l’illegittimità essenzialmente derivata della concessione edilizia n.
C9400075, rilasciata ai sigg.ri Andrea e Rodolfo Grigoletto, per violazione da
parte del P.R.G. e della variante n. 2 della legge regionale n. 24/1984 in
quanto l’intervento assentito ricade in zona agricola E4.
E, infatti, la concessione edilizia oggetto di gravame è conforme a quanto
previsto nel P.R.G. del Comune di Sandrigo e nella variante n. 2 che
classificano la zona come E4 e espressamente prevedono gli interventi
residenziali assentiti.
Le prescrizioni di entrambi i predetti strumenti urbanistici sono valide ed
efficaci, né possono essere incise dalle censure sollevate con il presente
ricorso in considerazione della mancata notifica dello stesso alla Regione
Veneto.
Del resto a fronte di una configurazione urbanistica adeguatamente esplicitata,
anche nei criteri, negli elaborati di piano - come nella specie - e dell’ampia
discrezionalità correlata alle scelte pianificatorie, non appaiono fondati i
profili di doglianza sollevati dai ricorrenti, atteso che la concessione
rilasciata ai controinteressati è conforme alle richiamate scelte pianificatorie,
valide, efficaci e definitive.
Sulla scorta delle predette argomentazioni devono, pertanto, essere disattese le
censure relative alla suddetta concessione edilizia.
Sono, altresì, infondate le censure afferenti all’autorizzazione paesaggistica,
rilasciata dalla Provincia di Vicenza ai controinteressati Grigoletto, poiché
l’intervento risulta, per le già esposte ragioni, conforme agli strumenti
urbanistici e l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ambientale ha
valutato l’inesistenza di un vulnus per il bene protetto, prevedendo anche una
serie di prescrizioni tendenti ad armonizzare le costruzioni con le forme
tradizionali della locale edilizia.
Tali valutazioni hanno trovato riscontro anche da parte della Sopraintendenza di
Verona che ha ritenuto legittima l’autorizzazione n. 2142/93/BA “in
considerazione della collocazione degli interventi e delle condizioni date dalle
suddette approvazioni per l’inserimento ambientale degli edifici”.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per
difetto di legittimazione ad agire della sezione provinciale di Vicenza
dell’Associazione Italia Nostra e per omessa notifica alla Regione Veneto e alla
controinteressata Michela Ester Grigoletto e in parte deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciando sul ricorso in premessa, lo
dichiara in parte inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire della
sezione provinciale di Vicenza dell’Associazione Italia Nostra e per omessa
notifica alla Regione Veneto e alla controinteressata Michela Ester Grigoletto,
e quanto al resto lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite
in favore del Comune di Sandrigo, della Provincia di Vicenza e dei
controinteressati Andrea e Rodolfo Grigoletto, che liquida in complessivi euro
9000,00 di cui euro 3.000,00 per ognuna delle amministrazioni resistenti e euro
3.000,00 per entrambi i controinteressati, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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