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T.A.R. VENETO, Sez. II -23 aprile 2010, n. 1547


DIRITTO URBANISTICO - Opere di recinzione - Valutazione in ordine alla necessità del permesso di costruire - Parametri - Recinzione di fondi rustici senza opere murarie - Manifestazione del diritto di proprietà - Ius excludendi alios. La valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia (ora: permesso di costruire), per la realizzazione di opere di recinzione deve essere effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 29/12/2009, n. 6266). Pres. De Zotti, Est. Bruno - E. S. (avv. Zanchettin) c. Comune di Volpago del Montello (avv. Grosso). TAR VENETO, Sez. II - 23 aprile 2010, n. 1547

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01547/2010 REG.SEN.
N. 01470/1997 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1470 del 1997, proposto da Eugenia Sartor, nella qualità di procuratrice speciale della sorella Darma Sartor, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zanchettin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

il Comune di Volpago del Montello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Grosso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, Piazzale Roma, 461;

per l'annullamento

del provvedimento, prot. n. 2816, reg. ord. n. 13 del 20 febbraio 1997, con il quale è stata ingiunta la demolizione di una recinzione e di ogni altro atto connesso ovvero presupposto tra cui il provvedimento sindacale n.18424 del 23 ottobre 1996, adottato ai sensi dell’art. 7 della l. n. 1497 del 1939, con il quale non è stata autorizzata, in relazione alla sussistenza del vincolo di protezione delle bellezze naturali, l’esecuzione dei lavori “in quanto le dimensioni (oltre 200 ml. della recinzione comportano un netto peggioramento dal punto di vista paesaggistico” .

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Volpago del Montello, in persona del Sindaco pro tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Le sorelle Eugenia e Darma Sartor sono proprietarie di un fondo agricolo, di fatto posseduto dalla seconda dal 1974, sito nel Comune di Volpago del Montello - catastalmente censito al fg. 12, mapp. n. 78, 312, 131, 315, 316, 318, 377, 386 - in area soggetta al vincolo di cui alla legge n.1497 del 1939 ed a vincolo idrogeologico, la cui destinazione urbanistica, ai sensi del Piano di Settore Ambientale e Paesaggistico del Montello (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 22 febbraio 1996), è quella di “Zona agricola E2S” e, limitatamente a parte dei mapp. 316,318 e 386, “Fascia di rispetto”.

A seguito di sopralluogo eseguito dal Corpo Forestale dello Stato nel 1996 è emersa l’esistenza sul suddetto fondo di una recinzione, costituita da pali in legno di robinia infissi al suolo e rete metallica plastificata di color verde, dell’altezza di mt. 1,50, con due cancelli e relativi accessi.

Il 30 luglio 1996 Darma Sartor ha presentato istanza di sanatoria all’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47 del 1985 e, nell’agosto dello stesso anno, ha richiesto l’autorizzazione al Servizio Forestale Regionale, per quanto di competenza dello stesso, positivamente riscontrata in data 2 ottobre 1996.

L’Amministrazione comunale, per contro, ha rigettato l’istanza di sanatoria con provvedimento adottato in data 23 ottobre 1996 in quanto “la recinzione non costituisce pertinenza di alcun edificio e quindi è in contrasto con l’art. 14 delle norme tecniche di attuazione del PRG e l’art. 19, punto g) delle norme tecniche di attuazione del Piano di Settore Ambientale e Paesaggistico del Montello” ; nel medesimo provvedimento (all. 3 delle produzioni documentali dell’Amministrazione resistente) si evidenzia inoltre che: “le uniche recinzioni ammissibili sono quelle che costituiscono pertinenze di edifici e in ogni caso la stessa presenta, comunque, un eccessivo sviluppo in lunghezza”. In pari data, il Sindaco ha altresì adottato, ai sensi ai sensi dell’art. 7 della l. n. 1497 del 1939, il provvedimento con il quale non ha autorizzato, in relazione alla sussistenza del vincolo di protezione delle bellezze naturali, l’esecuzione dei lavori “in quanto le dimensioni (oltre 200 ml. della recinzione comportano un netto peggioramento dal punto di vista paesaggistico”.

Successivamente, l’Amministrazione comunale ha adottato, in data 20 febbraio 1997, il provvedimento, con il quale ha ingiunto la demolizione della recinzione.

Tale provvedimento, unitamente agli atti connessi ovvero presupposti, tra cui il provvedimento sindacale n.18424 del 23 ottobre 1996, è stato impugnato con il ricorso oggetto del presente giudizio.

Il Comune di Volpago del Montello si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n.771/97 del 21 maggio 1997 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, in considerazione del periculum connesso al carattere demolitorio dello stesso.

All’udienza del 15 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato.

Prioritario ed assorbente risulta l’esame del primo motivo di ricorso con il quale la difesa della ricorrente ha dedotto la violazione di legge, adducendo a sostegno il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale l’esecuzione di una recinzione in rete e paletti infissi al suolo deve ritenersi attività libera, in quanto esplicazione delle facoltà insite nel diritto di proprietà. Con la medesima censura viene lamentata, altresì, la circostanza che l’amministrazione, a fronte di un intervento soggetto al più ad autorizzazione edilizia, abbia proceduto all’irrogazione della sanzione demolitoria in luogo della sanzione pecuniaria.

Il Collegio osserva, in primo luogo, che la valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia (ora: permesso di costruire), per la realizzazione di opere di recinzione deve essere effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 6266).

Nella fattispecie in esame, sebbene l’Amministrazione abbia legittimamente rigettato l’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47 del 1985, stante il contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia vigente e, in particolare, con le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e del Piano di Settore Ambientale e Paesaggistico del Montello (all. 7 e 8 delle produzioni documentali della difesa dell’Amministrazione resistente), l’intervento contestato non era soggetto a concessione edilizia, sicché illegittimamennte l’Amministrazione ha adottato il provvedimento demolitorio ai sensi degli artt. 7 della l. 47 del 1985 e dell’art. 92 della l.r. n. 61 del 1985.

La circostanza che l’intervento sia stato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico non vale ad assicurare un fondamento al provvedimento di demolizione gravato posto che, nonostante sia intervenuto anche il provvedimento con il quale il Sindaco si è espresso negativamente in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, in sede di adozione del provvedimento di demolizione e ripristino, l’Amministrazione comunale non ha fatto alcun riferimento all’art. 15 della citata legge del 1939 bensì unicamente alle disposizioni tese a sanzionare l’esecuzione di interventi in mancanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione edilizia, che non trovano applicazione nella fattispecie in esame.

Il Collegio deve, tuttavia, evidenziare che il prefato provvedimento sindacale, adottato, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 1497 del 1939, non presenta alcun difetto di motivazione posto che, per giurisprudenza costante, in caso di atto avente valore di diniego dell'autorizzazione richiesta dall'art. 7, l. 29 giugno 1939 n. 1497, si ha una motivazione sufficiente quando l'Autorità preposta dichiari, come nella fattispecie oggetto di giudizio, che il manufatto deturpa la bellezza naturale (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n.1066; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 03 dicembre 2009 , n. 2983). Ciò non di meno, la circostanza che il fondamento della determinazione sia stato individuato attraverso il richiamo a disposizioni che non trovano applicazione nella fattispecie oggetto di giudizio determina l’illegittimità dell’ordinanza impugnata.

Né merita condivisione la tesi sostenuta dalla difesa dell’Amministrazione resistente volta a sostenere che, in area vincolata, ogni intervento necessiterebbe della concessione edilizia, in quanto l’esistenza del vincolo, pur comportando l’applicazione di una specifica normativa di protezione, non modifica la disciplina dei titoli edilizi.

Si osserva, peraltro, che l’espresso riferimento, nel provvedimento gravato, all’art. 92 della l. r. n. 61 del 1985 ed all’art. 7 della l. n.47 del 1985 rende evidenti gli erronei presupposti alla base della determinazione assunta e non consente di diversamente ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione comunale.

Merita di essere sottolineato, inoltre, che non solo l’Amministrazione ha erroneamente applicato l’art. 92 a fattispecie esclusa dal suo ambito applicativo a motivo dell’evidenziata circostanza che l’intervento posto in essere non era soggetto a concessione edilizia ma, in violazione della suddetta disposizione, non ha fatto precedere l’adozione dell’ordinanza di demolizione dal parere della Commissione edilizia comunale. Emerge per tabulas, infatti, che quest’ultima si è espressa solo in relazione al rigetto dell’istanza di sanatoria ma non anche relativamente al provvedimento di demolizione e ripristino, risultando, dunque, fondata anche la seconda censura dedotta dalla difesa del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 92, comma 4 della l.r. 61 del 1985, infatti, nella regione Veneto l' ordinanza di demolizione di opere abusive deve essere preceduta, a pena della sua illegittimità, dall'acquisizione del parere della Commissione edilizia atteso che la l. n. 47 del 1985, pur abrogando esplicitamente l'art. 15 l. n. 10 del 1977, concernente le sanzioni amministrative in materia urbanistica, non ha abrogato le norme regionali che disciplinano il procedimento amministrativo in materia di procedure repressive di attività abusive.

Per le ragioni suesposte il ricorso risulta fondato e deve essere, pertanto, accolto.

Il Collegio, ritiene, comunque, di poter disporre l’integrale compensazione delle spese e delle competenze del giudizio, in considerazione del carattere abusivo delle opere realizzate e della loro incompatibilità con le esigenze di tutela dell’area vincolata ai sensi della l. n. 1497 del 1939.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento, prot. n. 2816, del 20 febbraio 1997.

Spese e competenze di causa compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Marina Perrelli, Referendario

Brunella Bruno, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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